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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 09.09.2009 SK2 2009 31

9 septembre 2009·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·2,238 mots·~11 min·8

Résumé

delitti contro l'onore di pubblici funzionari o autorità | Beschwerde gegen StA, Einstellungsverfügung

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 09 settembre 2009 Comunicata/o per iscritto il: SK2 09 31 12 ottobre 2009 Decisione II. Camera penale Presidenza Bochsler Giudici Hubert e Schlenker Attuario Crameri Visto il ricorso penale di X., querelante e ricorrente, rappresentato dall’avv. Rossano Guggiari, Via Lugano 18, WTC, 6982 Agno, contro il decreto di abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 9 giugno 2009, comunicato il 10 giugno 2009, in re del querelante e ricorrente contro Y., querelato e resistente, rappresentato dall’avv. Franco Janner, Via S. Gottardo 78, 6501 Bellinzona, concernente delitti contro l'onore di pubblici funzionari o autorità è risultato:

pagina 2 — 7 I. Fattispecie A. Scoperti sul blog www.ticinolibero.ch sotto i nicknames Fiore e Sergio dei commenti molto pesanti sulla sua persona, il 18 marzo 2008, X. ha sporto querela penale contro ignoti per calunnia (art. 174 CP) e subordinatamente diffamazione (art. 173 CP). Richiesto poi presso il quotidiano online Ticinolibero.ch chi erano gli autori coi suddetti pseudonimi, il redattore del quotidiano A., per il tramite della sua rappresentante legale, ha comunicato alla Procura pubblica dei Grigioni che la persona registrata sotto il nickname Fiore era “il signor Sergio del B. a C.”. Il querelante ha quindi dichiarato che si trattava di Y., che aveva usato anche lo pseudonimo Sergio. B. Aperto il 4 maggio 2009 un procedimento penale nei confronti di Y. per delitti contro l’onore di pubblici funzionari (art. 173 CP/169 LGP), in data 19 maggio 2009, in sede del fallito tentativo di conciliazione, il querelato ha dichiarato che non era stato lui a scrivere i commenti, che un’altra persona aveva usato il suo computer nel bar a C. e che lui personalmente non aveva mai scritto niente nel summenzionato blog. Sollecitato dal querelante a nominare quest’altra persona, per procedere scontro la stessa, il querelato ha affermato che l’autore era D., che purtroppo era morto circa due mesi fa. Con decreto del 9 giugno 2009, comunicato il 10 giugno 2009, la Procura pubblica ha abbandonato il procedimento penale per delitti contro l’onore nei confronti del querelato. C. Il 3 luglio 2009 X. è insorto con ricorso al Tribunale cantonale dei Grigioni contro questo decreto ed ha chiesto, con protesta di tasse, spese e ripetibili, che sia annullato e che gli atti siano rinviati all’autorità inquirente per una nuova pronuncia. La Procura pubblica ed il querelato (in sintesi) hanno proposto la reiezione del ricorso. Dei motivi posti a fondamento dell’impugnato decreto e delle memorie si dirà nei considerandi. II. Considerandi 1. Ai sensi dell'art. 138 LGP il ricorso alla Camera ricorsi del Tribunale cantonale dei Grigioni può esser proposto contro ordinanze e decisioni di ricorso del Procuratore pubblico nonché contro operazioni degli organi inquirenti da lui

pagina 3 — 7 approvati. Legittimato ad inoltrarlo è chiunque è colpito dalle stesse e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica, vale a dire chi è pregiudicato nel suo reale o presunto stato giuridico (art. 139 cpv. 1 LGP; Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl., Chur 1996, art. 139 n. 2.2). Il ricorso va presentato per iscritto entro 20 giorni da quando l’interessato ha avuto conoscenza della decisione impugnata (art. 139 cpv. 2 LGP). Esso deve contenere una richiesta ed una motivazione; mezzi di prova disponibili sono da allegare (art. 33 cpv. 1 e 2 LGA). Presunta vittima di delitti contro l’onore di pubblici funzionari, X. deve essere reputato pregiudicato conformemente all’art. 139 cpv. 1 LGP e di conseguenza legittimato ad impugnare il decreto con cui è stata abbandonata l’inchiesta. Da lui il ricorso è poi stato proposto nella dovuta forma e tempestivamente. Esso è perciò ricevibile in ordine. 2. Contro il decreto d’abbandono può esser proposto ricorso per illegalità o inadeguatezza (art. 138 LGP). Con questo rimedio il ricorrente può far valere non solo la violazione di diritto ma anche la disattenzione del potere d'apprezzamento; tuttavia soltanto l'eccesso o l'abuso di codesto potere è sindacabile da parte della II. Camera penale. Un decreto d'abbandono è adeguato e resiste al controllo del potere discrezionale se sulla scorta del risultato dell'istruttoria è da concludere che un reato oggettivamente e soggettivamente non è sufficientemente dimostrato e di conseguenza ci si dovrebbe aspettare il proscioglimento dell'imputato e se non sono più ravvisabili mezzi di prova, che potrebbero influenzare questo risultato (PTC 1995 no. 45). Le premesse per l'abbandono dell'inchiesta sono quindi di massima sempre date, se vi sono dei motivi di fatto o di diritto materiale o formale, che escludono un'ulteriore attività processuale o che sono poco promettenti per la probabilità di una condanna, vale a dire se all'indiziato non può esser messo a carico un atto punibile. Il giudice istruttore deve quindi occuparsi del risultato dell'istruttoria sotto due aspetti. Da una parte devono essere raccolti e valutati i mezzi di prova. L'abbandono della procedura si rivela giustificato se una valutazione complessiva degli stessi porta alla sostenibile conclusione che una condanna sarà improbabile, che quindi l'imputato sarà assolto. Dall'altra parte l'abbandono forzatamente deve essere fondato su un risultato probatorio definitivo; oggettivamente non devono più esserci dei mezzi probatori, che possono influenzarlo in senso contrario (Padrutt, op. cit., art. 82 LGP cifra 3.3). 3. La Procura pubblica ha considerato le deposizioni di X. e di Y. ed abbandonato il procedimento per delitti contro l’onore di pubblici funzionari. A motivo ha addotto che pur valutando con una certa riservatezza la deposizione del querelato circa la paternità dei commenti pubblicati, essa non si lasciava confutare.

pagina 4 — 7 A dire dell’autorità inquirente, per omessa registrazione dei nicknames e per impossibile identificazione retroattiva dei dati da parte del provider, non poteva essere documentato chi era l’autore e quale collegamento Internet era stato utilizzato per la pubblicazione dei commenti. Ciononostante era stato accertato che sopra il bar del querelato, in un locale adibito ad ufficio, c’era un computer con collegamento Internet. Con ciò era però solo dimostrato che il querelato disponeva dei requisiti tecnici per poter scrivere i commenti. Che effettivamente era stato usato il suo collegamento per fare ciò non poteva esser provato. Sempre secondo l’autorità d’inchiesta, pure la questione di sapere se D. disponeva delle conoscenze per usare un computer, ciò il querelante negava, indicando una lettera di E. - il genero di D. - poteva essere lasciata aperta. Anche se fossero interrogati i coniugi E., le loro testimonianze altro non sarebbero che un indizio, che la deposizione del querelato quanto alla paternità dei commenti non corrispondeva. Non era però fornita la prova che l’unico possibile autore era il querelato. Di conseguenza era da aspettarsi il proscioglimento dello stesso. 4. Il ricorrente fa valere che l’impugnato decreto d’abbandono è arbitrario. A suo dire vi sono tanti indizi, che valutati nel loro insieme, sono convergenti e permettono quindi di concludere che Y. abbia pubblicato i commenti contro di lui. Innanzitutto tra lui e il querelato esistono molteplici dissidi. I commenti poi sono stati inviati dal computer del querelato, che trovandosi nell’ufficio al primo piano dell’esercizio, al pubblico non è accessibile. Sempre a dire del ricorrente, il querelato stesso non ha poi indicato una serie di persone, che avevano accesso al suo computer, ma ha additato D., che non conosceva il querelante e, defunto, non poteva più difendersi. In simili circostanze l’autorità inquirente doveva avere dei dubbi quanto alla pretesa paternità dei commenti e quindi proseguire con l’istruttoria. Omettendo ciò, a modo di vedere del ricorrente, l’impugnato decreto è anche inadeguato. 4.1 L’assunto della Procura pubblica, secondo cui è unicamente dimostrato che Y. disponeva dei requisiti tecnici per poter scrivere i commenti contro X., ma che non può esser provato che per questo scopo è stato usato il suo computer, è infondato. In sede del tentativo di conciliazione il querelato ha dapprima confessato di non essere stato lui a scrivere i commenti. A suo dire era stata un’altra persona, che aveva usato il suo computer nel B.. Dopo avergli chiesto un’altra volta, il querelato ha dichiarato che era stato D. a scriverli sul suo (di Y.) computer (atto 6.1). Stando alle deposizioni del querelato è perciò documentato che i commenti sono stati scritti sul suo computer. Dagli accertamenti della polizia è poi risultato che sopra il bar, al secondo piano dello stabile, dal bar direttamente accessibile tramite una scala, si trovava un locale adibito ad ufficio e nello stesso v’era un computer

pagina 5 — 7 regolarmente collegato ad Internet e funzionante (atto 4.14). Ne viene che contrariamente all’opinione dell’autorità inquirente, è quindi pure provato che i commenti sono stati pubblicati col collegamento Internet del querelato. A questo riguardo ulteriori mezzi di prova non devono perciò essere forniti. La circostanza, che a posteriori non è più possibile documentare, tramite identificazione dei dati, che collegamento Internet sia stato utilizzato, è quindi irrilevante. 4.2 Assodato dunque che la pubblicazione dei commenti è stata fatta tramite il collegamento Internet di Y., l’autorità d’inchiesta è del parere che non può essere provato che il querelato è l’unico possibile autore degli stessi, poiché oltre a lui e D. devono essere presi in considerazione anche altri autori. Sennonché, allo stato degli atti, la sua opinione non può essere condivisa. Infatti, il querelato stesso ha menzionato un solo autore dei commenti, vale a dire D., e non ha affermato che v’erano altri autori, che avevano usato il suo computer. A ciò s’aggiunge che il computer non si trovava nel bar aperto al pubblico, ma in un ufficio al secondo piano dell’edificio, dunque non accessibile ai frequentatori dell’esercizio pubblico. Stando agli atti, non è quindi evidente come sconosciuti terzi abbiano avuto accesso al locale e al computer. Di conseguenza la questione di sapere se entrano in considerazione autori clandestini può essere risolta unicamente con un approfondimento dell’istruttoria. L’autorità inquirente deve perciò indagare a fondo se l’ufficio ed il computer erano senz’altro accessibili ai frequentatori del bar, in altri termini accertare se il locale, se non costantemente occupato, era tenuto aperto o chiuso e se il computer era o non era bloccato. Solo quest’indagine permette di confermare o d’invalidare il parere dell’istanza precedente. 4.3 Ha il querelato preteso che l’autore è esclusivamente D., che a dire di E. non aveva le conoscenze per poter usare un computer (atto 4.17), contrariamente all’opinione dell’autorità d’inchiesta, l’interrogatorio dei coniugi E. è di rilevante importanza, almeno nella misura in cui deve essere risolta la questione di sapere, se la causa è d’abbandonare o se il querelato è da mettere in stato d’accusa. Anche se le testimonianze dei coniugi, a causa del rapporto di parentela, devono essere valutate con riserbo - è d’ammettere che essi confermeranno la suddetta dichiarazione - deve essere considerato che esse sono fatte colla comminazione di pena. Il genero ha poi anche rimarcato che il suo suocero da quattro anni non risiedeva più in F. e non aveva un’autovettura (atto 4.17). Infine, i coniugi E., a dire del ricorrente, sono indignati, poiché il loro suocero nemmeno conosceva il querelante e quindi non aveva motivi per diffamarlo. Dirimpetto a queste pretese contingenze di fatto, i coniugi devono essere sentiti pure sul rapporto, che esisteva tra D. e Y. ed a questo proposito è da interrogare nuovamente anche il querelato.

pagina 6 — 7 In particolare è da accertare se il preteso autore dei commenti è stato autorizzato dal querelato a servirsi del suo computer oppure se l’ha usato clandestinamente. Infine dev’essere chiarito anche il rapporto tra Y. e X.. Infatti, il ricorrente afferma che tra lui e il querelato esistono accertati molteplici dissidi. 4.4 Tenuto conto della non convincente deposizione del querelato nonché dell’omesso approfondimento dell’indagine e di conseguenza degl’insormontabili dubbi sulla reità del denunciato autore dei commenti, l’abbandono del procedimento contro il querelato si rivela insostenibile. In contrasto coll’autorità inquirente, allo stato degli atti non può esser concluso che il querelato, se fosse accusato, sarebbe probabilmente prosciolto e che non sono ravvisabili ulteriori mezzi di prova, che possono influenzare il risultato probatorio. Come è esposto la fattispecie non è stata esaminata a fondo. Di conseguenza il ricorso dev’essere accolto, l’impu-gnato decreto d’abbandono annullato e la causa rinviata all’istanza precedente per nuovo esame nel senso dei considerandi. 5. Ai sensi dell’art. 160 cpv. 3 LGP se il ricorso è accolto, il tribunale decide sulla ripartizione delle spese fra la parte vincente, lo stato, la prima istanza e la parte soccombente. L’istanza di ricorso può aggiudicare ripetibili alla parte vincente a carico della parte soccombente, dell’istanza precedente o dello stato (art. 160 cpv. 4 LGP). Nel concreto caso si rivela equo mettere le spese della procedura di ricorso e le ripetibili alla parte vincente a carico del Cantone dei Grigioni.

pagina 7 — 7 III. La II. Camera penale giudica 1. Il ricorso è accolto, l’impugnato decreto d’abbandono è annullato e la causa è rinviata alla Procura pubblica dei Grigioni per nuovo esame nel senso dei considerandi. 2. I costi della procedura di ricorso di fr. 1'000.-- vanno a carico del Cantone dei Grigioni, che inoltre rifonde al ricorrente un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'500.--. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Questo è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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