Skip to content

Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 15.03.2006 VB 2006 1

15 mars 2006·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·1,424 mots·~7 min·7

Résumé

infrazione alla legislazione in materia di circolazione stradale | Öffentliche Werke-Energie-Verkehr

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 15 marzo 2006 Comunicata per iscritto il: VB 06 1 Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidenza Vicepresidente Bochsler Giudici Rehli e Hubert Attuario Crameri —————— Visto l'appello penale amministrativo di X., appellante, contro la decisione del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni del 20 dicembre 2005, comunicata il 29 dicembre 2005, in re contro appellante, concernente violazione di prescrizioni sulla circolazione stradale, è risultato:

2 A. Con decreto penale del 21 marzo 2005 l’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni ha ritenuto X. colpevole di violazione degli artt. 29 LCS, 58 cpv. 4 e 219 OETV ed in applicazione dell’art. 93 cifra 2 cpv. 1 LCS l’ha punita con una multa di fr. 300.--, per aver condotto il 30 novembre 2004 sulla semiautostrada A 13, su territorio del Comune di Soazza, l’autovettura targata GR A. i cui pneumatici avevano un profilo di solo 0.8 mm. Con tempestiva opposizione al Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni la condannata ha chiesto l’annullamento del decreto penale. A motivo ha addotto che su tutta la larghezza del battistrada i copertoni avevano un profilo la cui profondità superava 1.6 mm. Questa circostanza poteva essere confermata dall’agente di polizia B., che avendo dovuto accertare il 22 ottobre 2004 un danno alla carrozzeria dell’automobile, non aveva criticato lo stato delle gomme, e dal garagista C., che il giorno della presunta contravvenzione aveva smontato i pneumatici estivi e montato quelli d’inverno. L’agente di polizia D. che l’aveva denunciata non aveva misurato il profilo delle gomme. Il Dipartimento di giustizia, polizia e sanità non ha interrogato né l’imputata, né come teste l’agente di polizia D.. Neppure i testi offerti dall’opponente sono stati uditi. Con decisione del 20 dicembre 2005, comunicata il 29 dicembre 2005, il Dipartimento cantonale ha pronunciato lo stesso verdetto di colpevolezza e la stessa condanna come la prima istanza. B. In data 21 gennaio 2006 X. è insorta contro questa decisione ed ha chiesto alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni, con protesta di spese e ripetibili, che essa sia annullata, eventualmente che la causa venga rinviata all’istanza precedente per il completamento delle prove. Il Dipartimento di giustizia, polizia e sanità ha proposto la reiezione dell’appello. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. Contro decisioni su opposizioni del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni in materia di diritto penale l’interessato può inoltrare appello ai sensi dell’art. 141 segg. LGP alla Commissione del Tribunale cantonale (art. 180 cpv. 1 LGP). L'appello è da proporre entro 20 giorni dalla ricezione scritta della decisione. Esso dev'essere motivato con indicazione dei vizi di merito e/o d'ordine e

3 se la decisione è impugnata totalmente o parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). Il presente appello adempie queste premesse, sicchè è ricevibile in ordine. 2. a) È la persecuzione di contravvenzioni del diritto federale deferita ad un’autorità amministrativa cantonale, sono applicabili gli artt. 177 segg. LGP e l’ordinanza cantonale sulla procedura penale amministrativa (OPA, CSC 350.490). Contravvenzioni a disposizioni federali sulla circolazione stradale sono perseguite dall’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni (art. 3 cpv. 2 lett. b cifra 1 OPA; art. 22 OLCS, CSC 870.100). Ai sensi degli artt. 179 cpv. 1 LGP e 1 OPA ai mandati penali in materia di tali contravvenzioni si applica per analogia la procedura di mandato penale conformemente agli artt. 170 segg. LGP. Come al mandato penale del presidente di circolo anche a quello dell’Ufficio cantonale della circolazione può esser presentata opposizione (art. 4 cpv. 1 OPA). A differenza della procedura di mandato penale secondo gli artt. 170 segg. LGP le opposizioni contro i mandati penali dell’Ufficio cantonale della circolazione non sono trattate dal presidente del tribunale distrettuale, ma dal dipartimento preposto (art. 179 cpv. 2 LGP). L’art. 175 cpv. 1 LGP dispone che il presidente del tribunale distrettuale conduce l’inchiesta secondo le norme della procedura ordinaria. Questa disposizione vale anche per la procedura di mandato penale dell’Ufficio cantonale della circolazione. Ne viene che in virtù dei riferimenti agli art. 170 segg. LGP (artt.179 cpv. 1 LGP e 1 OPA) la procedura dinanzi al Dipartimento di giustizia, polizia e sanità è una procedura penale ordinaria come quella dinanzi al presidente del tribunale distrettuale. Il Dipartimento cantonale deve quindi completare l’istruttoria in osservanza delle prescrizioni della procedura penale ordinaria e delle generali garanzie processuali degli artt. 6 CEDU e 29 Cost (PTC 2004 no. 21, cons. II/2b; 2002 no. 41 e 42, ambedue cons. 2). b) I principi generali per l’istruttoria nell’ambito della procedura ordinaria sono esposti negli artt. 74 segg. LGP. Ai sensi dell’art. 75 LGP l’inchiesta ha lo scopo di mettere in luce i fatti dal punto di vista oggettivo e soggettivo, di scoprire l’autore e di chiarirne la personalità e la situazione. Si devono perciò rilevare tutti i mezzi di prova essenziali e fare tutti gli accertamenti che concernono tanto la colpa quanto l’innocenza dell’imputato. Il fine dell’istruttoria è sempre l’accertamento della verità. Accertata è la verità unicamente se tutti i mezzi di prova rilevanti sono stati raccolti. Il Dipartimento di giustizia, polizia e sanità deve quindi accertare la fattispecie, dando all’opponente la possibilità di far valere il suo diritto d’essere sentito. Almeno una volta nel corso dell’inchiesta il reo deve essere interrogato. L’imputato non può rinunciare all’interrogatorio e limitarsi a prendere posizione per

4 iscritto, poiché l’audizione non serve solo a garantire il suo diritto d’essere sentito, ma anche ad accertare la verità. L’omesso interrogatorio viola i principi del diritto d’essere sentito e dell’accertamento della verità (PTC 2004 no. 21, cons. II/2b e c; 2002 no. 42, cons 2a). L’istanza precedente non può inoltre non fare a meno di udire il teste a carico ed i testi a discarico dell’imputata. Anche gli agenti di polizia che denunciano delle contravvenzioni devono essere sentiti come testimoni, se le loro deposizioni sono contestate. Le deposizioni scritte dell’agente di polizia D. non sono sufficienti per accertare la verità, se come nel concreto caso la fattispecie non è riconosciuta dall’opponente. Il rapporto del 16 dicembre 2004 (atto 1) e l’informazione del 21 novembre 2005 (atto 9) non sostituiscono la formale interrogazione del teste a carico. Essi sono perciò inutilizzabili e non possono essere messi alla base del verdetto di colpevolezza (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl. Basel 2005, § 54 n. 8, § 59 n. 4; PTC 2002 no. 41, cons. 2a). Infine l’art. 6 cifra 3 lett. d CEDU indica esplicitamente anche l’interrogatorio dei testi a discarico, che parimenti è indispensabile per l’accertamento della verità. I testi a discarico B. e C. devono perciò essere uditi. Se essi non sono sentiti, l’istanza precedente deve perlomeno indicare i motivi che nell’ambito dell’anticipata valutazione delle prove l’inducono a rinunciare agli interrogatori. c) La fattispecie non è stata sufficientemente chiarita. Senza gli interrogatori dell’opponente, del teste a carico e dei testi a discarico la pronuncia di un verdetto di colpevolezza non è possibile. Nel corso della procedura l’imputata formalmente non è mai stata interrogata. Ciò che è indicato nel rapporto di polizia (atto 1) - l’imputata s’è espressa nel senso che era sorpresa che i pneumatici, montati un anno prima, non avevano più profilo - non è da lei sottoscritto e, contrariamente all’assunto dell’istanza precedente, non può esser reputato, secondo il senso, un riconoscimento della fattispecie (atto 10, pag. 5). Le deposizioni dell’a-gente di polizia D. sono poi inconseguenti. Dapprima ha deposto che i copertoni avevano un profilo chiaramente inferiore a 0.8 mm (atto 1), più tardi che una misurazione era superflua, poichè le gomme erano in un pessimo stato e la profondità del profilo era con sicurezza al di sotto di 1.6 mm (atto 9), ma è incomprensibile come egli ad occhio nudo abbia potuto fare tali constatazioni. In tal caso gli interrogatori del teste a carico e dei testi a discarico s’impongono. Di conseguenza l’appello va accolto, l’impugnata decisione penale annullata e la causa rinviata all’istanza precedente per il completamento dell’istruttoria e nuovo giudizio.

5 3. I costi della procedura d’appello devono essere sopportati dal Cantone dei Grigioni (art. 160 cpv. 3 LGP). In mancanza di una base legale all’appel-lante non può esser corrisposta un’indennità a titolo di ripetibili.

6 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. L’appello è accolto nel senso dei considerandi, l’impugnata decisione è annullata e la causa è rinviata al Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità per il completamento dell’istruttoria e nuovo giudizio. 2. I costi della procedura d’appello vanno a carico del Cantone dei Grigioni. 3. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

VB 2006 1 — Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 15.03.2006 VB 2006 1 — Swissrulings