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Grigioni Tribunale cantonale Camera civile I 26.03.2007 ZF 2006 75

26 mars 2007·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera civile I·PDF·3,284 mots·~16 min·6

Résumé

liquidazione del regime dei beni matrimoniali | ZGB Eherecht

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 26 marzo 2007 Comunicata per iscritto il: ZF 06 75 Sentenza Camera civile Presidenza Presidente Brunner Giudici Heinz-Bommer, Riesen-Bienz, Hubert e Zinsli Attuario Crameri —————— Visto l'appello civile di B.X., convenuto e appellante, rappresentato dall’avv. lic. iur. Marco Pool, Via Tinus 3, 7500 St. Moritz, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Bernina del E. luglio 2006, comunicata il 7 settembre 2006, in re A.X., attrice e appellata, rappresentata dall’avv. lic. iur. Piercarlo Plozza, 7742 Poschiavo, contro il convenuto e appellante, concernente liquidazione del regime dei beni matrimoniali, è risultato:

2 A. Il 7 settembre 2004 A.X. s’è rivolta al Presidente del Circolo di F. chiedendo, con protesta di spese e ripetibili, la liquidazione del regime dei beni tra i coniugi. B.X. ha pure postulato, protestando spese e ripetibili, che sia sciolto il regime patrimoniale e che sia accertato che quanto alla ditta C. esiste un rapporto di società fra i coniugi. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è proseguita dinanzi al Tribunale distrettuale Bernina, che con sentenza del 4 luglio 2006, comunicata il 7 settembre 2006, ha giudicato: “1. La liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi B.X. e A.X. avviene come segue: A.X.: - riprende gli averi e i depositi bancari intestati all’attrice - ritira il terreno particella no. D., piano no. 4, F. - ritira l’automobile G. 4.6 V8 HSE B.X.: - assume il debito gravante sulla C. - assume il monte “H.” particella no. I., piano no. J., - ritira l’automobile K. 1.4 75 A titolo di conguaglio nell’ambito della liquidazione del regime dei beni B.X. paga a A.X. l’importo di CHF 67'806.10. Le parti procedono di comune intesa ad una ripartizione equa, orientandosi al valore stimato di CHF 43'170.-- (escluse alcune opere d’arte) della mobilia e delle suppellettili della casa d’abitazione sita in L. a F.. Qualora una tale intesa non fosse possibile, l’insieme della mobilia viene assegnato a A.X.,che versa a B.X. la somma di CHF 25'000.-- a titolo di conguaglio. Ne sono esclusi gli oggetti costituenti beni propri del convenuto nonché la mobilia pertinente alla ditta C.. B.X. è tenuto ad asportare tali oggetti dalla casa d’abitazione menzionata. 2. All’Ufficiale del Registro fondiario del Comune di F. viene ordinato di iscrivere nel proprio registro A.X. quale unica proprietaria dell’immobile particella no. D., piano no. 4, F.. 3. Le spese di procedura di complessivi CHF 7'563.60 (tassa giudiziaria: CHF 5'000.--, spese di scrittura di CHF 1'828.--, spese in contanti: perizia CHF 645.60, indennità testi: CHF 90.--) sono a carico delle parti, in solido, in ragione di ¼, ossia CHF 1'890.90 a carico di A.X. e di ¾, ossia CHF 5'672.70, a carico di B.X.. Da questo importo vengono dedotti gli anticipi versati ammontanti a CHF 3'000.-- per ciascuna parte. Di conseguenza, a A.X. viene risarcito l’importo di CHF 1'109.10, mentre a B.X. rimane da pagare la rimanenza di CHF 2'672.70. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale entro 30 giorni dalla presente comunicazione. E.. B.X. paga a A.X. l’importo di CHF 18'793.45 a titolo di ripetibili. 5. Comunicazione a.”

3 B. Contro questo giudizio il convenuto è insorto con appello del 27 settembre 2006 al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto: “A. In via principale 1. L’appello è accolto e le cifre 1, 3-4. della sentenza impugnata vengono cassate. 2. La liquidazione dei rapporti patrimoniali fra le parti avviene come segue: 2.1. A.X.: - riprende gli averi e i depositi bancari intestati all’attrice - ritira il terreno particella no. D., piano no. 4, F. - ritira l’automobile Range Rover 4.6 V8 HSE - si assume la metà del debito bancario della C. risultante sul conto corrente base no. 204.588.5 presso la Banca Cantonale Grigione, Coira 2.2. B.X.: - si assume l’altra metà del debito bancario della C. - risultante sul conto corrente base no. 204.588.5 presso - la Banca Cantonale Grigione, Coira - assume il monte “H.” particella no. I., piano no. J., Brusio - ritira l’automobile K. 1.4. 2.3. A titolo di conguaglio nell’ambito della liquidazione del regime dei beni B.X. paga a A.X. l’importo di CHF 67'806.10 (incontestato). 2.4.. Le parti procedono di comune intesa ad una ripartizione equa, orientandosi al valore stimato di CHF 43'170.-- (escluse alcune opere d’arte) della mobilia e delle suppellettili della casa d’abitazione sita in L. a F.. Qualora una tale intesa non fosse possibile, l’insieme della mobilia viene assegnato a A.X.,che versa a B.X. la somma di CHF 25'000.-- a titolo di conguaglio. Ne sono esclusi gli oggetti costituenti beni propri del convenuto nonché la mobilia pertinente alla ditta C.. B.X. è tenuto ad asportare tali oggetti dalla casa d’abitazione menzionata (incontestato). 3. Le spese di procedura di fr. 7'563.60 del Tribunale del Distretto Bernina sono suddivise tra le parti in parti uguali. 4. Ex aequo et bono le spese stragiudiziarie dei patrocinatori sono a carico delle rispettive parti. B. In via sussidiaria 5. In caso di rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata le spese giudiziarie di prima e seconda istanza sono da suddividere fra le parti e le spese stragiudiziarie dei patrocinatori sono da accollare ex aequo et bono alle rispettive parti.” L’appellata ha proposto, con protesta di spese e ripetibili, che l’appello sia respinto e che l’impugnata sentenza sia confermata ad eccezione del vincolo

4 solidale imposto alle parti in relazione alle spese procedurali. L’istanza precedente ha rinunciato ad una presa di posizione. La Camera civile considera : 1. Dichiarato con proposte formulate il 27 settembre 2006 contro la sentenza del Tribunale distrettuale Bernina del 4 luglio 2006, comunicata il 7 settembre 2006, e debitamente motivato con memoria del 14 dicembre 2006, l’appello adempie i requisiti formali giusta gli artt. 218, 219 e 224 cpv. 2 CPC. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2. L’istanza precedente ha negato la costituzione di una società semplice fra le parti. A motivo ha addotto che a sostegno del preteso rapporto di società il convenuto non aveva fornito delle prove e le circostanze da lui addotte non permettevano d’inquadrare il rapporto fra le parti in quello di una società semplice. Piuttosto quest’ultime dimostravano che la ditta B.X., C. era un’azienda individuale. In data 20 agosto 1998 quest’impresa era stata iscritta nel registro di commercio del Cantone dei Grigioni quale ditta singola, il cui titolare era B.X.. Dal mese di giugno 2002 la moglie collaborava nella gestione dell’azienda - acquistava il carburante, raccoglieva le ordinazioni e ospitava a pranzo i fornitori nonché i clienti - ma questa attività svolta non poteva essere reputata quale partecipazione all’impresa in veste di socia. Nel mese di marzo 2004 il convenuto aveva venduto l’azienda. La decisione di venderla era stata presa esclusivamente dal marito, che non aveva spartito il ricavo dalla vendita. I prestiti e le garanzie dell’attrice erano stati dati nell’intento di salvare il coniuge dal fallimento, permettendogli così di continuare la sua attività indipendente. Questi non potevano essere ritenuti apporti per la costituzione di una società semplice, rispettivamente per la trasformazione della ditta individuale in una società semplice. Infatti la volontà della moglie di fondare una società semplice o di trasformare l’azienda singola in una società semplice non s’intendeva affatto colla circostanza che il marito era oberato di debiti. 3. a) La società semplice è regolata dagli artt. 530 - 551 CO ed è definita come un contratto con cui due o più persone si riuniscono per conseguire con forze e mezzi comuni uno scopo comune (art. 530 cpv. 1 CO). La società semplice viene costituita mediante contratto non sottoposto ad esigenze formali. Ne viene che tenuto conto del ruolo delle parti e dell’onus probandi, incombe al convenuto provare che il rapporto di società semplice si è di fatto perfezionato. Confronta al riguardo Lukas Handschin, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 2. Aufl. 2002, art. 530 n.

5 2, che rileva che mancano speciali prescrizioni formali e che fanno stato analogamente le regole sulla conclusione del contratto ai sensi degli artt. 1 segg. CO. b) Nel concreto caso, come rettamente considerato dai giudici precedenti, fa assolutamente difetto una prova documentale avente per oggetto un contratto di società semplice e neppure dalle prove testimoniali (atti VI./8, 9, 11) risulta un contratto tale da realizzare l’istituto di cui agli artt. 530 segg. CO. Dell’espressa manifestazione del concorde e reciproco “animus societatis” delle parti, ossia della volontà di conseguire con forze e mezzi comuni uno scopo comune non è quindi stata fornita la prova. c) È perciò da vagliare se i coniugi hanno tacitamente manifestato tale volontà. Fondandosi sul registro cantonale di commercio, i primi giudici hanno rilevato che l’unico titolare della ditta B.X., C., iscritta il 20 agosto 1998, era il convenuto, che fino al mese di giugno 2002 espletava solo lui stesso tutte le attività aziendali. Questa circostanza non è contestata dall’appellante (cfr. la motivazione d’appello, pag. 4 cifra 3 cpv. 3). Sempre secondo i giudici di primo grado, dal mese di settembre 2002, dopo che il marito, indebitato, era stato assunto a tempo pieno dalla M. AG, F., la moglie l’aiutava nella gestione dell’impresa, ma la sua collaborazione non poteva essere reputata una partecipazione in veste di socia. Anche questa contingenza di fatto non è contesa dall’appellante, che ammette esplicitamente che rispondere al telefono ed ospitare saltuariamente a pranzo i clienti ecc. devono essere intesi quale contributo della moglie al debito mantenimento della famiglia (cfr. la motivazione d’appello, pag. 4 cifra 3 cpv. 4). Stando così le cose è lecito inferire che all’attrice non spettava la facoltà di amministrare l’azienda, vale a dire che essa non aveva alcun potere decisionale. Ma proprio a tal riguardo va accennato che nel rapporto societario la facoltà di amministrare la società spetta a tutti i soci (art. 535 cpv. 1 CO) e le deliberazioni sociali, p. es. la vendita della società, devono essere prese in comune dai singoli soci (art. 534 cpv. 1 CO), a cui non è riconosciuto il diritto di agire unilateralmente. Di conseguenza si può affermare che la collaborazione prestata dalla moglie rifletteva una posizione di subordinazione. In simili circostanze non si vede come l’appellante possa pretendere l’esistenza di una società semplice, caratterizzata appunto dall’uguaglianza o parità di diritti dei singoli soci, vale a dire dall’assenza di un rapporto di subordinazione. Ne viene che un rapporto di società fra le parti va negato specie perché i diritti dei coniugi non erano uguali.

6 d) L’eccezione principale dell’appellante riguarda i prestiti e le garanzie datigli dall’attrice. Al coniuge la moglie ha prestato il 31 luglio 2001, il 29 agosto 2002 e il 5 settembre 2002 complessivamente fr. 159'156.10 (atti VIII./1. 2001 gennaio-settembre, III./13 e 14). Oltracciò gli ha offerto garanzie (costituzione in pegno di cartevalori e di una cartella ipotecaria al portatore gravante la particella no. D., piano 4) dell’importo totale di fr. 600'000.-- (atto VIII./BCG 2). L’appellante è del parere che questi prestiti e queste garanzie oltrepassano di gran lunga l’obbligo di assistenza coniugale imposto dall’art 163 CC, sicchè dimostrano con chiarezza che tra le parti esisteva una società semplice. Nell’ambito della stessa ogni socio deve conferire una quota consistente in denaro, in crediti, in cose o nel lavoro. L’attrice aveva dato denaro, mentre che lui aveva conferito cose e lavoro. e) Quanto alle quote ai sensi dell’art. 531 cpv. 2 CO il requisito qualificante di una società semplice è che i soci devono conferire quote eguali, la cui specie e l’ammontare sono determinati dallo scopo. Ora, dirimpetto all’apporto della moglie di complessivi fr. 759'156.10, il marito ha conferito il locale e l’arredamento come pure il lavoro indispensabili per l’amministrazione dell’azienda. Sennonché questi conferimenti sono di molto inferiori di quello dell’attrice, poiché va in particolare considerato che il convenuto, impiegato a tempo pieno dalla M. AG, dall’estate 2002 alla primavera del 2004 per la sua impresa prestava lavoro unicamente a orario ridotto (la sera e il fine settimana). V’è quindi stata una manifesta sproporzione tra l’apporto della moglie e quello del marito. Il requisito essenziale caratterizzante il contratto societario, l’eguaglianza degli apporti, non è quindi adempito, per cui l’esistenza di una società semplice tra le parti dev’essere esclusa. Del resto va rilevato che dallo scopo dei prestiti e delle garanzie dati dall’attrice, che era quello di salvare l’azienda del marito dal fallimento, forzatamente non può essere concluso, come fa l’appellante, alla costituzione di una società semplice, essendo chiaro che un tale scopo non è esclusivamente societario, ma esiste anche nel contratto di matrimonio. Il dovere d’assistenza dei coniugi non è limitato nel senso assunto dall’appellante. f) Ne viene che il convenuto non ha documentato neppure la tacita manifestazione della pretesa concorde e reciproca volontà delle parti di costituire una società semplice. Il suo argomento secondo cui i coniugi si sono riuniti per sanare con forze e mezzi comuni la ditta individuale è invalidato dalla mancanza di requisiti qualificanti il rapporto societario.

7 4. a) L’appellante fa valere che tra le parti v’era un rapporto da qualificare come società occulta. Anche a motivo di questa sua pretesa adduce i prestiti e le garanzie ingenti, che la moglie gli ha conferito. b) La società occulta è una società semplice di tipo particolare, a cui sono applicabili, in quanto lo consentano queste sue particolarità, gli artt. 530 - 551 CO. La caratteristica specifica della società occulta, come dice la denominazione stessa, è quella di non manifestare all’esterno “l’animus societatis” (art. 530 cpv. 1 CO). Dal carattere occulto della società discende l’assenza d’esternazioni giuridiche del rapporto: il socio occulto o l’associato, pur partecipando economicamente all’impresa, non si assume né poteri d’amministrazione né responsabilità diretta. Anche i beni da lui conferiti non vanno a formare una proprietà comune, ma sono affidati in proprietà all’altro socio, all’associante, che svolge in un certo senso il ruolo di fiduciario del socio occulto. In altre parole l’azienda dispone esteriormente di un unico titolare, dotato di pieni poteri - soggetti eventualmente al controllo interno dell’associato - il quale quindi agisce in nome e per conto proprio, con piena facoltà di assumersi impegni e disporre dei beni, inclusi quelli conferiti dal socio occulto, riservato, nei rapporti interni, il rispetto degli accordi societari (Lukas Handschin, op. cit., art. 530 n. 15). Certo, come fa valere l’appellante, il requisito qualificante di una società occulta risiede nella titolarità e nell’amministrazione esclusiva dell’associante, che è il dominus dell’impresa. Se nella società semplice v’è una comunanza di obiettivi, di mezzi e di poteri, nella società occulta manca la comunanza di poteri. La cooperazione economica si realizza con il trasferimento di somme o beni dall’associato all’associante, che ne diviene proprietario e ne può disporre. I rapporti con terzi si evidenziano unicamente con l’associante che, lui solo, ha diritti ed obblighi nei loro confronti. Il socio occulto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi e l’attività si può dire comune soltanto per quello che riguarda il risultato economico i cui utili e le cui perdite sono di ambedue, associante ed associato. Tuttavia la titolarità, l’amministrazione, i diritti, gli obblighi e la responsabilità esclusivi dell’associante nonché il conferimento di prestiti e garanzie del socio occulto non bastano a qualificare la società occulta. Come detto tale società è pur sempre una società semplice, caratterizzata necessariamente “dall’animus societatis”. La volontà di conseguire con forze e mezzi comuni uno scopo comune è requisito essenziale non solo della società semplice, ma anche della società occulta. Per cui in assenza di prove di questo requisito può essere escluso che i prestiti e le garanzie dati dall’attrice possono configurarsi giuridicamente quale contratto di società occulta.

8 5. a) L’appellante censura infine la ripartizione dei costi e delle indennità a titolo di ripetibili, ma le sue critiche sono di primo acchito infondate. b) Ai sensi dell’art. 122 cpv. 1 CPC la parte soccombente di regola viene obbligata ad assumersi tutti i costi della procedura. Se nessuna delle parti ha vinto completamente, i costi possono essere ripartiti in proporzione. Certo, la critica alla ripartizione dei costi reggerebbe se l’attrice avesse chiesto unicamente il conguaglio di fr. 321'656.10 e l’istanza precedente le avesse riconosciuto solo l’importo di fr. 159'156.10. In tal caso una ripartizione dei costi tra le parti in ragione della metà cadauna, come pretende l’appellante, sarebbe proporzionale. Ma l’appellante tralascia di considerare che quanto al debito della ditta individuale dell’importo di fr. 607'099.25, che a suo dire per metà deve essere assunto dalla moglie, egli è parte soccombente, per cui è lui che deve sopportare i costi. Alla pretesa assunzione l’attrice s’è opposta con successo, essa è quindi parte vincente. Ne viene che dirimpetto alle richieste delle parti di complessivi fr. 625'205.10 (fr. 321'656.10 + fr. 303'549.--) l’attrice soccombe nella misura di fr. 162'500.--, quindi del 26%. Di conseguenza la ripartizione dei costi tra le parti - un quarto a carico dell’attrice, tre quarti a carico del convenuto - è corretta. Del pari dicasi anche quanto alla ripartizione delle indennità a titolo di ripetibili. Giusta l’art. 122 cpv. 2 CPC se la sentenza non va esclusivamente a favore di una delle parti, le ripetibili possono essere ripartite in base agli stessi criteri validi per i costi del giudizio. Alle parti sono state messe in conto spese di patrocinio di fr. 31'483.80 (all’attrice) e di fr. 19'277.55 (al convenuto). L’appellante fa valere che il rappresentante della controparte avrebbe potuto richiedere un altro dispendio, ma non spende una parola per indicare che dispendio sarebbe giustificato. I giudici di primo grado hanno condannato il convenuto ad assumere tre quarti delle spese di patrocinio richieste all’attrice e ad essa hanno accollato un quarto di quelle richieste al convenuto, ciò che corrisponde alla proporzionale ripartizione dei costi di procedura. c) A ragione l’appellante insorge invece contro il carico in solido dei costi procedurali. Dato che questi non sono stati causati dalle parti insieme, vale a dire agendo in comune, come se fossero stati attori o convenuti, ma in un processo dell’una contro l’altra parte, l’accollamento solidale dei costi è inammissibile. 6. Alla luce di quanto esposto, la pretesa principale dell’appellante si rivela destituita di fondamento. Per difetto di un rapporto societario tra le parti,

9 l’attrice non può esser obbligata ad assumere la metà del debito del marito. La cifra 1 del dispositivo dell’impugnata sentenza merita perciò d’essere confermata e di conseguenza vanno confermate anche le da questa dipendenti cifre 3 e 4 (ripartizione dei costi di procedura e delle indennità a titolo di ripetibili). La cifra 3 è annullata unicamente in quanto ha per oggetto il carico solidale dei costi procedurali. L’appello va pertanto accolto parzialmente. 7. I costi e le ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC). Per l’addossamento degli stessi l’annullamento del carico solidale dei costi di prima istanza è trascurabile.

10 La Camera civile giudica: 1. L’appello è parzialmente accolto e in quanto ha per oggetto il carico solidale dei costi di procedura, la cifra 3 del dispositivo dell’impugnata sentenza è annullata. Per il resto l’appello è respinto. 2. I costi della procedura d’appello, consistenti nelle tasse di giustizia di fr. 3'500.-- e di scritturazione di fr. 160.--, quindi dell’importo complessivo di fr. 3'660.--, vanno a carico dell’appellante, che rifonde all’appellata un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'500.-- (IVA inclusa). 3. Contro questa decisione relativa ad una causa di valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lit. b della legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale. Questo è da inoltrare per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: __________ Per la Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario

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