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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 19.09.2006 PZ 2006 92

19 septembre 2006·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·1,849 mots·~9 min·9

Résumé

protezione dell'unione coniugale | Familienrecht

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 19 settembre 2006 Comunicata per iscritto il: PZ 06 92 Ordinanza Presidenza del Tribunale cantonale Presidenza Vicepresidente Schlenker Attuario Crameri —————— Visto il ricorso di A., opponente all'istanza e ricorrente, rappresentata dall’avv. lic. iur. Fabrizio Keller, Palazzo Polti, 6537 Grono, contro la sentenza del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 4 maggio 2006, comunicata il 4 maggio 2006, in re B., istante e resistente, rappresentato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Piazza de la Grida, 6535 Roveredo, contro l’opponente all'istanza e ricorrente, concernente protezione dell'unione coniugale, è risultato:

2 A. Su istanza di misure a protezione dell’unione coniugale dell’8 settembre 2004 di A., il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa con sentenza del 13 gennaio 2005 ha stabilito in fr. 4'080.-- il contributo alimentare mensile che B. deve versare per la moglie e bloccato tutti i conti ed averi intestati al marito presso la Banca del Gottardo, Lugano, e la Banca Cantonale Grigione, Coira, eccezione fatta per il conto no. G. presso quest’ultima. B. Con istanza del 24 maggio 2005 il coniuge ha chiesto che il suo obbligo di versare contributi venga ridotto a fr. 1'320.-- mensili e che il blocco di tutti i suoi conti ed averi presso le anzidette banche sia revocato. Con sentenza del 4 maggio 2006 l’istanza è stata parzialmente accolta. Il presidente adito ha obbligato il marito a versare alla moglie, mensilmente ed anticipatamente, l’importo di fr. 2'315.--, la prima volta per il mese di giugno 2005. Le spese processuali di fr. 1'293.- - sono state poste a carico delle parti in ragione della metà ciascuna; le indennità a titolo di ripetibili sono state compensate. B. Con ricorso del 24 maggio 2006 A. postula, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento del giudizio distrettuale e la reiezione della richiesta di modifica del contributo alimentare. Essa chiede altresì che le spese processuali del primo giudice siano addebitate integralmente al resistente e che per quella procedura le siano riconosciute ripetibili di fr. 3'500.--. Ordinato un doppio scambio di scritti, il resistente propone che il ricorso sia respinto. Il giudice precedente rinuncia ad una presa di posizione. La Presidenza del Tribunale cantonale considera : 1. Dichiarato con proposte formulate il 24 maggio 2006 contro la sentenza del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 4 maggio 2006, comunicata lo stesso giorno, e debitamente motivato, il ricorso adempie i requisiti formali giusta l’art. 12 cpv. 1 LICC. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. a) Per la determinazione del contributo alimentare richiesto dalla moglie con istanza dell’8 settembre 2004 il Presidente del Tribunale distrettuale ha considerato il salario mensile netto medio del marito di fr. 4’524.55 (atto G), la prestazione mensile dell’AVS di fr. 2'743.-- (atto I), la rendita mensile di vecchiaia e d’invalidità della Rentenanstalt/Swisslife di fr. 1'154.85 (atto L), il reddito di locazione della seconda casa al figlio di fr. 1'400.-- al mese nonché il reddito mensile dai titoli

3 e dagli averi di fr. 321.25 (atto N), giungendo ad un reddito mensile complessivo di fr. 10'145.--. b) Per quanto attiene ai fabbisogni, quello del marito è stato fissato in fr. 4'300.-- al mese; in esso sono stati inclusi il minimo vitale per persona che vive da sola di fr. 1'100.--, il premio per la cassa malati di fr. 456.15 (atto T), la partecipazione alle imposte di fr. 1'500.-- (atti 2.2. – 2.4.) e gli interessi ipotecari per le due case di fr. 1'242.60 (atto M). Alla moglie sono stati computati fr. 2'315.--, vale a dire fr. 1'100.-- di minimo vitale, fr. 311.90 di premio per la cassa malati (atto 8.) e fr. 900.-- di canone di locazione. c) Dal reddito del marito di fr. 10'145.-- il giudice ha dedotto i fabbisogni dei coniugi di complessivi fr. 6'615.-- (fr. 4'300.-- + fr. 2'315.--) e ha poi suddiviso l’eccedenza di fr. 3'530.-- in ragione della metà per le parti. A carico del coniuge ha quindi messo un contributo di mantenimento di fr. 4'080.--. d) Accertato, su istanza di modifica del 24 maggio 2005 del marito, che questi aveva cessato la sua attività lucrativa, il giudice precedente gli ha imputato un reddito mensile complessivo di fr. 5'619.10 (fr. 2'743.-- + fr. 1’154.85 + fr. 1'400.-- + fr. 321.25), quindi non sufficiente per coprire i fabbisogni di fr. 6'615.--. Ciò posto ha concluso che per garantire alla moglie il fabbisogno di fr. 2'315.-- l’ammanco doveva essere compensato colla sostanza del marito. 3. a) Anzitutto è da rilevare che il giudice di primo grado in sede di modificazione del contributo alimentare ha riconsiderato unicamente il salario mensile netto del marito, mentre che gli altri componenti del suo reddito globale sono da lui stati semplicemente ripresi dal giudizio precedente, ciò che in una procedura modificativa è inammissibile, poiché devono essere nuovamente accertati. Ora, tanto il salario quanto gli altri componenti che sono stati messi alla base del calcolo, eccezion fatta per il reddito locativo, sono manifestamente inesatti. Per l’anno 2005 i coniugi hanno dichiarato un salario netto, prestazioni dell’AVS e altre rendite degli importi di fr. 21'804.--, fr. 33'540.-- e fr. 12'580.-- (atto B, pag. 2). Ne segue che considerando un salario mensile di fr. 1'817.--, prestazioni mensili dell’AVS di fr. 2'795.-- e altre rendite mensili di fr. 1'048.-- nonché il reddito locativo di fr. 1'400.--, le entrate mensili complessive dell’istante passano da fr. 5'619.10 a fr. 7'060.--, che pur computando minimi vitali di complessivi fr. 6'615.-- sarebbero pertanto sufficienti per coprirli. Esse basterebbero addirittura per far fronte a

4 fabbisogni di fr. 7'015.--, se si tiene conto del preteso minimo vitale della moglie di fr. 2'715.-- anzichè di fr. 2'315.--. b) La critica principale della ricorrente riguarda il computato reddito mensile dai titoli ed averi del resistente dell’importo di fr. 321.25. Stando alle decisioni di tassazione per le imposte dell’anno 2003 i coniugi sono stati imposti per titoli ed averi di fr. 740'306.-- e per un reddito di fr. 52'405.-- (atto C). Il 23 marzo 2006 essi hanno dichiarato titoli ed averi per un valore di fr. 367'322.-- ed un reddito dagli stessi di fr. 2'426.-- (atto B, pagg. 2 e 4). Il resistente pretende d’aver ceduto, rispettivamente ceduto a futura eredità (osservazioni del 19 giugno 2006) ai figli C. e D. le azioni della E. SA e F. SA, mentre che il 29 dicembre 2003 lui stesso ha scritto ai figli che aveva pensato di cedere loro questi titoli (atto A). Per contro la figlia ha testimoniato che non li aveva mai ricevuti (atto E). Non è quindi dato di sapere chi è titolare delle cartevalori ed in particolare a beneficio di chi va il reddito dalle stesse. Dal momento che la pretesa del resistente non è chiara ed è sovvertita dalla testimonianza della figlia, il primo giudice non poteva ritenere che era stato reso verosimile che il padre non era più azionista delle due società anonime. Questa circostanza di fatto doveva essere accertata. Infatti il reddito di un presumibile capitale azionario di fr. 372'984.-- modificherebbe considerevolmente il reddito globale per il calcolo del contributo di mantenimento. c) Quanto esposto con riguardo al calcolo del reddito complessivo del resistente, vale anche per la determinazione dei fabbisogni dei coniugi. Il giudice di prima istanza non poteva quindi tralasciare di riconsiderare anche le poste dei loro minimi vitali. Nel fabbisogno allargato del marito è stato inserito l’importo di fr. 1'500.--, manifestamente la metà delle imposte dovute dai coniugi secondo le decisioni di tassazione dell’anno 2003. Sennonché allora il carico fiscale basava su un reddito imponibile di fr. 142'300.-- (imposta cantonale e comunale), rispettivamente di fr. 154'200.-- (imposta federale diretta), ed una sostanza imponibile di fr. 1'144'500.-- (atto C), mentre che ora conformemente al conto provvisorio delle imposte il reddito imponibile è stato valutato fr. 60’000.--, rispettivamente fr. 65’000.-- e la sostanza imponibile fr. 1'000’000.--. Le imposte passano quindi da fr. 36'000.-- a fr. 14'687.--, pertanto fr. 612.-- al mese (atti C, D e E). Certo, trattandosi di una procedura sommaria, non si può esigere dal giudice che prima del rilascio della decisione di tassazione definitiva accerti con precisione le imposte. Intanto senza valido motivo la stima provvisoria delle stesse da parte dell’autorità di tassazione non può essere scartata. L’importo di fr. 1'500.-- inserito nel minimo vitale del resistente non può quindi essere accettato.

5 d) Del pari dicasi della somma di fr. 1'242.60 d’interessi ipotecari, fissata dal giudice precedente (atto M). Stando alla decisione di tassazione dell’anno 2003 i coniugi sono stati imposti per immobili privati del valore di fr. 825'200.--, per debiti privati di fr. 367'663.-- ed interessi passivi di fr. 12'615.-- (atto C), mentre che quest’anno essi hanno dichiarato immobili privati del valore di fr. 476'700.--, debiti privati di fr. 259'000.-- e interessi passivi di fr. 7’449.-- (atto B). Conformemente alla dichiarazione d’imposta dell’anno 2005 gli interessi ipotecari sono quindi passati da fr. 1'242.60 a fr. 310.35. Di conseguenza anche questo componente del fabbisogno del marito dev’essere riconsiderato. e) La ricorrente accenna poi alla prestazione della previdenza professionale pagata al marito nel corso dell’anno 2003 (atto 2.4.), che a suo dire deve essere considerata per il calcolo del contributo alimentare. Il primo giudice ha respinto questa pretesa. A motivo ha addotto che tale questione non è regolata nell’ambito della procedura di misure a protezione dell’unione coniugale, ma unicamente nel contesto di un’azione di divorzio ai sensi degli art. 122 - 124 CC, pertanto nell’ambito dello scioglimento del regime dei beni (sentenza del 13 gennaio 2005), rispettivamente che essa non è mutata ai sensi dell’art. 179 cpv. 1 CC (sentenza del 4 maggio 2006). Sennonché per la determinazione del contributo di mantenimento va accertato il reddito complessivo, che comprende tutte le entrate. Manifestamente la prestazione di un’assicurazione sociale è un introito, di cui ne deve essere tenuto conto. f) Ne viene che tanto il reddito complessivo quanto il fabbisogno del resistente non sono stati fissati correttamente. Di conseguenza il ricorso dev’essere parzialmente accolto, l’impugnata sentenza annullata e la causa rinviata al giudice di primo grado, affinché proceda ad un nuovo calcolo e ad una nuova pronuncia nel senso dei considerandi. 4. Per la procedura di ricorso non si prelevano spese giudiziarie. Il giudice cantonale ha sì annullato l’impugnata sentenza, ma l’istanza di modifica delle misure a protezione dell’unione coniugale non è stata integralmente respinta, come ha richiesto la ricorrente. In queste circostanze si giustifica di assegnarle una ridotta indennità a titolo di ripetibili. L’annullamento del querelato giudizio ed il rinvio della causa al primo giudice hanno per conseguenza che questi dovrà pronunciarsi di nuovo anche quanto alle spese giudiziarie e ripetibili.

6 5. La decisione di rinvio rende privo d’oggetto il petito di concedere al ricorso l’effetto sospensivo.

7 La Presidenza del Tribunale cantonale ordina : 1. Il ricorso è parzialmente accolto, l’impugnata sentenza è annullata e la causa è rinviata al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa per nuovo calcolo e giudizio nel senso dei considerandi. 2. Per la procedura di ricorso non sono prelevate spese. Il resistente rifonde alla ricorrente una ridotta indennità a titolo di ripetibili di fr. 800.--. 3. Comunicazione a: __________ Per la Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

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