Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 09 luglio 2007 Comunicata per iscritto il: ZF 07 15 Sentenza Camera civile Presidenza Presidente Brunner Giudici Heinz-Bommer, Möhr, Hubert e Giger Attuario Crameri —————— Visto l’appello civile della D . , attrice, appellante e appellata adesiva, rappresentata dall’avv. Mauro Molo, Via degli Oliva/Via Nassa, 6901 Lugano, e l’appello adesivo della C . , convenuta, appellata e appellante adesiva, rappresentata dall’avv. lic. iur. Fabrizio Keller, Palazzo Polti, 6537 Grono, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 14 dicembre 2006, comunicata il 1° febbraio 2007 in re dell’attrice, appellante e appellata adesiva contro la convenuta, appellata e appellante adesiva nonché il Comune patriziale d i E . , convenuto e appellato, rappresentato dall’avv. lic. iur. Fabrizio Keller, Palazzo Polti, 6537 Grono, concernente azione creditoria ed iscrizione definitiva dell'ipoteca legale,
2 è risultato: A. Nel corso del mese d’ottobre 2003 la C. ha dato in appalto alla D. la riparazione del plinto no. 16 della A., sito sulla particella no. B., piani 5343 - 5348 RF di E., di proprietà del Comune patriziale di E., e la costruzione di un nuovo plinto terminale della A. sul fondo no. F., piano 5343 RF di E., che è un diritto di superficie per sé stante e permanente, costituito a favore della committente sulla particella no. B.. L’appaltatrice non ha fatto un’offerta ed un contratto d’appalto scritto non è stato posto in essere dalle parti. Il 31 ottobre, 16 e 19 novembre 2003 l’appaltatrice ha fatto valere una mercede complessiva di fr. 99'520.60, calcolata a regia. Sul calcolo è insorta una lite. La committente non ha pagato la mercede. B. Su richiesta della D., con decreto del 26 marzo 2004, il Vicepresidente del Circolo di E., ha fatto ordine all’Ufficiale del registro fondiario di E. d’iscrivere provvisoriamente un’ipoteca collettiva degli artigiani ed imprenditori per l’importo di fr. 99'520.60 oltre interessi al 5% dal 20 dicembre 2003 a carico della particella no. B. e del fondo no.F.. C. Con istanza del 28 maggio 2004 al Presidente del Circolo di E. la D. ha proposto azione creditoria dell’importo di fr. 99'520.60 oltre interessi al 5% dal 20 dicembre 2003 e d’iscrizione di un’ipoteca degli artigiani ed imprenditori per lo stesso importo a carico della particella e del fondo ni. B. e F.. Fallito il tentativo di conciliazione, il 28 settembre 2004, è stato notificato il libello coi seguenti petiti: Di parte attrice: “1. La convenuta C., è condannata a versare alla D., la somma di fr. 99'520.60 + interessi al 5% a decorrere dal 20 dicembre 2003. 2. Viene confermata in via definitiva l’annotazione di un’iscrizione di un’ipoteca legale dell’imprenditore a favore della D. a carico della part. no. B., piano 5343 (recte: piani 5343 - 5348) RF E., per un importo di fr. 99'520.60 + interessi al 5% a decorrere dal 20 dicembre 2003. Di conseguenza a validazione dell’iscrizione provvisoria ordinata dal Vicepresidente del Circolo di E. con decreto del 26 marzo 2004, è ordinata all’Ufficiale del registro fondiario di E. l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani per l’importo di fr. 99'520.60 + interessi al 5% a decorrere dal 20 dicembre 2003 a favore della D., a carico della part. no. B., piano 5343 RF E., di proprietà del Comune patriziale di E.. 3. Viene confermata in via definitiva l’annotazione di un’iscrizione di un’ipoteca legale dell’imprenditore a favore della D., a carico della part. no. F., piano 5343 RF E., per un importo di fr. 99'520.60 + interessi al 5% a decorrere dal 20 dicembre 2003.
3 Di conseguenza a validazione dell’iscrizione provvisoria ordinata dal Vicepresidente del Circolo di E. con decreto del 26 marzo 2004, è ordinata all’Ufficiale del registro fondiario di E. l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani per l’importo di fr. 99'520.60 + interessi al 5% a decorrere dal 20 dicembre 2003 a favore della D., a carico della part. no. F., piano 5343 RF E., di proprietà della C.. 4. Protestate spese e ripetibili." Di parte convenuta: A) Comune patriziale di E.: “1. L’istanza è accolta.” B) B.: “1.1 L’istanza è integralmente respinta. 1.2 Nella misura in cui l’istanza fosse accolta, la pretesa pecuniaria dell’attrice è ritenuta integralmente estinta per compensazione. 1.3 Protestate spese, tasse e ripetibili.” D. Proseguita la causa colle stesse richieste con istanza processuale del 18 ottobre 2004, risposte dell’8 novembre e del 1° dicembre 2004 nonché un secondo scambio di scritti del 17 gennaio 2005 e 1° marzo 2005 (il Comune patriziale ha rinunciato a presentare una duplica), con sentenza del 14 dicembre 2006, comunicata il 1° febbraio 2007, il Tribunale distrettuale Moesa ha giudicato: “1. L’istanza processuale del 18 ottobre 2004 è parzialmente accolta. § Di conseguenza, la C., è condannata a versare alla ditta, D., la somma di CHF 41'485.5’0 oltre interessi del 5% dal 20 dicembre 2003 e meglio come ai consi- derandi. §§ La domanda volta all’iscrizione dell’ipoteca legale è respinta. 2. La tassa di giustizia di CHF 5'000.--, di scritturazione di CHF 856.--, le spese peritali di CHF 8'900.-- e le spese diverse di CHF 556.--, per complessivi CHF 15'312.--, sono a carico dell’attrice nella misura del 60% e della convenuta del 40%, con l’obbligo per questa ultima di versare all’attrice la somma di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili ridotte. 3. Comunicazione.” E. Contro questo giudizio l’attrice è insorta con appello del 26 febbraio 2007 al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, che sia accolto e che l’impugnata sentenza sia riformata nel senso dei petiti di libello. Il 5 marzo 2007 la convenuta ha presentato appello adesivo ed ha postulato, pure protestando spese e ripetibili, che il punto 2 del dispositivo della querelata sen-
4 tenza sia cassato e parzialmente riformato nel senso che le spese di procedura di complessivi CHF 15'312.-- siano a carico della convenuta nella misura del 40% e dell’attrice del 60%, con l’obbligo per quest’ultima di versare alla convenuta la somma di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili ridotte. Gli appellati hanno proposto che l’appello sia integralmente respinto. L’appellata adesiva ha richiesto la reazione dell’appello adesivo. All’istanza precedente una presa di posizione non è stata chiesta. La Camera civile considera : 1. Dichiarati con proposte formulate il 26 febbraio ed il 5 marzo 2007 contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 14 dicembre 2006, comunicata il 1° febbraio 2007, l’appello e l’appello adesivo adempiono i requisiti formali giusta gli artt. 218, 219, 220 e 224 cpv. 2 CPC. Di conseguenza sono ricevibili in ordine. 2. a) Contesi sono l’ammontare della mercede e l’iscrizione dell’ipoteca degli artigiani ed imprenditori. Per primo dev’essere esaminato il credito, essendo il diritto immobiliare di garanzia accessorio. b) Nella fattispecie è incontestato che la convenuta ha richiesto dall’attrice l’esecuzione di lavori da impresario costruttore, che questa ha eseguito. Le parti non hanno stipulato un contratto scritto. Manifestamente si sono accordate verbalmente o tacitamente, prova n’è che il direttore della convenuta ha firmato tutti i rapporti di regia dell’attrice (atti 2.6 - 2.9). Sulla mercede, un punto oggettivamente essenziale del contratto, le parti non si sono accordate. A chi dev’essere imputata la colpa di questa situazione è irrilevante. Determinante è che la mercede non è stata stabilita dalle parti e che di conseguenza deve intervenire il giudice. c) Ai sensi dell’art. 374 CO, se la mercede non fu fissata preventivamente, o lo fu solo in via approssimativa, va determinata secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore. Erano le parti d’accordo che i lavori dovevano essere pagati, si sono però riservate di accordarsi sul prezzo più tardi, è conformemente all’art. 2 cpv. 1 CO presunto che il contratto d’appalto è obbligatorio, che quindi il punto riservato (l’ammontare della mercede) soggettivamente è irrilevante. È il contratto obbligatorio, il prezzo dev’essere determinato in un secondo momento. Non intervenendo alcun accordo, il giudice deve decidere sulla mercede
5 dovuta secondo la natura del negozio (art. 2 cpv. 2 CO), quindi secondo l’ipotetica volontà delle parti. Di regola il giudice fa ricorso all’art. 374 CO, essendo del parere che il contenuto di questo disposto corrisponde alla natura del negozio (Gauch, Der Werkvertrag, 4. Aufl., Zürich 1996, art. 374 n. 945). La mercede che il committente deve, si determina secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore, vale a dire secondo il dispendio di quest’ultimo. Lavori contrattuali rimborsati secondo il dispendio sono lavori a regia. Il dispendio su cui l’art. 374 CO basa la determinazione della mercede comprende i costi per il personale, per le macchine, gli utensili ed attrezzi nonché per il materiale, che l’imprenditore ha per l’esecuzione dell’opera in questione. Se le parti non si sono accordate diversamente, questo dispendio è da rimborsare secondo le effettive spese vive, aggiungendo un congruo supplemento per il rischio e guadagno. Le spese vive sono poi calcolate con inclusione d’adeguate spese generali d’impresa (costi amministrativi ecc.) e dell’imposta sul fatturato. Il supplemento per il rischio e guadagno non é esplicitamente menzionato nell’art. 374 CO, implicitamente fa però parte del valore del lavoro e delle spese (Gauch, op. cit., art. 374 n. 946 segg.). La decisione sull’ammontare della mercede spetta al giudice, che in mancanza di un diverso accordo delle parti, deve attenersi al metodo legale di determinazione. Il congruo supplemento per il rischio e guadagno e l’adeguato compenso per le spese generali d’impresa possono essere fissati considerando l’uso in materia. Se per stabilire la mercede per il dispendio le parti si sono accordate sull’applicazione di determinate tariffe a regia, il giudice è legato all’accordo. Non è ciò il caso, le tariffe a regia d’associazioni di categoria non sono per se obbligatorie per le parti. Per loro valgono unicamente se sono parte del contratto o se sono espressione di una consuetudine, a cui le parti si sono sottoposte. Unicamente se sono usuali, le tariffe a regia d’associazioni di categoria non hanno quindi validità. L’uso non è automaticamente contenuto del contratto, ma solo se le parti si sono accordate o la legge ad esso si riferisce. L’art. 374 CO non fa un simile riferimento. La consuetudine nell’ambito delle tariffe d’associazioni non è d’importanza significante. A ciò s’aggiunge che queste tariffe acquistano solo raramente un uso d’immane entità, che può essere reputato uso commerciale. Esse non sono nemmeno adeguate, poiché servono alla tutela degli interessi degli associati. Chi sostiene che delle tariffe sono usuali deve fornire la prova (Gauch, op. cit., art. 374 n. 957 segg.). d) Nel concreto caso è anzitutto da rilevare che la constatazione del perito giudiziario, secondo cui il tariffario a regia 2003 della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) è certamente da ritenere usuale e quindi applicabile (atto 5.1 pag. 9 in alto), non è corretta. Alla pretesa consuetudine la convenuta non
6 s’è sottoposta e l’attrice non ha fornito la prova che il tariffario, da lei applicato, è usuale. L’esperto ha esposto che in un regime di dura concorrenza gli sconti offerti sono dell’ordine del 15% per i salari, del 30% sull’inventario e del 20% sui materiali. Applicando detti sconti egli è giunto ad un ammontare della mercede di fr. 72'830.30 (IVA esclusa). Quest’importo, di circa il 20% inferiore ai conti presentati dall’attrice, l’ha ritenuto ottenibile sul mercato della Mesolcina, facendo astrazione completa delle condizioni climatiche e dell’urgenza delle opere. A dire del perito, esso rappresenta il minimo accettabile per coprire i costi esecutivi, ma non lascia un legittimo guadagno ed inoltre non copre probabilmente le spese generali d’impresa. Stando sempre all’esperto, la committente avrebbe potuto ottenere una prestazione con questi sconti, se avesse negoziato con altre imprese per tempo e nei modi usuali (atto 5.1 pag. 7). In simili circostanze - il perito non ha considerato il supplemento per il rischio, il guadagno e le spese generali d’impresa - l’ammon-tare della mercede da lui calcolato, che è stato ripreso dai giudici precedenti, è insostenibile. L’attrice ha determinato il prezzo dei lavori applicando le tariffe orarie (per la manodopera nonché per le macchine, gli utensili ed attrezzi) e quelle per i materiali secondo il tariffario a regia 2003 SSIC, ma nelle tariffe a regia per le ore lavorative ed i materiali il rischio, il guadagno e le spese generali d’impresa sono compresi (Gauch, op. cit., art. 374 n. 953; atto 2.10, cifra 5 art. 50). Di conseguenza gli sconti applicati dall’esperto sono da ridurre notevolmente già per il motivo che non ha tenuto conto del rischio (situazione meteorologica in autunno ad un’altitudine di 2'500 m s.l.m., urgente esecuzione di progetti non maturi onde garantire l’esercizio invernale della sciovia) e guadagno nonché delle spese generali d’impresa. Inoltre è da considerare che secondo il perito gli sconti sono offerti in un regime di dura concorrenza, ma un tale regime in concreto non sussisteva. Stando così le cose si giustifica di applicare le tariffe a regia societarie senza la concessione di sconti. Per le opere l’attrice ha messo in conto alla convenuta la somma di fr. 92'491.30 (più IVA), cioè fr. 99'520.60. Di conseguenza da quest’importo possono essere dedotti unicamente gli errori di calcolo, costatati dall’esperto e non esplicitamente criticati dall’attrice, in cui essa è incorsa, fissando fr. 1'680.25 e fr. 1'296.-- (recte: fr. 1'260.--) in più di salari e d’inventario, complessivamente quindi fr. 2'940.25 o fr. 3’163.70 con inclusione dell’IVA (atto 5.1 pagg. 9 e 10). Il prezzo dei lavori dell’attrice ammonta perciò a fr. 96'356.90. 3. Delle pretese opposte in compensazione dalla convenuta i giudici precedenti hanno riconosciuto fr. 4'275.-- (più IVA), ossia fr. 4'599.90 per lo
7 smaltimento di materiali in una discarica autorizzata nonché fr. 30'000.-- maggiorati dell’IVA, quindi fr. 32'280.--, per la locazione dei suoi piazzali per il deposito di materiali (fr. 5'000.-- di canone annuo). Ciò a ragione. La motivazione del riconoscimento di detti importi è convincente (cfr. l’impugnata sentenza lit. Q - S pagg. 8 e 9) e può essere confermata, sicchè ad essa ci si può riferire, evitando così di formularne una propria (art. 229 cpv. 3 CPC). L’eccezione dell’appellante, secondo cui essa può impiegare i materiali da portare via adottando soluzioni meno onerose, come è suggerito dal perito, è da scartare. La convenuta ha sollecitato l’attrice ad allontanare i materiali e le ha fissato dei termini, a cui non ha reagito (atti 3.13 e 3.16). Pertanto alla convenuta è stato provocato un danno, consistente nello smaltimento dei materiali a proprie spese, il cui ammontare è stato stabilito dall’esperto (atto 5.2 pag. 3). Di questo danno l’attrice deve rispondere. La pretesa per la locazione dei piazzali per il deposito di materiali poi è pure giustificata. Certo, un contratto scritto non è stato firmato (atti 3.5 e 3.15), ma ciononostante verbalmente o tacitamente un accordo s’è perfezionato, poiché nel corso di sei anni sui piazzali l’attrice ha depositato 750 m3 di materiale (atto 5.1 pag. 3) e, stando agli atti, contro le fatture inviatele dalla convenuta non ha protestato. Pretendere ora che la convenuta non ha documentato l’ammontare del canone, è da reputare un comportamento contrario alla buona fede. Dato che per la locazione dei piazzali è stato pattuito un canone forfetario, è irrilevante che essi non siano stati completamente ingombrati. Del resto non è accertabile che superficie sia effettivamente stata occupata, essendo il materiale depositato stato costipato. Ne viene che la riconosciuta pretesa di compensazione della convenuta di complessivi fr. 36'879.90 (fr. 4'599.90 + fr. 32'280.--) va dedotta dal prezzo delle opere stabilito precedentemente. Il credito dell’attrice passa da fr. 96'356.90 a fr. 59'477.-- oltre interesse al 5% a decorrere dal 20 dicembre 2003. Manifestamente la costituzione in mora della convenuta non è il 20 dicembre 2003 (cfr. art. 102 CO), come è stata fissata dai giudici di primo grado. Tuttavia essa non è censurata, sicchè per i giudici cantonali non v’è motivo d’intervenire. Ne viene che l’azione e l’appello meritano d’essere parzialmente accolti e la convenuta è condannata a versare all’attrice la somma di fr. 59'477.--, oltre interesse al 5% a decorrere dal 20 dicembre 2003. 4. a) Richiesta dall’appellante è l’iscrizione definitiva di un’ipoteca degli artigiani ed imprenditori, per il medesimo credito, sui fondi ni. B. e F. di proprietari diversi. b) Che il pegno immobiliare possa essere costituito, per il medesimo credito, su più fondi soltanto se questi appartengono allo stesso proprietario o se sono
8 proprietà di diversi condebitori, che siano però legati tra di loro dal vincolo della solidarietà, è assiomatico. Lo prescrive esplicitamente l’art. 798 cpv. 1 CC. Il cpv. 2 dello stesso disposto chiarisce poi che in tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato con una determinata parte del credito. Per contro di massima inammissibile è un’ipoteca, per il medesimo credito, su più fondi, se la costruzione sconfina nei fondi e se una ripartizione del credito è possibile. Come eccezione il pegno può essere costituito, per il medesimo credito, su più fondi, se l’opera è reputata un’unità economica e se un’esatta ripartizione del credito non è possibile (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2. Aufl., Zürich 1982, n. 388 segg.). Nella fattispecie le opere eseguite non possono essere reputate un’unità economica e nemmeno una costruzione sconfinante nei due fondi, i cui costi non possono essere ripartiti sugli stessi; infatti non è stata costruita l’intera sciovia, ma è stato riparato il plinto no. 16 sulla particella no. B. ed edificato un plinto terminale sul fondo no. F. e la mercede per le opere è stata messa in conto separatamente. Stando così le cose, infondato è il parere dell’appellante secondo cui i due proprietari dei fondi costituiscono una società semplice ai sensi degli artt. 530 segg. CO (Schumacher, op. cit., n. 393). Dato che le opere eseguite sui due fondi non possono essere ritenute un’unità economica, fa difetto il requisito qualificante il rapporto societario tra i due proprietari dei fondi. I fondi su cui si trovano i due plinti poi non appartengono allo stesso proprietario e non sono di proprietà di due condebitori solidali. Per tutti questi motivi la costituzione di un’ipoteca, per il medesimo credito, sui due fondi non è possibile. Contrariamente all’assunto dei primi giudici l’art. 648 cpv. 3 CC non esclude il carico della particella con un diritto di pegno, se il diritto di superficie costituito su questa particella ne è già gravato. Secondo questo disposto vietato è l’aggravio della particella in comproprietà con un diritto di pegno, se le singole quote di comproprietà di questa particella ne sono già gravate. Per contro le servitù non sono contemplate dall’art. 648 cpv. 3 CC (Brunner/Wichtermann, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2. Aufl. 2003, art. 648 n. 32, art. 646 n. 33; Liver, SPR V/1, pag. 77 seg.;Meier-Hayoz, Berner Kommentar, Das Sachenrecht, 5. Aufl. 1981, art. 648 n. 44: Ottiker, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung bei Miteigentum und Stock-werkeigentum, Diss. Bern 1972, pagg. 198 segg.). Per negare la costituzione dell’ipoteca degli artigiani ed imprenditori sulla particella no. B. l’art. 648 cpv. 3 CC non poteva essere invocato, poichè il fondo no. F., benché gravi già la particella del convenuto, non è una quota di comproprietà, ma un diritto di superficie costituito sulla particella no. B.. La questione di sapere se il fondo no. F. poteva essere gravato non col pegno collettivo, ma con un’ipoteca per i costi dell’opera ivi eseguita
9 non è stata vagliata dai primi giudici. A tal proposito l’appellante non s’esprime. Nel petito d’appello ciò è però compreso (a maiore minus) ed è possibile (iura novit curia). Il credito dell’attrice poteva essere spartito e per le determinate parti ognuno dei fondi era da gravare separatamente con un’ipoteca. c) Per i lavori di riparazione al plinto no. 16 l’attrice ha messo in conto alla convenuta fr. 15'933.15, per la costruzione del nuovo plinto terminale fr. 83'587.45, complessivamente quindi fr. 99'520.60 (atti 2.6 - 2.9). I costi dei singoli lavori stanno quindi in proporzione del 16% e dell’84% rispetto al costo complessivo delle due opere. In questa proporzione devono essere spartite anche le spese totali delle due opere stabilite dai giudici cantonali in fr. 96’356.90 (cons. 2.d). Al plinto no. 16 toccano perciò fr. 15'417.10, al plinto terminale fr. 80'939.80. Da questi importi va dedotta proporzionalmente la somma posta in compensazione di fr. 36'879.90, ossia fr. 5900.80 (16%) e fr 30'979.10 (84%). Pertanto, in parziale accoglimento dell’azione e dell’appello, a carico di ogni fondo dev’essere iscritta definitivamente a registro fondiario un’ipoteca degli artigiani ed imprenditori; a carico della particella no. B. per l’importo di fr. 9'516.30 (fr. 15'417.10 – fr. 5'900.80) ed a carico del fondo no. F. per l’importo di fr. 49'960.70 (fr. 80'939.80 – fr. 30'979.10), oltre interesse al 5% a decorrere dal 20 dicembre 2003 in ambedue i casi. Ciò comporta la cancellazione dell’ipoteca collettiva, iscritta provvisoriamente a carico dei due fondi per il medesimo importo di fr. 99'520.60, oltre interesse al 5% a decorrere dal 20 dicembre 2003. 5. Considerato l’esito della procedura d’appello né l’appellante né l’appellata hanno avuto pieno successo. I costi procedurali e le indennità a titolo di ripetibili delle sedi distrettuale e cantonale devono perciò essere spartiti proporzionalmente (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC). Dato che l’iscrizione a registro fondiario delle due ipoteche degli artigiani ed imprenditori é accessoria, può esser tralasciato di prenderla separatamente in considerazione per il carico dei costi e delle ripetibili. Dirimpetto alla pretesa creditoria dell’attrice ed appellante (fr. 99'520.60) ed alla sentenza (fr. 59'477.--) si giustifica di addossare i costi nella misura del 40% all’attrice e del 60% alla convenuta e di compensare le ripetibili di queste parti. Diversa è invece la situazione dell’appellato, poiché egli è colpito unicamente dall’iscrizione a registro fondiario di un’ipoteca. Dirimpetto alla richiesta iscrizione (per l’importo di fr. 99'520.60) ed al giudizio (per l’importo di fr. 9'516.30) per la procedura d’appello l’appellato ha diritto a congrue ripetibili.
10 La Camera civile giudica: 1. L’appello e l’appello adesivo sono decisi nel senso che l’impugnata sentenza è annullata e l’azione contro la convenuta è parzialmente accolta nel seguente modo: La convenuta è condannata a versare all’attrice fr. 59'477.-- oltre interesse al 5% a contare dal 20 dicembre 2003. All’Ufficio del registro fondiario di E. è ordinato di cancellare l’ipoteca collettiva degli artigiani ed imprenditori, iscritta provvisoriamente su decreto del Presidente del Circolo di E. del 26 marzo 2004, a carico dei fondi ni. B. e F. RF di E. per l’importo di fr. 99'520.60 oltre interesse al 5% a contare dal 20 dicembre 2003 e d’iscrivere definitivamente due ipoteche degli artigiani ed imprenditori a favore dell’attrice, l’una per l’importo di fr. 9'516.30 oltre interesse al 5% a contare dal 20 dicembre 2003 a carico della particella no. B. RF di E., l’altra per l’importo di fr. 49'960.70 oltre interesse al 5% a contare dal 20 dicembre 2003 a carico del fondo no. F. RF di E.. 2. L’azione e l’appello contro il convenuto sono parzialmente accolti. 3. I costi della procedura dell’istanza precedente di complessivi fr. 15'312.-- e d’appello, composti dalla tassa di giustizia di fr. 5'500.-- (inclusi fr. 500.-- di supplemento sul valore litigioso) e di scritturazione di fr. 192.--, quindi dell’importo totale di fr. 5'692.--, vanno a carico nella misura del 40% dell’attrice ed appellante e del 60% della convenuta ed appellata. Le indennità a titolo di ripetibili di queste parti sono compensate. Per la procedura d’appello l’appellante rifonde all’appellato ripetibili di fr. 1'000.--. 4. Contro questa decisione relativa ad una causa di valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lit. b LTF al Tribunale federale. Esso è da inoltrare per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:
11 __________ Per la Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario