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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 23.03.2007 S 2007 15

23 mars 2007·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·1,899 mots·~9 min·5

Résumé

prestazioni assicurative LADI (diniego di giustizia) | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

S 07 15 1a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 23 marzo 2007 nella vertenza di diritto amministrativo concernente prestazioni assicurative LADI (diniego di giustizia) 1. … era fino al 31 marzo 2006 alle dipendenze di … e si iscriveva al collocamento il 29 maggio 2006. Sul formulario di autocertificazione del mese di giugno 2006, l’assicurato dichiarava di conseguire un guadagno intermedio in qualità di indipendente. Il 6 luglio l’interessato veniva pertanto invitato dall’Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese (OCST) a presentare l’attestato sul guadagno intermedio. La richiesta veniva soddisfatta il 12 luglio e due giorni dopo, l’OCST allestiva il conteggio per il mese di giugno 2006 e operava il versamento. Nel frattempo, il 10 luglio 2006, l’assicurato interponeva opposizione all’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML), chiedendo che gli venissero versate la prestazioni per gli ultimi giorni del mese di maggio e per il mese di giugno. Il 27 luglio 2006, l’UCIAML rendeva attento l’interessato che nel frattempo il conteggio gli era stato trasmesso e che pertanto la questione andava considerata evasa. Per eventuali censure contro il conteggio il petente era invitato a voler rivolgersi all’OCST. Il modulo di autocertificazione e l’attestato sul guadagno intermedio per il mese di luglio venivano introdotti alla cassa di disoccupazione il 26 e 27 luglio 2006. 2. Il 3 agosto 2006 l’UCIAML trasmetteva alla cassa di disoccupazione i due scritti indirizzatigli dall’assicurato nel luglio 2006 e un preteso terzo scritto che però era indirizzato all’OCST e che portava la data 17 maggio 2006. Il primo di questi scritti corrispondeva all’opposizione del 10 luglio 2006, mentre dagli scritti del 25 luglio 2006 e del 17 maggio 2006, emergeva che l’assicurato aveva erroneamente indicato un guadagno intermedio che non era

concretamente stato realizzato e chiedeva la corresponsione dei costi sostenuti per il reclamo. Per questo in data 16 agosto 2006, l’OCST operava i pagamenti delle indennità giornaliere per il mese di luglio e correggeva il conteggio del giugno 2006. Poiché il permesso di dimora dell’assicurato scadeva il 14 luglio 2006, la cassa chiedeva al petente la trasmissione del nuovo permesso. Quest’ultimo datato 19 ottobre 2006, veniva inviato alla cassa che il 25 ottobre 2006 procedeva al pagamento delle indennità giornaliere per il mese di agosto e settembre 2006. Le indennità per i mesi di ottobre venivano versate il 9 novembre, dopo che la documentazione era pervenuta alla cassa il 6 novembre e quelle per il mese di novembre venivano effettuate ancora lo stesso giorno dell’introduzione dei relativi giustificativi, ossia il 12 dicembre. 3. Nel ricorso proposto al Tribunale amministrativo il 16 gennaio 2007, … chiedeva l’allestimento immediato del conteggio del dicembre 2006 e la corresponsione dell’importo di fr. 232.40, accanto all’evasione delle proprie opposizioni del 10 e 27 luglio 2006. In sostanza l’istante si considera vittima di un trattamento inadeguato delle proprie pretese, dopo che per ogni versamento dell’indennità giornaliera la cassa di disoccupazione avrebbe atteso ben oltre il regolare termine legale del 5 del mese successivo per allestire i propri conteggi. Da questo atteggiamento l’istante avrebbe subito scapiti e sarebbe stato distratto nei propri sforzi in vista di iniziare un’attività indipendente. 4. Nella propria presa di posizione l’OCST concludeva alla reiezione del ricorso. Il pagamento per il mese di dicembre 2006 veniva effettuato in data 18 gennaio 2007, poiché doveva previamente essere verificata la necessità di una eventuale sospensione del diritto all’indennità giornaliera, dopo che l’assicurato aveva sottaciuto di percepire dal 25 dicembre 2006 delle indennità speciali per attività indipendente. 5. Replicando, l’istante chiedeva comunque l’evasione dei due reclami presentati nel luglio 2006, mentre l’OCST rinunciava a duplicare.

6. A dimostrazione della pretesa inaffidabilità della propria cassa di disoccupazione il 14 marzo 2007 l’assicurato comunicava la Tribunale amministrativo che la convenuta non avrebbe neppure annunciato l’infortunio di cui era stato vittima il 19 febbraio 2007. Considerando in diritto: 1. Giusta l’art. 56 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia. Con l’entrata in vigore dell’art. 56 cpv. 2 LPGA spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, op. c it., art. 56 nota 10 s. pag. 560 s. e STFA I 387/03 del 23 ottobre 2003). Secondo il TF, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, ATSG-Kommentar, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560) o nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito del tutto o che non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c e 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è quindi ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono segnatamente la natura della procedura, la difficoltà della

materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 cons. 4; cfr. pure Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 243 nota 509). 2. Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. In DTF 129 V 411, il TF ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'ufficio AI e della commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188, il TF ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, pag. 339, la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 92 s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).

3. a) Oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia è soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il Tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni (DAS 2001 AMal 38, pag. 109). Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’egida dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56). Da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla richiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, op. cit., nota 507 pag. 240). b) Nell’evenienza il conteggio per il mese di dicembre 2006, che l’assicurato ha richiesto in sede di ricorso è stato nel frattempo intimato al ricorrente. Ne discende che per quanto riguarda i conteggi ed i relativi versamenti delle indennità giornaliere non sussiste più alcuno oggetto litigioso, avendo la cassa di disoccupazione dato seguito ai propri obblighi legali. L’istante vorrebbe però che in questa sede venisse condannato l’atteggiamento della cassa di disoccupazione per aver fatto attendere troppo a lungo l’avente diritto. La censura non può però essere sentita. Come è stato esposto nella fattispecie, se i versamenti non hanno sempre puntualmente potuto aver luogo era a causa di chiarimenti o di documenti non ancora in possesso della convenuta. Inizialmente, era stato del resto l’assicurato stesso, dichiarando di conseguire un guadagno intermedio che poi non aveva realizzato, a provocare il ritardo nel versamento delle complete indennità giornaliere per il mese di giugno. Lo scritto del 17 maggio 2006 (che non è pervenuto alla convenuta), nel quale si cerca di chiarire la situazione per il mese di giugno reca manifestamente una data errata, giacché si riferisce ad una conversazione telefonica del 17 ed al conteggio del 23 giugno 2006. Ne consegue che tale reclamo poteva al più presto essere presentato nel corso del mese di luglio, dopo l’allestimento del conteggio per il mese di giugno. Per questo la convenuta è considerata aver dato seguito alle rimostranze dell’assicurato entro dei termini adeguati. Anche la scadenza del permesso di soggiorno non può essere imputata alla

convenuta. Parimenti va detto per quanto riguarda il ritardo nel pagamento del mese di dicembre, che lo stesso va imputato ad una carenza d’informazione dell’avente diritto. Pur comprendendo che dei ritardi anche solo di alcuni giorni possano avere spiacevoli conseguenze per l’assicurato rimasto senza un guadagno, i ritardi che si sono accumulati nell’evenienza, oltre ad essere in buona parte giustificati da motivi oggettivi o imputabili al diretto interessato, non sono comunque tali da poter essere in questa sede biasimati. c) Il ricorrente chiede ancora l’evasione dei due scritti del 10 e 27 luglio 2006. Anche questa richiesta è divenuta priva di fondamento, dopo che per i mesi di maggio e giugno sono stati allestiti i relativi conteggi, che del resto l’istante non contesta assolutamente. L’unica pretesa che l’istante ha avanzato in detti scritti e che non è stata formalmente evasa riguarda la richiesta di risarcimento delle spese sostenute. Giusta gli art. 52 e anche 61 LPGA, la procedura d’opposizione e quella di ricorso sono gratuite. In sede di opposizione non vengono di regola neppure accordate ripetibili. Ne consegue che la pretesa d’indennizzo avanzata dal ricorrente è priva di qualsiasi fondamento e deve pertanto essere respinta. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.

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