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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 02.07.2019 V 2018 10

2 juillet 2019·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·6,935 mots·~35 min·3

Résumé

elezioni del municipio (riconteggio) | politische Rechte

Texte intégral

Comunicata in data VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI V 18 10 ses 1a Camera in qualità di Corte costituzionale presidenza Racioppi giudici Audétat, von Salis attuario Paganini SENTENZA del 2 luglio 2019 nella vertenza di diritto costituzionale Guido Schenini, 6535 Roveredo GR, Daniele Togni, 6535 Roveredo GR, Renzo Rigotti, 6535 Roveredo GR, Cinzia Fibbioli Rigotti, 6535 Roveredo GR Martina Schenini, 6535 Roveredo GR, tutti rappresentati dall'avvocato lic. iur. Fabrizio Keller, San Roc, 6537 Grono, ricorrenti contro Comune di Roveredo, 6535 Roveredo GR, rappresentato dall'avvocato lic. iur. Andrea Toschini, CP 174, Strada Cantonale 107A, 6535 Roveredo GR, convenuto e Ivano Boldini, Piazza 41, 6535 Roveredo, rappresentato dall'avvocato MLaw Christian Fey, Casella postale 434, Hartbertstrasse 1, 7001 Coira, convocato

- 2 concernente elezioni del municipio (riconteggio) 1. Il 28 ottobre 2018 si svolgevano le elezioni in sistema proporzionale per il rinnovo del Municipio di Roveredo (quadriennio 2019-2022). Il 31 ottobre 2018 l'Ufficio elettorale pubblicava i risultati consolidati. Contro di essi, l'8 novembre 2018 Guido Schenini inoltrava ricorso costituzionale al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. Con sentenza V 18 8 del 27 novembre 2018 il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso e ordinava un riconteggio dei voti ai sensi dei considerandi. 2. Su richiesta del Comune di Roveredo, il Tribunale amministrativo precisava tramite lettera del 4 dicembre 2018 che riguardo all'esecuzione del riconteggio il Tribunale ha lasciato al Comune piena libertà di scelta. Il Tribunale aggiungeva che un'applicazione dell'art. 3 del Regolamento comunale sulle elezioni e votazioni non sarebbe stata esclusa, anzi, in questo caso sarebbe forse anche da preferire. Con il termine "imparziali" si intenderebbe che l'Ufficio elettorale responsabile del riconteggio non può essere composto dai membri attuali. Se il Comune dovesse ritenerlo opportuno, esso potrebbe pure nominare delle persone esterne non residenti ai sensi della sentenza quali membri dell'Ufficio elettorale responsabile del riconteggio. 3. Di conseguenza, il Municipio procedeva a designare un nuovo Ufficio elettorale in base all'art. 3 del Regolamento comunale sulle elezioni e votazioni, ossia componendo lo stesso tramite un municipale in veste di presidente (Cinzia Fibbioli Rigotti), la vice-segretaria comunale e un membro per ogni partito o gruppo politico che aveva risposto alla richiesta di delegare un proprio rappresentante per la composizione dell'Ufficio elettorale (5 membri). L'Ufficio cantonale per i comuni riteneva che non era suo compito delegare uno o più funzionari cantonali per coordinare o seguire lo spoglio e declinava di conseguenza la richiesta del Comune in tal senso. Il Municipio completava di conseguenza l’Ufficio elettorale nella persona dell'avvocato comunale Andrea Toschini. Quali scrutinatori, oltre

- 3 agli 8 membri dell’Ufficio elettorale, venivano designati 9 funzionari comunali (7 appartenenti all’amministrazione comunale di Roveredo e 2 provenienti dai comuni di Mesocco e Soazza). 4. Il secondo scrutinio si teneva l'11 dicembre 2018. Esso confermava che il numero di votanti era di 809 persone su 1'609 aventi diritto di voto. Venivano considerate nulle 65 schede. Delle rimanenti 29 erano schede bianche e 715 esprimevano dei suffragi. La congiunzione fra il Partito liberale democratico (PLD [partito del qui convocato Ivano Boldini]) e la lista RORèETICA otteneva un totale di 1'404 suffragi, mentre il gruppo Roré Viva (gruppo del qui ricorrente Guido Schenini) otteneva 1'401 suffragi. Risultavano quindi eletti i 2 candidati del PLD (tra cui il convocato Ivano Boldini), la candidata della lista RORèETICA e i primi 2 candidati del Gruppo Roré Viva. 5. Contro detti risultati, il 20 dicembre 2018 Guido Schenini (candidato del Gruppo Roré Viva e primo dei non eletti) nonché i sottoscriventi della lista Gruppo Roré Viva: Daniele Togni, Renzo Rigotti, Cinzia Fibbioli Rigotti e Martina Schenini (qui di seguito: ricorrenti) inoltravano ricorso al Tribunale amministrativo. Nel ricorso i ricorrenti censuravano in special modo determinati casi in cui il Comune o meglio l'Ufficio elettorale ha considerato nulli o in bianco dei voti che a loro avviso avrebbero dovuto essere considerati validi risp. di complemento. 6. Con decreto ordinatorio 21 dicembre 2018 il Giudice istruttore dichiarava urgente la procedura e conferiva al ricorso l'effetto sospensivo in via superprovvisionale, come richiesto dai ricorrenti, proibendo così a Ivano Boldini di entrare in carica come municipale fino a decisione contraria. Queste misure superprovvisionali venivano confermate (in forma provvisionale) con decreto 9 gennaio 2019.

- 4 - 7. Con presa di posizione dell'11 gennaio 2019 Ivano Boldini (qui di seguito: convocato) chiedeva il rigetto del ricorso per quanto ammissibile, contestando le allegazioni dei ricorrenti. 8. Con presa di posizione dell'11 gennaio 2019 il Comune (qui di seguito: convenuto) rinunciava alla formulazione di petiti e si limitava a illustrare i fatti e, in particolar modo, il procedimento di spoglio. 9. Il 25 gennaio 2019 il convocato inviava al Tribunale un complemento alla propria presa di posizione. 10. Il 13 febbraio 2019 il Comune consegnava l'urna elettorale (sigillata) al Tribunale amministrativo che procedeva con protocollo al dissigillamento. 11. Con scritto del 19 febbraio 2019 il convocato chiedeva che l'urna venisse risigillata e aperta soltanto in presenza delle parti. Al che, con decreto del 20 febbraio 2019 il Giudice istruttore sottolineava che l'apertura dell'urna è stata protocollata; che l'urna sarebbe un mezzo di prova sottostante al diritto di consultazione e che sarebbe quindi errata l'argomentazione secondo cui questa potrebbe essere aperta soltanto in presenza delle parti. In risposta, il 22 marzo 2019 il convocato (attraverso il suo legale) chiedeva di potersi lasciar assistere da X._____ per la consultazione dell'urna al fine di verificare che il materiale di voto sia rimasto immutato. Il 25 marzo 2019 i ricorrenti segnalavano che X._____, quale membro dell'Ufficio elettorale del riconteggio e quindi membro dell'Autorità di prima istanza, non potrebbe rappresentare il convocato. Inoltre, deducendo dalla richiesta del convocato uno stretto legame tra questi e X._____, i ricorrenti sostenevano che X._____ avrebbe dovuto ricusarsi. Concludevano perciò che a causa delle decisioni dell'Ufficio elettorale viziate formalmente, la riconta e la proclamazione dei risultati dell'11 dicembre 2018 sarebbero da annullare, ammesso che il Tribunale non volesse valutare esso stesso la validità delle

- 5 singole schede contestate. I ricorrenti completavano il loro punto di vista con scritto del 26 marzo 2019. Con scritto del 28 marzo 2019 il convocato confermava la sua richiesta di rappresentanza da parte di X._____ sottolineando, a proposito della ricusazione, che anche la ricorrente Cinzia Fibbioli Rigotti, presidente del (nuovo) Ufficio elettorale, avrebbe uno stretto rapporto con il ricorrente Guido Schenini. Con decreto ordinatorio del 1° aprile 2019 il Giudice istruttore respingeva la richiesta del convocato (risp. del suo legale) di farsi assistere da X._____. 12. In seguito alla consultazione del materiale di voto, nella replica del 14 marzo 2019 i ricorrenti riformulavano i propri petiti come segue:

" 1. La proclamazione dei risultati 11 dicembre 2018 da parte dell'Ufficio elettorale del Comune di Roveredo nel contesto della riconta disposta da questo Alto Tribunale è parzialmente annullata e riformata. 1.1 È constatato che: a) i voti di complemento risultanti dalle schede di partito sulle quali non è apposta formalmente la crocetta vanno conteggiati al relativo partito (e non vanno considerati voti in bianco come hanno fatto gli uffici elettorali per l'elezione del Municipio che si sono susseguiti a Roveredo il 28 ottobre e l'11 dicembre 2018); b) la scheda qualificata di nulla che invece della crocetta porta un numero, è qualificata di valida. La stessa va pertanto conteggiata; c) i blocchetti considerati nulli perché presentano un intervento sulla scheda di partito (intestata) e sulla scheda bianca, dove sulla scheda bianca è ripresa l'indicazione identica alla scheda di partito, sono considerati validi; d) il blocchetto considerato nullo, sul quale manca uno dei due timbri (quello che deve essere apposto dall'Ufficio elettorale), è considerato valido; e) il blocchetto ritenuto valido sul quale è apposta una x sulla scheda di partito e un segno nel quadrato di un'altra scheda è qualificato di nullo (per intervento su due schede); f) i blocchetti ritenuti validi sui quali vi sono delle parti di una scheda scritte con la penna a biro blu e con le cancellazioni eseguite con una matita nera sono qualificati di nulli. 2. Alla luce del conteggio dei voti di complemento e della scheda (esposti al punto 1.1 qui sopra) è constatato che il gruppo Roré Viva ha diritto a tre seggi in

- 6 - Municipio. Per conseguenza è proclamato eletto quale quinto municipale il Signor Guido Schenini (in sostituzione del Signor Ivano Boldini). 3. Protestate spese, tasse e ripetibili. I ricorrenti precisavano le proprie contestazioni elencando le schede di cui esigono una rivalutazione. 13. In seguito alle dimissioni di Alessandro Manzoni (Gruppo Roré Viva) dalla carica di Sindaco (nomina tacita proclamata dal Municipio il 6 novembre 2018) e municipale, il 28 marzo 2019 il Municipio nominava il qui ricorrente Guido Schenini membro (subentrante) del Municipio per il periodo di carica con scadenza il 31 dicembre 2022. 14. Con scritto dell'8 aprile 2019 il convenuto rinunciava ad una duplica in senso formale, apportando delle osservazioni alla presa di posizione del convocato e alla replica dei ricorrenti. 15. Dopo aver preso visione del materiale di voto, il 9 maggio 2019 il convocato, presentava la propria duplica e riformulava i propri petiti come segue: " 1. Il ricorso del 20 dicembre 2018, per quanto ammissibile, è respinto. I risultati scaturiti dal riconteggio delle schede eseguito l'11 dicembre 2018 sono confermati. 2. In via eventuale: a) la scheda del blocchetto F dell'ufficio no. 5 va qualificata come nulla. b) le schede dei blocchetti i. I, Ufficio 1 ii. N, Ufficio 2 iii. K, Ufficio 3 iv. W, Ufficio 4 v. I1, Ufficio 4 sono considerate nulle. c) La scheda del blocchetto C dell'ufficio no. 3 è considerata nulla. d) La scheda del blocchetto no. 93 dell'ufficio no. 2 è considerata valida.

- 7 e) Le schede dei blocchetti i. No. 12 ii. No. 20 iii. No. 132 iv. No. 137 sono considerate valide. f) Le schede dei blocchetti i. K, Ufficio 1 ii. A, Ufficio 4 iii. D, Ufficio 5 iv. C, Ufficio 5 sono considerate nulle. g) La scheda del blocchetto D, Ufficio 4 deve essere conteggiata con un solo voto a favore gruppo Roré Viva. h) Le schede dei blocchetti i. D, Ufficio 1, ii. B, Ufficio 2, iii. D, Ufficio 2, iv. E1, Ufficio 4, v. K1, Ufficio 4, vi. N1, Ufficio 4, vii. E, Ufficio 5, viii. I. Ufficio 5, ix. L, Ufficio 5 sono considerate valide. 3. Protestate spese, tasse e ripetibili più 7.7 % IVA." Nella duplica il convocato adduceva in particolare le proprie argomentazioni circa la validità risp. nullità delle schede in discussione. 16. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti nei loro scritti nonché sui risultati impugnati si tornerà, per quanto rilevante ai fini di giudizio, nei considerandi che seguono. Considerando in diritto:

- 8 - 1.1. La competenza del Tribunale amministrativo in veste di Corte costituzionale di esaminare il presente ricorso per violazione dei diritti politici nell'ambito delle elezioni del Municipio comunale è data dall'art. 57 cpv. 1 lett. b della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). Il ricorso è tempestivo (art. 60 cpv. 2 LGA) e risponde ai requisiti formali (art. 62 LGA in combinato disposto con l'art. 38 LGA). 1.2. La legittimazione dei ricorrenti, firmatari della lista ridenominata "Gruppo Roré Viva", è pacifica. Il Gruppo Roré Viva aveva proposto tre candidati di cui due sono stati eletti, Andrea Pellandini e Alessandro Manzoni (a quest'ultimo è poi subentrato Guido Schenini). Nel caso che i ricorrenti dovessero vincere la causa, il Gruppo Roré Viva avrebbe diritto a un seggio in più oltre ai due ottenuti. Da un punto di vista ex tunc, in tal caso sarebbe quindi stato eletto Guido Schenini e in seguito alle dimissioni di Alessandro Manzoni i firmatari (qui ricorrenti) avrebbero avuto diritto a presentare una proposta di candidatura per il seggio vacante (cfr. art. 33 cpv. 1 del Regolamento sulle elezioni e votazioni del convenuto [qui di seguito: Regolamento]). In caso di vincita dei ricorrenti, si applicherebbe quindi nuovamente l'art. 33 Regolamento (e non l'art. 28 cpv. 4 che prevede la ripartizione dei mandati fra gli altri gruppi in caso di numero di seggi superiore a quello dei candidati di una lista). Il ricorso è pertanto ricevibile. 2.1. Stando ai ricorrenti, il nuovo Ufficio elettorale non sarebbe imparziale, siccome non avrebbe rivalutato le schede, ma si sarebbe attenuto alle decisioni della prima conta da parte del primo Ufficio elettorale. Il convocato, invece, sostiene che la contestazione da parte dei ricorrenti del metodo di conteggio sarebbe tardiva. Nel primo ricorso (dell'8 novembre 2018) il ricorrente avrebbe richiesto solamente un riconteggio, cosicché i ricorrenti avrebbero accettato il metodo adottato nel primo spoglio. A queste allegazioni va obiettato che nel caso di specie il Tribunale è tenuto

- 9 a giudicare il risultato del secondo spoglio e pure a esaminare, nei limiti del suo potere cognitivo, il metodo di conteggio. Non ha quindi importanza su che metodo si sia basato il (nuovo) Ufficio elettorale e le contestazioni dei ricorrenti in tal senso non sono tardive. 2.2. Contrariamente a quanto affermato dal convocato, il legale del convenuto, avv. Andrea Toschini, è da considerarsi membro del (nuovo) Ufficio elettorale ricomposto per il riconteggio, essendo egli stato designato in tale funzione dal Municipio. Una violazione dell'art. 3 Regolamento non è intravedibile, trattasi infatti di un riconteggio, per il quale questo Tribunale ha dichiarato che l'Ufficio elettorale andava ricomposto da nuovi membri imparziali, lasciando al Comune convenuto (risp. al Municipio) per il resto, riguardo alla nomina dei membri, piena libertà di scelta (cfr. sentenza V 18 8 del 27 novembre 2018 e lettera esplicativa del 4 dicembre 2018). 2.3. I ricorrenti segnalano che l'avv. Andrea Toschini, designato membro del (nuovo) Ufficio elettorale e astenutosi però dal voto, sarebbe stato obbligato ad esprimere il proprio voto, pena l'annullamento della riconta. Questa allegazione è errata. Giusta l'art. 29 della legge sui comuni (LCom; CSC 175.050) in caso di votazioni ed elezioni all'interno di piccoli organi decisionali come ad esempio autorità o commissioni, ogni membro è tenuto a esprimere il proprio voto. Sono fatte salve le disposizioni sulla ricusazione. L'avv. Andrea Toschini si è astenuto dal voto sulla questione dei suffragi sulle liste di partito modificate ma senza l'apporto di una crocetta, perché su questa tematica aveva espresso un parere legale il 30 novembre 2018 (cfr. verbale di scrutinio dell'11 dicembre 2018 [doc. 4 convenuto]). Egli può quindi fondarsi su un motivo di ricusa. 2.4. La richiesta di annullamento dei risultati presentata dai ricorrenti a causa della reclamata e omessa ricusazione di X._____, membro del (nuovo)

- 10 - Ufficio elettorale per il riconteggio, decade, siccome il Tribunale ha rivalutato esso stesso le schede contestate. 2.5. Il fatto che la qui ricorrente Cinzia Fibbioli Rigotti sia la presidente del (nuovo) Ufficio elettorale è parimenti irrilevante, anche perché l'inoltro del ricorso non significa che non sia stata imparziale nelle sue decisioni in seno all'Ufficio elettorale. 3. Nel merito, il Tribunale non procederà a una rivalutazione di tutte le schede elettorali, ma si limiterà a chinarsi sulle schede controverse. 3.1. Giusta l'art. 34 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101) la garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. Secondo questa garanzia costituzionale, un risultato di votazione o elezione deve riprodurre la (libera) volontà dei votanti in modo attendibile e autentico (cfr. DTF 131 I 442 cons. 3.1; STEINMANN, in: EHRENZELLER/SCHINDLER/SCHWEI- ZER/VALLENDER, BV-Kommentar, 3a ed. 2014, art. 34 n. 19). Come evidenziato dai ricorrenti, determinante è quindi principalmente la chiara e incontestabile volontà espressa dall'elettore, a cui va attribuita una presunzione di validità. Contrariamente a quanto affermato dal convocato, in presenza di un'inequivocabile volontà dell'elettore non bisogna attenersi rigorosamente al testo del Regolamento o alle modalità descritte nella circolare municipale sulle elezioni (cfr. in merito al discostamento dal testo di una legge cantonale su votazione e elezioni in presenza di una chiara volontà dell'elettore: sentenza del Tribunale federale 1P.537/2002 del 14 gennaio 2003 cons. 3). Considerare nulle delle schede in simili circostanze contrasterebbe con il divieto di formalismo eccessivo derivante dall'art. 29 cpv. 1 Cost. In questo senso, le rispettive disposizioni del Regolamento rivestono piuttosto il carattere di prescrizioni d'ordine e non di validità.

- 11 - 3.2. Giusta l'art. 24 cpv. 1 Regolamento sono dichiarate nulle le schede: a) il blocco delle schede non portante il bollo del Municipio e dell'Ufficio elettorale, b) il blocco delle schede contenente più di una scheda contrassegnata con la crocetta, c) il blocco delle schede non completo, d) il blocco con interventi su più schede, e) blocchi con schede completamente illeggibili, f) blocchi con schede portanti segni di riconoscimento evidenti o che contengono ingiurie, g) blocchi con schede sporche o stracciate, h) blocchi con schede portanti una denominazione di gruppo, ma nessun suffragio. Se una sola scheda del blocco è stata modificata con cancellazioni, aggiunte e/o crocette a fianco dei nominativi, il blocco è da considerarsi valido anche se nell’apposita casella della scheda non è stata apposta la crocetta (cpv. 2). Secondo l'art. 25 Regolamento nelle schede che contengono un numero di nomi superiore a quello dei seggi da occupare, gli ultimi nomi non sono computati. Questi vanno cancellati dal basso in alto, prima a destra e poi a sinistra. Giusta l'art. 26 Regolamento se una scheda intestata contiene un numero di suffragi inferiore al numero delle persone da eleggersi, i suffragi non emessi valgono quali suffragi di complemento per il gruppo prescelto. I nomi non presentati da nessuna lista non sono presi in considerazione. I suffragi loro dati vengono tuttavia contati come voti di complemento se la scheda porta una denominazione. Stando all'art. 19 cpv. 2 Regolamento l'elettore/trice esprime il suo voto apponendo una crocetta sulla scheda di suo gradimento nel posto indicato.

- 12 - 3.3. Come sancito dall'art. 24 cpv. 3 Regolamento, nella rispettiva circolare alla popolazione (doc. 10 convocato) il Municipio esplicava le modalità di voto, segnatamente come doveva essere compilata la scheda di voto. Nella circolare si indicava in particolar modo: "II blocchetto di schede è composto da una scheda bianca e in tante schede stampate quanti sono i gruppi politici in competizione. La scheda bianca può essere intestata con la designazione di un gruppo politico che ha presentato candidati, oppure non essere intestata. Sulla scheda l’elettore può scrivere al massimo 5 candidati ufficiali per l'elezione del Municipio […]. Se compila la scheda bianca, sulle altre schede del blocchetto non vanno effettuate né annotazioni né segni. Invece di compilare la scheda bianca l'elettore può contrassegnare con crocetta (nell'apposito quadrato), la scheda intestata al gruppo politico di suo gradimento. Sulla scheda contrassegnata ha la possibilità di sostituire i candidati con altri candidati ufficiali, oppure semplicemente di cancellare dei candidati. Per contro sulle altre schede non va apportata nessuna modifica, caso contrario viene annullato tutto il blocchetto di schede. La scheda per essere valida deve portare almeno il nome di un candidato ufficiale. Qualora la scheda è intestata ad un gruppo politico, i posti lasciati liberi valgono quali voti di complemento per il gruppo politico. Non è ammesso il voto cumulato. L'elettore mette in seguito il blocchetto delle schede completo nell’apposita busta e la depone nella relativa urna ([…]). Prima della deposizione le buste verranno timbrate dall'Ufficio Elettorale." 3.4. Come accennato sopra, qui di seguito si procederà in primo luogo ad accertare quale sia l'incontrovertibile volontà dell'elettore. Se ciò non è possibile, la scheda verrà valutata strettamente in base al Regolamento. Nell'interpretazione del Regolamento, emanato dal Comune convenuto, il Tribunale non ha pieno potere cognitivo, ma deve rispettare l'autonomia e quindi il margine di apprezzamento del convenuto. Il Tribunale può soltanto valutare se l'interpretazione data rappresenti un uso eccessivo o un abuso del potere discrezionale da parte del convenuto (cfr. art. 51 cpv. 1 lett. a LGA).

- 13 - 4. Nei considerandi che seguono verranno esposte ed esaminate le schede contestate. 4.1. Schede con cancellazioni a matita blocchetti 12, 20 (Ufficio 2)

blocchetti 132, 137 (Ufficio 1)

- 14 -

4.1.1. Questi blocchetti sono stati ritenuti validi dall'Ufficio elettorale (cfr. per le decisioni i protocolli [doc. 9 segg. convenuto e i mazzetti dell'urna]). A mente dei ricorrenti queste schede farebbero insorgere il chiaro sospetto di manipolazione. L'uso di due colori sarebbe un segno di riconoscimento. Le schede lascerebbero trasparire una volontà sistematica di violare il segreto di voto. I 5 sottouffici, inoltre, non avrebbero segnalato l'anomalia delle schede agli 8 membri dell'Ufficio elettorale, che quindi non avrebbe deciso sulla loro validità. Stando al convocato, invece, sarebbe evidente che gli interventi a matita sarebbero stati eseguiti dagli Uffici elettorali che si sono susseguiti. 4.1.2. Il Tribunale condivide l'argomentazione del convocato. L'intervento dell'Ufficio/i elettorale/i è evidente. Il convenuto ha confermato in sede di duplica che durante il primo scrutinio l'Ufficio elettorale (risp. gli uffici) sono intervenuti con lo stralcio di voti (riguardo a voti soprannumerari giusta l'art. 25 Regolamento). Benché nelle schede dei blocchetti esposti sopra non si tratti di voti soprannumerari, appare fuori dubbio che si è provveduto tramite stralci a matita a computare solo nomi di candidati ufficialmente proposti (cfr. l'art. 26 cpv. 2 Regolamento) e soltanto un voto per candidato (divieto del cumulo di voti giusta l'art. 27 Regolamento). Non è intravedibile alcun

- 15 segno di riconoscimento (a tal riguardo si veda sotto cons. 4.3). Non avrebbe alcun senso partire dal presupposto che degli elettori abbiano voluto farsi riconoscere davanti a tre diversi candidati con un simile intervento. La validità dei rispettivi blocchetti va quindi confermata. 4.2. Scheda del blocchetto 93 (Ufficio 2)

4.2.1. L'Ufficio elettorale ha ritenuto valida questa scheda. I ricorrenti ritengono nulla tale scheda causa intervento su due schede, mentre il convocato afferma che il punto posto nel quadrato dell'ulteriore scheda sia un errore dell'elettore, per cui il blocchetto andrebbe ritenuto valido. 4.2.2. Il Tribunale concorda con l'opinione del convocato: il piccolo e insignificante segno nella casella della scheda intestata al PLD non può essere che un errore dell'elettore. La validità della scheda contrassegnata (Gruppo Roré Etica) va quindi confermata.

- 16 - 4.3. Schede con potenziali segni di riconoscimento blocchetti K [32] (Ufficio 1) e A [68] (Ufficio 4)

D [28] (Ufficio 5) e C [29] (Ufficio 5)

4.3.1. L'Ufficio elettorale ha ritenuto valide queste schede (3 voti personali e 2 di complemento).

4.3.2. Come evidenziato dalla Cancelleria federale (cfr. doc. 14 convenuto), dai materiali legislativi sulla legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1) traspare che per l'ammissione di un segno di riconoscimento evidente

- 17 serve una volontà sistematica di violare il segreto di voto. Va poi sottolineato che, sebbene potenzialmente ogni segno potrebbe essere qualificato di riconoscimento, occorre che il segno sia evidente. Di conseguenza, va presunto che un semplice segno su una singola scheda non conduce alla sua nullità. 4.3.3. Il convocato sostiene che tali blocchetti sono da considerare nulli poiché su di essi figurerebbero evidenti segni di riconoscimento. Il convocato è tra l'altro dell'avviso che le direttive della Cancelleria di Stato dei Grigioni sviluppate d'intesa con la Cancelleria federale per la prossima elezione del Consiglio nazionale non sarebbe applicabile al presente caso a causa dei diversi modi di votazione. Non si potrebbe poi qualificare quali segni di riconoscimento segni che si ripetono su diverse schede; per permettere al presunto acquirente di voti di controllare che l'elettore abbia eseguito le sue raccomandazioni, dei segni individuali sulla scheda sarebbero molto più efficaci di quelli che si ripetono su diverse schede. 4.3.4. Le schede dei blocchetti in questione contengono tutte e quattro un segno vicino al nome del 1° candidato (Alessandro Manzoni, in forma di una corta e lunga sottolineatura, di un cerchietto e di una crocetta). In questi segni, diversi tra loro, non è intravedibile una sistematica. Non è chiaro per quale motivo le direttive summenzionate non debbano essere applicate anche all'elezione comunale in oggetto, siccome, così come per le elezioni del Consiglio nazionale, anche per le elezioni in oggetto è dato apportare modifiche sulle schede. Inoltre, detti segni individualmente non hanno nulla di particolare. Va perciò concluso che questi segni non sono evidenti. Posto ciò, anche l'argomento del convocato riguardo alla maggiore efficacia di segni individuali, in questo caso non è pertinente. Le relative schede vanno perciò qualificate valide. In merito alla scheda A [68] (Ufficio 4) va ancora osservato che, contrariamente all'opinione del convocato, il segno in forma di visto invece

- 18 della crocetta, seppure in contrasto con l'art. 19 Regolamento, non cambia nulla circa la sua validità, essendo chiara la volontà dell'elettore di votare per il rispettivo gruppo. Riguardo ai voti dei candidati, visti i segni posti vicino al primo candidato (Alessandro Manzoni) si potrebbe concludere che gli elettori intendessero dare il proprio voto individuale soltanto a lui. Ciò, tuttavia, non è chiaro soprattutto in merito alla scheda del blocchetto K [32] dell'Ufficio 1. Ad ogni modo, la questione se si debbano computare 1 voto ad Alessandro Manzoni e 4 di complemento, oppure 3 voti personali ai candidati più 2 di complemento, può rimanere aperta, perché decisivo nel caso di specie sono i voti di partito. La crocetta posta nella casella esprime la volontà dell'elettore di voler votare la lista del Gruppo Roré Viva. E se vi fossero dubbi in merito, questa sarebbe comunque l'interpretazione da dare secondo il Regolamento (cfr. art. 19 cpv. 2 e art. 24 cpv. 2 Regolamento). Vanno quindi confermati 5 voti di partito. 4.4. Blocchetti con doppio intervento D (Ufficio 1)

- 19 - B (Ufficio 2)

D (Ufficio 2)

E1 (Ufficio 4)

- 20 - K1 (Ufficio 4) N1 (Ufficio 4) E (Ufficio 5)

- 21 - I (Ufficio 5)

L (Ufficio 5)

4.4.1. L'Ufficio elettorale ha ritenuto nulle queste schede a causa di doppia crociatura. Stando al convocato sarebbe evidente la volontà degli elettori di sostenere la congiunzione delle liste tra il PLD e il Gruppo Roré Viva. Ciò anche perché l'indicazione in grassetto sulle schede circa la congiunzione delle liste avrebbe indotto i rispettivi elettori a crociare ambedue le liste. 4.4.2. In un primo momento si potrebbe concordare con l'argomento del convocato secondo cui è palese la volontà degli elettori di sostenere la congiunzione, ritenendo validi 5 voti di partito. Occorre tuttavia tener

- 22 presente che i seggi ottenuti congiuntamente dai due partiti vanno poi distribuiti ai due partiti secondo i voti ricevuti. Anche se nel caso concreto, visti i risultati, la distribuzione dei seggi tra i rispettivi partiti (PLD e RoréEtica) non cambia nulla circa l'elezione dei loro candidati, le schede vanno valutate da un punto di vista ex tunc, a prescindere dai risultati ottenuti. Di fronte a due schede contrassegnate, lo scrutinatore non poteva registrare i voti, non sapendo a quale partito attribuirli. In conformità all'art. 24 cpv. 1 lett. d Regolamento (intervento su più, ovvero due schede) il Tribunale conferma perciò la nullità di dette schede. 4.5. Scheda del blocchetto C (Ufficio 3) senza timbro dell'Ufficio elettorale Esempio di blocchetto con timbro dell'Ufficio elettorale:

- 23 - 4.5.1. L'Ufficio elettorale ha ritenuto nulla questa scheda per mancanza del timbro dello stesso (cfr. doc. 11 convenuto). I ricorrenti asseriscono che sulla busta di questo blocchetto portante il primo bollo (del Municipio) vi sarebbe stato il necessario terzo bollo. La mancanza del timbro, che l'Ufficio elettorale appone sulla scheda al momento della consegna all'elettore, sarebbe un errore dell'Ufficio elettorale, che non comporterebbe la nullità di questa scheda debitamente compilata. Penalizzare l'elettore sulla scorta di un errore dell'Ufficio elettorale sarebbe contrario al divieto dell'arbitrio e qualificare nulla tale scheda costituirebbe un formalismo eccessivo. Per contro, poggiando sull'art. 24 cpv. 1 lett. a Regolamento, il convocato ritiene nulla questa scheda senza timbro dell'Ufficio elettorale. Detto timbro sarebbe infatti fondamentale per verificare che non vi sia l'apporto di blocchetti dall'esterno o in un secondo tempo. L'elettore dovrebbe poi vigilare che l'Ufficio elettorale apponga effettivamente il suo timbro. Inoltre, l'allegazione dei ricorrenti secondo cui sulla busta ci sarebbe stato il terzo bollo non sarebbe dimostrabile, posto che durante lo scrutinio le buste vengono cestinate una volta estratti i blocchetti. 4.5.2. Il Tribunale condivide l'opinione dei ricorrenti. Nonostante l'art. 24 cpv. 1 lett. a Regolamento preveda che oltre al bollo del Municipio il blocchetto debba portare il bollo dell'Ufficio elettorale, vi è una scheda correttamente compilata e non vi sono motivi che suscitano dubbi quanto alla sua validità. I blocchetti sono stati consegnati agli elettori su consegna della carta di legittimazione. Tale blocchetto non può quindi essere stato aggiunto a posteriori, poiché il numero dei blocchetti depositati nell'urna coincide con il numero delle carte di legittimazione consegnate agli scrutinatori. Né tantomeno si può assumere che tale blocchetto sia stato sostituito a un altro. E semmai ci fosse stata tale volontà da parte di uno scrutinatore, questi avrebbe potuto sostituirne a proprio piacimento con o senza timbro dell'Ufficio elettorale. L'importanza del timbro in discussione è quindi da

- 24 relativizzare, poiché, anche se apposto sul blocchetto, non è atto a precludere una manipolazione dell'elettore o di eventuali funzionari. Il Regolamento non va quindi applicato alla lettera, bensì in senso estensivo, tenendo conto della ratio legis di impedire manipolazioni. E indizi di manipolazione qui non ce ne sono. Infine, l'errore che evidentemente ha commesso l'Ufficio elettorale non può ritorcersi contro l'elettore che – contrariamente alle allegazioni del convocato – non è tenuto a vigilare sulla corretta procedura di votazione. Giacché non è tipico in procedura di voto all'urna che l'ufficio elettorale apponga un timbro sul retro del blocchetto, per cui l'elettore nemmeno doveva aspettarsi un simile timbro. Il blocchetto e la relativa scheda vanno quindi ritenuti validi, contrariamente alla decisione dell'Ufficio elettorale che non appare sostenibile. Vanno quindi conteggiati 5 voti di partito (3 personali e 2 di complemento) a favore del Gruppo Roré Viva. 4.6. Blocchetto W (Ufficio 4) con interventi su due schede

4.6.1. L'Ufficio elettorale a ritenuto nullo questo blocchetto per intervento su più schede (cfr. doc. 12 convenuto).

- 25 - Per lo stesso motivo, anche stando al convocato detto blocchetto sarebbe nullo. Per contro, i ricorrenti asseriscono che l'intenzione di voto sarebbe manifesta, visto che l'elettore avrebbe soltanto ripetuto il voto per lo stesso gruppo, per cui questo blocchetto sarebbe da ritenere valido. 4.6.2. Secondo il Tribunale il blocchetto W (Ufficio 4) presenta due schede identiche (su quella bianca viene ripetuta esattamente la scheda prestampata). È quindi evidente la volontà dell'elettore di dare il voto al Gruppo Roré Viva e ai suoi candidati, per cui, sebbene per interventi su più schede l'art. 24 cpv. 1 lett. d Regolamento ne preveda la nullità, in rispetto della chiara volontà dell'elettore il blocchetto va ritenuto valido, contrariamente alla scelta dell'Ufficio elettorale che non appare sostenibile. Vanno quindi conteggiati 5 voti di partito (3 personali, ovvero 1 ad Alessandro Manzoni, Andrea Pellandini e Guido Schenini, nonché 2 di complemento) a favore del Gruppo Roré Viva. 4.7. Blocchetti con schede modificate ma senza crocetta nella casella 4.7.1. I ricorrenti non specificano di quali schede si tratti. Asseriscono soltanto che si tratterebbe di almeno quattro interventi su una scheda del Gruppo Roré Viva in cui l'elettore avrebbe proceduto a cancellare dei candidati senza apporre tuttavia una crocetta nell'apposita casella. Stando ad essi, per queste schede l'Ufficio elettorale avrebbe conteggiato soltanto i voti per i singoli candidati. I ricorrenti sostengono che la scelta esclusiva di utilizzare la scheda del gruppo prestampata manifesta in modo evidente la volontà di votare tale gruppo e non solo i singoli candidati. Se l'elettore avesse voluto esprimere dei voti singoli, senza scegliere un gruppo, avrebbe usato la scheda senza intestazione. Il convocato obietta che se l'elettore avesse voluto votare senza limitazione la scheda del partito, avrebbe dovuto semplicemente apporre la crocetta nella casella, come da Regolamento. A tal riguardo il convocato ha segnalato la scheda del blocchetto D [69]

- 26 - (Ufficio 4), ritenuta valida dall'Ufficio elettorale (3 voti personali e 2 di complemento): A mente del convocato l'elettore in questo caso avrebbe inteso votare unicamente Alessandro Manzoni. 4.7.2. Dalla scheda sopra esposta non si può dedurre chiaramente che l'elettore intendesse dare il proprio voto alla scheda di partito (5 voti). In assenza di una chiara dimostrazione di voto riguardo ai voti di partito, a tal riguardo va applicato il Regolamento, che prevede l'apposizione di una crocetta nella casella in alto a destra (cfr. art. 19 cpv. 2 Regolamento); e non la volontà di un ragionevole elettore (che evidentemente, per sostenere l'elezione di Alessandro Manzoni, non avrebbe rinunciato a dare al suo gruppo anche 4 voti di complemento). Non possono quindi essere computati 5 voti di partito. La circolare del Municipio e la scheda stessa stabiliscono che sulla scheda contrassegnata vi è la possibilità di sostituire i candidati con altri candidati ufficiali, oppure semplicemente di cancellare dei candidati. Giusta l'art. 24 cpv. 2 Regolamento, inoltre, se una sola scheda del blocco è stata modificata con cancellazioni, aggiunte e/o crocette a fianco dei nominativi,

- 27 il blocco è da considerarsi valido anche se nell’apposita casella della scheda non è stata apposta la crocetta. Questo Tribunale condivide il punto di vista del convocato secondo cui appare inequivocabile la volontà dell'elettore di dare (soltanto) un voto ad Alessandro Manzoni. Ciò combacia pure con l'approccio dell'Ufficio elettorale in merito alle schede menzionate dai ricorrenti (ma – per quanto intravedibile – non specificate) con interventi su una scheda di partito prestampata ma senza apposizione della crocetta, in cui l'Ufficio elettorale, contrariamente al parere del legale del convenuto, ha conteggiato soltanto i voti personali (senza quelli di complemento [cfr. verbale, doc. 4 convenuto p. 3]). In conclusione, poggiando sulla chiara espressione di voto dell'elettore e sul Regolamento, vanno tolti 4 voti di partito al Gruppo Roré Viva, nello specifico: 1 voto ad Andrea Pellandini e Guido Schenini e 2 voti di complemento (considerandoli quindi 4 voti in bianco). 4.8. Come risultato provvisorio si constata che vi sono 2 schede nulle in meno 4 voti in bianco in più. Al Gruppo Roré Viva vanno assegnati 6 voti in più, ovvero, giusta il considerando 4.5 e 4.6, più due volte 5 voti (3 personali ad Alessandro Manzoni, Andrea Pellandini e Guido Schenini nonché 2 di complemento) e, giusta il considerando 4.7, meno 4 voti (1 voto ad Alessandro Manzoni e 4 in bianco invece dei 3 voti personali e 2 di complemento computati). Il Gruppo Roré Viva supera di conseguenza provvisoriamente la congiunzione PLD e RoréEtica (1407 contro 1404 voti) e avrebbe diritto a 3 invece di 2 seggi.

- 28 - 4.9. Blocchetti con interventi su più schede I (Ufficio 1) N (Ufficio 2)

- 29 - K (Ufficio 3)

I1 (Ufficio 4)

4.9.1. L'Ufficio elettorale ha ritenuto nulli tali blocchetti. Stando al convocato i rispettivi blocchetti sarebbero nulli. Per contro, i ricorrenti asseriscono che l'intenzione di voto sarebbe manifesta, visto che l'elettore avrebbe soltanto ripetuto il voto per lo stesso gruppo, per cui queste schede sarebbero da ritenere valide. 4.9.2. Nel blocchetto K (Ufficio 3) non è manifesta la volontà dell'elettore di dare 5 voti al Gruppo Roré Viva. Ciò è pure il caso per i blocchetti I (Ufficio 1), N (Ufficio 2) e I1 (Ufficio 4). Infatti, apponendo la crocetta sulla lista di partito è da un lato chiara la volontà di votare tale lista, mettendo il nome risp. il

- 30 numero del gruppo e soltanto un nome di un candidato di detto gruppo sulla lista bianca è, dall'altro altro, invece dubbia la volontà di dare 5 voti di partito. Malgrado l'art. 24 cpv. 1 lett. d Regolamento proibisca l'intervento su più schede, per tutte queste schede si dovrebbe tuttavia considerare la volontà inequivocabile di dare un voto personale perlomeno al rispettivo candidato inserito nella scheda bianca (che in tutti i casi corrisponde a uno di quelli della lista contrassegnata). Detta questione può però rimanere aperta, siccome non cambia l'esito a favore dei ricorrenti. 4.10. Scheda del blocchetto F (Ufficio 5) con potenziale segno di riconoscimento 4.10.1. L'Ufficio elettorale ha ritenuto nulla questa scheda a causa di un segno di riconoscimento. I ricorrenti ritengono valida questa scheda, siccome anche tramite un numero vi sarebbe la manifesta volontà di scegliere il Gruppo Roré Viva, mentre il convocato sostiene che si tratterebbe di un segno di riconoscimento, che l'apposizione di una crocetta sarebbe ordinata dall'art. 19 Regolamento e che in ogni caso sarebbe stato indicato il gruppo sbagliato, visto che il Gruppo Roré Viva porterebbe la designazione n. 2 e non n. 3 come indicato nella casella. I ricorrenti aggiungono in via

- 31 subordinata, che se si dovesse ritenere che il numero apposto non corrisponde alla crocetta, andrebbe annullata solo questa indicazione e conteggiato il voto ai tre candidati. 4.10.2. Secondo questo Tribunale l'iscrizione del numero "3" nella casellina in alto non manifesta una chiara volontà dell'elettore di votare il Gruppo Roré Viva. Potrebbe darsi che l'elettore intendesse votare soltanto il candidato n. 3 (ovvero il ricorrente Guido Schenini) o i 3 candidati figuranti sulla lista, oppure ancora che abbia sbagliato scheda risp. numero di partito e intendesse votare la lista 2 risp. la lista 3. Appare quindi corretta la scelta di ritenere nulla questa scheda. Tuttavia, anche questa questione può restare aperta, poiché non cambia l'esito a favore dei ricorrenti. 5. In conclusione, al Gruppo Roré Viva vanno assegnati (almeno) 6 voti in più, per cui supera la congiunzione PLD e RoréEtica (1407 contro 1404 voti) e ha diritto a 3 invece di 2 seggi (v. sotto tabella dei risultati). Concretamente, vanno computate 2 schede nulle in meno e 4 voti in bianco in più. Il Gruppo Roré Viva riceve 10 voti in più giusta il considerando 4.5 e 4.6 (in entrambi i casi 5 voti in più: 3 personali ad Alessandro Manzoni, Andrea Pellandini e Guido Schenini nonché 2 di complemento) e, giusta il considerando 4.7, 4 voti in meno (1 voto ad Alessandro Manzoni e 4 in bianco invece di 3 voti personali e 2 di complemento). Eletti sono quindi i 3 candidati del Gruppo Roré Viva (Alessandro Manzoni, Andrea Pellandini, Guido Schenini) nonché Juri Ponzio (PLD) e Silva Ponzio (RoréEtica), mentre il convocato Ivano Boldini (PLD) non è (più) eletto. Il ricorso va dunque accolto.

- 32 - 6.1. Visto l'esito della controversia, giusta l'art. 73 LGA i costi procedurali (composti da una tassa di Stato pari a fr. 3'000.-- e dalle spese di cancelleria giusta l'ordinanza sulle tasse e sulle spese in contanti del Tribunale amministrativo [CSC; 370.110]) sono posti a carico dei soccombenti (convenuto e convocato) per metà ciascuno. Il convocato sostiene che i costi di procedura vanno assegnati unicamente al convenuto quale parte soccombente.

- 33 - Giusta l'art. 40 cpv. 2 LGA se la persona convocata prende parte alla procedura, essa ha gli stessi diritti delle parti principali. Le possono anche venire addebitate spese. Siccome il convocato ha preso interamente parte alla procedura facendosi rappresentare da un avvocato e inoltrando petiti, il Tribunale ritiene opportuno addebitare le spese procedurali, oltre al convenuto, anche al convocato. 6.2. Il convenuto e il convocato sono inoltre tenuti a rifondere ai ricorrenti le necessarie spese di patrocinio (art. 78 cpv. 1 LGA). Il legale dei ricorrenti ha inoltrato una nota d'onorario del 16 maggio 2019 in cui rivendica prestazioni complessive pari a fr. 12'023.50. Tenendo conto pure delle trasferte per la consultazione dell'urna, le 37 ore e 45 min conteggiate dal legale appaiono giustificate. Il convocato sostiene che gli interventi dei ricorrenti circa la presenza (e rappresentanza) di X._____ non sarebbero stati necessari, per cui le ripetibili connesse non sarebbero da ricompensare. Questa allegazione è infondata. Gli interventi del patrocinatore dei ricorrenti su questo punto sono connessi al caso e perciò necessari. Per contro, contrariamente a quanto affermato nello scritto accompagnato alla nota d'onorario del 16 maggio 2019, non è stato compiegato l'accordo sull'onorario. La tariffa oraria va pertanto ridotta secondo prassi a fr. 240.-- all'ora (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo R 17 64 del 21 agosto 2018 cons. 3.1). Inoltre, le spese di cancelleria dimostrate appaiono eccessive, per cui vanno riconosciute soltanto le trasferte di fr. 144.60 oltre a un importo forfettario per le spese del 3 % secondo prassi (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo A 16 57, A 16 55, S 15 145 e S 15 127A). Ne consegue un diritto a ripetibili compreso IVA del 7.7 % pari a fr. 10'206.10 (37.75 x 240 x 1.03 + 144.60 = 9'476.40 x 1.077).

- 34 - Il Tribunale decide: 1. In accoglimento del ricorso e in riforma dei risultati di riconteggio dell'11 dicembre 2018 sull'elezione del Municipio di Roveredo per il quadriennio 2019-2022 si constata che il Gruppo Roré Viva ha diritto a tre anziché due seggi e la congiunzione di lista PLD e RoréEtica ha diritto a due anziché tre seggi. Giusta il risultato delle elezioni del 28 ottobre 2018 risultano quindi eletti Juri Ponzio (PLD), Alessandro Manzoni, Andrea Pellandini e Guido Schenini (Gruppo Roré Viva) nonché Silva Ponzio (Gruppo RorèEtica). 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 3'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 713.-totale fr. 3'713.-il cui importo sarà versato dal Comune di Roveredo e da Ivano Boldini in ragione di metà ciascuno entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Il Comune di Roveredo e Ivano Boldini sono tenuti a rifondere a Guido Schenini, Daniele Togni, Martina Schenini, Cinzia Fibbioli Rigotti e Renzo Rigotti in ragione di metà ciascuno fr. 10'206.10 a titolo di ripetibili. 4. Entro 30 giorni dalla comunicazione della motivazione scritta di questa sentenza è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Mon Repos, 1000 Losanna 14, giusta gli art. 82 ss. e 90 ss. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110).

- 35 - 5. Comunicazione a: - Avvocato lic. iur. Fabrizio Keller, San Roc, 6537 Grono, - Avvocato lic. iur. Andrea Toschini, CP 174, Strada Cantonale 107A, 6535 Roveredo GR, - Avvocato MLaw Christian Fey, Casella postale 434, Hartbertstrasse 1, 7001 Coira. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI 1a Camera La presidenza Racioppi L’attuario Paganini L'interposto ricorso al Tribunale federale è parzialmente accolto in data 8 novembre 2019 (1C_396/2019)

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