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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 16.04.2008 BK 2008 12

16 avril 2008·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·2,710 mots·~14 min·18

Résumé

diffamazione e calunnia | KreisP Einstellungsverfügung

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 16 aprile 2008 Comunicata per iscritto il: BK 08 12 Decisione Camera di gravame Presidenza Vicepresidente Bochsler Giudici Rehli e Hubert Attuario Crameri —————— Visto il ricorso di X., querelante e ricorrente, contro il decreto d'abbandono del Vicepresidente del Circolo di D. del 14 febbraio 2008, comunicato il 14 febbraio 2008, in re della ricorrente contro Y. e Z., querelati e resistenti, entrambi rappresentati dall'avv. lic. iur. Fabrizio Keller, Palazzo Polti, 6537 E., concernente diffamazione e calunnia, è risultato:

2 A. Avendo trovato la sua autovettura con la gomma posteriore destra forata, il 25 marzo 2006 Y., accompagnato dal suo figlio Z., s'è presentato al Posto di E. della Polizia cantonale ed ha sporto querela per danneggiamento contro ignoti. All'agente di polizia C. il padre o il figlio hanno consegnato una lettera, datata 6 marzo 2006, con cui X. s'era rivolta a B., il genero di Y., scrivendo quanto segue: "Come già in passato anche quest'anno abbiamo rilevato dei danni al terreno di nostra proprietà. Domenica 5 marzo 2006, alle ore 17.30/18.00 ha transitato con il suo autoveicolo in direzione dell'abitazione della signora A.. Molto probabilmente Lei non è mai stato informato che il diritto di passo con autoveicolo è unicamente della larghezza di 3 metri e non oltre. Inutili "bravure di safari" sulla nostra proprietà non sono più accettabili. La invitiamo pertanto a voler sistemare il terreno durante i prossimi giorni. Qualora la situazione si dovesse ripresentare, non ci riteremmo responsabili in alcun modo di danni o reazioni nei confronti di terzi. X. ha reputato la consegna dello scritto all'agente di polizia un'implicita imputazione di danneggiamento nei suoi confronti. Il 16 giugno 2006 ha perciò querelato Y. e Z. per diffamazione e calunnia. Ha proposto di condannarli ad una pena nonché al risarcimento di fr. 100.-- per spese e di fr. 1'000.-- per danno non patrimoniale. Fallito il tentativo di conciliazione, udite le parti, interrogati i querelati e l'agente di polizia, con decreto del 14 febbraio 2008, comunicato lo stesso giorno, il Vicepresidente del Circolo di D. ha abbandonato il procedimento contro entrambi gli imputati (cifre 1 e 2 del dispositivo). Alla querelante sono state addossate le spese di procedura di fr. 400.-- ed un'indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'500.-- alle controparti (cifre 3 e 3.1). B. Contro questo giudizio X., in data 10 marzo 2008, è insorta con ricorso alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni e ne ha chiesto l'annullamento, protestando spese e ripetibili. I resistenti ed il giudice precedente hanno postulato la reiezione del ricorso. Dei motivi posti a fondamento dell'impugnato decreto e delle memorie si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

3 La Camera di gravame considera: 1. Ai sensi dell'art. 168 cpv.3 LGP, che rinvia agli artt. 138 e 139 LGP, contro i decreti d'abbandono del presidente di circolo può essere proposto ricorso alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni. Giusta l'art. 139 cpv. 1 LGP è legittimato ad inoltrarlo chiunque è colpito dal decreto e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica, vale a dire chi è pregiudicato nel suo reale o presunto stato giuridico (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl., Chur 1996, art. 139 n.2.2). Il ricorso va presentato per iscritto entro 20 giorni da quando l'interessato ha avuto conoscenza della decisione impugnata (art. 139 cpv. 2 LGP). Esso deve contenere una richiesta ed una motivazione; mezzi di prova disponibili sono da allegare (art. 33 cpv. 1 e 2 LGA). Presunta vittima d'offesa contro l'onore, X. deve essere reputata pregiudicata conformemente all'art 139 cpv. 1 LGP e di conseguenza legittimata ad impugnare il decreto con cui è stato abbandonato il procedimento nei confronti di Y. e Z.. Da lei il ricorso è poi stato proposto nella dovuta forma e tempestivamente. Esso è perciò ricevibile in ordine. 2. Contro il decreto d’abbandono può esser proposto gravame per illegalità o inadeguatezza (art. 138 LGP). Con questo rimedio l'impugnante può far valere non solo la violazione di diritto ma anche la disattenzione del potere d'apprezzamento; tuttavia soltanto l'eccesso o l'abuso di codesto potere è sindacabile da parte della Camera di gravame. Un decreto d'abbandono è adeguato e resiste al controllo del potere discrezionale se sulla scorta del risultato dell'istruttoria è da concludere che un reato oggettivamente e soggettivamente non è sufficientemente dimostrato e di conseguenza ci si dovrebbe aspettare il proscioglimento dell'imputato e se non sono più ravvisabili mezzi di prova, che potrebbero influenzare questo risultato (PTC 1995 no. 45). Le premesse per l'abbandono dell'inchiesta sono quindi di massima sempre date, se vi sono dei motivi di fatto o di diritto materiale o formale, che escludono un'ulteriore attività processuale o che sono poco promettenti per la probabilità di una condanna, vale a dire se all'indiziato non può esser messo a carico un atto punibile. 3. Il Vicepresidente di circolo ha in sostanza rilevato che Y.e Z., vicini di casa di X., s'erano presentati al posto di polizia ed il primo aveva sporto querela contro ignoti per danneggiamento, che nella stesura del rapporto il sgtm C. loro aveva chiesto se avevano dei sospetti o se conoscevano delle persone, che avrebbero potuto dare delle informazioni utili per l'indagine di polizia, che uno dei querelati - l'agente di polizia non ricordava se il padre o il figlio - gli aveva presentato

4 la lettera del 6 marzo 2006 della querelante e che quest'ultima, a seguito dell'osservazione finale nello scritto, era stata interrogata come informatrice. Il giudice precedente ha poi ritenuto che il figlio non aveva sporto querela per danneggiamento, ma solo accompagnato il padre al posto di polizia; ha quindi abbandonato il procedimento aperto nei confronti del figlio. Stando sempre al primo giudice, il padre, agendo in buona fede, senza voler in nessun modo ledere la persona della querelante, aveva sì informato l'agente di polizia della lettera ricevuta da B., ma non aveva diffuso a terzi tale informazione. Lo scritto era stato consegnato unicamente al fine di poter svolgere l'indagine. Che la querelante era stata interrogata non andava attribuito al querelato, bensì all'agente di polizia. Fondamentale era che il querelato aveva sporto denuncia contro ignoti, non esplicitamente contro la querelante. Altresì dagli atti non risultava che il querelato aveva agito intenzionalmente o divulgato cose non vere. La consegna della lettera della querelante all'agente di polizia non poteva esser reputato un atto diffamante o calunnioso. Da qui l'abbandono del procedimento anche nei confronti del padre. 4. La ricorrente critica l'apprezzamento del giudice di circolo. Essa sostiene che l'intenzione dei querelati era chiaramente quella d'informare l'agente di polizia, in maniera implicita, che la sospettavano d'essere autrice del danneggiamento del pneumatico della vettura. 4.1 La ricorrente non rimprovera al giudice di primo grado d'aver abbandonato il procedimento nei confronti di Z. fondandosi su una motivazione insostenibile. Dato che i motivi dell'abbandono non sono per nulla criticati, la questione non presta fianco a discussioni. Dalla Camera di gravame l'abbandono fondato sulla circostanza che il figlio non aveva sporto querela contro ignoti per danneggiamento va confermato. A questo motivo dev'essere aggiunto che non è sufficientemente documentato che la lettera della ricorrente è stata consegnata dal figlio. L'agente di polizia ha testimoniato che non si ricordava da quale dei due querelati aveva ricevuto lo scritto (atto 42 pag. 4). Y. ha deposto che era stato lui a consegnare la lettera all'agente di polizia (atto 33 pag. 2). Di conseguenza manca una sufficiente prova per assumere che la consegna dello scritto è avvenuta per il tramite di Z.. 4.2 La ricorrente fa valere che con scritto del 13 settembre 2006 ha inoltrato querela, oltre che per diffamazione e calunnia, anche per ingiuria e vie di fatto. Tuttavia essa non si esprime, contravvenendo al suo obbligo, perché la consegna della sua lettera del 6 marzo 2006 all'agente di polizia rientri nel campo d'applicazione degli artt. 177 e 126 CP. Quest'obbligo le incombeva tanto più visto

5 che la fattispecie d'ingiuria comprende da un lato allegazioni di fatto lesive dell'onore esclusivamente nei confronti dell'offeso stesso, dall'altro giudizi di valore offensivi dell'onore nei confronti di questi nonché di terzi e vie di fatto sono reputate azioni fisiche su una persona, che oltrepassano la misura generalmente usuale e tollerata dalla società e che non hanno per conseguenza dei danni al corpo o alla salute, p. es. schiaffi, pugni, spintoni ecc. (Donatsch, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kommentar, 17. Aufl., Zürich 2006, pagg. 242, 184). La ricorrente non pretende - e dagli atti non è desumibile - che esclusivamente nei suoi confronti siano state fatte delle allegazioni di fatto lesive dell'onore o che direttamente o indirettamente sia stata attaccata con giudizi di valore offensivi dell'onore e che sia stata pregiudicata nella sua integrità fisica. Il comportamento dei querelati non rientra quindi nel campo d'applicazione dei due reati da lei prospettati posteriormente. 4.3 L’art. 173 cifra 1 CP punisce, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere “chiunque, comunicando con un terzo, diffama, cioè incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei e chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto”. Oggetto della protezione penale di cui alla citata norma, non diversamente che dall'articolo relativo alla calunnia (art. 174 CP) è l’onore di una persona; in tal senso letteralmente l’articolo stesso “incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto” nonché la marginale che si riferisce agli articoli indicati (1. Delitti contro l’onore) ed il titolo terzo delle disposizioni speciali del CP in cui essi sono inseriti. L’onore è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e dignità, vale a dire di essere una persona che si comporta come lo impone la convenienza e che merita quindi rispetto. L’allegazione diffamatoria deve portare su dei fatti. Il Tribunale federale limita la protezione dell’onore all’integrità etica, vale a dire protetto è l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d’onore, che si comporta secondo le regole riconosciute. (Franz Riklin, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Basel 2003, vor Art. 173 n. 13 segg.). Lesivi dell’onore sono l'incolpazione, il sospetto o la divulgazione di una condotta penalmente rilevante (Riklin, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2. Aufl. 2007, vor Art. 173 n. 13,17 seg., Art. 173 n. 4; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurz-kommentar, 2. Aufl., Zürich 1997, vor Art. 173 n. 4, Art. 173 n. 6). La ricorrente pretende quindi a ragione che non solo la divulgazione di un'incolpazione, ma anche la divulgazione soltanto di un sospetto adempie la fattispecie dell'art. 173 CP.

6 Del pari va condiviso il parere della ricorrente secondo cui anche l'agente di polizia è un terzo. Di massima terzo è ogni persona che non è identica coll'autore o coll'offeso. Segnatamente pure le autorità (la polizia) sono terzi (Riklin, op. cit., Art. 173 n. 6; Trechsel, op. cit., Art. 173 n. 4 seg.). Ugualmente giusta è la critica della ricorrente relativa all'esposizione dei fatti nell'impugnato decreto (pag. 2 lett. B). Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la lettera della querelante non è stata mostrata all'agente di polizia, dopo che questi loro aveva chiesto se avevano dei sospetti o se conoscevano delle persone, che avrebbero potuto dare delle informazioni utili per l'indagine, ma Y. ha sporto querela per danneggiamento contro ignoti e contemporaneamente uno dei querelati - stando a Y. lui stesso (atto 33 pag. 2) - ha consegnato di propria volontà lo scritto. Tuttavia quanto deposto dal padre non è stato confermato dall'agente di polizia (atto 42 pagg. 2 e 4). Intanto la questione di sapere da chi è stata consegnata la lettera può rimanere indecisa, poichè, come si vedrà di seguito, dalla consegna dello scritto non può essere inferito che la querelante era sospettata d'aver danneggiato la gomma dell'autovettura. 4.4 La ricorrente assume che la sola circostanza che la sua lettera è stata consegnata all'agente di polizia è da reputare la manifestazione del sospetto d'essere lei l'autrice del danno. Sennonché, dato che l'intenzione da lei pretesa è un fatto interno, di cui non possono essere fornite delle prove, la questione di sapere se Y. - unicamente lui ha sporto querela - implicitamente ha espresso, rispettivamente ha voluto esprimere, che sospettava la querelante, è da giudicare in base all'insieme delle circostanze. Queste invalidano l'assunto della ricorrente, poichè "malgrado" sia stato consegnato lo scritto della querelante all'agente di polizia, il querelato ha sporto querela contro ignoti, e quanto alla possibile reità non ha fatto dei nomi, segnatamente neanche quello della querelante. Con sufficiente chiarezza la volontà del querelato di perseguire penalmente la querelata non è stata da lui manifestata. Altrimenti avrebbe querelato la ricorrente stessa. Inoltre dev'essere rilevato che nello scritto stesso non sono esposti gli estremi per far cadere il sospetto sulla ricorrente. La querelante ha scritto che non si riteneva responsabile di danni o reazioni nei confronti di terzi (atto 8), quindi di danni alla collettività e non ad una ristrettissima cerchia di persone, p. es. ai vicini di casa. Dato che la lettera quanto a possibili danneggiatori manca di una certa concretizzazione, a ragione la querelante non è stata interrogata come imputata del danno, bensì quale informatrice. Come tale una persona è escussa, se gli estremi per far cadere su di lei il sospetto non sono accertabili (Padrutt, op. cit., art. 87 n. 3.1). Ciò mostra che l'agente di polizia stesso non ha ritenuto lo scritto quale sospetto che la quere-

7 lante aveva perpetrato il danneggiamento. Nel caso contrario l'avrebbe interrogata come imputata. Ne viene che dalla circostanza che la lettera è stata consegnata all'agente di polizia non è lecito concludere che la ricorrente è stata sospettata d'essere l'autrice del danno. La sola consegna dello scritto non può quindi essere reputata una offesa all'onore. Nemmeno il fatto che la lettera è stata presa seco per sporgere querela al posto di polizia permette d'imputare al querelato un reato contro l'onore. Piuttosto, in base alla dichiarazione (invero inutile ed inopportuna) contenuta nello scritto, egli era addirittura tenuto a presentarla in vista dell'indagine della polizia. Infatti doveva essere vagliato se dalla stessa era già desumibile un sufficiente sospetto. Questo era compito della polizia. Dal danneggiato, che ha sporto querela contro ignoti, non poteva essere esatto che facesse lui stesso delle indagini fino che gli era permesso di querelare una determinata persona. Se il contenuto della lettera avesse fatto cadere il sospetto sulla querelante l'agente di polizia l'avrebbe interrogata come imputata, non solo quale informatrice. 5. Da ultimo la ricorrente accenna all’art. 167 cpv. 5 LGP, secondo cui dirimpetto a circostanze speciali è possibile derogare dal principio della soccombenza per il carico dell’indennità a titolo di ripetibili. Essa è del parere che l’implicita divulgazione del sospetto da parte dei querelati dev’essere reputata una circostanza speciale ai sensi della citata disposizione, sicché potrebbe esser rinunciato ad assegnare delle ripetibili alle controparti. Sennonchè la circostanza da cui la ricorrente muove, non s’é verificata, per cui la sua richiesta è infondata. 6. Per le considerazioni che precedono l’abbandono della procedura come pure l’addossamento delle ripetibili alla querelante devono essere confermati e di conseguenza il ricorso respinto. I costi della procedura di ricorso vanno così a carico della ricorrente; i resistenti hanno diritto a congrue ripetibili (art. 167 cpv. 4 e 5 in unione all'art. 160 cpv. 1 e 4 LGP).

8 La Camera di gravame decide : 1. Il ricorso è respinto. 2. I costi della procedura di ricorso di fr. 800.-- vanno a carico della ricorrente, che rifonde ai resistenti un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 600.--. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale, a condizione che siano adempiti i presupposti degli artt. 78 segg. LTF. Eventualmente è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In ambedue i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 4. Comunicazione a: __________ Per la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

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