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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 30.11.2006 S 2006 116

30 novembre 2006·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·2,453 mots·~12 min·8

Résumé

pretesa di risarcimento LAVS | Alters-/Hinterbliebenenvers.

Texte intégral

S 06 116 1a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 30 novembre 2006 nella vertenza di diritto amministrativo concernente pretesa di risarcimento LAVS 1. La società … SA di … è stata iscritta a Registro di commercio il 9 novembre 2000 ed era affiliata alla Cassa di compensazione AVS dei Grigioni (qui di seguito detta semplicemente cassa di compensazione) dal 1. dicembre 2000. Il 23 febbraio 2005 nei confronti della società veniva avviata la procedura fallimentare, poi sospesa per mancanza di attivi con decisione del Giudice del fallimento del Tribunale distrettuale … del 17 marzo 2005. Dal 22 febbraio 2002 al 1. aprile 2004, … era l’unico membro del consiglio di amministrazione della società con diritto di firma individuale. 2. Il 10 novembre 2005, la cassa di compensazione emanava una decisione di risarcimento del danno nei confronti di … per i contributi non pagati dal 2002 e i relativi interessi e le spese per un ammontare complessivo di fr. 11'300.30. La tempestiva opposizione, nell’ambito della quale l’assicurato contestava essenzialmente l’impiego di un qualsivoglia dipendente durante detto periodo, veniva respinta con decisione 11 agosto 2006. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 15 settembre 2006, … postulava l’annullamento della decisione impugnata e di “essere convocato per la discussione orale del presente ricorso”. L’istante avrebbe comunicato alla cassa di compensazione che la ditta nel 2002 non avrebbe avuto alle sue dipendenze alcun lavoratore salariato. La contraria comunicazione fatta in seguito dal ricorrente, dopo che questi si era dimesso dal consiglio di amministrazione della società, sarebbe nulla e non potrebbe pertanto esplicare alcun effetto. Il ricorrente non potrebbe poi essere ritenuto

responsabile del danno subito dalla cassa di compensazione, giacché la pretesa avanzata da questa sarebbe sorta solo dopo le dimissioni dell’istante dagli organi societari e più precisamente con la chiusura del fallimento della società per mancanza di attivi. 4. L’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni rinunciava a prendere posizione sul ricorso, rimandando alle dettagliate ed esaurienti argomentazioni già esposte nel provvedimento impugnato. 5. Il 18 ottobre 2006, l’istante comunicava al Tribunale di rinunciare a voler presenziare al pubblico dibattimento, come richiesto in un primo tempo in sede di ricorso. Considerando in diritto: 1. a) In virtù dell'art. 52 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata in seguito all’entrata in vigore della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). Presupposti dell’obbligo di risarcimento sono: l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave e una relazione causale tra il danno subito dalla convenuta e la violazione colpevole delle prescrizioni in materia di contributi paritetici perpetrata dal ricorrente. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 cons. 5b con riferimenti; DAS 2001 AVS no. 6). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi alla ditta responsabile. Solo nel caso in cui quest’ultima non possa più far fronte al proprio obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso quando la cassa di compensazione accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107). Nell’ambito di una procedura fallimentare il momento determinante per poter stabilire l’esistenza di un danno può coincidere con la sospensione della procedura per mancanza di attivi giusta l’art. 230 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), nell’ambito di una liquidazione sommaria (art. 231 LEF) o quando viene presentata la relazione sull’inventario e sulla massa ai sensi dell’art. 237 LEF (STFA H 122/00 del 22 gennaio 2002,), cioè dal momento che è concretamente possibile concludere all’insolvibilità della ditta. In questi casi, alla cassa di compensazione è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste ancora giuridicamente (RCC 1988 pag. 137 cons. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 cons. 2a). b) Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito del vecchio art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11). L'Alta Corte ha in particolare precisato che né dal Messaggio del Consiglio federale concernente l'11a revisione dell'AVS (DTF 129 V 13 cons. 3.3.), né dai lavori preparatori della LPGA (DTF 129 V 13 cons. 3.5.) sono emerse indicazioni per un cambiamento della prassi finora in vigore. Restano quindi interamente applicabili le massime giurisprudenziali vigenti sotto l’egida del diritto precedente. In casu, dopo la chiusura della procedura fallimentare per mancanza di attivi è chiaro che la cassa di compensazione non possa più rivolgersi alla società per i contributi scoperti. E’ pertanto a giusto titolo che la pretesa è stata rivolta a colui che era l’amministratore unico della società con diritto di firma individuale all’epoca durante la quale era stata perpetrata l’omissione di pagare i contributi sui salari. 2. a) Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi, per esempio a

causa di insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26). Costituiscono elementi del danno risarcibile non solo i contributi sociali, ma anche le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese esecutive (RDAT II-1995 pag. 369s e la numerosa giurisprudenza citata in RDAT II-2002 pag. 519s). Il ricorrente non spende una sola parola per contestare l’entità del danno accertato che si traduce nell’importo richiestogli o per metterne in dubbio la sua correttezza. Non sussiste pertanto in questa sede motivo per dubitare dell’esattezza dell’importo preteso e pari a fr. 11'300.30. b) Pur non contestando l’entità del danno come tale, l’istante nega l’esistenza di un obbligo contributivo e quindi di riflesso il subentrare di un danno per la cassa di compensazione. Il 12 settembre 2003 la ditta comunicava alla cassa di compensazione tramite il suo amministratore unico e qui ricorrente di non aver alcun dipendente salariato per l’anno 2002, mentre in data 22 aprile 2004 alla cassa di compensazione veniva notificato da parte dell’istante il versamento di un salario ad un dipendente nel 2002 per un importo complessivo di fr. 63'000.--. Il 12 ottobre 2004 all’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni perveniva la domanda per percepire assegni per i figli da parte di un dipendente della società, che aveva lavorato per la stessa dal 1. marzo al 30 settembre 2002. Con ciò è ai fini del giudizio già sufficientemente comprovato l’impiego di un lavoratore dipendente per sei mesi lavorativi durante il 2002. Per il resto, il fatto di annunciare prontamente i propri dipendenti alla cassa di compensazione è un obbligo di diritto pubblico che spetta al datore di lavoro. A prescindere dal fatto che l’impiegato si è annunciato personalmente come dipendente della società e che di conseguenza non è determinante la questione di stabilire la validità della notifica fatta dal ricorrente stesso a questo riguardo, è comunque in termini di responsabilità solo nell’interesse dell’istante stesso considerare come debitamente avvenuta la notifica in parola. 3. a) Il dovere del datore di lavoro di trattenere e di versare i contributi paritetici è un obbligo di diritto pubblico imposto dalla legge agli art. 14 cpv. 1 LAVS e 34

s. OAVS. Giusta questi disposti, i contributi del reddito proveniente da attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Nei casi in cui la somma dei salari non supera i fr. 200'000.--, i datori di lavoro devono pagare i contributi ogni trimestre e questi vanno pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 1 e 3 OAVS). Il datore di lavoro è tenuto a regolare periodicamente i conti con le casse di compensazione e dare le indicazioni necessarie per la tenuta dei conti individuali (art. 51 cpv. 3 LAVS). Egli deve fornire indicazioni entro un mese dalla scadenza del periodo di conteggio, che ammonta al massimo ad un anno civile (art. 36 OAVS e vedi anche art. 143 cpv. 2 OAVS). Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha già più volte precisato, colui che omette di eseguire questi compiti viola le prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e deve, se colpevole, riparare la totalità del danno (DTF 118 V 195 cons. 2a, 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pag. 646 ss.). b) Non è contestato che nel 2002 l’istante pretendesse di non avere alle proprie dipendenze alcun lavoratore salariato, mentre in realtà avrebbe dovuto debitamente annunciare l’impiego di un dipendente. Questa mancanza aveva impedito che sui salari fossero prelevati i necessari contributi paritetici, da tempo esigibili, e che questi fossero versati alla cassa di compensazione. Con il proprio atteggiamento l’istante ha pertanto palesemente violati i propri doveri di datore di lavoro nel senso esposto nel considerando che precede. 4. a) La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS rispettivamente degli art. 34 ss. OAVS) può presumere che il datore di lavoro abbia violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa (DTF 108 V 187; DAS 1995 AVS no. 70 ). Il datore di lavoro commette una negligenza quando abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634; DTF 112 V 159). Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108 V 202; RCC 1985 pag. 647). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193). b) In casu, non è contestato che durante il 2002 la società non aveva annunciato alla cassa di compensazione alcun lavoratore dipendente e che non aveva neppure corrisposti contributi sociali. La notifica era allora stata fatta dal ricorrente e allora amministratore unico della società solo anni dopo, mentre spettava indubbiamente all’istante l’obbligo di dedurre i contributi paritetici e di trasmetterli alla convenuta ancora nel 2002 o al massimo l’anno successivo. A propria discolpa il ricorrente non adduce alcuna motivazione. Sostenendo comunque in sede di ricorso che le difficoltà economiche della ditta sarebbero insorte solo dopo le dimissioni del ricorrente dal consiglio di amministrazione, l’istante comprova con questo di essere stato perfettamente in grado di fare fronte agli oneri sociali del 2002, ciò che rende la sua colpa ancora più grave. Non avendo invece corrisposti i contributi dovuti e non potendo addurre alcun argomento a sua discolpa, l’istante è responsabile del danno subito per questo fatto dalla convenuta. 5. a) Il ricorrente ha ricoperto la carica di membro unico del consiglio di amministrazione della società con firma individuale dal 22 febbraio 2002 al 1. aprile 2004. Accettando tale mandato egli ha assunto tutti gli oneri che da questa funzione derivano (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003), in particolare – giusta l’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO - l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, specialmente per quanto concerne l’osservanza della legge,

dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. La durata del mancato pagamento dei contributi - rispettivamente del periodo di carica quale organo - costituisce uno degli elementi da considerare nell’esame dell’insieme delle circostanze del singolo caso e può all’occorrenza condurre ad un esonero dalla responsabilità ai sensi della giurisprudenza precedentemente citata (DTF 121 V 243). Per la quantificazione del danno imputabile all’insorgente, devono essere nella fattispecie considerati gli importi divenuti esigibili dopo la sua entrata in carica in seno all’esecutivo della società e scaduti prima delle sue dimissioni. b) Come è stato esposto al considerando 3a, i contributi per i sei mesi di salario versati dal marzo al settembre 2002 erano maturati ed erano divenuti esigibili propriamente durante il periodo di carica dell’istante. Se poi la situazione patrimoniale della ditta avesse permesso la corresponsione dell’importo senza alcuna difficoltà durante il periodo di mandato dell’istante, come da quest’ultimo preteso, è anche data la chiara comprova del nesso di causalità tra la il danno insorto alla convenuta e l’atteggiamento assunto dall’istante. 6. La procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve di regola essere gratuita per le parti. La tassa di giustizia e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte a una parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA). Nella fattispecie, i presupposti per eccezionalmente scostarsi dal principio della gratuità della procedura sono per questo Giudice adempiuti. L’istante non solo non ha annunciato debitamente il dipendente presso la cassa di compensazione, ma sembra addirittura nell’ambito di questo procedimento volersi prevalere dell'omissione per contestare l’obbligo contributivo del datore di lavoro, ciò che sfiora la temerarietà. Se poi la situazione finanziaria della ditta durante il mandato del ricorrente in qualità di amministratore avesse effettivamente permesso la corresponsione dei contributi dovuti, l’agire del ricorrente darebbe ulteriormente prova di sconsideratezza. Si giustifica pertanto nell’evenienza l’accollamento delle spese del procedimento alla parte soccombente.

Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 198.-totale fr. 698.-il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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