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Grigioni Tribunale cantonale Camera civile II 28.08.2019 ZK2 2017 51

28 août 2019·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera civile II·PDF·5,431 mots·~27 min·2

Résumé

azione di disconoscimento di debito | Berufung OR Allgemeine Bestimmungen

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni 1 / 16 Sentenza del 28 agosto 2019 N. d'incarto ZK2 17 51 Istanza Seconda Camera civile Composizione Pedrotti, presidente Hubert e Pritzi Baldassarre, attuario Parti A._____ reclamante patrocinato dall'avv. Nicola Delmuè Via Lucerna 1, casella postale 1429, 6710 Biasca contro B._____ resistente patrocinata dall'avv. Fabrizio Keller San Roc, 6537 Grono Oggetto azione di disconoscimento di debito Atto impugnato decisione 7 novembre 2017 del Tribunale regionale Moesa, comunicata il 13 novembre 2017 (n. d'incarto 115.17.08) Comunicazione 21 luglio 2020

2 / 16 Ritenuto in fatto: A. Con sentenza 3 marzo 2017 il Presidente del Tribunale regionale Moesa, in veste di Giudice unico, ha rigettato provvisoriamente l'opposizione interposta da A._____ avverso l'esecuzione n. 20164125 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa avviata dalla ex moglie B._____ per un importo di complessivi CHF 8'100.00 oltre interessi. B. In data 16 marzo 2017 A._____ ha presentato al Tribunale regionale Moesa azione di disconoscimento del debito ex artt. 83 LEF e 243 segg. CPC, formulando il seguente petito: 1. L'istanza è accolta; 2. È accertata l'inesistenza del debito di CHF 25'071.90; 3. È mantenuta in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo N. 20164125 dell'Ufficio Esecuzione e Fallimenti Regione Moesa; 4. Protestate tasse, spese e ripetibili. C. Con osservazioni 3 maggio 2017 B._____ ha postulato la reiezione dell'azione, con protesta di tasse spese e ripetibili. D. In data 6 giugno 2017 ha avuto luogo un'udienza istruttoria dinanzi al Presidente del Tribunale regionale Moesa, in occasione della quale A._____ ha presentato la sua replica scritta. In detta occasione A._____ ha dichiarato di accettare la traduzione della scrittura privata 22 agosto 2014 (in lingua portoghese) di cui al doc. 3 dell'incarto di rigetto dell'opposizione (act, TRM VI./1.3). Su richiesta di B._____ il Presidente del Tribunale regionale Moesa ha fissato alla stessa un termine scadente il 4 luglio 2017 per presentare la duplica, cosa che ha poi fatto in data 4 luglio 2017. Nel secondo scambio di scritti entrambe le parti hanno confermato le proprie richieste. E. In data 25 agosto 2017 ha avuto luogo l'interrogatorio del signor C._____ in veste di teste e di B._____ quale parte. F. Le parti avendo a margine dei citati interrogatori dichiarato di rinunciare alle arringhe finali e proposto di presentare una memoria scritta conclusiva, il Presidente del Tribunale regionale Moesa ha fissato loro un termine scadente il 16 ottobre 2017 per inoltrare le conclusioni scritte. A._____ vi ha proceduto il 13 ottobre 2017, mentre controparte ha comunicato con scritto 17 ottobre 2017 di rinunciarvi, rinviando alle sue osservazioni 3 maggio 2017 e alla sua duplica 4 luglio 2017.

3 / 16 G. Con decisione 7 novembre 2017, comunicata il 13 novembre successivo, il Tribunale regionale Moesa ha respinto l'azione di A._____ e messo a suo carico la tassa di giustizia di CHF 1'500.00 e ripetibili di CHF 3'000.00 in favore della controparte. H. Contro detta decisione A._____ il 13 dicembre 2017 ha presentato "appello" al Tribunale cantonale dei Grigioni, formulando i seguenti petiti: 1. L'appello è accolto; 2. La sentenza del Tribunale Regionale Moesa del 7 novembre 2017 (incarto N. 115.17.08) è così riformata: 2.1. in riforma al dispositivo N. 1: "La petizione è ammissibile e di conseguenza è accertata l'inesistenza di debito di CHF 25'071.90 ed è mantenuta in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo N. 20164125 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa"; 2.2. in riforma al dispositivo N. 2: "La tassa di giustizia di CHF 1'500.--, già anticipata dall'istante, è posta a carico della convenuta"; 2.3. in riforma al dispositivo N. 3: "La convenuta è condannata a versare all'istante CHF 3'000.-- a titolo di ripetibili; 3. Protestate tasse, spese e ripetibili. I. Con decreto 15 dicembre 2017 il Presidente della Seconda Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha invitato A._____ a versare l'anticipo spese, fissato a CHF 4'000.00, entro il 19 gennaio 2018. Con decreto dello stesso giorno il Presidente della Seconda Camera civile ha inoltre fatto pervenire a B._____ un esemplare dell'"appello" 13 dicembre 2017 e chiesto al Tribunale regionale Moesa di trasmettere gli atti al Tribunale cantonale entro il 19 gennaio 2018. L. Con risposta 17 gennaio 2018 B._____ ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili, chiedendo contestualmente la concessione del gratuito patrocinio. M. Mediante disposizione ordinatoria 22 gennaio 2018 il Presidente della Seconda Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha fissato a B._____ un termine scadente il 2 febbraio 2018 per inoltrare domanda di gratuito patrocinio

4 / 16 separata, debitamente motivata e accompagnata da un calcolo dei redditi e del fabbisogno, nonché dalla relativa documentazione. Il 2 febbraio 2018 B._____ vi ha provveduto, chiedendo la conferma quale patrocinatore dell'avv. Fabrizio Keller. Con decreto ZK2 18 8 del 29 aprile 2019, comunicato il giorno stesso, il Presidente della Seconda Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha accolto l'istanza di gratuito patrocinio di B._____. N. Mediante disposizione ordinatoria 16 luglio 2019, posto come sia il Tribunale regionale Moesa che entrambe le parti hanno quantificato il valore litigioso della causa in CHF 25'071.90, il Presidente della Seconda Camera civile ha fissato alle parti un termine scadente il 23 agosto 2019 per prendere posizione sulla dottrina e giurisprudenza ivi menzionate concernenti la quantificazione del valore litigioso in procedure di disconoscimento di debito ex art. 83 LEF. Con inoltri 17 luglio 2019 entrambe le parti hanno confermato il valore litigioso della causa di CHF 25'071.90. O. Sulle ulteriori argomentazioni e allegazioni delle parti si tornerà – per quanto rilevante ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1.1. A._____ ha impugnato la decisione 7 novembre 2017 del Tribunale regionale Moesa qualificando il suo gravame come "appello" (act. A.1 pag. 1). Le parti – così come l'istanza precedente – concordano nel ritenere che il valore litigioso ammonti a CHF 25'071.90 e che la decisione di prima istanza sia pertanto appellabile (act. B.1 dispositivo n. 4; act. A.1 pag. 1; act, A.3; act. A.4). 1.2.1. L'appello può essere interposto contro le decisioni dei tribunali regionali quali giurisdizioni di prima istanza in materie civili (art. 308 cpv. 1 CPC), a condizione che il valore litigioso ammonti almeno a CHF 10'000.00 (art. 308 cpv. 2 CPC). Il valore litigioso è di principio determinato dagli ultimi petiti delle parti nella procedura di prima istanza (Kurt Blickenstorfer, in: Brunner/Gasser/Schwander [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2.a ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 30 ad art. 308 CPC). Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un'eventuale pubblicazione della decisione non sono computati, così come eventuali conclusioni subordinate (art. 91 cpv. 1 CPC). 1.2.2. Il valore litigioso di un'azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF concernente una procedura esecutiva in cui il creditore ha posto in esecuzione –

5 / 16 e il giudice del rigetto ha di conseguenza rigettato provvisoriamente la relativa opposizione – solo una parte del credito complessivamente vantato è necessariamente limitato a tale parte del credito e può essere esteso all'importo complessivo soltanto qualora il creditore presentasse azione riconvenzionale in tal senso (Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2.a edizione, n. 48 ad art. 83 LEF con rimando a DTF 35 I 527 consid. 4 e 29 II 758 consid. 2; cfr. anche Dominik Vock/Danièle Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2.a. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, pag. 157; Jolanta Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3.a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, pag. 543). Ciò perché l'interesse del debitore all'accertamento dell'inesistenza o dell'inesigibilità del debito – il quale costituisce un presupposto processuale ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC – è limitato all'esecuzione per la quale l'opposizione del debitore è stata rigettata. 1.2.3. Non avendo B._____ presentato azione riconvenzionale, il valore litigioso non ammonta – come ritenuto dalle parti e dal giudice di prime cure – a CHF 25'071.90, bensì a CHF 8'100.00, ovverosia alla parte di debito posta in esecuzione e avente poi costituito oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione. 1.3. Il valore litigioso della presente vertenza non raggiungendo pertanto la soglia di CHF 10'000.00 di cui all'art. 308 cpv. 1 CPC, la decisione 7 novembre 2017 del Tribunale regionale Moesa è inappellabile. 2. Una decisione di prima istanza inappellabile può essere impugnata mediante reclamo (art. 319 cpv. 1 lett. a CPC; Francesca Verda Ciochetti, in: Trezzini et al. [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2.a ed., Lugano 2017, n. 5 ad art. 319 CPC). Per costante prassi l'impugnazione di una decisione inappellabile tramite appello è trattata come reclamo, purché adempia i requisiti di tempestività (cfr. consid. 3 infra) e ammissibilità (cfr. consid. 4 infra) del mezzo d'impugnazione sussidiario (cosiddetta "conversione del mezzo d'impugnazione"; cfr. in merito sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK1 12 12 del 2 luglio 2012 consid. 1b; decisione del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK1 12 35 del 21 agosto 2012 consid. 1a; ciascuna con rinvii). 3.1. Il reclamo dev’essere proposto all’autorità giudiziaria superiore scritto e motivato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata (art. 319 cpv. 1 lett. a CPC). Nel Cantone dei Grigioni l'autorità giudiziaria superiore è il Tribunale cantonale, in seno al quale è competente la Seconda Camera civile (art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e contrario della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero [LACPC; CSC 320.100]; art. 7 cpv. 1 lett. a dell'Ordinanza sull'-

6 / 16 organizzazione del Tribunale cantonale [Ordinanza sul Tribunale cantonale, OOTC; CSC 173.100]). 3.2. Avendo A._____ impugnato la sentenza 7 novembre 2017 del Tribunale regionale Moesa, comunicata il 13 novembre 2017, con inoltro del 13 dicembre 2017 al Tribunale cantonale, il suo reclamo è tempestivo. 4.1. Con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC). L'accertamento dei fatti include l'apprezzamento delle prove (Jakob Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Basilea 2019, n. 510). Esso è manifestamente errato quando è arbitrario, ovverosia manifestamente insostenibile, evidentemente contrario agli atti o fondato su sviste palesi (DTF 138 III 232 consid. 4.1.2; Jakob Steiner, op. cit., n. 506 seg.). 4.2. Nel suo appello (recte: reclamo) 13 dicembre 2017 A._____ fa sostanzialmente valere che l'istanza precedente ha ignorato la sua argomentazione per cui controparte, la quale chiede la restituzione di una somma da lei asseritamente mutuata, non avrebbe recato prova del versamento della predetta somma e del conseguente obbligo di restituzione, per i quali avrebbe invece portato l'onere (act. A.1 n. 5 e 8). La circostanza che controparte non avrebbe fornito documentazione bancaria per attestare il trasferimento dell'importo asseritamente mutuato non potrebbe inoltre andare a suo danno per il solo motivo che la pretesa deriva da un riconoscimento di debito (act. A.1 n. 6). In merito all'esistenza di un contratto di mutuo A._____ lamenta inoltre che la prima istanza si è essenzialmente fondata sulle dichiarazioni rilasciate dalla controparte in occasione del suo interrogatorio, le quali avrebbero tuttavia portata probatoria attenuata e darebbero adito a perplessità (act. A.1 n. 7), nonché sulle circostanze della vendita del furgone Mercedes Benz, che non avrebbero avuto alcun riscontro probatorio (act. A.1 n. 9). A._____ contesta infine l'accertamento da parte della prima istanza delle risultanze dell'interrogatorio del teste C._____ (act. A.1 n. 10). 4.3. Vertendo pertanto almeno in parte su questioni di diritto, il reclamo è ricevibile in ordine. Poiché A._____ ha tuttavia omesso di censurare e motivare perché l'apprezzamento delle prove da parte dell'istanza precedente sia a suo avviso arbitrario, le censure relative all'apprezzamento delle prove dovrebbero di principio essere dichiarate inammissibili. La questione può essere tuttavia lasciata irrisolta, non essendo i relativi fatti rilevanti ai fini del giudizio (cfr. consid. 7.4 infra; Jakob Steiner, op. cit., n. 508).

7 / 16 5. Poiché la decisione 7 novembre 2017 del Tribunale regionale Moesa non è impugnabile mediante appello ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CPC, ma sono nondimeno adempiuti i requisiti di tempestività e ammissibilità del reclamo ex art. 319 lett. a CPC, l'impugnazione di A._____ (in seguito: reclamante) è trattata come reclamo ed è come tale tempestiva e ricevibile in ordine. 6.1. Occorre innanzitutto esaminare se nella procedura di prima istanza fossero dati i presupposti processuali per l'azione intentata dal qui reclamante. I presupposti processuali devono essere esaminati d'ufficio, anche qualora le parti non ne censurino il mancato adempimento (art. 60 CPC; Myriam A. Gehri, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3.a ed., n. 1 ad art. 60 CPC). Se non è dato anche un solo presupposto processuale il giudice non può entrare nel merito dell'azione (art. 59 cpv. 1 CPC). Laddove il giudice entra nel merito della causa nonostante l'assenza di un presupposto processuale, la decisione è di principio nulla, a meno che tale assenza possa essere sanata nel prosieguo della procedura (Myriam A. Gehri, op. cit., n. 12 ad art. 60 CPC). 6.2.1. L'azione di disconoscimento del debito ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF presuppone segnatamente l'esistenza di un'esecuzione e il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta contro la stessa (cfr. consid. 1.2.2 supra). 6.2.2. Come precedentemente esposto l'azione di disconoscimento del debito del reclamante verte sull'importo complessivo del credito vantato da B._____ (in seguito: resistente). Al momento dell'inoltro dell'azione di disconoscimento di debito da parte del reclamante la resistente aveva tuttavia posto in esecuzione solamente una parte del credito da lei vantato, ovverosia CHF 8'100.00 oltre interessi, ragion per cui il giudice del rigetto ha a sua volta rigettato provvisoriamente l'opposizione interposta dal reclamante limitatamente a tale importo. Al momento dell'inoltro dell'azione di disconoscimento del debito – così come al momento della decisione di prima istanza – il reclamante aveva pertanto unicamente un interesse giuridicamente protetto all'accertamento dell'inesistenza del debito posto in esecuzione dalla resistente e oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, limitatamente cioè a CHF 8'100.00 oltre interessi. Nella misura eccedente il reclamante non disponeva di un interesse giuridicamente protetto a intentare l'azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF. Per tale importo il giudice di prime cure avrebbe solamente potuto entrare nel merito dell'istanza qualora fossero stati adempiuti i presupposti processuali di un'azione di accertamento ex art. 88 CPC (in particolare preventivo tentativo di conciliazione e conseguente autorizzazione ad agire), in casu assenti.

8 / 16 6.3. L'assenza di un interesse giuridicamente protetto relativo all'importo eccedente quello posto in esecuzione dalla resistente non essendo sanabile, il giudice di prime cure avrebbe dovuto in tal misura dichiarare irricevibile l'azione, anziché respingerla. Per quanto eccede l'importo posto in esecuzione dalla qui resistente la decisione impugnata deve pertanto essere annullata e l'azione dichiarata irricevibile. 7.1.1. Nel merito il reclamante censura essenzialmente che la prima istanza ha illecitamente ignorato la mancata presentazione da parte della resistente di documenti atti a dimostrare il trasferimento del denaro asseritamente prestatogli. Non sarebbe pertanto dimostrata l'esistenza di un'obbligazione di restituzione del reclamante. 7.1.2. La resistente ricorda per contro che la traduzione in lingua italiana – rimasta incontestata – del riconoscimento di debito, su cui si è fondato il giudice del rigetto, recita come segue: Io A._____ […] assumo il pagamento con B._____ della somma totale di CHF 23'878.--- con versamento in rate di CHF 300.--- per mese per liquidare il debito con un interesse del 5% che da un totale da restituire di CHF 25'071.90. […] Rinviando all'espresso riconoscimento da parte del reclamante di un importo "da restituire", essa ritiene sostanzialmente dimostrate le circostanze che il contratto di mutuo sia stato concluso e che la somma sia stata versata al reclamante (act. A.2 ad 5). 7.2.1. Costituisce riconoscimento di debito qualsiasi dichiarazione per mezzo della quale un debitore conferma a un creditore l'esistenza di una determinata obbligazione (cfr. Ingeborg Schwenzer/Christiana Fountoulakis, in: Widmer Lüchinger/Oser [edit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 7.a ed., Basilea 2020, n. 2 ad art. 17 CO). La sua validità non è vincolata all'esplicita menzione della causale dell’obbligazione (art. 17 CO). 7.2.2. Il sussistere di un riconoscimento di debito porta a un'inversione dell'onere della prova, indipendentemente dall'esplicita menzione della causale (sentenza del Tribunale federale 4A_617/2013 del 30 giugno 2014 consid. 6.3; Ingeborg Schwenzer/Christiana Fountoulakis, op. cit., n. 8 ad art 17 CO). È pertanto il debitore riconoscente a portare le conseguenze dell'assenza di prove in merito all'inesistenza o all'inesigibilità della pretesa, così come – laddove il riconoscimento di debito stesso non la determina – in merito alla causale dell'obbligazione (in assenza di determinazione della causale trattasi di riconoscimento astratto, altrimenti di riconoscimento astratto; cfr. DTF 131 III 268 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 4A_152/2013 del 20

9 / 16 settembre 2013 consid. 2.3). Il creditore deve per contro solamente dimostrare il sussistere di un riconoscimento di debito, a prescindere dalla natura causale o astratta dello stesso (Ingeborg Schwenzer/Christiana Fountoulakis, op. cit., n. 14 ad art. 17 CO). 7.3.1. Le formulazioni "per liquidare il debito" e "totale da restituire" mostrano in ogni evidenza, contrariamente a quanto sostiene il reclamante, che il documento in esame non costituisce un contratto di mutuo, bensì la conferma di un obbligo di restituzione già esistente al momento della sottoscrizione del documento. La scrittura privata 22 agosto 2014 rappresenta pertanto un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 17 CO. L'onere della prova rimarrebbe in ogni caso invariato anche qualora si volesse assumere, per ipotesi, che la scrittura privata costituisca il contratto di mutuo all'origine dei reciproci obblighi delle parti. Rilevante per l'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 17 CO è infatti l'esplicita dichiarazione del reclamante di assumersi il pagamento e di dover restituire l'ammontare ivi menzionato per liquidare un proprio debito. In altre parole, a prescindere dall'eventuale qualifica della scrittura privata 22 agosto 2014 come contratto di mutuo, il trasferimento della somma in esame da parte della resistente – ossia l'adempimento del suo obbligo contrattuale quale mutuante – e il conseguente obbligo di restituzione del reclamante quale mutuatario devono essere in ogni caso presunti. 7.3.2. Come da essa correttamente rilevato, la prima istanza avrebbe pertanto potuto solamente accogliere l'azione di disconoscimento del debito se il reclamante avesse dimostrato che la pretesa della resistente, da lui riconosciuta, fosse fondata su una causa inesistente, nulla, invalidata, simulata o perenta. 7.3.3. Il reclamante si è per contro limitato a sostenere che la scrittura privata 22 agosto 2014 costituirebbe a suo avviso un contratto di mutuo e ad asserire che la resistente non avrebbe prodotto documenti atti a dimostrare il trasferimento al reclamante della somma mutuata. 7.3.4. Le argomentazioni del reclamante sono a priori inadatte a dimostrare che la causa della pretesa della resistente sia inesistente, nulla, invalidata, simulata o perenta. Come già mostrato, la scrittura privata 22 agosto 2014 mostra invece chiaramente che l'obbligo di restituzione esisteva già al momento della sottoscrizione del riconoscimento di debito. Non avendo il reclamante manifestamente adempiuto il proprio onere di prova, la presunzione dell'art. 17 CO è rimasta inconfutata.

10 / 16 7.4. Poiché la scrittura privata dimostra già ea ipsa la causa della pretesa, quanto fatto valere dal reclamante in merito alle risultanze dell'esame testimoniale del teste C._____ – attinente all'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti – si rivela integralmente ininfluente ai fini del giudizio. Non è pertanto neppure necessario valutare se, non avendo il reclamante censurato in maniera sostanziata un accertamento arbitrario dei fatti, le relative censure del reclamante siano ammissibili nella procedura di reclamo (cfr. consid. 4.3 supra). 7.5. È infine doveroso evidenziare che – nonostante spettasse a lui l'onere di provare l'inesistenza del proprio obbligo di restituzione – in prima istanza il reclamante ha offerto come unica prova al riguardo l'interrogatorio della controparte. Ciò per lamentare poi in sede di reclamo – significativamente a torto (cfr. act. B.A n. 2.1) – che la prima istanza si sia fondata proprio sull'interrogatorio della resistente da lui richiesto (act. A.1 n. 7). La sua argomentazione è pertanto palesemente temeraria. Lo stesso vale per l'argomento del reclamante per cui la mancata produzione da parte della resistente di documenti bancari attestanti il trasferimento della somma asseritamente mutuata non possa andare a suo danno (act. A.1 n. 6). Egli non ha infatti preteso l'edizione di tale documentazione. Controparte non ha peraltro mai sostenuto di avergli trasferito la somma mutuata per via bancaria. Al contrario, dagli estratti conto prodotti dalla resistente risultano due importanti prelievi di denaro contante, avvenuti peraltro subito dopo gli accrediti da lei ricevuti dalla D._____, O.1_____ (act. TRM III./4 e III./5). 7.6. Il reclamo è quindi infondato e deve pertanto essere respinto. 8.1. Giusta l'art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. A prescindere dal parziale accoglimento del reclamo – disposto per motivi prettamente formali indipendenti dalle richieste, infondate, del reclamante, il quale ha peraltro espressamente fatto valere, a torto, un suo interesse giuridicamente protetto relativamente all'intero credito vantato da controparte – le spese giudiziarie di prima istanza come pure quelle della procedura di reclamo devono essere poste integralmente a carico del reclamante. 8.2. Per quanto concerne le spese giudiziarie di prima istanza, si rileva che la tassa di giustizia, di CHF 1'500.00, è senz'altro adeguata. Lo stesso vale per le ripetibili assegnate alla qui resistente, di CHF 3'000.00. Il reclamante non censura peraltro l'ammontare di tali importi. 8.3. In applicazione dell'art. 10 cpv. 1 OECC i costi della procedura di reclamo sono fissati in CHF 4'000.00.

11 / 16 8.4.1. Il Tribunale cantonale stabilisce d’ufficio le ripetibili della parte prevalente, qualora la stessa le abbia protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati [Ordinanza sull'onorario degli avvocati, OOA]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). La resistente ha protestato le ripetibili nella risposta all'appello del 17 gennaio 2018 (act. A.2 petito n. A.2). 8.4.2. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 OOA l'autorità giudicante si basa sull'importo fatturato dal patrocinatore, fintantoché la tariffa oraria concordata è una tariffa corrente e non comprende supplementi di buon esito (n.1), il dispendio fatturato è adeguato e necessario alfine di garantire un patrocinio efficace (n. 2) e l'indennità richiesta non ha come conseguenza per la parte soccombente un aggravio non giustificato dalla causa, rispettivamente dalle legittime esigenze di protezione giuridica (n. 3). Si considera corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00 (art. 3. cpv. 1 OOA). 8.4.3. Il patrocinatore della resistente ha complessivamente fatturato per la procedura di reclamo 7 ore e 20 minuti d'onorario alla tariffa oraria di CHF 270.00 (act. G.1, conteggio prestazioni al fine ripetibili). Poiché le ore d'onorario messe in conto sono da ritenere adeguate e la tariffa oraria fatturata, coperta dall'accordo con la mandante, è considerata corrente, l'onorario del patrocinatore della resistente è riconosciuto in toto. 8.4.4. Sorprende invece la fatturazione di CHF 216.00 complessivi (CHF 13.00 per il periodo fino al 31 dicembre 2017 + CHF 203.00 per il periodo successivo al 1° gennaio 2018) per spese di cancelleria. Tale fatto è dovuto evidentemente alla circostanza che il patrocinatore della resistente fattura CHF 8.00 a pagina per "stesura e stampa di documenti [nella] versione finale in bella copia", come emerge dalla convenzione stipulata con la stessa (act. G.1, convenzione relativa al calcolo di onorari e spese, art. 6 in fine). In quanto palesemente eccessivo, tale importo – sebbene concordato con la mandante – non può essere riconosciuto quale spesa necessaria ai sensi dell'art. 95 cpv. 3 lett. a CPC. Si riconosce invece l'importo di CHF 1.00 a pagina per la stampa (o fotocopia) di tutti i documenti. Si rileva che tale importo è comunque superiore agli effettivi costi per la stampa, quantificati da questo Tribunale in caso di gratuito patrocinio in CHF 0.25 (cfr. consid. 9.2.1 infra). Va ad ogni modo ricordato che, qualora con la tariffa di CHF 8.00 a pagina fossero fatturate – oltre al costo di stampe e fotocopie – anche prestazioni della cancelleria, quest'ultime non potrebbero in ogni caso essere riconosciute in quanto comprese nella tariffa oraria d'onorario e peraltro contrarie all'accordo sottoscritto dalla mandante.

12 / 16 Si rileva infine che la nota d'onorario non indica espressamente per quali documenti sia stata fatturata la tariffa di CHF 8.00 a pagina. Per consolidata prassi, laddove gli esborsi non sono allegati in dettaglio, il Tribunale cantonale riconosce un supplemento spese forfettario pari al 3% dell'onorario ritenuto adeguato (cfr. fra tante sentenze del Tribunale cantonale dei Grigioni SK1 17 44 del 16 gennaio 2018 consid. 14.2; SK1 17 10 del 20 novembre 2019 consid. 6.5.8). Nella fattispecie in esame il Tribunale cantonale si potrebbe pertanto limitare a riconoscere esborsi di CHF 59.40 (CHF 4.05 per il periodo antecedente il 31 dicembre 2017 + CHF 55.35 per quello successivo al 1° gennaio 2018), peraltro comprensivi anche dell'importo di 18.30 per porti e telefoni. Nondimeno si riconosce che – in senso lato – il patrocinatore della resistente ha comunque allegato gli esborsi in dettaglio, sia pure in modo incompleto. Il Tribunale cantonale si adopera pertanto eccezionalmente a ricostruire, nel limite del possibile, l'entità adeguata delle spese di cancelleria. Ai sensi di quanto sopra esposto si riconoscono le seguenti spese di cancelleria, al costo di CHF 1.00 per stampa o fotocopia: - Lettera 18 dicembre 2017: CHF 6.00 per sei pagine (lettera di una pagina al cliente, quattro pagine di allegati e una pagina per la copia della lettera agli atti del patrocinatore); - Risposta all'appello con richiesta di assistenza giudiziaria 17 gennaio 2018: CHF 37.00 per trentasette pagine (nove pagine di memoria stampate in quattro esemplari, cui si aggiunge un allegato di una pagina, inoltrato in una sola copia al Tribunale cantonale); - Invio documentazione per attestazione autorità fiscale al Comune di O.2_____ 26 gennaio 2018 (fatturata il 25 gennaio 2018): CHF 6.00 per sei pagine (formulario d'attestazione dell'autorità fiscale di una pagina con foglio d'accompagnamento di una pagina, stampati entrambi in due esemplari, cui si aggiungono due copie della procura per il comune di domicilio, evidentemente senza copia agli atti del patrocinatore); - Richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio 2 febbraio 2018: o CHF 28.00 per ventotto pagine (questionario per l'ammissione al gratuito patrocinio di due pagine e dodici pagine di allegati, stampati entrambi in due esemplari); o CHF 9.00 per nove pagine (tre pagine di richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, stampate in tre esemplari);

13 / 16 - Lettera 30 aprile 2019: CHF 2.00 per due pagine (lettera di una pagina in due esemplari); - Nota di conteggio ripetibili 2 maggio 2019: CHF 8.00 per otto pagine (inoltro di quattro pagine, stampato in due esemplari). In sintesi si riconoscono spese di cancelleria per un ammontare complessivo di CHF 6.00 per il periodo fino al 31 dicembre 2017 e di CHF 90.00 per il periodo successivo al 1° gennaio 2018. 8.4.5. Sono pertanto riconosciute spese di patrocinio (IVA esclusa) di CHF 142.00 (CHF 135.00 di onorario + CHF 1.00 per porti e telefoni + CHF 6.00 per spese di cancelleria) fino al 31 dicembre 2017 e spese di patrocinio di CHF 1'952.30 (CHF 1'845.00 per onorario + CHF 17.30 per porti e telefoni + CHF 90.00 per spese di cancelleria) per il periodo successivo al 1° gennaio 2018. 8.4.6. Applicando a quanto riconosciuto l'IVA, le spese di patrocinio per il periodo fino al 31 dicembre 2017 (IVA all'8%) ammontano a CHF 153.35, mentre quelle per il periodo successivo al 1° gennaio 2018 (IVA al 7.7%) ammontano a CHF 2'102.60. 8.4.7. Si riconoscono pertanto complessivamente spese di patrocinio e quindi ripetibili in favore della resistente a carico del reclamante di CHF 2'255.95. 9.1. Con decreto 29 aprile 2019 il Presidente della Seconda Camera civile ha concesso alla resistente il gratuito patrocinio (ZK2 18 8 act. F.1 dispositivo n. 1). Poiché la resistente prevale integralmente, le spese giudiziarie non vanno a suo carico e il reclamante è condannato a rifonderle le spese di patrocinio necessarie (cfr. consid. 8 supra). Ciò nonostante dev'essere qui stabilita la remunerazione cui il patrocinatore della resistente avrebbe diritto in seguito alla concessione del gratuito patrocinio. Il patrocinatore di una parte risultante vincente cui è stato concesso il gratuito patrocinio deve infatti poter essere adeguatamente remunerato nel caso in cui le ripetibili, al cui versamento la controparte soccombente è stata condannata, non possono essere riscosse (art. 122 cpv. 2 CPC, prima frase, in combinato disposto all'art. 12 cpv. 3 LACPC; Frank Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/-Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3.a ed., Zurigo 2016, n. 11 ad art. 122 CPC). 9.2.1. Per quanto riguarda l'onorario si applica la tariffa oraria di CHF 200.00. All'onorario risultante vanno sommati gli esborsi riconosciuti e l'IVA al tasso vigente al momento della prestazione (cfr. art. 5 cpv. 1 OOA). Per quanto concerne gli esborsi relativi a stampe e fotocopie nell'ambito del gratuito patrocinio, si riconoscono per

14 / 16 prassi solamente CHF 0.25 per pagina (cfr. sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK1 18 30/ZK1 18 172 del 21 giugno 2019, consid. 15.1; Frank Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3.a ed., Zurigo 2016, n. 5b ad art. 122 CPC). Poiché nell'ambito del computo delle ripetibili è stato riconosciuto per spese di cancelleria un importo di CHF 1.00 per stampa o fotocopia (cfr. consid. 8.4.4 supra), dev'essere qui riconosciuto ¼ delle spese di cancelleria ivi riconosciute. 9.2.2. Per il periodo antecedente il 31 dicembre 2017 si riconosce pertanto al patrocinatore della resistente un onorario di CHF 100.00 (30 minuti d'onorario alla tariffa oraria di CHF 200.00), cui vanno sommati CHF 2.50 per esborsi (CHF 1.00 per disborsi postali e telefonici + CHF 1.50 [¼ di CHF 6.00] per spese di cancelleria; cfr. in merito alla decurtazione di quest'ultima posizione consid. 8.4.4 supra), per un importo complessivo di CHF 102.50. Per il periodo successivo al 1° gennaio 2018 si riconosce al patrocinatore della resistente un onorario di CHF 1'366.65 (6 ore e 50 minuti d'onorario alla tariffa oraria di CHF 200.00), cui vanno sommati CHF 39.80 per esborsi (CHF 17.30 per disborsi postali e telefonici + CHF 22.50 [¼ di CHF 90.00] per spese di cancelleria; cfr. in merito alla decurtazione di quest'ultima posizione consid. 8.4.4 supra), per un importo complessivo di CHF 1'406.45. 9.2.3. Applicando alle posizioni riconosciute le aliquote IVA vigenti al momento delle relative prestazioni, le spese di gratuito patrocinio riconosciute per il periodo fino al 31 dicembre 2017 (IVA all'8%) ammontano a CHF 110.70, mentre le spese di gratuito patrocinio riconosciute per il periodo successivo al 1° gennaio 2018 (IVA al 7.7%) ammontano a CHF 1'514.75. 9.3. Qualora le spese ripetibili non potessero essere riscosse, la remunerazione delle spese del gratuito patrocinio a carico della cassa del Tribunale cantonale ammonterebbero pertanto a CHF 1'625.45.

15 / 16 La Seconda Camera civile giudica: 1. Il reclamo è parzialmente accolto. 2. Il dispositivo n. 1 della decisione 7 novembre 2017 del Tribunale regionale Moesa è annullato. 3. L'azione di disconoscimento di debito è respinta nella misura in cui è ricevibile. 4.1. La tassa di giustizia per il procedimento di prima istanza, di CHF 1'500.00, è posta a carico di A._____ e viene compensata con l'anticipo spese (di CHF 2'500.00) da lui versato. Il restante importo (di CHF 1'000.00) sarà restituito a A._____ dal Tribunale regionale Moesa. 4.2. Per il procedimento di prima istanza A._____ è condannato a versare a B._____ CHF 3'000.00 a titolo di ripetibili. 5.1. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 4'000.00, è posta a carico di A._____ e compensata con l'anticipo spese da lui versato. 5.2.1. Per la procedura di reclamo A._____ è condannato a versare a B._____ CHF 2'255.95 a titolo di ripetibili. 5.2.2. A seguito della concessione del gratuito patrocinio mediante decreto 29 aprile 2019 del Presidente della Seconda Camera civile (ZK2 18 8), qualora le ripetibili di cui al dispositivo n. 5.2.1 non potessero essere riscosse, al patrocinatore di B._____, avv. Fabrizio Keller, sarà versato un indennizzo di CHF 1'625.45 dal Cantone dei Grigioni, a carico della cassa del Tribunale cantonale; l'impossibilità di riscossione dev'essere di norma dimostrata tramite attestato di carenza di beni. 5.2.3. È riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni. 6. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto

16 / 16 dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 7. Comunicazione a:

ZK2 2017 51 — Grigioni Tribunale cantonale Camera civile II 28.08.2019 ZK2 2017 51 — Swissrulings