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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 07.04.2014 SK2 2013 58

7 avril 2014·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·6,431 mots·~32 min·5

Résumé

truffa, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro (cessione e sospensione) | Beschwerde gegen StA, Einspracheentscheide

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 7 aprile 2014 Comunicata per scritto il: SK2 13 58 9 aprile 2014 Ordinanza Seconda Camera penale Presidenza Pritzi Giudici Hubert e Schlenker Attuaria ad hoc Vecellio Nel reclamo penale di X._____, reclamante, e Y._____, reclamante, entrambi patrocinati dall'avv. dott. Alberto Alessandro Pasciuti, Casella postale 6318, Via Zurigo 38A, 6901 Lugano, contro il decreto della Procura pubblica dei Grigioni del 27 novembre 2013, comunicato il 29 novembre 2013, in re della Procura pubblica d e i Grigioni , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, resistente, contro i reclamanti e Z._____, patrocinato dall'avv. dott. Alberto Alessandro Pasciuti, Casella postale 6318, Via Zurigo 38A, 6901 Lugano, concernente truffa, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro (cessione e sospensione), è risultato:

pagina 2 — 18 I. Fattispecie A. In data 18 febbraio 2013 la Procura pubblica dei Grigioni apriva un procedimento penale contro X._____ e Z._____ per sospetto di truffa secondo l'art. 146 CP ed eventualmente appropriazione indebita secondo l'art. 138 CP (act. PP.1.1.1 e act. PP.1.1.2). Il 4 aprile 2013 questo procedimento penale veniva esteso anche nei confronti di Y._____ per i reati ipotizzati di truffa secondo l'art. 146 CP ed eventualmente riciclaggio di denaro secondo l'art. 305bis CP (act. PP.1.1.3). B. Il 29 ottobre 2013 la Procura pubblica dei Grigioni inoltrava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino una richiesta di assunzione del procedimento penale pendente in Svizzera nei confronti di X._____, Z._____ e Y._____ (act. PP.1.1.6). Quale sintesi della fattispecie veniva addotto che il 18 ottobre 2012 una cliente della società A._____SA – società con sede a O.1_____ (inizialmente a O.2_____) e operativa a O.2_____ – avrebbe inoltrato alla Procura pubblica dei Grigioni una denuncia penale contro Y._____, X._____ e Z._____ per i reati ipotizzati di truffa e appropriazione indebita. La denunciante in sostanza avrebbe fatto valere che nel maggio del 2012 si sarebbe accordata con A._____SA al fine di ottenere una fideiussione rispettivamente una garanzia bancaria di EUR 1'000'000.– da trasmettere alla Banca._____ a fronte dell'apertura di una linea di credito. In seguito la denunciante avrebbe versato ad A._____SA l'importo di EUR 10'000.– quale acconto della commissione pattuita (tassa d'opzione). Contrariamente agli accordi, A._____SA avrebbe però omesso di emettere la garanzia a favore della Banca._____. Dalla successiva inchiesta si delineerebbe il seguente modus operandi: A._____SA – in qualità di investitore e per il tramite dei qui indagati o di operatori all'estero – avrebbe verosimilmente tratto in inganno i propri clienti (in prevalenza italiani), facendo credere di poter fornire loro una linea di credito garantita da titolo di credito (prevalentemente titoli di stato finlandesi) depositati presso la propria banca. In verità A._____SA sembrerebbe non aver mai acquistato tali titoli di credito. In seguito A._____SA avrebbe fatto credere ai clienti – tramite degli Electronic Trade Ticket – di aver acquistato e depositato i titoli su di un sottoconto bancario intestato a loro nome. I clienti, per questo servizio avrebbero dovuto pagare tramite versamento bancario o assegno una tassa d'opzione ad A._____SA. In seguito la banca depositaria dei titoli – tramite messaggio SWIFT _____ – avrebbe informato la banca del cliente del deposito dei titoli di credito quali pegno, al fine che questa liberasse una linea di credito, cosa che però non sarebbe avvenuta.

pagina 3 — 18 Nell'ambito della perquisizione domiciliare ordinata dalla Procura pubblica dei Grigioni sarebbero stati sequestrati 68 contratti – firmati presso un notaio a O.2_____ – che corrisponderebbero allo stesso numero di clienti. Da una lista sequestrata risulterebbero altri 7 clienti, per un totale di 75 persone (giuridiche o fisiche), quasi tutti italiani, per un totale in garanzie bancarie di ca. CHF 696.3 Mio, per le quali i clienti avrebbero verosimilmente pagato ad A._____SA tasse di opzione per ca. CHF 6.9 Mio. A seguito della denuncia di B._____, la Procura pubblica dei Grigioni, in data 2 novembre 2012 avrebbe chiesto preliminarmente delle informazioni all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, in quanto A._____SA risulterebbe essere in possesso di un'autorizzazione da parte di tale autorità federale. Il 27 novembre 2012 la FINMA avrebbe risposto che la società in parola non sarebbe stata in possesso di un'autorizzazione da parte di essa, ma che sarebbe stata affiliata all'organismo di autodisciplina OAD dell'Association Romande des Intermédiares Financiers (ARIF). Quest'associazione avrebbe informato la Procura pubblica il 12 febbraio 2013 di aver deciso di escludere da essa l'A._____SA. Quale motivazione per la richiesta di assunzione del procedimento, la Procura pubblica dei Grigioni asseriva che nella fattispecie tutti e tre gli imputati sarebbero cittadini italiani e che dal 30 aprile 2013 risulterebbero essere partenti per l'estero. Inoltre quasi tutti i clienti della società A._____SA sarebbero italiani. In questo contesto non si escluderebbe che altri clienti abbiano sporto eventuali altre denunce in Italia, poiché i contatti con i clienti sarebbero verosimilmente avvenuti in Italia. I pagamenti tramite assegni o i versamenti delle tasse di opzione da parte dei clienti sarebbero avvenuti in Italia, per essere accreditati, perlomeno in parte, su conti bancari svizzeri. Eventuali accertamenti al riguardo dovrebbero però essere eseguiti dall'Italia su richiesta di assistenza giudiziaria internazionale da parte della Svizzera, per cui apparirebbe opportuno che il presente procedimento sia assunto dalle Autorità inquirenti italiane, segnatamente dalla Procura della Repubblica di Torino, la quale avrebbe già a sua volta chiesto assistenza alle autorità svizzere. La stessa Procura della Repubblica di Torino si sarebbe dichiarata interessata all'assunzione del presente caso, essendo gran parte dei fatti oggetto di accertamento avvenuti in Italia o comunque posta in essere in danno di cittadini italiani. Infine la Procura pubblica dei Grigioni esponeva nella richiesta di assunzione del procedimento una lista dei valori sequestrati presso diversi istituti bancari e chiedeva se tali sequestri avrebbero dovuto essere mantenuti, chiedendo alla Procura

pagina 4 — 18 della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino di assumere il procedimento penale. C. L'8 novembre 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino dichiarava di voler assumere il procedimento penale, trattandosi fra l'altro di fatti connessi ad ipotesi in corso di accertamento presso tale ufficio e dichiarava altresì l'interesse al mantenimento dei sequestri menzionati, al quanto tali somme avrebbero potuto essere oggetto di sequestro preventivo, al fine di destinare le stesse al risarcimento delle persone offese dai reati in corso di accertamento (act. PP.1.1.7). D. Con decreto di cessione e sospensione del 27 novembre 2013 (act. PP.1.1.8) la Procura pubblica dei Grigioni decretava: "1. Il procedimento penale esperito contro X._____, Z._____ e Y._____ per truffa, ecc. è ceduto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino per ulteriore trattamento. 2. Il procedimento penale esperito dalla Procura pubblica dei Grigioni contro X._____, Z._____ e Y._____ per truffa, ecc. è sospeso fino alla conclusione del procedimento condotto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino. 3. I sequestri degli averi bancari ordinati dalla Procura pubblica dei Grigioni rimangono in vigore fino all'esito rispettivamente fino a specifiche comunicazioni o richieste da parte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino. 4. Ai sensi dell'art. 93 cpv. 3 AIMP le spese procedurali, composte da - disborsi in contanti CHF 1'075.60 - tassa d'istruttoria CHF 2'450.00 Totale CHF 3'525.60 sono portate a conoscenza dell'autorità che assume il proseguimento." Quale motivazione del decreto veniva addotto che la Procura pubblica dei Grigioni in data 29 ottobre 2013 avrebbe inoltrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino una richiesta di assunzione del procedimento penale e con scritto dell'8 novembre 2013 detta autorità avrebbe dichiarato di volersi assumere il menzionato procedimento. Di conseguenza il procedimento penale in corso contro gli imputati sarebbe stato ceduto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino e fino alla conclusione del procedimento da parte di questa autorità, il presente procedimento sarebbe stato sospeso. I sequestri dei valori patrimoniali ordinati dalla Procura pubblica dei Grigioni sarebbero rimasti in vigore fino all'esito del procedimento penale condotto dalla Procura della Repagina 5 — 18 pubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino rispettivamente fino a specifiche richieste o comunicazioni da parte di questa autorità. E. Il 10 dicembre 2013 il patrocinatore di X._____ e Y._____ inoltrava reclamo (act. A.1) contro il decreto della Procura pubblica dei Grigioni. Quale motivazione faceva valere che la delega all'estero porrebbe dei requisiti necessari al fine di poter legittimamente esercitare la possibilità di cedere un procedimento aperto in Svizzera verso uno Stato estero ricevente. In casu il requisito necessario sarebbe la dimora in questo Stato e che la sua estradizione alla Svizzera sarebbe inappropriata o inammissibile. I reclamanti sarebbero effettivamente dimoranti in Svizzera, essendo fra l'altro al beneficio di un permesso stranieri di tipo B. Il requisito non potrebbe trovare una solida base legale, poiché sarebbe facilmente verificabile l'effettiva presenza dei reclamanti sul suolo elvetico e non su quello italiano. Nella richiesta di assunzione del procedimento del 29 ottobre 2013 il Procuratore pubblico sosterrebbe che tutti e tre gli imputati siano cittadini italiani, i quali fino al 30 aprile 2013 sarebbero stati domiciliati con permesso B a O.2_____, all'indirizzo della società A._____SA in F._____, residenza O.4_____. Ciononostante sarebbe lo stesso Municipio di O.2_____ a smentire quanto il Procuratore pubblico affermi con tanta sicurezza. Infatti, l'Ufficio controllo abitanti presso il Comune di O.2_____ certificherebbe la partenza dallo stesso comune in data 18 novembre 2013. Il requisito di cui all'art. 88 cpv. 1 lett. a AIMP non sarebbe quindi dato. Inoltre sarebbe facilmente verificabile presso il Comune di O.2_____ che i reclamanti abbiano pagato il canone di locazione dell'appartamento a O.2_____ fino al 18 novembre 2013, data della partenza dal comune. Pertanto il contratto di locazione sarebbe stato sicuramente in essere fino a quel momento escludendo le affermazioni sicure del Procuratore pubblico che indicherebbe nelle motivazioni della richiesta di assunzione del 29 ottobre 2013 una fantomatica disdetta del contratto con effetto immediato a partire dal 30 aprile 2013 da parte della A._____SA. Sarebbe altresì curioso che nelle motivazioni il Procuratore specifichi come “i contatti con i clienti, prevalentemente cittadini o società italiane, sono verosimilmente avvenuti in Italia”. Non risulterebbe né in dottrina né in giurisprudenza che prendere contatto con possibili clienti in uno Stato estero sia configurabile come reato ovvero che possa cagionare agli stessi un danno. Inoltre non sarebbe certamente sufficiente un mero giudizio ipotetico espresso dal Procuratore pubblico attraverso una semplice verosimiglianza. Oltre a ciò tutti i contratti sarebbero stati stipulati in O.2_____, con l'ausilio e la certificazione dell'apposizione delle firme ad opera di pubblici notai di O.2_____. Inoltre molti clienti della A._____SA avrebbero versato il dovuto per contratto direttamente da conti correnti a loro intestati e facenti capo

pagina 6 — 18 ad istituti bancari elvetici. Il patrocinatore dei reclamanti ribadiva che come da giurisprudenza la domanda di assunzione del procedimento penale ad uno Stato estero dovrebbe essere necessariamente introdotta mediante una decisione dell'- Ufficio federale di giustizia e polizia impugnabile con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Inoltre apparirebbe la violazione del diritto di essere sentiti come elemento essenziale del diritto alla difesa. Certamente si figurerebbe una lesione grave del diritto di essere sottoposti al primo interrogatorio da parte dell'autorità di perseguimento penale ex art. 12 CPP. Giusta l'art. 107 lett. d CPP le parti avrebbero diritto di essere sentite e di esprimersi sulla causa e sulla procedura. I reclamanti avrebbero chiesto molte volte per tramite dello scrivente legale di poter essere interrogati al fine di chiarire la propria posizione in merito alla procedura posta in essere e che li vedrebbe tutt'ora come indagati. Come da anomala prassi che avrebbe permeato tutta la fase istruttoria, l'interrogatorio degli indagati non sarebbe mai stato svolto, nonostante le numerose richieste dello scrivente legale, alle quali la Procura pubblica non avrebbe mai dato riscontro. Come ultima motivazione addotta in diritto, andrebbe posto l'accento sulla lesione del principio di proporzionalità riflesso dalla delegazione nell'azione penale. Infatti l'assunzione da parte dell'autorità requirente italiana di fascicoli, conti correnti e nominativi di soggetti che avrebbe verosimilmente utilizzato la società A._____SA al fine di ottenere fondi per il finanziamento di propri progetti in Italia e che verosimilmente avrebbe conferito capitali frutto di evasione fiscale, comporterebbe una sproporzione immane anche a danno di coloro che potrebbero essere eventualmente considerati come danneggiati in questa fase del procedimento. Sarebbe infatti ipotizzabile attraverso un mero giudizio prognostico che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, se a conoscenza di indizi di reato a carico di quei clienti che avrebbero stipulato contratti con la A._____SA, precederebbe d'ufficio all'iscrizione di questi ultimi nel registro degli indagati. Ciò rappresenterebbe una palese ed ingiusta violazione del summenzionato principio di proporzionalità. Infine i reclamanti chiedevano di accogliere il reclamo e di annullare il decreto di cessione e sospensione emesso dalla Procura pubblica dei Grigioni il 29 novembre 2013. F. Invitata a presentare osservazioni circa il reclamo con decreto del 13 dicembre 2013 (act. D.1), la Procura pubblica dei Grigioni postulava in data 27 dicembre 2013 (act. A.2) di respingere il reclamo e formulava varie osservazioni. Nella misura in cui i reclamanti farebbero valere una violazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), un loro esame materiale spetterebbe al Tribunale penale federale. Al Tribunale cantonale non sarebbe dato valutare se le condizioni per una cessione ai sensi dell'art. 88 e 89 siano date. La

pagina 7 — 18 cognizione del Tribunale cantonale si limiterebbe ad esaminare se la decisione impugnata sia avvenuta nel rispetto delle norme procedurali determinanti tenor decisione del Tribunale cantonale del 22 ottobre 2008 (BK 08 38). I reclamanti inoltre sosterrebbero che la richiesta di assunzione all'Autorità italiana avrebbe dovuto essere introdotta dall'Ufficio federale di giustizia e non dalla Procura pubblica dei Grigioni. Conformemente all'Accordo tra la Svizzera e l'Italia che completerebbe la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, le denunce potrebbero essere indirizzate direttamente all'autorità giudiziaria competente dello Stato richiesto. Da ciò ne discenderebbe che la Procura pubblica sarebbe stata legittimata ad inoltrare direttamente la sua richiesta di assunzione, senza far capo all'Ufficio federale di giustizia. Questo modo di procedere troverebbe conferma nel fatto che l'Ufficio federale di giustizia sarebbe stato informato dalla richiesta diretta di assunzione e che questo non sarebbe né intervenuto, né avrebbe segnalato vizi procedurali al riguardo. La Procura pubblica dei Grigioni avrebbe informato i reclamanti tramite scritto del 19 agosto 2013 dell'intenzione di chiedere l'assunzione del procedimento alle autorità italiane, adducendo che i fatti oggetto della presente richiesta sarebbero stati prevalentemente commessi in Italia e che gli imputati dimorerebbero in Italia. Inoltre ai reclamanti sarebbe stato concesso il diritto di esprimersi a riguardo. Infatti tramite lettera del 23 agosto 2013 i reclamanti avrebbero chiesto al Procuratore pubblico di comunicare per iscritto la decisione che avrebbe assunto. In data 29 ottobre 2013 la richiesta di assunzione all'autorità italiana sarebbe stata comunicata anche ai reclamanti. Questo modo di procedere corrisponderebbe a quanto indicato dal Tribunale cantonale nella sua decisione del 22 ottobre 2008 (BK 08 38) ed un eventuale ricorso andrebbe formulato all'attenzione del Tribunale penale federale, ciò che fino ad oggi non sarebbe avvenuto. Poiché i reclamanti sarebbero patrocinati da un avvocato con studio legale in Svizzera, questi avrebbe potuto interporre questo rimedio legale. La procura pubblica sosteneva anche che se i reclamanti avessero interposto ricorso al Tribunale penale federale non sarebbero stati legittimati ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 AIMP, poiché unicamente la persona perseguita che avrebbe dimora abituale sarebbe legittimata a ricorrere. I reclamanti risulterebbero essere partenti dal Comune di O.2_____ per l'estero con effetto dal 30 aprile 2013. Da ulteriori accertamenti presso il Comune di O.2_____ risulterebbe che la partenza dei reclamanti sarebbe stata notificata all'Ufficio federale della migrazione per l'annullamento del permesso di dimora B con validità al 1° maggio 2013. Nel mese di luglio 2013 il proprietario dello stabile in cui essi avrebbero dimorato a O.2_____ avrebbe poi comunicato al Comune di O.2_____ che un altro appartamento dello stesso

pagina 8 — 18 stabile sarebbe stato affittato ai reclamanti. Questi, nonostante l'invito del municipio, non si sarebbero però presentati per avviare la domanda di rilascio di un nuovo permesso. Nel mese di novembre 2013 il Comune di O.2_____ sarebbe stato informato della partenza degli imputati per Lugano, all'indirizzo dello studio legale Pasciuti e Partners dal 31 ottobre 2013. Tale studio legale avrebbe chiesto al Comune di O.2_____ di voler annullare la partenza del 30 aprile 2013, tramutandola in un cambio di cantone dal 31 ottobre 2013. Apparirebbe palese che i reclamanti, dopo aver appreso le motivazioni addotte, tenterebbero di dimostrare di dimorare in Svizzera, al fine di sottrarsi da un procedimento in Italia. Fino ad oggi non avrebbero mai comunicato dove essi di fatto dimorerebbero in Svizzera. La copia del permesso B allegata al reclamo indicherebbe ancora l'indirizzo di O.2_____. La Procura pubblica ribadiva pure che una violazione del diritto di essere sentiti non sarebbe ravvisabile. Al momento della perquisizione domiciliare a O.2_____ sarebbe stato previsto di interrogare Z._____ e X._____ come persone imputate. Siccome non sarebbero state in loco, non avrebbero potuto essere interrogati subito. Dopo i contatti con la Procura federale la possibilità di delega del procedimento alle autorità italiane sarebbe stata esaminata ed un formale interrogatorio si sarebbe reso superfluo, essendosi le autorità italiane dichiarate disposte ad assumere il procedimento penale. La Procura pubblica menzionava che l'Italia sarebbe segnataria della Convenzione europea sui diritto dell'uomo ed il diritto di essere sentiti dai reclamanti non verrebbe quindi pregiudicato, considerando che la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino condurrebbe tutt'ora un procedimento penale contro Z._____ e X._____ per attività connesse con la società A._____SA di cui al procedimento in Svizzera. G. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1. Nella presente procedura di reclamo vi sono da esaminare le seguenti questioni giuridiche: in primo luogo va analizzata la procedura rispettivamente la domanda di delega del procedimento penale ad uno Stato estero. Poi vanno verificati i presupposti materiali della cessione di un procedimento penale ad uno Stato estero. Infine i reclamanti invocano una violazione del principio di proporzionalità ed una lesione del diritto di essere sentiti.

pagina 9 — 18 2.a) Prima di entrare in merito alle questioni giuridiche menzionate vanno esaminati gli estremi per il presente reclamo. Ai sensi dell'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP (RS 312.0) in unione all'art. 22 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 (LACPP; CSC 350.100), contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni può essere interposto reclamo. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la seconda Camera penale del Tribunale cantonale (art. 22 LACPP in unione con l'art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]). b) La decisione della Procura pubblica dei Grigioni data del 27 novembre 2013, è stata comunicata il 29 novembre 2013 e consegnata in data 2 dicembre 2013. Giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP il termine di reclamo è di 10 giorni. In data 10 dicembre 2013 (timbro postale dell'11 dicembre 2013) il patrocinatore dei reclamanti inoltrava al Tribunale cantonale dei Grigioni il reclamo (act. A.1). Il reclamo è quindi tempestivo. c) Giusta l'art. 397 cpv. 1 CPP il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta sotto riserva dell'art. 390 cpv. 5 CPP. La procedura non è pubblica ed è disciplinata dagli artt. 69 cpv. 3 lett. c e 390 segg. CPP. Mediante reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lett. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 CPP) Nel presente caso le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. 3.a) Innanzitutto i reclamanti criticano la procedura inerente alla richiesta di assunzione del perseguimento penale ad uno Stato estero. In particolar modo con riferimento alle decisioni del Tribunale federale DTF 112 Ib 137 e DTF 118 Ib 269, i reclamanti contestano a cifra 8 del loro reclamo che la decisione impugnata a torto sia stata rilasciata dalla Procura pubblica dei Grigioni e non dall'Ufficio federale competente. A detta dei reclamanti la domanda di assunzione del procedimento penale ad uno Stato estero dovrebbe necessariamente essere introdotta

pagina 10 — 18 mediante decisione dell'Ufficio federale di giustizia impugnabile con ricorso di diritto amministrativo. b) L'art. 15 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (RS 0.351.1) stabilisce: "1. Le commissioni rogatorie previste negli articoli 3, 4e5e le domande previste nell'articolo 11 saranno trasmesse dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta e rispedite per la stessa via. 2. Nel caso di urgenza, le dette commissioni rogatorie potranno essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente alle autorità giudiziarie della Parte richiesta. Esse saranno rispedite corredate degli atti relativi all'esecuzione per la via prevista nel paragrafo 1 del presente articolo. 3. […] 4. Le domande d'assistenza giudiziaria, oltre quelle previste nei paragrafi 1 e 3 del presente articolo e segnatamente le domande d'inchiesta preliminare al perseguimento, potranno essere oggetto di trasmissione diretta fra le autorità giudiziarie. 5. […] 6. Qualsiasi Parte Contraente potrà, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, far sapere, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che tutte le domande d'assistenza giudiziaria o talune di esse devono essere trasmesse per una via altra che quella prevista nel presente articolo o domandare che, nel caso previsto al paragrafo 2 del presente articolo, una copia della commissione rogatoria sia trasmessa contemporaneamente al suo Ministero di Giustizia. 7. Il presente articolo non nuocerà alle disposizioni degli accordi o convenzioni bilaterali in vigore fra Parti Contraenti, che prevedano la trasmissione diretta della domanda d'assistenza giudiziaria fra le autorità delle Parti." L'art. 21 paragrafo 1 della menzionata Convenzione prevede anche che qualsiasi denuncia trasmessa da una Parte Contraente in vista di perseguimenti davanti ai tribunali di un'altra Parte sarà oggetto di comunicazioni fra i Ministeri di Giustizia. Tuttavia, le Parti Contraenti potranno usare della facoltà prevista nel paragrafo 6 dell'articolo 15. L'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione (RS 0.351.945.41) disciplina all'art. XVII paragrafo 2 le vie di trasmissione e concretizza l'art. 15 della Convenzione, stabilendo che le denunpagina 11 — 18 ce di cui all'articolo 21 della Convenzione possono essere indirizzate direttamente all'autorità giudiziaria competente dello Stato richiesto. c) Innanzitutto i reclamanti trascurano che le decisioni citate del Tribunale federale non hanno come oggetto d'impugnazione i decreti di cessione e di sospensione ma la richiesta di assunzione del procedimento penale nei confronti di un'autorità estera. Al contrario di ciò che affermano i reclamanti e in accordo con le osservazioni della Procura pubblica dei Grigioni, secondo l'Accordo menzionato tra la Svizzera e l'Italia, la Procura pubblica cantonale ha la facoltà di contattare direttamente le autorità di perseguimento penale competenti in Italia e di indirizzare direttamente a queste autorità la richiesta per l'assunzione del procedimento penale. In questo contesto si rimanda alla decisione del Tribunale cantonale del 22 ottobre 2008 (BK 08 38) che si riferisce ad un caso analogo fra la Svizzera e l'Austria per una cessione di un procedimento penale. Il Tribunale cantonale ha stabilito in quest'ordinanza che le autorità competenti per il perseguimento penale avevano la possibilità di inoltrare una richiesta diretta di assunzione di un procedimento penale, senza percorrere la strada ministeriale tramite l'Ufficio federale. Il Tribunale cantonale ha deciso che le disposizioni di un contratto internazionale derogante alla legge federale
sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) andavano applicate prima della legge interna. Di conseguenza nella decisione menzionata la Procura pubblica dei Grigioni era autorizzata a contattare direttamente le autorità di perseguimento austriache, senza inoltrare una relativa richiesta all'Ufficio federale (consid. 2b della citata decisione). Anche nel caso presente la Procura pubblica dei Grigioni nel rispetto dell'accordo indicato era autorizzata a contattare direttamente la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino, chiedendo l'assunzione del procedimento penale a carico degli imputati. Infine va anche menzionato che l'Ufficio federale di giustizia è stato debitamente informato della domanda diretta di assunzione (act. PP.1.1.6) e non ha segnalato vizi di alcun genere. La presente procedura di reclamo non ha come oggetto la richiesta di assunzione del procedimento penale, ma il decreto di cessione e sospensione della Procura pubblica dei Grigioni quale ultima misura provvisoria dopo la decisione positiva e l'effettiva assunzione del perseguimento penale da parte delle autorità italiane. Di conseguenza non vanno accolte le obiezioni dei reclamanti, secondo le quali la

pagina 12 — 18 Procura pubblica dei Grigioni avrebbe rilasciato a torto il decreto impugnato di cessione e di sospensione. 4.a) Inoltre i reclamanti in questo caso contestano che non siano adempiuti i requisiti materiali dell'art. 88 AIMP per la delega ad uno Stato estero. Secondo i reclamanti i due requisiti necessari sarebbero che la persona perseguita dimori in questo Stato e che la sua estradizione alla Svizzera sia inappropriata o inammissibile. I reclamanti affermano di essere effettivamente dimoranti in Svizzera, essendo al beneficio di un permesso stranieri di tipo B. Di conseguenza la delega della competenza del procedimento penale non potrebbe trovare una solida base legale. b) La delega del perseguimento penale ad uno Stato estero è disciplinata dagli art. 88 e 89 AIMP. Tenor art. 88 AIMP si può chiedere a uno Stato estero di assumere il perseguimento penale per un reato soggetto alla giurisdizione svizzera se la sua legislazione ne ammette il perseguimento e la repressione giudiziaria e la persona perseguita: dimora in questo Stato e la sua estradizione alla Svizzera è inappropriata o inammissibile (lett. a), o è estradata a questo Stato e la delega del perseguimento penale ne consentirà verosimilmente un migliore reinserimento sociale (lett. b). Ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 AIMP se uno Stato estero assume il perseguimento penale, le autorità svizzere non possono prendere altri provvedimenti per lo stesso reato contro la persona perseguita: fintanto che lo Stato richiesto non abbia comunicato di non essere in grado di portare a termine il procedimento (lett. a), o se, in base a una decisione presa in questo Stato, sono adempiute le condizioni di cui all'art. 5 lett. a o b (lett. b). La prescrizione secondo il diritto svizzero è sospesa per tutta la durata del procedimento nello Stato richiesto, inclusa l'esecuzione penale (cpv. 2). Se la persona perseguita gli è stata estradata per altri fatti, lo Stato richiesto, nella misura in cui dà seguito alla domanda di perseguimento penale, non è tenuto ad osservare le condizioni d'estradizione giusta l'art. 38 (cpv. 3). c) In questo ambito va menzionato che in particolar modo le disposizioni della prima parte dell'AIMP e quindi anche l'art. 25, appartenente alle disposizioni generali, che regola il ricorso è applicabile anche agli artt. 88 e 89 AIMP. Secondo l'art. 25 AIMP, salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (cpv. 1). Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se

pagina 13 — 18 questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera (cpv. 2). Ne consegue che un'analisi materiale della domanda ad uno Stato estero non spetta ad un'autorità di ricorso cantonale, ma esclusivamente al Tribunale penale federale. Con altre parole, la Camera dei reclami del Tribunale cantonale non è autorizzata ad esaminare le premesse materiali della delega ai sensi dell'art. 88 e 89 AIMP. La cognizione del Tribunale cantonale è limitata ad esaminare se la decisione impugnata è avvenuta nel rispetto delle norme procedurali applicabili (decisione del Tribunale cantonale dei Grigioni del 22 ottobre 2008, BK 08 38 consid. 3a). Quindi il Tribunale cantonale non può entrare nel merito della cifra 6 del reclamo e delle relative censure dei reclamanti. Di conseguenza anche nel presente caso la seconda Camera penale del Tribunale cantonale deve verificare esclusivamente se il decreto di cessione e sospensione impugnato è stato emanato rispettando le corrispondenti disposizioni procedurali. 5.a) In seguito saranno esaminate le disposizioni della procedura in merito all'emanazione del decreto di cessione e sospensione della Procura pubblica. Come menzionato, ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 e 2 AIMP le decisioni cantonali di prima istanza contro una domanda di delega ad uno Stato estero sottostanno direttamente al ricorso alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale. Questa possibilità del ricorso premette necessariamente che una tale domanda abbia portato ad un decreto, poiché senza oggetto di impugnazione il ricorso non è ammissibile. Di conseguenza dal testo della disposizione menzionata ne consegue in modo imperativo che una domanda di assunzione di un procedimento penale ad uno Stato estero con un decreto dell'Ufficio federale oppure - come nel presente caso se vi è un'autorizzazione per un contatto diretto con le autorità estero – un decreto di un'autorità penale cantonale, possono essere impugnati tramite ricorso alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale. Da questo decreto deve emergere in base a quale fattispecie i presupposti di una delega ad uno Stato estero ai sensi degli artt. 88 seg. AIMP sono adempiuti e per quale motivo può essere richiesta alle autorità estere l'assunzione del procedimento penale. Ciò deriva indirettamente anche dall'art. 25 cpv. 3 AIMP, secondo il quale l'Ufficio federale può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale (decisione del Tribunale cantonale dei Grigioni del 22 ottobre 2008, BK 08 38 consid. 3b).

pagina 14 — 18 Nell'ordinanza menzionata del Tribunale cantonale del 22 ottobre 2008 (BK 08 38) la Procura pubblica dei Grigioni aveva omesso di rilasciare un tale decreto impugnabile. Inoltre la Procura pubblica dei Grigioni allora aveva chiesto alle autorità penali austriache di assumersi il caso – senza concedere all'imputato la possibilità di essere sentito in merito – e solamente dopo la ricezione della conferma di assunzione del procedimento penale da parte dell'autorità estera aveva informato l'imputato di tale cessione tramite decreto di abbandono e di cessione. Tale decreto di abbandono e di cessione non conteneva però nessuna motivazione. Nel caso menzionato, dal decreto di abbandono e di cessione della Procura pubblica dei Grigioni non si poteva dedurre se i requisiti per una delega ai sensi degli artt. 88 seg. AIMP erano adempiuti o meno. Il decreto impugnato di abbandono e cessione non poteva nemmeno sostituire la necessaria decisione preliminare nell'ambito della domanda alle autorità estere, altrimenti all'imputato così come all'Ufficio federale sarebbe stato sottratto ogni opportunità di ricorso ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 e 3 AIMP. Per non bloccare tale possibilità di ricorso, la Procura pubblica dei Grigioni avrebbe dovuto esaminare le premesse di cui all'art. 88 e 89 AIMP prima di cedere il procedimento penale e avrebbe dovuto decidere formalmente che era stato chiesto alle autorità austriache di assumersi il procedimento penale. Tale decisione avrebbe dovuto essere comunicata sia al reclamante che all'Ufficio federale. Poiché la Procura pubblica dei Grigioni aveva tralasciato di emanare tale decisione, ha infranto le disposizioni procedurali dell'AIMP ed il Tribunale cantonale ha annullato la decisione di abbandono e di cessione (decisione del Tribunale cantonale dei Grigioni del 22 ottobre 2008, BK 08 38 consid. 3b). b) Al contrario dell'ordinanza menzionata, nel presente caso la Procura pubblica tramite lettera del 19 agosto 2013 (act. PP.1.5.13) ha informato il patrocinatore di X._____, Z._____ e Y._____ che prevedeva di sottoporre alle autorità italiane una richiesta di assunzione del procedimento penale VV.2013.385/PF in corso. Eventuali osservazioni al riguardo andavano inoltrate entro il termine di dieci giorni. Infatti tramite lettera del 23 agosto 2013 (act. PP.1.5.14) il patrocinatore degli imputati ha evidenziato che il Codice di procedura penale al termine della procedura preliminare avrebbe attribuito al Procuratore pubblico la scelta fra diversi atti. L'ipotesi della delega del fascicolo istruttorio alle autorità italiane sarebbe stata contestata, poiché la base legale risulterebbe essere inesistente ed omessa. In seguito la Procura pubblica dei Grigioni in data 29 ottobre 2013 (act. PP.1.1.6) ha rilasciato una richiesta formale di assunzione del procedimento penale in Svizzera nei confronti di X._____, Z._____ e Y._____ indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino. In questa richiesta venivano esplicipagina 15 — 18 tamente menzionate le base legali applicabili, la fattispecie, la motivazione, i valori sequestrati e la richiesta formale di assunzione del procedimento penale. Tale richiesta veniva comunicata in quattro esemplari al rappresentante legale degli imputati, all'Ufficio federale di giustizia e al Ministero pubblico della Confederazione. Tale richiesta di assunzione avrebbe potuto essere impugnata tramite ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, così da sottoporre la richiesta di assunzione del procedimento penale ad un esame materiale sulla sua conformità con gli artt. 88 seg. AIMP. Tuttavia sembra che i reclamanti abbiano omesso di interporre ricorso contro tale richiesta. Dopo che le autorità italiane competenti in data 8 novembre 2013 si sono dichiarate disposte ad assumersi il procedimento penale (act. PP.1.1.7), la Procura pubblica dei Grigioni ha emesso il 27 novembre 2013 il decreto di cessione e sospensione (act. PP.1.1.8), che è poi stato impugnato dai reclamanti. Di conseguenza la Procura pubblica dei Grigioni tramite l'emanazione della domanda di assunzione del procedimento penale contro i reclamanti ha rispettato le decisive disposizioni e ha seguito in particolar modo le decisioni del Tribunale federale citate dai reclamanti così come la decisione del Tribunale cantonale dei Grigioni del 22 ottobre 2008, BK 08 38. Pertanto il reclamo in questo punto va interamente respinto. 6. Come ulteriore motivazione i reclamanti fanno valere a cifra 10 del loro reclamo una lesione del principio di proporzionalità riflesso dalla delegazione nell'azione penale. Secondo i reclamanti l'assunzione da parte dell'autorità requirente italiana di documenti e di nominativi di soggetti che avrebbero utilizzato la società A._____SA al fine di ottenere fondi per il finanziamento di propri progetti in Italia e che verosimilmente avrebbero conferito capitali frutto di evasione fiscale, comporterebbe una sproporzione immane a danno di coloro che potrebbero essere considerati come danneggiati in questo procedimento. Anche nei confronti di quest'argomentazione non si può entrare in merito, poiché si tratta di una censura riguardante l'esame materiale della richiesta di delega e che di conseguenza non rientra nella competenza della seconda Camera penale del Tribunale cantonale. 7. Infine i reclamanti invocano alla cifra 9 del loro reclamo una violazione del diritto di essere sentiti come elemento essenziale del diritto alla difesa. I reclamanpagina 16 — 18 ti avrebbero chiesto molte volte di poter essere interrogati al fine di chiarire la propria posizione in merito alla procedura. Sarebbe evidente una violazione del diritto di essere sentiti che non potrebbe essere sanato né in sede di reclamo né in sede di perseguimento penale da parte dell'autorità requirente italiana. Anche se la Procura pubblica dei Grigioni non ha ancora interrogato gli imputati finora, ciò non rappresenta una violazione del diritto di essere sentiti nel procedimento penale in corso, poiché saranno le autorità italiane del perseguimento penale a provvedere all'interrogatorio degli imputati. L'argomento dei reclamanti va perciò respinto. Per quanto concerne l'affermazione dei reclamanti in merito alla richiesta di assunzione del procedimento penale, si rimanda alla considerazione 5b, secondo la quale ai reclamanti è stata concessa la possibilità di esprimersi in merito all'intenzione di cedere il procedimento alle autorità italiane. In seguito i reclamanti verosimilmente si sono astenuti dall'inoltrare ricorso contro la richiesta di assunzione del 29 ottobre 2013 (act. PP.1.1.6) presso la Corte dei reclami del Tribunale penale federale. Pertanto anche questa affermazione dei reclamanti è priva di rilievo e va respinta. 8. In conclusione la censura dei reclamanti concernente la domanda di delega del procedimento penale ad uno Stato estero va respinta, poiché la Procura pubblica ha rispettato le disposizioni applicabili degli accordi con l'Italia. A causa della mancata competenza il Tribunale cantonale non può entrare in merito alle censure materiali riguardanti gli artt. 88 e 89 AIMP, mentre vanno respinte le censure in merito alle disposizioni procedurali della richiesta di assunzione. Infine non si entra in merito alla critica relativa al principio di proporzionalità e la censura riguardante la violazione del diritto di essere sentiti va interamente respinta. Da quanto esposto, le pretese dei reclamanti si rivelano completamente infondate e il decreto impugnato merita di essere confermato. Di conseguenza il reclamo, nella misura in cui è ammissibile, va respinto. 9. Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto (art. 422 cpv. 1 CPP). Tenor l'art. 424 CPP i cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti (cpv. 1) che in casi semplici possono essere di natura forfetaria a copertura anche dei disborsi (cpv. 2). Nel Cantone dei Grigioni giusta l'art. 37 cpv. 4 lett. b LACPP per procedure giudiziarie l'ammontare della tariffa viene disciplinato con ordinanza del Tribunale cantonale. L'ordinanza sugli emolumenti in cause penali del 14 dicembre

pagina 17 — 18 2010 (OECP; CSC 350.210) prevede, all'art. 8, che per decisioni in procedure di reclamo l'emolumento è compreso tra i CHF 1'000.– e i CHF 5'000.–. Nella presente procedura di reclamo un emolumento di CHF 1'500.– pare proporzionato in considerazione di tutti gli aspetti del caso. In casu i reclamanti soccombono totalmente con i loro petiti. Di conseguenza i costi della procedura di reclamo vanno interamente a carico dei reclamanti ai sensi dell'art. 428 cpv. 1 CPP.

pagina 18 — 18 III. La seconda Camera penale decreta: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese della procedura di reclamo di CHF 1'500.– vanno a carico dei reclamanti. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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