Skip to content

Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 08.06.2017 SK1 2016 2

8 juin 2017·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera penale I·PDF·5,764 mots·~29 min·7

Résumé

infrazione alla Legge cantonale sulla caccia | Jagd/Fischerei JSG/BGF

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 8 giugno 2017 Comunicata per scritto il: SK1 16 2 13 giugno 2017 Sentenza Prima Camera penale Presidenza Pritzi Giudici Schnyder e Brunner Attuaria ad hoc Vecellio Nell'appello penale della Procura pubblica d e i Grigioni , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, appellante, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa dell'11 novembre 2015, comunicata il 7 gennaio 2016, in re dell'appellante contro Y._____, appellato, patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller, Piazza della Grida, 6535 Roveredo, concernente infrazione alla Legge cantonale sulla caccia, è risultato:

pagina 2 — 16 I. Fattispecie A. L'imputato è nato il 1° settembre 1977 a Bellinzona. Il suo comune di attinenza è O.1_____. Dopo aver frequentato le scuole dell'obbligo, ha conseguito il diploma di impiegato di commercio. Dal 1998 al 2002 egli ha lavorato presso la cassa malati A._____, mentre dall'anno 2002 lavora presso l'Ufficio di tassazione del Moesano. Egli ha dichiarato che il suo reddito annuale netto ammonta a CHF 80'000.00. Nel casellario giudiziale svizzero (act. PP.21) l'imputato figura con un'annotazione del 28 gennaio 2015 concernente diffamazione. Con decreto di accusa della Procura pubblica del 7 gennaio 2011 egli è stato inoltre ritenuto colpevole di danneggiamento di lieve entità giusta l'art. 144 cpv. 1 CP in unione all'art. 172ter CP e punito con una multa di CHF 250.00. Con decreto d'accusa del 2 luglio 2014 egli veniva giudicato colpevole d'infrazione alle norme della circolazione stradale giusta l'art. 27 cpv. 1 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 1 LCStr e punito con una multa di CHF 400.00. B. Dal decreto di accusa della Procura pubblica dei Grigioni del 3 marzo 2015, comunicato il 10 marzo 2015 (act. PP.1.1), nel procedimento penale ÜB.2014.12503/PR risultava la seguente fattispecie: "Il 31 agosto 2014, Y._____, intenzionato a raggiungere il rifugio di caccia, saliva a piedi lungo il sentiero che da C._____ porta D._____, Comune di O.1_____, portando con sé il suo zaino ed il suo fucile da caccia marca Ruger, no. 132-84438, calibro 10.3 mm, sistema di culatta tipo "blocco". Nonostante l'entrata con l'arma in territorio di caccia il giorno precedente l'apertura della stagione venatoria fosse permessa soltanto dalle ore 16.00, l'imputato, contrariamente ai propri obblighi, alle ore 13.30 si trovava già all'altezza del E._____ a ca. 1510 m s.l.m." Nel decreto di accusa della Procura pubblica dei Grigioni del 3 marzo 2015 è stato decretato: "1. Y._____ è colpevole d'infrazione all'ordinanza governativa sulla caccia giusta l'art. 12 cpv. 1 (OGC), alle prescrizioni per l'esercizio della caccia 2014 giusta il capitolo VI. cifra 3 lett. a (PEC) in unione all'art. 47 cpv. 1 della legge cantonale sulla caccia (LCC). 2. La persona imputata è punita con una multa di CHF 200.00. In caso di mancato pagamento per colpa, la multa sarà stata sostituita con una pena detentiva sostituiva di 2 giorni. 3. Le spese procedurali sono addebitate alla persona imputata. 4. Con ciò la persona imputata è tenuta a pagare: - multa CHF 200.00

pagina 3 — 16 - disborsi in contanti CHF 70.00 - tasse CHF 425.00 Importo fatturato CHF 695.00 5. (Comunicazione).

C. Contro detto decreto l'imputato in data 16 marzo 2015 ha interposto opposizione (act. PP.13). La Procura pubblica ha dunque trasmesso il decreto d'accusa al Tribunale distrettuale Moesa il 1° luglio 2015 (act. PP.22). Il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha concesso il 27 luglio 2015 un termine di 20 giorni alle parti per presentare e motivare eventuali richieste probatorie. Con lettera del 17 agosto 2015 il patrocinatore dell'imputato ha inoltrato la dichiarazione di B._____ e ha comunicato che egli avrebbe potuto anche essere citato come teste. Il 27 agosto 2015 la Procura pubblica dei Grigioni ha comunicato al Tribunale distrettuale Moesa di essere d'accordo con la dichiarazione di B._____ del 3 agosto 2015, ma ha sostenuto che B._____ non sapeva con certezza se la culatta del fucile da caccia di Y._____ si sarebbe trovata nello zaino. Anche se sarebbe stata rimossa la culatta, l'imputato non sarebbe stato autorizzato a portare con sé la sua arma di caccia prima delle ore 16.00 del 31 agosto 2014. Inoltre la Procura pubblica ha chiesto che durante il dibattimento l'imputato avrebbe dovuto smontare e rimontare la culatta della sua arma di caccia alta. Con ordinanza del 30 settembre 2015 il Tribunale distrettuale Moesa ammetteva la dichiarazione scritta del 3 agosto 2015 di B._____ che sarebbe stato sentito come teste durante il dibattimento dell'11 novembre 2015. D. L'udienza di dibattimento presso il Tribunale distrettuale Moesa ha avuto luogo l'11 novembre 2015. Durante tale dibattimento è stato interrogato l'imputato e il testimone B._____. Inoltre il difensore dell'imputato ha inoltrato un CD contenente la registrazione video dell'esercizio di estrazione e rimontaggio della culatta del fucile da caccia da parte dell'imputato. E. Con sentenza dell'11 novembre 2015, comunicata il 12 novembre 2015 in dispositivo e il 7 gennaio 2016 con la motivazione scritta, il Tribunale distrettuale Moesa ha decretato: "1. Y._____, 1977, O.2_____, è assolto dall'accusa di infrazione all'Ordinanza governativa sulla caccia giusta l'art. 2 cpv. 1 (OGC), alle prescrizioni per l'esercizio della caccia 2014 giusta il capitolo VI. cifra 3 lett. a (PEC) in unione all'art. 47 cpv. 1 della Legge cantonale sulla caccia (LCC).

pagina 4 — 16 2. Le spese d'istruzione della Procura pubblica dei Grigioni di CHF 1'105.- restano a carico del Cantone dei Grigioni. La tassa di giudizio del Tribunale distrettuale Moesa di CHF 600.- resta a carico del Tribunale distrettuale Moesa. 3. All'imputato è riconosciuta un'indennità per ripetibili ex art. 429 CPP di CHF 1'604.90. 4. (Indicazione dei mezzi di impugnazione) 5. (Notifica)" Per la motivazione della sentenza, il Tribunale distrettuale Moesa ha esaminato se l'imputato, mettendosi in cammino prima delle 16.00 e portando con sé il fucile da caccia, privo di culatta e munizioni avrebbe infranto le disposizioni venatorie. Innanzitutto il Tribunale distrettuale Moesa ha ritenuto che le PEC non potrebbero essere equiparate a un'ordinanza, da un lato perché il Cantone medesimo non le annoverebbe fra quegli atti e perché le PEC nemmeno sarebbero pubblicate nella collezione ufficiale delle leggi cantonali (AGS). Pertanto bisognerebbe esclusivamente esaminare il testo dell'art. 12 cpv. 1 OGC. Il testo di questo articolo in lingua italiana e romancia si riferirebbe solo a veicoli a motore, mentre il testo tedesco sembrerebbe divergere. Anche l'interpretazione sistematica e teleologica si riferirebbe unicamente all'uso di veicoli a motore. A mente del Tribunale distrettuale Moesa anche esaminando le locuzioni "in assetto di caccia" e "con l'arma da caccia" si rileverebbe che il cacciatore dovrebbe avere con sé tutto il materiale necessario per esercitare l'arte venatoria e per essere riconosciuto come tale da terze persone. Si potrebbe quindi concludere che l'imputato non sarebbe stato né equipaggiato, né in assetto di caccia e che il suo fucile sarebbe stato inutilizzabile a fini venatori. Pertanto l'imputato andrebbe prosciolto da qualsiasi accusa. F. Contro tale sentenza la Procura pubblica è insorta al Tribunale cantonale con dichiarazione d'appello del 21 gennaio 2016 (act. A.2), chiedendo: "1. Le cifre 1, 2 e 3 dell'impugnata sentenza siano annullate. 2. Y._____ sia dichiarato colpevole d'infrazione all'Ordinanza governativa sulla caccia giusta l'art. 2 cpv. 1 (OGC), alle Prescrizioni per l'esercizio della caccia 2014 giusta il capitolo VI. cifra 3 lett. a (PEC) in unione all'art. 47 cpv. 1 della Legge cantonale sulla caccia (LCC). 3. Y._____ sia punito con una multa di CHF 200.00. In caso di mancato pagamento per colpa, la multa sia sostituita con una pena detentiva sostitutiva di 2 giorni. 4. Spese a norma di legge."

pagina 5 — 16 Inoltre a mente dell'art. 406 cpv. 2 lett. c CPP la Procura pubblica ha chiesto di trattare l'appello in procedura scritta. Con motivazione d'appello del 18 marzo 2016 (act. A.3) la Procura pubblica dei Grigioni ha affermato di non contestare la fattispecie stabilita. A mente della Procura pubblica sarebbe tuttavia incontestato che Y._____ si sarebbe recato in territorio di caccia il 31 agosto 2014 prima delle ore 16.00. Inoltre le prescrizioni per l'esercizio della caccia sarebbero rilasciate annualmente dal Governo e pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale. La pubblicazione delle Prescrizioni per l'esercizio della caccia 2014 sarebbe avvenuta nel Foglio ufficiale del 3 luglio 2014 e siccome la base legale per l'emanazione di tali prescrizioni sarebbe contemplata negli artt. 19 e 38 LCC, queste sarebbero entrate in vigore a norma di legge giusta l'art. 2 cpv. 1 LCPubl. Inoltre le Prescrizioni per l'esercizio della caccia sarebbero consegnate personalmente a ogni cacciatore al momento della consegna della patente di caccia. L'istanza precedente avrebbe stabilito che la versione italiana dell'art. 12 cpv. 1 OGC si riferirebbe solamente all'utilizzo di veicoli a motore, e in effetti questa versione, a mente dell'appellante risulterebbe ambigua. Bisognerebbe tuttavia considerare che la versione in lingua tedesca sarebbe stata redatta prima e che la versione italiana sarebbe frutto di una traduzione imprecisa. Per contro dalla versione italiana delle Prescrizioni per l'esercizio della caccia emergerebbe chiaramente che i cacciatori, nel giorno prima dell'apertura della caccia, non potrebbero mettersi in viaggio e dunque non potrebbero nemmeno incamminarsi prima delle ore 16.00 per recarsi in territorio di caccia. Questa versione corrisponderebbe alla lingua tedesca. Entrambe le versioni sarebbero state pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale in modo regolare e Y._____ avrebbe dovuto attenersi. Secondo la Procura pubblica, Y._____ avrebbe portato con sé la sua arma il pomeriggio del 31 agosto 2014 per praticare la caccia il giorno successivo. Con ciò egli avrebbe infranto la disposizione al capitolo VI. cifra 3 PEC, in quanto egli si sarebbe incamminato già nel primo pomeriggio in territorio di caccia. Anche se Y._____ avrebbe portato con sé la sua arma senza culatta, ciò non inciderebbe minimamente all'adempimento della fattispecie, poiché anche un fucile senza culatta sarebbe considerato un'arma. Pertanto, secondo la Procura pubblica, sarebbe applicabile l'art. 47 cpv. 1 LCC, secondo il quale sarebbe punito con la multa fino a CHF 20'000.00 chi contravverrebbe intenzionalmente o per negligenza alla presente legge o ad atti normativi e decisioni fondati su quest'ultima. La colpa dell'appellato non sarebbe da considerarsi particolarmente grave, perché avrebbe unicamente trasgredito a una norma d'ordine che non avrebbe messo in pericolo alcuna persona. Pertanto la Procura pubblica ha

pagina 6 — 16 proposto nella sua motivazione d'appello di pronunciare una multa di CHF 200.00, multa che rientrerebbe nell'ambito delle multe disciplinari. In caso di mancato pagamento per colpa, per legge, la multa dovrebbe essere sostituita con una pena detentiva sostitutiva. Nel presente caso, secondo la Procura pubblica, si giustificherebbe fissare una pena di due giorni. G. Tramite il suo patrocinatore, Y._____ il 25 aprile 2016 ha inoltrato le proprie osservazioni al Tribunale cantonale (act. A.4), postulando: "1. Per quanto ammissibile, l'appello è respinto. 1.2 Per conseguenza, la sentenza dell'11 novembre 2015/7 gennaio 2016 del Tribunale distrettuale Moesa e con essa il proscioglimento di Y._____, O.2_____, da ogni capo d'imputazione, va integralmente confermata. 2. Con protesta di spese, tasse e ripetibili tutte, di prima e seconda istanza." Secondo l'appellato, il caso deciso nella procedura dibattimentale di primo grado avrebbe riguardato una contravvenzione. Mediante appello si potrebbe unicamente far valere un vizio giuridico oppure un accertamento dei fatti arbitrario. A mente dell'appellato, dove la Procura pubblica criticherebbe in termini appellatori l'accertamento dei fatti, tale censura non potrebbe essere udita. Per quanto riguarda la fattispecie, tenendo conto che l'appellante non muoverebbe critiche all'accertamento dei fatti operato dalla prima istanza, si preciserebbe che la fattispecie posta a fondamento del giudizio di primo grado andrebbe ripresa e confermata. Si ammetterebbe unicamente che Y._____ verso le ore 13.30 del 31 agosto 2014 avrebbe percorso il sentiero che da C._____ porterebbe all' D._____, Comune di O.1_____, e non che egli si sarebbe recato in territorio di caccia, affermazione del tutto apodittica e assolutamente non dimostrata. Andrebbe anche rilevato, che le Prescrizioni per l'esercizio della caccia 2014 non sarebbero annoverate, sistematicamente, nell'ordinamento legislativo della caccia e che non sarebbero state pubblicate nella collezione ufficiale delle leggi cantonali. Condividendo l'opinione del Tribunale distrettuale Moesa, le Prescrizioni per l'esercizio della caccia non potrebbero essere equiparate a un'ordinanza. L'appellato sostiene che le Prescrizioni per l'esercizio della caccia andrebbero necessariamente annoverate fra gli atti normativi ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. d LCPubl e che per essere vincolanti dovrebbero essere pubblicate nella collezione ufficiale delle leggi cantonali. Infatti, le relative disposizioni avrebbero una portata generale, concernerebbero una moltitudine di fattispecie a carattere astratto e regolerebbero determinate procedure da seguire per le multe disciplinari,

pagina 7 — 16 l'ottenimento di patenti e permessi speciali, per animali dannosi, ecc. Infine alle PEC sarebbero annesse delle appendici che però non verrebbero nemmeno dichiarate loro parte integrante. L'appellato sostiene nelle sue osservazioni che le PEC sarebbero degli atti normativi che andrebbero però obbligatoriamente pubblicate nell'AGS secondo l'art. 5 LCPubl. Infatti giusta l'art. 8 LCPubl, gli atti normativi e gli accordi creerebbero obblighi giuridicamente vincolanti per le singole persone unicamente se sarebbero stati pubblicati secondo la LCPubl. Nel caso in rassegna, sarebbe stato chiaramente e definitivamente accertato che le PEC non sarebbero state pubblicate nell'AGS e che di conseguenza le PEC non creerebbero obblighi giuridicamente vincolanti per ogni singolo individuo. Anche se le PEC sarebbero state pubblicate sul Foglio ufficiale cantonale, questo non sarebbe l'AGS. Di conseguenza le PEC non sarebbero comunque vincolanti. L'appellato sostiene che le tre versioni linguistiche sarebbero ugualmente vincolanti e in questa procedura farebbe esclusivamente stato il testo italiano. Il testo italiano dell'art. 12 cpv. 1 OGC regolerebbe unicamente l'uso di veicoli a motore. Y._____ non avrebbe usato alcun veicolo a motore, motivo per cui l'art. 12 cpv. 1 OGC non potrebbe tornare applicabile. Anche dal punto di vista sistematico si potrebbe legittimamente concludere che il secondo capoverso si riferirebbe unicamente all'uso dei veicoli regolato al primo capoverso. La Procura pubblica nel suo appello criticherebbe pure l'accertamento dei fatti eseguito dalla prima istanza, ossia l'equipaggiamento dell'appellato nel momento dei fatti. Tale censura sarebbe inammissibile, perché il Tribunale distrettuale Moesa avrebbe concluso che Y._____, nonostante l'arma inutilizzabile, non era in assetto di caccia. Concludendo, l'appellato sostiene di non aver violato nessuna norma legale e che pertanto non potrebbe essere punito. H. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1. a) Giusta l'art. 398 cpv. 1 del CPP l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. La sentenza del Tribunale distrettuale Moesa data dell'11 novembre 2015 ed è stata comunicata in dispositivo il 12 novembre 2015 (act. TD.9). Giusta l'art. 399

pagina 8 — 16 cpv. 1 CPP l'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. Il 17 novembre 2015 la Procura pubblica annunciava al Tribunale distrettuale Moesa appello contro il dispositivo della sentenza (act. A.1). L'annuncio di appello è quindi tempestivo. b) La dichiarazione scritta d'appello va poi inoltrata entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 399 cpv. 3 CPP). La motivazione scritta della sentenza è stata comunicata dal Tribunale distrettuale Moesa in data 7 gennaio 2016 (act. E.1). Anche la dichiarazione d'appello del 21 gennaio 2016 (data del timbro postale 22 gennaio 2016, act. TD.10) dell'appellante è dunque tempestiva ed essendo sufficientemente motivata ai sensi dell'art. 399 cpv. 3 CPP va ricevuta in ordine. 2. a) Giusta l'art. 391 CPP nella sua decisione la Prima Camera penale del Tribunale cantonale quale giurisdizione d'appello non è vincolata né dalle motivazioni delle parti, né dalle loro conclusioni, eccettuate quelle riguardanti le azioni civili (cpv. 1). Essa non può modificare una decisione a pregiudizio dell'imputato o condannato se il ricorso è stato esperito esclusivamente a suo favore. È fatta salva unicamente una punizione più severa sulla base di fatti di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza (cpv. 2). La procedura d'appello è disciplinata dagli artt. 403 segg. CPP. Di principio, essa è orale e pubblica e si svolge secondo le disposizioni concernenti il dibattimento di primo grado (art. 405 cpv. 1 i.r.c. l'art. 69 cpv. 1 CPP). Può tuttavia svolgersi secondo una procedura scritta nei casi enumerati esaustivamente dall'art. 406 cpv. 1 e 2 CPP, il legislatore avendo previsto questa possibilità solamente a titolo eccezionale (DTF 139 IV 290 consid. 1.1 con riferimenti; sentenza del Tribunale cantonale SK1 15 41 del 27 aprile 2016, consid. 2). La procedura scritta è soggetta a condizioni severe: l'art. 406 cpv. 2 CPP disciplina i casi in cui l'appello può essere oggetto della procedura scritta con il consenso delle parti, mentre l'art. 406 cpv. 1 CPP enumera i casi nei quali il tribunale può trattare l'appello in procedura scritta senza il loro accordo. Ciò è segnatamente il caso quando occorre statuire esclusivamente in merito a questioni giuridiche (lett. a); quando sono impugnati soltanto i punti della sentenza relativi agli aspetti civili (lett. b); quando la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni e nell'appello non si chiede una condanna per un crimine o un delitto (lett. c); quando sono impugnate soltanto le conseguenze in materia di spese, di indennità

pagina 9 — 16 e di riparazione del torto morale (lett. d) o sono impugnate soltanto misure ai sensi degli artt. 66-73 CP (lett. e). b) Con ordinanza del 3 marzo 2016 la Prima Camera penale ha ordinato ai sensi dell'art. 406 cpv. 1 lett. c CPP la procedura scritta (act. D.3), poiché come richiesto esplicitamente dalla Procura pubblica nella propria dichiarazione d'appello del 21 gennaio 2016 la sentenza di primo grado concerneva unicamente una contravvenzione e nell'appello non si chiedeva una condanna per un crimine o un delitto. 3. Giusta l'art. 398 cpv. 4 CPP se – come nel caso in esame – la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (cfr. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 12 ad art. 398 CPP, pag. 778 e seg.; sentenza del Tribunale cantonale SK1 15 41 del 27 aprile 2016, consid. 1.4 con altri rinvii).
L'esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è "manifestamente inesatto" o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione "manifestamente inesatto" richiama la nozione d'arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell'art. 9 Cost. (NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar, op. cit., n. 13 ad art. 398 CPP, pag. 779), secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile. Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 138 III 378 consid. 6.1; DTF 134 I 140 consid. 5.4 con rinvii; sentenza del Tribunale cantonale SK1 15 41 del 27 aprile 2016, consid. 1.4 con altri rinvii). 4. a) In primo luogo va esaminato se le Prescrizioni per l'esercizio della caccia 2014 (PEC) siano applicabili in questo caso e se abbiano effetto giuridico, rispettivamente se siano vincolanti per ogni singolo individuo. Per questo motivo

pagina 10 — 16 va analizzato se le PEC 2014 siano state pubblicate secondo la normativa applicabile. b) Il Tribunale distrettuale Moesa ha ritenuto che le PEC 2014 non sarebbero state vincolanti poiché non avrebbero rappresentato un'ordinanza e non avrebbero adempiuto i criteri dell'art. 8 cpv. 1 LCPubl. Solo le pubblicazioni ai sensi di quella legge avrebbero creato obblighi giuridici a mente del Tribunale distrettuale. Dato che le PEC 2014 non sarebbero state pubblicate nella collezione delle leggi cantonali (AGS), non potrebbero essere vincolanti. c) Per contro, a mente della Procura pubblica dei Grigioni, come fatto valere nella sua motivazione d'appello (act. A.3) al punto 3, l'opinione del Tribunale distrettuale Moesa non potrebbe essere condivisa. L'appellante ritiene che ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LCPubl le PEC 2014 sarebbero entrate in vigore a norma di legge, poiché sarebbero state pubblicate sul Foglio ufficiale cantonale. Inoltre le PEC sarebbero consegnate personalmente a ogni cacciatore al momento della consegna della patente di caccia. L'appellato, nelle sue osservazioni del 25 aprile 2016 (act. A.4), rileva invece che le PEC 2014 non sarebbero annoverate, sistematicamente, nell'ordinamento legislativo sulla caccia. Parimenti, le PEC non sarebbero state pubblicate nell'AGS e queste non potrebbero essere equiparate a un'ordinanza. Per essere vincolanti, quali atti normativi ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LPubl andrebbero pubblicate nell'AGS. Infatti le relative disposizioni avrebbero portata generale, concernerebbero una moltitudine di fattispecie a carattere astratto e regolerebbero determinate procedura da seguire per le multe disciplinari, l'ottenimento di patenti e permessi speciali, per animali dannosi, l'uso di apparecchi ricetrasmittenti e cellulari, il controllo delle armi e delle munizioni, ecc. Nel caso in rassegna sarebbe stato accertato che le PEC non sarebbero state pubblicate nell'AGS e quindi non creerebbero obblighi giuridicamente vincolanti per il singolo individuo. Inoltre il Foglio ufficiale cantonale non rappresenterebbe l'AGS. Le PEC, secondo l'appellato, non sarebbero dunque vincolanti. d) La Legge cantonale sulle collezioni delle leggi e sul Foglio ufficiale del 19 ottobre 2011 (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LCPubl; CSC 180.100) disciplina all'art. 8 cpv. 1 gli effetti giuridici della pubblicazione. Secondo questo articolo "gli atti normativi e gli accordi creano obblighi giuridicamente vincolanti per le singole persone unicamente se sono stati pubblicati secondo la presente legge". "La pubblicazione ordinaria degli atti normativi e degli accordi intercantonali avviene

pagina 11 — 16 nell'AGS" (art. 5 cpv. 1 LCPubl). Secondo il Messaggio del Governo al Gran Consiglio per l'emanazione della Legge cantonale sulle collezioni delle leggi e sul Foglio ufficiale (Messaggio numero 4/2011-2012, pag. 581) viene stabilito nell'art. 5 che la pubblicazione ordinaria degli atti normativi e degli accordi intercantonali avviene, come già oggi, nella collezione ufficiale delle leggi cantonali AGS nel Foglio ufficiale. Per quanto riguarda gli effetti giuridici, l'art. 8 a pagina 583 del Messaggio stabilisce che la conseguenza fondamentale della pubblicazione è l'effetto giuridico vincolante. "Per il singolo cittadino emergono diritti e doveri da un atto normativo, appena questo viene pubblicato in modo corretto ed entra in vigore. La pubblicazione deve poter consentire al singolo cittadino di essere informato in merito alle norme giuridiche e di comportarsi conformemente al contenuto normativo. Se un atto normativo cresciuto in forza di giudicato non viene pubblicato correttamente, non può essere opposto al cittadino." Lo stesso principio viene confermato dal Tribunale federale (DTF 104 Ia 167 consid. 2 con rinvii), stabilendo che un atto normativo esplica effetti giuridici solamente con la relativa pubblicazione. Per il diritto federale tale principio risulterebbe già dalla relativa norma legale, secondo la quale un atto normativo sarebbe vincolante per il singolo individuo solamente se sarebbe stato pubblicato nella collezione delle leggi. Nel presente caso è evidente che le PEC 2014 non sono state pubblicate nell'AGS. È pure innegabile che le PEC 2014 sono state pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale e che l'intero testo è comparso nelle tre lingue ufficiali cantonali. La collezione ufficiale delle leggi cantonali viene pure pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LCPubl. La pubblicazione delle PEC 2014 nel Foglio ufficiale cantonale non può quindi essere equiparata alla pubblicazione nella collezione ufficiale delle leggi cantonali, solamente poiché entrambe vengono diffuse tramite il Foglio ufficiale cantonale. In casu, la semplice diffusione delle PEC 2014 tramite pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale senza la contemporanea pubblicazione nell'AGS non determina un effetto giuridico ai sensi dell'art. 8 LCPubl e non obbliga quindi il singolo individuo (DTF 100 Ib 341 consid. 1b con altri rinvii). Come fatto valere dall'appellante, la base per il regolamento dell'esercizio della caccia è di fatto disciplinata dal Governo nell'art. 19 della Legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989 (LCC; CSC 740.000), secondo il quale nella misura in cui la presente legge non disponga altrimenti, il Governo disciplina l'esercizio della caccia ed emana le disposizioni necessarie. Anche l'esecuzione della presente legge spetta al Governo ed esso emana le necessarie prescrizioni giusta l'art. 38 LCC. Anche se la LCC è stata pubblicata in

pagina 12 — 16 modo regolare ed è quindi annoverata nell'AGS, non significa che le PEC, che obbligano il singolo cacciatore con diverse norme, siano state pubblicate correttamente secondo i criteri della LCPubl. Inoltre l'appellante nella sua motivazione d'appello non si confronta con le conclusioni della sentenza impugnata, ma si limita a ribadire che le PEC 2014 avrebbero un effetto giuridico per il singolo, poiché sarebbero state pubblicate sul Foglio ufficiale cantonale. Infine – al contrario di ciò che sostiene l'appellante – il fatto che le PEC vengano consegnate a ogni singolo cacciatore al momento del ritiro della patente, non potrebbe comunque sostituire la pubblicazione nell'AGS. L'appellato dunque non può essere condannato per una violazione delle PEC 2014. Di conseguenza le considerazioni dell'istanza inferiore resistono alla critica dell'appellante. Le censure dell'appellante si rivelano dunque infondate. 5. a) Considerando che le PEC 2014 non hanno nessun effetto giuridico vincolante, va esaminato nondimeno se il comportamento rimproverato all'appellato può rappresentare una violazione dell'art. 12 dell'Ordinanza governativa sulla caccia del 27 marzo 2007 (OGC; CSC 740.020). b) Nella sua sentenza, il Tribunale distrettuale Moesa ha stabilito che l'interpretazione nella lingua italiana dell'art. 12 cpv. 1 OGC sarebbe chiara e il testo della norma si riferirebbe solamente ai veicoli a motore. La versione in lingua tedesca sembrerebbe limitare l'uso dei veicoli a motore solo per il recarsi sul territorio di caccia. Valutando gli altri criteri d'interpretazione, il Tribunale distrettuale Moesa ha stabilito che l'art. 12 OGC si sarebbe riferito esclusivamente all'uso dei veicoli a motore. A mente del Tribunale distrettuale Moesa si potrebbe concludere che quel 31 agosto 2014, al momento di mettersi in cammino verso l'D._____, Y._____ non sarebbe né stato equipaggiato, né in assetto di caccia. Inoltre il suo fucile sarebbe stato inutilizzabile a fini venatori. Pertanto l'imputato andrebbe prosciolto da ogni accusa. c) L'appellante invece sostiene nella sua motivazione d'appello (act. A.3) che la versione tedesca sarebbe stata dapprima redatta e che la versione italiana sarebbe frutto di una traduzione imprecisa. Anche la considerazione del Tribunale distrettuale Moesa, secondo la quale l'appellato non sarebbe stato in assetto di caccia e che pertanto non avrebbe potuto comunque adempiere la fattispecie, sarebbe errata. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale cantonale un cacciatore commetterebbe un'azione in assetto di caccia qualora detta azione starebbe in un nesso stretto e diretto con l'esercizio della caccia e sarebbe idonea

pagina 13 — 16 a facilitarla. Anche se l'appellato avrebbe portato con sé la sua arma senza culatta, ciò non avrebbe inciso minimamente all'adempimento della fattispecie, poiché pure un fucile senza culatta sarebbe considerato un'arma. Sarebbe dunque applicabile l'art. 47 cpv. 1 LCC, secondo il quale verrebbe punito con una multa fino a CHF 20'000.00 chi contravverrebbe intenzionalmente o per negligenza alla LCC o ad atti normativi e decisioni fondati su quest'ultima. Poiché la colpa dell'appellato non sarebbe particolarmente grave, si proporrebbe una multa di CHF 200.00 che rientrerebbe nell'ambito delle multe disciplinari. Nelle sue osservazioni (act. A.4) l'appellato ritiene che il testo italiano dell'art. 12 cpv. 1 OGC sarebbe invece chiaro e inequivocabile. Questo regolerebbe unicamente l'uso di veicoli a motore. Nel caso concreto, l'appellato non ha usato alcun veicolo a motore, motivo per cui l'art. 12 cpv. 1 OGC non sarebbe applicabile. Di conseguenza, siccome l'appellato non ha violato nessuna norma legale, egli non potrebbe essere punito. d) L'istanza precedente ha eseguito un'interpretazione integrale della norma applicabile dell'art. 12 cpv. 1 OGC. Secondo questo capoverso di fatto "Il giorno prima dell'inizio della caccia, il giorno prima della ripresa della caccia dopo un'interruzione, il giorno della Festa federale di preghiera e quello della Festa di ringraziamento i cacciatori in assetto di caccia possono utilizzare a partire dalle ore 16.00 i veicoli a motore per recarsi nella zona di caccia o per ritornare con l'arma da caccia nei loro rifugi. I veicoli devono essere parcheggiati la sera stessa su un posteggio autorizzato." In particolar modo il Tribunale distrettuale Moesa ha ritenuto che tutte e tre le versioni linguistiche sono in egual misura vincolanti ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LCPubl, che l'interpretazione letterale non darebbe un risultato convergente e che in particolar modo l'interpretazione sistematica permetterebbe di ritenere che la norma citata si riferirebbe ai veicoli a motore. Pertanto non vi sarebbe nessuna rilevanza per la messa in cammino e dunque l'appellato non potrebbe essere punito per aver contravvenuto all'art. 12 cpv. 1 OGC. e) Anche l'argomentazione dell'appellante, secondo la quale la versione tedesca sarebbe stata redatta prima e che la versione in lingua italiana sarebbe frutto di una traduzione imprecisa, andrebbe comunque respinta. Infatti secondo il Messaggio del Governo al Gran Consiglio per l'emanazione della Legge cantonale sulle collezioni delle leggi e sul Foglio ufficiale (Messaggio numero 4/2011-2012, pag. 582 seg., già citato) di principio tutte e tre le lingue ufficiali cantonali sono

pagina 14 — 16 vincolanti in egual misura. Questo principio deriva dall'art. 3 cpv. 1 della Costituzione cantonale. In caso di differenze o insicurezze date dal testo, bisogna stabilire con i metodi d'interpretazione riconosciuti, quale versione corrisponde al vero senso della norma. Il Tribunale distrettuale Moesa ha infatti interpretato l'articolo menzionato e le relative considerazioni di prima istanza vanno confermate in toto. In particolar modo è plausibile l'esposizione dell'inserimento sistematico dell'art. 12 cpv. 1 OGC sotto il titolo del terzo capitolo "Veicoli a motore e mezzi di trasporto pubblico" che contiene gli articoli 10-14. L'art. 10 OGC disciplina il principio dell'utilizzo dei veicoli a motore durante la caccia, stabilendo che se l'arma da caccia viene portata con sé durante la caccia, l'utilizzo di veicoli a motore per l'esercizio della caccia è vietato. Le eccezioni sono regolate nell'art. 11 OGC col titolo "a) Per recarsi nella zona di caccia", nell'art. 12 col titolo "b) Inizio della caccia, fine della caccia, trasporto di ungulati" e nell'art. 13 col titolo "c) Eccezioni per cacciatori con gravi disabilità motorie". L'art. 14 disciplina invece l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico. In applicazione dell'OGC, come stabilito anche dall'istanza precedente, non vi sono indizi che il mettersi in cammino il giorno prima dell'inizio della caccia prima delle ore 16.00 sia vietato. Il ricorso alle PEC per l'interpretazione di questo quesito è evidentemente escluso. L'argomentazione dell'appellante, secondo la quale le PEC possono essere invocate per interpretare l'art. 12 OGC, è di conseguenza priva di fondamento. Infatti, come già stabilito nelle considerazioni precedenti, le PEC non hanno nessun effetto giuridico vincolante. Anche dall'interpretazione sistematica del testo italiano e tedesco non emerge nessuna contraddizione, dato che i titoli e i marginali riguardano in entrambe le lingue l'uso dei veicoli a motore. Siccome all'appellato veniva rimproverato di essersi messo in cammino il giorno 31 agosto 2014 alle ore 13.30, l'art. 12 cpv. 1 OGC – che disciplina unicamente l'uso di veicoli a motore – non risulta essere applicabile. Egli, a ragione, è stato pertanto prosciolto da ogni accusa. f) Infine, dato che l'art. 12 cpv. 1 OGC si riferisce solamente ed esclusivamente all'utilizzo di mezzi a motore, si può lasciare aperta la questione se una persona che viene incontrata con un'arma da caccia – tuttavia senza culatta e quindi inutilizzabile a fini venatori – e senza equipaggiamento venatorio, quale zaino, abbigliamento, binocolo, ecc. possa essere qualificato quale cacciatore in assetto da caccia ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 OGC.

pagina 15 — 16 Da quanto esposto, le pretese dell'appellante si rivelano completamente infondate e la sentenza impugnata merita di essere confermata. Di conseguenza l'appello va respinto. 6. Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto (art. 422 cpv. 1 CPP). Tenor l'art. 424 CPP i cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti (cpv. 1) che in casi semplici possono essere di natura forfetaria a copertura anche dei disborsi (cpv. 2). Nel Cantone dei Grigioni giusta l'art. 37 cpv. 4 lett. b della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 (LACPP; CSC 350.100) per procedure giudiziarie l'ammontare della tariffa viene disciplinato con ordinanza del Tribunale cantonale. L'Ordinanza sugli emolumenti in cause penali del 14 dicembre 2010 (OECP; CSC 350.210) prevede, all'art. 7, che per decisioni in procedure d'appello l'emolumento è compreso tra i CHF 1'500.00 e i CHF 20'000.00. Nella presente procedura d'appello un emolumento di CHF 2'500.00 pare proporzionato in considerazione di tutti gli aspetti del caso. In casu l'appellante soccombe totalmente con i suoi petiti. Di conseguenza i costi della procedura di appello vanno a carico dell'appellante ai sensi dell'art. 428 cpv. 1 CPP. L'appellato viene prosciolto invece da ogni accusa. L'appellante deve perciò rifondere l'appellato una congrua indennità a titolo di ripetibili. L'indennità viene stabilita in base all'art. 436 cpv. 1 e l'art. 429 CPP. Il rappresentante legale dell'appellato non ha presentato una nota d'onorario. Alla luce delle concrete circostanze e ai sensi dell'art. 429 cpv. 2 CPP, un'indennità a titolo di ripetibili di CHF 2'000.00, comprensiva delle spese e dell'IVA, appare adeguata.

pagina 16 — 16 III. La Prima Camera penale giudica: 1. L'appello è respinto. 2. Y._____ è assolto dall'accusa d'infrazione all'art. 12 cpv. 1 dell'Ordinanza governativa sulla caccia (OGC) e al capitolo VI. cifra 3 lett. a delle prescrizioni per l'esercizio della caccia 2014 (PEC) in unione all'art. 47 cpv. 1 della Legge cantonale sulla caccia (LCC). 3. Le spese d'istruzione della Procura pubblica dei Grigioni di CHF 1'105.00 restano a carico del Cantone dei Grigioni. Le spese procedurali di primo grado di CHF 600.00 restano a carico della cassa del Tribunale regionale Moesa. 4. All'imputato è riconosciuta un'indennità per ripetibili ex art. 429 CPP di CHF 1'604.90 per la procedura di primo grado. Essa va a carico dalla cassa del Tribunale regionale Moesa. 5. Le spese procedurali d'appello di CHF 2'500.00 vanno a carico del Cantone dei Grigioni. All'appellato è inoltre riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili di CHF 2'000.00 (IVA inclusa). Essa va a carico della cassa del Tribunale cantonale. 6. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF al Tribunale federale. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 7. Comunicazione a:

SK1 2016 2 — Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 08.06.2017 SK1 2016 2 — Swissrulings