Skip to content

Grigioni Tribunale cantonale Camera civile I 22.07.2014 ZK1 2014 93

22 juillet 2014·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera civile I·PDF·438 mots·~2 min·6

Résumé

dichiarazione d'esecutività

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 22 luglio 2014 Comunicata per scritto il: ZK1 14 93 25 luglio 2014 Decisione Prima Camera civile Presidenza Brunner Attuario ad hoc Paganini Nella causa civile di X._____, istante, patrocinato dall'avvocato lic. iur. Martino Luminati, Via Sottosassa 71, 7742 Poschiavo, concernente dichiarazione d'esecutività,

pagina 2 — 3 presa conoscenza della domanda di dichiarazione d'esecutività del 21 luglio 2014, presa visione degli atti di procedura, in constatazione e in considerazione, – che l'atto pubblico 27 marzo 2014 emesso dal notaio A._____, di O.1_____ (IT), di cui se ne chiede la dichiarazione d'esecuzione al presente tribunale, concerne un testamento olografo della sig.ra B._____, prima del decesso residente a O.2_____ (IT), – che giusta l'art.1 cpv. 2 lit. a CLug (RS 0.275.12) i testamenti e le successioni sono esclusi dal campo d'applicazione della Convenzione di Lugano, – che l'atto pubblico in questione rientra in tale eccezione e pertanto non si applica detta convenzione, – che non sono riscontrabili accordi con la Repubblica italiana pertinenti alla causa pendente, – che di conseguenza fa stato l'art. 29 cpv. 1 LDIP (RS 291), il quale statuisce che l'istanza di riconoscimento o di esecuzione deve essere proposta all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera, – che con la presente domanda sono richiesti al contempo il riconoscimento e la dichiarazione d'esecutività, ragion per cui si tratta di una procedura d'esecuzione la cui competenza territoriale ex art. 339 cpv. 1 lit. b CPC sottostà al giudice del luogo in cui deve essere presa la misura d'esecuzione, – che l'esecuzione del presente atto pubblico deve avvenire a O.3_____, – che la competenza materiale spetta dunque al Presidente del Tribunale del Distretto Bernina quale giudice unico (art. 4 cpv. 1 lit. d LACPC, CS 320.100), – che questa decisione è emanata dal Presidente della Prima Camera civile in qualità di giudice unico in applicazione dell'art. 18 cpv. 3 LOG,

pagina 3 — 3 decide: 1. La domanda non è ricevibile. 2. Le spese di procedura di CHF 300.– vanno a carico del richiedente. 3. Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.– può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

ZK1 2014 93 — Grigioni Tribunale cantonale Camera civile I 22.07.2014 ZK1 2014 93 — Swissrulings