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Grigioni Tribunale cantonale Altre camere 31.12.2025 POG 2025 5

31 décembre 2025·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Altre camere·PDF·1,263 mots·~6 min·4

Résumé

Diritto al ricorso contro la non entrata nel merito di un verbale dell'assemblea comunale. | Regeste: siehe POG-Dokument\x3Cbr\x3E | Praxis Obergericht

Texte intégral

POG 2025 1 Politische Rechte Dretgs politics Diritti politici 5 Diritto al ricorso contro la non entrata nel merito di un verbale dell’assemblea comunale.  In linea di principio, i ricorsi contro il verbale dell'assemblea comunale vengono trattati nella successiva assemblea comunale. Nel caso specifico, l'approvazione del verbale dell'assemblea comunale contestata e il relativo ricorso del ricorrente non figuravano all'ordine del giorno, motivo per cui durante l'assemblea comunale non è stato possibile prendere una decisione in merito né richiedere la trattazione di tale trattanda. Ci si può aspettare che la mancata iscrizione all'ordine del giorno venga contestata immediatamente dopo la pubblicazione dello stesso, cosa che, tuttavia, nel presente caso non è stata fatta, perdendo così il diritto al ricorso (consid. 4.1, 4.2). Beschwerderecht gegen das Nichteintreten auf ein Protokoll der Gemeindeversammlung.  Grundsätzlich werden Einsprachen gegen das Protokoll der Gemeindeversammlung in der darauf folgenden Gemeindeversammlung behandelt. Im konkreten Fall stand die Genehmigung des Protokolls der strittigen Gemeindeversammlung bzw. die diesbezügliche Einsprache des Beschwerdeführers nicht auf der Traktandenliste, weshalb es nicht möglich war, während der Gemeindeversammlung einen Beschluss darüber zu fassen oder die Behandlung dieses Traktandums zu beantragen. Man kann erwarten, dass die Nichtaufnahme in die Traktandenliste unmittelbar nach deren Publikation beanstandet wird, was im konkreten Fall jedoch nicht getan worden ist, sodass das Beschwerderecht entfallen ist (E.4.1, 4.2). Considerando in diritto: 4.1. Giusta l'art. 21 LCom, durante l'assemblea comunale possono essere prese decisioni soltanto su pratiche figuranti nell'ordine del giorno, che deve essere comunicato almeno dieci giorni prima dell'assemblea comunale (cpv. 2). Se ciò risulta ragionevolmente esigibile, la violazione di disposizioni di competenza e procedurali deve essere contestata immediatamente. In caso contrario il diritto di ricorso decade (cpv. 3). Lo Statuto del Comune convenuto riprende e precisa la summenzionata disposizione all'art. 39, secondo cui, durante l'assemblea comunale possono essere prese decisioni soltanto su pratiche discusse in via preliminare dal Municipio e figuranti nell’ordine del giorno, che deve essere comunicato almeno dieci giorni prima dell’assemblea comu-

POG 2025 2 nale (cpv. 1). Per affari di portata più ampia per il Comune, il Municipio elabora un messaggio a destinazione degli aventi diritto di voto, lo trasmette loro tempestivamente e lo pubblica in forma elettronica (cpv. 2). Se ciò risulta ragionevolmente esigibile, la violazione di disposizioni di competenza e procedurali deve essere contestata immediatamente. In caso contrario, il diritto di ricorso decade (cpv. 3). L'inserimento all'ordine del giorno è il presupposto obbligatorio affinché in occasione dell'assemblea comunale si possa decidere in merito a un affare (Manuale assemblea comunale, cifra 30). Non sono soggette all'obbligo di iscrizione all'ordine del giorno le proposte d'ordine o le proposte concrete presentate durante l'assemblea comunale stessa. L'unica condizione necessaria è che queste proposte abbiano una relazione materiale sufficientemente stretta con l'affare all'ordine del giorno, di modo che non si proceda di fatto a una votazione su un nuovo oggetto non inserito all'ordine del giorno (Manuale assemblea comunale, cifra 32). L'importanza dell'ordine del giorno risiede nel fatto che durante l'assemblea comunale possono essere trattati solo affari inseriti in via "ordinaria" all'ordine del giorno (Manuale assemblea comunale, cifra 85). In virtù del diritto generale di parola e di proposta, in sede di trattazione di un'opposizione contro il verbale durante l'assemblea comunale, tutti gli aventi diritto di voto possono esprimersi e votare in merito all'oggetto all'ordine del giorno. Durante l'assemblea, tuttavia, non possono più essere presentate nuove proposte di modifica al verbale (Manuale assemblea comunale, cifra 192). 4.2. Nel caso di specie, il ricorrente non si è opposto in nessun modo all'ordine del giorno, pubblicato il 15 ottobre 2024, relativo all'assemblea comunale (straordinaria) del 28 ottobre 2024, in cui si sarebbe dovuto trattare la sua opposizione. In tale ordine del giorno non figurava, quale trattanda, né l'approvazione del verbale dell'assemblea comunale (straordinaria) del 28 maggio 2024 né il trattamento della sua opposizione a suddetto verbale, ma era solamente prevista, alla trattanda n. 3, l'approvazione del verbale dell'assemblea comunale (ordinaria) del 24 giugno 2024 (cfr. doc. C.4). Il ricorrente ha contestato il verbale dell'assemblea comunale (straordinaria) del 28 maggio 2024 (doc. C.1) nell'ambito della trattanda n. 3 dell'assemblea comunale (straordinaria) del 28 ottobre 2024 avente ad oggetto, appunto, l'approvazione del verbale dell'assemblea comunale (ordinaria) del 24 giugno 2024 (cfr. doc. C.5, pag. 3 seg.). Tra l'approvazione dei verbali delle assemblee del 28 maggio 2024 e del 24 giugno 2024 non vi è una relazione materiale, trattandosi invero di due diversi verbali. Il trattamento dell'opposizione del ricorrente al verbale del 28 maggio 2024, risp. l'approvazione di tale verbale, non era dunque una tematica proponibile durante l'assemblea comunale (straordinaria) del 28 ottobre 2024, in quanto nuovo affare non figurante nell'ordine del giorno. In occasione dell'assemblea comunale (straordinaria)

POG 2025 3 del 28 ottobre 2024 potevano dunque essere trattati solo gli affari inseriti in via "ordinaria" all'ordine del giorno. In base all'art. 21 LCom, dal ricorrente si poteva ragionevolmente esigere che contestasse immediatamente il vizio (procedurale) di non inserire nell'ordine del giorno relativo all'assemblea comunale (straordinaria) del 28 ottobre 2024, pubblicato il 15 ottobre 2024, ossia 13 giorni prima, la trattanda concernente la sua opposizione risp. l'approvazione del verbale dell'assemblea comunale (straordinaria) del 28 maggio 2024. La giurisprudenza dell'allora Tribunale amministrativo in merito a errori riconosciuti nella preparazione e nella conduzione di una procedura di voto prevede che tali manchevolezze debbano essere censurate già prima o al più tardi durante l'assemblea comunale (sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni V 20 14 del 4 maggio 2021 consid. 6.3 segg.; VR1 24 1003 del 14 febbraio 2025 consid. 5 con riferimenti). Tuttavia, alla luce dell'immediatezza richiesta per la contestazione dell'ordine del giorno, tale giurisprudenza che riguarda votazioni ed elezioni trattandate, per quanto tolleri ancora una contestazione durante l'assemblea comunale, non può essere applicata al caso di specie inerente alla mancanza di una trattanda nell'ordine del giorno. Infatti, l'allora Tribunale amministrativo ha avuto modo di statuire che l'assemblea comunale può deliberare unicamente in merito a pratiche figuranti all'ordine del giorno. Su trattande che non appaiono all'ordine del giorno non può invece essere emanata alcuna decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 99 101 del 20 ottobre 1999 consid. 3.a., con riferimenti alla PTA 1984 n. 1 e 1979 n. 1). Anche in virtù della cifra 86 del Manuale assemblea comunale, l'assemblea comunale può solo apportare modifiche alla successione degli oggetti all'ordine del giorno. Non sono invece ammesse integrazioni spontanee dell'ordine del giorno. In questo senso, il termine di dieci giorni per l'inserimento all'ordine del giorno deve essere rispettato obbligatoriamente e, se non giungono proposte relative all'ordine del giorno, si deve ritenere che vi sia un assenso tacito. Ne consegue che, nel caso concreto, non essendo stata prevista all'ordine del giorno la trattanda relativa all'approvazione del verbale dell'assemblea comunale (straordinaria) del 28 maggio 2024 risp. la relativa opposizione del ricorrente, non sarebbe stato possibile prendere una decisione al riguardo e, per tale motivo, questo Tribunale non ritiene nemmeno essere stato possibile richiedere la trattazione di tale pratica durante l'assemblea. Ma anche nella qui denegata ipotesi, in cui si volesse ammettere la possibilità di presentare nuove trattande durante l'assemblea comunale, ciò, a mente della cifra 86 del Manuale assemblea comunale, sarebbe in ogni caso dovuto avvenire immediatamente, ovvero all'inizio dell'assemblea comunale; circostanza, questa che, apparentemente, non fa al caso nostro. La decisione, in occasione dell'assemblea comunale (straordinaria) del 28 ottobre 2024, di non trattare l'approvazione del verbale

POG 2025 4 dell'assemblea comunale (straordinaria) del 28 maggio 2024 risp. l'opposizione del ricorrente al riguardo era perciò corretta e non dà adito a critiche. In definitiva, ne consegue che, non avendo presentato immediatamente una contestazione all'ordine del giorno, il ricorrente ha perso il diritto al ricorso (art. 21 cpv. 3 LCom). VR1 24 1009 Sentenza del 27 marzo 2025

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