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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 02.07.2003 SKG 2003 22

2 juillet 2003·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·2,607 mots·~13 min·4

Résumé

rigetto provvisorio | Rechtsöffnung

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun Rif.: Coira, 2 luglio 2003 Comunicata per iscritto il: SKG 03 22 (non comunicata oralmente) Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Vicepresidente Schlenker, giudici cantonali Schäfer e Vital, attuaria ad hoc Baretta. —————— Visto il ricorso in materia di esecuzione e fallimento di A., 6540 Castaneda, ricorrente, rappresentato dal lic. iur. Lorenzo Egloff, Studio legale Giudicetti - Toschini, Casa Moesa, 6535 Roveredo, contro la decisione del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 26 maggio 2003, comunicata il 26 maggio 2003, nella causa C . , Postfach 284, Badenerstrasse 9, 5201 Brugg AG, opponente al ricorso, rappresentata dalla C., D., Via Monda 2, 6528 Camorino, contro il ricorrente, concernente rigetto provvisorio dell’opposizione, è risultato:

2 A. Su domanda della C. l’Ufficio di esecuzione X., il 25 marzo 2003, ha spiccato nei confronti di A. il precetto esecutivo no. xxx. per l’importo di fr. 9'800.-oltre interesse al 5% dal 24 febbraio 2003. Il credito si fonda sul contratto leasing no. zzz. del 21 marzo 2001, comprese le rispettive condizioni generali, o più precisamente sul conteggio del 14 febbraio 2003. Interposta opposizione, la creditrice con istanza del 30 aprile 2003 ha inoltrato al Presidente del Tribunale del Distretto Moesa istanza di rigetto provvisorio per il suddetto importo. B. Con decisione del 26 maggio 2003, comunicata lo stesso giorno, il Presidente del Tribunale del Distretto Moesa ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo. I costi della procedura di fr. 300.- sono stati posti a carico del debitore, il quale è inoltre stato obbligato a rifondere alla creditrice l’importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili. C. A. s’è aggravato con ricorso del 6 giugno 2003 alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, con protesta di spese, tasse e ripetibili, d’annullare l’impugnata decisione e di respingere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Il Presidente del Tribunale distrettuale ha rinunciato ad inoltrare una presa di posizione. La C. ha in sostanza proposto la reiezione del ricorso. Dei motivi si dirà nei considerandi. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. Ai sensi dell'art. 236 CPC le decisioni dei presidenti dei tribunali distrettuali in materia di rigetto d'opposizione possono esser impugnate entro dieci giorni dalla loro ricezione dinanzi alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni (cfr. anche l’art. 17 cpv. 1 cifra 2 e art. 24 OE della LEF). Per la pro-cedura fanno stato per analogia le disposizioni degli art. 232 segg. CPC. Col suo tempestivo gravame il ricorrente lamenta in sostanza la violazione dell'art. 82 LEF. Adempiti anche gli altri presupposti (art. 233 CPC), il rimedio legale inoltrato è quindi ricevibile in ordine. Nella procedura di rigetto d'opposizione il giudice accerta d'ufficio se la documentazione prodotta dalle parti adempie ai requisiti legali per poterla considerare un titolo esecutivo ed una valida eccezione, che lo infirma. La stessa documenta-

3 zione fa pure stato per la procedura di ricorso; nuovi mezzi di prova non sono ammissibili (art. 236 cpv. 3 CPC, art. 233 cpv. 2 CPC; PTC 2000 no. 14, 1979 no. 19, 1978 no. 2). Ne viene che gli atti inoltrati dalla convenuta in ricorso, che non sono stati sottoposti all'istanza precedente (doc. 04/6 – 04/15), non possono essere presi in considerazione in questa procedura. 2. a) Conformemente all'art. 82 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione se il credito si fonda su un riconoscimento di debito costatato mediante scrittura privata. Il giudice lo pronuncia semprechè il debitore non renda verosimili delle eccezioni, che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Nell’ambito della procedura sommaria in tema di esecuzioni il giudice, al fine dell’applicazione dell’art. 82 cpv. 1 LEF, deve attenersi al solo esame sommario della liquidità delle prove. Attraverso questo esame egli deve poter stabilire se il titolo su cui è ancorata l’esecuzione è idoneo a ottenere il rigetto dell’opposizione. In questa procedura il giudice non deve pertanto stabilire sulla situazione materiale giuridica della pretesa (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 6.a edizione, Berna 1997, § 19, n. 22). b) La procedura intesa al rigetto provvisorio dell'opposizione è destinata ad agevolare il proseguimento dell'esecuzione ai creditori in possesso di un riconoscimento di debito costatato mediante scrittura privata. La nozione di "riconoscimento di debito costatato mediante scrittura privata" implica necessariamente l'esistenza di una dichiarazione scritta e firmata (cfr. il testo tedesco dell'art. 82 cpv. 1 LEF: "Durch Unterschrift bekräftigte Schuld-anerkennung"), che documenta il debito per cui è chiesta l'esecuzione e la volontà del debitore di pagarlo. Ciò significa che in essa devono essere menzionati il debitore ed il creditore nonchè la somma di denaro, inoltre che dalla stessa va desunta la chiara volontà del debitore di pagare il debito (Staehe-lin/Bauer/Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, Basilea 1998, n. 12 e segg. all’art. 82 LEF). Unicamente la dichiarazione che contiene gli elementi necessari e con cui il debitore si obbliga a pagare al creditore un debito costituisce un riconoscimento di debito (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1, n. 8). La prova circa l'esistenza del debito spetta al creditore e risulta in casi simili dalla dichiarazione scritta del creditore e debitore. Un contratto sinallagmatico, quindi bilaterale, il cui obbligo di fornire la propria prestazione dipende di massima ed anche dal punto di vista quantitativo dalla circostanza che la controprestazione avvenga contrattualmente, può giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione, qualora l’istante provi di avere a sua volta adempito agli obblighi contrattuali, da cui dipende l’esigibilità del suo cre-

4 dito (PTC 1993 no. 21, 1989 no. 31, con rimandi). Non è pertanto pertinente la censura del ricorrente, secondo la quale in concreto il contratto leasing non costituisce valido titolo di rigetto per quanto attiene alle pretese risarcitorie avanzate dalla ditta creditrice. Secondo quest’ultimo simili pretese non avrebbero nulla a che vedere con l’obbligo di natura locativa del debitore a fornire anticipatamente la propria prestazione. Innanzitutto va infatti fatto notare che la ditta creditrice ha fornito anticipatamente la propria prestazione, comprando l’autovettura e mettendola a disposizione del debitore. La ditta creditrice ha pertanto adempito ai propri obblighi contrattuali. Il debitore a sua volta era obbligato a pagare all’inizio di ogni mese il canone leasing pattuito fino ad esaurimento del debito. Siccome il debitore non ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali, il contratto leasing con le rispettive condizioni generali, come si dimostrerà anche in seguito, rappresentano indubbiamente un valido titolo di rigetto. Il riconoscimento di debito non deve infatti essere forzatamente un documento, ma può anche esser dedotto da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Ne viene che indipendentemente dalla circostanza che gli elementi necessari possano essere desunti da un documento o da più documenti, riconoscimento di debito è reputata unicamente la dichiarazione scritta e firmata dal debitore con cui egli s'impegna senza condizioni a pagare una - determinata o facilmente determinabile - somma di denaro. Il debito riconosciuto non deve quindi essere necessariamente quantificato nell’atto sottoscritto dal debitore; è sufficiente che esso sia agevolmente determinabile (cfr. Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Band 1, 3.a edizione, Zurigo 1984, § 20, n. 4 e segg.; Hansjörg Peter, Fragen zum provisorischen Rechtsöffnung, in SJZ 95 (1999) n. 7, pag. 133 seg.). Nel caso concreto il contratto leasing del 21 marzo 2001 e le condizioni generali dei contratti di leasing di tipo A, allestiti dalla ditta creditrice ed accettati nonchè firmati dal debitore costituiscono un riconoscimento di debito. Le condizioni generali sono infatti parte integrante del contratto e le stesse sono state per di più firmate dal debitore stesso. In base a questi due documenti è possibile dedurre il debito restante in caso di disdetta anticipata. Nell’evenienza concreta il totale a favore della ditta creditrice ammontava a fr. 22'509.--; questo risultato è chiaramente allestito nel conteggio del 14 febbraio 2003 (doc. 04/17). La somma messa in esecuzione ammonta però solamente a fr. 9'800.-- , infatti la ditta creditrice, dopo la vendita della vettura, aveva ridotto l’importo soprammenzionato a favore del debitore. Come la ditta creditrice sia giunta a questa cifra risulta chiaro solamente nella risposta al ricorso di quest’ultima, dove viene

5 allestito un calcolo esatto. Questo fatto non da adito a critiche, dato che una motivazione di una riduzione a favore dell’escusso non è necessaria. c) Eccezioni che invalidano il riconoscimento di debito sono quelle rivolte contro l'origine dell'obbligazione (incapacità di discernimento, nullità, vizi di volontà ecc.) e contro l'inadempimento o l'imperfetto adempimento della stessa. Inoltre il riconoscimento di debito può essere infirmato da censure, che si riferiscono all'estinzione del debito (pagamento, compensazione, prescrizione ecc.; cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, 4.a edizione, Zurigo 1997, n. 23 all’art. 82 LEF). Infine l'opposizione dev'essere mantenuta se sono sollevate obiezioni, che hanno per oggetto la procedura d'esecuzione o di rigetto dell'opposizione (indicazione sbagliata delle parti, foro incompetente ecc.; Amonn/Gasser, op. cit., § 19, n. 83; Panchaud/Caprez, op. cit., § 43 segg.). Fra le eccezioni liberatorie delle quali può avvalersi il debitore conformemente all’art. 82 cpv. 2 LEF la giurisprudenza ammette quindi anche la remissione del debito. Il debitore escusso può dunque opporre al credito risultante dal proprio riconoscimento di debito la remissione, anche se contestata, da parte del creditore. In tal caso l’opposizione deve essere confermata, se la remissione è resa attendibile. A questo proposito deve essere rilevato che l’escusso avvalendosi della remissione, vale a dire di un modo previsto dalla legge (art. 115 CO) per estinguere l’obbligazione, riconosce implicitamente che il credito del precettante esisteva. Ne deriva logicamente che il giudizio in merito deve avere per oggetto meno l’esame se il credito posto in esecuzione è fondato, per contro più quello della fondatezza dell’eccezione d’estinzione dello stesso. Alla prova della remissione del debito sono imposti dei criteri, anche se non rigorosi. Eccezioni che infirmano il riconoscimento del debito devono essere giustificate (art. 82 cpv. 2 LEF). La nozione “giustificare”, che contrariamente al testo tedesco “Glaubhaftmachen” e francese “rendre vraisemblable” non esprime la differenza tra provare e rendere verosimile, significa che l’eccezione non dev’essere provata, ma che non basta che essa sia semplicemente affermata. Il giudice deve propendere per la verità delle circostanze fatte valere dall’escusso. L’eccezione dev’essere provata unicamente fino alla sua probabilità (Staehe-lin/Bauer/Staehelin, op. cit., n. 87 all’art. 82 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 28 all’art. 82 LEF). Rese attendibili devono essere le fattispecie su cui si fondano le eccezioni; se quelle infirmano il riconoscimento di debito dev’essere costatato d’ufficio dal giudice secondo il principio “iura novit curia”. Ciò significa che all’escusso possono essere riconosciute unicamente allegazioni fondate su elementi concreti, tali da ren-

6 dere sufficientemente liquida l’eccezione liberatoria e non semplici allegazioni di parte senza riscontri oggettivi a conforto delle stesse. Sulla base delle considerazioni testè esposte, a giudizio della Commissione del Tribunale cantonale, le eccezioni del ricorrente non possono meritare tutela nella presente procedura. Esse poggiano in sostanza sullo scritto del 22 maggio 2002 (doc. 3.3). Il ricorrente è dell’avviso, che in base a suddetto scritto, gli si intimava uno scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 15 delle condizioni del contratto unicamente nell’eventualità che l’arretrato non venisse saldato entro 30 giorni. Tale documento avrebbe quindi fatto credere in buona fede al ricorrente che tramite la restituzione del veicolo ed il pagamento della rata scoperta egli non avrebbe più dovuto niente alla società convenuta in ricorso. Lo scritto del 18 ottobre 2002 (doc. 3.5) avrebbe inoltre rafforzato il ricorrente nel proprio convincimento, dato che quest’ultimo non menzionava più uno scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 15 delle condizioni del contratto. Questa tesi non può essere accolta. Come sostenuto dall’istanza precedente, non è stato reso verosimile che la società convenuta in ricorso abbia rinunciato in via definitiva alle conseguenze previste dall’art. 15 in unione all’art. 4.3 cpv. 2 delle condizioni generali in caso di rescissione anticipata del contratto. Le conseguenze di una disdetta anticipata del contratto erano dettagliamente regolate nelle condizioni generali del contratto. Apponendo la propria firma sul foglio delle condizioni generali il contraente conferma di aver letto e capito il contenuto delle stesse. Gli elementi da cui l’escusso muove non sono quindi sufficienti per avvalorare sia nel principio che nella sostanza le sue eccezioni liberatorie, poichè mancano dei riscontri oggettivi a fondamento delle stesse. Esse non bastano per infirmare il riconoscimento del debito. Ciò ha per conseguenza che il ricorso anche in questo punto deve essere respinto. Si deve perciò concludere che le premesse per il rigetto provvisorio dell'opposizione giusta l'art. 82 LEF sono adempite. 3. Infine va aggiunto che pure la tesi del ricorrente, secondo la quale il contratto in questione sarebbe da ritenere nullo in mancanza della necessaria menzione del diritto del compratore di rinunciare a chiudere il contratto giusta l’art. 226a in unione con l’art. 226c vCO, è insostenibile. È pertanto veritiero che la LCC, la quale è entrata in vigore solamente il 1° gennaio 2003 non è in casu applicabile. Il contratto leasing di cui in parola non è comunque da ritenere nullo, dato che pure le norme sulla vendita rateale non sono applicabili. Nel contratto leasing non sono infatti previste né un trapasso automatico della proprietà al termine del contratto né un opzione di compera, condizioni indispensabili per l’applicazione delle suddette

7 norme. Giusta l’art. 1.3 delle condizioni di contratto il veicolo rimane infatti di esclusiva proprietà della società leasing per tutta la durata contrattuale come pure alla scadenza. L’art. 16 delle condizioni regola inoltre la restituzione del veicolo. Con l’adozione di queste regole le società leasing evitano l’applicazione delle rigorose norme sull’acquisto rateale (cfr. Bernd Stauder, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Abzahlungsrecht, Sonderedition aus dem Kommentar zum Obligationenrecht I, Basilea 1996, Vorbemerkungen zu Art. 226a – 226m, cifra 6). Il ricorso viene pertanto respinto anche in questo punto. A ragione il Presidente del Tribunale distrettuale ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione. A quest’ultimo viene comunque fatto notare, onde evitare malintesi, di menzionare sempre nel dispositivo delle sue decisioni non solo il numero del precetto esecutivo, bensì pure l’ammontare dell’importo messo in esecuzione (in casu fr. 9'800.--) come pure gli interessi (in casu il 5% a partire dal 24 febbraio 2003). 4. Sia ancora accennato che la procedura di rigetto dell’opposizione è una procedura sommaria (art. 25 cifra 2 lett. a LEF). In tal senso una decisione emanata nell’ambito di questa procedura non è definitiva; all’escusso rimane la possibilità di domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito con tutti i mezzi di prova che ha a disposizione (art. 83 cpv. 2 LEF). La procedura di rigetto dell’opposizione elimina quindi l’opposizione soltanto condizionatamente; l’esistenza di quest’ultima dipende appunto dal fatto se l’escusso tempestivamente rende pendente la questione della validità giuridica del credito. Col rigetto dell’opposizione definitivamente non è detto niente quanto alla situazione giuridica materiale; a tal riguardo non è nè il Presidente del Tribunale distrettuale quale giudice di rigetto dell’opposizione, nè la Commissione del Tribunale cantonale quale istanza di ricorso, che devono decidere. Sarà compito del competente giudice ordinario esaminare definitivamente se i crediti dell’opponente al ricorso sono o non sono giustificati. 5. Dirimpetto alla sua richiesta il ricorrente soccombe totalmente. I costi della procedura di ricorso di fr. 450.-- vanno perciò a suo carico (art. 61 cpv. 1 OTLEF). Giusta l’art. 62 cpv. 1 OTLEF nelle procedure sommarie in materia di esecuzione il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese. Nell’evenienza concreta la C. non ha sollevato simile pretese. Non si aggiudica pertanto alcuna indennità.

8 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. Il ricorso è respinto. 2. I costi della procedura di ricorso di fr. 450.-- vanno a carico del ricorrente. 3. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuaria ad hoc

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