U 03 99 1a Camera SENTENZA del 6 gennaio 2004 nella vertenza di diritto amministrativo concernente multa (erogazione acqua potabile) 1. Il 12 giugno 2003, il Comune di … emanava il seguente decreto urgente: “La persistente mancanza di precipitazioni delle ultime settimane ed il forte consumo determinano le prime difficoltà in merito all’erogazione d’acqua potabile nel nostro Comune. Il Municipio, dopo aver analizzato e valutato la situazione, ha deciso di porre delle limitazioni nell’uso dell’acqua potabile. Sono in particolare vietati l’innaffiamento di orti, giardini, prati, vigneti, piazzali, impianti d’irrigazione automatici e con gomme, il lavaggio di autovetture e il riempimento di piscine. Qualora con queste misure precauzionali non si otterranno i risultati sperati, ci si vedrà eventualmente costretti, tenor regolamento comunale, a ridurre la fornitura d’acqua a tutti gli utenti mediante appropriati accorgimenti (sospensione della fornitura di acqua, a rotazione tra le singole frazioni).” 2. Il 25 giugno 2003, la polizia comunale sorprendeva … a bagnare con una gomma l’orto/giardino della proprietaria ... Il 9 luglio successivo, … veniva invitata a determinarsi sull’eventuale violazione del decreto urgente in materia di acqua potabile. L’interessata spiegava allora all’autorità comunale di essersi recata in vacanza con la famiglia e di aver pertanto incaricato … di dare un’occhiata alla casa. Visto lo stato pietoso in cui l’incaricata aveva trovato il giardino, la stessa avrebbe di propria volontà proceduto all’irrigazione, essendo residente nel Cantone Ticino e ignorando il divieto comunale.
3. Con decisione 25 agosto 2003, il Comune di … infliggeva a … una multa di fr. 300.-- e le accollava spese amministrative per un ammontare di fr. 100.--. In sostanza l’esecutivo comunale considerava che la proprietaria avrebbe dovuto rendere attenta la persona incaricata di accudire alla casa del divieto urgente vigente in materia di acqua potabile e che non avendo proceduto in tal senso si sarebbe resa colpevole di una omissione punibile con la multa. 4. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 16 settembre 2003, … chiedeva l’annullamento della decisione impugnata. Per la ricorrente, il comune non avrebbe esperito i necessari accertamenti sulla sua situazione finanziaria prima di infliggerle la multa e a livello comunale non esisterebbe comunque una base legale sufficiente per l’emanazione di un decreto come quello in oggetto, non essendo neppure possibile far appello nella concreta situazione alla clausola generale di polizia. Infine, sarebbe del tutto inammissibile punire la ricorrente per omessa informazione di un terzo nell’ambito di una procedura per una contravvenzione. 5. Dal canto suo, il comune convenuto postulava la reiezione del ricorso. La situazione quanto alla scarsità d’acqua avrebbe giustificato la misura decretata, provvedimento che avrebbe del resto permesso di avere la situazione sotto controllo durante praticamente tutta l’estate. L’istante era stata informata, come del resto tutti gli altri cittadini, del divieto in vigore e sarebbe pertanto stato suo dovere informare di tale prescrizione la persona che aveva incaricato di accudire alla casa. Vista l’esiguità dell’ammontare della multa, il comune convenuto considera che un’indagine sulla situazione economica della ricorrente non si sarebbe nell’evenienza giustificata. 6. Replicando e duplicando le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte, che verranno riprese per quanto utile nelle considerazioni che seguono. Considerando in diritto:
1. a) Dal profilo formale, la ricorrente invoca una violazione del diritto di audizione giacché l’autorità comunale non avrebbe debitamente chiarito la sua situazione finanziaria prima di accollarle la multa in parola. Inoltre, non avendo chiarito le condizioni pecuniarie della ricorrente, il decreto di multa non motiverebbe in alcun modo l’importo della contravvenzione. Secondo la costante giurisprudenza, natura e limiti del diritto di essere sentiti sono determinati in primo luogo dalla normativa cantonale. Solo quando le disposizioni cantonali sono insufficienti, o assenti, tornano applicabili i principi che la prassi ha dedotto dall’art. 4 della vecchia Costituzione federale (vCF; DTF 126 I 15 cons. 2a). Del resto, il diritto di essere sentiti quale garanzia procedurale generale è ora espressamente sancito all’art. 29 cpv. 2 CF (per la sua concretizzazione nella procedura penale vedi art. 32 cpv. 2 CF). Giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessata di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo nonché di ottenere una decisione motivata (cfr. DTF 126 I 15 cons. 2a/aa e riferimenti). Anche se in riferimento al diritto di audizione la ricorrente adduce soltanto la carente motivazione della decisione, ben più problematica appare sotto il profilo delle garanzie minime costituzionali la previa audizione dell’interessata, questione che questo Giudice è tenuto ad esaminare d’ufficio (cfr. DTF 115 Ia 96 cons. 1b e 105 Ia 196) e quindi indipendentemente dal fatto che la censura sia stata sollevata o meno. Infatti, l’informazione che spetta all’accusata vuole propriamente garantire alla stessa il pieno esercizio dei diritti di difesa che le spettano. E’ pertanto in questo contesto indispensabile analizzare se la sollecitazione del 1. luglio 2003 riguardo la richiesta di una presa di posizione sulla presunta infrazione soddisfi a questo presupposto. b) Una parte deve essere orientata sulle disposizioni a suo scapito che l’autorità intende prendere, in modo tale da potersi determinare sugli aspetti essenziali della questione, prima che venga emanato il provvedimento. Nell’ambito della procedura penale, intesa in senso ampio e quindi comprendente anche le
procedure per contravvenzioni, multe d’ordine, diritto penale fiscale ed edilizio ecc. (B. Ehrenzeller/Ph. Mastronardi/R.J. Schweizer/K.A. Vallender, Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, art. 29 marginale 27) questo particolare aspetto dei diritti della difesa viene ripreso sia dalla della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) sia dalla nuova CF. Giusta l’art. 6 cpv. 3 lett. a CEDU, ogni accusata ha diritto ad essere informata della natura e dei singoli motivi dell’accusa elevata a suo carico (PTA 1993 no. 4). L’art. 32 cpv. 2 CF precisa che l’accusata ha il diritto di essere informata il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestatele. In primo luogo, l’informazione deve riguardare concretamente quale atteggiamento viene rimproverato all’accusata e la sua qualifica giuridica (B. Ehrenzeller/Ph. Mastronardi/R.J. Schweizer/K.A. Vallender, op. cit. art. 32 cpv. 2 marginale 17). La prassi di questo Giudice non ha finora espressamente precisato la questione di sapere se nell’ambito del diritto di audizione vada pure resa nota l’entità della pena, nella quale la persona interessata al provvedimento rischia di incorrere. Per la dottrina relativa all’art. 6 CEDU, l’informazione del colpito deve comprendere anche il genere dell’imputazione, a sapere quale disposizione penale potrebbe trovare nel caso concreto applicazione (M.E. Villiger, Handbuch der Eruropäischen Menschenrechtskonvention, 2. edizione, art. 6 EMRK marginale 507). Per il Tribunale amministrativo, l’audizione nell’ambito di una procedura di diritto penale amministrativo dovrebbe parimenti soddisfare a questa esigenza. Con l’audizione dell’interessata si vuole, infatti, evitare che la persona colpita da un provvedimento si veda imputare fatti, si trovi confrontata con considerazioni giuridiche o incorra in una sanzione che non le erano stati resi noti e sui quali non aveva pertanto previamente potuto determinarsi (cfr. sulla questione J.P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. edizione, pag. 521 e J. Meyer-Ladewig, Handkommentar zur EMRK, art. 6 marginale 89). Poiché il fatto di sapere sin dall’inizio quali siano gli estremi della pena nella quale si rischia di incorrere o con quale pena si verrà verosimilmente confrontati è da considerarsi come un diritto della difesa si giustifica una precisazione della prassi di questo Giudice nel senso che tale aspetto va reputato costituire un elemento essenziale dell’audizione, sul quale l’interessata deve avere la possibilità di determinarsi.
c) Le garanzie costituzionali minime di cui sopra quanto all’informazione dell’interessata sono riprese anche dalla legislazione cantonale. Giusta l’art. 178 cpv. 2 della legge sulla giustizia penale (LGP), il diritto di essere uditi è tutelato, se si dà modo all’imputata di presentare le proprie osservazioni - orali o per iscritto - prima dell’applicazione della multa oppure alla multata di inoltrare opposizione. Nella decisione si devono precisare il reato e le disposizioni penali applicabili (art. 178 cpv. 3 LGP). Da questo disposto emerge chiaramente come il diritto di audizione possa essere esercitato prima dell’emanazione della decisione o in sede di opposizione (PTA 1991 no. 31). Durante quest’ultima procedura, l’opponente già conosce grazie alla decisione che impugna il reato che le viene imputato e le disposizioni penali applicabili. Evidentemente, pur ammettendo che i due procedimenti non possano essere in tutto e per tutto equivalenti, l’essenza stessa del diritto di audizione non può essere sminuita in misura essenziale a seconda della questione di sapere se un comune conosca o meno la procedura di opposizione a livello comunale. Dove è data la possibilità di opposizione, la persona colpita dal provvedimento conosce infatti tramite la decisione la fattispecie, le violazioni e la pena che le vengono imputati. Per contro, pur ammettendo che dando all’interessata il diritto di determinarsi su di una presunta infrazione a suo carico, l’autorità comunale non sia tenuta a redigere già un progetto di decisione, è però indispensabile che la destinataria possa rendersi concretamente conto: a quale infrazione è reputata essere contravvenuta (cons. 1. d) e in che pena rischia di incorrere (cons. 1 e) in conseguenza del suo atteggiamento, avendo riguardo alla sua situazione personale (cons. 1 f). d) Quanto alla qualifica dell’infrazione o del reato commesso, l’essenziale è che la persona colpita sappia con precisione di che cosa viene singolarmente accusata e quindi quali norme è presunta aver disatteso. Per questo, occorre un accenno al comportamento assunto ed alla normativa così presuntamene violata. In questo senso è dato prescindere dall’esigenza di citare esplicitamente la disposizione che viene reputata violata solo quando deve per l’accusato essere chiaro a quale normativa l’autorità si riferisca (es.
altezza constatata della costruzione di 10 m e conseguente violazione delle disposizioni sull’altezza dei fabbricati). Nell’evenienza concreta, nella comunicazione del 1 luglio 2003 veniva chiaramente indicato il comportamento che l’autorità riteneva riprovevole (innaffiamento dell’orto/giardino con la gomma) e la norma che veniva reputata violata (divieto del 12 giungo 2003 di innaffiare giardini e orti con la gomma). e) Anche riguardo la pena nella quale l’accusata rischia di incorrere, è determinante che la persona colpita sappia con quale sanzione verrà probabilmente confrontata. In quest’ottica, all’autorità comunale resta aperta la possibilità di citare per esteso la disposizione penale, fare semplicemente riferimento alla stessa o indicare almeno gli estremi della sanzione prevista. Nella concreta fattispecie, la base legale per accollare all’istante una multa è contenuta all’art. 26 del regolamento acqua potabile (RA). Vada precisato che per questo Giudice tale norma generale, accanto alla violazione delle norme materiali, costituisce una base legale sufficiente per la pronuncia della sanzione (PTA 2001 no. 32). Nella sollecitazione a voler prendere posizione sulle presunte infrazioni, l’autorità comunale si è limitata a comminare alla ricorrente dei provvedimenti, senza però specificare quale fosse la base legale, il tipo di sanzione (multa) che avrebbe potuto entrare in linea di conto e il possibile ammontare della stessa. In questo senso il diritto di audizione accordato all’istante si rivela carente. f) Nella procedura penale davanti ad autorità amministrative, l’importo della multa deve essere fissato secondo la condizione della rea in modo che la perdita che questa subisce costituisca una pena corrispondente alla sua colpevolezza. Per la determinazione della sanzione penale vanno tenuti in considerazione la colpa, i motivi che hanno condotto all’infrazione, la vita anteriore della persona interessata e le sue condizioni personali (PTA 1995 no. 26). Per condizione personale va intesa anche la situazione di reddito e di sostanza dalla multata (PTA 1997 no. 55). Affinché possa essere tenuta in considerazione anche la situazione finanziaria della persona che si intende punire, è indispensabile che l’autorità ottenga ragguagli sulla situazione finanziaria prima dell’emanazione della decisione di multa. Per questo,
quando all’interessata viene concesso il diritto di audizione, l’autorità è tenuta a chiedere pure parallelamente informazioni sulla situazione di reddito e di sostanza dell’amministrata, onde poter poi vagliare la pena da infliggere. Anche in questo senso la comunicazione del 1. luglio 2003 non soddisfa in ottima forma le esigenze legali minime nel rispetto del diritto di audizione. Resta pertanto da stabilire quali siano le conseguenze di simili manchevolezze. 2. a) Il diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 CF è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione implica l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo di fondo del ricorso (DTF 121 I 330 cons. 2a). Questa prassi era pure stata consacrata dal Tribunale amministrativo in PTA 1987 no. 84 e veniva poi precisata in PTA 1996 no. 107 e 1997 no. 7, nel senso che il Tribunale amministrativo ha considerato necessario ponderare nell’ambito di tale problematica anche il principio dell’economia procedurale. Se la ricorrente ha la possibilità di proporre i propri argomenti davanti ad un’istanza che gode di piena cognizione, non ha subito lesioni essenziali dei propri diritti di difesa e dal ritorno degli atti all’autorità inferiore non è dato attendersi che un dispendio procedurale fine a se stesso, il Tribunale amministrativo considera sanabile in questa sede il vizio formale (cfr. anche DTA 508/98, 452/98). b) Nell’evenienza, la ricorrente ha potuto ampiamente esprimersi sulla disposizione penale concretamente applicabile davanti a un Tribunale che gode di pieno potere cognitivo e nell’ambito di un procedimento che le ha garantito un doppio scambio di scritti processuali. Dal fatto che la ricorrente non sia stata sufficientemente informata sulla sanzione nella quale avrebbe potuto incorrente, all’istante non ne è pertanto derivato svantaggio alcuno, come del resto la diretta interessata neppure pretende, non avendo neppure sollevata tale questione. Su questo aspetto il vizio può conseguentemente essere considerato eccezionalmente sanato. c) Per quanto riguarda il mancato chiarimento della situazione economica va rilevato che l’entità della multa in oggetto può effettivamente giustificare la
mancata assunzione di dati specifici sulla situazione di reddito e di sostanza della persona colpita. Analogamente a quanto è previsto per le multe disciplinari giusta la legislazione federale (LMD), è dato anche in questo caso considerare che per un ammontare della multa fino a fr. 300.- non è tenuto conto né dei precedenti né della situazione personale della contravventrice (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 LMD). In questo senso anche la pretesa violazione dell’obbligo di una motivazione riguardo allo specifico ammontare della multa non si rivela tale. L’esigenza di una motivazione è rispettata non appena gli interessati possono, attraverso la decisione o sulla scorta di altri elementi della causa a loro noti, rendersi conto sufficientemente delle ragioni che stanno alla base del provvedimento preso (DTF 123 I 34 cons. 2c, 122 IV 8 cons. 2c). Per contro, la prassi non esige che l’autorità debba prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati (DTF 121 I 57 cons. 2c e riferimenti), ma basta che si limiti alle questioni rilevanti ed essenziali (DTF 127 I 84, cons. 3 non pubblicato; 126 I 102 cons. 2b e 124 V 181 cons. 1a e riferimenti). In definitiva, l’insieme dei motivi deve permettere all’interessata di afferrare le ragioni a fondamento del provvedimento per poterlo eventualmente deferire, con piena cognizione di causa, all’istanza superiore (DTF 124 II 146 cons. 2a, 121 I 57 cons. 2c e 119 Ia cons. 4d). Come è stato esposto, l’esiguità della multa non imponeva imperativamente un’indagine sulla situazione di reddito e di sostanza della rea e quindi all’autorità non poteva spettare il dovere di giustificare la sanzione con argomenti di carattere economico. Per il resto, tenendo in considerazione l’ammontare massimo della multa previsto all’art. 26 RA e pari a fr. 1'000.--, l’accenno alla contravvenzione commessa dall’incaricata di vigilare sulla casa è reputato soddisfare l’esigenza minima di una motivazione anche per quanto si riferisce all’entità della sanzione. 3. a) Materialmente, la ricorrente contesta che il decreto urgente emanato dall’esecutivo comunale abbia una sufficiente base legale. Giusta quanto previsto all’art. 7 cpv. 4 RA, in caso di scarsità d’acqua, il municipio può ridurre la fornitura d’acqua a tutti gli utenti mediante appropriati accorgimenti e obbligare l’uso di fontane pubbliche. L’art. 7 cpv. 4 RA costituisce indubbiamente la necessaria base legale per l’emanazione del decreto municipale del giugno 2003. Tale disposto dà, infatti, al municipio la
competenza di ridurre la fornitura di acqua a tutti gli utenti con gli accorgimenti che l’esecutivo riterrà utili. Il decreto urgente in parola limita la fornitura di acqua essenzialmente al fabbisogno delle economie domestiche, lasciando aperta la possibilità di usufruire limitatamente di acqua anche per altri scopi. In questo senso, la portata del decreto urgente impugnato non esula certamente dalla delega lasciata all’esecutivo dall’art. 7 cpv. 4 RA. b) Per la ricorrente, non sarebbe stato possibile emanare un decreto come quello in parola, non essendovi alcun caso di “scarsità” d’acqua. La ricorrente, appellandosi all’interpretazione letteraria del termine scarsità, reputa infatti che l’autorità avrebbe potuto prendere delle misure solo a partire dal momento in cui l’acqua scarseggiasse e non fosse conseguentemente più bastata a rifornire il paese. Questa interpretazione dell’art. 7 cpv. 4 RA non merita protezione. Scarseggiare può infatti significare essere insufficiente, ma anche ridursi quanto a disponibilità (cfr. G. Devoto e G. C. Oli, Dizionario della lingua italiana). Prendendo come riferimento la sola riduzione di disponibilità, le cifre fornite a questo proposito dal comune convenuto non lasciano sussistere dubbi sul fatto che nel corso del mese di maggio 2003, la portata dei serbatoi comunali (1928 m3) era di un terzo inferiore alla portata riscontrata l’anno precedente (2916 m3). Se poi si considera che il 12 giugno 2003 la portata era scesa a 1687 m3 (57% in meno rispetto al maggio 2002) e che il fabbisogno per lo stesso giorno era di ben 1665 m3, è dato concludere che la situazione dell’acqua era scarsa e che le preoccupazioni dell’autorità comunale erano del tutto atte a giustificare il provvedimento preso lo stesso giorno. Del resto, il senso della norma è evidentemente quello di voler garantire, anche in periodi di siccità, una continuata erogazione di acqua potabile. Tale scopo è però raggiungibile solo meditante un intervento tempestivo e già a partire dal momento in cui le risorse di acqua vengano a calare rispetto alla situazione normale (scarsità intesa come disponibilità ridotta rispetto alla convenienza) e non certamente quando la situazione sia già compromessa o quando addirittura si dovesse dar inizio al consumo delle riserve. Il 13 giugno poi, dopo l’adozione delle misure decretate, nel comune veniva consumata tanta acqua quanta era la portata dell’acquedotto comunale, con una differenza di un solo m3. Una simile situazione non permette evidentemente di far fronte a
nessun imprevisto e conferma il ben fondato dei provvedimenti presi in precedenza, senza i quali la situazione sarebbe già divenuta critica all’inizio del lungo periodo di siccità che ha conosciuto in particolare anche la Svizzera italiana. Ne risulta che le censure quanto alla mancanza di una base legale o comunque dei presupposti legali per l’emanazione del decreto urgente in oggetto non meritano protezione. 4. a) A norma del decreto urgente, sul territorio comunale era vietato annaffiare orti e giardini con la gomma. Secondo il rapporto steso dalla polizia comunale, il 25 giugno 2003, l’incaricata di vigilare sulla casa stava bagnando con la gomma l’orto/giardino della ricorrente. L’istante non contesta questi fatti, ma non si ritiene penalmente perseguibile per un’infrazione commessa da un’altra persona. A mente della ricorrente, la persona incaricata di controllare ogni tanto la casa avrebbe deciso di bagnare l’orto/giardino volontariamente e di propria iniziativa, viste le pietose condizioni in cui questi si trovava. Poiché la ricorrente non avrebbe dato alcun incarico di innaffiare, essa non potrebbe neppure essere ritenuta responsabile per negligenza dell’accaduto, giacché solo l’intenzionalità sarebbe punibile. In principio, giacché le disposizioni valide per il diritto cantonale si applicano per analogia anche alle disposizioni penali dei comuni (art. 7 cpv. 2 LGP) e poiché il diritto cantonale prevede la punibilità delle contravvenzioni anche se commesse per negligenza, in quanto non sia espressamente comminata una pena per l’atto intenzionale (art. 2 LGP), tale argomentazione non si rivela pertinente. b) L’autorità comunale parte dal presupposto che l’istante avrebbe dovuto avvertire l’incaricata del divieto comunale per evitare in tale modo che l’autrice diretta dell’infrazione violasse la normativa comunale (delitto per omissione imperfetto). A questo riguardo, la ricorrente adduce di aver dato ordine alla persona incaricata di “dare ogni tanto un’occhiata alla casa e nulla di più”. Senza sentire sulla questione l’autrice dell’infrazione, è difficile stabilire quale sia effettivamente stata la portata dell’incarico dato. Ulteriori accertamenti in questo senso non sono comunque giustificati, giacché il ricorso deve essere accolto per un altro motivo.
c) Da quando esistono le misurazioni meteorologiche al sud della Alpi non è mai stato rilevato un anno con una combinazione di siccità e caldo estremi come il 2003. I primi sei mesi del 2003 erano tutti caratterizzati da insufficienti precipitazioni rispetto alla media degli ultimi 30 anni. Per il periodo in questione poi, basti ricordare che rispetto alla media dei 30 anni precedenti nel mese di marzo 2003 non è piovuto, nel mese di aprile è piovuto solo il 4%, nel maggio il 30% e nel mese di giugno il 20%. La carenza di precipitazioni e il caldo hanno avuto vistosi effetti sul territorio, a cominciare dal deflusso dei corsi d’acqua, dalla gettata delle sorgenti ecc. Per parecchi mesi in molti comuni la scarsità di precipitazioni ha portato alla limitazione dell’uso di acqua potabile. Parecchi acquedotti hanno dovuto far capo ad approvvigionamenti di fortuna, captando acqua direttamente da fiumi o riali (cfr. www.meteosvizzera.ch tempo del 2003). d) L’autorità comunale parte dal presupposto che la persona incaricata di dare un’occhiata alla casa vada esente da qualsiasi colpa, non conoscendo il divieto comunale. Per il tribunale amministrativo la tesi non merita protezione. Per quanto esposto in precedenza, la penuria d’acqua era un fenomeno in detto periodo di cui tutti parlavano e che aveva oltremodo allarmato molte autorità. Per questo, l’incaricata di vigilare sulla casa era tenuta a sapere, senza che fosse al proposito informata ancora esplicitamente dalla ricorrente, che l’uso di acqua poteva eventualmente essere limitato. Spettava pertanto a detta persona sincerarsi della situazione sul territorio del comune in oggetto, qualora non avesse effettivamente conosciuto il divieto decretato dal municipio. Ma anche se la situazione non fosse stata tanto precaria dal punto di vista delle precipitazioni, la posizione dell’incaricata di vigilare sulla casa andrebbe meglio verificata. La situazione non è infatti la stessa per una persona che si reca per la prima volta sul territorio di un altro comune o per qualcuno che invece si occupa regolarmente della casa altrui. Se l’incaricata era solita assumere compiti come quello in oggetto, l’argomentazione stando alla quale essa ignorava la normativa comunale non potrebbe più essere sentita. In principio, è infatti compito di ognuno informarsi e conoscere le disposizioni applicabili sul territorio di un determinato comune, senza che sia dato eludere la responsabilità dell’autrice diretta dell’infrazione adducendo http://www.meteosvizzera.ch
l’ignoranza della legislazione comunale. Ne consegue che alla ricorrente, considerata la notorietà della penuria di acqua, non può essere rimproverato di non aver ancora esplicitamente avvertito l’incaricata in merito alle misure urgenti decretate dal municipio. Ne discende che su questo punto il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. 5. L’esito del ricorso giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento dalla parte soccombente, la quale è pure tenuta a rifondere alla ricorrente, avvalsasi della collaborazione di un patrocinatore legale, un’equa indennità a titolo di ripetibili (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 255.-totale fr. 1'255.-il cui importo sarà versato dal Comune di … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Il Comune di … versa a … fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili.