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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 25.06.2020 U 2020 62

25 juin 2020·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·394 mots·~2 min·3

Résumé

strada cantonale di collegamento | Strassenrecht

Texte intégral

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 20 62 1a Camera Giudice unico Racioppi e attuario Paganini SENTENZA del 25 giugno 2020 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ e B._____, istanti contro Governo del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente strada cantonale di collegamento 728.35 (strada per X._____)

- 2 - Considerato: - che con "reclamo" del 14 giugno 2020, inoltrato al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni il 16 giugno 2020, gli istanti chiedevano (verosimilmente al Cantone dei Grigioni) una presa di posizione nonché l'indizione di un sopralluogo riguardo all'assunzione di responsabilità in caso di danni di stabilità al loro immobile sulla parcella 878 RF di Y._____ a causa della decisione governativa del 12 maggio 2020 di innalzare il peso massimo ammesso da 18 a 32 tonnellate sulla strada cantonale confinante con il loro immobile, - che giusta l'art. 38 cpv. 1 della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) le memorie devono essere redatte in una lingua ufficiale e devono contenere il petito, la fattispecie e una motivazione, - che se un'istanza non soddisfa i requisiti legali o se essa è redatta in forma indecorosa, illeggibile o inutilmente estesa, viene stabilito un termine adeguato per l'eliminazione del vizio, con l'avvertimento che in caso contrario non si entrerà nel merito dell'istanza (art. 38 cpv. 3 LGA), - che con disposizione ordinatoria processuale 18 giugno 2020 il Giudice istruttore comunicava agli istanti che non è compito del Tribunale amministrativo di provvedere a chiedere al Governo una presa di posizione al di fuori di una procedura ordinaria di ricorso, - che onde chiarire se gli istanti intendevano sollevare formale ricorso, il Giudice istruttore gli accordava un termine non prorogabile fino al 23 giugno 2020 per completare lo scritto ("reclamo") del 14 giugno 2020 con un chiaro petito, una fattispecie e una motivazione, con la comminatoria che senza un loro riscontro entro tale data il Tribunale non sarebbe entrato nel merito di detto scritto, - che entro detto termine del 23 giugno 2020 (e fino ad oggi) gli istanti non hanno inoltrato alcun formale ricorso, - che pertanto non si entra nel merito del "reclamo" di cui allo scritto del 14 giugno 2020.

- 3 - Il Giudice unico decide: 1. L'istanza del 14 giugno 2020 è irricevibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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