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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 27.11.2018 V 2018 8

27 novembre 2018·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·1,977 mots·~10 min·4

Résumé

elezioni del municipio | politische Rechte

Texte intégral

t VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI V 18 8 1a Camera in qualità di Corte costituzionale presidenza Racioppi giudici Audétat, von Salis attuario Paganini SENTENZA del 27 novembre 2018 nella vertenza di diritto costituzionale A._____, rappresentato dall’avvocato lic. iur. Fabrizio Keller, ricorrente contro Comune di X._____, rappresentato dall'avvocato lic. iur. Andrea Toschini, convenuto concernente elezioni del municipio

- 2 - 1. Il D.1._____ 2018 si svolgevano le elezioni in sistema proporzionale per il rinnovo del Municipio di X._____ (quadriennio 2019-2022). Il D.2._____ 2018 l'Ufficio elettorale pubblicava i risultati consolidati, dopo che i risultati provvisori erano già stati pubblicati il D.1._____ 2018 al termine delle operazioni di spoglio. 2. Contro di essi D.3._____ 2018 A._____ (ricorrente) inoltrava ricorso costituzionale al Tribunale amministrativo chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al Municipio risp. all'Ufficio elettorale, affinché si proceda ad un secondo conteggio delle schede, con verifica di tutte le schede bianche e le schede qualificate nulle nel contesto del primo conteggio. In via subordinata, il ricorrente chiedeva che, qualora nel contesto dell'istruttoria dovessero emergere ulteriori elementi che confermino una violazione delle norme relative allo scrutinio dei voti, la votazione del D.1._____ 2018 per l'elezione del Municipio di X._____ dovrà essere annullata. In applicazione di diversi metodi di conteggio, il ricorrente giungeva sempre alla conclusione che la percentuale calcolata starebbe al di sotto della soglia minima (0.3 %) richiesta per legge per un riconteggio. Pertanto l'Ufficio elettorale avrebbe dovuto disporre una riconta dei voti. Nel secondo conteggio, l'Ufficio elettorale dovrebbe stendere un verbale e annotare il motivo di annullamento di tutte le schede nulle. 3. Nella presa di posizione del 23 novembre 2018 il Comune di X._____ (convenuto) rinunciava in questa fase a formulare un petito, poiché si tratterebbe di un mero quesito formale. Esso chiedeva tuttavia un trattamento d'urgenza. Esso asseriva in particolare che, sebbene non risulti dal verbale, a differenza di alcuni membri dell’Ufficio elettorale che si sarebbero espressi contro un riconteggio, altri membri dell’Ufficio elettorale avrebbero valutato la necessità di riconteggio delle schede giusta l'art. 43 LDPC e quindi in rapporto alle schede di voto valide. Dalla differenza dei voti rispetto alle schede valide risulterebbe una differenza (non rilevante per un riconteggio) dello 0.83 %.

- 3 - 4. Il D.4._____ 2018 il Partito liberale democratico (PLD), sezione di X._____, inoltrava al Tribunale amministrativo un'istanza in cui chiedeva di poter prendere visione degli atti e presentare una presa di posizione sul ricorso. Considerando in diritto: 1.1. La competenza del Tribunale amministrativo in veste di Corte costituzionale di esaminare il presente ricorso per violazione dei diritti politici nell'ambito delle elezioni del Municipio comunale è data dall'art. 57 cpv. 1 lett. b della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). Secondo il conteggio dell'Ufficio elettorale del convenuto il ricorrente, domiciliato a X._____, è la prima persona non eletta, per cui egli è senza dubbio legittimato al ricorso giusta l'art. 58 cpv. 2 e 4 LGA. Essendo tempestivo (art. 60 cpv. 2 LGA) e rispondendo ai requisiti formali (art. 62 in combinato disposto con l'art. 38 LGA) il ricorso è ricevibile. 1.2. Riguardo alla richiesta di accesso agli atti e di presa di posizione del PDL occorre precisare che per esso non si intravede un interesse tutelabile ad esprimersi sulla richiesta di riconteggio e che, anche in presenza di tale interesse, con questa sentenza una convocazione del PDL diviene priva d'oggetto. 2. Da esaminare è solamente la questione se per le elezioni del Municipio comunale (5 mandati per il quadriennio 2019-2022) debba essere ordinato un secondo conteggio. 2.1. La libertà di voto e di elezione sancita dall'art. 34 della costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost; RS 101) come anche dagli art. 9 e segg. della costituzione del Cantone dei Grigioni (CostC; CSC 110.100) garantisce al cittadino elettore che siano riconosciuti solo i risultati elettorali

- 4 corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà dell'elettore liberamente espressa. Sulla base di questa garanzia, ogni cittadino elettore che adempie i requisiti all'uopo stabiliti e conformi alla Costituzione deve poter partecipare come candidato o elettore su un piano di pari opportunità rispetto a ogni altro cittadino elettore. Il cittadino può quindi pretendere che l'autorità incaricata dello spoglio conti in maniera regolare e corretta i suffragi espressi. Quando il Tribunale accerta l'esistenza di errori di procedura, esso annulla la votazione soltanto quando le criticate irregolarità siano rilevanti e abbiano potuto influenzare l'esito dello scrutinio. Decisive in questo contesto sono l'ampiezza della differenza dei voti, la gravità del vizio accertato e la sua importanza nel quadro complessivo della votazione (sentenza del Tribunale amministrativo V 10 4 del 18 febbraio 2011 con riferimento a sentenza del Tribunale federale 1P.369/2005 del 13 giugno 2005 cons. 1.3 con riferimenti). 2.2. Per la giurisprudenza del Tribunale federale, un risultato molto serrato di una elezione o votazione deve essere considerato alla stregua di un'irregolarità nello svolgimento del voto. In questo caso, l'art. 34 cpv. 2 Costituzione federale conferisce al cittadino elettore il diritto di domandare il riconteggio dei voti. Se anche il risultato del riconteggio dovesse essere molto stretto, ciò non costituisce di per sé motivo per un ulteriore conteggio (DTF 136 II 132 cons. 2.4). Nel Cantone dei Grigioni il concetto di risultato serrato è chiaramente definito dall'art. 43 della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC; CSC 150.100), applicabile anche a livello comunale, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo (art. 1 cpv. 3 LDPC). Il Regolamento sulle elezioni e votazioni del convenuto non si esprime riguardo alla questione del riconteggio a causa di un risultato serrato, per cui va applicata la LDPC. L'art. 43 cpv. 1 LDPC dispone che, se la differenza dei voti ottenuti dall'ultima persona eletta e dalla prima non eletta rispettivamente tra i sì e i no nel risultato complessivo provvisorio di una elezione o votazione ammonta a meno dello 0.3 % delle

- 5 schede di voto valide consegnate, deve essere eseguito d'ufficio un secondo conteggio. 2.3. Si pone quindi la questione di come determinare la percentuale minima (0.3 %) richiesta dall'art. 43 cpv. 1 LDPC per un riconteggio. 2.3.1. Nel ricorso il ricorrente ha esposto tre metodi di calcolo, ovvero in rapporto alle schede di voto, ai voti emessi e alla percentuale raccolta dalle liste. Il convenuto, invece, si basa su un metodo di calcolo secondo cui, per determinare la percentuale minima pari allo 0.3 % secondo l'art. 43 LDPC, si confronta la differenza dei voti con le schede valide. Senza entrare nei dettagli dei metodi di calcolo elencati dalle parti, si può ritenere che a far stato nel caso di specie con sistema elettivo proporzionale sia in primo luogo la differenza dei voti tra i voti ottenuti dal partito del ricorrente e la congiunzione del Partito liberale democratico e B._____ (liste congiunte 1 e 5 e che, giusta l'art. 30 cpv. 1 del Regolamento sulle elezioni e votazioni, vengono dapprima trattate come lista unica), poiché la lista 2 (con 1'412 voti) presenta la minor differenza di voti rispetto a quelli ottenuti delle liste congiunte 1 e 5 che insieme hanno ottenuto il maggior numero di voti (1'418). Tale differenza è pari a 6 voti (cfr. doc. 6 convenuto). 2.3.2. In secondo luogo, occorre interpretare il termine "schede di voto valide" di cui all'art. 43 cpv. 1 LDPC, quale riferimento per il calcolo della percentuale minima (0.3 %) richiesta per il riconteggio. Evidentemente, nell'ambito di una votazione, le schede valide rappresentano il numero totale di voti (sì e no) e possono quindi fungere da paragone per la determinazione della percentuale rispetto alla differenza dei voti a favore e contro un determinato oggetto in votazione. Per contro, nel caso di un'elezione come nel presente caso in sistema proporzionale, le schede valide consegnate non rappresentano il totale dei voti. Per ottenere questo totale, nel caso in esame occorre innanzitutto sommare i voti dati ai singoli candidati e tener conto dei rispettivi voti di complemento

- 6 - (in totale 5 voti), e quindi moltiplicare questi 5 voti per le schede valide (721), giungendo così a 3'605 voti. Secondo il calcolo del convenuto vanno poi dedotti i "voti in bianco" (in questo caso 168). Ne risultano così 3'437 voti. Va notato che in base agli atti in possesso non appare molto chiaro cosa si intenda con "voti in bianco", dal momento che le schede in bianco sono già state escluse dalle schede valide (cfr. doc. 6 convenuto). Presumibilmente si tratta dei voti degli spazi lasciati vuoti sulle schede non intestate a un partito. Non occorre tuttavia approfondire questa questione, siccome sia poggiando sui voti complessivi delle schede valide senza deduzione dei "voti in bianco" (3'605), sia basandosi sui voti validi complessivi senza "voti in bianco" (3'437) il risultato non cambia. Ad ogni modo, appare chiaro che da riferimento funge il totale dei voti. Di conseguenza, il calcolo del convenuto poggiante su un confronto con le schede di voto valide (721) non è corretto. In base dunque ai voti validi complessivamente emessi, la differenza di 6 voti sopra determinata corrisponde allo 0.18 % dei 3'437 voti complessivi, per cui l'Ufficio elettorale era tenuto a riconteggiare i voti. 3. Occorre quindi designare un responsabile per il riconteggio. 3.1. Giusta l'art. 43 cpv. 3 LDPC il secondo conteggio può venire eseguito a livello centrale dalla Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni cantonali, dal tribunale regionale rispettivamente dal comitato regionale in caso di elezioni e votazioni a livello regionale, oppure nei comuni su disposizione di questi uffici. 3.2. Dal disposto appena esposto si evince che il riconteggio può essere eseguito dallo stesso organo incaricato del (primo) conteggio. Detta norma è tuttavia soltanto una norma discrezionale. 3.3. Nel caso di specie, l'Ufficio elettorale è composto da otto membri: da un municipale quale presidente, dalla segretaria comunale quale segretaria e

- 7 da rappresentanti dei rispettivi partiti [6 membri]). Questo Tribunale ritiene che un riconteggio da parte dello stesso Ufficio elettorale non sia opportuno per i seguenti motivi: da un lato, sebbene obbligato d'ufficio giusta l'art. 43 LPDC, detto Ufficio non ha proceduto a un riconteggio; dall'altro, un riconteggio volge a garantire l'accettazione dei risultati in presenza di (primi) risultati serrati nonché a salvaguardare una corretta applicazione dei diritti politici. 3.4. Il convenuto è quindi tenuto a far eseguire un riconteggio a un nuovo Ufficio elettorale procedendo, in particolare, ad una verifica delle schede bianche e delle schede qualificate nulle nel contesto del primo conteggio e stendendo un verbale con i motivi per le schede qualificate come nulle. Esso deve essere composto da membri imparziali. Tutti i canditati alle elezioni municipali possono assistere personalmente al riconteggio o farsi rappresentare. Il comune convenuto è incaricato di annunciare il riconteggio ai candidati indicando luogo, data e ora dello svolgimento. Il convenuto è libero di servirsi dell'aiuto del personale di altri comuni oppure dei collaboratori dell'Ufficio per i comuni, di un notaio o di un avvocato. Il riconteggio deve concludersi entro il 19 dicembre 2018. Entro questo termine devono pure essere pubblicati ufficialmente i risultati del riconteggio. 4. Prima di decidere su costi e ripetibili occorre aggiungere che, vista l'imminente necessità di rieleggere un nuovo Municipio che dovrà entrare in carica il 1° gennaio 2019, e dato che il ricorrente vince la causa, il Tribunale non ha ritenuto opportuno ordinare un secondo scambio di scritti. In mancanza di una nota d'onorario, al ricorrente viene dunque assegnato un indennizzo forfettario a titolo di ripetibili pari a fr. 1'500.--. In considerazione delle peculiarità della tematica di litigio si rinuncia in via eccezionale al prelevamento di spese giudiziarie.

Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto. Il Comune di X._____ è tenuto a indire un riconteggio ai sensi dei considerandi del suffragio del D.1._____ 2018 per le elezioni municipali. 2. Non si prelevano tasse. 3. Il Comune di X._____ versa ad'A._____ fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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