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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 19.08.2005 U 2005 56

19 août 2005·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·1,577 mots·~8 min·3

Résumé

Submissionen

Texte intégral

U 05 56 2a Camera SENTENZA del 19 agosto 2005 nella vertenza di diritto amministrativo concernente appalto 1. In base alla pubblicazione esposta presso la propria cancelleria, la … metteva a pubblico concorso la raccolta e il trasporto dei “rifiuti casalinghi/carta e cartone/ingombranti” per il periodo dal 1. gennaio 2006 al 31 dicembre 2010. Sul Foglio ufficiale cantonale (FU) veniva pubblicata solo la messa a concorso dei rifiuti casalinghi. 2. Con decisione 27 maggio 2005, la regione assegnava l’incarico per la raccolta dei rifiuti casalinghi, nonché della carta e del cartone alla ditta … Sagl e quella per i rifiuti ingombranti a ... 3. Nel ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 16 giugno 2005, … postulavano l’assegnazione congiunta della carta cartone e degli ingombranti. A mente dei ricorrenti, una suddivisione della commessa senza un espresso richiamo nella documentazione di gara sarebbe inammissibile. Poiché l’assegnataria degli ingombranti avrebbe offerto solo per questi e non anche per la carta e il cartone, la sua offerta non sarebbe valida e l’intera commessa andrebbe deliberata ai ricorrenti. 4. Nella propria presa di posizione, la regione contestava la legittimazione al ricorso dei due ricorrenti, non avendo questi validamente sottoscritta la loro offerta e il ricorso presentato. Ma anche materialmente l’istanza sarebbe infondata, essendo chiara già tramite la pubblicazione la volontà del committente di assegnare le commesse in modo separato, come sarebbe del resto stato fatto in passato e come i ricorrenti avrebbero esattamente saputo.

Dal canto suo, l’assegnataria della commessa per la carta e il cartone rinunciava a determinarsi sul ricorso. 5. Nella replica, sottoscritta da ambedue i ricorrenti, veniva ribadita la posizione già resa nota con il ricorso. La regione rinunciava a proporre una duplica. Considerando in diritto: 1. Trattandosi di un incarico che si protrae sull’arco di cinque anni, i valori prevedibili della commessa cadono sotto la normativa della legge cantonale sugli appalti pubblici (Lap) e della relativa ordinanza (Oap), come non viene del resto contestato. In principio, le decisioni del committente possono essere impugnate mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo entro 10 giorni dalla notifica (art. 25 cpv. 1 e 26 cpv. 1 Lap). Nel caso in esame, la decisione di aggiudicazione indicava erroneamente un termine di impugnazione di 20 giorni e i ricorrenti hanno proposto ricorso solo al trascorrere di detto termine. Ai sensi però di quanto sancito all’art. 50 cpv. 2 LTA, una errata istruzione sui rimedi legali non deve causare svantaggi agli interessati. In applicazione di questo disposto, ai due istanti non può essere opposta la tardività dell’istanza (STA U 05 33). 2. a) Sempre dal profilo formale, la regione convenuta considera non valido il ricorso presentato dai due ricorrenti, essendo stato questo sottoscritto in un primo tempo solo dalla madre, benché trattasi di due persone maggiorenni. Inoltre, anche l’offerta presentata non sarebbe stata debitamente sottoscritta e avrebbe giustamente dovuto essere esclusa dalla considerazione. Per quanto riguarda l’offerta presentata dai ricorrenti, la censura dell’autorità appaltante è manifestamente tardiva. Come risulta dal verbale della seduta del direttivo del 26 maggio 2005, prima della delibera in oggetto, la questione della validità dell’offerta era stata discussa dalla committente e questa era giunta alla conclusione che, malgrado la pretesa carenza nella sottoscrizione, l’offerta fosse da considerarsi valida. In sede di ricorso, fosse solo per motivi

inerenti alla buona fede, non è pertanto più dato alla stessa parte avvalersi di una motivazione opposta a quella sostenuta in precedenza per contestare ora la validità dell’offerta. b) Analoghe considerazioni valgono per lo scritto di ricorso. Giusta l’art. 28 cpv. 2 LTA, se l’istanza non risponde alle esigenze di legge, tra le quali va annoverata anche l’apposizione della sottoscrizione da parte delle persone legittimate al ricorso o del loro rappresentante, il giudice istruttore fissa un breve termine agli autori per correggere il difetto. Nel caso in parola, anche se il ricorso era stato originariamente sottoscritto dalla madre, l’ingiunzione di una correzione non si è rivelata necessaria dopo che la replica è stata debitamente firmata da ambedue i ricorrenti personalmente. Dal profilo formale, nulla si oppone pertanto all’entrata nel merito del ricorso. 3. a) Materialmente, la controversia verte sull’ammissibilità della suddivisione delle commesse nel senso operato dall’assegnataria. Per lo smaltimento dei rifiuti casalinghi, della carta e del cartone e di quelli ingombranti, la committente ha indetto una gara d’appalto con due distinti capitolati. Il primo concerneva unicamente i rifiuti casalinghi e il secondo riguardava testualmente i “rifiuti ingombranti carta e cartone”. Dalla documentazione di appalto riguardante i rifiuti ingombranti e la carta e il cartone non era dato desumere che anche questa parte della commessa venisse suddivisa in due lotti concernenti, da un lato, gli ingombranti e, dall’altro, la carta e il cartone. Per la committenza tale intenzione si sarebbe chiaramente palesata dalla pubblicazione all’albo ufficiale, dove veniva indicata la messa a pubblico concorso per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, quelli ingombranti e la carta e il cartone. L’argomentazione non merita protezione. In primo luogo, la pubblicazione dei tre tipi di rifiuti non è avvenuta in modo coerente. Sul FU, per esempio, la commessa riguardava solo i rifiuti casalinghi e questi erano oggetto di un capitolato d’offerta separato. Se però i tre tipi di rifiuti volevano essere assegnati separatamente, mal si comprende perché non siano stati stesi tre distinti capitolati oppure, fondandosi sulla pretesa separata pubblicazione, una documentazione d’offerta unica includente tutti e tre i tipi di rifiuti. L’art. 27 Oap precisa che il committente può suddividere la commessa soltanto

nella misura in cui lo abbia reso noto nell’avviso o nella documentazione di gara, o se prima dell’aggiudicazione ha ottenuto il consenso degli offerenti interessati. Giusta l’art. 12 cpv. 1 lett. i Oap, la documentazione di gara contiene le condizioni particolari concernenti l’inoltro di varianti e di offerte parziali, nonché la creazione di lotti. Ne consegue che senza una chiara indicazione nel capitolato sottoposto agli offerenti o nell’avviso di pubblicazione, una suddivisione in lotti della commessa non era possibile. La pretesa che tale fosse stata la prassi anche in precedenza non può essere udita. Per garantire la parità di trattamento tra concorrenti è indispensabile che le condizioni d’appalto risultino dalla documentazione messa a disposizione degli offerenti e non da pretesi usi e costumi applicati in precedenza e che necessariamente verrebbero a discriminare nuovi interessati, magari ignari di accordi validi precedentemente. Poiché nulla nella documentazione di gara faceva presupporre una suddivisione in lotti, gli offerenti erano legittimati a credere che per gli ingombranti e la carta e il cartone si trattasse di un’unica commessa e in questa loro convinzione vanno protetti. Avendo proceduto ad una suddivisione illecita delle commesse, la decisione di assegnazione presa dalla regione convenuta non può essere protetta. b) Parallelamente, la committente avrebbe poi violato nuovamente l’art. 12 cpv. 1 lett. i Oap, prendendo in considerazione anche un’offerta parziale. Infatti, la ditta alla quale è stato assegnato l’appalto per la raccolta e il trasporto della carta e del cartone ha introdotta un’offerta concernente solo la carta e il cartone e non gli ingombranti. Essendo però questa incontestabilmente una tra le tre posizioni chiave dell’offerta, la concorrente andava esclusa dalla considerazione, per non aver presentato un’offerta corrispondente ai requisiti dall’avviso di gara, in applicazione all’art. 22 cpv. 1 lett. c Lap. Come si è detto, una suddivisione come quella operata e eventualmente la presa in considerazione di offerte parziali sarebbe stata possibile solo previa informazione di tutti i concorrenti o con il successivo accordo degli stessi, in ossequio al principio della trasparenza del procedimento. 4. In merito alla conformità formale della procedura condotta da parte della regione convenuta è poi doveroso osservare che le pubblicazioni sul FU e agli

albi pubblici nonché il contenuto dei capitolati di appalto avrebbero dovuto essere redatti in modo più congruente, che indicazioni relative a un trattamento preferenziale di cittadini domiciliati nella regione (come richiamato al punto 10 lett. c del capitolato) sono contrarie alle disposizioni in materia di appalti pubblici (in particolare ai dettami della legge su mercato interno e al principio della non discriminazione tra concorrenti), che le decisioni di aggiudicazione dovrebbe recare una corretta indicazione sui rimedi legali (10 giorni, art. 25 e 26 cpv. 1 Lap) ed essere brevemente motivate, come prevede l’art. 23 cpv. 1 Lap, garantendo in tal modo agli interessati il diritto di audizione. 5. In conclusione, il ricorso merita accoglienza. La decisione di aggiudicazione deve essere annullata e giustamente la ditta assegnataria della commessa per la carta e il cartone andava esclusa dall’aggiudicazione. Giusta la prassi di questo Giudice, in considerazione del fatto che la documentazione di gara non reca alcuna indicazione sui criteri di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa è nello stesso tempo quella più a buon mercato (PTA 1998 no. 62). Poiché i ricorrenti sono, dopo l’esclusione dalla considerazione della ditta convenuta, i migliori offerenti sia per la carta (fr./t 110.-) che per il cartone (fr./t 110.-), si giustifica l’assegnazione giudiziaria dell’intera commessa agli istanti. L’esito della controversia giustifica l’accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento alla parte soccombente. I ricorrenti non patrocinati, non hanno diritto a ripetibili (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. L’appalto per la raccolta e il trasporto dei rifiuti ingombranti e della carta e del cartone è integralmente assegnato a ... 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 2'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 126.-totale fr. 2'126.-il cui importo sarà versato dalla … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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