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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 12.07.2019 U 2019 16

12 juillet 2019·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·5,003 mots·~25 min·2

Résumé

Submissionen

Texte intégral

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 19 16 1a Camera presidenza Racioppi giudici Audétat, von Salis attuario Paganini SENTENZA del 12 luglio 2019 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ e B._____, ricorrenti contro Comune di X._____, rappresentato dall'Avvocato Dr. iur. Frank Schuler, convenuto e C._____, rappresentato dall'Avvocato lic. iur. Fabrizio Keller, convocato concernente appalto

- 2 - 1. Il 30 agosto 2018 il Comune di X._____ pubblicava il bando di gara per il servizio di raccolta, stoccaggio e trasporto dei rifiuti sul territorio comunale per il periodo dal 2019 al 2025. 2. Nelle informazioni generali della documentazione di gara il Comune indicava come obiettivo la stipulazione di un contratto per la raccolta e il trasporto dei rifiuti con un'impresa. Nel capitolato d'oneri si escludevano offerte parziali, varianti e comunità di offerenti. Il Comune si riservava tuttavia il diritto di aggiudicare separatamente la raccolta e il trasporto di singole frazioni di rifiuti. I criteri d'aggiudicazione venivano fissati come segue: prezzo/costo per tonnellata risp. offerta complessiva 50 % qualità del parco veicoli/impronta ecologica 25 % qualità e idoneità dell'impresa 15 % qualifiche/esperienza sulla base delle referenze 10 % 3. Entro il termine prolungato fino al 15 ottobre 2018 al Comune pervenivano tre offerte. All'apertura, le offerte si presentavano come segue: C._____ fr. 237'956.20 A._____ e B._____ fr. 270'664.50 D._____ fr. 294'278.00 4. Con lettera del 26 ottobre 2018 il Comune chiedeva alla ditta C._____ e A._____ e B._____ dei chiarimenti sulle offerte, che queste provvedevano a inoltrare in data 29 risp. 30 ottobre 2018. L'offerta della ditta A._____ e B._____ non appariva chiara circa l'inizio della gestione del centro ecologico e il prezzo del trasporto all'inceneritore. Mentre per l'offerta della C._____ si chiedevano ragguagli sui costi di smaltimento degli ingombranti, sull'abbuono di VetroSwiss della tassa di smaltimento del vetro, sul luogo di riciclaggio di vari tipi di rifiuti nonché una conferma sulle prestazioni offerte per i rifiuti speciali. Il Comune procedeva poi alla correzione dell'offerta della C._____, detraendo dai costi per il vetro il finanziamento

- 3 di VetroSwiss e inoltre correggendo un errore nei costi per la carta e il cartone (con un conseguente aumento di questa prestazione da (fr. 15'000.-- a fr. 150'000.--). I risultati corretti delle offerte si presentavano come segue: A._____ e B._____ fr. 270'664.50 (invariato) D._____ fr.294'278.00 (invariato) C._____ fr. 371'570.40 (corretto) 5. Il Comune decideva di suddividere la raccolta dei rifiuti in quattro differenti frazioni (raccolta dei rifiuti domestici e ingombranti, dei rifiuti riciclabili e speciali, della carta e cartone nonché gestione del centro ecologico). Esso assegnava gli incarichi per i rispettivi lotti come segue (prezzo per anno IVA inclusa): rifiuti domestici e ingombranti: C._____ per fr. 149'089.15 rifiuti riciclabili e speciali: C._____ per fr. 39'391.25 carta e cartone: A._____ e B._____ per fr. 30'694.50 centro ecologico: C._____ per fr. 21'540.00 6. Contro il decreto d'aggiudicazione del 15 gennaio 2019, il 4 febbraio 2019 A._____ e B._____ (qui di seguito: ricorrenti) inoltravano ricorso al Tribunale amministrativo dei Grigioni chiedendone l'annullamento. Essi censuravano in sintesi dei vizi formali della procedura d'appalto, l'incompletezza dell'offerta della C._____ e la suddivisione in frazioni effettuata dal Comune. 7. Nella presa di posizione del 15 marzo 2019 il Comune (qui di seguito: convenuto) chiedeva il rigetto del ricorso per quanto ricevibile. Sostanzialmente sosteneva che le censure formali sarebbero tardive e quindi irricevibili. Inoltre, esso avrebbe potuto aggiustare le offerte in fase di chiarimento. La possibilità di suddividere dell'appalto in singoli lotti, infine, sarebbe stata prevista nella documentazione di gara.

- 4 - 8. Con presa di posizione del 15 marzo 2019, per conto della C._____ (qui di seguito: convocato) postulava di non entrare nel merito del ricorso circa l'aggiudicazione del lotto 1.3 ai ricorrenti; in quanto all'aggiudicazione dei lotti 1.1, 1.2, e 1.4 chiedeva invece il rigetto del ricorso per quanto ricevibile. Le argomentazioni corrispondevano a quelle del convenuto, salvo in particolare l'ulteriore allegazione secondo cui i ricorrenti non disporrebbero di un fondo idoneo sul territorio del Comune convenuto da destinare a centro ecologico, per cui farebbero difetto della legittimazione al ricorso. 9. Con replica dell'8 aprile 2019 e duplica del 10 maggio 2019 i ricorrenti e il convocato confermavano i loro petiti e approfondivano le loro argomentazioni. 10. Con scritto del 30 aprile 2019 il convenuto rinunciava all'inoltro di una duplica. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti e sulla decisione impugnata si ritornerà nei considerandi per quanto utile ai fini di giudizio. Considerando in diritto: 1.1. Oggetto d'impugnazione è il decreto d'aggiudicazione 15 gennaio 2019. La competenza del Tribunale amministrativo per giudicare su detto decreto è data (art. 25 cpv. 2 lett. c legge sugli appalti pubblici [Lap; CSC 803.300]). 1.2. Il ricorso adempie ai requisiti di forma ed è tempestivo (art. 38 legge sulla giustizia amministrativa [LGA; 370.100] e art. 26 cpv. 1 Lap). 1.3. Giusta l'art. 50 LGA è legittimato ad inoltrare ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile

- 5 all'abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale. Il convocato asserisce che i ricorrenti non disporrebbero di un fondo idoneo sul territorio del Comune convenuto da destinare a centro ecologico, sia dal punto di vista pianificatorio che delle norme ambientali e sui rifiuti, per cui mancherebbe loro un criterio d'idoneità (art. 20 cpv. 2 Lap) e si sarebbero dovuti escludere dalla gara (giusta l'art. 22 lett. d Lap un'offerta viene esclusa dall'aggiudicazione se l'offerente non soddisfa o non soddisfa più i criteri d'idoneità richiesti). I ricorrenti non sarebbero pertanto legittimati a ricorrere. Questa critica non può essere ascoltata. Nei petiti il convocato non ha chiesto né l'annullamento né la riforma della decisione impugnata; ne chiede dunque la conferma, anche per quanto concerne l'aggiudicazione del lotto per la raccolta della carta e il cartone ai ricorrenti. Il convocato non può quindi dedurre un'illegittimazione al ricorso dei ricorrenti dal fatto che la loro offerta a suo parere avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per inidoneità dei ricorrenti allo svolgimento del mandato, senza chiedere al contempo la riforma della decisione impugnata. La legittimazione al ricorso dei ricorrenti, destinatari della decisione impugnata, va quindi affermata. Se del caso, sulla censura dell'idoneità della ditta dei ricorrenti si ritornerà in seguito. 1.4. Secondo la regola, la lingua della presente procedura si conforma alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata, cioè l'italiano (art. 8 cpv. 2 della legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni [LCLing; CSC 492.100]). Rimproverabile è la scelta del Comune convenuto, incurante degli scopi e principi della LCLing, di servirsi della lingua tedesca in questa procedura avviata in lingua italiana da ricorrenti di madrelingua italiana. 2.1. Dal punto di vista formale, i ricorrenti eccepiscono che il convenuto avrebbe rimediato solo parzialmente ai vizi formali di cui la procedura sarebbe stata affetta sin dall'inizio, concedendo agli interessati una proroga per l'inoltro

- 6 dell'offerta fino al 15 ottobre 2018. Il Comune avrebbe omesso di effettuare una nuova pubblicazione conforme alle disposizioni GATT/WTO. 2.2. La censura di vizi formali nella pubblicazione del bando di gara sottostante ai trattati internazionali, segnatamente la mancanza di un riassunto in lingua francese come richiesto dall'art. 10 cpv. 2 ordinanza sugli appalti pubblici [Oap; CSC 803.310]), è ad oggi tardiva. Come giustamente affermato dal convenuto, eventuali vizi della pubblicazione andavano censurati per mezzo di ricorso contro la pubblicazione stessa (cfr. art. 25 cpv. 2 lett. a Lap che prevede l'impugnazione contro l'avviso di gara). Queste allegazioni sono perciò irricevibili. 3. I ricorrenti fanno valere l'incompletezza dell'offerta del convocato con conseguente esclusione dalla gara. 3.1. Stando ai ricorrenti, l'offerta del convocato sarebbe incompleta, poiché non sarebbero stati indicati i luoghi risp. le ditte di riciclaggio, non sarebbe stata compilata la parte "proposta di contratto d'appalto" e non sarebbe stato detratto il rimborso ottenibile da VetroSwiss. L'offerta sarebbe stata completata risp. corretta solo in seguito con la risposta di chiarimento della C._____. Il Tecnico comunale avrebbe egli stesso corretto l'offerta inserendo l'importo di detrazione di VetroSwiss pari a fr. 54.60. L'offerta inoltrata dalla C._____ sarebbe dunque stata incompleta. Le correzioni apportate dal Tecnico comunale in relazione al finanziamento di VetroSwiss costituirebbero un errore nella dichiarazione dei prezzi per il quale le disposizioni sugli appalti prevederebbero l'esclusione dell'offerta. Richiamando la giurisprudenza in merito, il convenuto sostiene che gli errori sanati in fase di chiarimento sarebbero di lieve entità e la loro correzione sarebbe quindi in sintonia con i principi d'appalto e la giurisprudenza. Un'esclusione dell'offerta della C._____ in seguito all'aggiustamento di simili difetti peccherebbe oltretutto di eccessivo formalismo. Inoltre, la

- 7 pratica di rimborso nei confronti di VetroSwiss finora sarebbe stata gestita dalla Regione. Il convocato precisa che il finanziamento di VetroSwiss verrebbe versato al Comune convenuto. Pertanto, vi sarebbe stato un errore nella documentazione su una questione che competerebbe al convenuto. Il convenuto avrebbe soltanto corretto il prezzo al lordo inserendo la sovvenzione e giungendo al prezzo al netto. Si tratterebbe di un semplice completamento. Si tratterebbe poi di una rifusione di una tassa che dovrebbe essere identica per ogni concorrente e non di un prezzo, per cui non vi sarebbe alcuna correzione di prezzo. Senza sapere come il convenuto intenda procedere alla raccolta del vetro, l'esatto ammontare del rimborso non sarebbe comunque quantificabile. Sebbene il convenuto abbia chiesto ulteriori informazioni a proposito del rimborso di questa tassa, dalla documentazione di gara non si dedurrebbe l'intenzione del convenuto di trasferire la competenza per l'incasso del rimborso alla ditta aggiudicataria. Inoltre, in forza dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA), la ditta del convocato potrebbe riciclare e lasciar riciclare presso terzi tutti i rifiuti. Non si potrebbe quindi pretendere che egli debba presentare dettagliate informazioni relative allo smaltimento al Comune convenuto. I ricorrenti obiettano che il rimborso da parte di VetroSwiss può essere richiesto pure da aziende private, come tra l'altro fanno essi stessi. Essendo iscritto a VetroSwiss, il convocato avrebbe dovuto sapere l'entità del rimborso. In base al modulo 31 relativo alle prestazioni per il vetro, il convenuto avrebbe indubbiamente assoggettato la competenza per il rimborso all'appaltatrice, che dovrà provvedere autonomamente alle pratiche in oggetto. Qualora il convenuto avesse voluto continuare la prassi della Regione, avrebbe tralasciato la relativa posizione o inserito esso stesso il prezzo. Il convenuto avrebbe poi insistito nel chiedere l'importo con lettera di chiarimento del 28 ottobre 2018, per cui non avrebbe inteso riscuotere il rimborso esso stesso.

- 8 - 3.2. Giusta l'art. 22 lett. c Lap un'offerta viene esclusa dall'aggiudicazione se l'offerente inoltra un'offerta incompleta o che non corrisponde ai requisiti dell'avviso di gara. Secondo l'art. 24 Oap le offerte sono da esaminare dal profilo dell'osservanza dei criteri formali (cpv. 1). In seguito le offerte vengono rettificate dal profilo tecnico ed aritmetico, nonché esaminate dal profilo dei criteri d'idoneità e d’aggiudicazione. In caso di necessità possono essere consultati terzi in veste di periti (cpv. 2). Errori evidenti di calcolo, vale a dire operazioni aritmetiche errate sulla base di misure indicate correttamente nell'offerta, sono da rettificare. Per contro non è ammesso correggere altri errori di calcolo ed errori nella dichiarazione dei prezzi (cpv. 3). Dopo l’esame e la rettifica viene allestita una tabella comparativa delle offerte (cpv. 4). La mancanza o l'inesatta indicazione anche solo di singole posizioni dell'offerta comporta principalmente la nullità e di conseguenza l'esclusione dell'offerta dal concorso. Soltanto delle offerte conformi al bando di gara permettono all'appaltante di confrontare le singole posizioni, di ponderarle correttamente sotto i criteri di aggiudicazione e, infine, di valutarle in modo trasparente per tutti i concorrenti. Questa regola tuttavia non è assoluta. L'appaltante dispone fondamentalmente di un potere discrezionale nel decidere se escludere a priori un'offerta incompleta dalla gara o se richiedere le informazioni o i documenti mancanti o eliminare eventuali incertezze ponendo delle rispettive domande chiarificatrici. L'appaltante deve tuttavia evitare che si crei una disparità di trattamento o un favoreggiamento di singoli concorrenti attraverso la rimozione dei difetti a posteriori. Vi è di regola formalismo eccessivo quando il difetto è dovuto a un'imprecisione della documentazione di gara o a un'evidente svista dell'offerente, e meno quando il concorrente sapeva di correre il rischio di creare un difetto. Da parte dell'appaltante è richiesta una certa cautela, segnatamente laddove esso stesso può completare le informazioni mancanti senza grandi sforzi o dove la valutazione dell'economicità dell'offerta non dipende nemmeno lontanamente da tali informazioni.

- 9 - Nell'ottica della promozione di un'efficace concorrenza tra i concorrenti, della garanzia di parità di trattamento dei concorrenti e della trasparenza della procedura di aggiudicazione nonché dell'impiego economico delle risorse pubbliche, sarebbe poi sproporzionato escludere offerte a causa di difetti meramente secondari (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo dei Grigioni U 18 28 del 14 agosto 2018 cons. 4.2 con rinvii). 3.3.1. Il convocato ha innanzitutto omesso di designare nell'offerta i luoghi e le destinazioni risp. le ditte di riciclaggio per l'alluminio, la carta e il cartone, il metallo, gli scarti verdi, il PET, gli apparecchi elettrici e elettronici e i rifiuti speciali, in altre parole, per tutti i tipi di rifiuti eccetto i rifiuti solidi urbani e gli ingombranti. Come affermato dai ricorrenti, è sì giusto che il convenuto debba vegliare affinché non vi siano abusi nello smaltimento dei rifiuti, per cui ha previsto nel capitolato l'indicazione dei centri di smaltimento. Tuttavia, in fase di chiarimento, il convocato ha prontamente indicato al convenuto i centri previsti (cfr. doc. 6 e 7 ricorrenti). Il luogo dei centri di smaltimento non ha ripercussione sulla valutazione delle offerte. Al criterio d'aggiudicazione "qualità del parco veicoli/impronta ecologica", infatti, sono stati valutati soltanto i veicoli (cfr. documentazione di gara pag. 34). Si tratta quindi di un punto secondario che poteva essere chiarito a posteriori tramite le indicazioni esatte dei luoghi risp. la conferma per la proposta di contratto fornite dal convocato. 3.3.2. Inoltre, nella posizione relativa al finanziamento die VetroSwiss nel modulo 31, invece del prezzo (in questo caso: deduzione) per tonnellata il convocato ha immesso: "da richiedere direttamente da parte del comune". Posto ciò e visto che finora il finanziamento veniva riscosso dall'ente pubblico (vecchia Regione), non si può parlare di un errore di calcolo da parte del convocato. Né tantomeno è data dalla correzione attuata dal convenuto a posteriori (detrazione di fr. 54.60 per tonnellata) un'illecita compilazione di una posizione risp. l'illecito inserimento di un prezzo a posteriori, siccome non si tratta di un prezzo di prestazione, bensì – come

- 10 giustamente rimarcato dal convocato – di una rifusione di una tassa d'importo fisso, identico per ogni concorrente. Con la dicitura di cui sopra, il convocato ha incluso nella relativa posizione la deduzione; ha solamente commesso l'errore di poggiare sulla prassi finora evidentemente adottata, invece di seguire l'apparente nuova prassi del convenuto che a quanto pare non si occupa più di riscuotere egli stesso il rimborso, come era il caso prima con la vecchia Regione. Si tratta quindi anche qui di un vizio marginale, a cui il convenuto ha potuto ovviare senza ledere il principio della libera concorrenza e della trasparenza. Può del resto rimanere aperta la questione se il convenuto abbia davvero inteso trasferire la competenza per il rimborso di detta tassa alla ditta aggiudicataria o meno. Per i motivi esposti, le rispettive censure inerenti all'esclusione dell'offerta del convocato sono infondate. 4. I ricorrenti eccepiscono inoltre il punteggio ricevuto ai criteri di aggiudicazione "parco veicoli" (risp. impronta ecologica) e "qualificazione/esperienza in base alle referenze". 4.1. I ricorrenti sostengono che riguardo ai tre autocarri necessari per l'appalto in oggetto, sia essi sia il convocato avrebbero formulato un'offerta equivalente. Di conseguenza dovrebbe esserci un punteggio uguale. A questa critica non si può dar seguito. Nelle loro offerte, i ricorrenti e il convocato hanno entrambi indicato sei autocarri ciascuno. Il convenuto ha quindi proceduto correttamente, prendendo in considerazione per quanto riguarda il criterio "parco veicoli" (risp. impronta ecologica) la media di tutti i veicoli indicati sia per i ricorrenti che per il convocato, valutando così tutti e sei gli autocarri (cfr. doc. 2 convenuto). 4.2. Anche per quanto attiene al criterio delle referenze, i ricorrenti sono dell'avviso di meritare lo stesso punteggio del convocato. Il fatto è che il convocato vanta un'esperienza nella raccolta dei rifiuti (dal 2008 al 2018 su tutta la Valle) più lunga dei ricorrenti (dal 2001 al 2007 su tutta la Valle e da

- 11 agosto 2018 sul territorio del Comune di Y._____). La censura dei ricorrenti non può quindi essere accolta. Non molto chiara appare tuttavia l'inclusione della disponibilità offerta dai ricorrenti di trasportare i rifiuti solidi urbani al centro GEVAG, Untervaz, su rotaie allo stesso prezzo che su strada nel criterio "referenze". Questo punto, offerto dai ricorrenti, andava piuttosto considerato al criterio "qualità parco veicoli/impronta ecologica". Tuttavia, stando alla documentazione di gara, suddetto criterio si riferisce solamente ai veicoli (cfr. pag. 34, modulo di valutazione dell'offerta). Seppur auspicabile dal punto di vista ecologico, la citata disponibilità di trasporto dei ricorrenti non ha dunque influenza sul punteggio. 5. Il convenuto ha raggruppato le diverse categorie di rifiuti in quattro lotti. Tre lotti (rifiuti domestici [risp. solidi urbani] e ingombranti, rifiuti riciclabili e speciali, centro ecologico) sono stati assegnati al convocato e un lotto (carta e cartone) ai ricorrenti. I ricorrenti censurano questa suddivisione. 5.1. Essi sono del parere che, per poter suddividere la commessa, il convenuto non avrebbe potuto prevedere genericamente la possibilità di aggiudicare separatamente singole frazioni, ma avrebbe dovuto indicare chiaramente nel bando risp. nel capitolato d'appalto quali frazioni della stessa sono passabili di suddivisione. I partecipanti dovrebbero potersi basare su una mole dell'opera e delle prestazioni ben definite. Nel campo degli appalti gli offerenti compenserebbero fra loro le varie posizioni del capitolato. L'entità della commessa nel suo insieme inciderebbe sui costi della manodopera, sul parco veicoli, ecc. Detti costi inciderebbero in misura minore qualora il concorrente possa eseguire l'opera complessiva, mentre non sarebbero più sostenibili qualora gli venga assegnata soltanto una singola frazione dell'opera. Queste considerazioni si rispecchierebbero proprio nel caso di specie, in cui i ricorrenti, in caso di assegnazione dell'appalto, avrebbero acquistato una compattatrice al prezzo di fr. 160'000.--. Ovviamente tale acquisto non sarebbe economicamente sostenibile solo per la raccolta della carta e del cartone. Se poi al posto delle quattro frazioni, formate dal

- 12 - Comune dalle 10 tipologie di rifiuti, si fossero valutate le 10 frazioni singolarmente, si sarebbero dovuti assegnare più incarichi singoli ai ricorrenti (in particolare la frazione relativa ai rifiuti domestici per la quale i ricorrenti hanno offerto fr. 141'393.95 contro i fr. 145'125.75 della C._____; cfr. tabelle comparative [doc. 10 e 11 ricorrenti]). Il convenuto ammette che nella documentazione di gara non sono stati nominati i singoli lotti. Tuttavia, gli offerenti avrebbero dovuto tener conto della possibilità di aggiudicazioni separate per singole frazioni, visto che il convenuto si è riservato tale diritto nella documentazione di gara. La costituzione di singoli lotti sarebbe poi avvenuta secondo criteri oggettivi. I quattro lotti sarebbero stati costituiti al fine di sfruttare le sinergie dei singoli tipi di rifiuti. I rifiuti domestici e gli ingombranti andrebbero entrambi smaltiti nel centro GEVAG. I rifiuti riciclabili verrebbero raccolti tutti simultaneamente, per cui una divisione non avrebbe alcun senso. Lo stesso dicasi per al carta e il cartone. L'acquisto di una nuova compattatrice non sarebbe stato richiesto nella documentazione di gara, per cui questo aspetto sarebbe irrilevante. L'annullamento dell'aggiudicazione d'appalto solo per il fatto che i lotti non sarebbero stati definiti nella documentazione di gara sarebbe oltretutto eccessivamente formalistico. Infine, anche formando dei lotti per ogni singola tipologia di rifiuti, considerando non solo il prezzo ma pure gli altri criteri d'aggiudicazione, l'assegnazione cadrebbe comunque sulla C._____. I ricorrenti controbattono che il convenuto avrebbe dovuto assegnare le singole categorie in base alla loro economicità. Fra la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti domestici e quella dei rifiuti ingombranti non sussisterebbero poi particolari sinergie. Il convocato conferma il punto di vista del convenuto. In particolare evidenzia che, se proprio si volesse poggiare sulle singole frazioni, i ricorrenti avrebbero omesso di presentare un calcolo considerante tutti e quattro i criteri di aggiudicazione, per cui la loro motivazione sarebbe meramente appellatoria.

- 13 - 5.2. Anzitutto va anticipato che, contrariamente all'opinione del convocato, appare corretto entrare nel merito di questa censura dei ricorrenti. Essi lamentano una suddivisione che a loro modo di vedere non combacia con l'indicazione nel bando di gara. Pertanto, non avrebbero dovuto presentare ricorso già contro l'avviso di gara. Si tratta di giudicare sulla contestazione dell'applicazione delle condizioni di gara nell'ambito della procedura di aggiudicazione. 5.3. Giusta l'art. 27 Oap il committente può suddividere la commessa soltanto nella misura in cui lo abbia reso noto nell'avviso o nella documentazione di gara, o se prima dell’aggiudicazione ha ottenuto il consenso degli offerenti interessati (cfr. anche: Handbuch öffentliches Beschaffungswesen im Kanton Graubünden, cap. 8.8). Giusta il principio di trasparenza, in caso di suddivisione della commessa il bando di concorso deve contenere le indicazioni di eventuali lotti (cfr. GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3a ed. 2013, n. 775 con riferimento all'allegato 4 cifra 3 lett. c all'ordinanza sugli acquisti pubblici [OAPub; RS 172.056.11]); BEYELER, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, 2012, n. 2122 segg., 2130). 5.4. Alla cifra 4 "Oggetto e portata del mandato" del capitolato d'oneri (pag. 6 documentazione di gara) sta tra l'altro scritto: "L'appaltante si riserva il diritto di aggiudicare separatamente la raccolta e il trasporto di singole frazioni di rifiuti." Con questa frase, l'obiettivo descritto al punto "A. Informazioni generali, amministrative e introduzione" (pag. 4 della documentazione di gara), cioè quello "di stipulare un contratto per la raccolta e il trasporto di tutte le categorie di rifiuti con un'impresa", è stato relativizzato. La possibilità di aggiudicare separatamente singole unità dell'appalto è stata prevista nella documentazione di gara. Non c'è quindi nulla da eccepire se il convenuto ha infine deciso di fare uso di questa possibilità. A differenza della fattispecie in cui viene annunciata la suddivisione della commessa, e dove occorre di conseguenza indicare i

- 14 singoli lotti già nel bando di gara, nel caso di specie il convenuto si è solo riservato l'opzione di aggiudicare delle frazioni separate. Trattandosi solo di un'opzione, onde sapere il modo concreto in cui il convenuto pensava di suddividere la commessa, i concorrenti potevano rivolgersi al convenuto prima dell'inoltro dell'offerta. La possibilità di inoltrare delle domande concernenti la gara d'appalto è stata infatti esplicitamente prevista alla cifra 13 del capitolato d'oneri (pag. 8 della documentazione di gara). Consapevoli della possibilità di suddivisione della commessa e non avendo interpellato il convenuto, nella stipulazione della loro offerta i ricorrenti dovevano considerare l'ipotesi che il convenuto avrebbe pure potuto formare dei lotti, siccome per il termine "frazioni di rifiuti" non è dato esclusivamente concludere che si tratti delle singole tipologie di rifiuti. È poi sì vero che la suddivisione in lotti non è stata ammessa nell'avviso di gara pubblicato il 30 agosto 2018 (doc. 3 ricorrenti). I concorrenti dovevano tuttavia aspettarsi la possibilità di un'aggiudicazione separata per singole unità dopo aver ritirato e letto la documentazione di gara. Vista la garantita possibilità di interpellanza, sebbene la documentazione di gara abbia solo menzionato genericamente la possibilità di separare e aggiudicare l'appalto per singole frazioni (senza concretamente definirle) una lesione del principio di trasparenza in questo caso non è intravedibile. La censura dei ricorrenti sulla possibilità e modalità di frazionamento dell'appalto appare quindi già per questi motivi infondata. La censura sulla modalità del frazionamento va rigettata anche per i motivi esposti nel prossimo considerando. 5.5. Supponendo che, come sostenuto dai ricorrenti, invece di suddividere l'appalto in quattro lotti il convenuto avrebbe dovuto assegnare singoli appalti per le 10 frazioni (recte: 11 frazioni), costituite dalle 10 tipologie di rifiuti e dalla gestione del centro ecologico, va anzitutto osservato che, rispetto al convocato, soltanto in tre punti i ricorrenti hanno offerto un prezzo più vantaggioso, ovvero circa i costi per l'alluminio e la latta, la carta e cartone nonché piccoli elettrodomestici e elettronica (cfr. pag. 33 delle

- 15 offerte). Determinante per l'aggiudicazione tuttavia non è soltanto il prezzo, ma pure gli altri criteri d'aggiudicazione. Per i criteri "qualità parco veicoli/impronta ecologica", "qualità e idoneità dell'azienda", "qualificazione/esperienza in base alle referenze" il convocato ha ricevuto in totale 446.25 punti (ponderati) mentre i ricorrenti 358.25 (cfr. doc. 2 convenuto). Questa valutazione, come visto sopra, non può essere contestata. Pertanto, nella valutazione delle frazioni in cui i ricorrenti hanno offerto un prezzo più basso, ovvero per l'alluminio e la latta nonché piccoli elettrodomestici e elettronica (per la carta e il cartone i ricorrenti hanno invece già ricevuto l'aggiudicazione), occorre integrare il vantaggio di 88 punti (446.25 ./. 358.25) del convocato sui ricorrenti derivante dagli altri tre criteri di aggiudicazione. Il raffronto può essere illustrato come segue: Giusta il modulo 41 il criterio "prezzo per tonnellata" va valutato come segue (pag. 34 documentazione di gara): L'offerta migliore ottiene 10 punti. Le offerte di costo superiore al doppio ricevono 0 punti. Tra questi poli la scala dei punti è lineare. Punti dell'offerta x = numero massimo di punti (prezzo x / prezzo migliore - 1)* numero massimo di punti. Da questo calcolo risulta che, in base all'argomentazione dei ricorrenti, oltre che per i costi della carta e il cartone, essi sarebbero più economici unicamente nei costi della latta e l'alluminio e solamente rispetto al convocato. Infatti, sebbene non abbia impugnato la decisione in oggetto, Alluminio/latta Offerente fr./t + IVA Punti Punti ponderati (50 %) D._____ SA 419.5 10 500 A._____ e B._____ 443.72 9.422646 471.1323004 C._____ 538.5 7.16328963 358.1644815 Differenza A._____ e B._____ e C._____: 112.96 punti (> 88 punti) Piccoli elettrodomestici e elettronica Offerente fr./t + IVA Punti Punti ponderati (50 %) D._____ SA 1.2 10 500 A._____ e B._____ 161.55 0 0 C._____ 215.4 0 0 Differenza A._____ e B._____ e C._____: 0 (< 88 punti)

- 16 per questa frazione il punteggio migliore lo raggiunge la ditta D._____ SA (punteggio della D._____ SA per i tre criteri senza il prezzo: 356.67; vantaggio dei ricorrenti su di loro in questi tre criteri: 1.58 punti [358.25 ./. 356.67]; differenza a favore della D._____ SA nella frazione alluminio/latta considerando tutti e quattro i criteri: 27.287 [500 ./. 471.132300428.8677 = 28.867 ./. 1.58]). 5.6. Va infine aggiunto che il raggruppamento in lotti delle singole tipologie di rifiuti operato dal convenuto appare sostenibile e non traspare l'intenzione di favorire il convocato. Oltretutto, la differenza di prezzo annuale per le stimate otto tonnellate di latta e alluminio ammonterebbe soltanto a fr. 758.25, per le 10 tonnellate di piccoli elettrodomestici e elettronica a fr. 538.50, quindi in complesso a fr. 1'296.75. Sulla durata contrattuale di sette anni risulta perciò una differenza di "soli" fr. 9'077.25 per un totale della commessa pari a fr. 240'714.90 per anno, ossia fr. 1'685'004.30 su sette anni. Non si può quindi affermare che la modalità adottata dal convenuto per formare i lotti pesi significativamente sulle tasche dei contribuenti. 5.7. Per questi motivi, l'annullamento dell'aggiudicazione d'appalto solo per il fatto che le annunciate frazioni non sono state concretamente definite nella documentazione di gara sarebbe pure eccessivamente formalistico. 5.8. Riassumendo, la possibilità di aggiudicare separatamente delle frazioni dell'appalto è stata prevista nella documentazione di gara. Se necessario, i concorrenti potevano richiedere la concreta composizione delle annunciate frazioni al convenuto prima dell'inoltro dell'offerta. Siccome i ricorrenti hanno rinunciato a chiedere informazioni in merito, essi dovevano ipotizzare che il convenuto, facendo uso di questa possibilità, potesse suddividere l'appalto in lotti, per cui nel caso di specie non è dato criticare la formazione delle frazioni ad avvenuta aggiudicazione. La formazione dei lotti non appare poi arbitraria. E pur ammettendo, in linea con le critiche dei

- 17 ricorrenti sulla modalità del frazionamento, che l'aggiudicazione andava data in base a frazioni corrispondenti alle singole tipologie di rifiuti, salvo per la tipologia "carta e cartone" già aggiudicata ai ricorrenti perché più vantaggiosi, per tutte le altre tipologie di rifiuti l'offerta dei ricorrenti non è quella economicamente più vantaggiosa. Un annullamento dell'aggiudicazione a causa della mancata definizione delle frazioni nella documentazione di gara sarebbe in questo caso eccessivamente formalistico. 6. Per i motivi suesposti il ricorso si rileva infondato e va respinto risp. in parte dichiarato irricevibile. Si conferma quindi integralmente la decisione d'aggiudicazione impugnata. 7. Conformemente alla regola dell'art. 73 cpv. 1 LGA, visto l'esito del ricorso e l'importo dell'opera appaltata, i costi della procedura (composti di una tassa di Stato pari a fr. 10'000.-- più spese di cancelleria) sono posti a carico dei ricorrenti. In base alla regola di cui all'art. 78 cpv. 1 LGA i ricorrenti devono pure rimborsare al convocato, patrocinato da un avvocato, le spese necessarie causate dalla procedura. Nella nota d'onorario del 23 maggio 2019 l'avvocato del convocato ha conteggiato 26 h e 50 min à fr. 250.-- per ora. L'ammontare delle ore appare giustificato. Il patrocinatore ha però allegato soltanto la parte generale della convenzione d'onorario, senza l'indicazione dell'onorario pattuito. La tariffa oraria va perciò ridotta secondo prassi a fr. 240.-- (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo R 17 64 del 21 agosto 2018 cons. 3.1). Il patrocinatore fa inoltre valere spese di cancelleria di fr. 521.--, spese per posta e telefoni (fr. 38.20) nonché per le trasferte (fr. 246.80). Siccome non appare chiaro quali costi siano compresi nelle "spese di cancelleria", per le spese generali viene riconosciuto un importo forfettario secondo prassi pari al 3 % dell'onorario. In più vanno riconosciute le spese per le trasferte pari a fr. 246.80. Siccome la ditta del convocato ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente, il patrocinatore non ha

- 18 giustamente aggiunto l'IVA. Ne discende un diritto a ripetibili pari a fr. 6'880.-- (26.833 x 240 x 1.03 + 246.80). In applicazione dell'art. 78 cpv. 2 LGA al convenuto non sono assegnate ripetibili, perché vince la causa nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto per quanto ricevibile. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 10'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 409.-totale fr. 10'409.-il cui importo sarà versato in responsabilità solidale da A._____ e B._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. A._____ e B._____ versano a C._____ fr. 6'880.-- a titolo di ripetibili in responsabilità solidale. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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