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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 17.05.2006 BK 2006 13

17 mai 2006·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera penale II·PDF·2,211 mots·~11 min·6

Résumé

Hausfriedensbruch | StA Einstellungsverfügung

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 17 maggio 2006 Comunicata per iscritto il: BK 06 13 Decisione Camera di gravame Presidenza Vicepresidente Bochsler Giudici Rehli e Hubert Attuario Crameri —————— Visto il gravame di Z., impugnante, rappresentato dalla lic. iur. Martina Gorfer, presso studio legale Zinsli & Nater, Via Maistra 5, 7500 St. Moritz, contro il decreto d’abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 22 febbraio 2006, comunicato il 27 febbraio 2006, in re contro X., opponente al gravame, concernente violazione di domicilio, è risultato:

2 A. Alla fine di giugno 2005 X. è stata assunta quale donna delle pulizie da Z., proprietario della Chesa A. a B.. L’incarico di pulizia l’ha ricevuto da C., che durante l’assenza del proprietario era il sorvegliante della casa per vacanze. A tempo pieno in qualità di lavatrice alle dipendenze di D., proprietario dell’Albergo E., F., X. alla pulizia della Chesa A. accudiva di sera e poi rientrava al suo domicilio a G.. Di regola il sorvegliante apriva la casa e la chiudeva a pulizia ultimata. Alle volte, non spesso, egli in serata consegnava la chiave della casa alla donna delle pulizie che glièla restituiva il giorno dopo prima di andare al lavoro. Il 29 agosto 2005 H. ha denunciato al Posto della Polizia cantonale di B. che la Chesa A., malgrado l’assenza del suo proprietario, era abitata. Recatisi sul posto, gli agenti di polizia hanno rintracciato la donna delle pulizie e I., un suo conoscente. Quella loro ha dichiarato d’aver pernottato, col permesso di C., nel corso del mese di agosto 2005, circa 5 o 6 volte in casa del padrone, poiché s’era fatto tardi; questi d’esser stato invitato a farle una visita. Il sorvegliante ha contestato d’aver permesso alla donna delle pulizie il pernottamento in casa Z. B. Il 30 agosto 2005 Z. ha querelato X. e I. per violazione di domicilio. Contro la donna delle pulizie la Procura pubblica dei Grigioni, in data 17 ottobre 2005, ha aperto un procedimento penale per l’anzidetto delitto, mentre che nei confronti del conoscente ha rinunciato a procedere per difetto di sufficienti indizi. Con decreto del 22 febbraio 2006, comunicato il 27 febbraio 2006, l’istruttoria è stata abbandonata. In sostanza l’organo inquirente si richiama alla dottrina (Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2003, art. 186, n. 23), secondo cui non commette violazione di domicilio colui che incaricato dal vicino d’innaffiargli i fiori, senza consenso telefona a carico del proprietario o gli svuota il bar, ed in analogia conclude che il pernottamento, non contemplato dal contratto di lavoro, va reputato una violazione contrattuale e non una violazione di domicilio. A dire dell’autorità d’inchiesta commette poi violazione di domicilio chi si trattiene in una casa contro l’ingiunzione d’uscirne, ma nel concreto caso non è documentato che la donna delle pulizie, dopo esser stata sorpresa un mattino in casa Z. e dopo esser stata edotta sul divieto di pernottamento, ivi abbia ulteriormente passato delle notti. Unicamente in tal caso sarebbe consumata la violazione di domicilio. C. Il 20 marzo 2006 Z. s’è aggravato alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni. Egli chiede, con protesta di spese e d’indennità a

3 titolo di ripetibili, l’annullamento del decreto d’abbandono ed il rinvio della causa alla Procura pubblica per il completamento dell’istruttoria. L’autorità inquirente ha proposto la reiezione del gravame. L’opponente non ha inoltrato una presa di posizione. La Camera di gravame considera : 1. Ai sensi dell'art. 138 LGP il gravame alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni può esser proposto contro i decreti e le decisioni di gravame del Procuratore pubblico nonchè contro gli atti degli organi inquirenti da lui approvati. Tale rimedio va motivato e presentato entro 20 giorni dalla ricezione della decisione impugnata (art. 139 cpv. 2 e 3 LGP, 20 LPAC). Giusta l'art. 139 cpv. 1 LGP è legittimato ad inoltrarlo chiunque è colpito dalla stessa e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Segnatamente la persona direttamente danneggiata può aggravarsi contro il decreto d’abbandono. Presunta vittima della violazione di domicilio, Z. dev’essere reputato danneggiato ai sensi dell’art. 139 LGP e di conseguenza legittimato ad impugnare il decreto con cui è stata abbandonata l’inchiesta nei confronti di X.. Da lui il gravame è poi stato proposto nella dovuta forma e tempestivamente. Esso è perciò ricevibile in ordine. 2. Contro il decreto d’abbandono può esser proposto gravame per illegalità o inadeguatezza (art. 138 LGP). Con questo rimedio l'impugnante può far valere non solo la violazione di diritto ma anche la disattenzione del potere d'apprezzamento; tuttavia soltanto l'eccesso o l'abuso di codesto potere è sindacabile da parte della Camera di gravame. Un decreto d'abbandono è adeguato e resiste al controllo del potere discrezionale se sulla scorta del risultato dell'istruttoria è da concludere che un reato oggettivamente e soggettivamente non è sufficientemente dimostrato e di conseguenza ci si dovrebbe aspettare il proscioglimento dell'imputato e se non sono più ravvisabili mezzi di prova, che potrebbero influenzare questo risultato (PTC 1995 no. 45). Le premesse per l'abbandono dell'inchiesta sono quindi di massima sempre date, se vi sono dei motivi di fatto o di diritto materiale o formale, che escludono un'ulteriore attività processuale o che sono poco promettenti per la probabilità di una condanna, vale a dire se all'indiziato non può esser messo a carico un atto punibile. Il giudice istruttore deve quindi occuparsi del risultato dell'istruttoria sotto due aspetti. Da una parte devono essere fornite e valutate le prove, in altre parole devono esserci delle prove e va esaminata la loro attendibilità. L'abbandono della procedura si rivela giustificato se mancano le prove o se una valutazione comples-

4 siva delle stesse porta alla sostenibile conclusione che una condanna è improbabile, che quindi l'indiziato sarebbe assolto. Dall'altra parte l'abbandono premette forzatamente che sia fondato su un risultato definitivo; oggettivamente non devono più esserci dei mezzi di prova, che potrebbero influenzarlo in senso contrario (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl., Chur 1996, art. 82, cifra 3.3). 3. a) Commette violazione di domicilio ai sensi dell’art. 186 CP - ed è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa - chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce tra l’altro in una casa, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto. b) Nella fattispecie è accertato, ed è peraltro pacifico, che X. accudiva alla pulizia della Chesa A. e che quindi ivi s’è introdotta debitamente. In discussione è soltanto se ella ha pernottato in casa legittimamente o illegittimamente, cioè con o senza diritto. A tal proposito l’imputata ha deposto che C. le ha dato il permesso di passare la notte in casa eccezionalmente, vale a dire, se i lavori di pulizia si fossero protratti in piena notte, così da risparmiare il viaggio di ritorno al suo domicilio a G. (atti 3.2 e 3.8). Il sorvegliante ha per contro messo a verbale che esplicitamente non ha mai autorizzato la donna delle pulizie - salvo una volta che non si sentiva bene - a pernottare in casa Z. (atto 3.11) e che normalmente apriva lui la casa e la chiudeva a pulizia ultimata (atto 3.4). Egli ha altresì dichiarato che, onde evitare d’attendere fino ad alta notte per chiudere la casa, alle volte, non spesso, in serata dava la chiave alla donna delle pulizie, che gliela consegnava il giorno dopo (atti 3.4 e 3.11). Sempre a dire del sorvegliante del pernottamento è venuto a conoscenza a posteriori, poiché una mattina all’ora stabilita la donna delle pulizie non s’è presentata al buffet della stazione di F. per la consegna della chiave ed è stata rintracciata in casa del padrone, ove le ha ingiunto che qui non poteva permettersi di passare la notte (atto 3.11). Ne viene che contrariamente al parere dell’impugnante, la sua casa non è stata abitata dalla donna delle pulizie per settimane o addirittura mesi, ma ivi è stato unicamente pernottato, secondo l’imputata, 5 o 6 volte nel corso del mese di agosto 2005, rispettivamente, stando al sorvegliante, non spesso, quando la donna delle pulizie era in possesso della chiave della casa. Con ciò le circostanze di fatto non sono però chiare. Ciononostante la Procura pubblica ha ritenuto che l’imputata ha pernottato in casa Z. indebitamente, ma che il pernottamento, benchè irrispettoso, non è una violazione di domicilio ai sensi dell’art. 186 CP, bensì una violazione contrattuale. Sennonchè questo parere non può essere condiviso.

5 c) Da quanto precede risulta che per quanto riguarda la questione di fondo, cioè il legittimo o illegittimo pernottamento della donna delle pulizie in casa A., v’è la deposizione dell’imputata contro la deposizione del sorvegliante ed agli atti non vi sono ulteriori prove, indizi o circostanze che sovvertono quella o corroborano questa esposizione dei fatti. Il valore di deposizioni dipende da una parte dalla credibilità del deponente, dall’altra dall’attendibilità della sua deposizione. Nel concreto caso allo stato degli atti non sussistono dei dubbi quanto alla credibilità dell’imputata e la sua deposizione poi non può esser valutata meno convincente e di conseguenza meno attendibile di quella del sorvegliante. Deve perciò esser concluso che le deposizioni sono d’ugual valore. Contrariamente all’assunto dell’impugnante non vi sono motivi che confutano l’esposizione dei fatti dell’imputata. Certo, sorpresa dalla polizia, ha detto dapprima che stava pulendo la lavanderia (atto 3.1), poi che stava lavando la biancheria da letto (atto 3.2); al giudice istruttore invece che stava cambiandosi per uscire (atto 3.8), ma da queste imprecisioni in particolarità di second’ordine, che non hanno nessuna relazione colla questione di fondo, non può essere inferito che anche la sua deposizione principale non sia degna di fede. Del resto non si può fare a meno di rilevare che il sorvegliante una volta ha esplicitamente permesso il pernottamento alla donna delle pulizie e anche se non spesso, contrariamente alla regola, le ha lasciato la chiave della casa per tutta la notte. In simili circostanze in base alla valutazione delle equivalenti prove addotte è lecito inferire che esse non sono sufficienti per mettere il preteso delitto a carico dell’imputata e che una condanna della stessa è quindi improbabile. d) Come è stato esposto, l’abbandono di un’istruttoria premette inoltre che il decreto si basi su un risultato maturo per decidere. Ciò è il caso se concretamente non sono più ravvisabili dei mezzi di prova che potrebbero invalidare il risultato a cui si è giunti. Unicamente la mancanza della possibilità di completare l’inchiesta giustifica l’abbandono della procedura. Fintanto che sono ancora reperibili concrete prove, il risultato dell’istruttoria non è maturo per una decisione. L’impugnante si duole che la Procura pubblica non ha interrogato né lui né il denunciante H.. Intanto presupposto per assumere delle prove è che il giudice istruttore le ritenga utili per chiarire la fattispecie (art. 75 LGP), ciò che in concreto non è il caso, poiché sulla questione di sapere se il sorvegliante ha dato o non ha dato alla donna delle pulizie il permesso di pernottare in casa A. l’impugnante ed il denunciante non sono in grado di esprimersi.

6 e) Ne segue che da una parte in base al concreto risultato delle prove un comportamento di rilevanza penale dell’imputata non è sufficientemente dimostrato e che dall’altra non sono ravvisabili ulteriori mezzi di prova che potrebbero influenzarlo. A ragione l’istruttoria è perciò stata abbandonata. 4. Il sorvegliante ha deposto che esplicitamente non ha dato alla donna delle pulizie il permesso di pernottare in casa Z. (atto 3.11, pag. 3). Non come di regola egli, non spesso, in serata le ha però consegnato la chiave della casa, che gli è stata restituita solo il giorno dopo (atto 3.4). Si porrebbe quindi il quesito di sapere se la donna delle pulizie, per effetto di una supposizione erronea delle circostanze, ha creduto di non agire indebitamente passando la notte in casa del padrone. Si tratterebbe invero di questione concernente l’errore di fatto (art. 19 CP). Infatti agisce con intenzione ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 CP colui che soggettivamente si è rappresentato ed ha voluto l’atto delittuoso in tutti i suoi elementi costitutivi e del reato di cui all’art. 186 CP tra questi c’è quello di essersi trattenuto in casa illegittimamente, cioè senza diritto. Ora, il problema sarebbe quello di sapere se l’imputata ha creduto di potersi comportare come s’è comportata, senza realizzare tale elemento costitutivo del delitto. Intanto la questione può rimanere indecisa, poichè già per insufficienza di prove il preteso reato non è documentato. 5. Per le considerazioni che precedono, anche se con altra motivazione, l’abbandono della procedura dev’essere confermato e di conseguenza il gravame respinto. I costi della procedura di gravame vanno a carico dell’impugnante (art. 160 cpv. 1 LGP). Per costante prassi all’opponente non rappresentata da un avvocato non è assegnata un’indennità a titolo di ripetibili (cfr. le decisioni della Camera di gravame del Tribunale cantonale BK 05 50 del 14 settembre 2005, 05 24 del 15 febbraio 2005, 03 50 del 24 novembre 2003). A ciò s’aggiunge che essa non ha inoltrato una presa di posizione e non ha quindi avuto dei costi da indennizzare.

7 La Camera di gravame decide : 1. Il gravame è respinto 2. I costi della procedura di gravame di fr. 800.-- vanno a carico dell’impugnante. 3. Comunicazione a: __________ Per la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

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