Skip to content

Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 16.01.2008 BK 2007 48

16 janvier 2008·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·2,325 mots·~12 min·5

Résumé

lesioni colpose | Leitentscheid, publiziert als PKG 2008 12\x3Cbr\x3E | StA Einstellungsverfügung

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 16 gennaio 2008 Comunicata per iscritto il: BK 07 48 Decisione Camera di gravame Presidenza Vicepresidente Bochsler Giudici Rehli e Hubert Attuario Crameri —————— Visto il gravame di A., impugnante, rappresentata dall’avv. lic. iur. Piercarlo Plozza, Via Santa Maria, 7742 Poschiavo, contro il decreto d’abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 4 settembre 2007, comunicato il 6 settembre 2007, in re dell’impugnante, concernente lesioni colpose, è risultato:

2 A.a Il 26 novembre 2006 B. e sua figlia A.di sei anni, costatato che quattro cavalli, che probabilmente avevano preso il largo, pascolavano davanti alla loro casa, li hanno ricondotti nel prato recintato di D., adescandoli con pane. Ivi la bambina, che dietro al padre precedeva i cavalli, è stata sorpassata, colpita e ferita gravemente alla testa (alle parti molli e all’occhio sinistro con fratture del cranio) da un cavallo scalciante. A.b Secondo D. la recinzione era temporanea e costituita da paletti in plastica d’un metro d’altezza, messi ad una distanza di circa tre o quattro metri l’uno dall’altro, portanti un nastro elettrico di colore giallo. In essa era incluso anche il sentiero per passeggiate, che costeggia il prato di D. su un lato e congiunge i fondi agricoli della zona con le frazioni E. e F.. Per accedere al prato cintato ed attraversarlo il nastro elettrico era munito di una maniglia con una molla, che permettevano di staccarlo dal paletto. Stando a B. qui il nastro elettrico era per terra quando ha ricondotto i cavalli. B. Su querela di C., la madre della bambina, l’11 gennaio 2007 la Procura pubblica dei Grigioni ha aperto un procedimento penale contro “G.: Lesioni personali del 26 novembre 2006 a danno di A., nata il 16 marzo 2000”. Con decreto del 4 settembre 2007, comunicato il 6 settembre 2007, esso è stato abbandonato. La Procura pubblica ha addotto che non erano ravvisabili elementi atti a concludere ad una condotta omissiva di rilevanza penale da parte di D. nella custodia dei suoi cavalli. Non poteva essere escluso che il passo della recinzione, nel punto in cui i cavalli presumibilmente erano usciti, fosse lasciato aperto da passeggiatori. Ulteriori irregolarità nella costruzione della recinzione, rispettivamente nel controllo della stessa non erano state registrate. Sempre a dire della Procura pubblica neppure la condotta di B. è stata penalmente negligente. Ammesso che i cavalli possono avere comportamenti imprevedibili e pericolosi, essi, attirati dal pane, avevano seguito il padre e la bambina sino all’interno del recinto senza manifestare alcun atteggiamento anomalo. Ma anche se si volesse riscontrare una condotta negligente da parte del babbo, sarebbe applicabile l’art. 54 CP, in quanto duramente colpito. C. Contro il decreto d’abbandono A., il 27 settembre 2007, è insorta dinanzi alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni, ha chiesto che sia annullato e che venga riaperta l’inchiesta, rispettivamente il procedimento penale nei confronti di D..

3 La Procura pubblica ha rinunciato ad una presa di posizione. D. ha proposto, con protesta di costi e ripetibili, la reiezione del gravame. La Camera di gravame considera: 1. Ai sensi dell'art. 138 LGP il gravame alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni può esser proposto contro i decreti e le decisioni di gravame del Procuratore pubblico nonché contro gli atti degli organi inquirenti da lui approvati. Legittimato ad inoltrarlo è chiunque è colpito dagli stessi e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Segnatamente la persona danneggiata può aggravarsi contro il decreto d’abbandono (art. 139 cpv. 1 LGP). Il gravame va presentato per iscritto entro 20 giorni da quando l’interessato ha avuto conoscenza della decisione impugnata (art. 139 cpv. 2 LGP). Esso deve contenere una richiesta ed una motivazione; mezzi di prova disponibili sono da allegare (art. 33 cpv. 1 e 2 LGA). Ferita gravemente, A. è danneggiata ai sensi dell’art. 139 cpv. 1 LGP e di conseguenza legittimata ad impugnare il decreto con cui è stata abbandonata l’inchiesta. Da lei il gravame è poi stato proposto nella dovuta forma e tempestivamente. Esso è perciò ricevibile in ordine. 2. Contro il decreto d’abbandono può esser proposto gravame per illegalità o inadeguatezza (art. 138 LGP). Con questo rimedio l'impugnante può far valere non solo la violazione di diritto ma anche la disattenzione del potere d'apprezzamento; tuttavia soltanto l'eccesso o l'abuso di codesto potere è sindacabile da parte della Camera di gravame. Un decreto d'abbandono è adeguato e resiste al controllo del potere discrezionale se sulla scorta del risultato dell'istruttoria è da concludere che un reato oggettivamente e soggettivamente non è sufficientemente dimostrato e di conseguenza ci si dovrebbe aspettare il proscioglimento dell'imputato e se non sono più ravvisabili mezzi di prova, che potrebbero influenzare questo risultato (PTC 1995 no. 45). Le premesse per l'abbandono dell'inchiesta sono quindi di massima sempre date, se vi sono dei motivi di fatto o di diritto materiale o formale, che escludono un'ulteriore attività processuale o che sono poco promettenti per la probabilità di una condanna, vale a dire se all'indiziato non può esser messo a carico un atto punibile. Il giudice istruttore deve quindi occuparsi del risultato dell'istruttoria sotto due aspetti. Da una parte devono essere raccolti e valutati i mezzi di prova. L'abbandono della procedura si rivela giustificato se una valutazione complessiva degli stessi porta alla sostenibile conclusione che una condanna è improbabile, che quindi l'imputato sarebbe assolto. Dall'altra parte l'abbandono premette forzata-

4 mente che sia fondato su un risultato definitivo; oggettivamente non devono più esserci dei mezzi probatori, che potrebbero influenzarlo in senso contrario (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, Chur 1996, art. 82 LGP cifra 3.3). 3.1 Dal profilo formale l’impugnante censura una lacunosa rispettivamente incompleta istruttoria nonostante le gravi lesioni ed eccepisce che la Procura pubblica non ha aperto un procedimento penale contro D. rispettivamente che non l’ha messo in stato d’accusa per lesioni colpose ai sensi dell’art. 125 CP. 3.2 Sta nell’ambito di discrezionalità della Procura pubblica decidere se, quando e - nel caso che la responsabilità penale va addossata a più persone contro chi dev’essere aperto un procedimento penale. Il querelato non deve essere oppresso senza motivo da una procedura penale ed è nell’interesse di tutti gli interessati che sia evitato un dispendio inutile. Per contro è fuori discussione che, in considerazione dei diritti procedurali, approfondite indagini, che hanno per oggetto la fattispecie oggettiva e soggettiva, la presunta reità, l’illegalità o la colpevolezza richiedono l’apertura di un procedimento penale. Possibile è che questi chiarimenti si basano su un certo sospetto, ciò che giustifica l’apertura di un’istruttoria. Se sono date le relative premesse, v’è anche l’obbligo dell’autorità d’aprire il procedimento penale. Quest’obbligo risulta dai diritti processuali di un presunto reo (cfr. decisione della Camera di gravame del Tribunale cantonale, BK 06 30 del 6 luglio 2006, cons. 2.a, pag. 5). 3.3 Nel concreto caso si rivela discutibile che il procedimento penale, dopo gli interrogatori da parte della polizia, non è stato ripreso contro il proprietario dei cavalli, che in quel momento era certo, ma è stato portato avanti nei confronti della “località G.”. È la persona del reo rispettivamente di un presunto reo certa, l’autorità è obbligata ad aprire formalmente un procedimento penale contro la stessa, anche se eventualmente devono essere presi in considerazione ulteriori, al momento incerti rei. La questione qui sollevata non deve però essere vagliata in modo conclusivo, poichè essa, come si vedrà in seguito (cons. 5.2), per l’esito della procedura di gravame non è (co-)decisiva. 4.1 Pure nell’ordine è da rilevare che dopo le audizioni da parte della polizia il proprietario dei cavalli è stato interrogato dalla segretaria del giudice istruttore. L’impugnante menziona questa circostanza, tuttavia senza censurarla.

5 4.2 Ai sensi dell’art. 87 cpv. 8 LGP nel caso di crimini e delitti di minima importanza il giudice istruttore può delegare al segretario l’interrogatorio d’imputati, informatori e testimoni. Che crimini e delitti debbano essere reputati di minima importanza non è detto dalla legge. A questo proposito nulla di convincente può essere dedotto anche dal commentario Padrutt (cfr. pag. 198 cifre 9 e 9.1). L’ivi citata PTC 1967 no. 57 recte: no. 55 cons. 1 - non tratta questa questione; del pari dicasi del punto del testo di Waiblinger, Das Strafverfahren des Kantons Bern, art. 26 n. 3, pag. 71 seg., addotto da Padrutt. Sono la legge e la prassi silenti, la questione della minima importanza deve quindi essere decisa dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze, vale a dire secondo la specie del reato, la connessa pena comminata come pure il grado di difficoltà dell’inchiesta e i problemi di diritto che si pongono. Un interrogatorio finalizzato e mirato va sempre effettuato in base ai reati, che stanno in discussione. Se si tratta di un reato colposo commesso per omissione deve essere tenuto conto delle regolarizzazioni relative a doveri di diligenza, che sono applicabili. Solo in tal modo può nell’ambito dell’inchiesta essere accertato se, da chi e perché sono stati violati dei doveri di diligenza. Di massima si ha a che fare con complesse questioni di diritto, ciò che era ed è il caso nell’evenienza concreta. In ogni caso dalla valutazione globale del concreto caso dev’essere tratta la conclusione che non si ha a che fare con un crimine o delitto di minima importanza ed il giudice istruttore ha quindi a torto delegato l’interrogatorio alla sua segretaria. La così commessa violazione di diritto resta però senza conseguenze giuridiche (cfr. PTC 1967 no. 55 cons. 1). Per contro dovrà essere eliminata nell’ambito del necessario completamento dell’istruttoria. 5.1 Nel merito l’impugnante sostiene che la recinzione del prato dove pascolavano i cavalli non adempie neppure lontanamente alle raccomandazioni del Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura (SPIA). A suo dire D. non ha osservato che pascoli per cavalli richiedono recinti di un’altezza minima di 150 cm con vari nastri o varie stecche ben visibili, che devono essere fissati ad una distanza verticale di circa 40 cm. Al riguardo l’impugnante fa riferimento alla DTF 131 III 115. Essa è del parere che l’omissione del proprietario dei cavalli è stata causa adeguata dell’incidente. Per contro D. contesta una causalità adeguata tra la sua omissione e l’infortunio. Ciò anche nel caso che avesse trasgredito alle suesposte raccomandazioni. Degli addotti ulteriori motivi in relazione alla causalità la Camera

6 di gravame, come si vedrà in seguito (cons. 5.2), non deve occuparsi in questa procedura. 5.2 La Procura pubblica non s’è per niente confrontata con le raccomandazioni SPIA. Essa non s’è neppure posta la questione di sapere se una recinzione per cavalli può includere un sentiero per passeggiatori, che è inoltre una via di collegamento delle frazioni E. e F. coi fondi agricoli. Il proprietario dei cavalli non è nemmeno stato interrogato sui motivi, che l’hanno indotto a cintare il prato omettendo di osservare le suddette raccomandazioni. L’autorità inquirente non gli ha neanche chiesto se nell’ambito dei suoi controlli aveva una volta costatato che la maniglia col nastro elettrico non era stata riattaccata al paletto del passaggio e se non aveva mai tenuto conto di una simile omissione. La conseguenza di questi e se del caso d’ulteriori necessari accertamenti è che l’impugnato decreto d’abbandono non si occupa delle questioni giuridicamente rilevanti. Esse sono avanzate dalle parti - ovviamente in modo differente secondo i loro punti di vista colle memorie della procedura di gravame. Dirimpetto alla situazione di fatto e di diritto qui in discussione la motivazione addotta nel decreto d’abbandono è insostenibile. Dato che la procedura di gravame serve unicamente all’esame della motivazione e la decisione del gravame - anche se il diritto d’esser sentito è stato tutelato - non può però semplicemente sostituire una motivazione mancante rispettivamente una motivazione che non considera la situazione di fatto e di diritto determinanti, l’impugnato decreto è da annullare e la causa è da rinviare all’istanza precedente per nuovo trattamento (cfr. decisione della Camera di gravame del Tribunale cantonale, BK 06 30 del 6 luglio 2006, cons. 3.bg, pag. 12). Va la causa rinviata alla prima istanza per il completamento delle prove e nuova decisione, per i motivi esposti all’inizio non le sarà possibile rinunciare ad aprire un procedimento penale contro D. e ad eseguire gli ulteriori interrogatori per il tramite del giudice istruttore stesso. Indi, se l’istruttoria dovesse essere di nuovo abbandonata, l’istanza inferiore dovrà occuparsi in modo approfondito delle questioni qui sollevate e degli assunti giuridici sostenuti dalle parti nell’ambito della procedura di gravame ed addurre una difendibile motivazione. 6. L’esito della procedura di gravame comporta l’accollamento dei costi della stessa al Cantone dei Grigioni (art. 160 cpv. 1 LGP). L’impugnante ha diritto ad una congrua indennità a titolo di ripetibili. Dato che il procedimento penale non è stato aperto contro D., egli non è imputato, nell’ambito

7 della procedura di gravame - pur essendogli stata concessa la possibilità d’inoltrare una presa di posizione - non gli spetta quindi né la qualità di parte né quella di soccombente e di conseguenza non può essere condannato a rifondere delle ripetibili all’impugnante vincente. In applicazione dell’art. 160 cpv. 4 LGP esse vanno a carico del Cantone dei Grigioni. Un importo di fr. 3'000.-- (IVA inclusa) si rivela adeguato.

8 La Camera di gravame decide : 1. Il gravame è accolto, l’impugnato decreto d’abbandono annullato e la causa rinviata alla Procura pubblica dei Grigioni per nuovo trattamento nel senso dei considerandi. 2. I costi della procedura di gravame vanno a carico del Cantone dei Grigioni, che inoltre rifonde all’impugnante un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 3'000.-- (IVA inclusa). 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 LTF al Tribunale federale. Questo è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: __________ Per la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

BK 2007 48 — Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 16.01.2008 BK 2007 48 — Swissrulings