Skip to content

Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 18.03.2014 U 2013 103

18 mars 2014·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·1,927 mots·~10 min·7

Résumé

multa concernente i rifiuti | Bussverfügung (Hunde, Kehricht, etc.)

Texte intégral

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 13 103 Priuli in qualità di Giudice unico e Krättli-Keller come attuaria SENTENZA del 18 marzo 2014 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Comune X._____, convenuto concernente multa in materia di rifiuti

- 2 - 1. In data 31 ottobre 2013, il Comune X._____ avviava una procedura di multa nei confronti di A._____, presumendolo essere contravvenuto in data 10 ottobre 2013 (recte: 11 ottobre 2013) alle disposizioni comunali sui rifiuti e accordandogli la possibilità di determinarsi sulla fattispecie posta a suo carico. Il 5 novembre 2013, A._____ ammetteva di aver depositato un sacco in plastica con cartoni e giornali presso l'entrata dell'ecopiazza comunale, in quanto il contenitore per il cartone sarebbe stato chiuso. Sarebbe comunque stata sua intenzione svuotare il contenuto del sacco al ritorno dalla passeggiata con il cane, circa 45 minuti dopo. Mai si sarebbe permesso di gettare il sacco in plastica nel contenitore della sola carta. 2. Con decisione 20 novembre 2013, a A._____ veniva inflitta una multa di fr. 100.-- per aver depositato nel contenitore della carta un sacco di plastica contenente carta e plastica e gli venivano accollate le spese amministrative di fr. 50.--. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 2 dicembre 2013, A._____ contestava energicamente di aver gettato il sacco nero nel contenitore della carta e riproponeva la propria versione dei fatti come già esposto il 5 novembre 2013. 4. Nella presa di posizione del 19 dicembre 2013, il Comune X._____ chiedeva che il ricorso, per quanto ammissibile, venisse respinto. A mente dell'addetto comunale e di un altro incaricato del comune, il sacco in plastica e contenente anche altra plastica sarebbe stato trovato nel contenitore della carta, per cui la contravvenzione al regolamento sarebbe data. In ogni caso, anche il semplice abbandono del sacco all'entrata dell'ecopiazza violerebbe le disposizioni comunali in materia. L'istante non

- 3 sarebbe poi nuovo a simili infrazioni che però non sarebbero state sanzionate. 5. Su richiesta del giudice dell'istruzione, il Comune X._____ il 26 febbraio 2014 inviava al Tribunale amministrativo la documentazione fotografica e l'elenco degli oggetti ritrovati nel sacco del presunto contravventore, oltre alla dichiarazione del secondo addetto comunale presente al ritrovamento del sacco nel cassonetto della carta. Perimenti, l'autorità comunale ribadiva che il contenitore non potesse essere chiuso alla data in parola. 6. Dal canto suo l'istante confermava nuovamente di non aver gettato il sacco nel cassonetto e allegava la dichiarazione di un testimone che confermerebbe come l'11 ottobre 2013 il contenitore per la carta fosse chiuso. Considerando in diritto: 1. In applicazione all'art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nell’evenienza non vi è alcuna prescrizione che imponga una composizione a cinque giudici ed il valore litigioso non raggiunge il limite legale, essendo contestata una multa di fr. 100.-- con le spese di fr. 50.--. E' pertanto data la competenza del giudice unico. 2. a) In conformità al regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR), chi produce rifiuti deve separarli e smaltirli giusta le prescrizioni legali applicabili (art. 6 cifra 2 RGR). E' vietato il deposito di rifiuti di ogni genere su terreno pubblico o privato senza la rispettiva autorizzazione

- 4 - (art. 7 cifra 1 RGR). I detentori devono conservare separatamente i rifiuti che vengono raccolti separatamente in modo differenziato come ad esempio la carta e questi rifiuti devono essere depositati per le raccolte speciali eseguite nei giorni stabiliti e vanno messi nei cassonetti oppure contrassegnati e depositati nei posti di raccolta pubblici (vedi art. 17 cifra 1 e 3 RGR). I rifiuti urbani misti provenienti dalle economie domestiche devono essere depositati nei posti di raccolta in sacchi per rifiuti contrassegnati dalla CRER (art. 18 cifra 1 RGR). b) Nell'evenienza in esame, non è contestato che il sacco nero in plastica rinvenuto in data 11 ottobre 2013 e contenente della carta fosse dell'istante. Questi contesta però di averlo depositato nel contenitore della carta e di aver messo nel sacco dei bicchieri di plastica. In principio, come evocato del resto anche dal comune convenuto nella propria presa di posizione, l'istante è contravvenuto ai dettami del regolamento comunale sia che le cose siano andate come esposto dal comune o come preteso dal presunto contravventore. c) Basti comunque ricordare al ricorrente che l'attestazione fornita dal responsabile comunale e dal collega riguardo al ritrovamento del famigerato sacco nero nel cassonetto della carta, la documentazione fotografica agli atti e l'elenco di quanto effettivamente ritrovato nel sacco non permettono di dubitare che nel sacco vi fossero anche materie plastiche (il sacco stesso era in plastica). Per il resto, è vero che tali mezzi di prova non consentono di stabilire con certezza che l'istante stesso abbia depositato il sacco nell'apposito cassonetto. La questione di sapere chi abbia effettivamente posto il sacco di plastica contenente carta e plastica nel cassonetto della carta può comunque nell'evenienza rimanere aperta, in quanto anche lasciando il sacco in plastica con della carta all'entrata dell'ecopiazza l'istante ha già violato il RGR.

- 5 - 3. a) In virtù dell'art. 7 cifra 1 RGR, il deposito di rifiuti su suolo pubblico o privato è vietato se non vi è un'autorizzazione. In base all'esposizione dei fatti fornita dall'istante, egli avrebbe abbandonato il sacco in plastica all'entrata dell'ecopiazza. Ciò facendo sarebbe conseguentemente già contravvenuto al RGR. Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, il divieto di lasciare rifiuti sul suolo pubblico o privato non necessita di alcuna segnaletica in quanto - come espressamente indicato dal RGR - il deposito è lecito solo se vi è la rispettiva autorizzazione, permesso di cui l'istante non pretende neppure di disporre. In principio quindi, abbondonando o depositando il sacco con dei rifiuti all'entrata dell'ecopiazza il ricorrente ha già con questo commesso un'infrazione al RGR. b) L'istante sostiene che sarebbe stato nelle sue intenzioni svuotare il contenuto del sacco in plastica nell'apposito cassonetto per la carta al suo ritorno della passeggiata con il cane, giacché inizialmente il contenitore sarebbe stato chiuso. A sostegno di tale affermazione vengono allegate tre dichiarazioni. A prescindere dall'attendibilità delle dichiarazioni agli atti – due delle quali riferite alla data sbagliata e la terza fatta da un cittadino quattro mesi dopo i fatti e senza alcuna indicazione temporale riguardo la pretesa chiusura - tale fatto non avrebbe comunque legittimato un deposito di rifiuti non autorizzati. Il RGR è chiaro quanto al fatto che i rifiuti vadano consegnati nei giorni stabiliti o messi nell'apposito cassonetto e non solo nelle sue vicinanze. Oggettivamente quindi, una volta abbandonato il sacco l'infrazione è già stata perpetrata, indipendentemente dalla soggettiva volontà del ricorrente di tornare a vuotare il sacco dopo la passeggiata.

- 6 c) Il ricorrente reputa che, tenuto conto delle sue intenzioni, la multa sarebbe ingiustificata. Essendo uscito con il cane, in perfetta buona fede avrebbe contato di mettere i rifiuti nell'apposito cassonetto al ritorno della passeggiata anziché riportare previamente i rifiuti a casa. E' bene però ricordare, che il contenuto del sacco in oggetto non poteva pesare più di uno o due kilogrammi. Sarebbe pertanto stato sicuramente possibile andare a spasso con il cane e con il sacchetto dei rifiuti, senza la necessità di riportare quest'ultimi prima a casa. Comunque, anche se in considerazione dell'età del ricorrente le censure sollevate possono apparire di primo acchito comprensibili, le stesse non giustificano un diverso giudizio. Se tutti dovessero abbandonare magari anche per motivi comprensibili dei sacchetti delle immondizie in altro luogo che nei posti di raccolta, il disordine sarebbe infatti programmato. Una corretta e ordinata raccolta di rifiuti non si concilia con l'abbandono di sacchi di plastica in posti non autorizzati e per motivi di comodo. Oggettivamente, dopo il loro abbandono, nessuno potrebbe desumere che i sacchi dei rifiuti siano stati solo depositati temporaneamente in un luogo e che gli stessi verranno in seguito consegnati al corretto cassonetto o posto di raccolta. In questo senso è del tutto inesigibile pretendere che l'autorità possa risalire alla presunta volontà di ogni utente del servizio per stabilire quali siano gli eventuali motivi dell'abbandono (temporaneo) di rifiuti e tenerne conto. Indicativo è poi il fatto che quindici giorni dopo l'infrazione che gli viene addebitata, l'istante ha nuovamente abbandonato dei sacchi con rifiuti misti presso l'ecopiazza comunale. Contrariamente poi a quanto preteso nel ricorso, prima di infliggere una multa, l'autorità non è tenuta ad avvertire il possibile contravventore in merito alle conseguenze dei suoi atti. Per questo l'atteggiamento del ricorrente è stato a giusto titolo considerato contravvenire al RGR.

- 7 d) Il ricorrente è stato poi reputato aver violato le disposizioni sulla cernita dei rifiuti. Come esposto in precedenza, è appurato che il sacco il cui contenuto era destinato alla carta fosse di plastica e contenesse pure rifiuti di plastica come un bicchiere, gli involucri per bottiglie di acqua minerale e biscotti, oltre ad altro materiale non solo di carta, come il cartone speciale delle confezioni per il latte e il te freddo (vedi elenco dei reperti agli atti e documentazione fotografica). E' allora impossibile che l'istante potesse, come adduce fosse sua intenzione, mettere il contenuto del sacco nell'apposito cassonetto senza violare le norme sulla cernita dei rifiuti. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, se l'istante ha posto il sacco nel cassonetto, come preteso dall'autorità comunale, egli ha violate le disposizioni sulla separazione, allegando alla carta anche dei rifiuti non riciclabili come la plastica. Se invece ha agito come pretende, egli ha parimenti violate le disposizioni sullo smaltimento in quanto carta e plastica, quali rifiuti urbani misti da economia domestica, avrebbero potuto essere consegnate solo nell'apposito sacco dei rifiuti contrassegnato dalla CRER e non in un sacco nero di plastica qualunque. In ambedue le ipotesi pertanto vi è stata una violazione delle disposizioni sulla separazione dei rifiuti, rispettivamente sull'utilizzazione degli appositi sacchi. 4. a) Le infrazioni commesse contro il presente regolamento vengono punite con una multa fino a fr. 5'000.-- se concernono disposizioni sulla raccolta, la conservazione, il riciclaggio o la smaltimento di rifiuti (vedi art. 34 cifra 1 RGR). Per il rilascio di autorizzazioni o altre prestazioni dell'amministrazione comunale vengono riscosse tasse di cancelleria (art. 31 cifra 2 RGR). b) Per i motivi esposti in precedenza, anche ammettendo che i fatti si siano svolti come pretende il ricorrente, egli avrebbe comunque violato il RGR

- 8 per aver abbandonato i rifiuti e per non averli consegnati nell'apposito sacco. Tenuto conto di tale fatto l'entità minima della multa, non espressamente contestata dall'istante, sfugge a qualsiasi critica e merita conferma. Anche i costi di cancelleria di fr. 50.-- non danno adito ad alcuna critica considerato che la pratica ha richiesto un invito a determinarsi sull'infrazione e la resa di una decisione motivata che tenesse parimenti in considerazione le osservazioni nel frattempo avanzate dal presunto contravventore. 5. In conclusione il ricorso è respinto e viene in questa sede confermata la multa inflitta all'istante e le tasse di cancelleria. Per le spese della procedura di ricorso fa stato l'art. 73 cpv. 1 LGA, giusta il quale è la parte soccombente che deve di regola assumersi le spese. L'esito della controversia giustifica pertanto l'accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento al ricorrente. Il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 200.-- - e le spese di cancelleria di fr. 194.-totale fr. 394.-il cui importo sarà versato da A._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto]

- 9 - 4. [Comunicazioni]

U 2013 103 — Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 18.03.2014 U 2013 103 — Swissrulings