Skip to content

Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 22.09.2004 PZ 2004 81

22 septembre 2004·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·4,105 mots·~21 min·3

Résumé

protezione dell'unione coniugale | Familienrecht

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 22 settembre 2004 Comunicata per iscritto il: PZ 04 81 (Eine gegen diese Entscheidung erhobene staatsrechtliche Beschwerde wurde vom Bundesgericht mit Urteil vom 16. Januar 2006 (5P.416/2004) infolge Rückzug abgeschrieben.) Ordinanza Presidenza del Tribunale cantonale Presidenza Vicepresidente Schlenker Attuario Crameri —————— Visto il ricorso di A., istante e ricorrente, rappresentata dall’avv. lic. iur. Fabrizio Keller, Palazzo Polti, 6537 Grono, contro la sentenza del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 28 aprile 2004, comunicata il 28 aprile 2004, nella causa dell’istante e ricorrente contro B., opponente all'istanza ed al ricorso, rappresentato dall’avv. Paola Bottinelli Raveglia, Casa Moesa, 6535 Roveredo, concernente protezione dell'unione coniugale, è risultato:

2 A. A., nata il 4 ottobre 1968, e B., nato il 2 luglio 1973, si sono uniti in matrimonio a D. il 4 ottobre 1996. Dalla loro unione è nato il 16 giugno 1998 il figlio C. B. Turbatisi i rapporti coniugali, B. ha lasciato l’abitazione coniugale. Su istanze di A. ed B., volte a proteggere l’unione coniugale, con sentenza del 28 aprile 2004, il Presidente del Tribunale del Distretto Moesa ha giudicato: “1. Le istanze di misure a protezione dell’unione coniugale 6 agosto 2003 della signora A. e 28 agosto 2003 del signor B. sono parzialmente accolte. Di conseguenza: 1.1 ll padre è obbligato a versare, mensilmente e anticipatamente alla madre, a titolo di contributi alimentari per il figlio, l’importo di fr. 437.--, la prima volta per il mese di agosto 2003 e l’ultima per il mese di novembre 2003, assegni familiari compresi. 1.2 Il marito è obbligato a versare, mensilmente e anticipatamente, alla moglie, a titolo di contributo alimentare per sè, l’importo di fr. 177.--, la prima volta per il mese di agosto 2003 e l’ultima per il mese di novembre 2003. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.--, di scritturazione di fr. 442.50 e le spese di fr. 141.--, per complessivi fr. 1'583.50, sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna e per B., al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico del Comune di D.. Le ripetibili sono compensate. 3. (Comunicazione a).” C. In data 18 maggio 2004 A. ha impugnato questo giudizio con ricorso alla Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto: “1. Al ricorso è concesso l’effetto sospensivo. Di conseguenza, il decreto in via super provvisionale del 28 gennaio 2004, con il quale il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha ordinato all Cassa disoccupazione Cristiano Sociale OCST, Bellinzona, di dedurre mensilmente dalle indennità giornaliere da assegnare ad B. l’importo di fr. 500.-- e di versare questa somma a A., rimane in vigore fino alla fine della presente procedura di ricorso. 2. Il ricorso è accolto. Di conseguenza i punti no. 1.1 e no. 1.2 del dispositivo della sentenza impugnata sono riformati come segue: 1.1 Il padre è obbligato a versare, mensilmente e anticipatamente alla madre, a titolo di contributi alimentari per il figlio, l’importo di fr. 741.--, la prima volta per il mese di agosto 2003 e l’ultima per il mese di novembre 2003, assegni familiari compresi, e l’importo di fr. 1'172.-- a partire dal mese di dicembre 2003. 1.2 Il marito è obbligato a versare, mensilmente e anticipatamente, alla moglie, a titolo di contributo alimentare per sè, l’importo di fr. 428.--, la prima volta per il mese di agosto 2003 e l’ultima per il

2 mese di novembre 2003 e l’importo di fr. 677.-- a partire dal mese di dicembre 2003. 3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. La ricorrente è esonerata dal pagamento delle tasse, spese e ripetibili. La ricorrente è posta al beneficio del gratuito patrocinio da parte del sottoscritto legale. 4. Protestate spese, tasse e ripetibili.” D. Con ordinanza superprovvisionale del 18 giugno 2004, comunicata il 23 giugno 2004 la Presidenza del Tribunale cantonale ha confermato l’obbligo di dedurre mensilmente l’importo di fr. 500.-- dalle indennità giornaliere della Cassa disoccupazione Cristiano Sociale OCST destinate a B.. E. Con risposta del 1° luglio 2004 B. ha postulato: “1. L’ordinanza supercautelare emessa dal Presidente del Tribunale cantonale in data 18/23 giugno 2004 è revocata con effetto immediato, in via supercautelare, cautelare e nel merito. Di conseguenza è revocata la trattenuta di fr. 500.--, ordinata dal Presidente del Tribunale cantonale, dalle indennità di disoccupazione cui beneficia B., erogate dalla Cassa di disoccupazione Cristiano Sociale OCST. 2. La domanda di complemento istruttorio del qui resistente è accolta. Di conseguenza si fa ordine alla signora A., D., di trasmettere al Presidente del Tribunale cantonale i seguenti documenti: - il suo contratto di lavoro presso la K. di D., - tutti i suoi certificati di salario presso la K. di D., - tutti i suoi certificati di salario presso la F. per il periodo aprile - giugno 2004. 3. La domanda di complemento istruttorio della ricorrente è accolta limitatamente alla produzione dei documenti, mentre è respinta la domanda di audizione del teste G.. 4. Nel merito, il ricorso di data 18 maggio 2004 inoltrato da A. è respinto. Di conseguenza sono confermati i dispositivi n. 1.1 e 1.2 della sentenza impugnata. 5. B. è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con l’esonero dal pagamento degli oneri processuali e con il beneficio del gratuito patrocinio da parte dell’avv. Paola Bottinelli Raveglia. 6. In tutti i casi: protestate tasse, spese e ripetibili.” Dei motivi posti a fondamento dell’impugnato giudizio e degli scritti processuali si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. F. Con ordinanza della Presidenza del Tribunale cantonale del 15 luglio 2004 A. è stata sollecitata a mettere agli atti i suoi attuali contratti di lavoro e i certi-

2 ficati di salario. All’ingiunzione essa ha dato seguito il 20 luglio 2004. Il 22 luglio 2004 questi atti sono stati trasmessi per conoscenza all’avv. Paola Bottinelli Raveglia. G. Con ordinanze del 7 luglio e del 9 agosto 2004, comunicate il 15 luglio e l’11 agosto 2004, ad ambedue le parti è stata concessa l’assistenza giudiziaria gratuita ai sensi dell’art. 45 cpv. 1/46 CPC per la procedura di ricorso. Quali patrocinatori legali sono stati nominati l’avv. Fabrizio Keller (alla ricorrente) e l’avv. Paola Bottinelli Raveglia (all’opponente al ricorso). La Presidenza del Tribunale cantonale considera : 1. Dichiarato con proposte formulate il 18 maggio 2004 contro la sentenza del Presidente del Tribunale del Distretto Moesa del 28 aprile 2004, comunicata lo stesso giorno, e debitamente motivato, il ricorso adempie i requisiti formali giusta l’art. 12 cpv. 1 LICC. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. a) Per la determinazione dei contributi alimentari, richiesti dalla moglie per il figlio e per sè per il periodo da agosto 2003 a novembre 2003, il Presidente del Tribunale distrettuale ha tenuto conto di un reddito netto mensile del marito di fr. 4'015.-- e della moglie di fr. 1'457.--. Il reddito del marito non è oggetto di ricorso. La ricorrente contesta il suo reddito, sostenendo che esso è di soli Fr. 1'257.--. Tale censura non può essere accolta. Come risulta dal verbale d’interrogatorio (atto 4.22) H. consuma i pranzi presso A. e per queste prestazioni le versa l’importo di fr. 200.-al mese. Di conseguenza per la ricorrente dev’essere considerato un reddito netto mensile di fr. 1'457.--. Di un reddito maggiore, come sostiene l’opponente al ricorso, non può per contro esser tenuto conto. Alle dipendenze della K., D., la moglie ha conseguito salari netti di fr. 903.25 nel mese di giugno 2004 e di fr. 1'144.35 nel mese di luglio 2004. A ciò deve essere aggiunto lo stipendio di fr. 52.50, che la moglie percepisce dalla F., per le tre ore di lavoro al mese. Il reddito che le ha riconosciuto il giudice di primo grado non può quindi essere criticato. B. ritiene che siano più adeguati gl’importi di fr. 3'930.--, quale reddito del marito e di fr. 1'510.-- o addirittura di fr. 1'800.--, quale reddito della moglie, ma non vi è motivo per modificare i redditi di cui ha tenuto conto il giudice precedente. L’opponente al ricorso non ha impugnato il giudizio di prima istanza, ciò l’ha fatto unicamente la controparte. Colla sua critica egli è quindi manifestamente malvenuto, poichè ha omesso di farla tempestivamente.

2 b) La ricorrente contesta altresì il fabbisogno mensile del marito per i mesi da agosto 2003 a novembre 2003, riconosciuto dal giudice di prima istanza. A suo dire esso non ammonta a fr. 3'401.-- bensì a fr. 2'846.--. Stando all’opponente al ricorso esso è invece di fr. 3'610.--. Intanto anche a tal proposito vale quanto esposto precedentemente. L’aumento del fabbisogno nel preteso senso è fuori discussione, poichè l’opponente non ha inoltrato ricorso. Nel fabbisogno del marito il primo giudice ha inserito gli importi di fr. 775.-quale importo base mensile per coniugi o due altre persone, che formano una durevole comunione domestica, fr. 625.-- di spese di locazione, fr. 1'000.-- d’interessi ipotecari e ammortamento della casa coniugale in D., fr. 269.20 per il premio della cassa malati, fr. 28.50 per il premio dell’assicurazione della mobilia domestica, fr. 450.-- per la rata del prestito della GE Capital Bank per l’acquisto dell’autovettura, fr. 60.75 per il premio dell’assicurazione responsabilità civile del veicolo, fr. 47.50 d’imposta di circolazione, fr. 4.-- per il contrassegno autostradale e fr. 141.20 di rimborsi di spese indispensabili connesse al lavoro. La ricorrente fa valere che l’importo di fr. 1'000.-- d’interessi ipotecari e ammortamento non può essere riconosciuto, poichè per il periodo da agosto 2003 a novembre 2003 il marito non ha provveduto al versamento di fr. 1'000.-- per il mese di novembre 2003. La posta da considerare non può quindi essere di fr. 1'000.--, ma di fr. 750.--. Ciò a torto. Dall’estratto del conto della Banca Raiffeisen del 7 maggio 2004 risulta che pagamenti di fr. 1'000.-- sono stati fatti il 4 agosto, l’8 settembre, il 16 ottobre ed il 14 novembre 2003 (atto E). L’importo di fr. 1'000.-- è quindi stato a ragione riconosciuto. Giustamente la ricorrente censura invece che gli importi di fr. 450.-- per la rata del prestito della GE Capital Bank per l’acquisto dell’autovettura, fr. 60.75 per il premio dell’assicurazione responsabilità civile del veicolo, fr. 47.50 d’imposta di circolazione e fr. 4.-- per il contrassegno autostradale non possono essere interamente riconosciuti, ma che devono essere ridotti di almeno la metà. Questa censura trova giustificazione obiettiva. Secondo la cifra II. 4d delle Direttive per il calcolo del minimo d’esistenza se il veicolo è impignorabile, poichè è assolutamente indispensabile per raggiungere il posto di lavoro, nel fabbisogno, quale supplemento all’importo base mensile, vanno considerate le spese fisse e di funzionamento, escluso l’ammortamento. Nel caso di leasing di un bene impignorabile i pagamenti rateali sono da computare solo se le pattuizioni contrattuali lo prevedono e l’escusso ne dimostri il versamento (cifra II. 7 delle Direttive). Tuttavia può essere tenuto conto unica-

2 mente delle spese fisse e di funzionamento della vettura nonchè del pagamento rateale, che sono necessari per raggiungere il posto di lavoro. In concreto va quindi considerata solamente quella parte delle spese e della rata del prestito, che concerne l’impiego dell’autovettura per recarsi dal domicilio al posto di lavoro e viceversa. Ora, dagli atti non risulta in che misura l’opponente al ricorso usa la vettura per raggiungere il posto di lavoro ed in che misura per altri scopi. Di conseguenza è lecito inferire, secondo un criterio di massima, che unicamente la metà dei costi riconosciuti dal giudice precedente sono indispensabili spese professionali. Ne viene che al marito va riconosciuto un fabbisogno mensile di fr. 3'120.--, pari a fr. 775.-- quale importo base mensile per coniugi o due altre persone, che formano una durevole comunione domestica, fr. 625.-- di spese di locazione, fr. 1'000.-- d’interessi ipotecari e ammortamento della casa coniugale in D., fr. 269.20 per il premio della cassa malati, fr. 28.50 per il premio dell’assicurazione della mobilia domestica, fr. 225.-- per la rata del prestito della GE Capital Bank per l’acquisto dell’autovettura, fr. 30.40 per il premio dell’assicurazione responsabilità civile del veicolo, fr. 23.75 d’imposta di circolazione, fr. 2.-- per il contrassegno autostradale e fr. 141.20 di rimborsi di spese indispensabili connesse al lavoro. c) Il giudice di prima istanza ha fissato un fabbisogno di fr. 1'975.-- mensili per la moglie. La ricorrente non contesta tale importo, ma ad esso deve essere aggiunto il fabbisogno di fr. 250.-- per il figlio secondo la cifra I. 4 delle Direttive per il calcolo del minimo d’esistenza. Alla ricorrente deve quindi essere riconosciuto un fabbisogno di fr. 2'225.--. d) I redditi (fr. 4'015.-- e fr. 1'457.--) sono quindi sufficienti a coprire le necessità (fr. 3'120.-- e fr. 2’225.--) della famiglia. Dopo aver dedotto dal reddito del marito (fr. 4'015.--) il suo fabbisogno (fr. 3'120.--) risulta un’eccedenza di fr. 895.--. Di conseguenza per il periodo da agosto 2003 a novembre 2003 vanno accordati contributi alimentari di fr. 600.-- al figlio, assegni familiari compresi, e di fr. 300.-alla moglie. 3. a) Il Presidente del Tribunale distrettuale ha accertato che a far tempo da dicembre 2003 a marzo 2004 B. aveva percepito delle indennità di disoccupazione per un totale di fr. 11'903.--. Per il calcolo dei contributi alimentari per il figlio e la moglie ha quindi riconosciuto un reddito determinante di fr. 2'975.-- mensili. Ha negato che in concreto vi fossero degli elementi per stabilire un reddito potenziale pari a quello che il marito percepiva prima di essere disoccupato. A suo dire al co-

2 niuge non si poteva imputare il fatto di essersi licenziato dal posto di lavoro, dato che il contratto con il Comune di D. era giunto a termine in data 28 novembre 2003. Non era inoltre stato dimostrato che il marito aveva rinunciato in mala fede o per trascuratezza o per sua libera scelta a conseguire un guadagno superiore alle indennità di disoccupazione. Il 2 febbraio 2004 aveva concorso per il posto di ausiliario per il Comune di D., purtroppo senza successo. b) Al reddito di fr. 2'975.-- il giudice precedente ha opposto un fabbisogno mensile di fr. 3'256.--, pari a fr. 775.-- quale importo base mensile per coniugi o due altre persone, che formano una durevole comunione domestica, fr. 625.-- di spese di locazione, fr. 1'000.-- d’interessi ipotecari e ammortamento della casa coniugale in D., fr. 268.60 per il premio della cassa malati, fr. 28.50 per il premio dell’assicurazione della mobilia domestica, fr. 450.-- per la rata del prestito della GE Capital Bank per l’acquisto dell’autovettura, fr. 58.25 per il premio dell’assicurazione responsabilità civile del veicolo, fr. 47.50 d’imposta di circolazione e fr. 4.-- per il contrassegno autostradale. Accertato che il fabbisogno del marito era superiore al suo reddito, il giudice di prima istanza ha quindi concluso che al figlio ed alla moglie non potevano essere versati contributi alimentari. c) La ricorrente sostiene che, contrariamente all’assunto del giudice di primo grado, nell’evenienza concreta a far tempo da dicembre 2003 non poteva essere preso in considerazione il reddito effettivo, ma doveva esser tenuto conto di un reddito ipotetico. Per sua libera scelta il marito aveva rinunciato a conseguire un guadagno superiore alle indennità di disoccupazione, poichè non aveva presentato la sua candidatura nè al posto di lavoro per la stagione invernale 2003/2004, nè in seguito a quello di lavoro fisso alle dipendenze della I.. Non sempre il reddito effettivo è determinante e a seconda dei casi si deve prendere in considerazione il reddito ipotetico più elevato che l’interessato potrebbe ragionevolmente percepire dando prova di buona volontà (Rep. 1994, pag. 141). Omette un coniuge in mala fede, per trascuratezza o per sua libera scelta di conseguire un guadagno sufficiente per il mantenimento della famiglia deve esser tenuto conto del reddito che egli potrebbe conseguire dimostrando buona volontà. Criteri per la determinazione del reddito ipotetico sono la qualificazione professionale (la formazione, l’attività sinora esercitata rispettivamente l’esperienza professionale), l’età, lo stato di salute e il mercato del lavoro (Bräm/Hasenböhler, Kommentar zum ZGB, Teilband II 1c, 3. Aufl., Zürich 1993, n. 83 all’art. 163 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, n. 47 segg. all’art. 125 CC).

2 Il diritto di scegliere liberamente un'attività trova il suo limite nel dovere di provvedere al mantenimento della famiglia (DTF 114 IV 124). L’opponente al ricorso invoca a torto la sua libertà di scegliere ed esercitare un’attività al suo domicilio. Il dovere di sostenere in adeguata misura la moglie ed il figlio ha però la precedenza sulla sua libertà d’occupazione, se questi non hanno sufficienti mezzi a disposizione. Segnatamente ciò vale se l’attività finora esercitata potrebbe garantire il pagamento di contributi alimentari. Stando alla dichiarazione di G., direttore della I., B. è stato alle dipendenze di questa datrice di lavoro in qualità di meccanico e macchinista di mezzi battipista nonchè d’addetto alla manutenzione degli impianti di risalita e dei diversi veicoli dall’agosto del 1995 al giugno del 1997. Inoltre ha lavorato quale macchinista e capo macchinista di mezzi battipista durante le stagioni invernali 1999/2000 e 2002/2003. Dirimpetto a queste circostanze è quindi lecito inferire che l’opponente al ricorso avrebbe potuto lavorare presso la I. anche durante la stagione invernale 2003/2004 e dopo che era stato messo a concorso un posto di lavoro fisso di meccanico, presentare la sua candidatura pure per quest’attività. Che per dissidi con un dirigente un’occupazione alle dipendenze di questa datrice di lavoro da lui non poteva essere pretesa, non può esser messo in causa, poichè non è per niente documentato che sussistevano dei dissidi. Che la distanza tra il domicilio dell’opponente al ricorso e J. gli era d’impedimento per assumere queste attività è manifestamente da escludere avendo egli presentato la sua candidatura per il posto di lavoro d’ausiliario messo a concorso dal Comune di D.. Si deve perciò concludere che dall’opponente al ricorso la candidatura per gli impieghi a J. poteva senz’altro essere pretesa. Per quel che concerne il reddito ipotetico, la ricorrente ha tenuto conto dei salari netti percepiti dal marito dal mese di dicembre 2002 al mese d’aprile 2003 e l’ha fissato a fr. 3'747.--. Tale modo di procedere è del tutto corretto, sicchè la contestazione della controparte non può essere sentita. Infatti se al marito in qualità di macchinista e capo macchinista di mezzi battipista durante la stagione invernale è stato pagato uno stipendio medio di fr. 3'747.--, può essere ammesso che in tale misura sarebbe stato retribuito anche quale meccanico e macchinista di mezzi battipista nonchè d’addetto alla manutenzione degli impianti di risalita e dei veicoli. A tal proposito non si può fare a meno di rilevare che l’opponente al ricorso stesso precisa che come meccanico e macchinista di mezzi battipista alle dipendenze della I. negli anni 1995 - 1997 guadagnava fr. 3'300.-- mensili netti. Se si tiene conto della circostanza che d’allora sono trascorsi 7 anni, il reddito ipotetico di fr. 3'747.--, considerato dalla ricorrente, può essere reputato plausibile.

2 d) La ricorrente contesta che a far tempo dal mese di dicembre 2003 il fabbisogno mensile del marito sia di fr. 3'256.--. L’opponente al ricorso sostiene che esso ammonta a fr. 3’772.--, ma egli non ha impugnato il giudizio di prima istanza, sicchè la sua censura dev’essere subito scartata. Secondo il parere della ricorrente il fabbisogno del marito ammonta a fr. 1'898.--, pari a fr. 775.-- quale importo base mensile per coniugi o due altre persone, che formano una durevole comunione domestica, fr. 625.-- di spese di locazione, fr. 200.-- d’interessi ipotecari e ammortamento della casa coniugale in D., fr. 269.20 per il premio della cassa malati e fr. 28.50 per il premio dell’assicurazione della mobilia domestica. A suo dire l’importo di fr. 1'000.-- d’interessi ipotecari e ammortamento della casa è stato versato unicamente per il mese di dicembre 2003, mentre che per i seguenti quattro mesi non è più stato pagato (atto E). Riconosciuti possono essere quindi fr. 1'000.-- per cinque mesi, ossia fr. 200.-- per mese. Sempre a suo dire non può essere tenuto conto di indispensabili spese professionali, poichè il marito è disoccupato. Tali eccezioni non possono essere accolte. Gli interessi ipotecari e l’ammortamento della casa coniugale sono e restano a carico del marito e dall’obbligo di pagarli egli non può sottrarsi. Essi devono quindi essere inseriti nel suo fabbisogno, anche se per quattro mesi, non si sà per che motivo, non sono stati versati. Del pari dicasi delle spese fisse e di funzionamento della vettura nonchè del pagamento rateale. Dal momento che è preso in considerazione un reddito ipotetico, che il marito potrebbe conseguire a D., deve pur esser tenuto conto di queste indispensabili spese professionali. Di conseguenza al marito va riconosciuto un fabbisogno mensile di fr. 2'977.--, pari a fr. 775.- - quale importo base mensile per coniugi o due altre persone, che formano una durevole comunione domestica, fr. 625.-- di spese di locazione, fr. 1'000.-- d’interessi ipotecari e ammortamento della casa coniugale in D., fr. 268.60 per il premio della cassa malati, fr. 28.50 per il premio dell’assicurazione della mobilia domestica, fr. 225.-- per la rata del prestito della GE Capital Bank per l’acquisto dell’autovettura, fr. 29.10 per il premio dell’assicurazione responsabilità civile del veicolo, fr. 23.75 d’imposta di circolazione e fr. 2.-- per il contrassegno autostradale. e) Il reddito ipotetico del marito dell’importo di fr. 3'747.-- garantisce il pagamento di contributi alimentari. Dedotto da questo il fabbisogno di fr. 2'977.-risulta un’eccedenza di fr. 770.--. Di conseguenza a far tempo dal mese di dicembre 2003 si accordano contributi alimentari di fr. 600.-- al figlio, assegni familiari compresi, e di fr. 170.-- alla moglie. 4. Discende da queste queste considerazioni che il ricorso deve essere parzialmente accolto e l’impugnata sentenza annullata. Contributi alimentari di fr.

2 600.-- e di fr. 300.-- per il periodo da agosto 2003 a novembre 2003 nonchè di fr. 600.-- e di fr. 170.-- a far tempo da dicembre 2003 corrispondono ai suesposti criteri di commisurazione e, in particolare, risultano più adeguati alle circostanze. 5. Il giudizio di merito rende priva d’oggetto la richiesta di revoca dell’ordinanza superprovvisionale della Presidenza del Tribunale cantonale del 18 giugno 2004. Quest’ordinanza viene meno, ciò che è stato esplicitamente richiesto dalla ricorrente. 6. Per costante prassi in questioni di diritto di famiglia per ciò che concerne la ripartizione dei costi il giudice non deve di massima tenersi strettamente al principio della soccombenza, ma gode di un ampio potere discrezionale. Considerato l’esito della procedura di ricorso - dirimpetto alle loro richieste fatte al Presidente del Tribunale del Distretto Moesa A. e B. soccombono parzialmente pressochè nella stessa misura - i costi della procedura di prima istanza devono perciò essere spartiti equamente fra le parti. Con riserva del diritto di regresso conformemente all’art. 45 cpv. 2 CPC i costi di prima istanza a carico dell’opponente al ricorso sono messi in conto al Comune di D.. Le indennità a titolo di ripetibili della sede distrettuale sono compensate. Del pari dicasi delle spese della procedura di ricorso, che sono addossate per metà alla ricorrente e per metà all’opponente al ricorso. Con riserva del diritto di regresso conformemente all’art. 45 cpv. 2 CPC le spese della procedura di seconda istanza accollate ad ambedue le parti sono messe in conto al Comune di D.. Le indennità a titolo di ripetibili della sede cantonale sono pure compensate.

2 La Presidenza del Tribunale cantonale ordina : 1. Il ricorso è parzialmente accolto e l’impugnata sentenza annullata. 2. Il padre è obbligato a versare, mensilmente e anticipatamente alla madre, a titolo di contributi alimentari per il figlio, l’importo di fr. 600.-- per i mesi da agosto 2003 a novembre 2003 e lo stesso importo a far tempo da dicembre 2003, assegni familiari compresi. 3. Il marito è obbligato a versare, mensilmente e anticipatamente, alla moglie, a titolo di contributo alimentare per sè, l’importo di fr. 300.-- per i mesi da agosto 2003 a novembre 2003 e l’importo di fr. 170.-- a far tempo da dicembre 2003. 4. I costi della procedura di prima istanza, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.--, di scritturazione di fr. 442.50 e nelle spese di fr. 141.--, quindi dell’importo totale di fr. 1’583.50, sono a carico delle parti in ragione della metà ciascuna. Con riserva del diritto di regresso conformemente all’art. 45 cpv. 2 CPC i costi a carico dell’opponente al ricorso sono messi in conto al Comune di D.. Le indennità a titolo di ripetibili della sede distrettuale sono compensate. 5. Le spese della procedura di ricorso, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 850.-- ed in quella di scritturazione di fr. 195.--, quindi dell’importo totale di fr. 1'045.--, sono addossate per metà alla ricorrente e per metà all’opponente al ricorso. Con riserva del diritto di regresso conformemente all’art. 45 cpv. 2 CPC le spese accollate alle parti sono messe in conto al Comune di D.. Le indennità a titolo di ripetibili della sede cantonale sono pure compensate. 6. Comunicazione a: __________ Per la Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

PZ 2004 81 — Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 22.09.2004 PZ 2004 81 — Swissrulings