Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni 1 / 9 Ordinanza del 12 agosto 2019 N. d'incarto SK2 19 51 Istanza Seconda Camera penale Composizione Pritzi, presidente Hubert e Brunner Thöny, attuaria Parti X._____, reclamante Oggetto Esame della carcerazione amministrativa di uno straniero in vista di rinvio coatto Atto impugnato Decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone dei Grigioni del 18.07.2019, comunicata il 18.07.2019 (n. d'incarto 645-2019-79) Comunicazione 12 agosto 2019
2 / 9 Ritenuto in fatto: A. Secondo le sue stesse dichiarazioni, X._____ è entrato illegalmente in Svizzera il 3 gennaio 2019 e ha presentato domanda d'asilo presso il Centro di registrazione e procedura della Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) di Kreuzlingen il 4 gennaio 2019. B. Nella relativa decisione del 27 febbraio 2019, la SEM ha ricordato che sussiste domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 della Legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) solo laddove l'istante manifesta in qualche forma la volontà di ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni. X._____ avrebbe invece dichiarato di aver lasciato il suo Paese d'origine per motivi di carattere puramente economici e personali. Per tale motivo, la SEM non è entrata nel merito dell'istanza. Contemporaneamente, essa ha disposto l'allontanamento dalla Svizzera di X._____, esortando quest'ultimo a lasciare il territorio nazionale il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione, con la comminatoria di misure coercitive in caso di omissione. L'attuazione dell'allontanamento è stata affidata al Cantone dei Grigioni. Non essendo impugnata, la decisione è cresciuta in giudicato l'11 marzo 2019. C. X._____ è quindi stato convocato dall'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni (UMDC GR) a un colloquio, tenuto il 27 marzo 2019. Nel corso del colloquio, X._____ ha dichiarato di non condividere la decisione della SEM. Egli avrebbe voluto condurre una bella vita in Svizzera, frequentare una scuola e lavorare. Escludeva la possibilità di un ritorno in Algeria, in cui regnerebbe la povertà e ove avrebbe inoltre problemi in famiglia. D. Il 1° aprile 2019, X._____ ha presentato domanda di soccorso d'emergenza all'UMDC GR. L'assegnazione all'alloggio d'emergenza Flüeli Valzeina ha avuto luogo il giorno stesso. E. Il 10 aprile 2019, in seguito a un controllo da parte della polizia ginevrina, X._____ è stato arrestato provvisoriamente, perché corrispondente alla descrizione dell'autore di un borseggio. È stato quindi denunciato per soggiorno illegale, mentre non è stato possibile dimostrare un coinvolgimento nel suddetto borseggio. Al termine delle indagini, X._____ è stato rilasciato dall'arresto provvisorio. F. Il 15 aprile 2019, l'UMDC GR ha invitato X._____ a una breve interrogazione, da tenersi il 17 aprile 2019. Tuttavia, alla data stabilita, quest'ultimo non si è presentato, senza addurre motivazioni o giustificazioni.
3 / 9 G. Il 23 aprile 2019, l'UMDC GR segnalava alla SEM che X._____ si era reso irreperibile. H. Il 9 luglio 2019, la SEM comunicava all'UMDC GR che il Consolato generale d'Algeria a Ginevra aveva riconosciuto X._____ sotto tale nome il 14 giugno 2019. Di seguito, l'UMDC GR segnalava X._____ nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL. I. Il 14 luglio 2019, la polizia ginevrina controllava X._____ e lo poneva in stato di arresto provvisorio sulla base della segnalazione nel RIPOL. A causa della competenza del Cantone dei Grigioni, il 15 luglio 2019 X._____ veniva riportato nel cantone tramite "Train-Street". Il giorno successivo l'UMDC GR lo poneva in stato di carcerazione in vista del rinvio coatto. J. Il 16 luglio 2019, l'UMDC GR dava occasione ad X._____ di esercitare il suo diritto di essere sentito riguardo alla carcerazione in vista di rinvio coatto disposta nei suoi confronti. Questi faceva mettere a protocollo di non essere intenzionato a tornare nel suo Paese d'origine. K. Il 17 luglio 2019, il Giudice per le misure coercitive del Cantone dei Grigioni è stato invitato a riesaminare la decisione di carcerazione in vista di rinvio coatto. Il dibattimento è stato fissato per il 18 luglio 2019. L. Al termine del dibattimento orale, cui X._____ ha personalmente preso parte, il Giudice per le misure coercitive del Cantone dei Grigioni decideva come segue (decisione del 18 luglio 2019, comunicata verbalmente come per iscritto il giorno stesso): 1. La carcerazione di X._____ in vista del suo rinvio coatto ordinata dall'Ufficio della migrazione e del diritto civile del Cantone dei Grigioni fino al 23.08.2016 è conforme alla legge e adeguata e pertanto confermata. 2. X._____ deve assumersi le tasse di giudizio di CHF 500.00. Siccome i presupposti del patrocinio gratuito sono dati, le spese vanno a carico del Cantone dei Grigioni, con riserva del rimborso, e versate dalla cassa della corte. 3. X._____ può, dopo un mese dall'esame della carcerazione, presentare istanza di scarcerazione all'Ufficio della migrazione e del diritto civile del Cantone dei Grigioni ai sensi dell'art. 80 cpv. 5 LStr. 4. (Rimedi giuridici). 5. (Comunicazione della decisione). 6. (Intimazione).
4 / 9 M. Avverso la suddetta decisione del Giudice cantonale per le misure coercitive del 18 luglio 2019, il 24 luglio 2019 (data del timbro postale) X._____ interponeva reclamo presso il Tribunale cantonale dei Grigioni. Nel reclamo, egli afferma di non aver mai rifiutato di cooperare con le autorità e di non essere inoltre stato sentito su un'eventuale allontanamento prima del suo arresto a Ginevra. X._____ richiede quindi la gratuità della procedura e la propria scarcerazione. N. Nella sua presa di posizione del 26 luglio 2019, l'UMDC GR afferma di non ritenere necessarie ulteriori valutazioni, ponendo in risalto che il reclamante non avanza argomentazioni giuridiche o circostanze fattuali rilevanti. Con riferimento agli atti e alla decisione impugnata, l'autorità richiede quindi la reiezione integrale del reclamo. O. Con lettera del 29 luglio 2019, il Giudice cantonale per le misure coercitive ha rinunciato a inoltrare una propria presa di posizione. Sulle ulteriori allegazioni e argomentazioni delle memorie e della decisione impugnata si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1. Giusta l'art. 21a della Legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo (LAdLSA; CSC 618.100) in combinato disposto all'art. 393 cpv. 1 lett. c CPP, decisioni dell'autorità giudiziaria possono essere impugnate con ricorso [recte: reclamo] al Tribunale cantonale; per la procedura fanno stato per analogia le disposizioni concernenti il ricorso [recte: reclamo] di diritto penale. Il reclamo deve pertanto essere presentato e motivato per iscritto entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP). Poiché la decisione impugnata ha confermato la carcerazione in vista del rinvio coatto del reclamante, questi è manifestamente legittimato a ricorrere. Essendo infine stato inoltrato entro il termine e nella forma prescritta, il reclamo è tempestivo e ricevibile in ordine. 2. Il reclamante richiede innanzitutto la gratuità della procedura, dichiarando di non disporre dei mezzi finanziari per pagare la tassa di giustizia, di CHF 500.00. 2.1. Giusta l'art. 29 cpv. 3 Cost., chiunque non disponga dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Giusta l'art. 31 Cost., a chi è privato della libertà deve essere accordata la possibilità di far valere i propri diritti in modo
5 / 9 efficace e adeguato alle circostanze (DTF 134 I 92 consid. 3.2.3 pag. 100). Segnatamente, nell'ambito della carcerazione amministrativa di diritto degli stranieri, non è da considerarsi privo di probabilità di successo un caso di natura fattuale o giuridica complessa. A prescindere dalle probabilità di successo dei suoi petiti, al più tardi dopo tre mesi la richiesta di gratuito patrocinio di un carcerato bisognoso non può (più) essere respinta. (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_112/2016 del 19 febbraio 2016, consid. 2.2.1, con rinvii). 2.2. Come illustreranno i seguenti considerandi, il caso in esame non è di natura giuridica o fattuale complessa. La fattispecie è chiara e incontestata e i requisiti per una carcerazione in vista di rinvio coatto sono manifestamente adempiuti. Inoltre, il reclamante è incarcerato solamente dal 14 luglio 2019, ossia da meno di un mese. Pertanto, anche sotto tale profilo non sussiste alcun diritto alla gratuità della procedura. Ne consegue che l'istanza di ammissione al beneficio della gratuità della procedura deve essere respinta poiché il reclamo è privo di qualsiasi probabilità di successo. Per chiarezza, si ricorda che, al contrario di quanto ritenuto dal reclamante, i costi della procedura di prima istanza, di CHF 500.00, non vanno a carico dello stesso, bensì del Cantone dei Grigioni, con riserva del rimborso (cfr. punto 2 del dispositivo della decisione impugnata). 3. La carcerazione in vista di rinvio coatto ai sensi dell'art. 76 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) rappresenta una privazione della libertà volta a garantire l'esecuzione di una decisione di prima istanza d'allontanamento o d'allontanamento. Requisiti per la disposizione di una carcerazione in vista di rinvio coatto sono pertanto una decisione di rinvio di prima istanza – non necessariamente già cresciuta in giudicato –, la prevedibilità dell'attuazione dell'allontanamento e il sussistere di un motivo di carcerazione. L'attuazione della decisione di allontanamento deve essere oggettivamente possibile e implementabile anche contro la volontà dell'interessato. La carcerazione in vista di rinvio coatto deve permettere l'esecuzione di una misura di allontanamento o di espulsione e deve essere concretamente atta a raggiungere tale scopo. La carcerazione non può tuttavia (più) adempiere tale scopo laddove, nonostante gli sforzi delle autorità competenti, l'espulsione o l'allontanamento non può essere eseguito entro un termine adeguato al caso concreto. A causa dell'insita violazione del principio di proporzionalità, la carcerazione è illecita ove sussistano validi motivi per un tale ritardo o sia de facto appurato che l'esecuzione non possa avvenire in tempi ragionevoli (DTF 130 II 56 consid. 4.1.3 pag. 61, con rinvii). La carcerazione in vista di rinvio coatto deve essere finalizzata a garantire la procedura di allontanamento – nel caso concreto, è pertanto necessario
6 / 9 valutare alla luce di tutte le circostanze fattuali se essa sia (ancora) idonea e necessaria e non violi il divieto di interventi eccessivi, ossia il rapporto adeguato e ragionevole tra mezzo e fine (cfr. sul tutto sentenza del Tribunale federale 2C_334/2015 del 19 maggio 2015, consid. 2.2, con rinvio a DTF 133 II 1 consid. 5.1 pag. 5 e DTF 126 II 439 segg.; Tarkan Göksu, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [edit.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berna 2010, no. 2 ad art. 76 LStr). 3.1. La SEM ha disposto l'allontanamento del reclamante dalla Svizzera con decisione del 27 febbraio 2019 (act. E.3 allegato 1). Tale decisione è cresciuta in giudicato senza esser stata impugnata. Sussiste di conseguenza una decisione di allontanamento la cui esecuzione può essere garantita per mezzo della carcerazione in vista di rinvio coatto. Inoltre, il reclamante è stato riconosciuto dal Consolato generale algerino come X._____ (cfr. act. E.3 allegato 15). Un documento di viaggio sostitutivo potrà essere pertanto rilasciato a breve. 3.2. Nella fattispecie, l'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni ha fondato la decisione di carcerazione nei confronti di X._____ sugli artt. 76 cpv. 1 lett. b no. 1 in combinato disposto agli artt. 75 cpv. 1 lett. a e 76 cpv. 1 lett. b no. 3 e 4 LStr (recte: LStrI). Secondo la prima delle succitate disposizioni, una persona può essere incarcerata allo scopo di garantire l'attuazione della procedura d'allontanamento laddove si trova in una procedura d'asilo, di allontanamento o penale in cui può essere pronunciata un'espulsione secondo gli artt. 66a o 66abis CP, ovvero secondo gli artt. 49a o 49abis CPM, e rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d'asilo sotto la stessa identità, o non dà seguito ripetutamente a una citazione senza sufficiente motivo, o, nella procedura d'asilo, non ottempera ad altri ordini impartitigli dall'autorità (art. 75 cpv. 1 lett. a LStrI). Giusta l'art. 76 cpv.1 lett. b no. 3, la carcerazione è altresì lecita laddove indizi concreti fanno temere che l'interessato intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art. 90 LStrI ovvero secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. a o 4 LAsi. Infine, l'art. 76 cpv. 1 lett. b no. 4 prevede lo stesso se il precedente comportamento dell'interessato indica che egli non si attiene alle disposizioni delle autorità. Insieme, i no. 3 e 4 dell'art. 76 lett. b LStrI descrivono i comportamenti sulla base dei quali può essere ritenuto dato un pericolo di sottrazione al rinvio. Rispetto alla precedente versione della legge, la formulazione attuale dell'art. 76 lett. b no. 3 LStrI prevede un obbligo di collaborare aumentato, alla luce del quale un comportamento prettamente passivo è posto sul medesimo piano della frustrazione attiva dell'attuazione del rinvio. In ottemperanza al nuovo testo della legge, anche la passività nell'ottenimento di documenti di
7 / 9 viaggio può quindi portare alla disposizione di una carcerazione in vista di rinvio coatto (cfr. DTF 130 II 377 consid. 3.2.2; Andreas Zünd, in: OFK-Migrationsrecht, 4.a edizione, Zurigo 2015, no. 6 ad art. 76). Nella fattispecie è dimostrato che, malgrado abbia verbalmente acconsentito a presentare documenti validi (cfr. act. E.3 allegato 4 pag. 2) e nonostante sia stato ripetutamente sollecitato e sia in ogni caso obbligato per legge a ottenerli, X._____ non ha presentato tali documenti e si è anche in seguito rifiutato di ottemperare all'obbligo di ottenerli (cfr. act. E.3 allegato 20 pag. 3). Inoltre, il reclamante non si è presentato all'interrogazione breve del 17 aprile 2019, alla quale era stato convocato dall'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni. Poco dopo ha abbandonato l'alloggio d'emergenza Flüeli Valzeina senza dare alcuna notifica della propria assenza ed è stato segnalato irreperibile il 23 aprile 2019 (act. E.3 allegato 14). Il 14 luglio 2019 è stato arrestato provvisoriamente a Ginevra e rimandato il giorno successivo nei Grigioni. A suo dire, avrebbe voluto raggiungere la ragazza in Francia per sposarla (act. E.3 allegato 20 pag. 2). A oggi, il reclamante si è mostrato poco disposto a collaborare con le autorità e ha ripetutamente violato il suo obbligo di collaborare. Inoltre, egli ha incontrovertibilmente dichiarato in numerose occasioni – per ultimo davanti al Giudice dei provvedimenti coercitivi – di non tornare in Algeria (act. E.3 allegato 4 pag. 3; allegato 17; allegato 20 pagg. 3 e 5). Alla luce di queste circostanze si deve presumere che il reclamante si sottrarrebbe al rinvio qualora dovesse essere rilasciato dalla carcerazione prima dell'attuazione della decisione di allontanamento. Sono conseguentemente dati i motivi di carcerazione statuiti agli artt. 75 e 76 LStrI. Pertanto, la disposizione della carcerazione in vista di rinvio coatto è conforme alla legge. 3.3. Come descritto in precedenza, la carcerazione in vista di rinvio coatto deve ottemperare al principio di proporzionalità ed essere volta a garantire l'attuazione della procedura di allontanamento. La misura non può andare oltre quanto sia necessario per raggiungere il suddetto scopo e deve essere implementata in ottemperanza ai diritti fondamentali e sotto debita considerazione della dignità umana e dell'integrità fisica della persona interessata (cfr. in generale sentenza del Tribunale federale 2C_749/2012 del 28 agosto 2012, consid. 3.1.2). Nella fattispecie, il reclamante non fa valere motivazioni atte a destare dubbi circa la proporzionalità della carcerazione in vista di rinvio coatto. Segnatamente, nel febbraio 2019, lo status di rifugiato del reclamante è già stato esaminato e negato dalla SEM. Tale valutazione non può neppure cambiare in considerazione della circostanza che, nel corso dell'interrogazione del 16 luglio 2019 eseguita dall'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni, il reclamante ha affermato di avere problemi in Algeria perché avrebbe partecipato a manifestazioni
8 / 9 contro il sistema a Ginevra (act. E.3 allegato 20). In primo luogo, tale affermazione è manifestamente inconciliabile con le sue precedenti affermazioni, secondo le quali avrebbe lasciato l'Algeria per motivi economici e privati (cfr. act. E.3 allegati 1 e 4 pag. 2). Inoltre, il reclamante si limita a dichiarare di avere "problemi", senza tuttavia concretizzare in alcun modo natura e dimensione degli stessi. 3.4. In sintesi, si può affermare che la carcerazione in vista di rinvio coatto del reclamante è conforme alla legge e ottempera al principio di proporzionalità. L'attuazione dell'allontanamento è prevedibile. Inoltre non si ravvisano mezzi meno incisivi atti a garantire l'attuazione dell'allontanamento. Per questi motivi, la carcerazione in vista di rinvio coatto disposta dal Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone dei Grigioni è giustificata. Il reclamo si rivela pertanto infondato ed è respinto integralmente. 4. Poiché il reclamante è integralmente soccombente, i costi della procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, vanno integralmente a suo carico.
9 / 9 La Seconda Camera penale giudica: 1. Il reclamo è respinto. 2. L'istanza di ammissione al beneficio della procedura gratuita è respinta. 3. I costi della procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, vanno a carico di X._____. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 82 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a: