Skip to content

Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 22.01.2026 SR1 2025 7

22 janvier 2026·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·3,428 mots·~17 min·2

Résumé

pornografia | StGB 187-200 Sexuelle Integrität

Texte intégral

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 22 gennaio 2026 comunicata il 28 maggio 2026 N. d’incarto SR1 25 7 Istanza Prima Camera penale Composizione Moses, presidente Cavegn e Michael Dürst Togni, attuario Parti A._____ imputato patrocinato dall’avv. Giuseppe Gianella contro Procura pubblica dei Grigioni Rohanstrasse 5, 7001 Coira Oggetto pornografia Atto impugnato decisione del Tribunale regionale Moesa del 7 novembre 2024, comunicata il 30 gennaio 2025 (n. d’incarto 515-2024-01)

2 / 11 Ritenuto in fatto: A. Con decisione del 7 novembre 2024, il Tribunale regionale Moesa ha dichiarato A._____ (in seguito: imputato) colpevole di reiterata pornografia dura giusta l’art. 197 cpv. 4 seconda frase CP, di reiterata pornografia dura giusta l’art. 197 cpv. 5 seconda frase CP, nonché di guida senza autorizzazione giusta l’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr (cifra 1 del dispositivo). Egli è stato condannato a una pena pecuniaria di 128 aliquote giornaliere di CHF 50.00 ciascuna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 3 anni, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni, di cui alla sentenza della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino del 25 luglio 2022 (cifra 2 del dispositivo). Egli è stato inoltre condannato al pagamento di una multa di CHF 1'600.00 sostituita, in caso di mancato pagamento per colpa, con una pena detentiva di 16 giorni (cifra 3 del dispositivo). Il Laptop HP modello B._____, sequestrato il 28 luglio 2022, è stato confiscato (cifra 4 del dispositivo). All’imputato è stato interdetto a vita l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni giusta l’art. 67 cpv. 3 lett. d cifra 2 CP (cifra 5 del dispositivo); non è invece stata pronunciata la sua espulsione dal territorio svizzero in applicazione dell’art. 66a cpv. 2 CP (cifra 6 del dispositivo). Le spese relative alla procedura preliminare di CHF 11'925.00 (cifra 7 del dispositivo), nonché le spese procedurali di prima istanza di CHF 4'700.00 (cifra 8 del dispositivo), sono state poste a carico dell’imputato. Infine, al difensore d’ufficio, avv. Ryan Vanin, è stata riconosciuta un’indennità complessiva di CHF 12'905.55 (IVA inclusa), posta a carico dell’imputato, seppure anticipata dal Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa; cifra 9 del dispositivo). B. Avverso tale decisione, l’imputato ha annunciato appello dinnanzi al Tribunale regionale il 22 novembre 2024. In seguito alla notifica della decisione motivata il 30 gennaio 2025, egli ha depositato, il 18 febbraio 2025, la dichiarazione d’appello dinnanzi al Tribunale d’appello, per il tramite del suo nuovo difensore di fiducia, avv. Pius Fryberg. L’imputato impugna, con il proprio gravame, l’insieme delle cifre del dispositivo della decisione di primo grado, riserva fatta per la cifra 1 relativa alla condanna per il reato di guida senza autorizzazione giusta l’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr. Egli chiede il loro annullamento e la riforma, postulando il proscioglimento da ogni accusa nonché il riconoscimento, a suo favore, di un’indennità per riparazione del torto morale di CHF 10'000.00. Con specifico riferimento alla cifra 4 del dispositivo, domanda la restituzione del Laptop HP modello B._____. Quanto alle cifre 7 e 8, chiede invece che le spese procedurali

3 / 11 siano poste interamente a carico del Cantone dei Grigioni, unitamente al riconoscimento di un’adeguata indennità. C. Con appello incidentale del 5 marzo 2025, la Procura pubblica ha a sua volta impugnato le cifre 2, 3 e 6 del dispositivo della decisione del Tribunale regionale del 7 novembre 2024 chiedendone l’annullamento e la riforma, nel senso che l’imputato venga condannato più severamente, ovvero a una pena pecuniaria parzialmente aggiuntiva di 160 aliquote giornaliere di CHF 50.00 ciascuna, sospesa per un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di CHF 2'000.00 sostituita, in caso di mancato pagamento per colpa, da una pena detentiva di 13 giorni. Essa chiede inoltre che venga pronunciata nei suoi confronti l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 anni giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. h CP. D. Il 13 gennaio 2026 si è tenuto il dibattimento alla presenza dell’imputato, del suo nuovo difensore di fiducia, avv. Giuseppe Gianella, e della Procura pubblica. E. Il 22 gennaio 2026, dopo deliberazione, il Tribunale d’appello ha notificato anticipatamente per scritto alle parti il dispositivo della sentenza. Considerando in diritto: 1. Con la dichiarazione d’appello del 18 febbraio 2025, l’imputato impugna la totalità delle cifre del dispositivo della sentenza del Tribunale regionale del 1° dicembre 2023, riserva fatta per la cifra 1 relativa alla condanna per il reato di guida senza autorizzazione giusta l’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr (act. A.2). Quest’ultima, non essendo oggetto di impugnazione neppure da parte della Procura pubblica (act. A.3), passa pertanto in giudicato (art. 404 cpv. 1 CPP). 2. Con atto d’accusa del 28 febbraio 2024, la Procura pubblica ha accusato l’imputato – per quanto di rilievo in questa sede – di reiterata pornografia dura giusta l’art. 197 cpv. 4 seconda frase CP e reiterata pornografia dura giusta l’art. 197 cpv. 5 seconda frase CP (act. PP 1.38). In particolare, tra il 18 gennaio 2021 e il 16 maggio 2022, egli avrebbe scaricato e condiviso in rete, dal proprio domicilio di O.1._____, mediante il Laptop HP modello B._____ (indirizzo IP C._____) e il programma peer-to-peer eMule, files dal contenuto pedopornografico. Sul dispositivo a lui sequestrato il 28 luglio 2022, in seguito alla perquisizione domiciliare avvenuta il medesimo giorno, sarebbe stata accertata sia la presenza del citato programma – installato il 29 settembre 2020 – sia un elenco di 1'145 files scaricati, ritenuto indicativo del consumo di materiale pedopornografico. Di tali files, 116 files sarebbero stati segnalati alla Polizia cantonale dei Grigioni dalla polizia cantonale O.2._____ tramite il sistema Child Protection System (in seguito: CPS),

4 / 11 in quanto ritenuti “child notable”. Tra questi, 18 files (al netto dei duplicati) avrebbero contenuto atti sessuali reali di natura pedopornografica, mentre ulteriori 5 files sarebbero stati qualificati come potenzialmente pedopornografici, in quanto recanti indicatori di rischio quali “10 yo”, “preteen”, “Kids”, “11yo & 14yo Russian preteen”. Ritenuta la natura del sistema peer-to-peer eMule, l’imputato avrebbe messo simultaneamente a disposizione di terzi, per il tramite della rete, i files scaricati, contribuendo così alla loro diffusione. Egli avrebbe peraltro ammesso di conoscerne il funzionamento. L’imputato, consapevole del significato di tali termini e della loro associazione a contenuti illeciti, avrebbe pertanto accettato di ottenere, consumare e possedere materiale pedopornografico, nonché di condividerlo o comunque metterlo a disposizione di terzi. 3. La difesa ritiene che i dati ottenuti dalla polizia cantonale O.2._____ relativi alla titolarità degli indirizzi IP costituiscano dati marginali a norma dell’art. 273 CPP. Questi sarebbero – in assenza di un’autorizzazione del giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 273 cpv. 2 CPP) – assolutamente inutilizzabili (art. 277 cpv. 2 CPP in combinato disposto con l’art. 141 cpv. 1 CPP). Inutilizzabili sarebbero di conseguenza anche le prove assunte ulteriormente sulla base dei dati ottenuti (art. 141 cpv. 4 CPP; act. H.3). 4. Occorre dunque innanzitutto verificare se e in che misura il giudice dei provvedimenti coercitivi avrebbe dovuto autorizzare la raccolta di tali dati controversi. 4.1. Nell’ambito della sorveglianza retroattiva delle telecomunicazioni occorre distinguere tra dati marginali (Randdaten) a norma dell’art. 273 CPP e dati d’inventario (Bestandesdaten) secondo l’art. 22 della Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1). La richiesta di dati marginali è sottoposta all’autorizzazione del giudice dei provvedimenti coercitivi, mentre quella dei dati d’inventario ne è esente. Sulla distinzione, con particolare riferimento ai dati relativi a indirizzi IP, si è pronunciato il Tribunale federale nella sentenza del 6B_656/2015 del 16 dicembre 2016, commentata in dottrina, in particolare da BETSCHMANN (BETSCHMANN, Randdatenerhebung im Fernmeldeverkehr gemäss Art. 273 StPO, in: AJP/PJA 3/2019, pag. 358 segg.), HANSJAKOB (HANSJAKOB, Wichtige Entwicklungen der Bundesgerichtspraxis zu Überwachungen des Post- und Fernmeldeverkehrs, in: forumpoenale 2013, pag. 252 segg.) e SIMMLER (SIMMLER, Gegenüberstellung des Schweizer Rechts und der E-Evidence-Gesetzgebung der EU – eine Auslegeordnung, in: forumpoenale 2/2025, pag. 136 segg.). Gli indirizzi IP vengono spesso attribuiti in modo dinamico dai provider ai clienti a causa della loro limitata

5 / 11 disponibilità. Ne consegue che lo stesso indirizzo IP può essere utilizzato successivamente da utenti diversi. Per questo motivo, l’identificazione dell’utente che ha utilizzato un determinato indirizzo IP in un preciso momento è possibile solo tramite la consultazione dei registri dei provider, nei quali sono protocollate, nel tempo, le assegnazioni degli indirizzi IP ai singoli clienti (BETSCHMANN, op. cit., pag. 360). Nella precitata sentenza 6B_656/2015, il Tribunale federale ha qualificato la consultazione di questi registri, e con ciò l’individuazione dei relativi utenti ("IP-History"), quale raccolta di dati marginali sottoposta a autorizzazione da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi secondo l’art. 273 cpv. 2 CPP (consid. 1.3 e 1.4). Nonostante la critica formulata da HANSJAKOB (HANSJAKOB, op. cit., pag. 256), non vi è motivo di discostarsi da tale giurisprudenza. Una raccolta senza autorizzazione in applicazione dell’art. 22 LSCPT entrerebbe in linea di conto unicamente in presenza di un indirizzo IP attribuito in modo fisso all’utente. 4.2. Nel caso in esame, con segnalazione del 27 maggio 2022, il servizio speciale KRI SpezFdg2 della polizia del Cantone O.2._____ ha chiesto alla Polizia cantonale dei Grigioni di svolgere accertamenti in relazione al sospetto di commissione del reato di pornografia con fanciulli ai sensi dell’art. 197 cpv. 4 seconda frase CP e dell’art. 197 cpv. 5 seconda frase CP. Tale richiesta si fondava sugli esiti di un monitoraggio effettuato tramite il sistema CPS, nell’ambito delle reti peer-to-peer, dal quale emergevano il presunto scaricamento e la presunta condivisione di materiale pedopornografico da parte dell’imputato, titolare di un abbonamento Internet presso la F._____, attivo dall’11 agosto 2014 (act. PP 3.1; 3.2; 3.3; 3.5; 3.6; 3.7). Alla segnalazione erano allegati una chiavetta USB contenente 18 video pedopornografici (act. PP 3.1 e 3.4) e un file Excel recante l’elenco dei file rilevati, con l’indicazione di più indirizzi IP, della porta, del timestamp, ecc. (act. PP 3.5). La presenza di diversi indirizzi IP associati a distinte sessioni di connessione consente di dedurre che gli stessi fossero di natura dinamica. Ne consegue che l’identificazione dell’utilizzatore, in un preciso momento, ha necessariamente richiesto la consultazione dei registri del provider relativi allo storico delle assegnazioni (“IP History”). Si imponeva infatti una ricostruzione cronologica delle connessioni, al fine di determinare quale utente avesse effettivamente utilizzato le connessioni rilevate. Ne discende che per risalire all’imputato quale titolare dell’abbonamento presso F._____ (act. PP 3.6), è stato fatto ricorso a dati marginali di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 273 CPP. 4.3. L’acquisizione di tali dati avrebbe richiesto un’autorizzazione del giudice dei provvedimenti coercitivi conformemente all’art. 273 cpv. 2 CPP. In assenza di tale autorizzazione, le informazioni ottenute devono essere considerate inutilizzabili ai

6 / 11 sensi dell’art. 277 cpv. 2 CPP in combinato disposto con l’art. 141 cpv. 1 CPP. Parimenti inutilizzabili sono le prove successive che si fondano su tali elementi, segnatamente la perquisizione domiciliare del 16 giugno 2022 (act. PP 3.11) e il sequestro dei dispositivi elettronici del medesimo giorno (act. PP 3.12), nonché gli interrogatori dell’imputato (act. PP 1.25, 1.30, 3.29, 3.31, 3.32, 4.2), non risultando che tali atti istruttori avrebbero potuto essere disposti e acquisiti indipendentemente dalle informazioni iniziali illecitamente raccolte (art. 141 cpv. 4 CPP). Espunte le prove inutilizzabili, non rimangono elementi probatori idonei a fondare una condanna dell’imputato, il quale deve pertanto essere prosciolto. 5. Per questi motivi, l’imputato dev’essere prosciolto dall’accusa di reiterata pornografia dura giusta l’art. 197 cpv. 4 seconda frase CP e di reiterata pornografia dura giusta l’art. 197 cpv. 5 seconda frase CP. 6.1. Ritenuto che l’imputato è stato nondimeno riconosciuto colpevole del reato di guida senza autorizzazione giusta l’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr secondo la cifra 1 della decisione del Tribunale regionale Moesa del 7 novembre 2024 – passata in giudicato siccome non impugnata (cfr. supra consid. 1) – occorre procedere alla commisurazione della pena relativa alla commissione di tale reato (art. 408 cpv. 1 CPP). 6.2. Per il reato di guida senza autorizzazione giusta l’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr, il Tribunale regionale ha ritenuto adeguata una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere (act. B.1 consid. 4.2.3) e ha disposto la sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di 3 anni (act. B.1 consid. 4.2.4). A tali considerazioni può essere rinviato in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP. L’importo dell’aliquota giornaliera dev’essere invece ricalcolato sulla base dell’attuale situazione personale dell’imputato. Quest’ultimo percepisce un reddito lordo di circa CHF 4'000.00 (act. H.6 n. 32). Dedotto il 20% per la cassa malati e le imposte (CHF 800.00), nonché il 15% per il mantenimento di un figlio minorenne (CHF 480.00; act. H.6 n. 80), si ottiene un importo disponibile di CHF 2'720.00. Dividendo tale importo per 30 giorni, si giunge ad un’aliquota giornaliera di CHF 90.00. Il giudice può cumulare la pena condizionalmente sospesa con una multa (art. 42 cpv. 4 CP in combinato disposto con l’art. 106 CP; DTF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Tale multa non può tuttavia superare un quinto della sanzione complessiva – costituita dalla pena principale cumulata con la multa (DTF 149 IV 321 consid. 1.3.2). La pena commisurata alla colpa di 20 aliquote giornaliere deve pertanto essere ripartita in una pena pecuniaria di 16 aliquote giornaliere di CHF 90.00 ciascuna e in una multa di CHF 360.00. La pena detentiva sostitutiva (art. 106 cpv. 2 CP) è fissata in 4 giorni.

7 / 11 6.3. L’imputato dev’essere dunque punito con una pena pecuniaria di 16 aliquote giornaliere di CHF 90.00 ciascuna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 3 anni. Egli deve inoltre essere condannato al pagamento di una multa di CHF 360.00. In caso di mancato pagamento per colpa, la multa è sostituita con una pena detentiva di 4 giorni. 7. Con il proscioglimento dell’imputato dall’accusa dei reati di reiterata pornografia dura giusta l’art. 197 cpv. 4 seconda frase CP e di reiterata pornografia dura giusta l’art. 197 cpv. 5 seconda frase CP (cfr. supra consid. 5), sono venuti meno i presupposti per il mantenimento del sequestro del Laptop HP grigio modello B._____ effettuato il 28 luglio 2022 dalla Procura pubblica sulla base dell’art. 197 cpv. 6 CP (act. PP 3.12). Ritenuto che all’interno di tale dispositivo non sono inoltre stati rinvenuti file pedopornografici (act. PP 3.20), non entra in linea di conto una confisca ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 CP. Il Laptop HP grigio modello B._____ deve pertanto essere dissequestrato e restituito all’imputato, in seguito al passaggio in giudicato della presente sentenza. 8.1. Giusta l’art. 426 cpv. 1 prima frase CPP l’imputato, in caso di condanna, sostiene le spese procedurali. Ritenuto che l’imputato è stato assolto in seconda istanza dai reati di reiterata pornografia dura giusta l’art. 197 cpv. 4 seconda frase CP e di reiterata pornografia dura giusta l’art. 197 cpv. 5 seconda frase CP, le spese della procedura preliminare di CHF 11'925.00 sono poste a suo carico in ragione di 1/4, per un importo di CHF 2'981.25, e a carico del Cantone dei Grigioni (Procura pubblica) in ragione di 3/4, per un importo di CHF 8'943.75. 8.2. Le spese della procedura di prima istanza di CHF 4'700.00 sono poste a carico dell’imputato in ragione di CHF 1'000.00 e a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa) in ragione di CHF 3'700.00, secondo la medesima proporzione di ripartizione effettuata per le spese procedurali relative alla procedura preliminare. 8.3. Il difensore d’ufficio è retribuito, in applicazione dell’art. 135 cpv. 1 CPP, secondo la tariffa d’avvocatura del Cantone in cui si svolge il procedimento; nel Cantone dei Grigioni trova applicazione l’Ordinanza sull’onorario degli avvocati ([OOA; CSC 310.250]; cfr. art. 1 cpv. 1 OOA). L’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 2 prima frase CPP). Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tuttavia tenuto a rimborsare la retribuzione al Cantone (art. 135 cpv. 4 CPP). L’indennità riconosciuta dall’autorità inferiore al difensore d’ufficio dell’imputato nominato per la procedura preliminare e

8 / 11 di prima istanza, avv. Ryan Vannin (act. PP 1.8), di CHF 12'905.55 (IVA compresa) può essere confermata (act. B.1 consid. 4.6.2; TR 30.6). Tale importo è anticipato dal Tribunale regionale Moesa, fatto salvo l’obbligo di restituzione a carico dell’imputato per CHF 3'226.40 (1/4 x CHF 12'905.55). 8.4. La tassa di giustizia relativa alla procedura d’appello è fissata in CHF 4'000.00 (art. 6 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente le tasse di giustizia in procedimenti penali [OTGPP; CSC 350.210]). Essa è posta interamente a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale d’appello) secondo quanto previsto dall’art. 423 cpv. 1 CPP. 8.5. L’imputato pienamente assolto ha diritto a un’indennità, stabilita secondo la tariffa d’avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali durante la procedura di seconda istanza (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP; cfr. anche art. 2 cpv. 2 cifra 2 OOA). Nella nota d’onorario consegnata in occasione del dibattimento dal difensore di fiducia, avv. Giuseppe Gianella, si evince un onorario di CHF 9'487.50, calcolato sulla base di una tariffa oraria di CHF 330.00 per un dispendio di 28 ore e 45 minuti, nonché spese per CHF 519.08, per un totale di CHF 10'817.11 (IVA all’8.1% inclusa; act. G.4). Agli atti non figura tuttavia una convenzione relativa all’onorario. Ritenuto che il dibattimento ha avuto una durata inferiore rispetto a quella preventivata, essendo durato 2 ore e 15 minuti anziché 3 ore stimate, si giustifica una corrispondente riduzione del dispendio. Rilevato inoltre che il contenuto della lettera del 9 gennaio 2026 è stato sostanzialmente ripreso in sede di arringa, il tempo impiegato per la relativa redazione non può essere riconosciuto, con conseguenze riduzione di un’ora. Si impone un’ulteriore riduzione di 30 minuti, poiché il tempo consacrato all’esame degli atti appare solo parzialmente giustificato nella misura indicata, l’appello non avendo per oggetto la condanna dell’imputato per il reato di guida senza autorizzazione giusta l’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr (act. A.2). Ne consegue che il dispendio riconosciuto dev’essere ridotto da 28 ore e 45 minuti a 26 ore e 30 minuti; per il resto, esso può essere confermato, in quanto necessario ai fini di un patrocinio efficace dell’imputato (art. 2 cpv. 2 cifra 2 OOA). Giusta gli artt. 2 cpv. 2 cifra 1 e 3 cpv. 1 OOA, in assenza di un accordo sull’onorario si applica per prassi la tariffa oraria mediana di CHF 240.00. Quanto alle spese, si riconosce per prassi un rimborso forfettario pari al 3% (sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK1 2018 43 dell’11 ottobre 2021 consid. 15.7). Ne consegue che al difensore di fiducia dell’imputato, avv. Giuseppe Gianella, è pertanto riconosciuto un onorario di CHF 6'360.00 (26 ore e 30 minuti x CHF 240.00/ora), cui si aggiunge un importo forfettario per spese di CHF 205.80 (3% di CHF 6'360.00), per un’indennità

9 / 11 complessiva di CHF 7'098.63 (IVA inclusa) relativa alla procedura d’appello (art. 429 cpv. 3 CPP).

10 / 11 Il Tribunale d’appello pronuncia: 1. Si constata il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale regionale Moesa del 7 novembre 2024 (n. d’incarto 515-2024-01) come segue: […] 1. A._____ è dichiarato colpevole […] di guida senza autorizzazione giusta l’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr. […] 2. A._____ è prosciolto dall’accusa di reiterata pornografia dura giusta l’art. 197 cpv. 4 seconda frase CP e di reiterata pornografia dura giusta l’art. 197 cpv. 5 seconda frase CP. 3. A._____ è punito con una pena pecuniaria di 16 aliquote giornaliere di CHF 90.00 ciascuna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 3 anni. 4. A._____ è inoltre condannato al pagamento di una multa di CHF 360.00. In caso di mancato pagamento per colpa, la multa è sostituita con una pena detentiva di 4 giorni. 5. Il Laptop HP grigio modello B._____, sequestrato il 28 luglio 2022, viene restituito a A._____ dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza. 6. Le spese della procedura preliminare di CHF 11'925.00 sono poste a carico di A._____ in ragione di CHF 2'981.25 e a carico del Cantone dei Grigioni (Procura pubblica) in ragione di CHF 8'943.75. 7. Le spese della procedura di prima istanza di CHF 4'700.00 sono poste a carico di A._____ in ragione di CHF 1'000.00 e a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa) in ragione di CHF 3'700.00. 8. La retribuzione del difensore d’ufficio (avv. Ryan Vannin) per la procedura preliminare e di prima istanza di CHF 12'905.55 è anticipata dal Tribunale regionale Moesa. È riservato l’obbligo di restituzione a norma dell’art. 135 cpv. 4 CPP in ragione di CHF 3'226.40. 9. Le spese della procedura d’appello di CHF 4'000.00 sono poste a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale d’appello). 10. Al difensore di A._____, avv. Giuseppe Gianella, è riconosciuta un’indennità di CHF 7’097.65 per la procedura d’appello.

11 / 11 11. [Rimedi giuridici] 12. [Comunicazioni]

SR1 2025 7 — Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 22.01.2026 SR1 2025 7 — Swissrulings