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Grigioni Tribunale amministrativo 1a Camera 17.08.2004 S 2004 37

17 août 2004·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 1a Camera·PDF·1,995 mots·~10 min·5

Résumé

contributi LPP | berufliche Vorsorge

Texte intégral

S 04 37 1a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 17 agosto 2004 nella vertenza di diritto amministrativo concernente contributi LPP 1. La ditta … di … si affiliava alla … (qui di seguito detta semplicemente fondazione LPP) a partire dal 1. maggio 2002, avendo da questa data assunto alle proprie dipendenze un lavoratore. Il contratto di lavoro era a tempo determinato e prendeva fine il 30 novembre 2002. L’8 agosto 2002, la fondazione LPP comunicava al datore di lavoro i dati personali del dipendente, tra i quali figurava un salario annuo di base di fr. 39'600.-- ed i rispettivi contributi annui per un ammontare di fr. 2'038.55. Sulla base di questo contributo annuo veniva allestita la fattura del 1. settembre 2002 per un importo di fr. 849.40. Il 16 gennaio 2003, la ditta … comunicava alla fondazione LPP la cessazione del rapporto d’impiego con il dipendente e chiedeva pertanto l’annullamento del contratto di affiliazione, non avendo più intenzione di assumere personale dipendente. Il 28 gennaio 2003, la ditta veniva diffidata a versare fr. 609.65, comprensivi di un importo di fr. 509.-quali contributi e di fr. 100.-- di spese di diffida. Il 27 febbraio 2003 anche questo importo veniva debitamente corrisposto. 2. Il 1. marzo 2003, alla ditta venivano fatturati fr. 1'259.95 quali “contributi per il 1. trimestre 2003”. Non avendo versato il contributo preteso, il 29 aprile 2003 seguiva una diffida e al premio ancora scoperto venivano aggiunte le spese di diffida per un ammontare di fr. 100.--. ll 13 giugno 2003 veniva staccato il precetto esecutivo per un importo di fr. 1'359.90, con interessi del 5% a partire

dal 20 maggio 2003 e le spese di fr. 150.--. Contro questo precetto esecutivo veniva interposta opposizione. 3. Mediante azione del 18 marzo 2004, la fondazione LPP chiedeva al Tribunale amministrativo dei Grigioni di voler condannare … al pagamento dell’importo di fr. 1'359.95, per contributi scoperti dal 1. settembre 2001 al 30 giugno 2002, con interessi del 5% a partire dal 20 maggio 2003 e di fr. 150.--, quali spese del precetto esecutivo. Parallelamente, veniva chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo no. 1323/03. 4. Nella risposta all’azione, … contestava il ben fondato della pretesa fatta valere nei confronti della sua ditta. Questa avrebbe impiegato un unico dipendente per sette mesi nel 2002. Dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine alla fine di novembre 2002 - non sarebbe più stato impiegato alcun dipendente. Per il 2002, sarebbero stati corrisposti debitamente tutti i premi fatturati, mentre per il 2001 o il 2003 la ditta non potrebbe essere debitrice di alcun premio, non avendo in detti anni avuto degli operai alle proprie dipendenze. 5. Nella replica, l’attrice motivava in modo diverso la pretesa formulata. Inizialmente i premi sarebbero stati erroneamente calcolati in base al salario dichiarato dal datore di lavoro pari a fr. 39'600.-- e non in base al salario annuo AVS di fr. 57'492.--. Per questo, per il periodo dal maggio al novembre 2002 resterebbe scoperto l’importo di fr. 1'359.95, compresi fr. 200.-- di spese di diffida. 6. Duplicando, il convenuto di opponeva categoricamente al pagamento di premi in base ad un salario annuo di fr. 57'492.--, essendo stato corrisposto al dipendente solo un salario complessivo, per i sette mesi di occupazione, di fr. 34'814.55. Considerando in diritto:

1. A mente dell’art. 73 cpv. 1 della Legge Federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), ogni cantone designa il Tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Il capoverso 3 dello stesso disposto stabilisce che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. Conformemente all’art. 1 cpv. 1 lett. a cifra 2 dell’ordinanza sulla procedura del contenzioso delle assicurazioni sociali (OPCS) del 26 novembre 1996, il Tribunale amministrativo giudica quale unica istanza le controversie ai sensi dell’art. 73 LPP. Poiché il domicilio del convenuto è a …, la competenza di questo giudice a statuire sull’azione è data. 2. Non è contestato che dal 1. maggio 2002 la ditta convenuta era affiliata alla fondazione LPP, avendo impiegato un dipendente. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 e 2 LPP, l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi dovuti dal datore di lavoro e dai lavoratori. Il datore di lavoro deve all’istituto di previdenza gli interi contributi. Giusta l’art. 7 del Regolamento della fondazione, i contributi vengono fatturati trimestralmente e per i contributi non pagati entro i termini di scadenza la fondazione addebita gli interessi di mora. La ditta affiliata è debitrice nei confronti della fondazione dell’intero ammontare dei contributi e trattiene il contributo del dipendente dal suo salario. Le stesse disposizioni, quanto agli obblighi del datore di lavoro, vengono poi ancora precisate nella convenzione di adesione sottoscritta il 30 luglio 2002. A mente di quest’ultima, costi che derivano dal mancato pagamento dei contributi sono a carico del datore di lavoro. Questi costi ammontano in caso di diffida a fr. 100.--. Giacché è il datore di lavoro ad essere debitore nei confronti della fondazione, le pretese avanzate dall’attrice quanto ai contributi arretrati sono state a giusto titolo fatte valere nei confronti del convenuto. 3. a) Nella determinazione dell’ammontare dei premi concorrono fattori quali: il premio di risparmio annuo per l’accredito di vecchiaia annuo, stabilito in funzione del salario coordinato (art. 8 cpv. 1 LPP) con le aliquote di cui all’art. 16 LPP; il premio di rischio stabilito in funzione delle prestazioni di cui agli art.

18-26 LPP; il contributo per il fondo di garanzia; il contributo per misure speciali (cfr. art. 70 LPP) e infine il premio per il rincaro, tutti elementi che nell’evenienza non sono oggetto di contestazione. La controversia riguarda unicamente la questione di sapere quale fosse il premio dovuto per il dipendente che era impiegato presso la ditta del convenuto dal 1. maggio (recte: 22 aprile) al 30 novembre 2002. Giusta quanto previsto dal regolamento della fondazione, le basi di calcolo dei dati determinanti per la previdenza sono indicate nel piano di previdenza. Se in questo piano si parla di salario annuo AVS e se la persona affiliata all’istituzione di previdenza non è stata assicurata durante tutto l’anno (per es. inizio e fine del rapporto di lavoro nel corso dell’anno), il salario annuo AVS corrisponde al salario AVS che la persona assicurata avrebbe percepito durante un anno intero con il medesimo grado di occupazione. b) Secondo l’attestazione dei salari del 18 dicembre 2002, il salario percepito dal dipendente dal 22 aprile (effettiva data d’inizio dell’attività) al 30 novembre 2002 (218 giorni) corrispondeva complessivamente a fr. 34'814.55. Inizialmente, la fondazione LPP calcolava il premio del lavoratore in base al salario notificato il 22 luglio 2002 dal datore di lavoro e pari a fr. 39'600.-- e stabiliva conseguentemente un premio annuo di fr. 2’038.55. Poiché il dipendente ha però iniziato e terminato la propria attività nel corso dell’anno, occorre stabilire, in ossequio a quanto esposto nel considerando che precede, quanto avrebbe percepito durante un anno intero. Dividendo il salario effettivamente ottenuto per i 218 giorni di lavoro prestati e moltiplicando il risultato per 360 giorni, ne risulta un salario annuo di fr. 57'492.--. Per un salario annuo assicurato di fr. 57'492.-- il premio annuo dovuto nel 2002 ammontava a fr. 4’489.75 e quello mensile a fr. 374.15. Poiché però l’impiego non è durato che sette mesi, il relativo premio annuo va ridotto pro rata temporis e ammonta così a fr. 2’619.-- (7 x 374.15). Ne risulta che i contributi totali dovuti per i sette mesi del dipendente erano fr. 2'619.--. Contrariamente a quanto pretende parte attrice nella propria replica, il convenuto non ha già corrisposti premi per un ammontare complessivo di fr. 1'459.05 (fr. 849.40 + fr. 609.65), poiché nell’importo di fr. 609.65 erano inclusi fr. 100.-- di spese di diffida. I premi già pagati sono pertanto in realtà fr. 1'359.05. Resta

attualmente ancora scoperto un premio di fr. 1'259.95 che l’attrice è legittimata pretendere dal convenuto. 4. Sull’importo ancora scoperto, la convenuta chiede un interesse del 5% dal 20 maggio 2003. La legislazione federale in materia di LPP e la convenzione di adesione prevedono espressamente la possibilità per l’istituto di previdenza di pretendere degli interessi sugli importi scoperti (cfr. art. 66 cpv. 2 LPP e art. 4 della convenzione di adesione). Nell’evenienza concreta però questa pretesa non appare giustificata. Né dalla fatturazione del 1. marzo 2003, né dalla diffida del 29 aprile 2003 era per il convenuto possibile stabilire i motivi che inducevano la fondazione LPP a pretendere dei nuovi contributi, dopo la fattura del 28 gennaio 2003 a saldo delle pretese per il 30 novembre 2002. Anziché indicare la correzione dell’errore che era stato fatto nella determinazione del salario annuo, nella fatturazione 1. marzo 2003 si citano i contributi per il 1. trimestre del 2003, malgrado all’epoca la ditta non avesse già più alcun dipendente. Nel conteggio viene poi fatto riferimento ai contributi dal 1. maggio al 31 dicembre 2002, malgrado il rapporto di lavoro avesse preso fine il 30 novembre 2002. La successiva diffida, secondo la quale 20 giorni dopo si pretendono anche gli interessi di mora, non era certo atta ad apportare maggior chiarezza. In questo scritto veniva fatto semplicemente riferimento al contributo del 1. marzo 2003. Del resto la poca chiarezza del conteggio perdurava anche con l’introduzione dell’azione, nella quale venivano chiesti contributi dal 1. settembre 2001 al 30 giugno 2002, per un periodo quindi in gran parte estraneo alla concreta situazione del caso in oggetto. Anche nell’azione non veniva inoltre fatto alcun riferimento all’errato conteggio presentato in precedenza ed agli importi già corrisposti da parte del datore di lavoro, sarebbe anzi sembrato che il convenuto non avesse mai corrisposto prestazioni. Solo nell’ambito della replica è finalmente stato possibile, non solo per il convenuto, ma anche per questo Giudice, comprendere e verificare il calcolo dell’attrice, che si è poi rivelato in parte corretto. Anche l’errore nella definizione del salario annuo AVS va a carico della fondazione LPP. E’ vero che il 22 luglio 2002 la ditta annunciava un salario lordo annuo di fr. 39'600.--, ma non va neppure dimenticato che la comunicazione indicava l’inizio dell’attività per il 1. maggio 2002 e che il 18

dicembre 2002 seguiva la regolare attestazione dei salari da parte della cassa di compensazione. All’epoca del conteggio del 28 gennaio 2003 erano pertanto all’attrice noti gli elementi onde procedere alla corretta determinazione del premio annuo, ma in tale conteggio non veniva operata alcuna correzione. In queste condizioni, dopo che l’errore nella definizione del salario annuo assicurato è da attribuire alla parte attrice e dopo che questa non è stata in grado di rendere almeno credibile il ben fondato della pretesa fatta valere fino alla replica, fornendo successivamente sempre dati inesatti, per il Tribunale non si giustifica il prelievo di interessi di mora. Le considerazioni fatte per negare il diritto agli interessi di mora si impongono anche per le spese di diffida e quelle d’esecuzione. Dopo i continui cambiamenti di motivazioni riferiti a sempre diversi periodi di calcolo e dopo che per il convenuto gli importi dovuti erano reputati versati, la pretesa riguardante le spese di diffida e quelle d’esecuzione appare altrettanto infondata. 5. In conclusione, l’azione è accolta solo parzialmente per l’ammontare di fr. 1'259.95. Per quanto riguarda gli interessi di mora e le spese di diffida l’azione è respinta. La procedura è gratuita. Alla parte attrice non vengono assegnate ripetibili, in quanto non è ricorsa alla collaborazione di un patrocinatore legale estraneo all’istituto di previdenza (cfr. l’art. 75 LTA applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 12 OPCS e PTA 1995 no. 95 e riferimenti). Il Tribunale decide: 1. L’azione è parzialmente accolta e … viene condannato a versare alla fondazione LPP, l’importo di fr. 1'259.95. Per il resto l’azione è respinta. 2. E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo no. 1323/03 dell’ufficio d’esecuzione di … per l’ammontare di fr. 1'259.95. 3. La procedura è gratuita.

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