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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 24.09.2008 BK 2008 35

24 septembre 2008·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·3,023 mots·~15 min·5

Résumé

lesioni colpose gravi | StA Einstellungsverfügung

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 24 settembre 2008 Comunicata per iscritto il: BK 08 35 Decisione Camera di gravame Presidenza Vicepresidente Bochsler Giudici Rehli e Hubert Attuario Crameri —————— Visto il gravame di X., danneggiata ed impugnante, rappresentata dall'avv. lic. iur. Piercarlo Plozza, Via Santa Maria, 7742 Poschiavo, contro il decreto d'abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 14 luglio 2008, comunicato il 18 luglio 2008, in re della danneggiata ed impugnante contro Y., imputato e resistente, rappresentato dall'avv. dott. iur. Luca Tenchio, Obere Plessurstrasse 36, 7000 Coira, concernente lesioni colpose gravi, è risultato:

2 A. La situazione di fatto qual'era fino al momento in cui é stata resa la decisione della Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni del 16 gennaio 2008, comunicata il 4 febbraio 2008 (BK 07 48), oggetto del decreto d'abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 4 settembre 2007, é stata illustrata in quella decisione, a cui si rinvia. Con essa la Camera di gravame ha tutelato il gravame di X., annullato l'anzidetto decreto d'abbandono e rinviato la causa all'autorità d'inchiesta per nuovo trattamento, segnatamente per l'apertura di un procedimento penale per gravi lesioni colpose contro il proprietario dei cavalli Y., il completamento degli accertamenti e nuovo decreto. A motivo in sostanza é stato censurato, dal profilo formale, che nei confronti del proprietario dei cavalli non era stato aperto un procedimento penale, che il giudice istruttore aveva delegato alla segretaria l'interrogatorio dell'imputato, nel merito, che la recinzione del pascolo per i cavalli non adempiva le raccomandazioni del Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA) ed il pascolo includeva un sentiero per passeggiatori, che era inoltre una via di collegamento delle frazioni A. e B. coi fondi agricoli. B. Ripreso, il 18 febbraio 2008, il procedimento penale e proseguito contro Y., il giudice istruttore ha ispezionato il luogo dell'infortunio, fatto redigere una planimetria ed interrogato l'imputato e C., il padre della danneggiata. Y. ha deposto che la recinzione era costituita da paletti di plastica portanti due nastri elettrici di colore giallo. Il primo nastro si trovava a circa 30 cm dal terreno, il secondo a circa 95/100 cm. Non ricordava più se aveva montato una maniglia isolante per permettere il passaggio ai pedoni. Essendoci sulla via una staccionata di legno, a questa aveva attaccato il filo della recinzione. Inoltre che l'unico suo timore era che i cavalli potessero fuggire su una strada. Per la gente essi non rappresentavano un pericolo, poiché non erano aggressivi. Prova era che con alcuni pezzi di pane erano stati ricondotti nel recinto senza alcun problema. A suo giudizio il comportamento del genitore era stato un po' irresponsabile, tanto più che aveva con sé la bambina (atto 3.17). C. ha messo a verbale di non aver pensato che precedere i cavalli, senza averli sott'occhio e quindi senza poter mantenere un'adeguata distanza dagli stessi, poteva essere pericoloso. Ha altresì confermato di non aver visto se il nastro elettrico era munito di una maniglia, che permetteva di staccarlo dal paletto. Raggiunto con i cavalli il prato cintato, aveva notato che alcuni paletti col filo erano per terra (atto 3.18). Stando alla planimetria i paletti portavano solo un nastro elettrico; doppio era unicamente per pochi metri presso la staccionata di legno (atto 3.12). Agli atti sono stati messi il referto peritale della Z. della Scuderia nazionale svizzera di Avenches VD (atto 1.18) nonché gli opuscoli informativi "Posa corretta

3 di recinti elettrici" (atto 3.10) e "L'Allevamento" (atto 3.11) del SPIA, inoltrati dal rappresentante della danneggiata. Con decreto del 14 luglio 2008, comunicato il 18 luglio 2008, il procedimento è stato di nuovo abbandonato. C. Contro il decreto d'abbandono X., l'8 agosto 2008, é nuovamente insorta con gravame dinanzi alla Camera di gravame e ne ha chiesto l'annullamento con protesta di spese e ripetibili. La Procura pubblica ha proposto la reiezione del gravame. Y. ha postulato, protestando spese e ripetibili, che il gravame, in quanto ricevibile, sia respinto. La Camera di gravame considera : 1. Ai sensi dell'art. 138 LGP il gravame alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni può esser proposto contro i decreti e le decisioni di gravame del Procuratore pubblico nonché contro gli atti degli organi inquirenti da lui approvati. Legittimato ad inoltrarlo è chiunque è colpito dagli stessi e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Segnatamente la persona danneggiata può aggravarsi contro il decreto d’abbandono (art. 139 cpv. 1 LGP). Il gravame va presentato per iscritto entro 20 giorni da quando l’interessato ha avuto conoscenza della decisione impugnata (art. 139 cpv. 2 LGP). Esso deve contenere una richiesta ed una motivazione; mezzi di prova disponibili sono da allegare (art. 33 cpv. 1 e 2 LGA). Ferita gravemente, X. è danneggiata ai sensi dell’art. 139 cpv. 1 LGP e di conseguenza legittimata ad impugnare il decreto con cui è stata abbandonata l’inchiesta. Da lei il gravame è poi stato proposto nella dovuta forma e tempestivamente. Esso è perciò ricevibile in ordine. 2. Contro il decreto d’abbandono può esser proposto gravame per illegalità o inadeguatezza (art. 138 LGP). Con questo rimedio l'impugnante può far valere non solo la violazione di diritto ma anche la disattenzione del potere d'apprezzamento; tuttavia soltanto l'eccesso o l'abuso di codesto potere è sindacabile da parte della Camera di gravame. Un decreto d'abbandono è adeguato e resiste al controllo del potere discrezionale se sulla scorta del risultato dell'istruttoria è da concludere che all'indiziato non può esser messo a carico un reato (PTC 1995 no. 45). Il giudice istruttore deve quindi occuparsi del risultato dell'istruttoria sotto due aspetti. Da una parte devono essere raccolti e valutati i mezzi di prova. L'abbandono della procedura si rivela giustificato se una valutazione complessiva degli stessi porta alla so-

4 stenibile conclusione che una condanna è improbabile, che quindi l'imputato sarebbe assolto. Dall'altra parte l'abbandono premette forzatamente che sia fondato su un risultato definitivo; oggettivamente non devono più esserci dei mezzi probatori, che potrebbero influenzarlo in senso contrario (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, Chur 1996, art. 82 LGP cifra 3.3). 3. Nella fattispecie la Procura pubblica ha esaminato e negato la commissione di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) da parte di Y. ed al riguardo nell'impugnato decreto d'abbandono ha addotto due motivazioni. Nella prima essa ha in sostanza ritenuto che l'omissione imputata al proprietario dei cavalli non é stata ipoteticamente causale per il grave ferimento della bambina. A suo dire la conseguenza della fuga dei cavalli consisteva nel fatto che questi pascolavano tranquillamente nel prato dinnanzi alla casa C. e non rappresentavano alcun pericolo. Se vi fosse stato un pericolo, il padre non avrebbe corso il rischio di mettere a repentaglio l'incolumità fisica sua ed in particolare della figlia e ciò neppure su insistenza di quest'ultima, riconducendo i cavalli nel recinto. Voler riconoscere un nesso causale ipotetico tra la condotta omissiva dell'imputato e il ferimento della bimba equivarrebbe dilatare in modo arbitrario la causalità. Qualora si volesse ravvedere un nesso causale ipotetico tra l'omissione di Y. e l'evento - ha proseguito l'autorità d'inchiesta nella seconda motivazione - al proprietario dei cavalli una negligenza non era imputabile, poiché detto nesso era stato interrotto dal comportamento irresponsabile del babbo della bambina. A tal proposito ha rinviato alla relazione peritale della Z., secondo cui, vista la giovane età dei cavalli, era probabile una reazione esplosiva, come una scalciata. Pure l'invidia del cibo altrui - adescati con pane i cavalli erano stati condotti nel prato recintato - e il fatto che alla loro fuga era stata posta fine avevano probabilmente alimentato un simile comportamento. Per il perito il provvedimento preso dal padre nei confronti dei cavalli sconosciuti era inappropriato. Opportuno sarebbe stato l'aiuto di persone esperte, p. es. del proprietario dei cavalli, della polizia o di esperti di cavalli. 4. L'impugnante insorge contro ambedue le motivazioni del querelato decreto. Contro la prima la sua critica é fondata. 4.1 Il comportamento rimproverato all'imputato é qualificato come un reato per omissione improprio (art. 11 CP). La questione é quindi quella di sapere se tra l'aver omesso di cintare debitamente il prato ed il ferimento della bambina v'é una causalità ipotetica. Detto in altre parole, si tratta di accertare se, agendo come

5 avrebbe dovuto, l'autore avrebbe verosimilmente evitato l'evento dannoso. Al riguardo é determinante chiarire se in caso di intervento l'infortunio non si sarebbe, con un alto grado di probabilità, prodotto. Per la sua natura, la causalità ipotetica é difficile da stabilire. Una parte della dottrina ricorre perciò alla cosiddetta teoria del rischio accresciuto, che si accontenta dell'aumento del rischio che l'evento si realizzi (Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2008, art. 12 n. 41; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, 1. Band, Bern 1982, art. 117 n. 12 seg. e 47-55). La giurisprudenza si riferisce soprattutto alla teoria della probabilità ed esige che sia dimostrato che, se l'agente avesse agito secondo la diligenza imposta dalle circostanze, il danno non sarebbe verosimilmente accaduto (DTF 116 IV 306 cons. 2a, 115 IV 191 cons. 2, 115 IV 206 cons. 5b). La distinzione tra queste teorie non deve essere sopravvalutata. In entrambe le teorie trattasi di determinare se l'agente, omettendo colposamente di agire, ha in modo prevedibile - ossia in misura non irrilevante - aumentato il rischio che l'evento si producesse (Donatsch, Sorgfaltsbemessung und Erfolg beim Fahrlässigkeitsdelikt, 1987, pagg. 284 segg.). 4.2 A ragione, come fa valere l'impugnante, per determinare più precisamente quali erano i doveri imposti a Y. dalla prudenza ci si può riferire alle raccomandazioni del SPIA. Per pascoli per cavalli queste prevedono dei recinti dell'altezza minima di 150 cm con pali di legno stabili e con almeno tre o quattro nastri elettrici ben visibili, che devono esser messi ad una distanza verticale di circa 40 cm l'uno dall'altro. Il menzionato servizio è stato concepito nel 1984 quale fondazione indipendente. Basandosi sull'art. 51 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI, RS 832.30), esso, quale organizzazione specializzata, ha assunto il compito di promuovere la sicurezza sul lavoro nelle aziende agricole. Senza dubbio questo servizio ha la competenza di rilasciare delle raccomandazioni in materia (DTF 131 III 115 cons. 2.3). La citata raccomandazione mostra come dev'essere recintato un pascolo per cavalli, affinché sia minimizzato il pericolo, che cavalli incustoditi possono arrecare. Essa concretizza la misura di diligenza, a cui deve soddisfare il proprietario di cavalli. In concreto la struttura della cinta elettrica del resistente non ossequiava questi requisiti. A ciò s'aggiunge che egli, senza plausibile motivo, ha incluso nel recinto un sentiero per passeggiatori, aumentando così il rischio. Che la sua cinta non scongiurava il pericolo era a lui noto, poiché, per sua stessa deposizione, temeva che i cavalli potessero fuggire su una strada (atto 3.17 pag. 2). Ma dei cavalli incustoditi non causano dei danni unicamente se si trovano su una strada. Fuori discussione é poi che i paletti di

6 plastica usati possono essere rovesciati anche da cavalli, che rispettano la recinzione, specie se si spaventano, e che pure cavalli non aggressivi possono mettere terzi in pericolo. La concreta evenienza l'ha dimostrato. Ne viene che il resistente, disattendendo la raccomandazione SPIA, ha violato il suo dovere di diligenza. 4.3 Per prassi un comportamento antidoveroso é in senso naturale causale se esso risulta essere una condizione necessaria per l'incidente, anche se non costituisce la causa unica o immediata del successo. Con questa "conditio sine qua non-formula" é esaminato un processo causale ipotetico, vale a dire cosa sarebbe accaduto senza il comportamento contrario al dovere; una in questo modo presunta causalità naturale non si lascia provare con sicurezza, per cui basta se il comportamento dell'agente é almeno con un alto grado di probabilità la causa del successo. In caso di un'omissione la questione é unicamente quella della causalità ipotetica. Tra l'omissione e l'evento v'é causalità, se l'adempimento del dovere avrebbe con un alto grado di probabilità impedito l'infortunio (DTF 116 IV 306 cons. 2a). 4.4 Stando alla deposizione di C. alcuni paletti col filo erano per terra quando ha raggiunto con i cavalli il prato cintato (atto 3.18 pag. 2). Una recinzione con pali di legno stabili, alti almeno 150 cm e con tre o quattro nastri elettrici ben visibili, corrispondente alla raccomandazione SPIA, inoltre che non includeva il sentiero per passeggiatori, avrebbe con un alto grado di probabilità impedito la fuga dei cavalli e di conseguenza il ferimento della bambina. In simili circostanze, contrariamente all'assunto della Procura pubblica, secondo cui i cavalli incustoditi pascolavano tranquillamente e non rappresentavano alcun pericolo, tra l'omissione da parte dell'imputato e l'infortunio v'é una causalità ipotetica, essendo l'omissione esser stata una conditio sine qua non dell'incidente. Infatti se il recinto fosse stato costruito regolarmente i cavalli con un alto grado di probabilità non avrebbero potuto prendere il largo e la bimba non sarebbe stata ferita. L'autorità d'inchiesta misconosce manifestamente la nozione della causalità ipotetica. Per quanto concerne la causalità, specioso é poi l'argomento del resistente. Egli nega l'esistenza di un "nesso causale adeguato" tra la violazione del suo dovere di diligenza e le lesioni subite dall'impugnante. Sennonché, se egli avesse costruito una cinta regolamentare, non vi sarebbe un comportamento antidoveroso e la questione della causalità "adeguata" non si porrebbe. Altra é invece la situazione nel caso di un recinto non regolamentare, da cui i cavalli possono fuggire. Cavalli incustoditi mettono terzi in pericolo. Dato che la cinta non rispondeva alla

7 raccomandazione SPIA, i cavalli hanno potuto prendere il largo. L'omissione é quindi stata la causa del pericolo posto dai cavalli incustoditi. Nell'evenienza concreta la questione non é poi quella del nesso causale adeguato, bensì quella della causalità ipotetica. Come é sopra esposto, il comportamento imputato al proprietario dei cavalli é reputato un reato per omissione improprio. Trattandosi di un reato per omissione la possibilità di scongiurare il pericolo (la possibilità d'agire e la causalità ipotetica) subentra al posto del nesso causale adeguato del reato d'evento per commissione (Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. Aufl. 2007, art. 11 n. 26 segg.). In effetti se non c'é un'azione forzatamente non v'é un nesso causale tra l'azione e l'evento. Il nesso causale c'é unicamente tra l'azione ed il successo. Tra l'omissione del resistente ed il danno arrecato dai suoi cavalli incustoditi esiste quindi una causalità ipotetica, non un nesso causale adeguato. 5. Nella seconda motivazione la Procura pubblica ritiene che pur ammettendo l'esistenza della causalità ipotetica tra l'omissione e l'evento, essa é stata interrotta dal comportamento irresponsabile del padre della bambina. 5.1 La causalità ipotetica é interrotta e perde allora la sua rilevanza giuridica, se altre cause concomitanti, quali l'imprudenza di un terzo o della vittima, costituiscono circostanze del tutto eccezionali od appaiono dovute ad un comportamento talmente imprudente, da non poter essere previste. L'imprevedibilità di una causa concomitante non basta tuttavia, di per sé, ad interrompere la causalità ipotetica. Occorre che detta causa abbia una gravità tale da risultare la causa più probabile e più immediata dell'evento considerato e da far passare in seconda linea le altre cause, in particolare l'omissione dell'agente, che hanno contribuito a produrlo (Jenny, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. Aufl. 2007, art. 12 n. 74 segg.; Trechsel/Jean-Richard, op. cit., art. 12 n. 27; DTF 131 IV 148 cons. 5.2, 127 IV 65 cons. 2.d, 122 IV 20 cons. 2.c bb). 5.2 Il padre che seguito dalla sua figlia di sei anni precede quattro giovani cavalli e che di conseguenza, non avendoli sott'occhio, non é in grado di mantenere la dovuta distanza dagli stessi commette un'imprudenza talmente grave, che secondo l'andamento generale delle cose e secondo l'esperienza generale della vita é idonea a produrre un incidente. Anche docili cavalli, che si lasciano adescare con del pane, possono scalciare, sicché da loro, in particolare dalle loro gambe posteriori dev'essere mantenuta distanza. Ciò non é possibile, dato che inosservati, i cavalli possono avvicinarsi. Se dei cavalli non cavalcati o non attaccati al carro devono essere portati fuori dalla stalla, vanno condotti con la cavezza o meglio con la briglia e il conduttore deve tenersi all'altezza della testa. È in effetti eccezionale portare dei

8 cavalli estranei in un recinto precedendoli anziché seguendoli, specie se c'é anche una bambina. Di massima il mandriano stesso, che conosce le bestie, le conduce al pascolo seguendole. Pertanto alla questione di sapere se il padre, precedendo con la bimba i cavalli, ha posto una causa concomitante va risposto affermativamente. La gravità della sua imprudenza é tale, che risulta essere la causa più probabile e più immediata del ferimento della bambina e fa passare in seconda linea l'omissione del resistente. Che il comportamento del padre non era imprevedibile, come obietta l'impugnante, é irrilevante, poiché l'imprevedibilità di una causa concomitante di per sé non basta ad interrompere la causalità ipotetica. Neppure l'eccezione che il padre, inesperto di cavalli, non era in grado di riconoscere il pericolo, può esser mossa, poiché egli ha deposto di non aver pensato che precedere i cavalli, senza averli sott'occhio e quindi senza poter mantenere un'adeguata distanza dagli stessi, poteva essere pericoloso (atto 3.18 pag. 2). Lui stesso non ha quindi preteso che non sapeva che condurre dei cavalli precedendoli era pericoloso. 6. Per le considerazioni che precedono, la pretesa dell'impugnante si rivela infondata e l'impugnato decreto d'abbandono merita di essere confermato sulla base della sua seconda motivazione. Pertanto il gravame va respinto. 7. I costi della procedura di gravame vanno così a carico dell'impugnante; il resistente ha diritto ad una congrua indennità a titolo di ripetibili (art. 160 cpv. 1 e 4 LGP).

9 La Camera di gravame decide: 1. Il gravame é respinto. 2. I costi della procedura di gravame di fr. 600.-- vanno a carico dell'impugnante, che inoltre rifonde al resistente un'indennità a titolo di ripetibili di fr. 2'500.-- (IVA inclusa). 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 LTF al Tribunale federale. Questo è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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