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Grigioni Tribunale cantonale Camera civile I 18.02.2010 ZK1 2009 52

18 février 2010·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera civile I·PDF·4,069 mots·~20 min·6

Résumé

costituzione di una tutela | Berufung ZGB übriges Familienrecht

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 18 febbraio 2010 Comunicata per iscritto il: ZK1 09 52 Sentenza I. Camera civile Presidenza Michael Dürst Giudici Brunner e Schlenker Attuario Crameri Visto l’appello civile di X., ricorrente ed appellante, rappresentata dall’avv. dott. iur. Jean-Pierre Menge, Quaderstrasse 5, 7002 Coira, contro la decisione della Commissione del Tribunale distrettuale Bernina del 22 ottobre 2009, comunicata il 26 novembre 2009, in re dell’Y . , resistente ed appellata, contro la ricorrente ed appellante, concernente costituzione di una tutela è risultato:

pagina 2 — 12 I. Fattispecie A. A., nata il _, è affetta d’una grave menomazione mentale dall’età neonatale. Essa soffre di una sindrome psicorganica grave, di un sordomutismo e di un’epilessia generalizzata. Inoltre è praticamente cieca e presenta una cataratta ipermatura bilaterale e una cheratite interstiziale bilaterale. Per quanto si può desumere dagli atti, essa, raggiunta la maggiore età, non è stata interdetta e posta sotto l’autorità parentale. Tuttavia era sempre soggetta all’autorità parentale, esercitata dai genitori fino alla morte del padre, avvenuta il _, indi dalla madre B.. Dopo il decesso del genitore, X., una sorella di A., s’è rivolta alla Y., ha fatto valere che nei confronti della sua sorella non erano mai stati presi provvedimenti tutelari e che le era assolutamente necessario un tutore. Y., pur assumendo che la madre grazie alla sua ottima salute fisica e mentale era ulteriormente in grado di esercitare l’autorità parentale, ha ritenuto opportuno affiancarle una persona per sostenerla nel suo difficile compito. B. Con decreto del 22 maggio 2009 Y. ha interdetto A. e, su proposta della madre, l’ha posta sotto la tutela del suo cognato C.. C. X., ha contestato la nomina del tutore ed ha proposto all’Y. di eleggere un tutore ufficiale. Quest’ultima, ritenuta infondata l’impugnazione del decreto di nomina, ha sottoposto la causa, con relazione del 4 luglio 2009, all’autorità di vigilanza. D. Con sentenza del 22 ottobre 2009, comunicata il 26 novembre 2009, la Commissione del Tribunale distrettuale Bernina ha giudicato: “In via accessoria: 1. La richiesta dell’istante e ricorrente di assumere, quali mezzi di prova, i documenti II/7, II/8 e II/9 è accolta. 2. La richiesta dell’istante e ricorrente di assumere le deposizioni dei testi D. e E. è respinta. In via principale: 1. L’istanza/il ricorso è integralmente respinta/o. 2. Le spese per il presente procedimento di CHF 1'828.00 (tassa di giustizia CHF 800.00, spese di scrittura CHF 1'028.00) vengono assunte da X.. Questo importo deve essere versato mediante il bollettino di versamento allegato entro 30 giorni dalla presente comunicazione. 3. (Indicazione del rimedio legale).

pagina 3 — 12 4. (Comunicazione a).” E. Con ricorso (recte: appello) del 17 dicembre 2009 X. è insorta contro questo giudizio al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto: “1. Das Urteil des Bezirksgerichtsausschusses Bernina vom 22.10.2009 sei vollumfänglich aufzuheben und Herr C. sei nicht als Vormund von A. einzusetzen. 2. Das Beiurteil des Bezirksgerichtsausschusses Bernina vom 22.10. 2009 sei aufzuheben und D. und E. seien als Zeugen einzuvernehmen. 3. Es sei ein Amtsvormund als Vormund von A. einzusetzen. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zuzüglich 7,6% Mehrwertsteuer.“ L’istanza precedente ha proposto la reiezione dell’appello. Y. tutoria non ha presentato osservazioni. II. Considerandi 1. Controversa è nel concreto caso la nomina di C. a tutore di A., che la sorella dell’interdetta contesta principalmente per il motivo che all’eletto manca la necessaria indipendenza nei confronti della madre B.. 1.1 Oggetto d’impugnazione è una sentenza di merito della Commissione del Tribunale distrettuale Bernina nella sua funzione di prima istanza di vigilanza in materia di tutela, che ai sensi dell’art. 64 LICC può essere deferita con appello al Tribunale cantonale. Secondo la sistematica legale questa possibilità d’invocare la seconda istanza di vigilanza è data indipendentemente dal fatto se la Commissione del Tribunale distrettuale ha deciso quale istanza di ricorso giusta gli artt. 61 segg. LICC o in base ad una competenza legalmente prevista conformemente all’art. 60 LICC, come in concreto risulta dall’art. 388 cpv. 3 CC. L’istanza del 17 dicembre 2009, erroneamente titolata ricorso, è perciò da prendere in esame quale appello. Presentato nella dovuta forma e tempestivamente, l’appello è di massima ricevibile in ordine. 1.2. Diversamente dalla procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale, ove la legittimazione premette un proprio interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modificazione della decisione impugnata e l’art. 388 cpv. 2 CC è reputato non applicabile (cfr. la sentenza del Tribunale federale 5A_443/2208 del 14 ottobre 2008 con ulteriori riferimenti), l’impugnazione nell’ambito cantonale di una decisione di conferma della nomina dinanzi alla seconda istanza di vigilanza è

pagina 4 — 12 ancora parte della procedura di contestazione del diritto tutelare, sicché la legittimazione è retta dall’art. 388 cpv. 2 CC, come nell’ambito della procedura dinanzi all’autorità di vigilanza di prima istanza. Chi conformemente alla citata disposizione ha il diritto di contestare l’elezione e soccombe dinanzi all’autorità di vigilanza di prima istanza è inoltre gravato dall’impugnata decisione (art. 48 cpv. 2 CPC), cosicché il richiesto interesse legittimo è da riconoscere anche sotto questo aspetto. Legittimato a contestare la nomina è secondo l’art. 388 cpv. 2 CC ogni interessato. Ne fanno parte oltre al pupillo, l’eletto (provvisoriamente) e le persone non considerate in contrasto cogli artt. 380 seg. CC, ogni persona vicina al minore, che persegue non unicamente interessi effettivi (e quindi di regola propri), ma che tutela interessi del pupillo (cfr. Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2006, art. 388 - 391 n. 3; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, art. 388 n. 19 segg.). Quest’ultimo presupposto è manifestamente adempito, essendo l’appellante la sorella dell’interdetta. 1.3. Secondo il tenore dell’art. 388 cpv. 2 CC la cognizione dell’autorità di vigilanza nell’ambito della procedura di contestazione dell’elezione è limitata alla questione dell’illegalità. Illegale si rivela una nomina p. es., se le condizioni legali per la stessa e le cause di esclusione non sono state osservate (art. 379/384 CC), se preferenze o designazioni di parenti previste dalla legge non sono state considerate, se l’autorità di tutela non ha esercitato debitamente la sua discrezionalità o se la fattispecie è stata insufficientemente chiarita. L’autorità di vigilanza non può però porre il suo potere discrezionale al posto della discrezionalità dell’autorità tutoria (cfr. Schnyder/Murer, op. cit., art. 388 n. 45 segg.; Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds, Freiburg 1984, pag. 177 seg.). Un più ampio sindacato della discrezionalità non risulta in concreto neanche dall’art. 6 cifra 1 CEDU, che esige un efficace controllo giudiziale di decisioni concernenti pretese civili. Prescindendo dal fatto che è già incerto se una decisione d’elezione nella presente costellazione cade nell’ambito d’applicazione dell’art. 6 CEDU, questa disposizione vieta sì una limitazione del potere d’esame giudiziario di qualificati vizi di discrezionalità (eccesso di potere, sviamento di potere), non si frappone però a una certa riservatezza nel caso di interventi nella discrezionalità dell’autorità di tutela, che conosce meglio la causa (cfr. in questo senso ZVW 1997 pagg. 25 seg.).

pagina 5 — 12 2. Le critiche dell’appellante volgono attorno alla pubblicazione dell’interdizione e della messa sotto tutela prima che il decreto del 22 maggio 2009 è passato in giudicato, al preteso irregolare addivenimento alla pronuncia da parte dell’autorità tutoria, alle esatte richieste di prove ed alla nomina del tutore. 2.1 Nella misura in cui è censurata la pubblicazione del decreto d’elezione è d’aderire al parere dell’istanza precedente, secondo cui questa questione non è oggetto della procedura di contestazione, poiché non ha avuto influsso sull’addivenimento alla pronuncia di nomina e sulla legalità della stessa e l’appellante non ha esplicitamente richiesto la revoca dell’anticipata pubblicazione. Contro un’eventuale precoce pubblicazione sarebbe dovuto essere presentato tempestivo ricorso all’autorità di vigilanza di prima istanza (cfr. Schnyder/Murer,op. cit., art. 375 n. 58). Premessa per la pubblicazione è del resto unicamente l’autorità di giudicato del decreto d’interdizione, non anche di quello d’elezione. La pubblicazione della nomina avviene nel caso normale assieme a quella del provvedimento tutelare, e cioè immediatamente, vale a dire subito dopo il passaggio in giudicato del decreto d’interdizione e dopo la pronuncia del decreto d’elezione, senza aspettare fino che è decorso il termine per far valere cause di dispensa (cfr. Schnyder/Murer, op. cit., art. 387 n. 19). Per quanto non sia provata una precedente presa di conoscenza, soltanto colla pubblicazione del decreto di nomina è avviato il termine di contestazione dello stesso (cfr. Schnyder/Murer, op. cit., art. 387 n. 26). A ciò s’aggiunge che ai sensi dell’art. 389 CC l’eletto, malgrado il titolo di dispensa o la contestazione della sua elezione, è tenuto a gestire provvisoriamente la tutela. Su questo sfondo, nonostante nel frattempo avvenuta contestazione, la pubblicazione del decreto di nomina, non può essere criticata. 2.2 L’appellante contesta che l’istanza precedente non abbia esaminato, sotto l’aspetto della competenza per materia, le sue eccezioni quanto alla mancante firma dell’attuario ed all’impiego della prima persona nell’impugnato decreto e nell’ambito della procedura d’appello esige l’annullamento della pronuncia a causa dell’omessa cooperazione di tutta l’Autorità tutoria (cfr. l’istanza d’appello pag. 3). 2.2.1 In effetti, l’appellante già nell’ambito della procedura dinanzi all’istanza precedente s’è chiesta se il decreto fosse stato preso dall’Autorità tutoria al completo (cfr. l’atto I./4). La constatazione dei primi giudici, che l’autenticità del decreto non sia stata contestata, si rivela quindi scorretta. È però da considerare che un’even-tuale nullità per difetto di competenza per materia, quale questione di

pagina 6 — 12 diritto, sarebbe da constatare d’ufficio e di conseguenza all’appellante non può nuocere che nell’ambito della procedura dinanzi ai giudici inferiori esplicitamente non ha invocato l’invalidità del decreto. Intanto, contrariamente alla sua opinione, né dal parziale impiego della prima persona, né dall’omessa indicazione dei membri della Autorità tutoria cooperanti al decreto, né dalla sottoscrizione da parte del solo Presidente della stessa può essere tratta l’impellente conclusione, che unicamente quest’ultimo ha deciso la contestazione della nomina in inosservanza dell’ordina-mento legale di competenza. I criticati vizi di forma sono sì violazioni amministrative, che in futuro sono da correggere. Questi nulla mutano alla circostanza, che il Presidente dell’Autorità tutoria colla sottoscrizione del decreto, fatta esplicitamente in nome del collegio, ha chiaramente espresso che si trattava di un decreto dell’Autorità tutoria al completo e non di un decreto presidenziale. Lo stesso l’ha confermato colla sua presa di posizione del 6 agosto 2009 all’istanza precedente (atto I./5). Con ciò il discorso dev’essere chiuso, siccome non v’è nessun motivo d’imputare ingiustamente al Presidente dell’Autorità tutoria in fondo una falsità in atti. 2.2.2 Le obiezioni dell’appellante concernono manifestamente solo la deliberazione sulla sua contestazione dell’elezione, non anche la nomina del tutore, fatta assieme all’interdizione. Che pure quella decisione non è stata pronunciata dall’Autorità tutoria al completo non è preteso dall’appellante, malgrado anche là mancano i nomi dei membri del collegio e la firma dell’attuario. Di conseguenza, annullata dovrebbe essere al massimo la decisione deferita del 4/9 luglio 2009 (atto I./3), sicché l’Autorità tutoria dovrebbe vagliare di nuovo ai sensi dell’art. 388 cpv. 3 CC la contestazione e soltanto in seguito potrebbe aver luogo l’esame materiale dei motivi di contestazione per il tramite dell’autorità di vigilanza. Una tale dilazione della procedura non è né nell’interesse dell’appellante, né in quello della pupilla. Simili riflessioni valgono riguardo alla documentazione di tutta la procedura di scelta da parte dell’Autorità tutoria, che dev’essere criticata come insufficiente. Stando in ogni caso allo stato degli atti per la procedura d’appello, essa ha omesso di attestare in debita forma i chiarimenti da lei fatti (audizione della madre, che ai sensi dell’art. 381 CC ha il diritto di fare proposte, consultazioni col medico curante ed il servizio Spitex, colloquio col tutore designato ecc.). Solo dalla presa di posizione presentata nell’ambito della precedente procedura (atto I./5) emerge che l’Autorità tutoria ha incluso nella procedura di scelta, oltre a C., proposto dalla madre, anche altre persone ed in base a che fatti essa ha infine dato la preferenza a quello. Per difetto di adeguati atti, un esame di questi fatti in ampia misura non è

pagina 7 — 12 possibile. Intanto è da considerare che l’appellante stessa non mette in questione né il compimento di questi chiarimenti, né i loro risultati sotto l’aspetto effettivo ma critica in primo luogo le conclusioni tratte dagli stessi. In simili circostanze onde evitare un’ulteriore dilazione della procedura è da rinunciare a rinviare la causa all’Autorità tutoria per la correzione dei vizi formali. 2.3 Coll’appello è postulato - correttamente secondo le norme processuali anche l’annullamento del giudizio accessorio, integrato nell’impugnata sentenza, concernente gl’invocati testimoni D. ed E.. L’istanza precedente ha rifiutato la loro audizione da una parte per difetto di rilevanza giuridica delle domande testimoniali proposte (capacità e cura di A. in passato, rapporti familiari tesi tra il fratello e la madre), dall’altra in anticipata valutazione delle prove (improbabilità di proprie osservazioni quanto all’attuale cura della pupilla). Ciò che l’appellante avanza contro questo apprezzamento è infondato. Se C. nel passato, prima della sua nomina quale tutore, s’è impegnato per il benessere della pupilla non è né rilevante per la pronuncia, né richiede delle prove, dato che anche l’Autorità tutoria non ha fatto valere che egli già precedentemente si sarebbe preoccupato del bene della cognata. Certe conclusioni sull’attitudine del tutore semmai si lasciano trarre dalla sua attività dopo l’elezione. A questo scopo gli atti presentati sono però sufficienti. Inoltre è d’acconsentire al parere dei primi giudici, secondo cui ad ambedue i testi manca la necessaria vicinanza nei confronti della pupilla per poter fare delle deposizioni probatorie quanto all’assistenza attuale a lei data. 2.4 L’autorità tutoria ha da nominare quale tutore una persona maggiorenne, che appare idonea a questo ufficio (art. 379 cpv. 1 CC). Se non esistono gravi motivi in contrario, nella nomina essa deve dare la preferenza ad un idoneo prossimo parente o affine della persona da sottoporre a tutela, avuto riguardo alle circostanze personali ed alla vicinanza del domicilio (art. 380 CC). Se il tutelato o la di lui madre designano come tutore una persona di loro fiducia, tale indicazione dev’essere seguita, a meno che gravi motivi non vi si oppongano (art. 381 CC). Tanto l’art. 380 CC quanto l’art. 381 CC danno istruzioni all’autorità di tutela di eleggere tutore una determinata persona, se gravi motivi non depongono a suo sfavore. Se esistono gravi motivi dev’essere esaminato conformemente ad ambedue le disposizioni. Un diritto all’elezione non è però concesso né dall’art. 380 CC né dall’art. 381 CC. Di peso è nei due casi l’interesse del tutelato ad un tutore, che gli offre il necessario aiuto. Un grave motivo ai sensi degli artt. 380 e

pagina 8 — 12 381 CC è dato, se colla nomina del parente o affine quale tutore l’interesse del pupillo non è sufficientemente considerato. Questo è il caso, se l’elezione del per se idoneo parente o affine in rapporto alla nomina di altri candidati è invalidata da uno svantaggio nella sua persona o nelle circostanze; detto in altre parole: se l’altro candidato è più idoneo, ciò che deve risultare con una certa chiarezza (cfr. LGVE 1996 III no. 2; Häfeli, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2006, artt. 380/381 n. 2 seg. e n. 8; Schnyder/Murer, op. cit., artt. 380/381 n. 20 segg.; Dischler, op. cit., pag. 147 segg.). Determinante è quindi se l’Autorità tutoria ha negato in modo obiettivamente sostenibile la sussistenza di gravi motivi ed ha con ciò fatto debito uso del suo potere discrezionale nella scelta. Di conseguenza in base ai suddetti criteri devono essere vagliati gli argomenti d’appello. 2.4.1 Ingiustificata è la critica dell’appellante alla constatazione dell’istanza precedente, secondo cui lei stessa non ha mai negato a C. le capacità e le sensibilità necessarie per la gestione dell’ufficio tutelare. Questa constatazione poggia su due e-mails, da lei stessa presentati, in cui essa e suo marito attestano, secondo il senso, che l’eletto - prescindendo dal conflitto colla sua mamma rispettivamente suocera - svolgerebbe bene il compito di tutore (atti II./7 e II./8). Nell’ambito della procedura dinanzi ai giudici di primo grado i loro dubbi si riferivano in fondo esclusivamente alla mancanza d’indipendenza e d’imposizione nei confronti della madre, ciò che l’istanza precedente rifacendosi alla suesposta constatazione ha pure riportato correttamente. 2.4.2 Inesatta è anche l’obiezione dell’appellante, secondo cui i giudici inferiori non si sono occupati delle sue eccezioni di natura giuridica. Al contrario, i primi giudici hanno esposto correttamente le basi legali (tuttavia senza menzionare il diritto della madre di proporre un tutore, che qui è in discussione) e trattato anche le riserve riguardanti la tutela da parte di parenti, espresse dalla dottrina. Che in seguito essi hanno ugualmente condiviso il parere dell’Autorità tutoria e dato più peso ai vantaggi derivanti dai rapporti personali del tutore verso le più prossime persone di riferimento della pupilla che al pericolo di una certa collisione di interessi non presta fianco a delle critiche. 2.4.3 Contrariamente all’opinione dell’appellante la riflessione protetta dall’istanza precedente, secondo cui nel concreto caso i particolari rapporti familiari avrebbero addirittura richiesto la nomina di C., poiché gode della fiducia della suocera ed è l’unico, che è capace di evitare una rottura emozionale tra la madre e la figlia, non sta in nessun caso necessariamente in contrasto col benessere della pupilla. Dirimpetto alla stretta relazione decennale tra la madre e la figlia, la cui qualità è

pagina 9 — 12 stata descritta efficacemente dall’Autorità tutoria nella sua presa di posizione (atto I./5 pag. 3), il riguardo per la madre manifestamente non è solo per risparmiarla, bensì in fin dei conti appunto nel beninteso interesse della figlia, da cui non si può pretendere di rompere immediatamente il contatto con la madre. 2.4.4 Corretto è che i giudici precedenti non si sono occupati dei documentati sforzi, intrapresi dall’appellante a partire dal 2005, onde migliorare le condizioni di vita della sua sorella. Nella misura in cui l’appellante vuole però dedurre da questi sforzi un’urgente necessità d’agire e scorge nel carente sostegno da parte del cognato una prova della sua mancanza d’imposizione, devono esserle contrapposte le contrarie constatazioni dei primi giudici, che principalmente si fondano sul referto del dott. med. F. (atto IV./7), da loro richiesto. Secondo questo né l’attuale situazione d’assistenza, né lo stato di salute di A. richiedono un intervento immediato. Ciò vale anche quanto all’operazione della cataratta, la cui necessità è stata sì confermata nel frattempo da un ulteriore oculista, che però, tenuto conto del fatto che il male esiste già da dieci anni, comprensibilmente non è stata reputata urgente dal dott. F.. In simili circostanze non può essere criticato che sia l’Autorità tutoria sia l’istanza precedente nel cauto modo di procedere, scelto dal tutore d’intesa col medico, non hanno potuto riconoscere un sufficiente indizio che non è adatto a questo ufficio. Tuttavia la I. Camera civile è del parere dell’appellante, secondo cui un’eccessivamente lunga dilazione dell’oper-azione, indicata dall’oculista, non sia più conciliabile col benessere della pupilla ed al limite dovrebbe essere ordinata anche contro la volontà della madre. Se a questo riguardo il tutore entro utile termine non potesse imporsi, spetterebbe all’Auto-rità tutoria, da se o caso mai su intervento dell’appellante, d’adottare i necessari provvedimenti. 2.4.5 Irrilevante è come C. s’è comportato nel passato. Per quanto fosse pertinente che negli ultimi 25 anni non avrebbe mai fatto niente per il benessere di A. (ciò che nella presa di posizione dell’Autorità tutoria [atto I./5 pag. 3] è descritto in altro modo), non può in ogni caso essere inferito che egli anche dopo la sua nomina quale tutore non sarebbe né disposto né capace di impegnarsi a favore degli interessi della pupilla. Dato che prima per lui non v’era nessun obbligo d’immischiarsi nell’assistenza della pupilla, ha ora responsabilità tutelare ed è sotto la permanente vigilanza dell’Autorità tutoria. Con ciò le condizioni generali sono talmente cambiate, sicché dalla sua precedente riservatezza nulla può essere dedotto. In nessun caso per questo motivo non gli può essere negata all’occorrenza la buona volontà di imporsi nei confronti della suocera. Che questa sia una persona dominante, il cui rapporto con alcuni membri della famiglia,

pagina 10 — 12 segnatamente col figlio, che vive nella stessa casa, è completamente compromesso, è incontestato. Perché anche il tutore dovrebbe sottomettersi ed essere da lei dipendente, non è stato sostanziosamente esposto dall’appellante. Contrariamente a ciò che questa pretende, l’Autorità tutoria ha potuto convincersi che il genero gode della fiducia della suocera e che grazie al suo paziente e determinato modo di procedere riuscirà gradualmente a persuaderla per certe modifiche nell’assistenza della pupilla e nella gestione dei suoi mezzi finanziari (atto I./5 pag. 3 seg.). Dirimpetto a questo sfondo pure i timori che il tutore non chiederebbe sufficientemente conto alla suocera delle rendite, ritirate da decenni, sono infondati. Ciò vale a maggior ragione perché il tutore, stando al decreto di nomina (atto I./2), deve compilare l’inventario assieme ad un membro dell’Autorità tutoria ed a questo riguardo già all’inizio della sua funzione sottostà al controllo della stessa. 2.4.6 La circostanza poi che la moglie di C. da anni è coinvolta come infermiera nell’assistenza di A. non è motivo per escluderlo dall’elezione quale tutore. Un conflitto di lealtà, come lo fa valere l’appellante, avrebbe potuto essere in ogni caso in discussione, se l’assistenza finora prestata si fosse rivelata carente. Ciò non è però stato il caso conformemente al referto medico (atto IV./7). Inoltre è da rilevare che la cura della pupilla - come anche negli ultimi anni - è sorvegliata dal servizio Spitex ed è quindi garantito un controllo professionale esterno. In queste circostanze il pericolo di una collisione d’interessi non appare maggiore di quanto può manifestarsi in ogni tutela da parte di parenti ed è accettato dal legislatore. Altro non vale quanto al fatto, che la moglie del tutore come pure la pupilla fanno parte della comunione ereditaria del loro defunto padre. Da una parte v’è per questo al massimo un indiretto conflitto d’interessi, nel senso che agli interessi della pupilla non possono frapporsi propri interessi, bensì quelli della sua moglie. Dall’altra la rappresentanza della pupilla nell’ambito della divisione ereditaria in concreto non fa parte dei compiti primari del tutore. In particolare non vi sono degli indizi che nell’ambito dell’amministrazione dei beni ereditari o della preparazione della divisione ereditaria avrà un ruolo di primo piano. Per quanto è richiesta la sua cooperazione in questi affari vi sono sufficienti cautele - necessità del consenso dell’autorità tutoria ai sensi dell’art. 421 CC e della possibilità di istituire un curatore rappresentante giusta l’art. 392 cifra 2 CC - onde escludere di mettere in pericolo gli interessi della pupilla. Che quest’istituzione causasse costi supplementari non sarebbe di peso, tenuto conto del compito limitato del curatore.

pagina 11 — 12 2.4.7 Da tutto quanto esposto risulta che l’Autorità tutoria come pure l’istanza precedente hanno ammesso con buoni motivi l’attitudine del tutore proposto dalla madre e nel contempo negato in modo comprensibile gravi motivi contro la sua nomina. Complessivamente il potere discrezionale, che compete all’Autorità tutoria per l’elezione del tutore, è stato esercitato debitamente, sicché per questa Camera non v’è ragione di annullare il decreto di nomina. 3. L’appello va pertanto respinto sotto tutti gli aspetti. 4. I costi della procedura d’appello seguono la soccombenza. L’art. 64 LICC, che regola l’impugnazione dinanzi al Tribunale cantonale, non s’esprime esplicitamente sul carico dei costi, ma ciò risulta dalla disposizione dell’art. 63 cpv. 2 LICC, applicabile per analogia, che statuisce che per la procedura di ricorso dinanzi alla commissione del tribunale distrettuale la parte soccombente deve di regola sopportare i costi procedurali. Allo stesso risultato si giunge, anche se in base al riferimento dell’art. 64 cpv. 4 LICC sono applicate, secondo il senso, le disposizioni in materia del CPC. Ai sensi dell’art. 223 CPC, riservate le disposizioni degli artt. 224 segg. CPC, per la procedura d’appello fanno stato le norme sulla procedura dinanzi al tribunale distrettuale. L’art. 223 CPC fa quindi riferimento all’art. 122 cpv. 1 CPC, che pure obbliga la parte soccombente di regola ad assumere tutte le spese della procedura (cfr. PTC 2000 no. 6 cons. 3; 1995 no. 6 cons. 4c).

pagina 12 — 12 La I. Camera civile giudica: 1. L’appello è respinto. 2. I costi della procedura d’appello, composti dalla tassa di giustizia di fr. 1'500.-- e di scritturazione di fr. 208.--, quindi di complessivi fr. 1'708.--, vanno a carico dell’appellante. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell’art. 72 della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da presentare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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