Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione del 27 aprile 2026 comunicata il 27 aprile 2026 N. d'incarto SBK 26 53 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Composizione Moses, presidente Bensbih, attuaria Parti A._____ reclamante contro B._____, resistente Oggetto rinvio dell'udienza di fallimento Atto impugnato disposizione ordinatoria Tribunale regionale Moesa del 22 aprile 2026 (n. d'incarto 335-2026-145)
2 / 5 Ritenuto in fatto: A. Nell’ambito della procedura inc. n. 335.26.145, con disposizione ordinatoria del 26 marzo 2026, il Presidente del Tribunale regionale Moesa ha citato la creditrice B._____ e la società debitrice A._____ all’udienza di fallimento fissata il 22 aprile 2026. B. In data 7 aprile 2026 il Presidente del Tribunale regionale ha accolto la richiesta di rinvio dell’udienza presentata dalla A._____ il 2 aprile 2026, rinviando l’udienza di fallimento al 29 aprile 2026. C. Con scritto del 21 aprile 2026, la A._____ ha richiesto al Tribunale regionale un ulteriore rinvio dell’udienza. D. Con disposizione ordinatoria del 22 aprile 2026, il Presidente del Tribunale regionale ha respinto la richiesta di rinvio del 21 aprile 2026 presentata dalla A._____. E. Contro la menzionata disposizione ordinatoria, il 24 aprile 2026 la società A._____ (in seguito: reclamante) insorge al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni con un reclamo, per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento della disposizione ordinatoria impugnata e la concessione del rinvio dell’udienza di fallimento. F. Sono stati acquisiti gli atti di prima istanza. Considerando in diritto: 1.1. Le disposizioni ordinatorie possono essere impugnate mediante reclamo ai sensi degli artt. 319 segg. CPC dinanzi al Tribunale d’appello (art. 319 lett. b CPC; art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100]; art. 11 cpv. 2 OOGTA [CSC 173.010]) nei casi stabiliti dalla legge (art. 319 lett. b cifra 1 CPC) o quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC). Nel caso della citazione all’udienza di fallimento l’impugnabilità è ammessa solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (NORDMANN, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [ed.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3a ed. 2021, art. 168 n. 15). 1.2. Preliminarmente si osserva che nel suo ricorso [recte: reclamo], l’insorgente si riferisce alle procedure di prima istanza inc. n. 335.26.145 e n. 335.26.177. Tuttavia, il Tribunale regionale ha trasmesso gli atti relativi alla procedura inc. n. 335.26.145, precisando che nella procedura inc. n. 335.26.177 non sarebbe stato
3 / 5 richiesto alcun rinvio (act. E.1). Pertanto, oggetto del presente gravame è unicamente la disposizione ordinatoria del 22 aprile 2026 (inc. n. 335.26.145; act. E.1.6). 2. Con il reclamo, l’insorgente contesta la disposizione ordinatoria del 22 aprile 2026, con cui il Tribunale regionale ha respinto la sua richiesta di rinvio dell’udienza di fallimento fissata per il 29 aprile 2026. Essa invoca in sostanza il principio della proporzionalità e del divieto di arbitrio nell’ambito dell’apprezzamento manifestamente inesatto dei fatti (act. A.1). 3. Ora, occorre anzitutto rilevare che la disposizione ordinatoria con cui viene emessa la citazione all’udienza di fallimento ex art. 168 LEF non arreca di principio un pregiudizio difficilmente riparabile (NORDMANN, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [ed.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3a ed. 2021, art. 168 n. 15). In ogni caso, si rileva che in materia di fallimento è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), che per sua natura richiede un’evasione celere della controversia. Pertanto non si giustifica un rinvio dell’udienza di fallimento considerato che l’istanza di fallimento è datata 20 marzo 2026 e il Tribunale regionale ha, in un primo momento, fissato l’udienza di fallimento per il 22 aprile 2026 e, successivamente – in accoglimento della richiesta di rinvio della reclamante – ha posticipato tale udienza al 29 aprile 2026, ovvero oltre un mese dalla data riportata sull’istanza di fallimento, specificando peraltro alla reclamante che senza l’accordo della creditrice non sarebbero più stati concessi ulteriori rinvii (act. E.1.1 segg.). Ciò premesso, si osserva infine che le motivazioni addotte dall’insorgente nel suo reclamo – e meglio l’asserito presunto carattere temporaneo dell’illiquidità della società reclamante (act. A.1) – non giustificano un rinvio dell’udienza di fallimento. 4. Visto tutto quanto precede, la reclamante non ha dimostrato l'esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né allegato validi motivi di rinvio, sicché il gravame è respinto, nella misura in cui è ammissibile. La domanda di effetto sospensivo diventa priva d'oggetto con l'emanazione dell'odierno giudizio. 5. Manifestamente inammissibile e infondato, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 38 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]). 6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in CHF 300.00 (art. 105 cpv. 1 CPC; artt. 12 cpv. 2 e 15 cpv. 1 OTGPC [CSC 320.210]), è posta
4 / 5 integralmente a suo carico. Di riflesso, la reclamante – in ogni caso non rappresentata – non ha diritto a ripetibili.
5 / 5 Il Tribunale d’appello pronuncia: 1. Il reclamo è respinto, nella misura in cui è ammissibile. 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 300.00, è posta a carico della A._____. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazione a:]