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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 19.11.2008 BK 2008 41

19 novembre 2008·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·2,344 mots·~12 min·7

Résumé

minaccia etc. | StA Einstellungsverfügung

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 19 novembre 2008 Comunicata per iscritto il: BK 08 41 Decisione Camera ricorsi Presidenza Vicepresidente Bochsler Giudici Rehli e Hubert Attuario Crameri —————— Visto il ricorso penale di X., querelante e ricorrente, rappresentata dall'avv. lic. iur. Ursula Nobile-Imberti, Palazzo Polti, 6537 Grono, contro il decreto d'abbandono parziale della Procura pubblica dei Grigioni del 12 agosto 2008, comunicato il 14 agosto 2008, in re della querelante e ricorrente contro Y., querelato e resistente, rappresentato dall'avv. Rossano Guggiari, Via Lugano 18, 6982 Agno, concernente minaccia ecc., è risultato:

2 A. Il procedimento penale aperto l'8 giugno 2007 contro Y. ed esteso il 28 agosto 2007 a A. e X., conclusosi col decreto d'abbandono parziale della Procura pubblica dei Grigioni del 12 agosto 2008, ha per oggetto le querele penali di A. contro Y. per violazione di domicilio e danneggiamento (art. 186 e 144 CP), di Y. contro A. per violazione di domicilio e danneggiamento nonché minaccia e coazione (art. 180 e 181 CP), di Y. contro X. per minaccia e vie di fatto (art. 180 e 126 CP) e di X. contro Y. per gli stessi reati. Oggetto di questa procedura di ricorso é unicamente quest'ultima querela di X. contro Y.. B.a Interrogata dalla polizia (quale informatrice) e dal giudice istruttore (da questi quale imputata in confronto col querelato), X. ha deposto per sommi capi quanto segue (atti 8.8, 4.6): Il E. si trovava in casa C. a D. - la casa, presa in locazione da sua madre e A., é di proprietà del querelato - ed aveva sentito il rumore di vetri infranti. Spaventata, aveva preso con se il manico di un'ascia, era uscita dalla porta principale, aveva fatto il giro della casa ed aveva visto dinanzi al parcheggio l'automobile del querelato. Era andata in direzione dell'autovettura ed aveva visto il querelato davanti alla finestra rotta del locale per la lavorazione del miele. Gli aveva detto che non poteva entrare in casa ed egli le aveva risposto che era casa sua e che poteva fare quello che voleva. Siccome c'erano già stati problemi con lui, il querelato avrebbe dovuto presentarsi con una persona d'autorità. In quel momento la distanza fra loro era di al massimo due metri. Il querelato s'era a lei avvicinato, essa gli aveva detto che non stava scherzando e che aveva un bastone in mano. S'era lo stesso avvicinato e col bastone l'aveva colpito al piede. Lui l'aveva afferrata alle spalle, lei aveva fatto un passo indietro per liberarsi ed era caduta per terra. Aveva sempre sentito le sue mani addosso, ma non poteva dire se pure lui era caduto con lei. Afferrandola alle spalle, le aveva pure detto: "ti ammazzo". Quando era per terra, il querelato era su di lei. Veniva più volte scossa e picchiava ripetutamente contro il terreno. Con entrambi le mani essa teneva il bastone davanti alla testa. Il querelato teneva pure il bastone con le mani e voleva toglierglielo. Egli tirava il bastone in su e in giù e lei urlava aiuto. Infine lui aveva preso una piccola incudine, che si trovava su un vecchio balcone, e l'aveva portata davanti alla sua faccia dicendo ad alta voce: "ti ammazzo". Dato che il querelato con una mano non teneva più il bastone, era riuscita a liberarsi ed a correre via. Lui aveva lanciato l'incudine alle sue spalle senza colpirla. B.b Nei due interrogatori Y. (quale imputato) ha dichiarato riassumendo quanto qui di seguito esposto (atti 8.13, 4.6):

3 Per rompere la finestra aveva preso un'incudine, che pesava un paio di chili. Rompendo la finestra, s'era ferito il dito mignolo di una mano. Aveva poi buttato l'incudine a terra. Dalla vettura aveva preso dei fazzoletti per mettere sulla ferita ed era tornato vicino alla finestra. Era intento a togliere le schegge di vetro dai bordi del telaio e in quel mentre s'era avvicinata la querelante con il manico della scure che l'impugnava in entrambe le mani. S'era girato ed essa aveva cercato di colpirlo in testa. Non c'era riuscita in quanto egli aveva alzato un braccio per coprirsi. In questo modo essa l'aveva colpito al braccio ed alla spalla. Non era stato colpito ai piedi. La querelante non aveva pure fatto alcun gesto di volerlo colpire ad un piede. Aveva cercato di disarmarla afferrando il manico della scure. C’era stato un tira e molla. Con la mano ferita aveva poi anche cercato di allontanarla e l’aveva macchiata di sangue. In quel momento loro erano però in piedi. Durante questa colluttazione la querelante doveva essere inciampata ed era caduta per terra da sola. Poi s’era rialzata ed era scappata via verso il piazzale. Mentre lei stava scappando era sopraggiunto A. con un bastone in mano. Lui (il querelato) era scappato nella sua automobile ed aveva chiamato la polizia. C. La Procura pubblica ha esaminato le deposizioni di X. e Y. e con decreto d’abbandono parziale del 12 agosto 2008 ha abbandonato il procedimento penale per minaccia e vie di fatto (fatti del E.) nei confronti del querelato (cifra 1 del decreto). A motivo ha addotto che era certo che fra i due v’era stata una colluttazione. Se era stato il querelato o la querelante a provocare e dare inizio a questa colluttazione e in che modo l’uno e l’altra avevano agito attivamente colpendo l’altra parte o piuttosto passivamente difendendosi, non era potuto essere stabilito. Su questo punto non era stato possibile fare chiarezza, in quanto le deposizioni delle parti erano contraddittorie. Anche il rimprovero nei confronti del querelato di aver pronunciato delle minacce verbali del tipo “ti ammazzo” e di aver buttato con intenzione un’incudine in direzione della querelante non era potuto esser dimostrato. In mancanza di testimoni diretti, che avrebbero potuto confermare o smentire l’una o l’altra versione, pure i rimproveri di minaccia a carico del querelato non erano sufficientemente comprovati. Stando così le cose, in caso di accusa, sia per minaccia che per vie di fatto, la possibilità di una condanna sarebbe stata assai esigua. D. Contro l’abbandono del procedimento X., l’8 settembre 2008, è insorta con ricorso dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto: “1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza il punto 1 del dispositivo del decreto di abbandono parziale impugnato (limitatamente al procedimento

4 penale esperito nei confronti di Y. per minaccia e vie di fatto; fatti del E.) è annullato. 2. È ordinato al Procuratore pubblico di continuare la procedura penale nei confronti di Y. per minaccia e vie di fatto e di emettere l’atto di accusa. 3. Spese e tasse a norma di legge. Protestate ripetibili.” Y. ha proposto la reiezione del ricorso. La Procura pubblica ha rinunciato ad una presa di posizione. La Camera ricorsi considera: 1. Ai sensi dell'art. 138 LGP il ricorso alla Camera ricorsi del Tribunale cantonale dei Grigioni può esser proposto contro ordinanze e decisioni di ricorso del Procuratore pubblico nonché contro operazioni degli organi inquirenti da lui approvati. Legittimato ad inoltrarlo è chiunque è colpito dalle stesse e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica, vale a dire chi è pregiudicato nel suo reale o presunto stato giuridico (art. 139 cpv. 1 LGP; Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl., Chur 1996, art. 139 n. 2.2). Il gravame va presentato per iscritto entro 20 giorni da quando l’interessato ha avuto conoscenza della decisione impugnata (art. 139 cpv. 2 LGP). Esso deve contenere una richiesta ed una motivazione; mezzi di prova disponibili sono da allegare (art. 33 cpv. 1 e 2 LGA). Presunta vittima di minaccia e vie di fatto, X. deve essere reputata pregiudicata conformemente all’art. 139 cpv. 1 LGP e di conseguenza legittimata ad impugnare il decreto con cui è stata abbandonata l’inchiesta. Da lei il gravame è poi stato proposto nella dovuta forma e tempestivamente. Esso è perciò ricevibile in ordine. 2. Prescindendo da eccezioni che nel concreto caso non si sono verificate, il ricorso è di pura natura cassatoria (PTC 1999 no. 36). Nell’ambito della procedura di ricorso, che serve alla correzione di atti istruttori viziati, non è ammissibile, come pretende la ricorrente (cifra 2 del petito), ordinare alla Procura pubblica di emettere l’accusa. La Camera ricorsi può unicamente vagliare se l’autorità d’inchiesta ha a ragione o a torto abbandonato il procedimento per mancanza di sufficienti mezzi di prova. È la fattispecie insufficientemente documentata il ricorso dev’essere respinto e il decreto d’abbandono protetto. Nel caso contrario il rimedio legale va accolto, l’impugnato decreto annullato e la causa rinviata all’istanza precedente per il completamento dell’istruttoria e nuova decisione. Coll’accoglimento del gravame l’organo inquirente non può essere tenuto a promuovere l’accusa; piuttosto esso deve decidere di nuovo in propria

5 competenza se è d’accusare o nuovamente abbandonare la procedura (Padrutt, op. cit., art. 138 LGP cifra 2.1.). La richiesta della ricorrente d’ordinare che sia emanato il decreto d’accusa è perciò irricevibile. 3. Contro il decreto d’abbandono può esser proposto ricorso per illegalità o inadeguatezza (art. 138 LGP). Con questo rimedio il ricorrente può far valere non solo la violazione di diritto ma anche la disattenzione del potere d'apprezzamento; tuttavia soltanto l'eccesso o l'abuso di codesto potere è sindacabile da parte della Camera ricorsi. Un decreto d'abbandono è adeguato e resiste al controllo del potere discrezionale se sulla scorta del risultato dell'istruttoria è da concludere che all'indiziato non può esser messo a carico un reato (PTC 1995 no. 45). Il giudice istruttore deve quindi occuparsi del risultato dell'istruttoria sotto due aspetti. Da una parte devono essere raccolti i mezzi di prova. L'abbandono della procedura si rivela giustificato se la fattispecie non è sufficientemente documentata ed una condanna è quindi improbabile. Dall'altra parte l'abbandono premette forzatamente che sia fondato su un risultato definitivo; oggettivamente non devono più esserci dei mezzi probatori, che potrebbero influenzarlo in senso contrario (Padrutt, op. cit., art. 82 LGP cifra 3.3). 4.1 La ricorrente fa valere che il giudice istruttore non ha considerato le fotografie sui lividi presenti sul suo corpo e sulla posizione finale dell’incudine, che uno degli agenti di polizia ha scattato durante l’intervento del E.. Essa esige l’edizione di queste fotografie da parte della Camera ricorsi. A motivo adduce che le fotografie sui lividi sono fondamentali per l’interpretazione del certificato medico della dr.ssa B. del 29 maggio 2007, poiché lo rafforzano. Sempre a dire alla ricorrente, le fotografie sulla posizione finale dell’incudine dimostrano poi che quest’ultima é stata lanciata contro di lei. 4.2 Stando al summenzionato rapporto medico la ricorrente presentava un’escoriazione superficiale arrossata non sanguinante all’addome a destra lunga circa 4 cm ed un ematoma al braccio sinistro a livello dell’omero di lunghezza 10 cm e di larghezza 1 cm (atto 8.9). Dalla motivazione della ricorrente non risulta evidente in che senso le fotografie sui lividi dovrebbero essere determinanti. Al contrario, esse non lo sono, poiché non forniscono la prova che l’escoriazione e l’ematoma sono stati arrecati dal querelato. Indubbiamente non può essere escluso che l’origine dei lividi debba essere ricercata altrove, tanto più che la querelante ha deposto che per liberarsi dalla presa aveva fatto un passo indietro ed era caduta per terra - confrontata col querelato non ha più asserito che per terra era stata più volte scossa ed aveva picchiato ripetutamente contro il terreno (atti 4.6 pag. 2, 8.8

6 pag. 2) - e che dall’incudine lanciata alle sue spalle non era stata colpita. Nemmeno le fotografie sulla posizione finale dell’incudine adducono la prova che il querelato, come pretende la ricorrente, lanciando l’incudine alle sue spalle, l’ha minacciata. Certo, la circostanza che l’incudine non si trovava vicino alla finestra infranta è prova che l’incudine è stata buttata via. Sennonché, per sua stessa asserzione, rompendo la finestra, il querelato s’è ferito il dito mignolo di una mano ed ha buttato l'incudine a terra, quando stava andando verso la sua autovettura per prendere dei fazzoletti da mettere sulla ferita (atto 4.6 pag. 2). Contrariamente all’assunto della ricorrente la posizione finale dell’incudine documenta quindi che quest’ultima è stata gettata via, ma non fornisce la prova che è stata lanciata alle sue spalle. Infatti, la ricorrente non pretende che dalle fotografie sia desumibile la sua posizione al momento del preteso lancio dell’incudine alle sue spalle. Ne viene che la sua richiesta d’edizione delle fotografie dev’essere rifiutata. 4.3 Dirimpetto alle contrastanti e quindi non convincenti deposizioni della danneggiata e dell’indiziato nonché alla mancanza di testimoni e di conseguenza agli insormontabili dubbi sulla fattispecie, ritenendo non documentate né la minaccia, né le vie di fatto a scapito della ricorrente, all’istanza precedente non può esser imputata una disattenzione del potere d'apprezzamento. In ogni caso mancano delle sufficienti prove, che lasciano apparire probabile una condanna del resistente per i summenzionati delitti. Che ulteriori mezzi probatori siano ravvisabili, non è stato preteso dalla ricorrente e non appare verosimile. È quindi lecito inferire che l’impugnato abbandono della procedura si fonda su un esame definitivo della fattispecie. Esso merita perciò d’essere confermato. Pertanto la cifra 1 del petito di ricorso va respinta. 5 I costi della procedura di ricorso vanno così a carico della ricorrente; il resistente ha diritto ad una congrua indennità a titolo di ripetibili (art. 160 cpv. 1 e 4 LGP)

7 La Camera ricorsi decide : 1. In quanto ricevibile, il ricorso é respinto. 2. I costi della procedura di ricorso di fr. 600.-- vanno a carico della ricorrente, che inoltre rifonde al resistente un'indennità a titolo di ripetibili di fr. 500.--. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale, a condizione che siano adempiti i presupposti degli artt. 78 segg. LTF. Eventualmente è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In ambedue i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 4. Comunicazione a: __________ Per la Camera ricorsi del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

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