Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione del 6 gennaio 2026 comunicata il 6 gennaio 2026 N. d'incarto SBK 25 102 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Composizione Moses, presidente Togni, attuario Parti A._____ reclamante contro B._____ SA resistente Oggetto rigetto dell’opposizione Atto impugnato decisione del Tribunale regionale Moesa del 28 ottobre 2025, comunicata il medesimo giorno (n. d'incarto 335-2025-306)
2 / 4 Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Il 7 novembre 2025 A._____ (in seguito: reclamante) ha presentato “ricorso” (recte: reclamo) contro la decisione del 28 ottobre 2025 del Presidente del Tribunale regionale Moesa, con la quale quest’ultimo ha accolto parzialmente l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 7 ottobre 2025 presentata da B._____ SA (in seguito: resistente) e rigettato in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo n. Z.1._____ per l’importo di CHF 1'049.18 oltre interessi ed accessori. 2. Giusta l’art. 98 cpv. 2 CPC il giudice di seconda istanza può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura della totalità delle spese processuali presumibili. Il giudice impartisce un termine per la prestazione dell’anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC). Se esso non è versato nemmeno entro un termine suppletorio, il giudice non entra nel merito (art. 101 cpv. 3 CPC) trattandosi di un presupposto processuale (artt. 59 cpv. 2 lett. f e 60 CPC; SCHMID/JENT-SØRENSEN, in: Oberhammer/Domej/Hass [edit.], Kurzkommentar ZPO, 3a ed. 2021, art. 101 n. 6). 3. Secondo l’art. 138 cpv. 1 CPC la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta. Secondo l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, la notificazione è presunta avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione. 4. Con disposizione ordinatoria del 12 novembre 2025, il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha invitato la reclamante a versare, entro il 24 novembre 2025, un anticipo delle presumibili spese processuali di CHF 300.00. Constatato che l’anticipo non era stato versato entro tale termine, con disposizione ordinatoria del 28 novembre 2025, è stato concesso alla reclamante un termine suppletorio, scadente il 4 dicembre 2025, con la comminatoria che, in caso di mancato pagamento, non si sarebbe entrati nel merito del reclamo. Nessun pagamento è pervenuto neppure ampiamente dopo la scadenza del termine di giacenza. 5. Non si entra pertanto nel merito del reclamo. 6. In caso di non entrata nel merito, si considera soccombente l’attore (art. 106 cpv. 1 CPC). Di conseguenza, la tassa di giustizia di CHF 100.00 è in concreto posta a carico della reclamante (art. 48 OTLEF).
3 / 4 7. Non si giustifica di riconoscere delle indennità per spese ripetibili non essendo la resistente stata invitata a presentare delle osservazioni. 8. Il presidente decide quale giudice unico (art. 6 cpv. 2 lett. abis della Legge d’applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero [LACPC; CSC 320.100]).
4 / 4 Il Tribunale d’appello pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 100.00 è posta a carico di A._____. 3. Non sono assegnate indennità per spese ripetibili. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazioni]