Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 07 dicembre 2004 Comunicata per iscritto il: SKG 04 54 Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidenza Vicepresidente Schlenker Giudici Lazzarini e Sutter-Ambühl Attuario Crameri —————— Visto il ricorso in materia di esecuzione e fallimento di A. X., opponente all'istanza e ricorrente, rappresentato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Casa la Grida, 6535 Roveredo, contro la decisione del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 30 settembre 2004, comunicata il 30 settembre 2004, nella causa di B. X., istante e opponente al ricorso, rappresentata dall’avvocato Marco Cereda, casella postale 1065, Piazza Simen 6, 6501 Bellinzona, contro l’opponente all'istanza e ricorrente, concernente rigetto definitivo d’opposizione, è risultato:
2 A. La cifra 9 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, stipulata tra A. X. e B. X. il 30 marzo 2001 ed omologata con sentenza del Presidente del Tribunale del Distretto Moesa del 21 settembre 2001, è del seguente tenore: “A. X. versa, anticipatamente entro il 5 del mese, la prima volta per il mese di aprile 2001, a B. X. a titolo di alimenti: per il figlio C. X. fr. 700.-- mensili, escluso l’assegno per figli, percepito dalla madre, fino al compimento del 16° anno di età; fr. 850.-- mensili, escluso l’assegno per figli, dal 16° e fino al compimento del 18° anno di età o oltre, in caso di continuazione della formazione, come previsto dall’art. 277 cpv,. 2 CCS. per la figlia D. X. fr. 700.--, escluso l’assegno per figli, percepito dalla madre, fino al compimento del 16° anno di età; fr. 850.-- mensili, escluso l’assegno per figli, dal 16° e fino al compimento del 18° anno di età o oltre, in caso di continuazione della formazione, come previsto dall’art. 277 cpv. 2 CCS.” B. Su domanda di B. X. l’Ufficio d’esecuzione del Circolo di E., l’11 agosto 2004, ha spiccato nei confronti di A. X. il precetto esecutivo no. 2226/04 per gli importi di fr. 10'180.80 oltre interesse al 5% a contare dal 1° febbraio 2004 e fr. 100.- - di spese del precetto esecutivo. Il credito si fonda sugli arretrati di contributi alimentari conformemente alla suesposta omologata convenzione per il periodo dal 1° agosto 2003 al 31 agosto 2004. C. X. è maggiorenne dal 4 dicembre 2003, sicchè per lui è richiesta la somma di fr. 11'050.-- (fr. 850.-- x 13 mesi). D. X. ha compiuto i 16 anni l’11 dicembre 2003, sicchè per lei è preteso l’importo di fr. 10'450.-- (fr. 700.-- x 4 mesi, fr. 850.-- x 9 mesi). Dalla somma complessiva di fr. 21'500.-- chiesta sono stati dedotti fr. 10'619.20 incassati dal Comune di E. e fr. 700.-- versati dal debitore. Interposta opposizione, la creditrice con istanza del 23 agosto 2004 ne ha postulato il rigetto definitivo per gli importi in escussione. C. Con decisione del 30 settembre 2004, comunicata lo stesso giorno, il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo. La tassa di giustizia di fr. 400.-- è stata posta a carico del debitore, che è stato obbligato a rifondere alla creditrice un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 330.--. D. A. X. s’è aggravato con ricorso del 14 ottobre 2004 alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, con protesta di tutte le tasse, spese e ripetibili, in via principale che il ricorso sia accolto e l’impugnata decisione del 30 settembre 2004 della Presidenza del Tribunale distrettuale Moesa sia annullata, in via subordinata, che il ricorso sia accolto e l’impugnata decisione riformata
3 nel senso che il rigetto dell’opposizione venga concesso limitatamente all’importo di fr. 2'530.80. Con risposta del 29 ottobre 2004 B. X. ha proposto, protestando spese e ripetibili, che il ricorso sia respinto, sia nella domanda principale, sia in quella subordinata. Il Presidente del Tribunale distrettuale ha rinunciato ad inoltrare una presa di posizione. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. Ai sensi dell’art. 236 cpv. 1 CPC in unione all’art. 17 cpv. 1 cifra 2 OE della LEF decisioni dei presidenti dei tribunali distrettuali in materia di rigetto d’opposizione (art. 15 cpv. 1 cifra 2 OE della LEF) possono esser impugnate per violazione di diritto entro dieci giorni dalla loro ricezione dinanzi alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni. Per la procedura di ricorso fanno poi stato per analogia le disposizioni degli art. 232 segg. CPC (art. 236 cpv. 3 CPC). Il ricorso del 14 ottobre 2004 è rivolto contro la decisione del Presidente del Tribunale del Distretto Moesa del 30 settembre 2004, comunicata lo stesso giorno e ricevuta il 4 ottobre 2004, è tempestivo e motivato. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. Conformemente all'art. 80 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione, se il credito si fonda su una sentenza esecutiva. Le transazioni giudiziali sono parificate alle sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF). L'esecutorietà presuppone che la sentenza sia stata emanata dall'istanza competente, che menzioni la causa e l'ammontare del debito nonchè i rimedi legali, inoltre che sia stata intimata al soggetto. Infine non deve più essere contestabile con un mezzo d'impugnazione ordinario (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, § 109 e 133; PTC 1987 no. 27 cons. 1a, 2, 1986 no. 24 cons. 1). Nel concreto caso queste premesse manifestamente sono adempite, sicchè la richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione della creditrice, in applicazione dei disposti testè citati, avrebbe potuto essere accolta. Se il giudice di divorzio poteva o non poteva approvare la convenzione delle parti, è questione che nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione non può essere esaminata. Sull’esistenza materiale del credito il giudice di rigetto dell’opposizione non può pronunciarsi (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. Auflage, Bern 1997, § 19 n. 22; sentenza della Commissione del Tribunale cantonale del 18 febbraio 2004 in re K. A. contro M. A., SKG 04 6; DTF 112 II 199).
4 3. a) Sennonché nel concreto caso una determinante circostanza non è stata presa in considerazione. L’art. 277 cpv. 2 CC dispone che, se raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi. L’art. 289 cpv. 1 CC prescrive poi che i contributi per il mantenimento spettano al figlio. Se è maggiorenne il diritto deve essere esercitato da lui, che ovviamente può farsi rappresentare (Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar ZGB I, Basel/Genf/München, 2. Aufl. 2002, n. 23 all’art. 277, n. 7 all’art. 289; Hegnauer, Berner Kommentar zum ZGB, Bd. II, 2. Abt., 2. Teilband 1997, n. 60 all’art. 289). È quindi il figlio di maggiore età, è unicamente lui che può agire giudizialmente contro il genitore obbligato a prestare il contributo alimentare, se sono adempite le premesse del diritto. Questa regolarizzazione e le conseguenze che ne derivano per la prestazione alimentare valgono anche per i contributi alimentari stabiliti al momento che il figlio era ancora minorenne per il periodo dopo la maggiore età (art. 133 CC). b) Dirimpetto alla suesposta opinione giuridica non vi sono dei dubbi quanto all’inammissibilità della procedura del Presidente del Tribunale distrettuale. Segnatamente le disposizioni di diritto non gli concedono nessun potere discrezionale, secondo cui egli sarebbe autorizzato (p. es. per ragioni di opportunità) ad assegnare contributi alimentari a favore di figli d’età maggiore. Di conseguenza coll’accoglimento dell’istanza ed il rigetto definitivo dell’opposizione per il richiesto importo in escussione di fr. 10'180.80 il giudice precedente ha violato il diritto materiale nel senso anzidetto. Dato che il figlio C. X. il 4 dicembre 2003 ha compiuto i 18 anni, l’opposizione per i contributi alimentari chiesti per lui dalla madre a partire dalla maggiore età doveva essere mantenuta. Per farli valere essa non era attivamente legittimata. Era il figlio che avrebbe dovuto agire in giudizio in nome proprio contro il padre, se le premesse dell’art. 277 cpv. 2 CC - mancanza di una formazione appropriata (PTC 1990 no.30, 1983 no. 20), esigibilità del contributo alimentare dal genitore (DTF 129 III 375) - erano adempite o conferire una procura alla madre. Dato che ciò non è stato fatto, l’opposizione dev’essere rigettata in via definitiva unicamente per l’importo di fr. 2'530.80. Questa somma è composta di fr. 3’400.-- (fr. 850.-- per i mesi da agosto a novembre 2003 per il figlio allora ancora minorenne), fr. 10'450.-- (fr. 700.-- x 4 mesi e fr. 850.-- x 9 mesi per la figlia pure minorenne) meno fr. 10'619.20 incassati dal Comune di E. e fr. 700.-- versati dal debitore.
5 c) Contrariamente a quanto richiesto, gli interessi del 5% non sono dovuti dal 1° febbraio 2004, ossia dal periodo intermedio per il calcolo, ma dal giorno in cui la creditrice ha proceduto in via esecutiva contro il debitore, cioè dall’11 agosto 2004 (art. 105 cpv. 1 CO). d) Giusta l'art. 81 cpv. 1 LEF al credito fondato su una sentenza esecutiva il debitore può opporre unicamente e deve documentare che il debito è estinto, che è prescritto o che è stato prorogato il termine di pagamento. Conformemente alla volontà del legislatore le possibilità di difesa del debitore in procedure di rigetto definitivo d'opposizione sono estremamente limitate onde impedire una protrazione dell'esecuzione. Il titolo di rigetto definitivo dell'opposizione può di conseguenza essere invalidato solo con le controprove dell'estinzione, della prescrizione, della proroga del termine di pagamento. Alla concreta richiesta d’esecuzione simili eccezioni non sono state opposte. e) Stando così le cose, il petito eventuale dell’impugnativa si rivela fondato. Di conseguenza il ricorso dev’essere parzialmente accolto, l’impugnata decisione annullata e l’opposizione di A. X. reietta in via definitiva per l’importo di fr. 2'530.80 oltre interesse al 5% a contare dall’11 agosto 2004. 4. Le spese giudiziarie e le indennità a titolo di ripetibili del parziale rigetto definitivo dell’opposizione di prima e seconda istanza devono perciò essere ripartite secondo la vincita e la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 OTLEF).
6 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e l’impugnata decisione annullata. 2. L’opposizione al precetto esecutivo no. 2226/04 dell’Ufficio d’esecuzione di E. è rigettata definitivamente per l’importo di fr. 2'530.80 oltre interesse al 5% a contare dall’11 agosto 2004. 3. I costi della procedura di rigetto dell’opposizione di fr. 400.-- vanno per ¼ a carico di A. X. e per ¾ a carico di B. X., che rifonde all’opponente all’istanza un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 200.--. 4. I costi della procedura di ricorso di fr. 600.-- sono sopportati per ¼ da A. X. e per ¾ da B. X., che paga al ricorrente un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 500.--. 5. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario