Skip to content

Grigioni Tribunale cantonale Camera civile I 02.06.2009 ZF 2008 89

2 juin 2009·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera civile I·PDF·2,881 mots·~14 min·6

Résumé

credito da diritto del lavoro | OR Arbeitsvertrag

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 02 giugno 2009 Comunicata per iscritto il: ZF 08 89 (Eine gegen dieses Urteil beim Bundesgericht erhobene Beschwerde ist mit Urteil vom 17. März 2010 abgewiesen worden). Sentenza Camera civile Presidenza Presidente Brunner Giudici Bochsler e Hubert Attuario Crameri Visto l’appello civile della X . , convenuta ed appellante, rappresentata dall’avv. lic. iur. Ilario Bondolfi, Poststrasse 43, 7002 Coira, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Bernina del 3 ottobre 2008, comunicata il 20 novembre 2008, in re Y., attore ed appellato, rappresentato dall’avv. Patrick Untersee, Corso Pestalozzi 21b, 6901 Lugano, contro la convenuta ed appellante, concernente credito da diritto del lavoro è risultato:

pagina 2 — 8 I. Fattispecie A. Dal 1° ottobre 2001 Y. era impiegato quale capotreno presso la X., dapprima a A., poi a B. ed era a periodi in malattia a causa di problemi psichici. Il _ ha avuto un diverbio con un passeggero nel corso del quale s’è lasciato talmente provocare da dargli uno schiaffo in faccia. A partire dal _ il dott. C. ha dato a Y. una settimana di malattia, certificando una totale incapacità lavorativa. Con scritto del _ la X. ha disdetto il rapporto di lavoro per il _. A motivo di questa decisione sono stati indicati due fatti: quello del 27 ottobre 2004 (ingiuria e minaccia nei confronti di un collega di lavoro) e quello del _. Il _, all’inizio del lavoro, D., il superiore di Y., ha consegnato a questi la lettera di disdetta, spiegandogli il contenuto della stessa nell’ufficio della stazione di B.. Nel corso del colloquio Y. ha sferrato un pugno al suo superiore sulla guancia sinistra, ha accartocciato la lettera di disdetta e l’ha buttata in un canto. D. ha riportato una contusione dello zigomo sinistro. Il rapporto di lavoro è poi stato risolto immediatamente dalla datrice di lavoro per il _. Il _ Y. è stato dichiarato inabile al lavoro per malattia con effetto retroattivo dal _ per 30 giorni dal dott. E.. Ulteriori certificati medici, che attestano la permanente inabilità lavorativa al 100% dal 23 gennaio 2007 al 31 luglio 2007 sono stati rilasciati mensilmente dal dott. G. B. Il 16 agosto 2007 Y. ha intentato un’azione creditoria onde ottenere dalla X. prestazioni ai sensi dell’art. 337c cpv. 1 e 3 CO per licenziamento in tronco ingiustificato. Fallito il tentativo di conciliazione, il 17 ottobre 2007, il Presidente del Circolo di B. ha notificato il libello coi seguenti petiti: Di parte attrice: “1. L’azione è accolta. Di conseguenza la X. è condannata a versare al signor Y. l’importo di CHF 36'312.50 in capitale a titolo di prestazioni salariali nette limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2007 (Teilklage), oltre interessi del 5% su CHF 5'187.50 a far tempo dal 1° febbraio 2007, su CHF 5'187.50 a far tempo dal 1° marzo 2007, su CHF 5'187.50 a far tempo dal 1° aprile 2007, su CHF 5'187.50 a far tempo dal 1° maggio 2007, su CHF 5'187.50 a far tempo dal 1° giugno 2007, su CHF 5'187.50 a far tempo dal 1° luglio 2007 e su CHF 5'187.50 a far tempo dal 1° agosto 2007, oltre ad almeno CHF 16'384.20 a titolo di indennità per licenziamento immediato ingiustificato e interessi del 5% a far tempo dal 1° gennaio 2007. È espressamente riservata la possibilità di far valere in altra distinta procedura le pretese afferenti alle mensilità che dovrebbero divenire esigibili dopo il 31 luglio 2007. 2. Protestate spese e ripetibili.

pagina 3 — 8 Di parte convenuta: “1. Per quanto ricevibile, l’azione venga integralmente respinta. 2. Con protesta di tasse, spese e ripetibili a carico dell’attore.” C. Proseguita la causa colle stesse richieste con istanza processuale del 6 novembre 2007 e risposta del 17 dicembre 2007, con sentenza del 3 ottobre 2008, comunicata il 20 novembre 2008, il Tribunale del Distretto Bernina ha giudicato: “1. L’azione è integralmente accolta. 2. Di conseguenza la convenuta, la X. è condannata a versare all’attore, Y., l’importo di CHF 36'312.50 in capitale a titolo di prestazioni salariali nette limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2007 (Teilklage), oltre interessi del 5% su CHF 5'187.50 a far tempo dal 1° febbraio 2007, su CHF 5'187.50 a far tempo dal 1° marzo 2007, su CHF 5'187.50 a far tempo dal 1° aprile 2007, su CHF 5'187.50 a far tempo dal 1° maggio 2007, su CHF 5'187.50 a far tempo dal 1° giugno 2007, su CHF 5'187.50 a far tempo dal 1° luglio 2007 e su CHF 5'187.50 a far tempo dal 1° agosto 2007, oltre ad un’indennità per licenziamento immediato ingiustificato corrispondente a 3 salari mensili lordi, ossia CHF 16'384.20 e interessi del 5% a far tempo dal 1° gennaio 2007. 3. La convenuta rifonde all’attore l’importo di CHF 15'503.15 a titolo di ripetibili. 4. Le spese di conciliazione di CHF 250.00 nonché le spese giudiziarie di CHF 9'090.00 (tassa di giustizia CHF 6'000.00, spese in contanti CHF 240.00, spese di scritturazione CHF 1'796.00 nonché CHF 1'054.00 di supplemento sul valore litigioso), totale CHF 9'340.00, sono a carico della convenuta. La convenuta rifonde all’attore le spese di conciliazione di CHF 250.00, che lo stesso ha anticipato. Dalle spese giudiziarie é dedotto l’anticipo versato dalla convenuta di CHF 7'000.00. La rimanenza di CHF 2'090.00 deve essere versata al Tribunale del Distretto Bernina entro 30 giorni dalla presente comunicazione, tramite il bollettino di versamento allegato. Il Tribunale del Distretto Bernina restituisce all’attore il deposito di CHF 7000.00. 5. (Comunicazione a).” D. Con appello del 25 novembre 2008 al Tribunale cantonale dei Grigioni la convenuta chiede, con protesta di spese, tasse e indennità a titolo di ripetibili di prima e seconda istanza, che l’impugnata sentenza sia annullata e che, in quanto ricevibile, l’azione dell’appellato sia integralmente respinta. L’appellato propone, protestando spese, tasse ripetibili di prima e seconda istanza, che, in quanto ricevibile, l’appello sia integralmente respinto.

pagina 4 — 8 II. Considerandi 1. Dichiarato con formulate proposte il 25 novembre 2008 contro la sentenza del Tribunale distrettuale Bernina del 3 ottobre 2008, comunicata il 20 novembre 2008, e debitamente motivato con memoria del 16 febbraio 2009, l’appello adempie i requisiti formali giusta gli artt. 218, 219 e 224 cpv. 2 CPC. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2.1 Ai sensi dell’art. 337 CC il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi (cpv. 1). È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permette per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto (cpv. 2). Sull’esistenza di tali cause, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento (cpv. 3). Le premesse conformemente alla dottrina e giurisprudenza, che devono essere adempite per una risoluzione immediata del rapporto di lavoro sono riassunte nelle sentenze del Tribunale cantonale dei Grigioni ZF 07 66 del 4 febbraio 2008, cons. 3.a, e ZF 05 29 del 4 luglio 2005, cons. 3., a cui si fa riferimento. Di massima un reato a scapito del datore di lavoro o di un superiore costituisce una grave violazione del dovere di fedeltà e quindi una causa grave per la risoluzione immediata del rapporto di lavoro. Causa non sufficiente per la disdetta immediata è che il reato sia stato commesso in una situazione d’accresciuta tensione e questa deve essere imputata al comportamento contrario alla legge o al contratto del recedente. Va inoltre rilevato che anche cause oggettive possono giustificare una risoluzione immediata del rapporto di lavoro. Una violazione del contratto o addirittura una colpa di una parte non è ai sensi dell’art 337 cpv. 2 CO presupposto della causa grave. Eccezionalmente pure avvenimenti o circostanze, di cui le parti non sono responsabili e che non sono prevedibili, possono legittimare una rescissione straordinaria del contratto, se essi turbano talmente le basi essenziali del vincolo contrattuale, sicché soggettivamente ed oggettivamente non può più essere esatta la continuazione del contratto. Causa oggettiva per una disdetta immediata può perciò essere un evento, che le parti al momento della stipulazione del contratto né potevano né dovevano prevedere (DTF 129 III 380 cons. 2.2). 2.2. Il Tribunale distrettuale è del parere che col pugno sferrato da Y. al suo superiore il rapporto di lavoro non é stato turbato definitivamente, tanto più che la datrice di lavoro era a conoscenza dei problemi di salute psichica dell’impiegato e

pagina 5 — 8 quindi una reazione del genere non poteva essere esclusa. Sennonché per i motivi qui di seguito esposti, il suo parere non può essere condiviso. 2.2.1 Al momento dell’assunzione del dipendente la datrice di lavoro non doveva contare con violente reazioni dello stesso conformemente alla summenzionata decisione del Tribunale federale, segnatamente nei confronti di superiori. All’epoca della stipulazione del contratto di lavoro nel 2001 il candidato era manifestamente reduce da due avvenimenti, che apparentemente erano concausa della sua malattia psichica (1994 attacco da parte di passeggeri ubriachi senza biglietti, 2001 attacco da parte di skinheads; atto III/7). Se questi accadimenti erano a conoscenza della datrice di lavoro al momento della stipulazione del contratto e se erano la causa della malattia psichica, é questione che può rimanere aperta. In ogni caso fino al 2001 un‘aggressività dell’impiegato non era nota. Al contrario: stando al referto del 28 ottobre 2004 del dott. F., il paziente soffriva di depressioni ansiose ed era in via di guarigione (atto III/7). Era piuttosto da concludere che egli in caso di aggressione estranea fosse in preda all’angoscia ed a controversie non reagisse con violenza. Il retroscena dell’evento dell’anno 2004, in cui l’impiegato ha reagito verbalmente in modo aggressivo nei confronti di un collaboratore, rimane troppo all’oscuro. In particolare, in base al tenore delle parole, appare evidente una certa provocazione da parte del collaboratore (atto IV/4). In ogni caso questo scontro non ha avuto per conseguenza l’uso di violenza corporale. Aggressività corporale da parte del dipendente è documentata per la prima volta il _, quando egli - manifestamente dopo una rilevante provocazione - ha dato uno schiaffo in faccia ad un passeggero. Di per sé questi due avvenimenti nel corso del rapporto di lavoro dimostrano che l’impiegato fa ricorso alla forza unicamente se è considerevolmente provocato. Ciò non s’era però ancora manifestato all’inizio del rapporto di lavoro. 2.2.2 In considerazione della giurisprudenza citata nelle sentenze ZF 07 66 e ZF 05 29 evidentemente l’istanza precedente ha ritenuto che il pugno fosse stato sferrato al superiore in una situazione d’accresciuta tensione e di questa fosse responsabile la datrice di lavoro, poiché col suo comportamento aveva violato la legge rispettivamente il contratto. Essa accenna al luogo ed alle modalità della consegna della lettera di disdetta ordinaria nella stazione di B. (il primo giorno dopo l’assenza dovuta a malattia, la consegna di persona alla presenza di testimoni in un ufficio visibile dalla sala d’aspetto). Ma la Camera civile è d’altro

pagina 6 — 8 avviso. Infatti, va premesso che il menzionato evento col passeggero s’è verificato il _ (atto IV/1) ed a partire dal _ il dott. C. ha certificato una settimana di totale incapacità lavorativa del dipendente, vale a dire fino al _ (atto IV/2). Manifestamente la datrice di lavoro contava colla ripresa del lavoro dell’impiegato per il _, poiché egli proprio questo giorno era atteso dal suo superiore e la lettera di licenziamento da consegnargli portava la data del _. Tuttavia conformemente alla lettera di disdetta era previsto d’occupare il dipendente esclusivamente in ufficio, non più coi clienti (atto IV/3). In base al certificato medico, la datrice di lavoro non doveva presumere che l’impiegato fosse inabile al lavoro per più di una settimana. Segnatamente dagli atti non può esser desunto che il 19 dicembre 2006 il dott. C. abbia dichiarato il dipendente incapace al lavoro fino a nuovo avviso e di ciò orientato la datrice di lavoro (atto V/5). A ragione essa il _ ha quindi atteso l’impiegato per la ripresa del lavoro ed ha impartito al superiore D. l’incarico di consegnargli di persona lo scritto di disdetta ordinaria. Contrariamente all’opinione dei giudici precedenti la forma della notificazione del licenziamento non era per niente inadeguata o inopportuna. L’avviso che ad una consegna di persona si è più sensibili che ad un recapito per posta non può esser condiviso. Piuttosto il contrario è il caso, poiché colla consegna di persona sono ancora possibili delle spiegazioni necessarie ed il lavoratore é così trattato con più rispetto. Nel concreto caso non si può fare a meno di rilevare che v’era una certa urgenza temporale, dopo che la datrice di lavoro aveva preso la decisione di porre fine al rapporto di lavoro col dipendente alla fine di marzo 2007. Della disdetta con un preavviso di tre mesi, quale dichiarazione ricettizia, l’impiegato doveva perciò prenderne nota ancora in dicembre. Se il dipendente non avesse preso in consegna la lettera di licenziamento, rispettivamente se avesse lasciato trascorrere inosservato il termine di sette giorni per il ritiro della stessa dall’ufficio postale, le ore straordinarie d’apertura dello stesso durante le ferie natalizie avrebbero eventualmente sventato la notifica tempestiva della disdetta. Come può esser desunto dalla testimonianza di H., la madre dell’attore, dopo l’accaduto del _ la famiglia dell’impiegato ha manifestamente contato con una reazione della datrice di lavoro, essendo stata avvisata dal superiore di suo figlio che sarà deciso sulla “sorte” di quest’ultimo (atto V/4), e a parte ciò, il _ i genitori non avrebbero accompagnato il figlio alla ripresa del lavoro ed osservato dalla sala d’aspetto il colloquio, che si aspettavano. In simili circostanze non si poteva quindi non tener conto del timore, che il dipendente non ritirasse tempestivamente dall’ufficio postale la lettera di disdetta. Sotto questo punto di vista la consegna di persona dello scritto di licenziamento alla presenza di testimoni, che potevano confermare il ricevimento, è comprensibile ed alla datrice di lavoro non può essere mosso il

pagina 7 — 8 rimprovero d’aver voluto recapitare la lettera il primo giorno dopo l’assenza dovuta a malattia dell’impiegato. Per la consegna è stato scelto un locale, non aperto al pubblico, dell’edificio della stazione, ed a questo scopo D. s’è seduto ad un tavolo da solo con il dipendente. Non è preteso che il superiore nell’ambito della consegna della lettera di disdetta si sia comportato provocatoriamente o in altro modo inopportuno. Lo scritto di licenziamento è stato dato all’impiegato tranquillamente per leggerlo, dopodiché questi l’ha accartocciato, buttato via e direttamente ha sferrato un pugno in faccia del superiore. Una qualsiasi violazione legale o contrattuale da parte del rappresentante della datrice di lavoro non è ravvisabile. In queste circostanze tale atto di violenza costituisce senz’altro una causa grave ai sensi dell’art. 337 cpv. 2 CO, sicché per la datrice di lavoro la continuazione del rapporto di lavoro col dipendente era inaccettabile. Non ha nessuna importanza se la reazione dell’impiegato alla consegna della lettera di disdetta era condizionata completamente o parzialmente dalla sua malattia psichica e se quindi essa, dal profilo soggettivo, gli era eventualmente imputabile unicamente in misura ridotta. Piuttosto basta che il dipendente col suo comportamento ha posto una causa oggettiva, che ha avuto per conseguenza la completa rottura della relazione contrattuale e per ragioni di buona fede non permetteva alla datrice di lavoro di continuare nel contratto di lavoro fino al termine della disdetta ordinaria (DTF 129 III 380). Ne viene che la risoluzione immediata del rapporto di lavoro era giustificata, ciò che ha per conseguenza l’annullamento dell’impugnata sentenza e la reiezione dell’azione. 3. Dato che la concreta controversia supera il valore litigioso di fr. 30'000.--, l’art. 343 cpv. 2 e 3 CO non è applicabile e tasse giudiziarie possono quindi essere addebitate (art. 122 cpv. 1 CPC). È l’appello accolto e l’azione reietta, i costi dell’istanza distrettuale di fr. 9'340.-- e quelli della procedura d’appello, composti dalla tassa di giustizia di fr. 4'000.-- e da quella di scritturazione di fr. 144.--, quindi di complessivi fr. 4'144.--, vanno a carico dell’appellato. Per la procedura dinanzi all’istanza precedente l’attore rifonde alla convenuta un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 8'339.30 (cfr. la nota d’onorario, atto VII/4). Per la procedura dinanzi all’istanza d’appello sono ritenute congrue ripetibili di fr. 3'000.-- all’appellante a carico dell’appellato (art. 122 cpv. 2 CPC).

pagina 8 — 8 III. La Camera civile giudica 1. L’appello è accolto, l’impugnata sentenza è annullata e l’azione è respinta. 2. I costi di procedura dell’istanza precedente di fr. 9'340.-- vanno a carico dell’attore, che rifonde alla convenuta un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 8'339.30 (IVA inclusa) della sede distrettuale. 3. I costi della procedura d’appello, composti dalla tassa di giustizia di fr. 4'000.-- e di scritturazione di fr. 144.--, quindi di complessivi fr. 4'144.--, sono addossati all’appellato, che paga all’appellante un’indennità di fr. 3'000.-- (IVA inclusa) per ripetibili della sede cantonale. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72, 74 cpv. 1 lett. b della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

ZF 2008 89 — Grigioni Tribunale cantonale Camera civile I 02.06.2009 ZF 2008 89 — Swissrulings