Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decreto del 4 marzo 2026 comunicato il 5 marzo 2026 N. d'incarto ZR1 25 159 Istanza Prima Camera civile Composizione Cavegn, presidente Togni, attuario Parti A._____ reclamante patrocinata dall’avv. Claudia Nievergelt Giston e/o dall’avv. Cecilia Fry Nievergelt & Stoehr SA Crappun 8, 7503 Samedan contro B._____ resistente patrocinato dall’avv. Kevin Eggimann Visinoni & Metzger Rechtsanwälte, casella postale 3086, Via dal Bagn 3, 7500 St. Moritz nella causa concernente C._____ Oggetto istruzioni Atto impugnato decisione dell’Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA), sede distaccata Engadina/Valli meridionali, del 23 ottobre 2025, comunicata il 30 ottobre 2025
2 / 7 Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Con decisione del 23 ottobre 2025, l’Autorità di protezione dei minori e degli adulti, sede distaccata Engadina/Valli meridionali (in seguito: APMA), ha statuito, nella cifra 3 del proprio dispositivo, quanto segue (act. B.2): “3. Conformemente all’art. 307 cpv. 3 CC in unione con l’art. 273 cpv. 2 CC: a. la madre di C._____ A._____, viene richiamata al suo dovere di preparare suo figlio in modo positivo alle visite con il padre come pure di evitare di parlare male del padre in presenza di C._____ (art. 274 cpv.1 CC); b. alla madre di C._____ A._____, vengono impartite le seguenti istruzioni: - frequentare il prossimo corso disponibile D._____ e far confermare la partecipazione al corso; - astenersi dalle visite padre-figlio accompagnate dalla persona esperta. c. in caso di violazione (inosservanza delle istruzioni) è prevista una pena per disobbedienza ai sensi dell’art. 292 CP, secondo cui è punibile con una multa fino a CHF 10'000.-- chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. A titolo di raccomandazione, la madre di C._____ A._____, dovrebbe ricorrere a una consulenza psicologica regolare a partire dall’esecutività della presente decisione. Successivamente, occorre informare l’APMA su chi fornirà la consulenza e con quale frequenza essa avrà luogo.” 2. Con reclamo del 1° dicembre 2025, A._____ (in seguito: reclamante) ha impugnato tale decisione, postulando l’annullamento della cifra 3 del dispositivo e la sua riforma, nonché la concessione dell’effetto sospensivo e del gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili, come segue (act. A.1): “3. Conformemente all’art. 307 cpv. 3 CC, a titolo di ammonimento e raccomandazione: a. la madre di C._____ A._____, viene richiamata al suo dovere di preparare suo figlio in modo positivo alle visite con il padre (art. 274 cpv. 1 CC); b. alla madre di C._____ A._____, viene consigliato di: - frequentare il prossimo corso disponibile D._____; c. la madre di C._____ A._____, viene ammonita e richiamata al suo dovere di astenersi dal presenziare alle visite padre-figlio insieme alla persona esperta.” 3. Con osservazioni del 18 dicembre 2025, il padre, B._____ (in seguito: resistente), ha comunicato di rinunciare ad una presa di posizione in merito al reclamo (act. A.2). 4. Con decisione del 5 gennaio 2026 l’APMA ha riesaminato parzialmente la propria decisione del 23 ottobre 2025 modificando la cifra 3 del dispositivo come segue (act. D.2, pag. 4): “3. Conformemente all’art. 307 cpv. 3 CC, a titolo di richiamo e raccomandazione viene deciso quanto segue:
3 / 7 a) la madre di C._____ A._____, viene richiamata al suo dovere di preparare suo figlio in modo positivo alle visite con il padre (art. 274 cpv. 1 CC); b) alla madre di C._____ A._____, viene raccomandato di frequentare il prossimo corso disponibile D._____ (in loco oppure online); c) alla madre di C._____ A._____, viene raccomandato di usufruire di una consulenza psicologica regolare; d) la madre di C._____ A._____, viene richiamata al suo dovere di astenersi dal presenziare alle visite padre-figlio insieme alla persona esperta.” 5. Con osservazioni del 22 gennaio 2026, la reclamante ha sostenuto che con la decisione di riesame il reclamo sarebbe divenuto privo d’oggetto e chiesto, contestualmente, la condanna del resistente al pagamento delle spese giudiziarie (act. A.3). 6. Giusta l’art. 450 cpv. 1 CC in combinato disposto con l’art. 314 cpv. 1 CC, le decisioni dell’autorità di protezione dei minori sono impugnabili mediante reclamo dinnanzi al giudice competente. Nel Cantone dei Grigioni, la competenza spetta alla Prima camera civile del Tribunale d’appello (art. 60 cpv. 1 della Legge d’introduzione al Codice civile svizzero [LICC; CSC 210.100] e art. 9 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza concernente l’organizzazione e la gestione del Tribunale d’appello [OOGTA; CSC 173.010]). Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli artt. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme relative alla procedura d’appello (art. 60 cpv. 5 LICC). 7. Secondo l’art. 450d cpv. 1 CC in combinato disposto con l’art. 314 cpv. 1 CC l’autorità giudiziaria di reclamo dà all’autorità di protezione dei minori l’opportunità di presentare le proprie osservazioni. Invece di presentare le proprie osservazioni, quest’ultima può procedere a un riesame (parziale o totale) della decisione impugnata (art. 450d cpv. 2 CC in combinato disposto con l’art. 314 cpv. 1 CC; MARANTA, in: Büchler/Jakob [edit.], Kurzkommentar ZGB, 3a ed. 2026, art. 450d n. 4). Di principio, il reclamo ha effetto devolutivo, nel senso che la competenza e la procedura passano all’autorità superiore. La facoltà di riesame prevista dall’art. 450d cpv. 2 CC costituisce pertanto un’eccezione a tale principio (REUSSER, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Zivilgesetzbuch I – Basler Kommentar, 7a ed. 2022, art. 450d n. 20 e 21; MARANTA, op. cit., art. 450d n. 4). Qualora l’autorità di protezione dei minori renda una nuova decisione, spetta all’autorità giudiziaria verificare se e in quale misura il reclamo sia divenuto privo d’oggetto e, se del caso, stralciare la procedura dai ruoli; in caso contrario, il procedimento di reclamo deve proseguire. In presenza di un riesame parziale, lo stralcio interviene limitatamente ai punti oggetto di nuova decisione e alle parti dev’essere accordata la possibilità di
4 / 7 esprimersi sulle modifiche apportate (REUSSER, op. cit., art. 450d n. 29; MARANTA, op. cit., art. 450d n. 7). 8. Nel caso in esame, con decisione del 5 gennaio 2026 l’APMA ha proceduto a un riesame parziale della propria decisione del 23 ottobre 2025, modificando la cifra 3 del dispositivo. Le istruzioni originariamente impartite alla reclamante con carattere vincolante e corredate dalla comminatoria della pena ai sensi dell’art. 292 CP – in particolare l’obbligo di preparare il figlio in modo positivo alle visite con il padre, di frequentare il corso D._____, di astenersi dalle visite padre-figlio accompagnate dalla persona esperta e di comunicare sia la persona che le avrebbe fornito consulenza psicologica sia la frequenza di tali incontri (act. B.2) – sono state riformulate quali meri ammonimenti ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC, e privati di comminatoria penale (act. D.2, pag. 4). La nuova decisione recepisce in larga misura le conclusioni formulate con il reclamo del 1° dicembre 2025, in particolare per quanto attiene alla natura non imperativa delle misure e alla loro qualificazione quale ammonimenti (act. A.1, A.3); essa si discosta dalle richieste della reclamante unicamente nella misura in cui mantiene la raccomandazione di intraprendere una consulenza psicologica regolare (act. D.2, pag. 4), aspetto che non è tuttavia oggetto di reclamo (act. A.1). In tali circostanze, e come del resto riconosciuto dalla reclamante (act. A:3), l’oggetto del contendere è venuto meno nella sua sostanza. 9. Il reclamo deve pertanto essere dichiarato privo d’oggetto e la causa stralciata dai ruoli. 10. Per quanto concerne i principi relativi alla ripartizione delle spese nei reclami in materia di protezione dei minori, l’art. 63 cpv. 5 e l’art. 60 cpv. 5 LICC rimandano, sussidiariamente, alle disposizioni del CPC. Di conseguenza, le spese processuali sono poste, di principio, a carico della parte soccombente ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 prima frase CPC. Ritenuto tuttavia che l’APMA ha riesaminato la propria decisione – accogliendo in sostanza le censure sollevate dalla reclamante – e che il resistente ha dichiarato di non voler partecipare alla procedura, rimettendosi integralmente al giudizio dell’autorità superiore (act. A.2), si giustifica, per ragioni di equità, di porre la tassa di giustizia di CHF 500.00, ridotta in ragione dell’esito della causa, a carico del Cantone dei Grigioni (art. 107 cpv. 1 lett. e e f CPC e art. 14 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente le tasse di giustizia in procedimenti civili [OTGPC; CSC 320.210]; PTC 2015 n. 23 consid. 9; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK1 2016 58 del 21 aprile 2016 consid. 5). 11. In considerazione dell’esito della causa, le reclamante ha diritto all’assegnazione di un’indennità per spese ripetibili, la quale dev’essere posta a
5 / 7 carico del Cantone dei Grigioni in ragione dell’atteggiamento processuale del resistente e dell’esito della procedura. La reclamante ha postulato il riconoscimento di un’indennità per le spese ripetibili relative alla procedura di reclamo (act. A.1, A.3), producendo una nota d’onorario (act. A.3), per un importo complessivo di CHF 3'955.50 (IVA inclusa), di cui CHF 3'552.50 per prestazioni professionali e CHF 106.60 a titolo di spese forfettarie, pari al 3% dell’onorario. Le prestazioni fatturate corrispondono a 12.75 ore di lavoro d’avvocato alla tariffa oraria di CHF 270.00 e di 0.50 ore di lavoro di giurista alla tariffa oraria di CHF 220.00 (act. G.3). Il calcolo forfettario del 3% per spese è conforme alla prassi (fra tante la sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZR1 2024 208 del 23 settembre 2025 consid. 10.3). La tariffa oraria applicata e il numero di ore computate risultano invece eccessivi. In assenza di un accordo specifico sull’onorario, la prassi prevede l’applicazione di una tariffa oraria media di CHF 240.00 per l’avvocato e di CHF 180.00 (75% di CHF 240.00) per il praticante (artt. 3 cpv. 1 e 6 cpv. 1 dell’Ordinanza sulla determinazione dell’onorario degli avvocati [OOA; CSC 310.250]; fra altre la sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK1 2019 212 del 24 giugno 2020 consid. 10.2.1). Inoltre, ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 cifra 2 OOA, la spesa che viene fatta valere dev’essere adeguata e necessaria. Le prestazioni riferite alla questione del gratuito patrocinio (26, 27, 28 novembre 2025, nonché 1° dicembre 2025) non erano tuttavia necessarie (cfr. infra consid. 11 in fine). Sia il reclamo del 1° dicembre 2025 che le osservazioni del 22 gennaio 2026 contengono, inoltre, argomentazioni eccedenti l’oggetto del contendere, in particolare per quanto concerne le questioni fattuali (act. A.1 ad 5) e le considerazioni sul rapporto intermedio e sulla qualità e professionalità del curatore (act. A.3 ad 2). Nella nota d’onorario figurano peraltro posizioni che non sono oggetto della procedura di reclamo, bensì riguardano il procedimento dinnanzi all’APMA (telefonate con l’APMA, attività connesse alla decisione dell’APMA dell’8 gennaio 2026) e che, sin dall’inizio, non sono da indennizzare (art. 63 cpv. 4 LICC). Il dispendio fatturato di 2.25 ore del 19 e 20 gennaio 2026 non è infine giustificato, poiché contiene osservazioni divenute irrilevanti successivamente alla decisione dell’APMA del 5 gennaio 2026. Alla luce di quanto sopra e tenuto conto del carattere circoscritto della vertenza, limitata alla sola questione delle istruzioni impartite, si giustifica di riconoscere un dispendio complessivo di 6 ore di lavoro d’avvocato alla tariffa oraria di CHF 240.00 (CHF 1'440.00) nonché 0.50 ore di attività del praticante alla tariffa oraria di CHF 180.00 (CHF 90.00), per un totale di CHF 1’530.00. A tale importo vanno aggiunte le spese forfettarie del 3% (CHF 45.90), per complessivi CHF 1'703.55 (IVA 8.1% inclusa). Alla reclamante è pertanto riconosciuta un’indennità di
6 / 7 CHF 1'703.55 (IVA e spese incluse) a titolo di spese ripetibili per la procedura di reclamo. La domanda di gratuito patrocinio è divenuta, in tali circostanze, priva d’oggetto. 12. L’emanazione del presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo del reclamo. 13. Lo stralcio è deciso a giudice unico (art. 9 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]).
7 / 7 Il Tribunale d’appello pronuncia: 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto. 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 500.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni. 3. Il Cantone dei Grigioni è tenuto a versare a A._____ CHF 1'703.55 (IVA e spese incluse) a titolo di spese ripetibili relative alla procedura di reclamo. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazioni]