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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 21.09.2020 U 2020 79

21 septembre 2020·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·1,571 mots·~8 min·5

Résumé

Submissionen

Texte intégral

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 20 79 1a Camera Presidenza Racioppi Giudici Audétat, von Salis Attuario Paganini SENTENZA del 21 settembre 2020 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ SA, ricorrente contro Comune di X._____, rappresentato dall'avvocato lic. iur. Roberto A. Keller, convenuto e B._____, convocato concernente appalto

- 2 - Fattispecie: 1. Con pubblicazione sul Foglio Ufficiale dei Grigioni del 20 febbraio 2020 il Comune di X._____ ha messo a pubblico concorso le opere da impresario costruttore e installatore idraulico per il potenziamento dell'acquedotto in zona C._____. In base alla documentazione di gara, l'opera sarebbe stata assegnata all'impresa dall'offerta più vantaggiosa secondo i seguenti criteri: prezzo (60 %), attendibilità del prezzo (30 %), referenze lavori eseguiti (10 %). 2. Entro il termine d'inoltro sono pervenute tre offerte. L'apertura delle offerte si presentava come segue: B._____, CHF 491'110.40 A._____ SA, CHF 579'577.85 D._____ Sagl, CHF 744'050.85 3. Con decisione del 15 giugno 2020, comunicata il 20 luglio 2020, il Municipio ha assegnato la commessa alla ditta B._____ per l'importo di CHF 491'110.40. Secondo la graduatoria dello studio d'ingegneria consulente, B._____ otteneva la nota finale 4.63 (prezzo: nota 6; attendibilità del prezzo: nota 3.1; referenze lavori eseguiti: nota 1), mentre la A._____ SA riceveva la nota finale 4.56 (prezzo: nota 3.6; attendibilità del prezzo: nota 6; referenze lavori eseguiti: nota 6). La D._____ Sagl si classificava terza con la nota 1.78. 4. Avverso questa decisione d'aggiudicazione, la A._____ SA (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo dei Grigioni in data 29 luglio 2020 chiedendone l'annullamento. In via formale essa chiedeva la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

- 3 - 5. Con decisione provvisionale 30 luglio 2020 il Giudice istruttore decretava che fino a che non si sarà deciso sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo, non potrà essere presa alcuna misura d'esecuzione. 6. Nella risposta del 10 agosto 2020 il Comune di X._____ (qui di seguito: convenuto) chiedeva il rigetto del ricorso e di negare l'effetto sospensivo al ricorso. 7. In sede di replica e di duplica le parti si rinconfermavano nei loro petiti. Considerando in diritto: 1. Oggetto d'impugnazione è il decreto d'aggiudicazione del 15 giugno 2020. La competenza del Tribunale amministrativo per giudicare il presente ricorso è pacifica (art. 25 cpv. 2 lett. c Legge sugli appalti pubblici [Lap; CSC 803.300]). Il ricorso adempie i requisiti di forma ed è tempestivo (art. 38 e art. 26 cpv. 1 Lap). Giusta l'art. 50 della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), è legittimato ad inoltrare ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale. La ricorrente non ha chiesto l'aggiudicazione dell'appalto a sé stessa, per cui, dal punto di vista strettamente formale, le andrebbe negato un interesse tutelabile all'annullamento della decisione impugnata. Ciononostante, in virtù del fatto che si tratta di uno scritto giuridico di un profano e che la richiesta di aggiudicazione dell'appalto alla ricorrente stessa si può dedurre dalla sua argomentazione ricorsuale, la sua legittimazione va affermata. Si entra dunque nel merito del ricorso.

- 4 - 1.2. Con questa decisione diventa superfluo statuire sulla richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. 2. In sostanza la ricorrente eccepisce il fatto che il prezzo sia stato ulteriormente valutato con il criterio d'aggiudicazione "attendibilità del prezzo". Inoltre, censura la mancata conoscenza del preventivo di riferimento, cosa che non avrebbe permesso ai concorrenti di verificare la corretta ponderazione dei criteri d'aggiudicazione. Il principio di trasparenza sarebbe quindi stato disatteso. 2.1. Giusta l'art. 21 Lap l'offerta economicamente più vantaggiosa ottiene l'aggiudicazione (cpv. 1). Possono essere tenuti in considerazione in particolare criteri quali la qualità, il prezzo, l'esperienza, la funzionalità, i termini, il valore tecnico, l'estetica, i costi d'esercizio, la continuità, la creatività, il servizio clientela, l'infrastruttura e la formazione di apprendisti (cpv. 2). Il committente rende noti nell'avviso di gara o nella documentazione di gara i criteri di aggiudicazione che trovano applicazione, indicando il loro valore relativo o l'ordine della loro importanza (cpv. 3). 2.2. L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza. I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando allo scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 141 II 353 consid. 7.1, 130 I 241 consid. 5.1, 125 II 86 consid. 7c). Secondo prassi del Tribunale

- 5 amministrativo, il bando di concorso non deve contenere necessariamente il metodo di valutazione, segnatamente le formule adottate per il calcolo della nota nel quadro del criterio d'aggiudicazione del prezzo (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo U 18 70 del 16 aprile 2019 consid. 2.2.3 con riferimenti). 2.3. Preliminarmente, va segnalato che la ricorrente non può contestare il fatto che il prezzo sia stato ulteriormente valutato con il criterio d'aggiudicazione "attendibilità del prezzo", dato che una simile censura, se del caso, andava presentata contro il bando di gara e non può dunque essere ricevuta in questa sede (cfr. art. 25 cpv. 2 lett. a Lap; sentenza del Tribunale amministrativo U 18 70 del 16 aprile 2019 consid. 1.4). Il rinvio alla giurisprudenza citata dalla ricorrente (DTF 129 I 313) non è pertinente, siccome in suddetto caso non era per l'appunto possibile contestare sin dall'inizio i criteri d'aggiudicazione, dato che la documentazione di gara era stata consegnata agli offerenti soltanto allorché il termine d'impugnazione dell'avviso di gara era già scaduto. Nel presento caso invece, l'avviso di gara del 20 febbraio 2020 prevedeva che i concorrenti potevano richiedere l'invio degli atti d'appalto (ovvero della documentazione di gara in formato pdf) al rispettivo studio d'ingegneria progettista e consulente. L'avviso di gara segnalava inoltre che il termine di ricorso contro gli atti d'appalto era di 10 giorni dalla consegna dei documenti. Di conseguenza, le rispettive critiche della ricorrente inerenti alla documentazione di gara qui sollevate in fase di ricorso contro la decisione d'aggiudicazione sono tardive. 2.4. Come sottolineato dal convenuto poi, il preventivo interno allestito dal progettista per il convenuto ha funto da base per ponderare il criterio d'aggiudicazione "attendibilità del prezzo", in cui la ricorrente ha ottenuto la nota massima (6), per cui la relativa censura della ricorrente è inconsistente, siccome essa non fa nemmeno valere che la ditta aggiudicataria abbia ottenuto una nota troppo alta sotto questo criterio.

- 6 - Oltretutto va osservato che nella documentazione di gara è stato segnalato che il criterio d'aggiudicazione "attendibilità del prezzo" sarebbe stato ponderato partendo da un prezzo di riferimento calcolato in base a suddetto preventivo e al prezzo medio di tutte le offerte valide (cfr. pag. 3 e 5 del fascicolo di gara [ad es. doc. 3 convenuto]). Siccome la ricorrente non ha impugnato il bando di gara, la sua critica in questa sede è tardiva (cfr. art. 25 cpv. 2 lett. a Lap; sentenza del Tribunale amministrativo U 18 70 del 16 aprile 2019 consid. 1.4). Il convenuto ha inoltre aggiunto che detto preventivo non è stato mantenuto segreto, anzi, esso su richiesta è stato notificato già in fase di allestimento delle offerte alla concorrente classificatasi al terzo (e ultimo) posto. Infine, va notato che il Tribunale non ha riscontrato errori nei calcoli secondo le formule annunciate nella documentazione di gara. 2.5. Manifestamente infondata è inoltre la critica della ricorrente secondo cui la valutazione del prezzo sarebbe stata calcolata secondo un prezzo minimo sconosciuto ai ricorrenti. Come giustamente indicato dal convenuto, è evidente che il prezzo minimo non poteva essere reso noto preventivamente ai concorrenti, dacché questo corrisponde all'importo dell'offerta più bassa inoltrata. Non vi è dunque alcuna lesione del principio di trasparenza. 3. Inconferente è infine il "sospetto", sollevato dalla ricorrente, che l'impresa aggiudicataria non sia in grado di effettuare i lavori a causa della mancata presentazione di referenze valide. È vero che l'aggiudicataria non ha presentato alcuna referenza, ma per questo ha infatti ricevuto la nota minima prevista (nota 1). Essendo le referenze un criterio di aggiudicazione e non d'idoneità, l'aggiudicataria non poteva in ogni caso essere esclusa dalla gara per questo motivo, come invece sembra sottintendere la ricorrente.

- 7 - 4. Il ricorso si rivela dunque infondato. È quindi integralmente confermata la decisione d'aggiudicazione impugnata. 5. Conformemente alla regola dell'art. 73 cpv. 1 LGA, visto l'esito del ricorso e l'importo dell'opera appaltata di ca. CHF 500'000.--, i costi della procedura (composti di una tassa di Stato fissata, sulla base di casi analoghi, a CHF 4'000.-- più spese di cancelleria) sono posti a carico della ricorrente. In applicazione dell'art. 78 cpv. 2 LGA al convenuto non sono assegnate ripetibili, poiché vince la causa nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali. La ditta aggiudicataria non ha partecipato a questa procedura, di conseguenza non le spettano ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di CHF 4'000.00 - e le spese di cancelleria di CHF 200.00 totale CHF 4'200.00 il cui importo sarà versato dalla A._____ SA entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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