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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 14.05.2019 U 2019 27

14 mai 2019·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·2,391 mots·~12 min·3

Résumé

ritiro licenza di condurre

Texte intégral

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 19 27 1a Camera presidenza Racioppi giudici Audétat, von Salis attuario Paganini SENTENZA del 14 maggio 2019 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, rappresentato dall'avvocato Barbara Pezzati, ricorrente contro Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, convenuto concernente ritiro licenza di condurre

- 2 - 1. Il 22 ottobre 2018 alle ore 00:45 circa, A._____, di professione pittore, veniva sottoposto a un controllo dalla Polizia cantonale dei Grigioni mentre si trovava alla guida del veicolo targato GR _____ sulla semiautostrada A13 sul territorio del Comune di X._____. La Polizia cantonale constatava che egli aveva fumato uno spinello mentre si trovava alla guida e che lo aveva gettato dal finestrino prima del controllo. Su ordine del procuratore veniva eseguito un prelievo del sangue e delle urine. Il test dell'urina risultava positivo a cannabis e cocaina, per cui la Polizia cantonale gli ritirava immediatamente la licenza di condurre a destinazione dell’Ufficio della circolazione per guida sotto influsso di stupefacenti. Durante l'interrogatorio della Polizia tenutosi la notte stessa, A._____ dichiarava di fare uso di cannabis mensilmente da circa tre anni, mentre la cocaina l'avrebbe assunta un'unica volta il giorno prima, in data 21 ottobre 2018. 2. Con lettera del 5 dicembre 2018 l'Ufficio della circolazione dei Grigioni comunicava a A._____ che avrebbe avviato un procedimento amministrativo nei suoi confronti e gli concedeva il diritto di essere sentito. 3. Con decisione 16 gennaio 2019 l'Ufficio della circolazione revocava a A._____ la licenza di condurre a titolo preventivo a partire dal 22 ottobre 2018 per tutte le categorie, sottocategorie e categorie speciali a tempo indeterminato fino all'accertamento dell'idoneità alla guida. L'Ufficio della circolazione ordinava che la perizia di medicina del traffico avrebbe dovuto essere presentata ad esso entro il 16 aprile 2019. A motivazione di questa decisione, l'Ufficio della circolazione asseriva che A._____ non sarebbe stato idoneo alla guida a causa di consumo di stupefacenti. Stando al rapporto del 19 novembre 2018 sull'analisi del sangue e delle urine, sarebbe stato superato il valore limite di THC. Sebbene nel sangue (a differenza dell'urina) non si sarebbe riscontrato della cocaina, le analisi avrebbero messo in evidenza dei metaboliti della cocaina, per cui sarebbe comprovato un consumo (antecedente) di cocaina. L'Ufficio della

- 3 circolazione consigliava inoltre di documentare da subito un'astinenza da cannabis tramite prove dell'urina. 4. Contro questa decisione dell'Ufficio della circolazione, il 25 gennaio 2019 A._____ presentava ricorso al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (qui di seguito: Dipartimento). Con decisione dipartimentale 26 febbraio 2019 il Dipartimento respingeva detto ricorso considerando, in sintesi, che per via della guida sotto influsso di stupefacenti e di indizi aggiuntivi (tra cui il precedente consumo di cannabis e cocaina e il possibile consumo combinato di cannabis e cocaina) occorrerebbe disporre un accertamento dell'idoneità alla guida. Non ci sarebbero poi delle circostanze straordinarie idonee a giustificare a titolo di eccezione la rinuncia alla revoca della licenza di condurre a titolo preventivo. 5. Contro tale decisione dipartimentale il 7 marzo 2019 A._____ (qui di seguito: ricorrente) inoltrava ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendo che al ricorso venga concesso l'effetto sospensivo e che gli sia immediatamente restituita la licenza di condurre; che la decisione impugnata sia annullata, gli sia restituita la licenza di condurre e sia revocato l'obbligo di sottoporsi a visita presso il medico del traffico; sotto protesta di tasse, spese e ripetibili. Il ricorrente si opponeva sia alla revoca preventiva sia all'obbligo di sottoporsi a perizia presso il medico del traffico. Egli puntualizzava i fatti accaduti e sosteneva, in sostanza, che non vi sarebbero indizi concreti per dubitare seriamente della sua idoneità alla guida, per cui la revoca a titolo preventivo non sarebbe giustificata. Egli beneficerebbe della licenza di condurre da 13 anni senza mai aver commesso infrazioni stradali; godrebbe quindi di una reputazione impeccabile. Parimenti, egli non sarebbe mai stato perseguito penalmente per consumo di stupefacenti. Dagli atti emergerebbe un consumo pluriennale di marijuana, ma solo un singolo episodio di consumo di cocaina, peraltro non in relazione alla guida di un veicolo, e nessun consumo combinato di sostanze. Egli necessiterebbe poi della licenza di

- 4 condurre per esercitare la sua attività di pittore indipendente. La bassa concentrazione di THC nel sangue confermerebbe un uso solamente sporadico di cannabis. Inoltre, i regolari esami delle urine per un periodo di sei mesi sarebbero più che sufficienti a scongiurare eventuali rischi di inidoneità e un problema di dipendenza. L'obbligo di sottoporsi a perizia medica sarebbe quindi sproporzionato. 6. Nella presa di posizione del 19 marzo 2019 il Dipartimento (qui di seguito: convenuto) chiedeva il rigetto del ricorso protestate spese e ripetibili. Il convenuto rinviava alle considerazioni della decisione impugnata e aggiungeva, in particolare, che nel quadro di una revoca a titolo preventivo la necessità professionale sarebbe secondaria rispetto alla sicurezza della circolazione. 7. Con decreto ordinatorio 20 marzo 2019 il Giudice istruttore negava l'effetto sospensivo al ricorso. 8. Nella replica del 28 marzo 2019 il ricorrente si riconfermava nelle richieste e argomentazioni di ricorso. Egli precisava che se la revoca a titolo preventivo poteva essere giustificata al momento dei fatti, essa ad oggi, dati i controlli delle urine comprovanti un'astinenza da stupefacenti, apparirebbe disproporzionata. 9. In sede di duplica, il 9 aprile 2019 il convenuto sottolineava che i controlli delle urine non potrebbero essere equiparati ad un accertamento medico sull'idoneità alla guida. Considerando in diritto: 1. Impugnata è la decisione dipartimentale 26 febbraio 2019. Questa ricade in virtù dell'art. 49 cpv. 1 lett. c della legge sulla giustizia amministrativa

- 5 - (LGA; CSC 370.100) nella competenza del Tribunale amministrativo. La legittimazione del ricorrente è data. Essendo tempestivo e rispettando le condizioni di forma il ricorso è dunque ricevibile. 2. Controversi sono la decisione di revoca della licenza di condurre a titolo preventivo a far stato dal 22 ottobre 2018 nonché l'obbligo di presentare una perizia di medicina del traffico sull'idoneità alla guida. 3.1. Giusta l'art. 15d cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di: guida sotto l'influsso di stupefacenti o presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza (lett. b). Per l'adempimento della fattispecie "guida sotto l'influsso di stupefacenti" non serve che la persona interessata abbia assunto delle droghe pesanti, basta qualsiasi stupefacente; inoltre, è sufficiente una singola infrazione (cfr. BICKEL, in: NIGGLI/PROBST/WALDMANN [ed.], Basler Kommentar SVG, 2014, art. 15d n. 21). 3.2. Un conducente è considerato inabile alla guida se nel suo sangue è provata la presenza, fra gli altri, di tetraidrocannabinolo (cannabis [THC]; art. 2 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale [ONC; RS 741.11]). La presenza delle sostanze stupefacenti di cui all'art. 2 cpv. 2 ONC è provata se i valori nel sangue raggiungono o superano i seguenti limiti: THC 1,5 µg/l (art. 34 lett. a dell'ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale [OOCCS-USTRA; RS 741.013.1]). 3.3. Come già considerato dal convenuto nella decisione impugnata, nel caso di specie è certa la presenza di un caso di guida sotto l'influsso di THC superante il valore limite di 1.5 µg/l conformemente all'art. 34 lett. a

- 6 - OOCCS-USTRA. L'inabilità alla guida del ricorrente nel giorno del controllo di polizia è quindi indiscussa. Il convenuto, così come prima di esso l'Ufficio della circolazione, è dell'avviso che in un caso del genere sia previsto imperativamente un accertamento di medicina del traffico. Questo punto di vista collima con il testo del summenzionato art. 15d cpv. 1 lett. b LCStr, con le indicazioni nel messaggio su Via sicura (cfr. FF 2010 8500) nonché con una parte della dottrina (cfr. GIGER, SVG-Kommentar, 8a ed., 2014, art. 15d n. 3). La giurisprudenza recente, rinviando ad una parte della dottrina, relativizza un ordine imperativo sostenendo che nel caso menzionato andrebbe fondamentalmente impartita imperativamente, senza ulteriore controllo del caso concreto, un accertamento di idoneità alla guida, anche qualora i dubbi in merito non siano ancora confermati o solo di natura astratta (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_285/2018 del 12 ottobre 2018 cons. 3.3 con riferimento a BICKEL, op. cit., art. 15d n. 15). In un caso del 2015, l'alta Corte aveva invece lasciato aperta la contestata questione se qualsiasi consumo di prodotti di cannabis comporti automaticamente un accertamento d'idoneità alla guida (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_67/2014 del 9 febbraio 2015 cons. 4.3). In detto caso il Tribunale federale aveva fatto riferimento, oltre agli autori sopra menzionati, a WEISSENBERGER, il quale è del parere che segnatamente il consumo di cannabis non comporti automaticamente un accertamento dell'idoneità alla guida e una revoca preventiva (cfr. WEISSENBERGER, Kommentar SVG und OBG, 2a ed., 2015, art. 15d n. 67 seg.). WEISSENBERGER sostiene che, fintanto che non vi siano ulteriori indizi concreti di un'eventuale inidoneità alla guida, l'ammissione di un consumo occasionale di cannabis non giustificherebbe di per sé l'ordine di un accertamento medico stradale. Il consumatore occasionale di cannabis che non mischia con altre droghe, sarebbe in grado di riconoscere delle limitazioni di capacità dovute al consumo e di agire di conseguenza (WEISSENBERGER, op. cit., art. 15d n. 41 con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 1C_446/2012 del 26 aprile 2013 cons. 4.2.1, che tuttavia trattava di un caso di un coltivatore di canapa che – a differenza del caso di specie – non aveva commesso

- 7 alcuna infrazione stradale). Questo Tribunale è dell'opinione che la guida sotto l'influsso di stupefacenti è sufficiente a far sorgere il (semplice) dubbio sull'idoneità alla guida. Se il conducente sia effettivamente in grado di separare il consumo di stupefacenti dalla guida stradale è una questione che intende rispondere proprio l'accertamento medico (cfr. BICKEL, op. cit., art. 15d n. 23; sentenza del Tribunale federale 1C_446/2012 del 26 aprile 2013 cons. 4.2.1). Ne discende che la guida sotto influsso di stupefacenti (art. 15d cpv. 1 lett. b LCStr) esige obbligatoriamente un accertamento di idoneità alla guida. L'obbligo di sottoporsi a perizia in queste situazioni non va quindi esaminato dal punto di vista della proporzionalità del caso concreto. Infine, i regolari controlli delle urine, a cui il ricorrente nel frattempo si sta sottoponendo, benché comprovanti un'astinenza non possono sostituirsi ad una perizia di un medico del traffico riconosciuto (cfr. art. 28a e art. 5abis dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione [OAC; RS 741.51]) al fine di accertare l'idoneità alla guida. La situazione del ricorrente va quindi ancora verificata da un medico abilitato. Le rispettive censure del ricorrente vanno perciò respinte. 4.1. Secondo l'art. 30 OAC se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo. Durante la procedura di accertamento per una revoca di sicurezza, la revoca preventiva costituisce la regola. L'autorità può tuttavia ritenere che vi siano motivi particolari per lasciare all'interessato la licenza di condurre in via eccezionale (cfr. WEISSENBERGER, op. cit., art. 16d n. 14 con riferimenti). 4.2. Rispetto all'accertamento d'idoneità alla guida, che viene ordinato già in presenza di semplici dubbi sull'idoneità alla guida, l'ordine di revoca preventiva presuppone dei dubbi seri sull'idoneità alla guida. Se sussistono dei dubbi seri, non bisogna ponderare gli interessi pubblici e privati in gioco

- 8 - (cfr. RÜTSCHE/D'AMICO, in: NIGGLI/PROBST/WALDMANN [ed.], Basler Kommentar SVG, 2014, art. 16d n. 33). 4.3. Il convenuto ha tenuto conto della reputazione impeccabile del ricorrente, che beneficia della licenza di condurre da 13 anni senza mai prima aver commesso infrazioni stradali. Va poi osservato che, come rimasto incontestato, il ricorrente non è mai stato perseguito penalmente per consumo di stupefacenti. Ciononostante il convenuto ha ritenuto opportuno revocare la licenza di condurre a titolo preventivo a seguito dell'ammesso consumo attuale e precedente di cannabis (nota del Tribunale: da circa tre anni), del consumo di cocaina, della guida sotto l'influsso di stupefacenti (nota del Tribunale: "solo" di cannabis) e del possibile consumo combinato di cannabis e cocaina. Di fronte a questi elementi, pur ammettendo che il ricorrente ha fatto uso solamente in un singolo episodio di cocaina (indiscutibilmente non in relazione alla guida di un veicolo), la scelta del convenuto di confermare la revoca preventiva a causa di dubbi seri sull'idoneità alla guida non appare certo abusiva e peraltro segue la regola vigente nelle procedure di accertamento per una revoca di sicurezza. Si noti che il Tribunale amministrativo può valutare censure circa l'uso eccessivo o l'abuso del potere discrezionale, ma non può giudicare l'opportunità o l'adeguatezza di una decisione (cfr. art. 51 cpv. 1 lett. a LGA). Al Tribunale non è quindi concesso di discostarsi da questa sostenibile scelta applicando una soluzione che ritiene più opportuna. 4.4. Dato che sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida del ricorrente, non bisogna ponderare gli interessi in gioco. Irrilevante nel caso di specie è pertanto l'argomentazione secondo cui il ricorrente necessiterebbe della licenza di condurre per esercitare la sua attività di pittore indipendente. 4.5. Il ricorrente asserisce inoltre che, se la revoca a titolo preventivo poteva essere giustificata al momento dei fatti, essa ad oggi apparirebbe disproporzionata, siccome egli si starebbe sottoponendo a regolari esami

- 9 comprovanti l'assenza di dipendenza da stupefacenti e quindi l'idoneità alla guida. A questa allegazione va obiettato che gli esami delle urine sono sì atte a comprovare un'astinenza da cannabis, ma, come già menzionato sopra, non comprovano ancora un'idoneità alla guida; per questo serve la perizia medica. 5. Riassumendo, in rigetto del ricorso il Tribunale conferma l'ordine impartito dall'Ufficio della circolazione di eseguire un accertamento di medicina del traffico sull'idoneità alla guida e di ritirare la licenza di condurre preventivamente a partire dal 22 ottobre 2018, come già confermato dal convenuto nella decisione impugnata. 6. L'esito della vertenza giustifica l'accollamento dei costi procedurali pari a fr. 1'500.-- al soccombente ricorrente (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA), mentre il convenuto non ha diritto a ripetibili avendo agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (cfr. la regola di cui all'art. 78 cpv. 2 LGA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 238.-totale fr. 1'738.-il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

- 10 - 3. [Vie di diritto 4. [Comunicazioni]

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