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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 20.06.2018 U 2018 6

20 juin 2018·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·1,489 mots·~7 min·4

Résumé

potatura alberi | Bussverfügung (Hunde, Kehricht, etc.)

Texte intégral

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 18 6 1a Camera Giudice unico Racioppi e attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 20 giugno 2018 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, rappresentato dall’Avvocato lic. iur. Roberto A. Keller, ricorrente contro Comune di X._____, convenuto concernente potatura alberi

- 2 - 1. Il 13 febbraio 2018, il Comune di X._____ inviava tramite posta elettronica a A._____ una risoluzione municipale giusta la quale il proprietario della particella no. 207, sita in zona B._____, veniva invitato a voler procedere in ben definito modo alla potatura della quercia sita su detto sedime entro il 30 di aprile 2018. 2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 14 marzo 2018, A._____ chiedeva in via principale l'accettazione del ricorso e la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato e in via eventuale l'annullamento del provvedimento. In sostanza l'istante ritiene formalmente nulla una decisione intimata per posta elettronica e censurabile materialmente l'ingiunzione fattagli. 3. Nella risposta di causa del 20 aprile 2018 il Comune di X._____ postulava la reiezione del ricorso. La comunicazione via elettronica sarebbe avvenuta su espressa richiesta dell'interessato in quanto residente al estero e il contenuto materiale della decisione meriterebbe piena conferma. 4. Replicando e duplicando le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro allegazioni e proposte. L'istante contestava espressamente di aver richiesta l'intimazione di una formale decisione per via elettronica. Considerando in diritto: 1. Qualora un rimedio giuridico sia evidentemente inammissibile o evidentemente fondato o infondato, il presidente della camera competente decide, in virtù dell’art. 18 cpv. 3 della legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in qualità di giudice unico.

- 3 - 2. Giusta l'art. 23 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), le decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti e, per quanto prescritto dalla legge, a terzi. Conformemente alla prassi del Tribunale federale invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta (vedi in dettaglio sulla questione DTF 142 V 152 cons. 2.4 e sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 cons. 4.1). Affinché la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti giudiziari e amministrativi possa essere fatta validamente occorrono delle specifiche basi legali (sentenze del Tribunale federale 5A_650/2011 del 27 gennaio 2012 cons. 4 e 1P.254/2005 del 30 agosto 2005 cons. 2.3). Come anche la modifica di revisione della LGA del 16 giugno 2010 - mai entrata in vigore - dimostra, era nelle intenzioni del legislatore cantonale codificare le formalità d'intimazione delle decisioni giusta la LGA, adeguandole alla possibilità di invii per via elettronica. Questa modifica volta, tra le altre cose, a garantire che l'autorità potesse qualificarsi (firma elettronica) e a escludere eventuali ingerenze di terzi nello scambio di dati non è però mai stata approvata e messa in vigore. Ne consegue che giusta la normativa in vigore nel nostro cantone, l'invio di una decisione tramite posta elettronica non è valida e non esplica alcun effetto (vedi sugli invii per e-mail senza conseguenze giuridiche le sentenze del Tribunale amministrativo U 16 18 del 23 giugno 2016 per la non validità di un ricorso, S 14 154 del 14 aprile 2015 per la mancata validità di una disdetta, U 17 50 del 22 agosto 2017 per l'incorrettezza di una domanda di assistenza e S 17 11 del 10 luglio 2017 per la non validità di un'opposizione). Nella recente decisione R 17 16 del 25 gennaio 2018, il Tribunale amministrativo ha stabilito che per acquisire efficacia giuridica, una decisione deve inoltre essere notificata correttamente. Infatti, solo in questo caso gli obblighi fissati nella decisione si manifestano come doveri di natura giuridica (cfr. TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines

- 4 - Verwaltungsrecht, 4a ed., Berna 2014, § 31 n. 2 seg.). Un difetto della notifica rende il provvedimento nullo. 3.1. A giustificazione dell'intimazione della decisione per posta elettronica, il comune adduce la dichiarata volontà dell'istante di essere contattato dal comune in questo modo, non essendo altrimenti reperibile. In principio, anche con l'espresso consenso dell'interessato il vizio di forma di cui è affetta una decisione intimata per via elettronica non viene sanato. Nel caso in cui l'istante avesse però acconsentito esplicitamente a tale forma di intimazione, il suo comportamento potrebbe assumere la forma dell'abuso di diritto (venire contra factum proprium). Che la semplice corrispondenza tra le parti avvenisse per posta elettronica può considerarsi nell'evenienza appurato. Per quanto riguarda l'invio di una formale decisione impugnabile l'espresso consenso dell'istante dovrebbe però risultare inequivocabilmente (per esempio richiesta o conferma scritta). Il comune non ha addotto alcun documento o certificazione a sostegno della propria pretesa, mentre l'istante contesta di aver dato il proprio consenso per l'intimazione di una formale decisione in forma elettronica. In principio, volendo il comune dedurre la validità della decisione malgrado il vizio della forma scritta e dell'intimazione, l'onere della prova che tale fosse espressamente la volontà del ricorrente spetta all'autorità comunale, che come detto non ha saputo fornire alcuna comprova di quanto preteso. Non è allora dato ritenere che l'istante abbia espressamente dato il proprio consenso a tale forma di decisione. 3.2. Poiché l'istante risiede all’estero è evidente la difficoltà dell'autorità comunale a comunicare direttamente con l'interessato. In questi casi però la legge prevede espressamente come debbano avvenire le comunicazioni ufficiali. In conformità all'art. 23 cpv. 3 LGA, qualora una parte non sia domiciliata in Svizzera, l'autorità può obbligarla ad indicare un domiciliatario in Svizzera. In questo senso le comprensibili difficoltà

- 5 fatte valere dal comune avrebbero potuto essere ovviate con gli strumenti messi a disposizione dalla normativa applicabile alla procedura amministrativa comunale. 4. La nullità di un atto amministrativo può essere invocata in ogni momento e può essere costatata d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il diritto (PTA 2012 no.17; DTF 132 II 27 cons. 3.1, 130 III 434 cons. 3.3, 127 II 47 cons. 3g, 122 Ia 98 cons. 3a e 118 Ia 40 cons. 2a). Per prassi costante, una decisione amministrativa è affetta da nullità se il vizio risulta particolarmente grave, evidente o, perlomeno, facilmente riconoscibile e se, inoltre, l'accertamento della nullità non mette in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. Nel caso in parola la nullità di una decisione comunicata per via elettronica risulta evidente sia per difetto di valida forma scritta che per notifica viziata per cui al Tribunale amministrativo non resta che accertare la nullità del provvedimento qui impugnato. 5.1. Come esposto in precedenza la decisione in oggetto non soddisfa la forma scritta prescritta dall'art. 23 LGA per cui difetta già di uno dei suoi requisiti essenziali, ciò che comporta la nullità del provvedimento per motivi di forma in conformità a quanto preteso nel ricorso. L'istanza va pertanto accolta e viene constatata la nullità del provvedimento impugnato per grave vizio di forma. L'esito della controversia giustifica l'accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento alla parte soccombente, ovvero al comune convenuto giusta quanto stabilito all'art. 73 cpv. 1 LGA. 5.2. In conformità all'art. 78 cpv. 1, il comune convenuto è pure tenuto a rifondere all'istante, che si è avvalso della collaborazione di un patrocinatore legale, le spese necessarie causate dalla procedura. Giusta la nota d'onorario del 12 giugno 2018, il legale fa valere un dispendio di

- 6 tempo di 9 ore e 15 minuti alla tariffa oraria di fr. 300.-- nonché le spese di fr. 376.--, i disborsi postali di fr. 13.60 e i fax e e-mail per fr. 12.--. Un accordo sull' onorario non è però stato presentato. In considerazione di quanto deciso in questa sede (vedi le decisioni del Tribunale amministrativo U 16 92 e R 17 16), la tariffa oraria va in questi casi ridotta applicando un tasso orario medio giusta l'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati (OOA; CSC 310.250) pari a fr. 240.--. Oltre a ciò, la somma delle spese fatturate - come quelle per la formazione dell'incarto, fotocopie, spese postali e scritturazioni - non può essere presa in considerazione nell'entità richiesta. In generale, l'entità delle spese complessive viene stabilita al 3 % dell'onorario. Quanto al dispendio di tempo, la nota d'onorario non contiene alcuna esposizione dettagliata per cui a questo Giudice è dato stabilire l'importo dovuto a titolo di ripetibili in base a doveroso apprezzamento. Tenendo in considerazione il palese vizio formale e la poca complessità della materia nonché il doppio scambio di scritti, si giustifica l'assegnazione di una indennità complessiva a titolo di ripetibili di fr. 2'000.-- (IVA compresa). Il giudice unico decide: 1. Il ricorso è accolto e viene constatata la nullità della decisione 13 febbraio 2018. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 200.-- - e le spese di cancelleria di fr. 158.-totale fr. 358.-il cui importo sarà versato dal Comune di X._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

- 7 - 3. Il Comune di X._____ versa ad’A._____ fr. 2'000.-- (IVA compresa) a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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