U 08 83 1a Camera SENTENZA del 17 novembre 2008 nella vertenza di diritto amministrativo concernente rapporto di servizio (nomina) 1. In data 30 maggio 2008, il Municipio del Comune di … procedeva alla pubblicazione del bando di concorso per l’assunzione del tecnico comunale. Quali requisiti venivano richiesti “un diploma d’ingegnere/architetto STS, assistente tecnico edile, o formazione equivalente”. L’avviso precisava che “si darà la preferenza a candidati con pratica professionale nella direzione e organizzazione di lavori edili o del genio civile, con buone conoscenze dell’uso PC e della lingua tedesca”. Le condizioni di retribuzione erano quelle tra la 13a e la 15a classe della scala prevista dall’organico cantonale. Tra i sei interessati che candidavano per il posto messo a concorso, l’esecutivo comunale convocava A. e B. per un colloquio personale. In base alle risultanze di tale colloquio, con decisione 27 agosto 2008, il Municipio di … comunicava a A. che la scelta era caduta su di un altro candidato. In effetti, l’esecutivo decideva di assumere quale tecnico comunale B. e il 29 agosto veniva sottoscritto il contratto di lavoro. 2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 23 settembre 2008, A. chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e che venisse in sede giudiziaria nominato tecnico comunale. Per l’istante, il candidato prescelto non avrebbe avuto, quanto a diplomi e esperienza professionale, i requisiti richiesti dal bando di concorso. 3. Nella propria presa di posizione il Comune di … chiedeva - in via principale la reiezione del ricorso per quanto lo stesso fosse da ritenersi ricevibile ed in via eventuale e nella denegata ipotesi di un accoglimento del ricorso - la
semplice constatazione del carattere illegale della decisione di nomina. Il ricorrente non avrebbe ottenuto l’impiego, poiché avrebbe avanzato delle pretese salariali mensili al netto pari a fr. 8'000.00 e pertanto manifestamente superiori a quanto previsto dal bando di concorso. Per questo la scelta sarebbe caduta sul candidato la cui formazione professionale veniva ritenuta equivalente a quella richiesta ed che avrebbe avanzato delle pretese salariali del tutto compatibili con le classi di salario previste per detta funzione. Il fatto che la decisione intimata al candidato non recasse i motivi della diversa scelta operata dall’esecutivo non sarebbe censurabile, non avendo il ricorrente alcun diritto alla nomina. Per il resto, il comune avrebbe già concluso un contratto di lavoro con il candidato prescelto, motivo per cui anche un eventuale esito positivo del ricorso potrebbe comportare solo la possibilità di constatare giudizialmente l’illiceità della scelta operata, ma non quella di nominare il ricorrente in qualità di tecnico comunale, anche perché altri candidati entrerebbero ancora in considerazione. 4. Replicando il ricorrente contestava essenzialmente di aver avanzate pretese salariali non conciliabili con il bando di concorso e adduceva di essere in qualsiasi momento stato disposto a ridurre la propria pretesa, qualora il comune avesse insistito su tale fatto. Dal canto suo il comune ribadiva l’irremovibilità delle pretese salariali del candidato e quindi l’esclusione dalla presa in considerazione di detta candidatura per tale motivo. 5. Chiamato a determinarsi sul ricorso, B. confermava di essersi nel frattempo licenziato dalla precedente attività e di aver già sottoscritto il nuovo contratto di lavoro con il comune convenuto. 6. Dal contratto allegato alla presa di posizione del candidato prescelto risulta chiaramente come la classe di salario pattuita tra le parti rispetti pienamente i parametri indicati dal bando di concorso. Considerando in diritto:
1. a) Giusta quanto previsto all’art. 5 del “Regolamento per la retribuzione di autorità, commissioni, funzionari, impiegati e dipendenti comunali” per funzionari, impiegati comunali e dipendenti comunali assunti sulla base dell’ordinanza cantonale sul personale, salvo particolari disposizioni prese dal Municipio o accordate fra le parti, viene applicata integralmente l’ordinanza cantonale e le relative disposizioni sul personale ed i successivi aggiornamenti. Il bando di concorso in parola precisava che “le condizioni di retribuzione e di impiego avvenivano in base alle disposizioni cantonali sul personale”, motivo per cui non vi possono essere dubbi sul carattere pubblico dell’impiego (come conferma pure il contratto in seguito stipulato tra il candidato prescelto e il comune convenuto) e pertanto sulla competenza di principio del Tribunale amministrativo a statuire sulla controversia, come del resto nessuna delle parti in causa sembra mettere in dubbio. b) Indipendentemente dall’esito del presente ricorso è improponibile la domanda volta al conferimento retroattivo della nomina. Senza una espressa base legale al riguardo, il Tribunale amministrativo non può per principio costringere un comune ad assumere un dipendente contro la sua volontà (vedi anche RDAT I-1994 no. 19 cons. 4). Al concorso in parola hanno poi partecipato anche altri interessati, per questo anche la presa in considerazione di altre candidature non potrebbe a questo stadio del procedimento essere esclusa. Con l’annullamento della decisione di nomina può al massimo venire semplicemente ristabilita la situazione posteriore all’introduzione delle candidature e precedente la designazione del dipendente. 2. Conformemente all'art. 50 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA), è legittimato al ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all’abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale. Giusta la costante prassi del Tribunale federale e anche del Tribunale amministrativo, salvo espressa base legale contraria (sentenza non pubblicata del Tribunale federale 2 P.330/2001 del 21 dicembre 2001 e DTF 112 Ia 178 e riferimenti), non sussiste per un funzionario o per un maestro un diritto ad essere rieletto (DTF 120 Ia 111 e riferimenti; PTA 1989 no. 6). A maggior ragione il candidato
che non è stato prescelto in occasione di un concorso per un posto di lavoro nell’amministrazione non ha veste per impugnare nel merito la decisione con cui l’autorità ha nominato un altro concorrente: egli non ha alcuna pretesa giuridica di accedere a tale funzione e non possiede alcun diritto affinché la scelta dell’autorità cada su di lui anziché su di un terzo. In questo campo, come nell'ambito delle concessioni, dove pure non sussiste un diritto al rilascio di una concessione, il Tribunale amministrativo è legittimato ad esercitare il proprio potere d'esame limitatamente alla correttezza della procedura amministrativa che precede il rilascio di una decisione (PTA 1992 no. 41). In altri termini, l'istante non vanta un diritto ad essere nominato, ma solo a che la propria candidatura venga presa in considerazione dall’autorità di nomina qualora i presupposti del concorso siano adempiuti. Esso, quale partecipante al concorso di un ente pubblico è pertanto legittimato a contestare la procedura di nomina (DTF 114 Ia 307 cons. 3c) qualora invochi la violazione di norme volte a difendere gli interessi reciproci dei concorrenti (cfr. sentenze non pubblicate del Tribunale federale in re C.L. c. T.A e T.SA. del 9 marzo 1993 e E. e D. F. c. M. del 4 maggio 1982). Anche nell'ambito del potere discrezionale di cui gode l'autorità chiamata a nominare un dipendente, questa è tenuta al rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento, del rispetto della buona fede e all'ossequio dei disposti che delineano direttamente la situazione giuridica dei concorrenti (vedi sulla questione della violazione di diritti costituzionali anche l’art. 55 cpv. 2 cifra 1 della Costituzione cantonale e STA U 05 62, concernente l’impugnabilità di esami di avvocatura). Nel caso in esame, il ricorrente come partecipante al concorso è dal Tribunale amministrativo reputato legittimato a proporre ricorso contro la nomina in oggetto, limitatamente però agli aspetti esposti in precedenza (PTA 1996 no. 10). 3. Dal profilo formale, il ricorrente lamenta la mancata indicazione dei motivi che hanno giustificato la scelta operata e dei rimedi legali. Per quanto attiene a quest’ultima censura, l’istante non ha subito alcun pregiudizio dalla mancata indicazione delle vie di diritto, avendo introdotto il proprio ricorso entro i termini legali, motivo per cui non vi è alcun interesse ad una decisione di merito su questo tema e sulla presentazione del ricorso all’istanza precedente.
Nell’ambito del presente procedimento, l’istante ha poi potuto determinarsi ampiamente, grazie al doppio scambio di scritti processuali, sui motivi della diversa scelta operata dall’autorità di nomina. La pretesa violazione del diritto ad una motivazione (vedi sulla necessità di una motivazione anche senza avere un diritto nel merito DTF 129 I 217) sarebbe pertanto in questa sede stata sanata. Infine, gli allegati della candidatura del concorrente prescelto sono stati sottoposti al Tribunale amministrativo, ma non sono stati inviati all’istante per motivi attinenti alla protezione dei dati. L’istante contesta comunque le qualifiche professionali e l’esperienza del concorrente. Tali censure, per i motivi che verranno esposti in seguito, non sono comunque determinanti per l’esito della presente vertenza. L’interesse del candidato prescelto alla protezione dei propri dati è pertanto stata considerata da questo Giudice giustamente prevalere su quello del ricorrente a conoscere la documentazione dell’altro concorrente, non essendo questa stata considerata decisiva per l’evasione della presente controversia. 4. a) Essenzialmente, il ricorrente adduce una violazione del principio della buona fede, poiché l’autorità comunale avrebbe nominato un candidato con conoscenze e esperienza professionali inferiori ai parametri posti dal bando di concorso. La censura non merita protezione. Il ricorrente è stato indubbiamente dall’autorità ritenuto adempiere alle condizioni del concorso per quanto riguardava le qualifiche e l’esperienza professionali attestati. Propriamente per questo motivo era stato chiamato al colloquio personale. Se poi la scelta cadeva sull’altro candidato era perché le pretese salariali del candidato superavano il margine che l’autorità si era imposta con il bando di concorso. Come indicava chiaramente il bando di concorso la retribuzione era quella compresa tra la 13a e la 15a classe di stipendio dell’organico cantonale. Per il 2008, questa indicazione era da intendere nel senso di un salario lordo mensile minimo di fr. 5’070.00 (netto fr. 4'301.90) e massimo di fr. 8'047.00 (netto fr. 6'827.90). Che la pretesa dell’istante, volta all’ottenimento di un salario netto mensile di fr. 8'000.00 superasse di gran lunga il margine indicato non necessita di altre spiegazioni. Come indicano poi le cifre qui riprodotte, anche se l’istante avesse preteso a posteriori una retribuzione mensile netta di “soli” fr. 7000.00, affermazione comunque in
palese dissonanza con quanto preteso dal ricorrente stesso al punto 8 della replica, non sarebbero comunque state rispettate le condizioni del concorso. b) Il ricorrente ritiene che l’autorità avrebbe dovuto espressamente chiedergli di ridurre le proprie pretese salariali, cosa che l’interessato avrebbe sicuramente anche fatto. La censura non può essere udita. In primo luogo sul salario è stato discusso, essendosi il ricorrente dichiarato disposto a ridurre il tempo di lavoro (80%), ma non la pretesa salariale. Se nell’ambito di un colloquio di presentazione, il candidato avanza pretese salariali che superano già il limite massimo della classe di salario, è del tutto logico e comprensibile che la candidatura non sia stata più presa in considerazione. Il massimo della retribuzione in base alle classi di salario non viene versato già al momento dell’assunzione - quando solitamente viene data la preferenza ad una classe di avvio - ma viene conseguito dopo anni di lavoro e gli aumenti non sono neppure del tutto automatici (del resto tale è il tenore del contratto poi concluso con il candidato prescelto). Ne consegue che la pretesa avanzata in sede di colloquio personale era stata giustamente dall’autorità considerata priva di qualsivoglia possibilità di ulteriori trattative. Anche l’esorbitanza del disaccordo salariale rendeva oggettivamente impossibile prendere seriamente in considerazione la possibilità di ulteriori trattative. Un’assunzione a condizioni salariali nettamente inferiori a quanto desiderato dal candidato non è certo oggettivamente garante di motivazione e soddisfazione personale. Ne discende che l’autorità comunale ha giustamente escluso la candidatura dell’istante dalla considerazione a causa delle eccessive pretese salariali. La mancata presa in considerazione della candidatura del concorrente sfugge pertanto a qualsiasi critica e il ricorso deve su tale questione essere respinto. Il fatto che il candidato presentasse le qualifiche richieste quanto a titoli di studio ed esperienza professionale non è contestato, ma è irrilevante. La pretesa salariale, oltre ad essere un elemento essenziale del contratto di lavoro, faceva parte delle condizioni per l’ottenimento dell’impiego e propriamente contro tali condizioni salariali era andata la proposta dell’istante in occasione del colloquio personale.
5. Per i motivi esposti nel considerando che precede il ricorrente è stato escluso a giusta ragione dalla cerchia dei candidati possibili. Per il resto la scelta operata dall’autorità comunale non dà adito ad alcuna critica. Il bando di concorso prevedeva un certo tipo di formazione o una formazione equivalente. Se nel caso concreto la formazione del candidato poi scelto – in particolare le sue conoscenze nella tenuta dei piani che era considerata agevolare la tenuta dei catasti comunali dell’acqua potabile, delle fognature ed altri - è stata considerata soddisfare le condizioni del concorso non vi sono motivi per dubitare di tale conclusione e del resto il ricorrente non ne adduce alcuno. Nella scelta di un dipendente l’autorità comunale gode di un ampio margine di apprezzamento, in base ad una serie di fattori oggettivi e impressioni anche soggettive che nono sono sindacabili nel senso preteso dall’istante. In base agli atti, non è dato concludere ad una violazione delle condizioni poste dal bando di concorso, motivo per cui nella misura in cui è dato entrare nel merito del ricorso, questo viene respinto. 6. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA nella procedura di ricorso, la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Per le ripetibili, l’art. 78 cpv. 2 LGA prevede che ai comuni non vengano di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Ne consegue che l’istante è tenuto a sopportare le spese del presente procedimento, mentre il comune convenuto non ha diritto alle ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Nella misura in cui si entra nel merito del ricorso, questo è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1’000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 238.-totale fr. 1'238.-il cui importo sarà versato da A. entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.