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Grigioni Tribunale cantonale Camera civile I 12.09.2006 ZF 2006 19

12 septembre 2006·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera civile I·PDF·4,112 mots·~21 min·12

Résumé

diritti reali | ZGB Sachenrecht

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 12 settembre 2006 Comunicata per iscritto il: ZF 06 19 Sentenza Camera civile Presidenza Presidente Brunner Giudici Heinz-Bommer, Riesen-Bienz, Giger e Zinsli Attuario Crameri —————— Visto l' appello civile di B., attore e appellante, rappresentato dall’avv. lic. iur. Ilario Bondolfi, casella postale 74, Poststrasse 43, 7002 Coira, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Bernina del 27 ottobre 2005, comunicata l’8 febbraio 2006, in re dell’attore e appellante contro E., convenuta e appellata, rappresentata dall’avv. dott. iur. Bernardo Lardi, casella postale 474, Reichsgasse 65, 7002 Coira, concernente diritto di acquisto, è risultato:

2 A. Con contratto del 23 luglio 1993 A. ha ceduto a titolo di futura eredità a suo figlio B. la sua azienda agricola, sita a C. in località D.. Contemporaneamente sua moglie E. ha costituito, a favore di quest’ultimo, un diritto di prelazione e di compera a carico delle particelle agricole ni. F., G., H., I., J. e K. dello stato vecchio del Consorzio bonifica fondiaria di C., divenute la parcella no. L. del nuovo stato, ubicata in località M., pure su territorio del Comune di C.. Nelle disposizioni di questo contratto è contenuto che il diritto di prelazione e di compera può esser esercitato dal beneficiario solamente se al momento dell’esercizio conduce ancora personalmente l’azienda agricola. In data 17 marzo 2003 il figlio ha comunicato alla sua madre di voler comprare l’anzidetto fondo al prezzo di fr. 125'400.--, pertanto al doppio valore di reddito. Ritenuto che la condizione per l’esercizio del diritto d’acquisto non era data, segnatamente che l’azienda non era più quella condotta al momento della stipula del contratto di costituzione del diritto di prelazione e di compera, alla vendita la madre s’è opposta. B. Con istanza del 27 febbraio 2003 al Presidente del Circolo di C. B. ha promosso azione d’adempimento del suddetto contratto contro E.. Fallito il tentativo di conciliazione, il 6 maggio 2004, è stato rilasciato il libello coi seguenti petiti: Di parte attrice: “1. Venga fatto ordine all’Ufficiale del registro fondiario del Comune di C. di iscrivere, su notifica dell’attore, il signor B., D., N. C., quale proprietario della particella no. L., non appena egli avrà comprovato l’avvenuto pagamento del prezzo di compravendita secondo le condizioni stabilite nel contratto di costituzione di un diritto di prelazione e di compera del 23 luglio 1993. 2. Con protesta di spese, tasse e ripetibili.” Di parte convenuta: “1. L’azione sia respinta. 2. Spese e ripetibili, comprensivi di IVA, a carico della controparte. 3. Azione riconvenzionale a. L’attore e il convenuto in riconvenzione sia condannato al pagamento di fr. 25'000.--. b. Spese e ripetibili, comprensivi di IVA, a carico della controparte.” C. Con istanza processuale del 27 maggio 2004 l’attore ha proseguito la causa al Tribunale del Distretto Bernina. Oltre alle richieste di libello ha proposto che l’azione riconvenzionale sia dichiarata irricevibile, in via subordinata che essa sia respinta. Con risposta del 7 luglio 2004 la convenuta ha postulato, con protesta

3 di spese e ripetibili, comprensivi di IVA, che in quanto ricevibile l’azione sia respinta. Dalle parti questi petiti sono stati confermati col secondo scambio di scritti. D. Con sentenza del 27 ottobre 2005, comunicata l’8 febbraio 2006, il Tribunale distrettuale Bernina ha giudicato: “1. L’azione è respinta. 2. L’azione riconvenzionale è stralciata dai ruoli in seguito a ritiro della stessa. 3. Il decreto di misure provvisionali del 27 maggio 2004 è revocato. L’ordine fattovi all’Ufficiale del registro fondiario del Comune di C. diviene pertanto caduco. 4. Le spese di conciliazione nonché le spese giudiziarie di fr. 9'915.40 (tassa di giustizia fr. 6'000.--, spese di scritturazione fr. 1'255. 40, spese in contanti fr. 160.--, supplemento sul valore litigioso fr. 2'500.--) vanno a carico dell’attore. Da questo importo viene dedotto l’anticipo di fr. 2'500.--, la rimanenza di fr. 7'915.40 deve essere versata al Tribunale del Distretto Bernina entro 30 giorni dalla presente comunicazione, tramite il bollettino di versamento allegato. Il deposito di fr. 2'500.-pagato dalla convenuta le viene restituito. Le spese di conciliazione di fr. 200.-- sono già state anticipate dall’attore. 5. L’attore rifonde alla convenuta l’importo di fr. 18'403.30 oltre IVA 7,6%, in totale fr. 19'801.95, a titolo di ripetibili. 6. (Comunicazione a).” E. Con appello del 20 febbraio 2006 al Tribunale cantonale dei Grigioni l’appellante postula, con protesta di spese, tasse e ripetibili di prima e seconda istanza, che esso sia accolto e l’impugnata sentenza sia integralmente annullata. Il Tribunale di distretto ha rinunciato ad una presa di posizione. L’appellata propone, protestando spese, tasse e ripetibili, che l’appello sia respinto e che la querelata pronuncia sia integralmente confermata. La Camera civile considera : 1. Dichiarato con formulate proposte il 20 febbraio 2006 contro la sentenza del Tribunale distrettuale Bernina del 27 ottobre 2005, comunicata l’8 febbraio 2006, e debitamente motivato con memoria del 26 maggio 2006, l’appello adempie i requisiti formali giusta gli artt. 218, 219 e 224 cpv. 2 CPC. Di conseguenza è ricevibile in ordine.

4 2. In sunto l’istanza precedente ha ritenuto che il diritto di compera della particella no. L. è stato condizionato alla conduzione dell’azienda agricola paterna da parte del figlio B. alla stessa stregua del padre al momento della cessione, a titolo di futura eredità, della fattoria. A suo dire l’attuale gestione dell’azienda in collaborazione con quella di O. e di conseguenza lo stallaggio di tutto il bestiame a P. nonché l’uso della stalla, delle rimesse, delle macchine agricole come pure la coltivazione di fondi da parte di terzi stanno in contrasto colla pattuita conduzione personale della fattoria. I primi giudici hanno perciò inferito che la manifestazione di volontà della madre E. e del figlio non era univoca nel suo significato e lasciava spazio a dubbi di sorta; i contraenti non avevano pensato alla nuova forma di collaborazione tra le aziende, questa circostanza non era quindi data per certa. Se la mamma fosse stata al corrente della comunità aziendale non avrebbe stipulato il contratto di costituzione del diritto d’acquisto a carico della sua particella. Sempre a loro dire la condizione di gestione personale non può essere interpretata nel senso che il figlio avrebbe potuto esercitare il diritto di compera anche se avesse condotto la sua fattoria in comunità con un’altra. 3. a) L’appellante fa valere che l’esercizio del diritto d’acquisto della parcella della madre non era condizionato al modo di gestire l’azienda paterna a lui ceduta. Nel 1993, al momento della stipula del contratto di costituzione del diritto di compera, la conduzione della fattoria in comunità aziendale era una fattispecie futura, che essi non hanno considerato e che quindi non è stata oggetto della volontà contrattuale. Come condizione della compera hanno posto unicamente la gestione dell’azienda paterna da parte del figlio; ulteriori più drastiche condizioni non sono state messe. Questa era la vera e concorde volontà dei contraenti. Sempre a mente dell’appellante l’esito a cui è giunta la prima istanza è insostenibile ed arbitrario. b) Secondo dottrina e prassi del Tribunale federale se la questione litigiosa volge attorno al significato di un accordo è il testo di questo contratto che è oggetto d’interpretazione. Di regola trattasi di contratti scritti. Possibile è pertanto anche che le parti sono del parere d’essersi intese a voce e dopo sorgono dei dubbi quanto al contenuto dell’intesa presa. Da un più attento esame risulta però che in tutti i casi va fatto riferimento alla dichiarazione di ogni singolo contraente. Dato che il consenso tra le parti si manifesta nello scambio di due manifestazioni di volontà, è da accertare cos’era la vera volontà della rispettiva parte al momento della dichiarazione. V’è un comune testo contrattuale, la situazione è solo apparentemente diversa, poiché in tal caso dev’essere eruito se la dichiarazione

5 d’approvazione dell’altra parte concorda col testo (Wolfgang Wiegand, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3. Aufl. 2003, art. 18 n. 10). Nell’ambito dell’accertamento della vera volontà si distingue tra l’interpretazione empirica (soggettiva) e quella normativa (oggettivata rispettivamente oggettivanda). Questa distinzione basa sull’idea che l’obiettivo primario dell’interpretazione è la constatazione della vera volontà delle parti, ma che ci sono anche dei casi in cui ciò non è possibile. In tal caso la presunta volontà delle parti dev’essere accertata interpretando il contratto secondo i canoni della buona fede. Quanto all’interpretazione soggettiva è da rilevare che la volontà è un così detto fatto interno, che direttamente non può essere documentato. Piuttosto l’esistenza della volontà può essere dedotta unicamente da determinati indizi. A questo riguardo accertata può essere di conseguenza una presunta volontà in senso lato. Si ha quindi un’interpretazione empirica, se vi sono sufficienti motivi che permettono di concludere alla volontà della parte al momento della sua manifestazione. Per contro nell’ambito dell’interpreta-zione normativa ci si basa su ciò che contraenti ragionevoli nelle circostanze date secondo il testo del contratto rispettivamente le dichiarazioni fatte avrebbero compreso. Di rilievo non è quindi l’espressione delle parti, ma la percezione della stessa da parte di persone ragionevoli (Wolfgang Wiegand, op. cit., art. 18 n. 11 - 13). c) Stando alla convenuta lo scopo della condizione del contratto di costituzione del diritto di prelazione e di compera era quello che i terreni fossero tenuti tutti insieme e che l’azienda paterna, che a suo dire aveva una bella stalla, fosse condotta personalmente dal figlio (atto III. 8). Q., la cui consulenza agricola per la stipulazione di quest’accordo era stata richiesta dalle parti, ha testimoniato che la clausola contrattuale, secondo il senso, corrispondeva a quella da lui proposta. L’intenzione dei contraenti era che il tutto rimanesse assieme e che appartenesse al gestore dell’azienda paterna. In primo luogo le parti volevano che il figlio facesse il contadino, inoltre che egli continuasse a condurre la fattoria del padre. Nel 1993 il figlio era ancora R. e - pur non essendo completamente sicuro lui (Bandli) e la madre non erano certi che fosse rimasto agricoltore. Questo era il motivo della condizione posta. Sempre secondo questo teste i contraenti non avevano manifestato in che modo dovesse esser gestita l’azienda paterna (atto VII. D. 6). Da queste deposizioni va dedotto che la convenuta ha promesso all’attore di vendergli il maggese a M. se al momento dell’esercizio del diritto di compera questi avesse fatto il contadino e condotto personalmente la fattoria paterna. Siffatta manifestazione di volontà non era ambigua nel suo significato e non lasciava spazio

6 a dubbi: nulla faceva supporre, in particolare, che il figlio avrebbe dovuto coltivare ed utilizzare personalmente tutti i terreni a lui ceduti dal padre. Alla dichiarazione “se al momento dell’esercizio egli conduce ancora personalmente l’azienda agricola” non può oggettivamente esser dato altro significato che quello espresso dal suo tenore. Condurre personalmente una fattoria significa gestirla o dirigerla da solo, non anche coltivare ed utilizzare di persona tutti i fondi della stessa. Importante era che l’azienda fosse condotta o gestita esclusivamente da parte dell’attore. Questa era la volontà della madre, che non escludeva delle modificazioni per motivi aziendali. L’evenienza che la convenuta non abbia sottoposto il diritto di compera a condizioni più drastiche non deve ripercuotersi sul figlio. Essa non poteva seriamente aspettarsi che costui, di fronte ad una chiara promessa, esercitasse il diritto di compera solo a patto di rinunciare a modifiche di coltivazione ed utilizzazione della fattoria. Che modificazioni aziendali non erano permesse avrebbe dovuto essere esplicitamente menzionato nel contratto. L’azienda paterna era composta dei fondi edificati ni. S. e T., della particella stradale no. U. (vecchio stato) rispettivamente V. (nuovo stato) e delle parcelle prative ni. W. nonché X. (vecchio stato) rispettivamente ni. Y., Z. e AA. (nuovo stato). Nel nuovo stato la parcella no. X. è stata divisa in due. Tutti questi fondi di proprietà del padre ad eccezione di due terzi della casa d’abitazione (particella no. T.) sono stati ceduti al figlio a titolo di futura eredità (atto IV. 9). Questi ne è quindi divenuto unico proprietario e lui stesso dispone degli stessi. Del fondo no. S. egli ha affittato la stalla ed il fienile a AB. per il ricovero delle sue pecore nonchè i pollai e gli orti ai genitori, mentre che le rimesse, l’officina, il deposito delle semenze e la vasca del colaticcio sono utilizzati da lui, O., AB. e AC.. Quanto all’uso delle rimesse è da rilevare che dei veicoli e delle macchine agricoli sono in comproprietà delle quattro anzidette persone e sono da loro utilizzati, sicchè non può esser preteso che delle rimesse si servono esclusivamente terzi. Lo stalletto è coutilizzato dal proprietario per lo stallaggio degli asini che ha in comproprietà con AC. (atti VII. D. 2 – 4). La particella no. Y. è coltivata unicamente dal figlio (atto IV. 10). Le parcelle ni. Z. e AA. sono invece coltivate da lui insieme a AC. e AB. nel senso che la prima è pascolata dagli asini, la seconda in primavera dalle pecore e in seguito dagli asini (atto VII. D. 3). Oltre a questi fondi di proprietà del ricorrente che egli coltiva, rispettivamente in parte utilizza e coltiva, da lui sono coltivate 18 delle 29 particelle prative che il padre aveva in affitto da terzi nel 1993 (atto IV. 15). Anche se il ricorrente non utilizza e coltiva da solo tutti i fondi dell’azienda paterna, ciò nulla muta alla conduzione personale della stessa. L’esercizio del diritto di compera della particella no. L. è stato condizionato alla gestione e non anche all’utilizzazione e coltivazione di tutti i

7 terreni della fattoria del padre unicamente da parte del figlio. Le circostanze che egli ha dato in affitto la stalla ed il fienile a AB. nonché i pollai e gli orti ai genitori e che utilizza il resto della parcella no. S. nonchè coltiva le particelle ni. Z. e AA. assieme a O., AC. e AB. non tangono la conduzione dell’azienda. L’appellante è unico proprietario della stessa ed in qualità d’agricoltore la gestisce, anche se tre fondi sono utilizzati e coltivati collettivamente. Della fattoria è solo lui che dispone, le decisioni inerenti la gestione della stessa non sono prese in comune con terzi. Come l’utilizzazione e la coltivazione collettiva delle testè citate particelle pure la collaborazione dell’appellante nella comunità aziendale AD., fondata nel 1998, non ha nessun influsso sulla conduzione della sua fattoria. Gestore della stessa è l’appellante, non anche O.. Comunità aziendale è reputata la collaborazione di parecchie fattorie se esse tengono assieme animali da reddito, se direttamente prima della cooperazione le aziende sono state condotte autonomamente per almeno tre anni, se le fattorie o i centri delle stesse si trovano ad una distanza di al massimo 15 km, se i membri della comunità lavorano nelle proprie aziende e per la comunità, se la collaborazione e la spartizione delle superfici agricole e/o del bestiame sono regolarizzate in un contratto scritto, se per le fattorie è tenuto un conto separato e se la comunità ha designato un membro, che la rappresenta (art. 12 dell’Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda [Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm], RS 910.91). Nel concreto caso l’appellante e O. collaborano, ossia cooperano nel senso che tengono e governano insieme gli animali da reddito nella stalla a P., che utilizzano ed impiegano in comune la particella no. S. nonché i veicoli e le macchine agricoli e che coltivano i fondi in massima parte collettivamente. Ma il bestiame non è di proprietà di AD. e nemmeno in comproprietà dei suoi due membri, bensì di proprietà dell’appellante (69 capi) e dell’altro collaboratore. Del pari dicasi delle superfici agricole. I fondi, in quanto non affittati da terzi, non appartengono alla comunità e neppure in comune ai soci, ma all’appellante (163 a) ed all’altro cooperatore. I terreni affittati non sono presi in affitto dalla comunità o collettivamente dai membri, ma dall’appellante (2’712 a) e dall’altro socio (atto IV. 10). Il contingente del latte poi è stato assegnato separatamente ai membri della comunità; nel 1998 46'126 kg all’appellante, 75'883 kg all’altro collaboratore, non globalmente alla comunità o ai due associati (atto VI. 4). Infine anche i contributi diretti generali (di superficie, di declività e per l’allevamento d’animali che consumano foraggio grezzo come pure per l’allevamento in condizioni di produzione difficili) nonché ecologici (di compensazione ecologica, d’agricoltura biologica, d’uscita regolare all’aperto e di stabulazione particolarmente rispettosa del

8 bestiame) sono pagati separatamente all’appellante e all’altro cooperatore, non complessivamente alla comunità o agli associati (atto VI. 3). Ne viene che l’appellante collabora con O.. I capi di bestiame tenuti e governati assieme e i terreni coltivati in comune sono però spartiti, per cui la fattoria dell’appellante e quella del socio giuridicamente sono reputate aziende indipendenti. Sotto questo aspetto la fattoria paterna a D. non ha subito delle modificazioni. Nel 1993 il padre gestiva e coltivava un’azienda di 34 fondi. Oggi il figlio gestisce una fattoria di 90 particelle. L’azienda del babbo è stata modificata nel senso che parecchi fondi che aveva in affitto il padre sono stati sostituiti con altri e che sono state affittate 56 particelle in più. Inoltre dei fondi non sono coltivati esclusivamente dal figlio, ma anche dal suo associato. Certo, le fattorie - del padre e del figlio - non sono le stesse, ma l’azienda paterna è parte di quella dell’appellante che lui come contadino gestisce personalmente. Stando così le cose l’appellante adempie la condizione posta all’esercizio del diritto di compera del maggese a M.. Determinante è solo che egli è agricoltore e che unicamente lui conduce la fattoria. Per contro è irrilevante che l’azienda del padre sia stata ampliata e che dei fondi siano utilizzati e coltivati collettivamente, non essendo dalla madre state esplicitamente escluse modifiche di queste specie. 4. a) L’appellata eccepisce innanzi tutto che il senso della clausola del contratto di costituzione del diritto di prelazione e di compera non può essere che quello letterale, ma che l’appellante non la interpreta letteralmente. A suo dire egli non è però in grado di rendere verosimile in modo anche solo approssimativo che va considerata un’interpretazione che si discosta dal testo della condizione contrattuale e tanto meno gli riesce di portare la prova del suo parere. Sennonchè quest’eccezione è di primo acchito infondata. Come è stato esposto (cons. 3. b), oggetto d’interpretazione è il testo dell’accordo, se attorno al significato dello stesso volge la questione litigiosa. La vera volontà di una parte, che direttamente non può essere documentata, è accertata soggettivamente, se è deducibile da indizi. Se ciò non è il caso, essa va costatata oggettivamente, pertanto secondo il significato che parti ragionevoli avrebbero dato alla dichiarazione nelle circostanze date. Se non vi sono dei dubbi che la volontà concorda col testo contrattuale, è questo che va interpretato. Nell’evenienza concreta la testimonianza di Q. è indizio che lascia concludere alla vera volontà della madre e questa collima col testo della condizione posta. Volontà e manifestazione della stessa sono concordi. In tal caso la clausola contrattuale è

9 da interpretare alla lettera, come è stato fatto dall’appellante. Per altre interpretazioni non v’è spazio. b) La parte appellata fonda poi la sua proposta di reiezione dell’appello sugli artt. 23 e 24 CO, ritenendo il contratto di costituzione del diritto di prelazione e di compera viziato da errore essenziale in quanto l’immutata conduzione dell’azienda paterna da parte del figlio ed il suo comportamento rispettoso nei confronti dei genitori, dei fratelli e delle sorelle rappresentavano due condizioni indispensabili per la conclusione dell’accordo stesso; non essendosi verificate, a mente dell’appellata, non è obbligata ad effettuare la prestazione concordata. Per poter legittimamente invocare le surriferite norme, l’appellata deve dapprima comprovare che la gestione della fattoria del padre senza modificazioni per motivi aziendali da parte dell’appellante ed il suo rispettoso comportamento sono state condizioni essenziali per la stipulazione del relativo atto pubblico. Detto altrimenti incombe ad essa documentare che non avrebbe mai venduto il fondo a M. se non pienamente convinta che il figlio avesse condotto l’azienda esattamente come il padre, vale a dire non avesse collaborato con terzi e avesse utilizzato e coltivato solo di persona i fondi, inoltre si fosse comportato rispettosamente. Pertanto queste prove non sono fornite. Dall’istruttoria di causa non emerge che le parti hanno discusso di queste condizioni e che l’appellata le ha poste alla vendita del maggese. Di conseguenza già per questo motivo essa non può legittimamente invocare gli artt. 23 e 24 CO. A ciò s’aggiunge che per dottrina e giurisprudenza l’errore sugli elementi necessari del contratto può riferirsi ad una situazione passata, presente e unicamente a determinate condizioni anche futura. Infatti è possibile invocare le anzidette disposizioni anche quando l’errore riguarda fatti futuri, pertanto non ancora esistenti al momento della conclusione del contratto, purchè l’errore si riferisca a fatti determinati, la cui sopravvenienza era ritenuta certa dalle parti in occasione della stipula del contratto. Certezza di una fattispecie futura v’è solo se consapevolmente è oggetto della formazione della volontà. Di essa le parti devono essersi fatte concrete prospettive. Se ciò non è il caso, non possono consapevolmente anticiparla. Eventi futuri a cui le parti non potevano pensare e che sopravvengono inaspettatamente non hanno nessun influsso sulla formazione della volontà contrattuale (Schmidlin, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, Bd.VI/1/2/1 b, 1995, art. 23/24 n. 200 seg.; DTF 118 II 297, 109 II 105, 98 II 15). Nella concreta fattispecie si può manifestamente negare che le parti abbiano dato per certi in futuro la comunità aziendale, l’affitto e l’utilizzazione dei fondi a D.

10 a rispettivamente da parte di AB. e AC. nonché il comportamento irrispettoso del figlio, dal momento che queste fattispecie non sono state considerate quando è stato stipulato il contratto. Il teste Q. ha deposto che nel 1993 a C. la comunità aziendale non era conosciuta e che una simile collaborazione tra le due fattorie non era allora argomento delle discussioni contrattuali (atto VII. D. 6). Nell’ambito del libero interrogatorio le parti hanno messo a verbale che i loro rapporti sono peggiorati dopo (a dire dell’appellata) rispettivamente un bel po’ dopo (a dire dell’appellante) la conclusione del contratto e che motivi del peggioramento erano l’affitto e l’utilizzazione delle particelle a D. a rispettivamente da parte di terzi nonché il comportamento irrispettoso dell’appellante (atto III. 8). È quindi lecito inferire che in occasione della stipula dell’accordo a queste circostanze le parti non hanno pensato e di conseguenza delle stesse non hanno tenuto conto. Esse non hanno perciò avuto influsso sulla formazione della volontà, segnatamente dell’appellata. c) Da ultimo l’appellata invoca la clausula rebus sic stantibus, tuttavia senza pretendere che la situazione è straordinariamente cambiata, sicchè il persistere ad adempiere il contratto è un palese abuso di diritto. Se l’accordo è a lunga scadenza le parti devono considerare che la situazione esistente al momento della stipulazione dello stesso più tardi può cambiarsi. Omettono esse esplicitamente d’escludere l’influsso di questi mutamenti, il contratto dev’essere adempito come è stato concluso. Di massima ogni parte deve portare i rischi che derivano dai cambiamenti della situazione. Essa non ha il diritto di chiedere che l’accordo sia dichiarato non vincolante, se le sue aspettative o speculazioni non si adempiono. L’intervento del giudice su richiesta del debitore è ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC ammissibile p. es. se il rapporto tra la prestazione e la controprestazione è così turbato che il persistere del creditore nel suo diritto costituisce uno sfruttamento usurario dello squilibrio e di conseguenza un manifesto abuso di diritto, che non è protetto. Che nell’evenienza concreta queste premesse siano adempite non è stato preteso e manifestamente dev’essere escluso. Dalla conclusione del contratto la situazione non è talmente mutata che secondo la buona fede dall’appellata non può esser preteso l’adempimento dell’accordo. 5. Da quanto precede discende che il risultato a cui è pervenuta l’istanza precedente non può essere condiviso. Di conseguenza l’appello va accolto e l’impugnata sentenza annullata. In accoglimento dell’azione all’Ufficiale del registro fon-

11 diario di C. è ordinato d’iscrivere l’appellante quale proprietario della particella no. L., dietro prova dell’avvenuto pagamento del prezzo di compera di fr. 125'400.--. - Gli oneri processuali e le indennità a titolo di ripetibili seguono la soccombenza (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC).

12 La Camera civile giudica: 1. L’appello è accolto e l’impugnata sentenza è annullata. In accoglimento dell’azione all’Ufficiale del registro fondiario di C. è ordinato d’iscrivere B. quale proprietario della particella no. L., dietro prova dell’avvenuto pagamento del prezzo di compera di fr. 125'400.--. 2. I costi della procedura di conciliazione di fr. 200.-- e del Tribunale del Distretto Bernina di fr. 9'915.40 vanno a carico della convenuta, che rifonde all’attore un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 17'205.-- (IVA inclusa) della sede distrettuale. Le spese della procedura d’appello, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 4'500.-- (inclusi fr. 600.-- di supplemento sul valore litigioso) ed in quella di scritturazione di fr. 180.--, quindi dell’importo totale di fr. 4'680.--, sono addossate all’appellata, che paga all’appellante ripetibili di fr. 3'000.-- della sede cantonale. 3. Comunicazione a: __________ Per la Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario

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