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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 28.11.2003 PZ 2003 152

28 novembre 2003·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·3,287 mots·~16 min·5

Résumé

protezione dell'unione coniugale | Familienrecht

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 28 novembre 2003 Comunicata per iscritto il: PZ 03 152 Ordinanza Presidenza del Tribunale cantonale Presidenza Vicepresidente Schlenker Attuario Crameri —————— Visto il ricorso di B. X., opponente all'istanza e ricorrente, rappresentato dall’avv. Paola Bottinelli Raveglia, Casa Moesa, 6535 Roveredo, contro la sentenza del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 2 ottobre 2003, comunicata il 2 ottobre 2003, nella causa di A. X., istante e opponente al ricorso, rappresentata dall’avv. lic. iur. Fabrizio Keller, Palazzo Polti, 6537 Grono, contro l’opponente all'istanza e ricorrente, concernente protezione dell'unione coniugale, è risultato:

2 A. A. X., nata il 4 ottobre 1968, e B. X., nato il 2 luglio 1973, si sono uniti in matrimonio a C. il 4 ottobre 1996. Dall’unione è nato il 16 giugno 1998 il figlio D.. Con istanza del 6 agosto 2003 la moglie ha chiesto al Presidente del Tribunale del Distretto Moesa di prendere le seguenti misure di protezione dell’unione coniugale: “1. Sia constatato che il marito ha lasciato la comunità domestica e per conseguenza la moglie è autorizzata alla sospensione dell’unione coniugale a norma dell’art. 175 CC. 2. La casa dei coniugi, che costituisce la dimora coniugale in C., è assegnata alla qui istante. 3. Il figlio D., nato il 16 giugno 1998, è affidato alla madre per l’educazione e la cura. 4. Il padre avrà facoltà di esercitare il diritto di visita, che potrà essere concordato direttamente tra le parti, fermo restando che in caso di dis-accordo egli potrà vedere il figlio un fine settimana ogni due settimane. 5. Il marito è obbligato a versare alla moglie, anticipatamente entro il quinto giorno del mese (a far tempo dal mese di agosto 2003) quale contributo alimentare per il figlio D., l’importo mensile di fr. 700.--. All’importo va aggiunto l’assegno familiare. 6. Il marito dovrà versare alla moglie, quale contributo alimentare, l’importo di fr. 1'500.-- così ripartito: - fr. 1'000.-- (ca.) direttamente alla banca che ha erogato il mutuo per la casa in C. così da estinguere gli interessi passivi; - fr. 500.-- alla moglie. L’importo dovrà essere versato anticipatamente entro il quinto giorno del mese. Il primo versamento dovrà avvenire per il corrente mese di agosto 2003. 7. Il marito è tenuto a versare alla moglie una provisio ad litem di fr. 2'000.-- .” Con osservazioni e richiesta del 28 agosto 2003 il marito ha postulato i seguenti provvedimenti a tutela dell’unione coniugale: “Quanto all’istanza 6 agosto 2003: 1. Le domande dell’istante sono respinte. 2. Protestate tasse, spese e ripetibili. In via riconvenzionale 1. I coniugi sono autorizzati a sospendere la comunione domestica. 2. La dimora coniugale di C. è provvisoriamente assegnata alla moglie a condizione che l’istante assuma i relativi oneri ipotecari (interessi e ammortamento). Nel caso contrario la casa deve essere venduta.

3 3. Il figlio D. è provvisoriamente affidato alla madre per l’educazione e la cura. L’autorità parentale permane ad entrambi i genitori. 4. Il diritto di visita tra il padre ed il figlio viene esercitato secondo le modalità concordate tra i genitori. In caso di disaccordo tra i coniugi è riconosciuto il diritto di visita minimo seguente: - un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì sera alla domenica sera, - 4 settimane di vacanze ogni anno, - il giorno di Natale e la domenica di Pasqua alternativamente. 5. Il padre versa un contributo alimentare mensile di fr. 700.- (assegno per il figlio compreso) per D., entro il quinto giorno di ogni mese, la prima volta per il mese di agosto 2003. 6. Protestate tasse, spese e ripetibili.” B. Con sentenza del 2 ottobre 2003, comunicata lo stesso giorno, il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha giudicato: “1. Le istanze di misure a protezione dell’unione coniugale 6 agosto 2003 della signora A. X. e 28 agosto 2003 del signor B. X. sono parzialmente accolte. Di conseguenza: 1.1 I coniugi X. sono autorizzati a vivere separati. 1.2 Il figlio D. è affidato in custodia alla madre per la cura e l’educazione. 1.3 La casa coniugale in C. è assegnata in uso alla signora A. X.. 1.4 Il padre ha la facoltà di esercitare il diritto di visita, le cui modalità andranno concordate direttamente con la madre, ritenuto che il padre prenderà in consegna e riporterà il figlio al suo domicilio a C.. In caso di disaccordo vale quanto segue: a) un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì sera alla domenica sera b) 4 settimane di vacanza ogni anno c) il giorno di Natale e la domenica di Pasqua alternativamente. 1.5 Il padre è obbligato a versare, mensilmente e anticipatamente alla madre, a titolo di contributi alimentari per il figlio, l’importo di fr. 775.--, la prima volta per il mese di agosto 2003, assegni familiari compresi. 1.6 Il marito è obbligato a versare, mensilmente e anticipatamente, alla moglie, a titolo di contributo alimentare per sè, l’importo di fr. 502.--, la prima volta per il mese di agosto 2003. 2. La tassa di giustizia di fr.800.--, di scritturazione di fr. 240.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 1'090.--, sono a carico di A. X. in ragione di 1/3 e a carico di B. X. per 2/3. B. X. è obbligato a versare a A. X. fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili. 3. (Comunicazione).”

4 C. In data 14 ottobre 2003 B. X. ha impugnato questo giudizio con ricorso alla Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto: “1. Al ricorso è concesso l’effetto sospensivo. Di conseguenza nelle more della causa viene decretata la seguente regolamentazione: B. X., C., è tenuto a versare mensilmente la somma di fr. 1'000.-- direttamente alla Banca Raiffeisen del Moesano, E., che ha erogato il mutuo per la casa di C.. 2. Il ricorso è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1.3, 1.5 e 1.6 della sentenza impugnata sono così riformati: 1.3 La casa coniugale di C. è assegnata in uso alla signora A. X. a condizione che essa versi l’onere ipotecario di fr. 1'000.-- mensili (interessi + ammortamento) alla banca. Nel caso contrario, la casa deve essere venduta. 1.5 Il padre è obbligato a versare, mensilmente e anticipatamente alla madre, a titolo di contributi alimentari per il figlio, l’importo di fr. 450.--, la prima volta per il mese di agosto 2003, assegni familiari compresi. 1.6 Il marito è obbligato a versare, mensilmente e anticipatamente, alla moglie, a titolo di contributo alimentare per sè, l’importo di fr. 250.--, la prima volta per il mese di agosto 2003. 3. Protestate tasse, spese e ripetibili, di prima e di seconda istanza.” A. X. ha proposto, con protesta di spese e ripetibili, che il ricorso sia respinto. Dei motivi posti a fondamento della querelata sentenza e del ricorso si dirà nei considerandi. D. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta con ordinanza della Presidenza del Tribunale cantonale del 24 ottobre 2003. La Presidenza del Tribunale cantonale considera : 1. Dichiarato con proposte formulate il 14 ottobre 2003 contro la sentenza del Presidente del Tribunale del Distretto Moesa del 2 ottobre 2003, comunicata lo stesso giorno, e debitamente motivato, il ricorso adempie i requisiti formali giusta l’art. 12 cpv. 1 LICC. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. Il 2 dicembre 2003 B. X. ha inoltrato alla Presidenza del Tribunale cantonale una memoria completiva, sostenendo che il suo reddito medio per l’anno

5 2003 sarebbe di al massimo fr. 3'750.-- mensili. Dato che sul ricorso è stato statuito il 28 novembre 2003 essa è tardiva non può essere presa in considerazione. 3. a) Per la determinazione dei contributi alimentari il Presidente del Tribunale distrettuale ha considerato il salario netto di fr. 35'109.35 percepito da B. X. nel periodo da gennaio 2003 ad agosto 2003 ed ha computato uno stipendio mensile medio di fr. 4'388.-- (atti 3.12). Il ricorrente fa valere che il suo reddito varia da mese a mese, da anno in anno e che le variazioni sono notevoli. A suo dire dovrebbe perciò essere calcolato sulla media degli anni 2001, 2002 e 2003, che è di fr. 4'118.-- . Da questa media andrebbero poi dedotti i rimborsi delle spese indispensabili a suo carico connesse al suo lavoro, ossia fr. 90.-- ogni mese. Egli disporrebbe così di un reddito di fr. 4'028.-- mensili. b) Il calcolo del reddito sulla media degli ultimi anni è fatto unicamente se lo stipendio di un indipendente presenta forti fluttuazioni (Rep. 1994 pag. 141; Bräm/Hasenböhler, Kommentar zum ZGB, Teilband II 1c, 3. Aufl., Zürich 1993, n. 77 all’art. 163 CC). Il ricorrente non lavora come indipendente, bensì come dipendente. Egli ha guadagnato nel 2001 fr. 46'454.--, pari a fr. 3'871.--, nel 2002 fr. 49'148.--, pari a fr. 4'095.-- e nel 2003 (da gennaio ad agosto) fr. 35'109.35 pari a fr. 4388.-- mensili. Dirimpetto a differenze di soli fr. 224.-- tra gli stipendi degli anni 2001 e 2002 e fr. 293.-- tra quelli degli anni 2002 e 2003 manifestamente non si può parlare di forti fluttuazioni. Già per questo motivo non si giustifica di calcolare il reddito del ricorrente sulla media degli ultimi tre anni. A ciò s’aggiunge che se il reddito è in continuo aumento, come nel concreto caso, dev’essere considerato quello attuale (ZR 90 no. 82). Di conseguenza a ragione il primo giudice ha preso in considerazione unicamente gli stipendi percepiti da gennaio ad agosto 2003 e non anche quelli dei due anni precedenti. Su questo punto il rimprovero d’aver violato il diritto federale e accertato i fatti in modo arbitrario si rivela infondato. Il ricorrente ravvisa poi un motivo di censura nel fatto che il giudice precedente non abbia dedotto dal reddito i rimborsi delle spese. Questa censura dev’essere accolta. Dai conteggi stipendio dei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2003 risulta che il datore di lavoro gli ha rimborsato fr. 1'092.60 a titolo di indennità km, trasferte e spese diverse (atti 3.12). Questi rimborsi che figurano nel reddito vanno o dedotti dallo stipendio o considerati, quali supplementi all’importo base mensile, nel calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo in conformità dell’art. 93 LEF. Essi non possono essere trascurati, come in concreto è stato fatto.

6 c) Nel periodo da aprile 2003 ad agosto 2003 A. X. ha percepito un salario medio netto di fr. 1’147.-- (atti 2.4 - 2.6, 2.12). Il giudice di primo grado le ha computato un reddito di fr. 1'200.--. Il ricorrente contesta questo reddito. Egli è del parere che la moglie possa essere tenuta a lavorare 23 ore la settimana anzichè solo 15. Per costante dottrina e giurisprudenza la cura dei bambini dopo il divorzio non è unicamente un contributo - del genitore affidatario - al loro mantenimento, ma di massima per lui anche un impedimento alla ripresa dell’indipendenza economica. Questo modo di considerazione ha avuto per conseguenza che il Tribunale federale non s’è scostato dalla sua giurisprudenza secondo cui il contributo alimentare al genitore che cura i bambini dev’essere corrisposto fino che il bambino più giovane ha compiuto i 16 anni. Da questo momento il genitore è da reputare completamente abile all’attività lucrativa. Questa giurisprudenza non voleva escludere ulteriori differenziazioni, che devono essere fatte, poichè non tutti i bambini d’età inferiore ai sedici anni hanno permanentemente bisogno del genitore. Il genitore affidatario può quindi essere tenuto a svolgere un’attività lucrativa, tuttavia solo a tempo parziale, se il bambino più giovane ha compiuto i 10 anni (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, n. 21 seg. all’art. 125 CC; Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechtes, Bern 2001, n. 05.64; DTF 115 II 6 cons. 3c, 114 II 303 cons. d, 111 II 305, 109 II 286 cons. 5b). Nel caso in rassegna il figlio D., che è stato affidato alla madre per la cura, ha 5 anni. Per invalsa dottrina e giurisprudenza, secondo cui un’attività lucrativa a tempo parziale può essere esatta unicamente dal genitore con un bambino di oltre 10 anni d’età, A. X., che già lavora fuori casa nella misura del 35 %, non può essere tenuta in nessun modo ad ampliare la sua attività lucrativa. 4. a) Il Presidente del Tribunale distrettuale ha fissato un fabbisogno di fr. 3'110.-- mensili per il marito. Nel fabbisogno ha inserito gli importi di fr. 1'100.-- quale importo base mensile per persona che vive da sola, fr. 500.-- di spese di locazione, fr. 1'000.-- d’interessi ipotecari e ammortamento della casa coniugale in C., fr. 269.20 per il premio della cassa malati, fr. 28.50 per il premio dell’assicurazione della mobilia domestica, fr. 60.75 per il premio dell’assicu-razione responsabilità civile del veicolo e fr. 150.-- per le imposte. Per il ricorrente gli importi riconosciutigli per il canone di locazione, per le spese connesse alla vettura e per l’onere fiscale sono insufficienti. Inoltre egli contesta l’inserimento nel proprio fabbisogno dell’importo di fr. 1000.-- d’interessi ipotecari e ammortamento della casa coniugale.

7 b) Con contratto del 1° marzo 2003 B. X. ha locato un appartamento a F., la cui pigione mensile ammonta a fr. 1'250.-- (atto 3.1). Egli abita quindi ad un distanza di 63 km dal suo posto di lavoro, che l’ha mantenuto a C.. Stando all’opponente al ricorso, dopo averla abbandonata nel corso del mese di febbraio 2003, egli sarebbe andato ad abitare con G.. Ciò è contestato dal ricorrente, che sostiene che non vive in concubinato stabile ai sensi della giurisprudenza federale. Tuttavia egli non spende una parola per indicare che altro motivo l’abbia indotto a trasferirsi a F.. Stando così le cose mal si comprende che il giudice precedente nel fabbisogno ha considerato l’importo base di fr. 1'100.-- per la persona che vive da sola e non la metà di quello di fr. 1'550.-- per le persone adulte che formano una comunione domestica (cfr. le Direttive per il calcolo del minimo d’esistenza edite dalla Conferenza degli ufficiali d’esecuzione e dei fallimenti della Svizzera), malgrado egli stesso abbia ammesso che il marito occupava un appartamento con un’altra persona ed ha computato solo in parte le spese di locazione. Ne viene che anche se questo punto non è oggetto del ricorso, nel fabbisogno del ricorrente va inserito un importo base di fr. 775.--. Per quel che concerne la pigione, il primo giudice ha tenuto conto di fr. 500.-mensili. Per il ricorrente quest’importo è insufficiente e dev’essere di almeno fr. 900.- -. Intanto dal momento che egli vive con un’altra persona, il canone di locazione di fr. 1'250.-- va quindi ridotto della metà (Rep. 1994 pag. 145). Conseguenza è che esso passa da fr. 500.-- a fr. 625.--. c) A parere del ricorrente l’importo di fr. 60.75 per il premio dell’assicurazione responsabilità civile del veicolo, ammesso dal primo giudice, è pure insufficiente. Egli fa valere che le spese connesse alla vettura sono di fr. 992.70 (fr. 450.-di rata leasing, fr. 291.20 per il premio dell’assicurazione responsabilità civile, fr. 47.50 per l’imposta di circolazione, fr. 4.-- per il contrassegno per l’utilizzazione delle autostrade e fr. 200.-- per la benzina). Secondo la cifra II 4d delle Direttive per il calcolo del minimo d’esistenza se il veicolo è impignorabile, poichè è assolutamente indispensabile per raggiungere il posto di lavoro, nel fabbisogno, quale supplemento all’importo base mensile, vanno considerate le spese fisse e di funzionamento, escluso l’ammortamento. Nel caso di leasing di un bene impignorabile i pagamenti rateali sono da computare solo se le pattuizioni contrattuali lo prevedono e l’escusso ne dimostri il versamento (cifra II 7 delle Direttive). È perciò a torto che il giudice di prima istanza ha riconosciuto al ricorrente unicamente il premio dell’assicurazione responsabilità civile di fr. 60.75.

8 Tuttavia l’importo complessivo preteso di fr. 992.70 non può essere considerato. Manifestamente esso concerne tutte le spese fisse e di funzionamento della vettura nonchè il pagamento rateale intero per la stessa. L’automobile è però utilizzata anche per altri scopi e non solamente per raggiungere il posto di lavoro. Va quindi tenuto conto unicamente di quella parte delle spese e della rata leasing, che concerne l’impiego dell’autovettura per recarsi da F. a C. e viceversa. Ora, a tal proposito gli atti non contengono il minimo cenno. Il giudice precedente dovrà quindi accertare in che misura il ricorrente usa la vettura per raggiungere il posto di lavoro ed in che misura per altri scopi e stabilire la quota delle spese e del pagamento rateale, da considerare nel fabbisogno. d) Il Presidente del Tribunale di distretto ha fissato l’onere fiscale del marito in fr. 150.-- mensili, adducendo a motivo che gli alimenti versati al figlio ed alla moglie potevano essere dedotti dal reddito con conseguente riduzione dello stesso. Il ricorrente pretende a torto che siano considerati fr. 200.--. Dalle decisioni di tassazione delle imposte cantonali e comunali risulta che per i coniugi X. i carichi tributari degli anni 2001 e 2002 sono stati di fr. 2'252.-- e di fr. 1'983.--, ciò che corrisponde a fr. 176.-- mensili (atti 3.9, 3.10). Tenuto conto del fatto che in caso di separazione legale o di fatto ogni coniuge è tassato individualmente (art. 69 cpv. 2 LIG), sicchè il reddito della moglie viene a mancare e che da quello del marito possono essere dedotti gli alimenti, con ulteriore riduzione dello stesso, l’onere fiscale di fr. 150.--, stabilito dal giudice precedente, si situa al limite superiore dell’accettabile. e) Da ultimo il ricorrente contesta l’inserimento nel proprio fabbisogno dell’importo di fr. 1000.-- d’interessi ipotecari e ammortamento della casa coniugale. A suo dire gl’interessi ipotecari e l’ammortamento andrebbero considerati nel fabbisogno della moglie, dato che la casa le è stata assegnata in uso. Quanto a questa posta il giudice di primo grado ha considerato fr. 1'000.-- nel fabbisogno del marito e fr. 160.-- nel fabbisogno del figlio. Ciò non è ammissibile. Se un terzo degli interessi ipotecari è messo a carico del figlio, al marito non può essere addossato l’importo complessivo degli stessi. L’importo riconosciuto al figlio, quale supplemento all’importo base mensile di fr. 250.-- (cfr. la cifra I 4 delle Direttive per il calcolo del minimo d’esistenza), deve perciò essere dedotto da quello computato nel fabbisogno del padre. Per quanto riguarda la pretesa del ricorrente di mettere l’importo di fr. 1'000.-- a carico della moglie è da rilevare che in tal caso il fabbisogno del marito diminuisce e quindi la somma a sua disposizione aumenta. Di

9 conseguenza al posto di versare alla banca l’importo di fr. 1'000.-- egli dovrà corrispondere alla moglie un contributo alimentare superiore a quello stabilito dal giudice di prima istanza. Da questo onere il ricorrente non può essere liberato, sicchè la sua pretesa non merita accoglienza. 5. Discende da queste considerazioni che il Presidente del Tribunale distrettuale non ha correttamente fissato tanto il reddito quanto il fabbisogno del marito. Di conseguenza il ricorso dev’essere parzialmente accolto e le cifre 1.5., 1.6. e 2 dell’impugnata sentenza vanno annullate. Il primo giudice dovrà procedere a un nuovo calcolo e a una nuova pronuncia nel senso dei considerandi. L’esito della procedura di ricorso comporta la proporzionale ripartizione dei costi di questo procedimento (art. 122 cpv. 1 CPC. Il ricorrente ha diritto ad una ridotta indennità a titolo di ripetibili (art. 122 cpv. 2 CPC).

10 La Presidenza del Tribunale cantonale ordina : 1. Il ricorso è parzialmente accolto, le cifre 1.5., 1.6. e 2 dell’impugnata sentenza sono annullate e la causa è rinviata al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa per nuova pronuncia nel senso dei considerandi. 2. I costi della procedura di ricorso, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 850.-ed in quella di scritturazione di fr. 150.--, quindi dell’importo totale di fr. 1'000.- -, vanno in ragione di un terzo a carico del ricorrente ed in ragione di due terzi a carico dell’opponente al ricorso, che paga al ricorrente una ridotta indennità a titolo di ripetibili di fr. 400.--. 3. Comunicazione a: __________ Per la Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

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