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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 15.11.2007 S 2007 161

15 novembre 2007·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·1,761 mots·~9 min·7

Résumé

prestazioni assicurative LADI (indennità giornaliera) | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

S 07 161 1a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 15 novembre 2007 nella vertenza di diritto amministrativo concernente prestazioni assicurative LADI (indennità giornaliera) 1. …, 1972, rivendicava il diritto all’indennità di disoccupazione nella misura del 50% a partire dal 1. ottobre 2004. Essendo intenzionata ad iniziare un’attività in proprio, il 26 aprile 2006 all’assicurata veniva riconosciuto il diritto a 90 indennità giornaliere per la fase di pianificazione a partire dal 1. maggio 2006. Nella motivazione della decisione veniva precisato che il diritto a tali indennità si estendeva dal 1. maggio al 1. settembre 2006. Avendo constatato che dalle indennità giornaliere per il mese di maggio le veniva detratto il guadagno intermedio del 50% che continuava nel frattempo a realizzare, l’assicurata chiedeva una proroga del termine relativo alla concessione d’indennità giornaliere fino al dicembre 2006. Con decisione 4 agosto 2006, l’Ufficio cantonale per l’industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) non entrava nel merito della richiesta considerandola tardiva. Il tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 17 agosto 2006, veniva accolto e l’UCIAML veniva invitato a voler trattare materialmente l’opposizione a suo tempo presentata (STA S 06 87). 2. Mentre con il 13 febbraio 2007 la richiesta di prolungamento della fase di progettazione in seguito al conseguimento di un guadagno intermedio veniva respinta, nell’ambito dell’opposizione interposta dall’interessata contro questo provvedimento con decisione 10 agosto 2007 le veniva riconosciuto il diritto alle indennità giornaliere speciali fino alla fine del mese di settembre 2006, data della scadenza del termine quadro di due anni. Da tale data, l’assicurata non si sarebbe più annunciata alla disoccupazione e non avrebbe pertanto diritto a prestazioni.

3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 4 settembre 2007, l’assicurata chiedeva il riconoscimento del prolungamento del termine per percepire l’indennità giornaliera speciale fino al 1. dicembre 2006. Sarebbe esclusivamente da imputare alla pendente procedura di ricorso il fatto che l’assicurata non si sarebbe annunciata alla disoccupazione per il prolungamento del termine quadro. Se i servizi della disoccupazione avessero agito correttamente fin dall’inizio, la necessità di iscriversi di nuovo alla disoccupazione si sarebbe palesata immediatamente già dopo il 30 settembre 2006 e l’istante non sarebbe stata penalizzata. 4. Nella propria presa di posizione, l’UCIAML chiedeva la reiezione del ricorso e la conferma della decisione su opposizione. La scelta professionale fatta dalla ricorrente non permetterebbe un prolungamento del termine quadro e in merito al decorrere di questi termini l’interessata sarebbe già stata informata nel corso del mese di febbraio 2006, allorquando intravedeva la possibilità d’iniziare l’attività di estetista in proprio e intendeva beneficiare delle indennità giornaliere speciali. Considerando in diritto: 1. a) Giusta l’art. 9 della legge federale su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI), per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti. Se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurata pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti. Il termine quadro per la riscossione delimita, dal profilo temporale, il diritto di un’assicurata di percepire indennità di disoccupazione e determina una volta per tutte il lasso di tempo determinante per la durata e l’entità delle prestazioni (cfr. STFA del 6 settembre 2001 nella causa C 319/00). Giusta la circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), emanata dal

Segretariato di Stato dell’economia (SECO), le indennità per il sostegno a un’attività indipendente, come quelle oggetto del presente ricorso, possono essere accordate soltanto durante il termine quadro normale per la riscossione della prestazione e sono limitate a 90. Se il termine quadro normale è in parte già trascorso e il numero di giorni rimanenti è inferiore al numero massimo di indennità autorizzate dalla legge, queste vengono accordate soltanto fino a concorrenza di tale numero (marginale K40). Ecco perché alle assicurate che desiderano far valere il numero massimo di indennità giornaliere si consiglia di presentare al servizio competente del loro luogo di domicilio la loro domanda al più tardi 22 settimane prima della scadenza del termine quadro normale (marginale K41). Tale modo di procedere consacra il principio secondo cui non esiste un diritto al riporto di prestazioni non percepite da un periodo quadro all’altro (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht SBVR, tomo Soziale Sicherheit, pag. 42, marginale 98 in fine). b) Non è nell’evenienza contestato che il 30 settembre 2006 sia scaduto il termine quadro ordinario biennale per la riscossione delle prestazioni. L’assicurata non contesta questo fatto, ma ritiene di dovere essere protetta nella propria convinzione che la pendente procedura di ricorso avesse ovviato a questo inconveniente o che il periodo quadro si fosse protratto fino al 1. dicembre 2006. La tesi non può essere accolta. La precedente procedura (STA S 06 87) davanti a questo Giudice aveva per oggetto una decisione di non entrata nel merito per presunta tardività dell’opposizione presentata. Il fatto di accogliere il ricorso comportava pertanto unicamente il ritorno degli atti agli organi AD e non una decisione di merito sull’ulteriore diritto a prestazioni dopo il 1. settembre 2006. E’ pertanto in questo senso escluso che il pendente ricorso potesse in qualche modo incidere sul decorrere del termine quadro di due anni. c) In principio poi, a parte i casi espressamente previsti dalla LADI, non vi è la possibilità di protrarre la durata del termine quadro, ma unicamente quella di aprirne uno nuovo come contemplato all’art. 9 cpv. 4 LADI e come era ben

noto all’assicurata. Durante il colloquio del 14 febbraio 2006, la ricorrente era stata a suo tempo chiaramente resa attenta alle conseguenze del decorrere del termine quadro. Del resto che tale aspetto della questione rivestisse una importanza fondamentale veniva confermato dall’istante stessa nello scritto del 9 giugno 2006 all’attenzione dell’UCIAML, allorquando sottolineava che la consulente “mi comunicò che la richiesta doveva essere inoltrata entro e non oltre la fine di aprile scadendo il mio termine quadro il 30 settembre 2006”. Non è pertanto dato concludere che l’istante non sapesse che il proprio diritto alle indennità giornaliere speciali avesse fine al trascorrere del termine quadro di due anni. Anche la decisione concernente la concessione delle indennità giornaliere speciali del 26 aprile 2006 precisava espressamente la possibilità, a determinate condizioni, di sospendere l’erogazione della prestazione e di prolungare di conseguenza il periodo d’indennizzo sempre però “nell’ambito del termine quadro ordinario”. 2. a) Resta da stabilire se l’applicazione dell’art. 71d LADI sia propria a modificare le sorti del giudizio. Giusta detto disposto, al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione dell’ultima indennità giornaliera, l’assicurata deve informare il servizio competente se intraprende un’attività lucrativa indipendente (cpv. 1 prima frase). Se l’assicurata intraprende un’attività lucrativa indipendente, per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere si applica un termine quadro di quattro anni. Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato all’art. 27 LADI (cpv. 2). b) Nell’evenienza concreta, indipendentemente dalla questione di sapere se la fase di progettazione dovesse essere considerata terminare il 30 settembre o il 1. dicembre 2006, l’assicurata non ha fatto alcuna comunicazione riguardo all’inizio di un’attività lucrativa indipendente. Basti a questo proposito ricordare che la legge sanziona con la sospensione del diritto all’indennità i casi in cui non venga intrapresa l’attività lucrativa indipendente per colpa dell’assicurata, cioè quando l’interessata non adotta un determinato comportamento, non intraprende una certa azione o non fornisce una certa prestazione come ci si potrebbe attendere da lei nelle circostanze specifiche e secondo il corso

normale delle cose (art. 30 cpv. 1 lett. g LADI). All’esplicita richiesta del servizio competente del 15 novembre 2006 - riguardo l’inizio di un’attività in proprio - l’interessata non dava risposta e solo dopo la successiva sollecitazione del 18 luglio 2007 la ricorrente rispondeva di aver iniziato l’attività di estetista nel corso del 2007 presso la propria abitazione. Malgrado il carattere in qualche modo evasivo della risposta fornita in data 19 luglio 2007, è dato in questa sede ritenere che l’assicurata abbia iniziata la propria attività nel corso del 2007. Queste considerazioni hanno comunque rilevanza sulla questione di sapere se è nell’evenienza applicabile l’art. 71d LADI, partendo questo dal presupposto che l’attività indipendente prenda avvio durante il normale termine quadro e non mesi dopo la conclusione dello stesso. Ma anche volendo ammettere l’applicabilità del citato disposto alla situazione concreta, il risultato non cambia. c) Come giustamente addotto dall’ufficio convenuto, per poter beneficiare del termine quadro di quattro anni di cui all’art. 71d LADI, occorre che l’assicurata rivendichi il diritto a prestazioni da parte dell’assicurazione disoccupazione dopo questo inizio, condizione che nell’evenienza non è manifestamente soddisfatta. Infatti, l’istante rivendica il diritto a prestazioni per il periodo antecedente l’inizio dell’attività in proprio e non dal momento che il progetto messo in atto è fallito e la persona diviene nuovamente disoccupata, come vuole la norma legale (Thomas Nussbaumer, op. cit., pag. 40, marginale 91). A quel momento essa non poteva però beneficiare di tale regolamentazione speciale (sentenza del 23 maggio 2005 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 38.2004.80). Scopo della disposizione legale e dell’eccezione sancita al principio del periodo quadro biennale è quello di tenere conto dei maggiori rischi che le persone esercitanti attività lucrativa indipendente si assumono e di incentivare comunque ulteriormente l’esercizio di tali attività. Infatti, con l’inizio dell’attività indipendente finisce pure normalmente l’obbligo contributivo e pertanto - nell’eventualità di una successiva disoccupazione la presa in considerazione di un periodo quadro biennale potrebbe rivelarsi alquanto sfavorevole alla persona che ha voluto intraprendere un’attività in proprio e che non può vantare, per l’intervallo immediatamente precedente al fallimento dell’attività in proprio, alcun periodo di contribuzione.

3. La ricorrente considera infine che se l’ufficio convenuto avesse agito correttamente sin dall’inizio, essa non avrebbe subito pregiudizi potendo allo scadere del termine quadro aprire un nuovo termine. Come è già stato esposto in precedenza (cons. 1), la ricorrente era perfettamente a conoscenza della scadenza del termine quadro alla fine di settembre 2006. Inoltre, anche la successiva apertura di un nuovo termine quadro non avrebbe permesso di esaurire il diritto a prestazioni non percepite durante il periodo antecedente. Infatti, l’apertura di un nuovo termine quadro comporta il riesame completo della situazione della richiedente e del suo diritto a prestazioni (Thomas Nussbaumer, op. cit., pag. 42, marginale 98). 4. Per i motivi esposti in precedenza, la decisione impugnata merita in questa sede piena conferma e il ricorso deve essere integralmente respinto. In applicazione dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la presente procedura è gratuita. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.

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