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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 24.02.2005 PZ 2005 1

24 février 2005·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·2,373 mots·~12 min·3

Résumé

misure a protezione dell'unione coniugale | Familienrecht

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 24 febbraio 2005 Comunicata per iscritto il: PZ 05 1 Ordinanza Presidenza del Tribunale cantonale Presidenza Vicepresidente Schlenker Attuario Crameri —————— Visto il ricorso di A., istante e ricorrente, rappresentata dall’avv. lic. iur. Ilario Bondolfi, Poststrasse 43, 7002 Coira, contro il decreto del Presidente del Tribunale distrettuale Bernina del 13 dicembre 2004, comunicato il 13 dicembre 2004, in re dell’istante e ricorrente contro B., opponente all'istanza e al ricorso, rappresentato dall’avv. lic. iur. Piercarlo Plozza, Via Santa Maria, 7742 Poschiavo, concernente misure a protezione dell'unione coniugale, è risultato:

2 A. A., nata il 14 luglio 1966, e B., nato il 2 settembre 1966, si sono uniti in matrimonio a C. il 23 settembre 1994. Essi hanno le due figlie D., nata il 31 agosto 1992, e E., nata il 13 gennaio 1996. Con istanza del 30 agosto 2004 A. ha chiesto al Presidente del Tribunale del Distretto Bernina di prendere le seguenti misure di protezione dell’unione coniugale: “1. All’istante sia concessa la sospensione dell’economia domestica a tempo indeterminato. 2. Le figlie D. e E. siano affidate in custodia alla madre per la cura e l’educazione. 3. Al padre venga riconosciuto un adeguato diritto di visita. 4. A valere quale contributo alimentare per moglie e figlie, il convenuto sia tenuto a versare nelle mani della moglie, mensilmente e prenumerando, l’importo di CHF 2'500.-- (CHF 1'400.-- per le figlie e CHF 1'100.-- per la moglie). 5. All’istante venga riconosciuta l’assistenza giudiziaria e quale legale venga nominato l’avv. Ilario Bondolfi, Poststrasse 43, 7002 Coira. 6. Con protesta di spese, tasse e ripetibili.” Con presa di posizione del 29 settembre 2004 B. ha postulato i seguenti provvedimenti a tutela dell’unione coniugale: “1. Il convenuto B. non si oppone alla sospensione dell’economia domestica a tempo indeterminato. 2. In applicazione del principio della massima ufficiale, il giudice provveda a decidere sull’affidamento delle figlie D. e E. dopo avere accertato l’idoneità di ciascuno dei genitori. Contestualmente venga riconosciuto un diritto di visita, che tenga conto degli interessi delle minori. 3. A titolo di contributo alimentare per la moglie e per le figlie il convenuto è disposto a riconoscere l’importo massimo di CHF 1'800.-- mensili. 4. Sia ordinata la separazione dei beni. 5. Le spese giudiziarie e le ripetibili siano poste a carico dell’istante.” B. Con decreto del 13 dicembre 2004, comunicato lo stesso giorno, il Presidente del Tribunale distrettuale Bernina ha giudicato: “1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. Il convenuto è tenuto a versare all’istante, mensilmente e prenumerando, l’importo di CHF 1'800.-- (CHF 700.-- a titolo di alimenti per ciascuna delle figlie e 400.-- a titolo di contributo per la moglie). Questo importo deve essere pagato fino a nuovo avviso sul conto CA

3 290.485.308, Banca cantonale Grigione, intestato al Servizio sociale Bernina, il quale si accorderà con A. sulle modalità per la gestione di tali pagamenti. 5. ..... 6. Le spese del presente decreto di CHF 900.-- e la tassa di scrittura di CHF 602.--, complessivamente CHF 1'502.--, sono a carico, in solido, delle parti, nella misura di 2/3, ossia CHF 1’001.35 a carico dell’istan-te e di 1/3, ossia CHF 500.65 a carico del convenuto. Questi importi devono essere versati alla cassa del Tribunale del Distretto Bernina entro 20 giorni dalla presente comunicazione. L’istante versa al convenuto l’importo di CHF 600.-- a titolo di ripetibili. Nell’obbligo di A., alla quale sono stati concessi l’assistenza giudiziaria ed il patrocinio gratuito, subentra il Comune di C.. 7. ..... 8. .....” C. In data 3 gennaio 2005 A. ha impugnato questo giudizio con ricorso alla Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto: “1. Il ricorso è accolto. Le cifre 4 e 6 del dispositivo dell’impugnato decreto vengano annullate. 2. Alla ricorrente venga riconosciuta l’assistenza giudiziaria anche per la procedura di ricorso e quale legale venga nominato l’avv. Ilario Bondolfi, Poststrasse 43, 7002 Coira. 3. Con protesta di tasse, spese e ripetibili.” Con risposta del 19 gennaio 2005 B. ha postulato: “1. Il ricorso sia integralmente respinto. 2. Le spese giudiziarie e le ripetibili siano poste a carico della ricorrente.” Dei motivi posti a fondamento dell’impugnato decreto e degli scritti processuali si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. D. Con ordinanza del 31 gennaio 2005 a A. è stata concessa l’assistenza giudiziaria gratuita ai sensi dell’art. 45 cpv. 1/46 CPC per la procedura di ricorso. Quale patrocinatore legale è stato nominato l’avv. lic. iur. Ilario Bondolfi. La Presidenza del Tribunale cantonale considera : 1. Dichiarato con proposte formulate il 3 gennaio 2005 contro il decreto del Presidente del Tribunale del Distretto Bernina del 13 dicembre 2004, comunicato

4 lo stesso giorno, e debitamente motivato, il ricorso adempie i requisiti formali giusta l’art. 12 cpv. 1 LICC. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. Per la determinazione dei contributi alimentari, richiesti da A. per le figlie e per sé, il Presidente del Tribunale distrettuale ha tenuto conto di un reddito mensile del marito di fr. 5'536.50 e della moglie di fr. 1'000.-- (atto 3 dell’attrice). I redditi non sono oggetto di ricorso. L’opponente al ricorso contesta il suo reddito, facendo valere che è stato omesso di dedurre dal reddito il provento da immobili privati, ossia il valore locativo della casa di sua proprietà. Sennonché il reddito comprende tutte le entrate: stipendio, prestazioni in natura, dividendi, rendite da assicurazioni sociali, indennità per disoccupazione, reddito da sostanza, ecc. (Rep. 1994. pag. 141; Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, 1993, n. 103 ad art. 163 CC; DTF 117 II 16 segg.). Di conseguenza a giusta ragione devono essere considerati redditi mensili di fr. 5'536.50 per l’opponente al ricorso e di fr. 1'000.-- per la ricorrente. 3. a) Al reddito del marito di fr. 5'536.50 il giudice precedente ha opposto un fabbisogno mensile di fr. 5’318.60, pari a fr. 1'100.-- quale importo base mensile per persona che vive da sola, fr. 1'400.-- di contributi alimentari a favore delle figlie, fr. 1'540.60 di interessi ipotecari, fr. 100.-- di costi accessori dell’apparta-mento, fr. 267.-- di premi della cassa malati, fr. 378.-- di premi assicurativi della previdenza vincolata, fr. 150.-- di altri premi assicurativi, fr. 150.-- d’assicurazione e d’imposta di circolazione del veicolo nonchè fr. 233.-- d’imposte. b) La ricorrente fa valere che gl’importi di fr. 1'400.-- di contributi alimentari a favore delle figlie, di fr. 378.-- di premi assicurativi del 3° pilastro, di fr. 150.-- di altri premi assicurativi, di fr. 150.-- d’assicurazione e d’imposta di circolazione della vettura come pure di fr. 233.-- d’imposte non potrebbero essere considerati per il calcolo del fabbisogno minimo. c) Il fabbisogno minimo di esistenza è quello previsto dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La tabella dei minimi di esistenza edita dalla CEF indica in modo dettagliato quali sono le poste da considerare per il calcolo del minimo di esistenza. Le più importanti sono l’importo base, le spese di alloggio, le spese di riscaldamento, i premi di assicurazioni sociali e le spese professionali indispensabili. Ora, unicamente al genitore affidatario può essere riconosciuto un importo per il mantenimento dei figli. Per ciò che concerne i premi assicurativi computati dal giudice di primo grado dev’essere osservato che nella categoria dei premi di

5 assicurazioni rientrano le assicurazioni sociali AVS/AI/AD/IPG, infortuni e previdenza, come il 2° ed il 3° pilastro (Bräm/Hasenböhler, op. cit., n. 34 ad art. 163 CC). Di conseguenza i premi assicurativi della previdenza vincolata di fr. 378.-devono essere considerati. Per contro di altri premi di assicurazioni non può essere tenuto conto, poiché non è dato di sapere di che premi si tratta. Inoltre dev’essere rilevato che trattandosi dell’opponente al ricorso di un indipendente va verificato se dei premi sono stati dedotti dal reddito aziendale. Nel concreto caso da esso sono già stati sottratti premi assicurativi dell’importo di fr. 13'192.90 (atto no. 2 delle edizioni del convenuto, pag. 6), per cui è lecito inferire che i pretesi premi siano inclusi in questo importo. L’onere fiscale poi non deve essere considerato, se si è in presenza di ristrettezze economiche. Infatti ha poco senso aggiungere al minimo vitale le imposte e nello stesso tempo diminuire il contributo alimentare (DTF 126 III 353). d) L’opponente al ricorso ritiene adeguato l’importo di fr. 3'773.50 quale suo fabbisogno. Nello stesso egli inserisce fr. 1'100.-- quale importo base mensile, fr. 1'540.60 d’interessi ipotecari, fr. 100.-- di costi di riscaldamento, fr. 745.-- di premi di assicurazioni, inclusi quelli della cassa malati, nonché fr. 287.90 di spese di manutenzione e di contributi di diritto pubblico connessi alla sua proprietà immobiliare. Intanto per ciò che attiene ai premi assicurativi vale quanto testè esposto (cons. 3 c). Infatti non si può fare a meno di rilevare che segnatamente i premi dell’assicurazione infortuni sono stati dedotti dal reddito aziendale (atto no. 2 delle edizioni del convenuto, pag. 5). Egli non può quindi sottrarli una seconda volta. Quanto poi alle spese di manutenzione ed ai contributi di diritto pubblico, essi non sono stati oggetto dell’impugnato decreto e del ricorso. Colla sua critica l’opponente al ricorso è quindi manifestamente malvenuto, poiché ha omesso di farla tempestivamente. e) Ne viene che al marito va riconosciuto un fabbisogno mensile di fr. 3'385.60, pari a fr. 1'100.-- quale importo base, fr. 1'540.60 di interessi ipotecari, fr. 100.-- di costi di riscaldamento, fr. 267.-- di premi della cassa malati e fr. 378.-- di premi del 3° pilastro. 4. a) Nel fabbisogno della moglie il giudice di primo grado ha considerato gli importi di fr. 1'250.-- quale importo base mensile per il coniuge con obblighi di mantenimento, di fr. 700.-- per il mantenimento delle figlie, di fr. 500.-- di spese di locazione, di fr. 100.-- di spese di riscaldamento, di fr. 400.-- di premi della cassa malati, di fr. 150.-- d’assicurazione e d’imposta di circolazione dell’autovettura e di

6 fr. 100.-- d’imposte. Sennonché, secondo la cifra II 4d delle Direttive per il calcolo del minimo d’esistenza, nel fabbisogno, quale supplemento all’importo base mensile, le spese fisse e di funzionamento, escluso l’ammortamento, della vettura vanno considerate unicamente se questa è impignorabile, vale a dire se è assolutamente indispensabile per raggiungere il posto di lavoro. Ora, a tal proposito gli atti non contengono il minimo cenno, per cui questo importo non può essere considerato. Quanto poi alle imposte vale quanto esposto precedentemente (cons. 3 c). b) Alla moglie deve di conseguenza essere riconosciuto un fabbisogno di fr. 2'950.--, pari a fr. 1'250.-- quale importo base mensile per il coniuge con obblighi di mantenimento, a fr. 700.-- per il mantenimento delle figlie, a fr. 500.-- di spese di locazione, a fr. 100.-- di spese di riscaldamento ed a fr. 400.-- di premi della cassa malati. 5. Dedotto dai redditi complessivi di fr. 6'536.50 i fabbisogni dei coniugi di fr. 6'335.60 (fr. 3'385.60 e fr. 2'950.--) risulta un‘eccedenza di fr. 200.90. Come postulato dalla ricorrente essa va in ragione di un terzo al marito (fr. 67.--) e di due terzi alla moglie (fr. 134.--). Sottratto dal reddito del marito dell’importo di fr. 5'536.50 il suo fabbisogno ed aggiunta la parte del saldo, è garantito il pagamento di contributi alimentari dell’importo di fr. 2'084.--. Di conseguenza si accordano contributi alimentari di fr. 700.-- a ciascuna delle figlie, assegni familiari compresi, e di fr. 684.-alla moglie. 6. Per costante prassi in questioni di diritto di famiglia per ciò che concerne la ripartizione dei costi il giudice non deve di massima tenersi strettamente al principio della soccombenza, ma gode di un ampio potere discrezionale. Considerato l’esito della procedura di ricorso - dirimpetto alle loro richieste fatte al Presidente del Tribunale del Distretto Bernina A. e B. soccombono pressochè nella stessa misura, la moglie quanto ai contributi alimentari, il marito quanto all’affidamento delle figlie - i costi della procedura dinanzi al giudice di prime cure devono perciò essere spartiti equamente fra le parti. Con riserva del diritto di regresso conformemente all’art. 45 cpv. 2 CPC i costi di prima istanza a carico della ricorrente sono messi in conto al Comune di C.. Le indennità a titolo di ripetibili della sede distrettuale sono compensate. Del pari dicasi delle spese della procedura di ricorso, che sono addossate per metà alla ricorrente e per metà all’opponente al ricorso. Certo, riguardo alla contesa ripartizione dei costi della procedura di prima istanza la ricorrente vince parzialmente, ma soccombe, come l’opponente al ricorso, riguardo ai contributi alimentari. Tuttavia la sua vincita non è considerevole, sicchè non giustifica un’altra

7 ripartizione dei costi della procedura di ricorso. Con riserva del diritto di regresso conformemente all’art. 45 cpv. 2 CPC le spese della procedura di seconda istanza accollate alla ricorrente sono messe in conto al Comune di C.. Le indennità a titolo di ripetibili della sede cantonale sono pure compensate.

8 La Presidenza del Tribunale cantonale ordina : 1. Il ricorso è parzialmente accolto e le cifre 4 e 6 dell’impugnato decreto sono annullate. 2. Il padre è obbligato a versare, mensilmente e anticipatamente alla madre, a titolo di contributi alimentari per le figlie, l’importo di fr. 1’400.--. Questo importo dev’essere pagato sul conto CA 290.485.308 della Banca cantonale Grigione, intestato al Servizio sociale Bernina. 3. Il marito è obbligato a versare, mensilmente e anticipatamente, alla moglie, a titolo di contributo alimentare per sè, l’importo di fr. 684.--. Questo importo dev’essere pagato sul conto CA 290.485.308 della Banca cantonale Grigione, intestato al Servizio sociale Bernina. 4. I costi della procedura di prima istanza, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 900.-- e di scritturazione di fr. 602.--, quindi dell’importo totale di fr. 1'502.--, sono a carico delle parti in ragione della metà ciascuna. Con riserva del diritto di regresso conformemente all’art. 45 cpv. 2 CPC i costi a carico dell’istante sono messi in conto al Comune di C.. Le indennità a titolo di ripetibili della sede distrettuale sono compensate. 5. Le spese della procedura di ricorso, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 850.-- ed in quella di scritturazione di fr. 135.--, quindi dell’importo totale di fr. 985.--, sono addossate per metà alla ricorrente e per metà all’opponente al ricorso. Con riserva del diritto di regresso conformemente all’art. 45 cpv. 2 CPC le spese accollate alla ricorrente sono messe in conto al Comune di C.. Le indennità a titolo di ripetibili della sede cantonale sono pure compensate. 6. Comunicazione a: __________ Per la Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

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