S 06 167 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 13 febbraio 2007 nella vertenza di diritto amministrativo concernente rendita AI 1. La cittadina bosniaca …, 1966, risiede in Svizzera dal 1992. Dal 1993 è sposata, dal matrimonio sono nati due figli che ora hanno 22 e 17 anni e dalla sua entrata in Svizzera essa ha sempre lavorato in qualità di casalinga. Da anni … soffre di disturbi di natura psichica, che rendevano necessari dei ricoveri in forma coatta in istituti appropriati. Dopo un netto peggioramento della sintomatologia e il conseguente ricovero presso la Clinica Psichiatrica cantonale di …, nel novembre del 2005, l’assicurata faceva formale domanda di una rendita d’invalidità. 2. Sulla base della documentazione medica agli atti e delle risultanze dell’inchiesta a domicilio, l’Ufficio AI stabiliva un grado d’invalidità del 35% e negava conseguentemente il diritto a prestazioni da parte dell’AI. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 11 dicembre 2006, … chiedeva l’accoglienza dell’istanza, l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di mezza rendita d’invalidità o eventualmente di una rendita d’invalidità intera. La ricorrente contesta le conclusioni tratte dall’istanza precedente quanto alle proprie aspettative professionali e le risultanze dell’indagine a domicilio, la quale sarebbe su molti punti imprecisa e sulla quale dovrebbe nell’evenienza necessariamente ancora esprimersi lo specialista. 4. Dal canto suo, l’ufficio convenuto postulava la reiezione del ricorso ribadendo l’inoppugnabilità degli accertamenti condotti e delle conclusioni che ne erano
state tratte per rifiutare il diritto a prestazioni sulla base di in grado d’impedimento nei lavori domestici di entità non rilevante in termini d’invalidità. Considerando in diritto: 1. Il 1. gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità (LAI). Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 cons. 2.4 e DAS 2003 AI no. 25 cons. 1.2). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 cons. 1.2 e 127 V 466 cons. 1). Nell’evenienza la richiesta di prestazioni sotto forma di rendita è stata introdotta nel novembre 2005, per cui trovano applicazione le nuove disposizioni di diritto materiale. Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TF, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343). 2. a) Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1. gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che le assicurate hanno diritto ad una rendita intera se sono invalide almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalide almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalide almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalide almeno al 40%. In generale, ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurata conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell’invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lei in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalida) e il reddito del lavoro che essa avrebbe potuto conseguire se non fosse diventata invalida (reddito da valida). Se, però, un’assicurata maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalida, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché l’invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. b) Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell’invalidità). Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità (art. 27 OAI). L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 cons. 3c). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del coniuge e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro. Se invece l’interessata svolge solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI, stando al quale: qualora l’assicurata eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità complessiva in funzione della disabilità patita nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto metodo misto) è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TF in DTF 125 V 146. c) Per quel che concerne l'attività di casalinga va ricordato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana. Nella Circolare concernente l’invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l’invalidità (CII), in vigore dal 1. gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097), ha previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse. Per quanto riguarda la determinazione dell’invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TF ha inoltre già avuto modo di stabilire che non vi è solitamente motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (RCC 1984 p. 143, cons. 5; STFA del 22 agosto 2001, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui questo apprezzamento appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 cons. 4; STFA dell’11 agosto 2003, I 681/02). Il TF ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001. pag. 161 cons. 3c). Per contro, una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA del 31 ottobre 2003, I 422/03; dell’11 agosto 2003, I 681/02; del 28 febbraio 2003, I 685/02 e del 9 luglio 2002, I 676/01). 3. a) Nella fattispecie concreta è contestato il fatto che nella valutazione del grado d’invalidità l’assicurata sia stata considerata voler svolgere anche in futuro unicamente l’attività di casalinga e il grado d’impedimento accertato
dall’esperta nell’ambito dell’indagine a domicilio del 9 maggio 2006. A monte della problematica la questione che si pone nell’evenienza è sempre la stessa, cioè quella di sapere se la valutazione fatta dall’ufficio AI potesse avvenire solo sulla base delle indicazioni fornite dalla diretta interessata o se il concorso del medico fosse inevitabile, onde procedere ad una valutazione oggettiva degli impedimenti riferiti. In base alle indicazioni fornite dall’assicurata, dall’indagine a domicilio risultava un grado d’impedimento in qualità di casalinga del 35% e l’intenzione di voler continuare anche in futuro ad occuparsi essenzialmente solo della casa. La valutazione del grado d’impedimento era stata confermata a grandi linee il 24 luglio 2006 dalla dott. med. … del servizio medico regionale (SMR). Invece, l’addetta del servizio sociale competente e la psichiatra curante dott. med. … contestavano il ben fondato delle risultanze dell’indagine condotta a domicilio, reputando il grado d’impedimento nell’attività di casalinga ben superiore a quanto accertato. b) Non è contestato che l’assicurata soffra di una sindrome depressiva ricorrente, con episodi di media gravità (vedi relazione d’uscita del 24 gennaio 2004) o gravi con sintomi psicotici (vedi relazione del 14 novembre 2005). La paziente è soggetta ad allucinazioni, ha già avuto desideri suicidali e la sua incolumità fisica è già stata esposta a pericolo. E’ pertanto in questo contesto escluso che la valutazione del grado d’impedimento al domicilio dell’interessata possa avvenire essenzialmente sulla base delle sole indicazioni fornite dalla petente, la quale può evidentemente trovarsi in un momento di euforia o comunque di compensazione psichica tale da fornire indicazioni non corrispondenti al suo effettivo grado d’impedimento. E’ del resto proprio per questo che la prassi del TF per pazienti che soffrono di una patologia di tipo psichico esige il concorso di un esperto nella valutazione del grado d’impedimento. Questo non è però stato fatto nell’evenienza. L’accertamento proposto dall’incaricata del SMR è al proposito del tutto ininfluente, non determinandosi il medico concretamente sull’effettivo grado d’impedimento dell’istante, ma limitandosi a proporre osservazioni di carattere generale in nessun modo riconducibili al caso concreto. Anche il concorso del figlio dell’assicurata non è determinante. L’indagine è avvenuta alla sola presenza dell’interessata e il figlio è poi stato sentito in seguito al telefono.
Questa indagine parallela non può certo supplire alla necessaria presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta e anche sull’attendibilità delle indicazioni fornite in merito al futuro professionale dell’interessata. 4. In conclusione, il ricorso è accolto nel senso dei considerandi e la decisione impugnata annullata. Gli atti vengono ritornati all’ufficio AI per la presa di una nuova decisione dopo aver esperito i necessari accertamenti nel senso esposto in precedenza. In deroga all’art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Per questo all’ufficio convenuto vengono accollati fr. 500.-- di spese, mentre la ricorrente che vince la causa e che si è avvalsa della collaborazione di un giurista impiegato in una istituzione a salvaguardia degli interessi di persone disabili ha diritto alla rifusione delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti vengono ritornati all’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, per nuovi accertamenti nel senso dei considerandi e la presa di una nuova decisione. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 500.--, il cui importo sarà versato dall’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. L’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, versa a … fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.