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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 09.02.2016 SK2 2015 36

9 février 2016·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·1,610 mots·~8 min·9

Résumé

ricusazione

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 09 febbraio 2016 Comunicata per scritto il: SK2 15 36 16 febbraio 2016 Decreto Seconda Camera penale Presidenza Pritzi Attuario ad hoc Crameri Nella domanda di ricusazione del Tribunale distrettuale Moesa , CRS, Casella postale 220, 6535 Roveredo, nella causa penale della Procura pubblica d e i Grigioni , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, e degli accusatori privati A . _____ , B . _____ , C . _____ , D . _____ , E . _____ , contro Y._____, patrocinato dall'avv. Mirco Rosa, Residenza al Mai, 6535 Roveredo GR, concernente ricusazione, è risultato:

pagina 2 — 6 I. Fattispecie A. Il 20 ottobre 2015 la Procura pubblica dei Grigioni trasmise l'atto d'accusa al Tribunale distrettuale Moesa contro Y._____, chiedendo di dichiararlo colpevole di furto per mestiere e in banda ai sensi dell'art. 139 cifra 2 e 3 cpv. 1 e 2 CP, reiterato danneggiamento giusta l'art. 144 cpv. 1 CP e reiterata violazione di domicilio giusta l'art. 186 CP e di condannarlo a una pena detentiva di 8 mesi, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni, computandogli in caso di esecuzione della pena detentiva la durata della carcerazione preventiva di 45 giorni. B. Il 2 novembre 2015 il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha trasmesso al Tribunale cantonale dei Grigioni una domanda di ricusazione del Tribunale distrettuale Moesa, adducendo come motivo che fra gli accusatori privati vi sarebbe la signora A._____, impiegata come segretaria presso il Tribunale distrettuale Moesa. C. Con ordinanza del 6 novembre 2015 il presidente della Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare e motivare eventuali osservazioni. D. Il 9 novembre 2015 l'imputato ha comunicato di non avere osservazioni al riguardo. Il 10 novembre 2015 la Procura pubblica dei Grigioni ha rinunciato a una presa di posizione. Nel termine giudiziario stabilito gli ulteriori partecipanti al procedimento hanno rinunciato a una presa di posizione, chiudendo così lo scambio di scritti. E. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1. Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lett. a o f CPP oppure se una persona che opera in seno a un tribunale di primo grado si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lett. b - e CPP, spetta alla giurisdizione di reclamo di decidere senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente (art. 59 cpv. 1 lett. b CPP). Nel Cantone dei Grigioni la giuris-dizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni (art. 22 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale

pagina 3 — 6 penale svizzero del 16 giugno 2010 [LACPP; CSC 350.100] in unione con l'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]). Di conseguenza la decisione sulla domanda di ricusazione del Tribunale distrettuale Moesa compete alla Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni. 2.a) La garanzia di un tribunale indipendente e imparziale, ancorata all'art. 30 cpv. 1 Cost. e all'art. 6 n. 1 CEDU, vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte. L'art. 56 CPP concretizza questa garanzia. b) L'art. 56 CPP enumera diversi specifici motivi di ricusazione alle lettere a e, mentre la lett. f la impone a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 138 IV 142 consid. 2.1). Tenendo conto della motivazione della domanda del Tribunale distrettuale Moesa e dei motivi di ricusazione elencati all'art. 56 CPP, nel presente caso viene in considerazione unicamente quello previsto alla lett. f. c) L'art. 56 lett. f CPP consente alle parti e le autorità penali di esigere la ricusazione di un giudice la cui situazione o il cui comportamento siano di natura tali da far sorgere dubbi sulla sua imparzialità. Questa garanzia vieta, come detto, l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte. Sebbene la semplice affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità (DTF 136 I 207 consid. 3.1 con rinvii; 136 III 605 consid. 3.2.1). La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF 131 I 24 consid. 1.1; 116 Ia 14 consid. 4). Sotto il profilo oggettivo occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato

pagina 4 — 6 possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 139 I 121 consid. 5.1; 134 I 238 consid. 2.1). 3.a) Il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha invocato semplicemente il fatto che nell'accusa della Procura pubblica dei Grigioni contro Y._____, A._____, impiegata come segretaria al Tribunale distrettuale Moesa, è fra gli accusatori privati. b) Il Tribunale distrettuale Moesa è composto di un presidente a tempo pieno, di otto giudici a titolo accessorio (art. 36 cpv. 2 Legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]), una capo cancelleria ed una collaboratrice di cancelleria. A._____ è impiegata presso il Tribunale distrettuale Moesa come segretaria. Nel procedimento penale contro l'imputato Y._____, A._____ si è costituita come accusatrice privata ai sensi dell'art. 118 CPP. A causa della dimensione del Tribunale distrettuale Moesa è tuttavia presumibile che sia tra i giudici del Tribunale che tra le collaboratrici della cancelleria e il Presidente del Tribunale ci siano rapporti molto sinceri e amichevoli. Inoltre, com'è noto, esiste per ragioni professionali una stretta collaborazione tra il presidente del tribunale distrettuale incaricato a tempo pieno e i collaboratori della cancelleria. A causa della dimensione del Tribunale distrettuale Moesa, nel caso di specie non appare appropriato che questo tribunale distrettuale tratti il procedimento penale contro l'imputato Y._____, nel quale la collaboratrice della cancelleria si è costituita come accusatrice privata. Visto dall'esterno verrebbe altrimenti suscitata l'impressione che i giudici non siano sufficientemente indipendenti, anche se in materia essi non si sono espressi. Inoltre l'avvocato dell'imputato è il marito di F._____, capo cancelleria al Tribunale distrettuale Moesa. Alla luce di quanto precede risulta che non appare opportuno né dal punto di vista dei partecipanti al procedimento, né dal punto di vista dell'opinione pubblica che il Tribunale distrettuale Moesa tratti il procedimento penale in causa. Per questi motivi la domanda di ricusazione del Tribunale distrettuale Moesa va approvata. 4. Giusta l'art. 40 cpv. 2 LOG qualora un tribunale distrettuale non possa sedere al completo con i propri giudici, il Tribunale cantonale lo può completare con giudici del tribunale di un distretto confinante o può dichiarare competente un altro tribunale. Competente per la designazione di un altro tribunale distrettuale è la Seconda camera penale del Tribunale Cantonale (cfr. decreto della camera di vigilanza sulla giustizia JAK 12 31 del 25 ottobre 2012 consid. 4). In seguito all'approvazione della domanda di ricusazione del Tribunale distrettuale Moesa

pagina 5 — 6 non è di conseguenza possibile di completare il Tribunale distrettuale Moesa con altri giudici di un distretto confinante, quindi è da dichiarare competente un altro tribunale distrettuale (art. 40 cpv. 2 LOG). Di conseguenza, il Tribunale cantonale dei Grigioni dichiara competente il Tribunale distrettuale Maloja e gli trasmette l'atto d'accusa contro l'imputato Y._____ e il relativo incartato. 5. Qualora un rimedio giuridico sia evidentemente inammissibile o evidentemente fondato o infondato, il presidente della camera competente decide in qualità di giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG). Nel presente caso, sconsiderata l'evidente fondatezza della domanda di ricusazione, la presente decisione è di competenza del presidente della seconda Camera penale del Tribunale cantonale in qualità di giudice unico. 6. Giusta l''art. 59 cpv. 4 CPP, se la domanda è accolta, le spese procedurali sono addossate rispettivamente alla Confederazione o al Cantone. Se la domanda è respinta o è manifestamente tardiva o temeraria, le spese sono addossate al richiedente. In questo caso le spese procedurali vanno a carico del Cantone dei Grigioni.

pagina 6 — 6 III. La Seconda Camera penale decreta: 1. La domanda di ricusazione è accolta. Nella causa penale della Procura pubblica dei Grigioni e degli accusatori privati contro Y._____ è dichiarato competente il Tribunale distrettuale Maloja. 2. Le spese procedurali di CHF 1'500.00 vanno a carico del Cantone dei Grigioni. 3. Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF. 4. Comunicazione a:

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