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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 08.04.2026 SBK 2025 111

8 avril 2026·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·2,503 mots·~13 min·8

Résumé

rigetto del'opposizione | Rechtsöffnung

Texte intégral

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione dell’8 aprile 2026 comunicata il 10 aprile 2026 N. d'incarto SBK 25 111 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Composizione Moses, presidente Bensbih, attuaria Parti A._____ reclamante patrocinato dall'avv. Letizia Pizzagalli contro B._____ resistente Oggetto rigetto dell'opposizione Atto impugnato decisione del Tribunale regionale Moesa del 17 novembre 2025 (n. d'incarto 335-2025-308)

2 / 8 Ritenuto in fatto: A. Con precetto esecutivo n. Z.1._____ emesso il 24 settembre 2025 dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (in seguito: UEF), il Comune politico di O.1._____ ha escusso A._____ per l’incasso di CHF 1'012.55, oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2025, indicando quale causa del credito “Tassa energia elettrica 2024”. B. Avendo il debitore interposto opposizione totale al citato precetto esecutivo, con istanza del 9 ottobre 2025 il Comune politico di O.1._____ ne ha chiesto il rigetto definitivo ex art. 80 LEF al Tribunale regionale Moesa. C. Statuendo con decisione del 17 novembre 2025, il presidente del Tribunale regionale ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal debitore al precetto esecutivo n. Z.1._____, ponendo a suo carico le spese processuali di CHF 200.00 e condannandolo a rifondere alla controparte CHF 200.00 a titolo di ripetibili. D. Avverso tale decisione, in data 28 settembre 2025 (data del timbro postale) A._____ (in seguito: reclamante) ha presentato al Tribunale d’appello dei Grigioni un reclamo, postulando l’accoglimento del reclamo e la nullità della decisione impugnata. Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. E. Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2026, il Comune di O.1._____ si è limitato a riconfermare quanto esposto con istanza di rigetto definitivo dell’opposizione del 9 ottobre 2025. F. Sono stati acquisiti gli atti della procedura di prima istanza. La causa è matura per il giudizio. Considerando in diritto: 1.1. La decisione impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) senza riguardo al valore litigioso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d'appello (art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100] in combinato disposto con l'art. 11 cpv. 2 OOGTA [CSC 173.010]). 1.2. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la decisione impugnata è stata notificata il 18 novembre 2025 (act. B.1 seg.), il termine d'impugnazione è scaduto venerdì 28 novembre e il reclamo è pertanto tempestivo.

3 / 8 1.3. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, con rinvii). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto, sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Si rammenta inoltre che i giudici non sono tenuti a esporre esplicitamente ogni singola censura delle parti né a determinarsi dettagliatamente su di esse, ma possono limitarsi a trattare quelle di rilievo per il giudizio (DTF 134 I 88 consid. 4.1, con rinvii). 2. Nella decisione impugnata, il presidente del Tribunale regionale ha ritenuto che la fattura per la “Tassa consumo energia elettrica 2024 – Emissione annuale” del 10 gennaio 2025 emessa dal Comune di O.1._____ nei confronti del debitore costituirebbe una decisione amministrativa – passata in giudicato – e, di conseguenza, un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ex art. 80 LEF per il credito posto in esecuzione. Il Tribunale regionale ha inoltre ritenuto che l’identità tra debitore e creditore sarebbe data e che il reclamante non avrebbe sollevato obiezioni tali da inficiare tale titolo di rigetto (cfr. per tutto quanto precede act. B.1). 3. Il reclamante censura una violazione del diritto di essere sentito ex art. 53 cpv. 1 CPC, ribadendo, in particolare, che la fattura del 10 gennaio 2025 non costituirebbe una decisione amministrativa e, di conseguenza, un valido titolo di rigetto definitivo, giacché una simile decisione dovrebbe essere validamente notificata per scritto, come pure essere qualificata in quanto tale, indicare l’autorità competente a statuire e i rimedi giuridici, tutti elementi che la fattura non possederebbe. Pertanto, difetterebbe in concreto un valido titolo di rigetto definitivo ex art. 80 LEF e non sarebbero in concreto neppure ravvisabili i presupposti per un rigetto provvisorio ex art. 82 LEF (cfr. per tutto quanto precede act. A.1, IV segg.). Il Comune di O.1._____ non ha preso posizione sulle singole censure sollevate del reclamante, limitandosi a riconfermare quanto esposto con istanza di rigetto definitivo dell’opposizione del 9 ottobre 2025 (act. A.2). 3.1. Il reclamante invoca anzitutto la violazione del diritto di essere sentito, in quanto, da un lato, il resistente non si sarebbe confrontato con le eccezioni sollevate dal reclamante in sede di osservazioni del 7 novembre 2025 e, dall’altro, in quanto il Tribunale regionale avrebbe omesso di pronunciarsi, anche solo sommariamente, su questioni giuridiche e fattuali manifestamente pertinenti e potenzialmente

4 / 8 determinanti per l’esito della causa (act. A.1, VI). Ora, posto come il reclamante ha potuto correttamente partecipare alla procedura di prima istanza – producendo le osservazioni del 7 novembre 2025 – e premesso che il giudice non è tenuto a determinarsi su ogni singola allegazione ma può limitarsi all’esame delle questioni decisive per l’esito del giudizio (cfr. supra consid. 1.3), in concreto non è stata commessa alcuna violazione del diritto di essere sentito del reclamante. Inoltre, che la motivazione della decisione impugnata possa essere errata è possibile, ma neppure ciò non costituisce un diniego di giustizia formale. In siffatte circostanze, la censura del reclamane va respinta. 3.2. In ogni stadio di causa, il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e la debitrice menzionata nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 720 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1). 3.3. In virtù degli artt. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1). 3.4. Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle decisioni giudiziarie, e dunque costituiscono un titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive; la decisione è esecutiva, quando non è più impugnabile con un mezzo d’impugnazione ordinario (ad esempio opposizione, contestazione, ricorso) oppure quando tale mezzo non ha effetto sospensivo automatico (cioè non sospende automaticamente l’esecutività) o tale effetto è stato revocato. Come per le sentenze, invece, non è necessario il passaggio in giudicato (DTF 145 III 30 consid. 7.3.3.2), salvo diversa disposizione di legge. Nella sentenza 2C_444/2015 del 4 novembre 2015 (consid. 3.2 segg.), il

5 / 8 Tribunale federale ha escluso che le fatture emanate da autorità amministrative abbiano in ogni caso natura decisoria, e ha inoltre osservato che si verifica spesso che autorità amministrative emettano inizialmente una fattura, senza voler così emanare una decisione giuridicamente vincolante o un titolo esecutivo (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) e che, solo in un secondo momento, rimanendo la fattura insoluta, emettano una decisione amministrativa. Il Tribunale federale è dunque giunto alla conclusione che la fattura in esame non costituisse una decisione amministrativa (sentenza del Tribunale federale 2C_444/2015 del 4 novembre 2015 consid. 3.3). 3.5. Giova inoltre rilevare che secondo costante giurisprudenza, l'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 400 consid. 2; 121 V 5 consid. 3b). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (DTF 105 III 43 consid. 3). 3.6. Nel caso di specie, il titolo su cui si fonda la decisione impugnata è la fattura emessa dal Comune di O.1._____ in data 10 gennaio 2025 denominata “Tassa consumo energia elettrica 2024”, con la quale al debitore A._____ è stato fatturato l’importo di complessivi CHF 1’012.55 per il consumo di energia elettrica dell’”appartamento Leso” per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, a cui è stato allegato il dettaglio del calcolo della tassa (act. TR 1.3). Tuttavia tale fattura è stata spedita per posta normale e agli atti non vi è alcuna prova che tale invio sia effettivamente pervenuto al reclamante. Quest’ultimo ha contestato l’avvenuta notifica della fattura, ribadendo in sede di reclamo: “[…] Agli atti non risulta alcuna prova della notifica effettiva al Convenuto (nessuna busta, nessun “track&trace”, nessun avviso di ricevimento, nessun registro di spedizione) […]” (act. A.1, IX). Pertanto, non avendo il resistente ottemperato al suo onere probatorio in relazione alla notifica della fattura del 10 gennaio 2025, essa non può essere considerata validamente notificata ed esecutiva. Il fatto che su tale fattura sia stato apposto il timbro di cresciuta in giudicato e che il resistente abbia prodotto un

6 / 8 “attestazione di passaggio in giudicato”, nella quale egli stesso dichiara di aver notificato tale fattura “nel modo previsto dalla legge” (act. TR 1.3 seg.), nulla muta al citato esito. 3.7. Ciò premesso, la questione a sapere se la fattura emessa dal Comune di O.1._____ in data 10 gennaio 2025 costituisca o meno una decisione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF può dunque rimanere indecisa. Tuttavia, alla luce della prassi citata nella sentenza del Tribunale federale 2C_444/2015 del 4 novembre 2015, ci si limita a rilevare che in concreto non risulta a prima vista evidente che la fattura in oggetto abbia carattere decisionale. 4. Ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa Camera può statuire direttamente sulla lite. Tenuto conto di tutto quanto precede, il reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata e riformata nel senso della reiezione dell’istanza di rigetto dell'opposizione interposta contro il precetto esecutivo n. Z.1._____ dell'UEF. 5. Con l’emanazione dell’odierno giudizio, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo formulata dal reclamante in sede di reclamo diviene priva d’oggetto. 6. Per quanto concerne le spese di giustizia si rileva che, giusta l'art. 106 CPC le spese giudiziarie – e quindi le spese processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste a carico della parte soccombente (cpv. 1). 6.1. Se statuisce essa stessa ex art. 327 cpv. 3 lett. b CPC – come nel caso in esame – l'autorità giudiziaria superiore si pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza. 6.2. L'ammontare della tassa di giustizia per le spese di prima istanza, fissato dal giudice di prime cure discrezionalmente in CHF 200.00 in virtù dell'art. 48 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) – ammontare incontestato e ad ogni modo da ritenere adeguato – è pertanto da porre a carico del resistente, soccombente, ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC. 6.3. Per quanto riguarda l'ammontare delle ripetibili, il giudice di prime cure ha riconosciuto ripetibili ridotte al resistente per un importo di CHF 200.00 (act. TR 6), ciò che va annullato in ragione della soccombenza della parte resistente. Il reclamante ha pertanto diritto alla rifusione di CHF 200.00 a titolo di spese ripetibili, in quanto è stato rappresentato da un legale in procedura di prima istanza (act. TR 5), il quale tuttavia non ha presentato alcuna nota d’onorario.

7 / 8 7.1. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata in virtù degli artt. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35). In considerazione di tutti gli elementi, segnatamente del dispendio temporale cagionato, si giustifica di fissare la tassa di giustizia in CHF 300.00, da porre a carico del resistente, soccombente, ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC. 7.2. Per quel che è dell'ammontare delle ripetibili per la procedura di reclamo, si rammenta che il tribunale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, ove le medesime siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA; DTF 139 III 334 consid. 4.3). Nell’evenienza, considerato come il reclamante ha protestato le ripetibili nel proprio reclamo (act. A.1, petito n. 4) – senza tuttavia presentare una nota d'onorario – e considerato il dispendio di tempo causatogli in questa sede, nella quale è avvenuto un solo scambio di scritti tra le parti, si ritiene adeguato fissare le ripetibili per la presente procedura discrezionalmente in CHF 500.00 (spese e IVA comprese). Si riconoscono pertanto spese di patrocinio per la procedura di reclamo in favore del reclamante e a carico del resistente pari a CHF 500.00 (spese e IVA comprese). 8. Il presente reclamo è evaso a giudice unico (art. 7 cpv. 2 lett. a LACPC).

8 / 8 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Moesa del 17 novembre 2025 (inc. n. 335-2025-308) è modificata come segue: " 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di CHF 200.00 è posta a carico del Comune di O.1._____, ed è compensata con l'anticipo delle spese da lui versato. Il Comune di O.1._____ rifonderà a A._____ CHF 200.00 a titolo di ripetibili. 3. […] 4. […]" 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 300.00 è posta a carico del Comune di O.1._____. 3. Il Comune di O.1._____ verserà a A._____ CHF 500.00 (spese e IVA comprese) a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazioni]