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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 18.03.2026 SV1 2025 37

18 mars 2026·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·12,071 mots·~1h·2

Résumé

rendita d'invalidità | Invalidenversicherung

Texte intégral

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 18 marzo 2026 comunicata il 25 marzo 2026 N. d'incarto SV1 25 37 Istanza Prima Camera di diritto delle assicurazioni sociali Composizione Righetti, presidente Pedretti e von Salis, giudici Zanolari Hasse, attuaria Parti A._____ ricorrente patrocinato dall'avv. lic. iur. Fabio Taborelli contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni Ufficio AI convenuto Oggetto rendita d'invalidità

2 / 28 Ritenuto in fatto: A. A._____, nato nel 1978, ha svolto da ultimo un'attività di direttore e amministratore delegato di una società fiduciaria immobiliare. B. Con decisione del 10 aprile 2019, l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI (di seguito Ufficio AI), ha respinto una prima richiesta di A._____ del 21 dicembre 2016 per prestazioni dell'assicurazione invalidità per i postumi dell’infortunio del 28 dicembre 2015. Tale decisione si fondava sulla perizia pluridisciplinare (psichiatria, reumatologia e neurologia) del Servizio di accertamento medico (SAM) di B._____ del 9 ottobre 2017, in cui è stata ritenuta in presenza di patologie al rachide, ovvero cervicale, una capacità lavorativa residua del 75 % nella propria attività di direttore di una società fiduciaria immobiliare, nonché del 100 % in un'attività adeguata. Il relativo ricorso promosso da A._____ contro la decisione del 10 aprile 2019 è stato respinto prima dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni con sentenza S 2019 62 del 10 novembre 2020 e successivamente dal Tribunale federale con sentenza 9C_18/2021 del 21 settembre 2021. C. A seguito di un infortunio subito in data 14 luglio 2023, A._____ ha presentato il 22 gennaio 2024 una seconda richiesta per integrazione professionale/rendita a causa di un'ernia lombare, nonché di un peggioramento dei problemi cervicali. D. Successivamente, l'Ufficio AI ha eseguito accertamenti e sottoposto la documentazione medica attuale con gli atti dell'incarto al servizio medico regionale (SMR), segnatamente al Dr. med. C._____, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, per effettuare una valutazione finale. Il medico SMR ha ritenuto nella valutazione finale del 10 aprile 2024 un peggioramento dell'incapacità lavorativa come “transeunte” (transitorio), qualificando l'incapacità lavorativa in attività propria del 35 % dal 14 luglio 2023 fino al 15 marzo 2024 e a partire dal 16 marzo 2024 del 25 %, nonché la capacità lavorativa in attività adattate del 90 % per la prima fase e successivamente del 100 %. E. Con progetto di decisione del 27 maggio 2024, l'Ufficio AI ha prospettato a A._____ di respingere la sua richiesta per una rendita d'invalidità, poiché, in base alla valutazione del medico SMR, egli sarebbe da ritenere abile a partire dal 16 marzo 2024 e, quindi, prima della scadenza dell'anno di attesa, ai precedenti 75 % per la sua attività abituale; di conseguenza, non risulterebbe una notevole interruzione media dell'incapacità lavorativa di almeno 40 % durante un anno, per cui non sono sarebbero adempiuti i presupposti per assegnare una rendita.

3 / 28 F. Contro il progetto di decisione, A._____ ha sollevato obiezione in data 11 giugno 2024. In sede di obiezione egli ha inoltrato una dichiarazione dell'assicurazione LAINF, in cui egli viene considerato inabile al lavoro prima per infortunio e poi per malattia ininterrotta dal 14 luglio 2023 al 15 luglio 2024 in misura minima del 75 % e massima del 100 %. A completezza dell'obiezione, egli ha presentato il 30 dicembre 2024 la perizia del reumatologo Dr. med. D._____ del 20 ottobre 2024 (con referto medico della risonanza magnetica [RM] del ginocchio destro del 19 agosto 2024) e la valutazione delle capacità funzionali EFL del Dr. med. E._____ dell'11 ottobre 2024, entrambi i documenti redatti per conto dell'assicurazione infortuni. G. Con decisione del 6 giugno 2025, l'Ufficio AI ha confermato di respingere la richiesta di una rendita d'invalidità, poiché gli atti inoltrati in sede di obiezioni non sarebbero in grado a scalfire la valutazione finale del medico SMR del 10 aprile 2024, e che quindi si rinuncerebbe a ulteriori misure probatorie. Anzi, da tale documentazione medica non emergerebbe né un elemento nuovo rilevante né alcun peggioramento significativo dello stato di salute risp. delle ripercussioni sulla capacità lavorativa. Al proposito l’Ufficio AI rimandava alla presa di posizione del medico SMR Dr. med. C._____ del 21 marzo 2025. H. Contro questa decisione, A._____ (di seguito: ricorrente) ha inoltrato in data 7 luglio 2025 ricorso al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, formulando i seguenti petiti: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Gli atti sono retrocessi all'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni per nuovi approfondimenti nei sensi dei considerandi. 3. Protestate le tasse, le spese di giustizia e le ripetibili. A sostegno del ricorso, il ricorrente ha sostanzialmente affermato che dalla documentazione medica attuale emergerebbero delle patologie rispetto alla perizia pluridisciplinare del SAM del 2017, le quali non sarebbero state oggetto di approfondito esame da parte dell'Ufficio AI. Di specie, dagli atti medici attuali emergerebbe un grado di abilità lavorativa approssimativo del 40 %, il quale potrebbe essere stabilito definitivamente solo una volta approfondita la problematica del ginocchio destro. In sintesi, egli censura che l'Ufficio AI non avrebbe considerato alcune patologie insorte dopo l'esame pluridisciplinare del SAM nel 2017, nonché il dolore cronico, al fine di determinare l'incapacità lavorativa medico-teorica, che, a giudizio del medico SMR, sarebbe rientrata nei limiti di quanto stabilito nella procedura antecedente (incapacità lavorativa del 25 %).

4 / 28 I. Nella presa di posizione del 5 agosto 2025, l'Ufficio AI (di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso, rinviando alla decisione del 6 giugno 2025 con la richiesta di confermarla integralmente. L. Con disposizione ordinatoria dell'8 agosto 2025, il Presidente della Prima Camera di diritto delle assicurazioni sociali ha comunicato di non ritenere necessario un ulteriore scambio di scritti. M. Nelle sue osservazioni del 9 settembre 2025 concernente la nota d'onorario inoltrata dal rappresentante legale del ricorrente del 2 settembre 2025, il convenuto ha chiesto di decurtare l'importo indicato. Considerando in diritto: 1. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI, le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI. La decisione del convenuto del 6 giugno 2025 è quindi un oggetto di contestazione idoneo per un procedimento dinanzi al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, la cui competenza per materia e per territorio quale Tribunale cantonale delle assicurazioni è data dall'art. 1 cpv. 1 LAI in unione con l'art. 57 LPGA (RS 830.1) e l'art. 49 cpv. 2 lett. a LGA (CSC 370.100). In quanto destinatario formale e materiale della decisione impugnata, il ricorrente è particolarmente toccato dalla decisione impugnata, ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ed è quindi legittimato a presentare ricorso (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con l'art. 59 LPGA). Si può dunque entrare nel merito del ricorso, che è tempestivo ed è stato presentato nella forma dovuta (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con gli artt. 60 cpv. 1 e 2, 38 seg., 61 lett. b LPGA). 2.1. Nella fattispecie in esame, è controverso il quesito se il convenuto abbia giustamente respinto la richiesta del ricorrente per una rendita d'invalidità. In particolare, viene contestato che il peggioramento dello stato di salute sarebbe soltanto passeggero e che al ricorrente, a partire dal 16 marzo 2024, ovvero prima della scadenza dell'anno di attesa, potrebbe essere richiesto nell'ambito dell’attività di direttore e amministratore delegato di una società adeguata un carico di lavoro del 75 %, nonché del 100 % in un'attività adattata. 2.2. Le parti non sono concordi sul grado della capacità lavorativa del ricorrente in un’attività adattata, nonché della sua incapacità lavorativa nell'attività abituale durante l'anno d'attesa. Va tenuto presente che, di principio, il ricorrente chiede il rinvio della questione al convenuto per ulteriori accertamenti medici. L’obiettivo è di completare gli accertamenti della situazione fattuale ritenuta, che, a mente del

5 / 28 ricorrente, non sarebbe sufficientemente accertata. In altre parole, secondo il ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso, la rispettiva decisione di questo Tribunale andrebbe emessa in cassazione della decisione impugnata in virtù dell'annullamento della stessa e del rinvio degli atti all'autorità amministrativa al fine di nuova decisione. La questione controversa riguarda quindi, in primo luogo, se il quadro medico sia stato sufficientemente accertato. 3. Per quanto riguarda il diritto applicabile, va notato che a partire dal 1° gennaio 2022 sono applicabili le disposizioni revisionate della LAI (e della LPGA) e dell'OAI (RS 831.201), che prevedono un ulteriore sviluppo dell'AI. Fermo restando eventuali disposizioni transitorie particolari, in termini temporali, sono di principio applicabili le norme giuridiche in vigore al momento dell'adempimento dei presupposti legali che danno luogo agli effetti giuridici (cfr. DTF 149 II 320 consid. 3, 148 V 174 consid. 4.1 e 144 V 210 consid. 4.3.1). Poiché dal profilo temporale la decisione impugnata è stata pronunciata dopo l’entrata in vigore della nuova legge e la richiesta per una rendita d'invalidità è datata 22 gennaio 2024, sono applicabili le norme in vigore dal 1° gennaio 2022 (cfr. le disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020, nonché le disposizioni transitorie della modifica della OAI del 3 novembre 2021; Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l'invalidità [CIRAI], valida dal 1° gennaio 2022, stato 1° gennaio 2025, n. 9100). 4.1. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, la persona assicurata ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lett. a), ha avuto un'incapacità al lavoro ai sensi dell'art. 6 LPGA almeno del 40 % in media durante un anno senza notevole interruzione (lett. b) e al termine di questo anno è invalida ai sensi dell'art. 8 LPGA almeno al 40 % (lett. c). Gli assicurati con attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che provoca un'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con l'art. 8 cpv. 1 LPGA), che può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI). È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale (art. 6 LPGA). È invece considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata anch'essa da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7

6 / 28 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). 4.2. Per l'apertura del periodo di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, è determinante una riduzione significativa e duratura della capacità funzionale di rendimento nella professione attuale o nelle mansioni consuete, pari ad almeno il 20 % (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_16/2025 del 24 aprile 2025 consid. 2.2 con rinvii). Vi è una interruzione notevole dell’incapacità al lavoro ai sensi di tale norma, allorché l’assicurato è stato interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi (art. 29ter OAI). Tale interruzione può essere ammessa soltanto qualora l’assicurato sia stato in grado di svolgere un’attività lavorativa economicamente valorizzabile per almeno trenta giorni consecutivi. Il fatto che tale attività sia stata retribuita o meno è irrilevante. Al contrario, il periodo di attesa non viene interrotto quando la ripresa dell’attività ha un mero scopo terapeutico e non sussiste più una reale capacità lavorativa residua sul mercato, oppure quando nel quadro di tentativi di reinserimento le circostanze lasciano presumere che un tentativo di ripresa del lavoro sarebbe probabilmente fallito (VALTERIO, Commentaire Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 28 n. 15). 4.3. Il diritto alla rendita nasce, ai sensi dell’art. 29 LAI, al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni secondo l’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma non prima del mese seguente il compimento dei 18 anni (cpv. 1). Il diritto non sorge fintanto che l’assicurato può pretendere un’indennità giornaliera ai sensi dell’art. 22 LAI (cpv. 2). La rendita viene versata dall’inizio del mese in cui nasce il diritto (cpv. 3). 4.4. Sia la procedura amministrativa che quella dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni sociali sono governate dal principio inquisitorio. Secondo questo principio, l'amministrazione e il tribunale devono garantire d'ufficio l'accertamento corretto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA). L’obbligo inquisitorio dura finché non si sia raggiunta una sufficiente chiarezza sui fatti necessari per valutare la pretesa controversa. Se l’istituto assicurativo o il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali, nell’ambito di una valutazione complessiva, accurata, obiettiva e basata sulle delle prove, giunge alla convinzione che un determinato fatto sia dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, può essere ammesso l’apprezzamento anticipato delle prove; la rinuncia all’assunzione di ulteriori mezzi di prova, in questo caso, non costituisce una violazione del diritto di essere sentiti (cfr. DTF 144 V 361 consid. 6.5,

7 / 28 136 I 229 consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3 e 124 V 90 consid. 4b). Tuttavia, qualora permangano dubbi meritevoli sulla completezza e/o correttezza degli accertamenti di fatto, occorre procedere a ulteriori indagini, nella misura in cui da ulteriori accertamenti ci si possa aspettare nuove conclusioni sostanziali (cfr. DTF 146 V 240 consid. 8.1 seg.; cfr. anche sentenze del Tribunale federale 8C_594/2024 del 20 giugno 2025 consid. 4.1, 8C_183/2024 del 14 aprile 2025 consid. 4.1, 9C_138/2024 del 3 luglio 2024 consid. 4.4 e 9C_484/2022 dell’11 gennaio 2023 consid. 4.2). Qualora l’amministrazione non adempia, o non adempia sufficientemente, al proprio obbligo inquisitorio, la causa le può essere rinviata (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5). 5.1. Negli anni successivi alla decisione di rigetto del 21 dicembre 2016, il ricorrente ha percepito un reddito derivante da un’attività indipendente in qualità di direttore della F._____ SA fino al 2021 e, successivamente, della G._____ SA con un tasso di occupazione del 75 % (cfr. estratto CI [act. AI 178], nonché act. AI 119 pag. 6, 122 pag. 2 seg., 131 pag. 8), che esclude il diritto alla rendita d'invalidità. In tale periodo era pertanto idoneo al lavoro e, di conseguenza, non aveva diritto a una rendita d'invalidità. La domanda presentata il 22 gennaio 2024 non può essere considerata né come istanza di revisione ai sensi dell’art. 87 cpv. 1 e 2 OAI né come nuova richiesta ai sensi dell’art. 87 cpv. 3 OAI, bensì deve essere trattata come una prima domanda (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_876/2017 del 15 maggio 2018 consid. 4.1; MEYER/REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundes-gerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 4ª ed. 2022, art. 30 LAI n. 130). Con la domanda del 22 gennaio 2024, il diritto alla rendita poteva sorgere al più presto a partire dal 1° luglio 2024 (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b LAI und art. 29 LAI). Con riferimento a tale data occorre dunque verificare retrospettivamente se, al momento in cui è subentrata l’invalidità determinante per il diritto alla rendita, sia stata riscontrata un'incapacità al lavoro ai sensi dell'art. 6 LPGA almeno del 40 % per un anno (cfr. BOLT, Erfüllung des Wartejahres bei Veränderungen des Gesundheitszustandes, Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht [JaSo] 2013, pag. 133). 5.2. Inoltre, qualora il ricorrente sia stato vittima di due infortuni che hanno provocato menomazioni alla salute e incapacità lavorative distinte, ci si trova di fronte a due casi assicurativi separati; pertanto, per ciascuna delle situazioni date, il diritto a una rendita è subordinato allo scadere del periodo d'attesa previsto dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. In tal senso, gli art. 29bis e 88a cpv. 2 OAI non trovano applicazione (cfr. VALTERIO, op. cit., art. 28 n. 8).

8 / 28 6. Nel caso in esame, il convenuto, per negare il diritto a una rendita d'invalidità, ha fatto riferimento alla valutazione finale del medico SMR Dr. med. C._____ del 10 aprile 2024 (cfr. Case Report [act. AI 184 pagg. 15 segg.]). 6.1.1. Nella valutazione finale, il medico SMR si riferisce alla richiesta di prestazioni del 22 gennaio 2024, in cui il ricorrente segnalava che, dopo l'incidente del 14 luglio 2023, sarebbero emerse delle ernie lombari che avrebbero causato dolori alla gamba destra con perdita di sensibilità e bruciori intensi (riuscirebbe a sedersi e stare in piedi per un periodo massimo di 20/25 minuti poi dovrebbe sdraiarsi e i dolori sarebbero insopportabili), nonché un peggioramento dei problemi al collo preesistenti a causa di infortunio e malattia (cfr. act. AI 119 pag. 6 seg.). 6.1.2. Di seguito, il medico SMR riassume le resultanze della perizia pluridisciplinare del SAM del 9 ottobre 2017, dalla quale risultavano le seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: sindrome cervicospondilogena prevalentemente a destra, cronica su alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide cervicale con stenosi degenerativa foraminale prevalentemente a destra C4-C6, tendenza fibromialgica (4 su 18 punti fibromialgici positivi), decondizionamento e sbilancio muscolare, disturbi statici del rachide (protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale, scoliosi sinistroconvessa dorsale), sindrome lombovertebrale cronica intermittente su scoliosi destroconvessa lombare, decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità (BMI circa 29 kg/m2). Inoltre, venivano poste le diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata, di artropatia urica sotto trattamento farmacologico, di lieve sindrome del tunnel carpale a destra. Veniva attestata una riduzione della capacità lavorativa del 25 % in attività abituale, dovuta alle patologie al rachide, in particolare cervicale, con presenza durante tutto il giorno, ma con una diminuzione del rendimento del 25 %, nonché una capacità di lavoro in attività adeguata in misura del 100 %. Un'attività adeguata veniva considerata dal consulente reumatologo come segue: "giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un'attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di carico seguenti: l'assicurato può talvolta sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado pesi tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltrepassanti 10 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può talvolta sollevare pesi fino a 2 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti 2 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, molto spesso effettuare la rotazione del

9 / 28 tronco. Molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può molto spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurato può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno ed in qualsiasi momento. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può molto spesso salire le scale, mai salire su scale a pioli." (cfr. act. AI 55 pag. 16). 6.1.3. Prendendo atto della documentazione medica, segnatamente dei rapporti medici del Dr. med. H._____, specialista in neurochirurgia FMH, del 2 agosto 2023 (act. AI 150 pag. 8 seg.) e del 15 marzo 2024 (act. AI 150 pag. 17seg.), nonché del referto radiologico della RM del 9 gennaio 2024, il medico SMR afferma che nel caso di specie non verrebbe data prova di un sostanziale aggravamento del quadro cervicale rispetto alla precedente perizia pluridisciplinare. Di specie, la RM del 9 gennaio 2024 non evidenzierebbe nuove patologie cervicali, il quadro verrebbe segnalato in miglioramento. Inoltre, il quadro lombare non risulterebbe suffragato da accertamenti strumentali (RM e EMG) con cruralgia a destra altalenante, ossia sine materia e con quadro anche qui in miglioramento. Ne conseguirebbe che non verrebbe documentato un apprezzabile persistente peggioramento con incidenza sulla capacità lavorativa rispetto allo stato quo ante. Potrebbe essere ammesso un periodo di alcuni mesi (fino a miglioramento documentato dal Dr. med. H._____ il 15 marzo 2024) di peggioramento “transeunte” (transitorio). Il medico SMR conclude che vi sarebbe stata un'inabilità lavorativa a lungo termine in attività lavorativa abituale del 35 % dal 14 luglio 2023 al 15 marzo 2024 e del 25 % dal 16 marzo 2024 a seguire, mentre in attività adatta la capacità lavorativa sarebbe data in misura del 90 % dal 14 luglio 2023 al 15 marzo 2024, nonché del 100 % a partire dal 16 marzo 2024. 6.2. Il ricorrente non concorda con questa conclusione. Contrariamente a quanto sosterrebbe il Dr. med. C._____ nel suo rapporto del 10 aprile 2024, il miglioramento indicato non significherebbe che il peggioramento sia solo passeggero e che l’incapacità lavorativa a seguito del miglioramento sia rientrata nei limiti del 25 % attestato nella perizia pluridisciplinare del SAM del 2017. Infatti, a quel momento (15 marzo 2024) la Dr. med. I._____ e il Dr. med. J._____ avrebbero certificato a più riprese un’inabilità lavorativa dell’80 % dal 15 marzo 2024 per i periodi successivi fino al 21 luglio 2024 (cfr. act. A.1 pag. 9). Inoltre, il ricorrente si riferisce alle perizie acquisite dall’assicuratore nell'ambito LAINF e assegni per

10 / 28 indennità giornaliera malattia collettiva, segnatamente alle perizie del Dr. med. K._____ e il Dr. med. D._____, nonché alla valutazione delle capacità funzionali, eseguita dal Dr. med. E._____, dalle quali risulterebbe un'incapacità lavorativa superiore, confermando le limitazioni funzionali, nonché un grado di abilità lavorativa del 40 % (cfr. act. A.1 pag. 9 e 12). 7.1. Nell’accertamento dello stato di salute e nella valutazione della capacità lavorativa della persona assicurata, l’amministrazione e il tribunale adito in caso di ricorso si basano su documenti forniti da medici e, eventualmente, da altri specialisti (cfr. DTF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 8C_347/2015 del 20 agosto 2015 consid. 4.1, 9C_745/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 3.2). Il tribunale deve valutare i documenti medici secondo il principio del libero apprezzamento delle prove (cfr. art. 61 lett. c LPGA) – come tutti gli altri mezzi di prova – in modo completo e doveroso, senza vincoli di regole formali. Ciò significa che il tribunale delle assicurazioni sociali deve esaminare obiettivamente tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e decidere se i documenti disponibili consentano una valutazione affidabile della pretesa controversa. In particolare, in caso di pareri medici contraddittori, non può concludere il processo senza valutare l’intero materiale probatorio e indicare i motivi per cui si basa su un'ipotesi medica piuttosto che su un’altra (cfr. DTF 143 V 124 consid. 2.2.2, 125 V 351 consid. 3a). 7.2. Per quanto riguarda il valore probatorio di un referto medico, è determinante se esso sia completo per rispondere alle questioni controverse, se si basi su esami approfonditi, se tenga conto dei disturbi lamentati, se sia stato redatto in conoscenza degli atti precedenti (anamnesi), se la descrizione del contesto medico e la valutazione della situazione medica siano convincenti e se le conclusioni dell’esperto siano fondate (cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3; sentenze del Tribunale federale 8C_380/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 3.2, 8C_173/2021 del 25 ottobre 2021 consid. 4.1, 8C_101/2021 del 25 giugno 2021 consid. 5.1, 8C_225/2021 del 10 giugno 2021 consid. 3.2, 8C_144/2021 del 27 maggio 2021 consid. 2.4). 7.3. Il valore probatorio non dipende, in linea di principio, né dall’origine del mezzo di prova né dalla denominazione del parere presentato o commissionato come referto o perizia (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c). Tuttavia, il Tribunale federale ritiene compatibile con il principio del libero apprezzamento delle prove basarsi su linee guida per la valutazione di determinate forme di referti e perizie mediche (cfr. la dettagliata raccolta di queste linee guida in DTF 125 V 351 consid. 3b, con numerosi rinvii).

11 / 28 7.4. Conformemente alla prassi, ci si può basare su valutazioni mediche interne all'assicurazione. Tuttavia, se vi sono anche minimi dubbi in merito all'affidabilità e alla concludenza delle considerazioni dei pareri medici interni, occorre procedere ad accertamenti complementari (cfr. DTF 145 V 97 consid. 8.5, 142 V 58 consid. 5.1, 139 V 225 consid. 5.2; sentenze del Tribunale federale 9C_452/2023 del 24 gennaio 2024 consid. 5.2.1, 8C_629/2022 del 27 novembre 2023 consid. 3.2, 8C_596/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 2.3). 7.5. Per quanto riguarda i referti dei medici curanti, il giudice può e deve tenere conto del fatto che, in virtù del rapporto di fiducia con il paziente, i medici curanti tendono talvolta a esprimersi a favore dei propri assistiti in caso di dubbio (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.5, 125 V 351 consid. 3b/cc). La natura contraria del mandato terapeutico del medico curante, da un lato, e del mandato peritale dell’esperto medico ufficiale, dall’altro (cfr. DTF 124 I 170 consid. 4), non consente di mettere sistematicamente in discussione una perizia amministrativa o giudiziaria e di avviare ulteriori accertamenti solo perché i medici curanti o i terapeuti esprimono valutazioni diverse. Restano riservati i casi in cui una valutazione diversa da quella del perito ufficiale si impone, perché i referti dei medici curanti evidenziano aspetti importanti – non meramente soggettivi – che non sono stati riconosciuti o valutati nella perizia (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_491/2021 del 20 dicembre 2021 consid. 4.1, 8C_277/2021 del 25 agosto 2021 consid. 3, 8C_105/2021 dell’8 giugno 2021 consid. 3). 8. Occorre pertanto verificare se sussistano dei minimi dubbi riguardo l’affidabilità della valutazione finale del medico SMR o se queste stanno in contradizione con la documentazione medica. In particolare, interessa a sapere se a partire dal 14 luglio 2023 (data dell'incidente) l'incapacità lavorativa del ricorrente nell'attività abituale è rientrata nei limiti di quanto stabilito nella prima procedura Al (incapacità lavorativa del 35 % risp. 25 % nell'attività abituale). Dagli atti medici valetudinari in tale periodo emerge quanto segue: 8.1. Per quanto riguarda la fattispecie fra la data dell'incidente e la prima perizia fiduciaria nel marzo 2024 nell'ambito delle assicurazioni infortunistiche si può riferire alla perizia del Dr. med. D._____ del 20 ottobre 2024, dalla quale emerge quanto segue (cfr. act. AI 177 pagg. 3 segg.): Il 14.7.2023 la clinica di L._____ a M._____ redigeva il certificato di dimissione dal pronto soccorso; si scriveva che il paziente alle ore 09.00, mentre era alla guida della sua vettura accusava un'incidente stradale con mezzo pesante, giungeva la sera, lamentando dolore in regione cervicale e brachiale a destra, lombalgia con irradiazione al gluteo destro e dolore al piede sinistro; era allergico alla Colchicina. All'esame clinico si riscontrava

12 / 28 una dolenzia alla digitopressione dei processi spinosi del rachide cervicale e lombare, una marcata contrattura paravertebrale a destra nei due distretti, una dolenzia alla digitopressione del punto di emergenza glutea a destra del nervo sciatico. Non vi era lesione cutanea in atto. Nulla a carico del piede. Alla radiografia del rachide cervicale si notava una rettilineizzazione del rachide. La diagnosi conclusiva era quella di cervicaIgia e lombalgia postraumatica. [...] Il 17.7.2023 l'assicurato veniva valutato dal pronto soccorso ortopedico della clinica N._____ di O._____ dal Dr. P._____, specialista in chirurgia ortopedica, il quale segnalava la diagnosi di incidente d'auto con distorsione del rachide cervicale in soggetto affetto da ernia discale, sublussazione di lieve grado AC destro, distorsione del rachide lombosacrale, contusione alluce sinistro. Nei dati anamnestici si scriveva che era stato riferito un incidente auto camion avvenuto mentre l'assicurato era alla guida della propria auto il 14.7.2023, sussisteva allergia alla Colchicina, il paziente era affetto da gotta, iperteso in terapia farmacologica, manifestava un lieve diabete in terapia con Metformina 500 mg. Aveva effettuato la sera del 14.7 al PS presso clinica di L._____ una radiografia del rachide cervicale in 2 proiezioni con dens che aveva portato in visione, negativa per fratture. Lamentava a quel momento dolore alla spalla destra, alluce sinistro e lombalgia con bruciore di tipo cruralgico che però si accentuava alla pressione. Era sofferente di ernie cervicali. All'esame clinico il Dr. P._____ documentava clinicamente formicolii solo alla mano destra e di notte con cervicalgie e limitazione funzionale ai medi gradi su tutti i piani, algie alla spalla destra dolorabile sull'articolazione acromeodaveare, un dolore su MTT-F a sinistra. [...] Il 24.7.2023 l'assicurato veniva rivalutato dal servizio di ortopedia della clinica N._____ di O._____ dal Dr. P._____, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale poneva le diagnosi di incidente auto con distorsione del rachide cervicale in soggetto affetto da ernie discali, sublussazione AC destra di grado Tossy 1, distorsione del rachide lombosacrale con simil lombocruralgia destra in paziente con piccole protrusioni discali da L3 a L5 con fissurazione dell'anello a livello L4-L5 in sede paramediana a destra e minimo contatto radicolare L5 bilaterale prevalente da quel lato, minimo edema delle faccette L5-S1, contusione alluce sinistro. Il medico indicava che l'assicurato lamentava dolore ancora alla spalla destra con miglioramento del dolore all'alluce sinistro. Vi era un peggioramento della lombalgia con dolori come bruciori di tipo cruralgico destro; aveva iniziato un programma di fisioterapia al rachide cervicale. Era sofferente di ernie discali cervicali del passato. All'esame clinico il medico documentava formicolii solo alla mano destra e di notte con cervicalgie e limitazione funzionale ai medi gradi su tutti i piani, algia spalla destra dolorabile su AC, dolore su MTT F sinistra in miglioramento clinico; al rachide lombosacrale veniva documentato un dolore paravertebrale destro con bruciore riferito che si irradiava al gluteo e al quadricipite ipsilaterale che peggiorava stando seduto. L'ortopedico descriveva gli esami radiologici effettuati il 17.7.2023 e la risonanza magnetica realizzata il 21.7.2023; suggeriva fisioterapia con misure passive ed attive, una rivalutazione neurochirurgica con il Dr. H._____. [...]

13 / 28 Il 2.8.2023 veniva redatto un rapporto neurochirurgico specialistico dal Dr. H._____ a O._____, il quale valutava l'assicurato in tal data, ponendo le diagnosi di cervicobrachialgia a destra postraumatica, di lombocruralgia a destra posttraumatica; il Dr. H._____ nei dati anamnestici scriveva che si trattava di un paziente di professione imprenditore non fumatore, affetto da diabete mellito di tipo II, iperuricemia, ipertensione arteriosa trattate. Era conosciuto per dolori cervicali dal 2015 quando aveva riportato un trauma distorsivo cervicale a seguito di un incidente di circolazione, il 14.7.2023 era rimasto vittima di un nuovo incidente della circolazione con impatto frontale. Da subito peggiorava il quadro algico cervicale cronico con ripresa di brachialgia a destra, ma soprattutto, a distanza di poche ore/giorni, comparsa di intensa sintomatologia algica lombare con netta prevalenza sul lato destro che coinvolgeva il gluteo ed il versante anterolaterale della coscia peraltro associata ad ipoestesia tattile. La sintomatologia stando al Dr. H._____, peggiorava con il mantenimento prolungato della postura seduta già dopo 10 minuti. [...] Il Dr. H._____ descriveva la risonanza magnetica della colonna lombosacrale del 20.7.2023 mostrante falde di versamento liquido intraarticolare in L3-L4 bilateralmente (soprattutto) e L4- L5 a destra, erano inoltre visibili discopatie degenerative in L3/L4 ed L4/L5 ove all'ultimo livello era presente una protrusione discale ed un segno di rottura anulare che interessava la regione recessuale a destra [...]. Il 17.8.2023 l'assicurato veniva valutato presso il pronto soccorso della clinica N._____ di O._____ da parte del Dr. Q._____, specialista in medicina fisica e riabilitazione, il quale poneva la diagnosi di lombosciatalgia a destra e stato dopo incidente d'auto; l'assicurato stando al Dr. Q._____, era conosciuto per gli antecedenti e si presentava in pronto soccorso per dolore non controllato dalla terapia in corso; era prevista una visita presso lo specialista in neurochirurgia Dr. H._____ il 20.8.2023. Il 20.8.2023 avveniva una consultazione presso lo specialista in neurochirurgia Dr. H._____ a O._____, il quale redigeva uno scritto lo stesso giorno, affermando che aveva dovuto anticipare l'appuntamento in quanto da circa 1 settimana, soprattutto da 3 giorni, vi era stato un significativo peggioramento dei dolori, sintomatologia algica che si localizzava a livello lombare sul lato destro in corrispondenza delle regioni articolari posteriori, da qui la sintomatologia si irradiava nel gluteo in maniera meno invalidante al versante anteriore della coscia destra in un territorio di L4; da circa 3 giorni riferiva anche una marcata ipoestesia tattile al versante anteriore della coscia destra [...]. Il 22.8.2023 si procedeva con infiltrazione lombare sotto TAC presso il servizio di radiologia della clinica N._____ di O._____ con infiltrazione delle articolazioni interfacettarie L4-L5 ed L5-S1 a destra con anestetico locale e corticosteroidi; prima dell'infiltrazione la sintomatologia dolorosa veniva valutata 7 sulla scala del dolore da 0 a 10, dopo l'infiltrazione a 4. Il 22.8.2023 veniva realizzata una risonanza magnetica della colonna lombare presso il servizio di radiologia della clinica N._____ di O._____ indicando che da 7 giorni l'assicurato manifestava una cruralgia a destra sospetta per ernia discale [...]. In sintesi rispetto all'esame precedente del 20.7.2023 la radiologa vedeva un'ernia discale laterale foraminale a destra L4-L5 con conflitto radicolare con la radice di L4 a destra. [...]. Il 31.8.2023 il Dr. H._____, specialista in neurochirurgia a O._____ riferiva all'assicurato di averlo visitato il 31.8.2023; si trattava di una visita dopo

14 / 28 l'infiltrazione faccettaria L4/L5 a destra richiesta in quanto il quadro algico principale a quel momento si localizzava proprio in regione lombare in corrispondenza di questa articolazione; [...]. Il 29.9.2023 veniva redatto un rapporto medico da parte dello specialista in neurochirurgia Dr. H._____ di O._____ a riguardo di una visita del 21.9.2023; si trattava di una valutazione di decorso dopo la ripresa dell'attività professionale nella misura del 10 %; il decorso clinico veniva descritto come lentamente favorevole e per questo motivo a partire dal giorno successivo la capacità lavorativa veniva aumentata al 25 %. [...] Il 15.11.2023 veniva redatto un rapporto medico dal Dr. R._____, specialista in neurologia ad S._____, all'attenzione del Dr. H._____, specialista in neurochirurgia; il neurologo riferiva di una elettroneuromiografia del 9.11.2023; il Dr. R._____ riferiva che a quel momento l'assicurato aveva recuperato la forza e non aveva più lombalgia ma residua area di ridotta sensibilità e disestesie urenti localizzate alla parte laterale della coscia destra che peggiorava al cammino e migliorava in posizione sdraiata; all'esame clinico la forza globale e segmentaria era M5, i ROT rotulei e achillei risultavano normovalidi e simmetrici. Vi era un'ipoestesia in area ovaiare regione anterolaterale coscia destra, la manovra di Lasègue, contro- Lasègue e Bragard risultavano negativi, come pure la deambulazione era senza particolari. All'esame elettroneuromiografico i terminali sensitivomotori del nervo sciatico mostravano misure di conduzione normali, l'EMG con ago del muscolo vasto laterale bilaterale non evidenziava anomalie di riposo. Il Dr. R._____ concludeva per un esame EMG grafico normale, senza elementi sul piano clinico né elettrofisiologico a favore di una radicolopatia [...]. Il 28.11.2023 avveniva una visita presso il Dr. H._____, specialista in neurochirurgia a O._____; si trattava di una visita di decorso dopo l’infiltrazione del nervo femorocutaneo laterale destro che non aveva portato ad alcuna modifica dei dolori nelle prime ore, permettendo quindi di escludere questo come origine dei sintomi, per cui ritornava alla sua ipotesi iniziale ovvero di confrontarsi con una cruralgia a destra da mettere in relazione all'ernia discale foraminale L4/L5 a destra documentata dall'esame di risonanza magnetica del 22.8.2023 che, confrontata con un'analoga e precedente indagine del 20.7.2023, aumentava la presenza dell'ernia prima non visibile. Il Dr. H._____ apprendeva con soddisfazione di un miglioramento dei dolori all'arto inferiore destro che andavano beneficiando di un costante trattamento di fisioterapia. Teneva dunque in sospeso a quel momento l'infiltrazione periradicolare di L4 a destra. Il 9.1.2024 avveniva una visita presso lo specialista in neurochirurgia Dr. H._____, il quale redigeva uno scritto all'attenzione dell'assicurato stesso in tal data, affermando di averlo incontrato per una valutazione clinica; il quadro dominante a partire dal mese di dicembre 2023 era quello cervicale; si trattava di un quadro algico cronico quotidiano con associata irradiazione verso il cranio, in sede nucale poi cranica; vi era anche un coinvolgimento degli arti superiori con cervicobrachialgia bilaterale e parestesie formicolanti, presenti soprattutto al risveglio al mattino che coinvolgevano tutte le dita delle mani, prevalentemente lll-V a sinistra, la sintomatologia algica lombare, coinvolgente l'arto inferiore destro, stava lentamente migliorando, sebbene persistesse una limitazione al mantenimento prolungato della postura seduta non oltre 50 minuti. All'esame clinico vi era un dubbio deficit di forza a carico

15 / 28 dei muscoli bicipiti e tricipiti brachiali, nonché del deltoide a destra, verosimile di natura antalgica con dubbia iperestesia tattile alle dita lll-V della mano sinistra, deboli risultavano i riflessi agli arti superiori ma simmetrici, la manovra di Spurling era negativa dalle due parti. Vi era una netta limitazione nei movimenti rotatori del capo verso destra e sinistra. Il Dr. H._____ descriveva anche una risonanza magnetica della colonna cervicale effettuata il 9.1.2024 documentante una protrusione discale C4/C5, una stenosi foraminale C5/C6 a destra e C6/C7 a sinistra; pregava dunque la Dr.ssa I._____, specialista in neurologia di convocare l'assicurato. Il 9.1.2024 veniva realizzata una risonanza magnetica cervicale presso il servizio di radiologia della clinica N._____ di O._____; la radiologa refertante descriveva a C3-C4 un restringimento leggero di origine ossea del forame di coniugazione della radice di C4 a sinistra, senza restringimento a destra, a C4-C5 una minima protrusione discale diffusa con restringimento importante di origine ossea del recesso laterale e del forame di coniugazione della radice di C5 a destra, con leggero restringimento a sinistra; a C5-C6 non vedeva ernie o protrusioni discali significative ma un restringimento severo di origine ossea del recesso laterale del forame di coniugazione della radice di C6 a destra, senza significativo restringimento a sinistra. A C6-C7 vi era una protrusione discale diffusa con restringimento importante di origine ossea del forame di coniugazione della radice di C7 a sinistra, marcato a destra. Il 23.2.2024 la Dr.ssa I._____, specialista in neurologia a O._____ redigeva uno scritto all'attenzione del Dr. H._____, specialista in neurochirurgia, indicando di aver eseguito una valutazione neurologica ed elettroneuromiografica il 23.2.2024 giungendo alle diagnosi di parestesie agli arti superiori bilateralmente probabilmente secondarie alla sofferenza radicolare e possibile associata neuropatia irritativa del nervo ulnare al gomito, senza correlato EMG lato e una minima sindrome del tunnel carpale (indagato il lato destro); giungeva anche alla diagnosi di cefalea emicranica, a quel momento in fase di cronicizzazione in soggetto iperteso, la specialista affermava di non aver ritrovato una significativa neuropatia dei nervi mediano ed ulnare a destra osservando di aver indagato in tal data solo il lato destro più sintomatico in quanto il paziente si era presentato in ritardo, salvo una minima sindrome del tunnel carpale, mentre all'esame elettromiografico vi era una moderata sofferenza neurogena cronica in territorio di C6 e C7 a destra; l'origine delle parestesie poteva essere doppia e in parte dovuta ad un'irritazione dei nervi periferici, in parte alla problematica cervicoradicolare, anche se il territorio delle parestesie non corrispondeva esattamente alle compressioni radicolari riscontrate [...]. 8.2. L'11 marzo 2024, su incarico dell'assicurazione infortuni, veniva redatta una perizia medico fiduciaria specialistica in chirurgia e traumatologica da parte del Dr. med. K._____, specialista in chirurgia generale FMH, rivolta a chiarire la plausibilità lavorativa abituale confacente allo stato di salute, avvenuta il 7 marzo 2024. Il Dr. med. K._____ concludeva con le diagnosi di stato dopo incidente del traffico con distorsione del rachide cervico-lombo-sacrale, contusione piede sinistro, spalla e clavicola destra con/su: sublussazione di grado molto lieve AC a destra (tipo Tossy 1), contusione semplice avampiede/alluce sinistro con iniziali alterazioni degenerative tra navicolare e primo metatarso su esiti di pregresso distacco,

16 / 28 cervicobrachialgia bilaterale con/su: restringimento severo di origine ossea del recesso laterale e del forame di coniugazione della radice di C6 a destra, restringimento importante di origine ossea del recesso laterale e del forame di coniugazione della radice di C5 a destra, restringimento importante di origine ossea del forame di coniugazione della radice di C7 a sinistra, lombocruralgia a destra con/su: ernia laterale e foraminale destra L4/L5 condizionante un conflitto radicolare con la radice di L4 a destra, ipertrofia delle faccette articolari posteriori in particolare evidente ai livelli L4-L5 con minimo edema dentro le faccette L5-S1, cefalea emicranica su verosimile base mista degenerativa del rachide ed ipertensione arteriosa. Come diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa il Dr. med. K._____ elencava una minima sindrome del tunnel carpale destro asintomatico, una possibile irritazione neuropatica irritativa del nervo ulnare al gomito destro. Per quanto riguardava la capacità lavorativa in attività abituale, il Dr. med. K._____ riteneva indicato un incremento del 20 % a partire dal 15 marzo 2024 e per un'attività adatta allo stato di salute riteneva il ricorrente già abile almeno al 40 % in presenza di rendimento nel rispetto delle limitazioni funzionali. Tuttavia, lo specialista riteneva la prognosi per quanto riguardava la ripresa dell'attività lavorativa abituale a quel momento incerta, non essendo ancora estinte tutte le opzioni terapeutiche del caso (cfr. act. AI 177 pag. 10 seg.). 8.3. Dal rapporto medico del Dr. med. H._____, specialista in neurochirurgia, del 15 marzo 2024 emerge che il quadro algico cervicale sembrerebbe migliorato, mentre il quadro algico lombare risentirebbe, nel mantenimento, anche solo oltre 30-45 minuti della postura seduta; la cruralgia a destra sarebbe ancora una volta altalenante. Tenendo conto di un mancato peggioramento clinico e di una volontà di non procedere a soluzioni chirurgiche, il neurochirurgo prendeva atto del miglioramento della cruralgia a destra e a quel momento non aveva fornito nuovi appuntamenti in consultazione (act. AI 150 pag. 17 seg.). 8.4. La Dr. med. I._____, specialista FMH neurologia, nel suo rapporto medico del 29 marzo 2024, faceva riferimento alla valutazione neurologica ed elettroneuromiografica del 23 febbraio 2024 (cfr. act. AI 177 pag. 9) e poneva quale diagnosi parestesie agli arti superiori bilateralmente probabilmente secondarie alla sofferenza radicolare e possibile associata neuropatia irritativa del nervo ulnare al gomito, senza correlato EMG e ad una minima sindrome del tunnel carpale, RM cervicale con stenosi foraminale C5-C6 predominante a destra e C6-C7 bilaterale, prevalente a sinistra, non segni di mielopatia, cefalea emicranica, attualmente in fase di cronicizzazione in soggetto iperteso, cruralgia a destra probabilmente

17 / 28 compatibile con radicolopatia L4 a destra su componente di ernia discale L4/L5 foraminale ed extraforaminale a destra (act. AI 177 pag. 11). 8.5. Dal referto radiologico della RM del 17 giugno 2024 emerge una lordosi conservata, senza cedimenti vertebrali né disallineamenti del muro somatico posteriore, si evidenziano minime alterazioni degenerative non significativamente riattivate. Vengono descritte regolari le sincondrosi sacroiliache. Nei tagli assiali la radiologa non vede protrusioni discali fino ad L3. A L3-L4 descrive una protrusione discale circonferenziale associata a ipertrofia delle faccette articolari posteriori bilateralmente senza compressioni radicolari significative e a L4-L5 conferma una discopatia con minimo contatto L4 intraforaminale a destra, contatto L5 bilaterale in sede preforaminale, con ipertrofia delle faccette articolari posteriori bilaterali, mentre a L5-S1 non vi sono protrusioni discali, ma una ipertrofia delle faccette articolari posteriori bilateralmente. La radiologa non vede una riduzione dei diametri canalari né segni di mielopatia (cfr. act. AI 177 pag. 14). 8.6. La Dr. med. I._____ attestava un'incapacità al lavoro dal 30 marzo 2024 in poi fino al 29 maggio 2024 nella misura dell'80 %, prolungata dal Dr. med. J._____ fino al 15 luglio 2024 (cfr. act. AI 165 pag. 2). 8.7. Nella sua presa di posizione del 21 marzo 2025, il medico SMR Dr. med. C._____ elenca e riassume ulteriormente i seguenti rapporti medici (cfr. Case Report [act. AI 184 pagg. 26 segg.]): Parere rilasciato dal Dr. D._____, Medico perito certificato SIM, Spec. FMH Reumatologia in data 20.10.2024 per conto di X._____ Assicurazioni, da cui: "... Diagnosi: diagnosi reumatologiche con conseguenze sulla capacità lavorativa: sindrome cervicolombospondilogena cronica a destra, in alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide cervicale e lombare; - Periartropatia omeroscapolare a destra; - Sublussazione acromionclaveare a destra di grado Tossy 1: - Gonartrosi a destra; - Artropatia urica senza trattamento uricostatico. Diagnosi reumatologiche senza conseguenze sulla capacità lavorativa: Tendenza a fibromialgica (7/18 punti fibromialgici positivi). Decondizionamento e sbilancio muscolare. Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, minima scoliosi sinistroconvessa dorsale). Obesità (peso: 93,6 kg / statura: 178 cm). Il 19.8.2024, su richiesta del Dr. T._____, specialista in chirurgia ortopedica a O._____, veniva realizzata, presso il servizio di radiologia della stessa clinica, una risonanza magnetica del ginocchio destro con indicazione clinica di tumefazioni recidivanti e gonalgia femorerotulea; il radiologo refertante Dr. AE._____ descriveva un versamento articolare, al comparto mediale una meniscosi di grado I del corno posteriore e del corpo meniscale, vi erano lesioni cartilaginee di grado II nella porzione di carico e del versante anteriore del condilo femorale mediale, il legamento collaterale interno era nella norma, il comparto centrale mostrava legamenti crociati nella norma, il comparto laterale non evidenziava alterazioni di segnale a carico del menisco, non vi era condropatia, il legamento collaterale esterno era nella

18 / 28 norma. Al comparto femororotuleo il radiologo vedeva lesioni cartilaginee di grado II della superficie articolare rotulea e fissura della faccetta mediale della trodea con focale alterazione edemigena subcondrale. Vi era una lendinosi del quadricipite sul versante laterale insede inserzionale. Si notavano alterazioni di segnale del tendine rotuleo con fissura subtotale del versante profondo (5 mm di spessore) all'entesi rotulea estesa al segmento corporale. [...] Il 28.8.2024 veniva eseguita un'ecografia delle parti molli del ginocchio destro presso l'istituto radiologico AF._____, esame richiesto dal Dr. T._____, specialista in chirurgia ortopedica a U._____, con copia all'assicurato e al Dr. V._____ a O._____; il radiologo indicava come motivo dell'esame gli esiti di lesione vacuolare III medio tendine rotuleo a destra; il Dr. W._____ concludeva per una sofferenza di natura flogistica ed entesite inserzionale del legamento rotuleo con importante ipoecogenicità e disomogeneità delle fibre all'inserzione rotulea ove si apprezzava importante ipervascolarizzazione. Si vedeva un aspetto di ipervascolarizzazione peritendinea anche all'inserzione tibiale ove si osservava un'ipoecogenicità del tendine. Non vi erano lesioni vacuolari visibili ecograficamente. Non edemi o componenti fluide perilegamentarie. Il 11.9.2024 veniva una perizia neurologica specialistica su incarico di X._____ Assicurazioni, presso il Dr. Y._____ a Z._____. Il perito neurologo osservava che i problemi piu' rilevanti erano localizzati alla gamba destra dove l'assicurato avvertiva dolori principalmente al ginocchio ed in parte a tutta la coscia rispettivamente all'anca e al gluteo con una certa componente anche lombovertebrale; il Dr. Y._____ clinicamente non rilevava deficit motori, il riflesso patellare era a quel momento assolutamente ben evocabile in modo simmetrico, il paziente descriveva un'ipoestesia piuttosto diffusa alla coscia destra soprattutto anteriormente; veniva eseguito in sede peritale un esame elettromiografico del muscolo retto femorale destro che era risultato del tutto normale, il neurologo affermava che la limitazione dei movimenti dell'anca destra ed i dolori al ginocchio destro non erano spiegati da una problematica neurogena radicolare e costituivano il problema principale del paziente, il deficit sensitivo era probabilmente da interpretare come secondario alla componente algica, pensava a quel momento che un problema radicolare o in generale neurogeno all'origine dei sintomi del paziente fosse da escludere: il perito riteneva presente una certa discrepanza anche tra l'intensità dei sintomi ed i reperti oggettivi blandi sia dal punto di vista clinico che elettrofisiologico e anche sulla base degli esami neuroradiologici più recenti; di fatti la risonanza magnetica lombare del 17.6.2024 non aveva mostrato lesioni rilevanti delle strutture nervose che potessero correlare con i sintomi della piccola ernia discale L4/L5 a destra constatata nell'agosto 2023. Complessivamente il Dr. Y._____ affermava che dal punto di vista neurologico a quel momento non vi fosse una diagnosi oggettivabile, sempre per quel che riguardava gli aspetti di competenza neurologica; il paziente poteva riprendere la sua attività precedente che si svolgeva principalmente in ambito amministrativo, in ufficio, senza limitazioni. In sintesi per quel che riguardava gli aspetti di competenza neurologica, in assenza di deficit oggettivi, l'assicurato, stando al perito neurologo, poteva riprendere da subito la sua attività lavorativa abituale rispettivamente un'attività adatta. Il 24 ed il 25.9.2024 l'assicurato veniva sottoposto, su incarico di X._____ Assicurazioni, a valutazione delle capacità funzionali EFL presso

19 / 28 Fisioterapia AA._____ a AB._____; il rapporto di valutazione veniva emesso il 11.10.2024. Nella valutazione, redatta dal Dr. E._____, specialista in medicina interna, con certificato SIM EFL leggiamo che le problematiche attuali erano dolori molto importanti al ginocchio destro che rendevano all'assicurato difficile la marcia e la guida con rischio di cedimenti, sintomatologia dolorosa con irradiazioni profonde anteriormente alla coscia destra che limitavano la posizione seduta, egli camminava con una stampella. Il Dr. E._____ riassumeva gli atti procedendo poi anche ad una visita medica, descrivendo un assicurato che arrivava in Studio deambulando con una stampella tenuta a destra, lamentando forti dolori all'arto inferiore destro, prevalentemente al ginocchio destro, faticava a stare seduto correttamente e tendeva l'arto inferiore destro appoggiandosi prevalentemente sul lato sinistro; veniva misurato un peso corporeo a 93 kg per un'altezza a 178 cm. Osservava che la deambulazione risultava limitata, l'assicurato deambulava tenendo la stampella a destra che muoveva in parallelo all'arto inferiore destro; esaminando gli arti inferiori il Dr. E._____ osservava che i dolori riferiti dall'assicurato e la resistenza attiva mostrata, soprattutto per l'arto inferiore destro, limitavano le possibilità di eseguire tutte le valutazioni, l'anca destra e sinistra non erano valutabili per dolore fin dal tentativo di mobilizzazione. Il ginocchio destro appariva doloroso, la mobilizzazione era ridotta di -1/5 in flesso-estensione su importante resistenza attiva, vi era un dolore all'inserzione rotulea, la cute era ipertermica, non versamento obiettivabile. Il cavo popliteo risultava sinovitico, la manovra di Zohlen era positiva, anche il Lachmann e il Pivot shift erano positivi. La terapia farmacologica a quel momento in atto consisteva in: Lyrica 75 mg 1-1-1, Ibuprofene 600 mg in riserva, Pantoprazolo 40 mg, Amlodipina 10 mg 1-0-1, Colchicina in riserva. Il Dr. E._____ affermava che dopo aver visitato l'assicurato, letto i numerosi referti che lo riguardavano e preso atto dei suoi risultati e delle sue reazioni avute durante il test EFL, riteneva che la sintomatologia al ginocchio destro, accusata dall'assicurato, fosse prevalente rispetto alla sintomatologia ricorrente al rachide, in effetti il ginocchio destro risultava caldo, leggermente sinovitico, non gonfio. Il medico EFL affermava che la sintomatologia algica riferita dall'assicurato durante la valutazione e le difficoltà mostrate camminando con la stampella tenuta a destra, sembravano almeno in parte coerenti con una tendenza all'estensione dei sintomi. Non escludeva una tendenza alla cristallizzazione della sintomatologia. Tenendo conto della funzionalità dopo il risultato dei test funzionali che erano da considerare nel contesto di uno stato di salute non stazionario, bisognava, stando al Dr. E._____, verificare che per il ginocchio destro fosse effettivamente valida un'inabilità lavorativa al 100%, in quanto non disponeva di documentazione in merito. Per quanto atteneva al rachide, poteva confermare quanto detto dal Dr. K._____, limitando però, per quanto riguardava il rachide, l'esigibilità per lavoro leggero a 5-10 kg per il 40 % di una giornata di lavoro da aumentare gradatamente. Il Dr. E._____ affermava che bisognava evitare di caricare direttamente il ginocchio, mai salire su scale a pioli, le altre limitazioni erano quelle come indicate nelle conclusioni. Gli esaminatori, Dr. E._____ e AA._____, fisioterapista, concludevano che le problematiche rilevanti per il lavoro erano dolori continui, acuti e bruciore al ginocchio destro, dolori meno intensi e non sempre presenti al ginocchio sinistro, dolori rari alla colonna lombare, momenti di mancanza di sensibilità alle gambe al risveglio, irradiazioni nelle natiche e nelle gambe, in flessione del tronco già dopo 30°; per quanto riguardava l'osservazione del comportamento, la gestione del dolore, la disponibilità alla prestazione e al rendimento, la consistenza dei risultati, scrivevano: "La valutazione standardizzata nella

20 / 28 gestione dei dolori e delle limitazioni, nel comportamento del dolore, nella disponibilità alla prestazione e al rendimento, nonché la consistenza dei risultati riassuntivamente indica forte tendenza all'aggravazione ed amplificazione dei sintomi". [...] Considerato quanto osservato i 2 giorni di test ed i risultati non sempre chiari, la valutazione dell'esigibilità che segue poggia quindi in buona parte su considerazioni medico-teoriche. Esigibilità dell'attività professionale come responsabile di produzione della G._____ SA: la società è stata venduta e lui e stato licenziato. Esigibilità per altre attività professionali (secondo categorie DOT): Esigibile un lavoro leggero (da 5 a 10 kg), esigibile da subito al 40 % da aumentare gradatamente, prevalentemente da seduto con frequenti cambi di posizione, limitato negli spostamenti a piedi e facendo le scale, mai carico diretto sulle ginocchia, salire e scendere scale a pioli, guida limitata a brevi passaggi". Si suggeriva all'assicurato di ricercare un nuovo posto di lavoro........ Esame reumatologico (Dr. D._____): 46-enne, peso corporeo: 93,6 kg, statura non misurabile, in quanto l'assicurato non riesce a stare in piedi diritto sotto l'asticella. Polsi arteriosi radiali e pedidei ben tastabili. Colonna vertebrale: Ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, minima scoliosi sinistroconvessa dorsale, posizione del bacino non valutabile in quanto l'assicurato mantiene le ginocchia in parte in lieve flessione. Test di Matthias positivo. Colonna cervicale, in movimenti attivamente contrastati dall'assicurato, limitata di 1/3 alla flessione passiva, estensione passiva, di 1/3 alle rotazioni globali passive bilaterali, libera alle lateroflessioni passive bilaterali, con dolori a fine corsa in ogni direzione; colonna dorsale limitata di 1/3 alla flessione attiva, di 2/3 all'estensione passiva, libera alle lateroflessioni passive bilaterali, movimenti indolori; colonna lombare libera alla flessione attiva, all'estensione passiva, limitata di 1/5 alle lateroflessioni passive bilaterali, in assicurato che contrasta i movimenti a seguito dei dolori. Distanza mento-giugulo/sternale: 12/3 cm, Ott: 30/31 cm, Schober: 10/14cm, distanza dita-suolo anteriore non misurabile, in quanto l'assicurato indica di perdere l'equilibrio. Articolazioni periferiche: spalle bilateralmente libere ai movimenti passivi, a destra movimenti attivamente contrastati con dolori omerali a destra a fine corsa alla flessione, abduzione, ai movimenti rotatori, test resistivi per le cuffie rotatorie non attuabili, in quanto l'assicurato, a seguito dei dolori, non riesce a contribuire. Gomiti, polsi, con mobilità passiva normale, indolori. Palmo della mano sinistra con callosità orizzontale (l'assicurato mi spiega che si tratta della conseguenza del porto regolare di una stampella), articolazioni delle dita non indolenzite, non tumefatte, chiusura dei pugni completa dai 2 lati. Al momento in cui il sottoscritto vuole esaminare la funzionalità articolare dell'anca, del ginocchio e della caviglia destra, l'assicurato dichiara "non mi alzi la gamba", rimanendo a disposizione unicamente per eseguire una flessione attiva di circa 30° dell'anca destra e del ginocchio destro, mentre le ulteriori escursioni dell'anca e del ginocchio destro non sono attuabili, all'ispezione il ginocchio destro non appare tumefatto o arrossato, la caviglia destra presenta movimenti passivi liberi in ogni direzione, ma dolorosi. Anca sinistra con mobilità passiva libera in ogni direzione, senza dolori coxogeni. Ginocchio sinistro non tumefatto, non arrossato, con mobilità passiva libera, indolore. Caviglia sinistra con movimenti passivi liberi, indolori. Piedi traversopiatti bilaterali. Assenza di sinoviti alle articolazioni delle estremità superiori ed inferiori. Punti fibromialgici positivi, ripartiti prevalentemente al cingolo cervicoscapolare. L'assicurato deambula con una stampella portata a sinistra manifestando una zoppia intermittente a destra. La probabile gonite riscontrata nel corso del 2024, fino a prova del contrario, è attribuibile all'artropatia urica,

21 / 28 sostanzialmente non curata farmacologicamente. I disturbi accusati dall'assicurato, i deficit funzionali riferiti, in parte documentabili durante l'esame clinico peritale, si spiegano parzialmente con le alterazioni strutturali finora note, aspetto che è già stato osservato durante la recente valutazione peritale neurologica dell'11.9.2024, ma soprattutto durante la recente valutazione delle capacità funzionali EFL del 24 e 25.9.2024, momento in cui gli esaminatori concludevano per una forte tendenza all'aggravazione ed amplificazione dei sintomi; [...] dato che dal momento della valutazione EFL fino all'attuale valutazione peritale reumatologica non sono subentrati cambiamenti rilevanti dello stato di salute, la valutazione EFL va riconfermata anche dopo l'apprezzamento peritale reumatologica: sapendo della presenza di una forte tendenza all'aggravazione ed amplificazione dei sintomi riferita durante l'esame EFL le risultanze dello stesso vanno considerate con estrema prudenza....". Sotto il profilo medico-assicurativo il medico SMR Dr. med. C._____, tenendo conto delle risultanze di cui sopra, giungeva alla conclusione che non vi sarebbe prova che la capacità lavorativa del ricorrente sarebbe permanentemente ridotta in misura superiore a quanto già rilevato in ambito di valutazione finale del 10 aprile 2024. 9. Alla luce delle suddette considerazioni, non emergono elementi che mettano minimamente in discussione l’affidabilità della valutazione finale del medico SMR Dr. med. C._____ del 10 aprile 2024. In particolare, questa non viene messa in dubbio dalle relazioni dei medici curanti o dalle perizie assunte dall'assicuratore infortuni, che hanno attestato al ricorrente un’inabilità lavorativa temporanea più elevata. 9.1. Al contrario dell’accenno ricorsuale, che la protusione discale C4-C5 e la stenosi foraminale in C5-C6 a destra e C6-C7 a sinistra sarebbero nuove patologie e comporterebbero un peggioramento dello stato di salute (cfr. act. A.1 pag. 8), la RM del 9 gennaio 2024 non evidenzia nuove patologie cervicali. Si ricorda che già la RM cervicale del 10 febbraio 2016, eseguita ancora prima della perizia del SAM del 9 ottobre 2017, mostrava una stenosi foraminale C5-C6 a destra, una lieve stenosi foraminale più pronunciata a destra C4-C5 e una moderata stenosi bilaterale foraminale C6-C7 (cfr. act. AI 55 pag. 26 e 36); un fatto che il ricorrente stesso riporta nel proprio ricorso (cfr. act. A.1 pag. 4) e che quindi non scalfisce l'affidabilità della valutazione finale del medico SMR Dr. med. C._____. 9.2. Il ricorrente sostiene che i Dres. med. E._____, D._____ e K._____ abbiano espresso che, prendendo in considerazione le limitazioni funzionali, risulterebbe un'abilità lavorativa del 40 % (cfr. act. A.1 pag. 10). 9.2.1. Al riguardo va sottolineato che per l'adempimento dell'anno di attesa è determinante il tasso dell'incapacità lavorativa nell'attività abituale e non in quella adattata. Il Dr. med. E._____, nella sua valutazione delle capacità funzionali

22 / 28 dell'11 ottobre 2024, non si è pronunciato in merito al tasso dell'esigibilità dell'attività professionale abituale del ricorrente come responsabile della G._____ SA, affermando soltanto che tale società sarebbe stata venduta e il ricorrente sarebbe stato licenziato (cfr. act. AI 177 pag. 39) (recte: la società è stata liquidata con decisione del Presidente del Tribunale regionale Moesa dell'Z.1._____ [cfr. pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio {FUSC} del Z.2._____, numero di pubblicazione Z.3._____]). Per giusta ragione, la valutazione del Dr. med. E._____ in merito al tasso determinante per la capacità lavorativa in attività adattate non incide sulla capacità lavorativa nell'attività abituale. Ma anche se si volesse ritenere il ricorrente abile nell'attività abituale in misura del 40 %, la valutazione del Dr. med. E._____ ha un valore probatorio inferiore, in quanto egli dichiara che "la sintomatologia algica riferita durante tutta la valutazione e le difficoltà mostrate camminando con la stampella tenuta a dx sembravano almeno in parte, coerenti con una tendenza all'estensione dei sintomi", nonché "la valutazione standardizzata nella gestione dei dolori e delle limitazioni, nel comportamento del dolore, nella disponibilità alla prestazione e al rendimento, nonché la consistenza dei risultati riassuntivamente indica forte tendenza all'aggravazione ed amplificazione dei sintomi" concludendo quindi, che "considerato quanto osservato durante i due giorni di test ed i risultati non sempre chiari, la valutazione dell'esigibilità che segue poggia quindi in buona parte su considerazioni medico-teoriche" (cfr. act. AI 177 pag. 39). In merito all'esigibilità di un'attività come quella abituale, il Dr. med. E._____ ha rilevato che le richieste per la caricabilità sarebbero adempiute nelle seguenti attività: rimanere in piedi o seduto per periodi limitati, più difficili spostamenti medi e lunghi, scale limitate a poche rampe, pesi molto leggeri e leggeri possibili, possibili lavori d'ufficio, riunioni e telefonate; parzialmente esigibili sarebbero le seguenti attività: spostamenti in auto limitati in durata e tragitto (cfr. act. AI 177 pag. 43). A questo punto va a titolo conclusivo osservato che il ricorrente, a decorrere da settembre 2024, figurava quale titolare dell'impresa individuale AC._____ di A._____, AD._____ (cfr. FUSC del Z.4._____, numero di pubblicazione Z.5._____), ed era quindi da considerare idoneo a svolgere l'attività abituale in misura del tasso di occupazione precedente del 75 %, dovuto all'incapacità del 25 % già riconosciuta e per la quale beneficia di una rendita del 2° pilastro (cfr. Case report [act. AI 184 pag. 19]). In conclusione, tenuto contro di quanto sopra, la valutazione del Dr. med. E._____ non è sufficiente a mettere in dubbio le conclusioni del medico SMR Dr. med. C._____. 9.2.2. Ugualmente non idonea a scalfire la valutazione finale del medico SMR è la perizia del Dr. med. D._____ del 20 ottobre 2024, in quanto egli si affida in sostanza alla valutazione del Dr. med. E._____; tuttavia considerando le risultanze della

23 / 28 stessa con estrema prudenza (cfr. act. AI 177 pag. 26 seg.). Inoltre, il Dr. med. D._____ rileva dalla visita personale del 17 ottobre 2024 che il ricorrente presentava una tendenza fibromialigica come già nel 2017, i dolori accusati al ginocchio non avrebbero potuto essere oggettivati, tanto come i disturbi accusati, e conclude che i deficit funzionali riferiti si spiegherebbero parzialmente con le alterazioni strutturali finora note – un aspetto che sarebbe già stato osservato durante la valutazione peritale neurologica dell'11 settembre 2024, ma soprattutto durante la recente valutazione delle capacità funzionali (cfr. act. AI 177 pag. 25). Per quanto concerne le conclusioni del medico SMR del 10 aprile 2024, il Dr. med. D._____ menziona tale valutazione, senza però confrontarsi esplicitamente (cfr. act. AI 177 pag. 23), di modo che non emergono dubbi nei confronti della valutazione finale del medico SMR. 9.2.3. Sebbene il Dr. med. K._____ ritenga nella sua perizia medico fiduciaria specialistica chirurgica e traumatologica dell'11 marzo 2024 un incremento del 20 % della capacità lavorativa nell'attività abituale a partire dal 15 marzo 2024 (cfr. act. AI 177 pag. 10 seg.), tale constatazione è stata rigettata dal medico SMR con il riferimento alle risultanze della valutazione delle capacità funzionali del Dr. med. E._____, il quale confermava, per quanto atteneva il rachide, ciò che ha ritenuto il Dr. med. K._____, limitando l'esigibilità per lavoro leggero a 5-10 chili per il 40 % (cfr. Case report [act. AI 184 pag. 28]). In questo senso, sebbene indirettamente, il Dr. med. C._____ si è confrontato con le conclusioni del Dr. med. K._____. Ma anche volendo ammettere che le considerazioni del Dr. med. K._____ non siano state considerate in modo sostanziato risp. sufficiente dal medico SMR per valutare la capacità lavorativa in attività abituali, va evidenziato che l'incarico del Dr. med. K._____ era quello di valutare la casualità naturale nell'ambito LAINF e di chiarire la plausibilità lavorativa abituale confacente allo stato di salute. Per effettuare tale valutazione, il Dr. med. K._____ si è basato esclusivamente alle dichiarazioni del ricorrente, dalle quali non si possono trarre delle conclusioni affidabili e complete per stabilire le limitazioni funzionali del danno alla salute in merito all'attività abituale ai fini del diritto a una rendita di invalidità. Inoltre, la perizia del Dr. med. K._____ è stata effettuata con riserva, in quanto egli riteneva la prognosi riguardo la ripresa dell'attività lavorativa abituale a quel momento incerta, non essendo ancora state estinte tutte le opzioni terapeutiche del caso. Infine, il Dr. med. K._____ si è espresso vagamente, usando i termini "indicato" e "prognosi incerta". Giova altresì rilevare che le conclusioni del Dr. med. K._____ non si sovrappongono al parere valetudinario del neurochirurgo curante, Dr. med. H._____, il quale in data 15 marzo 2024 ha tenuto conto di un mancato peggioramento clinico e di una volontà di non procedere a soluzioni chirurgiche, prendendo atto del miglioramento della cruralgia

24 / 28 a destra e che al momento non sarebbero stati forniti altri appuntamenti (cfr. act. AI 150 pag. 17 seg.). In sintesi, non vi è alcuna prova preponderante, affinché si possa giungere a un'altra valutazione della limitazione della capacità lavorativa di quella effettuata dal medico SMR. 9.3. Inoltre, il ricorrente solleva che la problematica del dolore di natura neuropatica non sarebbe stata esplorata dal Dr. med. C._____ e, quindi, non sarebbe stato considerato se e in quale misura ciò incida sulla capacità lavorativa (cfr. act. A.1 pag. 8 in fine). Al riguardo, nella perizia neurologica dell'11 settembre 2024 il Dr. med. Y._____ non riscontrava asimmetrie dei riflessi, in particolare di quelli patellari, costatando un'assenza di deficit motori. L'esame elettromiografico del muscolo retto femorale destro risultava del tutto nella norma. Il neurologo affermava che la limitazione dei movimenti dell'anca destra e i dolori al ginocchio destro non sarebbero spiegati da una problematica neurogena radicolare e costituirebbero il problema principale del ricorrente. Lo specialista riteneva presente una certa discrepanza anche tra l'intensità dei sintomi e i reperti oggettivi blandi sia dal punto di vista clinico che elettrofisiologico e anche sulla base degli esami neuroradiologici più recenti. Egli giungeva alla conclusione che, dal profilo neurologico, il ricorrente sarebbe abile al lavoro nella sua attività abituale (cfr. act. AI 177 pag. 15). In questo senso, la valutazione del Dr. med. C._____ al riguardo risulta completa. 9.4. Infine, il ricorrente rammenta che la componente di dolori cronici non sarebbe stata ancora sufficientemente considerata sia a livello di cura che di valutazione dell'incapacità lavorativa medico-teorica (cfr. act. A1 pag. 11). Con questa semplice supposizione, il ricorrente non adduce – a parte a riguardo della problematica del ginocchio (cfr. act. A.1 pag. 10) – in modo concreto quali dolori cronici non sarebbero stati accertati dal medico SMR. Anzi, dalla valutazione delle capacità funzionali emerge che il ricorrente accusava quali problematiche attuali soprattutto i dolori al ginocchio (cfr. act. AI 177 pag. 31; cfr. anche perizia del Dr. med. D._____ del 20 ottobre 2024 [act. AI 177 pag. 25]). Intanto, per quanto riguarda la patologia al ginocchio destro, dagli atti non emergono fatti precedenti al referto radiologico della RM del 19 agosto 2024 con versamento articolare, meniscosi di grado I, lesioni cartilaginee di grado II nella porzione di carico e del versante anteriore del condilo femorale mediale, lendinosi del quadricipite sul versante laterale, nonché in sede inserzionale ed ecografia ginocchio destro del 28 agosto 2024 con entesite inserzionale del legamento rotuleo, in assenza di lesioni vacuolari visibili ecograficamente, edemi o componenti fluide perilegamentarie (cfr. act. AI 177 pag. 14 seg. e pag. 24 seg.). Il medico SMR evidenzia in modo convincente che tali

25 / 28 risultanze radiologiche addirittura non risulterebbero compatibili con il quadro rilevato nella valutazione delle capacità funzionali e con l'impossibilità di mobilizzazione del ginocchio. Per detti motivi, esaminati tutti gli elementi, il medico SMR non era tenuto a considerare la patologia al ginocchio per il periodo dell'anno di attesa (cfr. Case Report [act. AI 184 pag. 31]). Tuttavia, al ricorrente permane la facoltà di promuovere una rispettiva domanda per prestazioni AI. I fatti accaduti posteriormente alla decisione e che hanno eventualmente modificato la situazione devono infatti di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2, 121 V 366 consid. 1b con rinvii). 9.5. Concludendo, il medico SMR Dr. med. C._____ si è confrontato in modo complessivo con le conclusioni mediche dei Dres. med. D._____, E._____, Y._____ e K._____, che non possono essere considerati affidabili – e quindi avere valenza probatoria ai sensi della succitata giurisprudenza –, nonché con gli esiti patologici del danno alla salute del ricorrente per riconfermare la sua valutazione finale del 10 aprile 2024. 9.6. Giova rilevare che queste circostanze non vengono messe in discussione neppure dalle relazioni dei medici curanti, che hanno attestato al ricorrente un’incapacità lavorativa temporanea più elevata; tanto più che il ricorrente, peraltro, non indica alcuna limitazione concreta che non sarebbe stata riconosciuta o non adeguatamente valutata del medico SMR. Infatti, la neurologa Dr. med. I._____, nel suo referto medico del 29 marzo 2024 (act. AI 177 pag. 11), ha sì formulato diverse diagnosi e, più precisamente, parestesie agli arti superiori bilateralmente probabilmente secondarie alla sofferenza radicolare e possibile associata neuropatia irritativa del nervo ulnare al gomito, senza correlato EMG e una minima sindrome del tunnel carpale, RM cervicale con stenosi foraminale C5-C6 predominante a destra e C6-C7 bilaterale, prevalente a sinistra, nessun segno di mielopatia, cefalea emicranica, attualmente in fase di cronicizzazione in soggetto iperteso, cruralgia a destra probabilmente compatibile con radicolopatia L4 a destra su componente di ernia discale L4/L5 foraminale ed extraforaminale a destra, attestando al ricorrente un'incapacità al lavoro dal 30 marzo 2024 fino al 29 maggio 2024 nella misura dell'80 % (cfr. act. AI 165 pag. 2). Tuttavia, le diagnosi poste dalla neurologa curante non hanno trovato (piena) conferma nell’esame di RM del 17 giugno 2024 (cfr. act. AI 177 pag. 14), di cui il medico SMR fa riferimento nella sua presa di posizione del 21 marzo 2025 (cfr. Case Report [act. AI 184 pag. 26]). Oltretutto, le diagnosi poste dalla neurologa non sono state confermate nella perizia del neurologo Dr. med. Y._____, il quale, si rammenta, riteneva il ricorrente dal punto di vista neurologico abile al lavoro nella sua attività abituale (cfr. act. AI 177

26 / 28 pag. 15). Riguardo al prolungamento dell'incapacità lavorativa fino al 4 agosto 2024 mediante attestato medico del Dr. med. J._____ (cfr. act. AI 165 pag. 2), quest'ultimo non si esprime puntualmente in merito alle diagnosi rilevanti e, quindi, non permette di giungere a un'altra conclusione. Inoltre, il medico SMR si confronta nella valutazione finale in modo esaustivo con le relazioni del medico curante Dr. med. H._____, segnatamente quelle del 2 agosto 2023, 9 gennaio 2024 e del 15 marzo 2024 (cfr. considerando 8.1 sopra), il quale pone la diagnosi di cervicobrachialgia destra post-traumatica e lombo-cruralgia destra post-traumatica in paziente affetto da diabete mellito di tipo II, iperuricemia e ipertensione arteriosa trattate. Al riguardo, dalla valutazione del medico SMR emerge che, nel caso di specie, non viene data prova di un sostanziale aggravamento del quadro cervicale, risp. la RM del 9 gennaio 2024 non evidenzia nuove patologie cervicali (cfr. considerando 9.1 sopra), nonché il quadro clinico lombare non risulta suffragato dagli accertamenti strumentali (RM e EMG). Pertanto, la valutazione del medico SMR risulta comprensibile e completa. Nella misura in cui il Dr. med. H._____ attesti un'incapacità al lavoro superiore del 35 %, va sottolineato che, tenuto conto del fatto che il medico curante si esprime piuttosto a favore del paziente, tale differente valutazione non mette in dubbio la conclusione del medico SMR. Le conclusioni del medico curante in merito alla capacità lavorativa riguardo al quadro algico cervicale e lombare non sono state riscontrate da altri referti medici. In particolare, dal referto medico del 15 novembre 2023 del Dr. med. R._____, specialista in neurologia, emerge che, con riferimento all'elettroneuromiografia del 9 novembre 2023, il ricorrente non avrebbe più lombalgia, concludendo che non vi siano elementi né sul piano clinico né elettrofisiologico a favore di una radicolopatia (cfr. act. AI 132 pag. 31). Inoltre, lo stesso Dr. med. H._____ riteneva l'incapacità lavorativa dal 25 dicembre 2023 in poi dovuta soltanto ai problemi al rachide e non più collegata ai problemi lombari. Per quanto riguarda l'accenno ricorsuale del ricorrente, che il medico curante Dr. med. T._____ confermerebbe a partire dal 5 agosto 2024 un'incapacità lavorativa completa risp. in misura dell'85 % dal 1° ottobre 2024 in poi (cfr. act. A.1 pag. 9), va ricordato che, qualora tali referti emergano effettivamente dagli atti, questi sono indirizzati alla patologia al ginocchio destro menzionato al considerando 9.4. In conclusione, le valutazioni del medico SMR, nemmeno nel ricorso, risultano compiutamente contestate; nessun medico si è infatti confrontato con le conclusioni nella perizia del Dr. med. C._____. In definitiva, la refertazione medica presente nell’incarto del convenuto non permette di giustificare una conclusione differente. 9.7. Il medico SMR, in sintesi, ha effettuato un esame medico esaustivo e giungendo, infine, ad un quadro coerente di una limitazione della capacità lavorativa

27 / 28 in misura del 25 % nell'attività abituale, come già rilevato in precedenza. In questo senso, può essere dato pieno affidamento e, quindi, anche pieno valore probatorio a tale valutazione. Nel caso in esame non risultano rapporti specialistici dotati di valore probatorio sufficiente che giungono a soluzioni contrarie rispetto alle valutazioni che sono state considerate dal convenuto per giustificare la sua decisione. 10. Alla luce di quanto esposto, le censure del ricorrente non giustificano uno scostamento dalla decisione impugnata. La valutazione del convenuto si fonda infatti su esami accurati ed approfonditi del medico SMR, il quale ha stabilito compiutamente l’influenza del danno alla salute sulla capacità lavorativa del ricorrente e sui suoi limiti funzionali. Risulta quindi coerente la conclusione del convenuto che, a partire dal 16 marzo 2024, e quindi prima della scadenza dell'anno di attesa, il ricorrente è da ritenere abile al lavoro nell'attività abituale di direttore e amministratore di una società con un tasso del 75 %, per cui il requisito di un'incapacità lavorativa del 40 % in media durante un anno senza notevole interruzione non è adempiuto. Di conseguenza, la decisione impugnata non dà adito a critiche e merita conferma, mentre il ricorso va respinto integralmente. 11.1. Secondo l'art. 61 lit. fbis LPGA in unione con l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI, è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra CHF 200.00 e CHF 1'000.00 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 11.2. Visto l’esito del ricorso, le spese della presente procedura, fissati a CHF 700.00, sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 73 cpv. 1 LGA). Il convenuto, vincente nelle sue mansioni, non ha diritto ad un'indennità (art. 61 lett. g LPGA e contrario).

28 / 28 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 700.00 sono poste a carico di A._____. 3. Non sono assegnate ripetibili. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazione]

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