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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 05.12.2019 SK1 2015 8

5 décembre 2019·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera penale I·PDF·15,000 mots·~1h 15min·2

Résumé

violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari | StGB 285-294 Öffentliche Gewalt

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 5 dicembre 2019 (Con sentenza 6B_977/2020 del 27 gennaio 2022 il Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto contro questa decisione, nella misura della sua ammissibilità.) N. d'incarto SK1 15 8 Istanza Prima Camera penale Composizione Pedrotti, presidente Michael Dürst e Hubert Baldassarre, attuario Parti A._____ appellante patrocinato dall'avv. Stefania Vecellio Via Solaria 3, 7746 Le Prese Procura pubblica dei Grigioni Sennhofstrasse 17, 7001 Coira contro B._____ appellato difeso dall'avv. Dr. iur. Tuto Rossi Viale Stazione 31c, casella postale 1855, 6500 Bellinzona Oggetto violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari Atto impugnato sentenza 23.08.2012 del Tribunale distrettuale Moesa, comunicata il 24.10.2012 (n. d'incarto 515.12.03) Comunicazione 26 giugno 2020

2 / 39 Ritenuto in fatto: A. B._____ (in seguito: imputato), nato il _____ 1973 a E._____, è cresciuto insieme ai genitori e a due sorelle in condizioni normali a F._____, dove ha frequentato le scuole elementari e secondarie. In seguito alle scuole dell'obbligo ha concluso un tirocinio da elettricista presso la ditta di famiglia G._____ SA con sede a F._____ e frequentato corsi di formazione nella Svizzera tedesca. Dal 1992/1993 lavora come dipendente presso la ditta G._____ SA. Nel 1998 ha sposato I._____, dalla quale ha avuto due figlie nate rispettivamente nel 1999 e nel 2002. In seguito al divorzio, avvenuto nel 2010, le figlie vivono con la madre a J._____. Nel 2008 ha avuto un figlio da K._____. A oggi – così come al momento dei reati a lui imputati – l'imputato è municipale del Comune di F._____. L'imputato convive attualmente da due anni con la compagna L._____. Al casellario giudiziale centrale svizzero figura una condanna nei confronti dell'imputato. Con mandato penale del Ministero pubblico del Cantone Ticino del _____2010 l'imputato è stato condannato per lesioni semplici e vie di fatto nei confronti dell'allora convivente e per grave violazione delle norme sulla circolazione stradale a una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di CHF 70.00 ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di CHF 500.00. B. Il 27 settembre 2010, intorno alle ore 08:00, gli agenti della Polizia cantonale A._____ e C._____ hanno fermato l'imputato davanti alla sua abitazione di F._____ e lo hanno portato in automobile al posto di polizia di M._____. L'agente C._____ ha interrogato l'imputato dalle ore 08:30 alle ore 10:07, in costante presenza del guardiano della selvaggina D._____ e con la saltuaria partecipazione del guardiano della selvaggina H._____ e del capoposto A._____. Su ordine del Giudice istruttore, alle ore 10:26 del medesimo giorno, l'imputato è stato messo in stato di fermo provvisorio, affinché potessero essere effettuati ulteriori accertamenti, segnatamente gli interrogatori delle persone informate sui fatti. Su sua richiesta, l'imputato ha quindi avuto un breve colloquio con l'agente A._____ nell'ufficio dello stesso. Dopo essere stato nuovamente interrogato dalle ore 15:38, l'imputato è stato dimesso dal posto di polizia di M._____ alle ore 18:00. Il 5 e 6 ottobre 2010 gli agenti di polizia C._____ e A._____, così come i guardiani della selvaggina D._____ e H._____, hanno querelato l'imputato per minaccia. Nel marzo 2011 i querelanti si sono costituiti accusatori privati, con azione penale e civile.

3 / 39 Il 7 marzo 2012 la Procura pubblica ha comunicato alle parti il termine dell'istruzione penale nei confronti dell'imputato per i reati di violenza o minaccia contro le autorità e funzionari e delitti contro la legge sulla caccia ecc. così come la sua intenzione di promuovere accusa in tal senso. Con atto d'accusa 30 marzo 2012 la Procura pubblica ha postulato – per quanto d'interesse ai fini del presente giudizio – la condanna dell'imputato per il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari giusta l'art. 285 n. 1 CP, fondando la relativa accusa sulla seguente fattispecie: A seguito di un sospetto di violazione di norme sulla caccia, il 27 settembre 2010, verso le ore 08:00, l'imputato B._____ veniva fermato dalla polizia al suo domicilio a F._____. Dopodiché gli agenti di polizia C._____ e A._____ lo traducevano al posto di polizia di M._____. Qui, durante la giornata, veniva interrogato dall'agente C._____. Gli interrogatori avvenivano alla presenza del guardiano della selvaggina D._____ e in parte alla presenza dell'agente A._____ e del guardiano della selvaggina H._____. Durante il tragitto dalla propria abitazione al posto di polizia di M._____ e durante la sua permanenza al posto di polizia, l'imputato minacciava gli agenti di polizia C._____ e A._____ come pure i guardiani della selvaggina D._____ e H._____, proferendo le seguenti frasi nei loro confronti: - "ma non pensate che questa cosa finisce qui", - "io non ho niente da perdere", - "fate bene attenzione che ve la faccio pagare", - "se pensate di passarla liscia ve la farò pagare, tanto non ho più niente da perdere", - "ci sarà qualcuno che la pagherà", - "che lui quando entra in un bosco e c'è un selvatico non esce senza". Queste esternazioni non si riferivano a eventuali passi legali che sarebbero stati presi in considerazione dall'imputato. Con le sue frasi l'imputato intendeva colpire direttamente l'incolumità fisica e psichica di C._____, A._____, D._____ e H._____, i quali venivano intimoriti di subire un rilevante danno al corpo e alla vita. Durante il pomeriggio l'imputato minacciava inoltre H._____ di buttarlo dalla finestra, annunciandogli quindi un rilevante danno alla salute. Con le minacce da lui espresse l'imputato intralciava intenzionalmente il lavoro della polizia, pregiudicando la regolare continuazione degli interrogatori e rallentandoli. Inoltre incuteva a C._____, A._____, D._____ e H._____ spavento e timore, stato d'animo che l'imputato intendeva o prendeva perlomeno in considerazione di procurare agli stessi. In data 5 ottobre 2011 C._____ sporgeva querela di parte lesa per il titolo di minaccia. Il 6 ottobre 2011 anche A._____, D._____ e H._____ sporgevano querela di parte lesa lo stesso titolo [sic]. Il 17 agosto 2012 A._____ ha quantificato l'indennizzo da lui richiesto in CHF 4'000.00, informando contestualmente il tribunale di prima istanza che non avrebbe presenziato al dibattimento per motivi professionali.

4 / 39 Il 23 agosto 2012 si è tenuto il dibattimento davanti al Tribunale distrettuale (oggi: Tribunale regionale) Moesa. Per quanto d'interesse ai fini del presente giudizio la Procura pubblica ha formulato le seguenti richieste: 1. B._____ sia riconosciuto colpevole di - violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari giusta l'art. 285 cifra 1 CP - […] - […] - […] 2. a) Di conseguenza sia condannato a una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di CHF 60.00 ciascuna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 3 anni (+ 1 giorno di fermo di polizia da dedurre). b) inoltre sia condannato al pagamento di una multa di CHF 1'800.00, sostituibile in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 30 giorni. 3. Il periodo di prova concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di CHF 70.00 ciascuna con cui l'imputato è stato condannato il _____2010 dal Ministero pubblico del cantone Ticino, sia revocato. 4. […] 5. […] 6. […] 7. Costi a norma di legge. Il difensore ha per contro postulato il proscioglimento dell'imputato relativamente al reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, ammettendo al contempo i reati di caccia, fatta eccezione per un abbattimento. C. Con sentenza 23 agosto 2012 il Tribunale distrettuale Moesa ha dichiarato B._____ autore colpevole di reiterata violazione della Legge federale sulla caccia, nonché di reiterata contravvenzione alla Legge cantonale sulla caccia e alle prescrizioni per l'esercizio della caccia. L'imputato è stato per contro prosciolto dall'accusa di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (punto 2 del dispositivo della sentenza). L'istanza precedente ha contestualmente respinto le azioni civili degli accusatori privati (punto 5 del dispositivo della sentenza). D. Avverso la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa, il 1° settembre 2012 A._____ (in seguito: l'appellante) ha annunciato appello dinanzi ai primi giudici. La decisione impugnata è stata comunicata alle parti in forma motivata il 24 ottobre 2012.

5 / 39 La dichiarazione d'appello è stata inoltrata al Tribunale cantonale dei Grigioni il 12 novembre 2012 (SK1 12 52) dall'avv. Stefania Vecellio. Nella dichiarazione d'appello l'appellante ha postulato l'annullamento dei punti 2 e 5 del dispositivo della sentenza impugnata (petito n. 1), la condanna dell'imputato per i reati di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285 cifra 1 CP (petito n. 2), eventualiter di tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285 cifra 1 CP (petito n. 3) e subeventualiter di minaccia ai sensi dell'art. 180 CP (petito n. 4); l'appellante ha infine preteso il pagamento di un indennizzo di CHF 500.00 per il torto morale subìto (petito n. 5) e protestato spese, tasse e ripetibili di prima e seconda istanza a carico dell'imputato (petito n. 6). Quale istanza probatoria, l'appellante ha chiesto di essere interrogato personalmente durante il dibattimento. E. Con ordinanza (recte: decreto) 14 novembre 2012 l'allora Presidente della Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha dato alla Procura pubblica, all'imputato e "agli altri tre accusatori privati" occasione di presentare osservazioni o dichiarare appello incidentale. In data 20 novembre 2012 (data del timbro postale), la Procura pubblica ha comunicato di rinunciare a esprimersi. F. Il 26 novembre 2012 (data del timbro postale) C._____ ha interposto "appello incidentale", postulando in particolare la condanna dell'imputato per il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ex art. 285 CP e ribadendo le richieste risarcitorie delle parti coinvolte. G. Lo stesso giorno (data del timbro postale) D._____ e H._____ hanno inoltrato una presa di posizione comune, in cui hanno anch'essi chiesto la condanna dell'imputato per il predetto reato, ribadendo che le minacce avrebbero suscitato in loro un serio timore per la loro incolumità e per quella dei loro familiari. H. Con decreto 16 aprile 2013 l'allora Presidente della Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha disposto la trattazione dell'appello in procedura scritta. Nelle sue osservazioni 26 luglio 2013 l'imputato ha chiesto la reiezione dell'appello, protestando tasse, spese e ripetibili. I. Con sentenza SK1 12 52 del 17 ottobre 2014 la Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha parzialmente accolto sia l'appello, sia gli appelli incidentali, questi ultimi nella misura della loro ricevibilità. La Corte cantonale ha riformato il giudizio di primo grado, riconoscendo in particolare l'imputato autore colpevole di tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari. Nella

6 / 39 sentenza il Tribunale cantonale ha considerato sia l'inoltro di C._____, sia quello di D._____ e H._____ come appelli incidentali. L. Il 6 novembre 2014 l'imputato ha presentato istanza di revisione concernente la sentenza 17 ottobre 2014 del Tribunale cantonale dei Grigioni, affermando di avere preso conoscenza solo a seguito della stessa degli appelli incidentali e facendo quindi valere una violazione del diritto al contraddittorio. Poiché l'istanza è stata successivamente ritirata con scritto 26 novembre 2014, la procedura di revisione è stata stralciata dai ruoli dalla Prima Camera penale con decreto SK1 14 52 del 22 dicembre 2014, comunicato il 13 gennaio 2015. M. L'imputato ha impugnato la sentenza 17 ottobre 2014 del Tribunale cantonale dei Grigioni con ricorso in materia penale, chiedendo al Tribunale federale di annullarla. L'imputato lamentava una violazione dell'art. 406 CPP dovuta alla circostanza che il Tribunale cantonale ha riesaminato l'accertamento dei fatti della prima istanza in una procedura scritta e una violazione del diritto di essere sentito, non avendo potuto esprimersi sugli allegati di D._____, H._____ e C._____, poiché gli stessi non gli erano stati trasmessi. N. Con sentenza 6B_1134/2014 del 24 febbraio 2015 la Corte di diritto penale del Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullando la sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni e rinviando la causa a quest'ultimo per nuovo giudizio. La tassa di giustizia per la procedura davanti alla Corte suprema è stata messa a carico dell'appellante e degli "appellanti incidentali". O. In seguito alla citata sentenza dell'Alta Corte l'allora Presidente della Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha concesso alle parti in data 10 marzo 2015 la possibilità di presentare osservazioni al riguardo entro il 31 marzo 2015 (SK1 15 8). P. Con scritto 30 marzo 2015 C._____ ha dichiarato – per quanto d'interesse ai fini del presente giudizio – di ritirare il suo appello incidentale. Q. Mediante inoltro 4 febbraio 2016 l'imputato ha presentato istanza di ricusa contro i Giudici cantonali Pritzi, Brunner e Schnyder e l'attuario Rogantini, nonché contro tutti gli altri magistrati che lavoravano a quel momento presso il Tribunale cantonale dei Grigioni, respinta il 28 aprile 2016 con decisione BB.2016.35 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. In sintesi il Tribunale penale federale ha concluso che il contenuto della sentenza 17 ottobre 2014 del Tribunale cantonale dei Grigioni non permette di concludere che vi sia prevenzione da parte del collegio giudicante nei confronti dell'imputato.

7 / 39 R. Con scritto 8 maggio 2017 il Giudice cantonale Pedrotti, Presidente della Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni dal 1° gennaio 2017, ha annunciato alle parti di assumere la presidenza nel procedimento in esame e comunicato la nuova composizione del collegio giudicante. Non vi è stata alcuna reazione delle parti. S. Il 20 giugno 2019 il Presidente della Prima Camera penale ha fissato alle parti un termine scadente l'8 luglio 2019 per la presentazione di eventuali osservazioni circa la ricevibilità dell'appello incidentale 26 novembre 2012 di C._____ così come dell'inoltro 26 novembre 2012 di D._____ e H._____. Nel medesimo scritto il Presidente della Prima Camera penale ha altresì comunicato che la qualità di parte nel procedimento di C._____, D._____ e H._____ sarebbe stata trattata in procedura scritta e decisa prima della citazione delle parti al dibattimento in applicazione dell'art. 403 CPP. T. Il 21 giugno 2019 la Procura pubblica ha comunicato di rinunciare a prendere posizione, mentre le altre parti non hanno inoltrato alcunché. U. Con ordinanza 17 settembre 2019 la Prima Camera penale non è entrata nel merito degli appelli incidentali 26 novembre 2012 di D._____ e H._____ e ha stralciato dai ruoli l'appello incidentale di C._____ per avvenuto ritiro. Nella citata ordinanza è stata negata agli stessi qualità di parte. V. Con decreto 17 ottobre 2019 il Presidente della Prima Camera penale ha citato l'appellante, la Procura pubblica e l'imputato, come pure il suo difensore, a comparire al dibattimento indetto per il 3 dicembre 2019. Il giorno stesso il Presidente della Prima Camera penale ha inoltre assunto d'ufficio agli atti in applicazione dell'art. 389 cpv. 3 CPP un estratto aggiornato del casellario giudiziale dell'imputato come pure fattori fiscali aggiornati dello stesso (stato di entrambi 17 ottobre 2019), come poi comunicato alle parti in sede dibattimentale. X. Con scritto 21 ottobre 2019 la Procura pubblica ha comunicato di rinunciare a partecipare al dibattimento d'appello. Y. Il 3 dicembre 2019 si è tenuto il dibattimento d'appello. Nell'ambito delle questioni pregiudiziali l'imputato ha chiesto lo stralcio formale dagli atti di alcuni documenti inseriti dal Tribunale cantonale nell'incarto SK1 12 52, senza, asseritamente, informare l'appellato, lamentando una violazione del diritto di essere sentito. La Prima Camera penale ha interrotto il dibattimento. In seguito alla

8 / 39 camera di consiglio sulla questione pregiudiziale avanzata dall'imputato, il Presidente della Prima Camera penale ha comunicato alle parti la decisione del collegio giudicante di non estromettere dagli atti della procedura i documenti in esame, non sussistendo motivi di estromissione ai sensi del Codice di procedura penale. In sede dibattimentale l'appellante ha formulato i seguenti petiti: 1. Le cifre 2 e 9 del dispositivo della sentenza impugnata vengano annullate. 2. B._____ venga condannato per i reati di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285 cifra 1 CP. 3. Eventualiter: B._____ venga condannato per i reati di tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285 cifra 1 CP in unione con l'art. 22 cpv. 1 CP. 4. Subeventualiter: B._____ venga condannato per il reato di minaccia ai sensi dell'art. 180 CP. 5. Con protesta di spese, tasse e ripetibili di prima e seconda istanza, nonché della procedura SK1 12 52 a carico di B._____. Su domanda del Presidente della Prima Camera penale l'appellante ha confermato di ritirare l'azione civile, la cui reiezione al punto 5 del dispositivo della sentenza di prima istanza era stata precedentemente impugnata al petito n. 1 della dichiarazione d'appello. In arringa l'appellante ha infine ritirato l'istanza probatoria con la quale aveva chiesto al Tribunale cantonale di essere interrogato personalmente durante il dibattimento. La difesa ha per contro formulato i seguenti petiti: 1. L'appello, inoltrato con motivazione scritta d'appello 07.05.2013 dal signor A._____, è respinto. 2. Al signor B._____, 6563 F._____ riconosciuto [sic] un indennizzo di CHF 47'019.40 per spese di patrocinio e di CHF 6000 per torto morale. 3. Il signor A._____ è condannato alle spese giudiziarie e a rifondere a B._____, F._____, una parte dell'indennizzo. 4. Protestate le ripetibili d'appello. L'imputato è stato interrogato in sede dibattimentale. Si rinvia al verbale dell'interrogatorio dell'imputato separatamente redatto. Le parti hanno rinunciato a una comunicazione orale e pubblica della sentenza. Per il resto si rinvia al verbale del dibattimento separatamente redatto.

9 / 39 Z. Il dispositivo, non comunicato oralmente, è stato comunicato alle parti per scritto il 6 dicembre 2019. AA. Le risultanze dell'interrogatorio dell'imputato da parte del Presidente della Prima Camera penale, le motivazioni dei petiti delle parti nelle memorie scritte e in sede dibattimentale, così come i considerandi della sentenza impugnata, saranno trattati – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1.1. Sono appellabili le sentenze penali emanate dei tribunali di primo grado che pongono fine al procedimento (art. 398 cpv. 1 CPP). Nel Cantone dei Grigioni i tribunali distrettuali – dal 1° gennaio 2017: tribunali regionali – sono tribunali di primo grado ai sensi dell'art. 19 CPP (art. 19 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 [LACPP; CSC 350.100]). Tribunale d'appello ai sensi dell'art. 21 CPP è il Tribunale cantonale (art. 22 LACPP). Avverso la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa può pertanto essere proposto appello al Tribunale cantonale, in seno al quale è competente la Prima Camera penale (art. 9 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [Ordinanza sul Tribunale cantonale, OOTC; CSC 173.100]). 1.2.1. Giusta l'art. 399 cpv. 1 CPP, l'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro venti giorni dalla notificazione della sentenza motivata, la parte annunciante deve inoltrare la dichiarazione scritta d'appello al tribunale competente (art. 399 cpv. 3 CPP). La tempestività dell'appello costituisce un presupposto processuale e deve pertanto essere esaminata d'ufficio (Luzius Eugster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2.a edizione, Basilea 2014, n. 5 ad art. 403 CPP; DTF 116 IV 81 consid. 2a). 1.2.2. Nella fattispecie l'appellante ha annunciato appello mediante scritto del 1° settembre 2012 al Tribunale distrettuale Moesa (cfr. SK1 12 52 act. A.1). La sentenza motivata è stata notificata all'appellante in data 24 ottobre 2012 (cfr. SK1 12 52 act. E.1). La dichiarazione scritta d'appello, inoltrata al Tribunale cantonale il 12 novembre 2012 (cfr. SK1 12 52 act. A.3 pag. 1), è pertanto tempestiva. 1.2.3. Nelle sue osservazioni 6 dicembre 2012 l'imputato ha tuttavia eccepito la tardività dell'annuncio d'appello 1° settembre 2012. A suo dire, l'appellante vi

10 / 39 avrebbe irritualmente richiesto al Tribunale regionale Moesa di attendere con la stesura scritta della sentenza, confermando l'appello solamente con scritto del 27 settembre 2012 (SK1 12 52 act. A.7 n. 1). L'imputato ha pertanto postulato che la procedura sia classata senza seguito (SK1 12 52 act. A.7 petito n. 1). 1.2.4. Dall'annuncio d'appello deve meramente emergere con sufficiente chiarezza la volontà dell'appellante di annunciare l'impugnazione della sentenza di prima istanza (cfr. Markus Hug/Alexandra Scheidegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2.a ed., Zurigo 2014, n. 2 ad art. 399 CPP). 1.2.5. Tale volontà è stata senz'altro espressa nell'annuncio d'appello 1° settembre 2012 (SK1 12 52 act. A.1, prima frase: "con la presente il sottoscritto A._____ annuncia, entro il termine prescritto, appello […]"). In ogni caso, la prima istanza era libera di procedere alla motivazione della decisione o invece di attendere, come richiesto dall'appellante. Dalla formulazione della richiesta risulta evidente che l'appellante non poneva condizioni, chiedendo invece solamente una cortesia ai primi giudici ("vi chiedo gentilmente di voler attendere ad effettuare la stesura della sentenza scritta […]", SK1 12 52 act. A.1, seconda frase). La richiesta dell'appellante avrebbe peraltro anche permesso alla prima istanza di risparmiare costi inutili alle parti e oneri superflui allo Stato, qualora avesse in seguito ritirato l'appello. Si rileva anche che l'imputato stesso non ha più sollevato tale eccezione nelle sue osservazioni 26 luglio 2013 relative alla motivazione scritta dell'appello (SK1 12 52 act. A.11 pag. 16) e neppure nelle arringhe del 3 dicembre 2019 (act. H.1 pag. 4 segg.). Nel corso del procedimento SK1 12 52 egli non si è neppure opposto al decreto 16 aprile 2013 (SK1 12 52 act. D.5) – successivo alle osservazioni 6 dicembre 2012 – con cui l'allora Presidente della Prima Camera penale ha disposto la procedura scritta, entrando già de facto nel merito dell'appello. 1.2.6. La circostanza che l'appellante ha chiesto nell'annuncio d'appello di attendere con la stesura della motivazione della sentenza impugnata è pertanto in ogni caso ininfluente, ragion per cui l'appello è tempestivo. 2.1. La ricevibilità dell'appello presuppone che la dichiarazione d'appello specifichi se sia impugnata l'intera sentenza di primo grado o solo parte della stessa e indichi le modifiche richieste così come le eventuali istanze probatorie (cfr. art. 399 cpv. 3 CPP). Laddove l'appellante impugna solo parti della sentenza, deve precisare su quali aspetti verte il suo appello (art. 399 cpv. 4 CPP; Markus Hug/Alexandra Scheidegger, op. cit., n. 12 ad art. 399 CPP). Per contro, la dichiarazione d'appello

11 / 39 non deve essere motivata (sentenza del Tribunale federale 6B_684/2017 del 13 marzo 2018 consid. 1.4.2). I requisiti formali dell'art. 399 cpv. 3 e 4 CPP costituiscono anch'essi presupposti processuali e sono pertanto da esaminare d'ufficio (Luzius Eugster, op. cit., n. 5 ad art. 403 CPP; DTF 116 IV 81 consid. 2a). 2.2. Nelle sue osservazioni 6 dicembre 2012 l'imputato ha eccepito la nullità della dichiarazione d'appello (SK1 12 52 act. A.7 n. 4). L'appellante non si sarebbe a suo dire espresso sulla colpevolezza, sulla commisurazione della pena, sulle conseguenze accessorie della sentenza o sulle conseguenze in materia di spese e d'indennità di riparazione del torto morale. L'imputato ha pertanto postulato che la dichiarazione d'appello sia classata senza seguito in quanto nulla a seguito della violazione dell'art. 339 (recte: art. 399) cpv. 4 CPP (SK 12 52 act. A.7 petito n. 2). 2.3. Dalla dichiarazione d'appello risulta chiaramente l'impugnazione dei punti 2 e 5 del dispositivo della sentenza di primo grado. Inoltre, chiedendo che l'imputato sia dichiarato colpevole del reato (compiuto o tentato) di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari o del reato di minaccia e che sia condannato a versare all'appellante un indennizzo di CHF 500.00 per il torto morale da esso subìto (SK1 12 52 act. A.3 pag. 3 e petiti n. 2-5), l'atto impugnativo in esame verte chiaramente sulla colpevolezza dell'imputato (art. 399 cpv. 4 lett. a CPP) e sull'accoglimento dell'azione civile dell'appellante (art. 399 cpv. 4 lett. e CPP). La dichiarazione d'appello indica così in che modo debbano essere modificati i punti del dispositivo della sentenza impugnata di cui si chiede l'annullamento. Anche su questo punto l'imputato stesso non ha più sollevato eccezioni nelle osservazioni 26 luglio 2013 – relative alla motivazione scritta dell'appello nella procedura SK1 12 52 – così come nelle arringhe del 3 dicembre 2019, postulando unicamente la reiezione del gravame (SK1 12 52 act. A.11 pag. 16; act. H.1 pag. 4 segg.). 2.4. Ne consegue che la dichiarazione d'appello adempie i requisiti formali dell'art. 399 cpv. 3 e 4 CPP e la relativa eccezione dell'imputato dev'essere respinta. 3. Ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa. In quanto accusatore privato ai sensi dell'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP, l'appellante è senz'altro parte del procedimento. Avendo le frasi di cui all'atto d'accusa potuto direttamente ledere la sua libertà decisionale e il suo senso di sicurezza come beni giuridici individuali, l'appellante dispone anche di un interesse giuridicamente protetto ed è pertanto legittimato a ricorrere (sul tutto Mauro Mini, in:

12 / 39 Bernasconi et al. [edit.], Codice svizzero di procedura penale [CPP], Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 2 e 5 segg. ad art. 382 CPP). 4. Giusta l'art. 398 cpv. 3 CPP mediante appello possono essere censurate violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (Mauro Mini, op. cit., n. 24 ad art. 398 CPP). Censurando l'appellante l'accertamento dei fatti da parte dei primi giudici in merito al proferimento delle frasi incriminate e l'applicazione errata degli artt. 285 n. 1 e 180 cpv. 1 CP (SK1 12 52 act. A.8 n. B./II./1.1; act. G.2 n. III./B./III./1.1), i motivi d'appello sono validi. 5.1. In sede dibattimentale d'appello l'imputato ha chiesto l'estromissione dagli atti della decisione del Tribunale amministrativo dei Grigioni relativa al sequestro delle armi dell'imputato, dell'incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino relativo a lesioni semplici e vie di fatto nei confronti dell'allora convivente e di un articolo di giornale citato nella decisione 17 ottobre 2014 del Tribunale cantonale (SK1 12 52), annullata dal Tribunale federale, facendo valere una violazione del diritto di essere sentito (act. H.1 pag. 2). 5.2.1. Si rileva innanzitutto che l'imputato non ha fatto valere alcun metodo probatorio vietato ai sensi degli artt. 140 seg. CPP, peraltro nemmeno ravvisabile. 5.2.2. In ogni caso, l'imputato ha potuto visionare l'incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino – agli atti della Procura pubblica dei Grigioni dal 6 ottobre 2010 (act. PP 4.3) – al più tardi con la visione incarto del 26 ottobre 2011 (act. PP 1.4). Per quanto concerne l'articolo di giornale citato nella sentenza 17 ottobre 2014 del Tribunale cantonale (SK1 12 52), annullata dal Tribunale federale, e la messa agli atti della decisione del Tribunale amministrativo dei Grigioni, anche qualora il difensore ne avesse effettivamente preso conoscenza solo in seguito alla sentenza 17 ottobre 2014 del Tribunale cantonale dei Grigioni (SK 1 12 52), si rileva che il difensore non ha poi chiesto accesso agli atti né, tantomeno, inoltrato osservazioni al riguardo. Egli ha invece atteso il dibattimento indetto cinque anni dopo, non tanto per esprimersi al riguardo, bensì per chiedere l'estromissione dei predetti documenti dagli atti sulla base di un'asserita violazione del diritto di essere sentito. Ciò peraltro dopo che, con decreto 10 marzo 2015, l'allora Presidente della Prima Camera penale ha concesso alle parti la possibilità di presentare osservazioni in merito alla sentenza del Tribunale federale (act. D.1). Il difensore ha infine avuto la possibilità di prendere posizione in merito ai predetti documenti nel corso del dibattimento d'appello, uno

13 / 39 dei cui scopi è proprio garantire alle parti il diritto di essere sentite. Non vi è pertanto stata alcuna violazione di detto diritto. È infatti la difesa che, con il suo agire, peraltro al limite dell'abuso di diritto, vi ha rinunciato. 5.3. Non essendovi stata alcuna violazione del diritto di essere sentito e non essendo ravvisabile alcun motivo d'estromissione ai sensi degli artt. 140 seg. CPP, non si estromette alcun documento dagli atti. 6.1. Nelle sue osservazioni scritte 6 dicembre 2012 l'imputato ha fatto valere l'inammissibilità del petito n. 4 dell'appellante (SK1 12 52 act. A.7 petito n. 2), con cui quest'ultimo chiedeva la condanna dell'imputato per il reato di minaccia ai sensi dell'art. 180 cpv. 1 CP (SK1 12 52 act. A.3 petito n. 4; act. G.2 petito n. 4). Tale reato non sarebbe stato preso in considerazione né dalla Procura pubblica né dalla prima istanza, ragion per cui il suo inserimento in appello violerebbe il diritto al doppio grado di procedura (SK1 12 52 act. A.7 n. 2). Con riferimento al principio ne bis in idem, l'imputato ha inoltre argomentato che il Tribunale non possa "resuscitare" la querela penale, laddove la stessa è stata istruita e mandata a giudizio sotto la veste di un altro reato. La querela penale concernente l'art. 180 CP sarebbe quindi da considerare evasa tramite tacito decreto d'abbandono (SK1 12 52 act. A.7 n. 3). Nelle sue osservazioni 26 luglio 2013 l'imputato ha inoltre al proposito rilevato che nemmeno l'appellante avrebbe chiesto in sede dibattimentale di prima istanza di estendere l'accusa ad altri reati, come suo diritto ai sensi dell'art. 333 CPP (SK1 12 52 act. A.11 n. 4). L'atto d'accusa non sarebbe inoltre stato né modificato né esteso. La sentenza del giudice di prime cure si sarebbe riferita all'art. 180 CP a titolo autonomo, senza che l'imputato sia stato interpellato a riguardo durante il dibattimento di prima istanza (SK1 12 52 act. A.11 n. 5 in fine). 6.2.1. Il principio accusatorio sancito all'art. 9 CPP – così come il principio dell'immutabilità dell'accusa e il diritto all'informazione nell'accusa che ne discendono – vincola il tribunale relativamente alla fattispecie, non però riguardo alla qualifica giuridica del reato (Franz Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Kommentar, 2.a. ed., Zurigo 2014, n. 6 ad art. 9 CPP; Paolo Bernasconi, in: Bernasconi et al. [edit.], Codice svizzero di procedura penale [CPP], Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 13 ad art. 9 CPP). Per questo motivo il Codice di procedura penale prevede che il giudice sia vincolato solamente ai fatti descritti all'atto d'accusa, non però alla relativa qualificazione giuridica (iura novit curia, art. 350 cpv. 1 CPP; cfr. Max Hauri/Petra Venetz, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2.a ed., Basilea 2014, n. 2 ad art. 344 CPP). Il principio accusatorio tutela infatti i diritti della difesa e salvaguarda il diritto di essere

14 / 39 sentito dell'imputato: affinché possa difendersi efficacemente dall'accusa, l'imputato deve conoscere i fatti a lui imputati. 6.2.2. Per i predetti motivi l'apprezzamento giuridico divergente dei fatti è lecito nella misura in cui gli elementi oggettivi del "nuovo" reato sono coperti dalla fattispecie di cui all'atto d'accusa (cfr. sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK1 18 23 del 18 aprile 2019 consid. 4.4.1; Beat Gut/Thomas Fingerhut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2.a ed., Zurigo 2014, n. 2 ad art. 344 CPP). Tale costellazione ricorre nel caso in esame, comprendendo l'atto d'accusa gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di minaccia (act. PP 9.1 n. 1.1 pagg. 2 seg.) ed essendo il reato di minaccia ex art. 180 CP – per il quale l'appellante ha postulato a titolo sub-eventuale la condanna – consumato dal reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ex art. 285 CP (Stefan Heimgartner, in Niggli/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4.a ed., Basilea 2019, n. 29 ad art. 285 CP). 6.2.3. In virtù dell'art. 344 CPP il giudice deve comunicare alle parti l'intenzione di scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero al più tardi prima delle arringhe, indicando esplicitamente le fattispecie considerate (Beat Gut/Thomas Fingerhut, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 344 CPP). Il Presidente della Prima Camera penale ha informato le parti in sede dibattimentale, al termine delle questioni pregiudiziali, che il Tribunale cantonale si riservava la possibilità di dare ai fatti indicati al punto 1.1 dell'atto d'accusa 30 marzo 2012 la qualifica giuridica di minaccia ai sensi dell'art. 180 CP (act. H.1 pag. 3). 6.3. La qualifica dei fatti di cui all'atto d'accusa come minacce ai sensi dell'art. 180 cpv. 1 CP – anziché come violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari giusta l'art. 285 n. 1 CP – è pertanto lecita nel caso in esame, ragion per cui il petito n. 4 dell'appellante è ammissibile e la relativa eccezione dell'imputato dev'essere respinta. Qualora non fossero dati gli estremi del reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (compiuto o tentato, cfr. petiti n. 2 e 3 dell'appellante), il Tribunale potrà e dovrà pertanto valutare se le fattispecie di cui all'atto d'accusa costituisce (reiterata) minaccia ai sensi dell'art. 180 cpv. 1 CP. 7.1. Oltre all'appellante, nessuno degli accusatori privati ha tempestivamente interposto appello principale contro la sentenza 23 agosto 2012 del Tribunale distrettuale Moesa. La Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni non è quindi entrata nel merito degli appelli incidentali 26 novembre 2012 di D._____ e H._____ e ha stralciato dai ruoli l'appello incidentale di C._____ per avvenuto ritiro, ritenendo che nessuno dei tre avesse un interesse giuridicamente

15 / 39 protetto a partecipare alla procedura d'appello (cfr. ordinanza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK1 15 8 del 17 settembre 2019 consid. 2.4 e 4). Non essendo stata impugnata, la decisione incidentale è cresciuta in giudicato. 7.2. Ne consegue che, limitatamente per quanto concerne C._____, D._____ e H._____, i punti 2 e 5 del dispositivo della sentenza 23 agosto 2012 del Tribunale distrettuale Moesa sono cresciuti in giudicato. In altre parole, il proscioglimento dell'imputato per le frasi da lui asseritamente proferite nei confronti di C._____, D._____ e H._____ è definitivo, come anche la reiezione delle azioni civili da essi intentate. Non essendo stati impugnati, sono inoltre cresciuti in giudicato – in relazione a tutte le parti coinvolte – i punti 1, 4, 6, 7 e 8 del dispositivo della sentenza di primo grado. 8.1.1. Giusta l'art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. Il tribunale deve in altre parole accertare i fatti sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori agli atti e di tutte le circostanze, senza assegnare ai singoli mezzi di prova in astratto un diverso valore provante (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; Paolo Bernasconi, in: Bernasconi et al. [edit.], Codice svizzero di procedura penale [CPP], Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 15 ad art. 10 CPP). Poiché il Codice di procedura penale non prevede una gerarchia dei mezzi di prova, la deposizione di un accusatore privato ha, di principio, lo stesso valore probante di quella dell'imputato (cfr. Paolo Bernasconi, op. cit., n. 21 ad art. 10 CPP; Andreas Donatsch, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2.a ed., Zurigo 2014, n. 13 ad art. 162 CPP). 8.1.2. Laddove i fatti possono essere accertati solo sulla scorta delle opposte dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte (costellazione efficacemente riassunta dal termine tedesco "Vier-Augen-Delikte") il giudice deve esaminare l'attendibilità delle dichiarazioni e la credibilità dei dichiaranti. All'esame dell'attendibilità delle dichiarazioni va dato maggior peso, mentre la credibilità dei dichiaranti ha solo funzione ausiliaria (cfr. fra tante sentenza dell'Obergericht del Cantone di Zurigo SB160336 del 21 febbraio 2017 consid. 4.1 seg.; Andreas Donatsch, op. cit., n. 15 ad art. 162 CPP; Robert Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit Berücksichtigung des Zivilprozesses, Zurigo 1974, pagg. 312 segg.; Rolf Bender, Die häufisten Fehler bei der Beurteilung von Zeugenaussagen, in: SJZ 81 (1985) pagg. 53 segg.).

16 / 39 8.1.3. Per accertare l'attendibilità di una dichiarazione il giudice parte dall'assunto che la stessa sia falsa. Egli valuta quindi gli indizi atti a comprovare la veridicità della ricostruzione e, viceversa, gli eventuali segnali indicanti che la stessa sia frutto d'immaginazione. Laddove gli indizi di veridicità rendono insostenibile l'ipotesi che la dichiarazione sia falsa, il fatto in esame si considera dimostrato (sul tutto DTF 133 I 33 consid. 4.2 seg., con rinvii). Il giudice tiene in ogni caso conto del contesto della dichiarazione e dei possibili moventi per la stessa (sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK1 17 29 del 15 agosto 2019 consid. 5.2 in fine). L'atto di affermare il falso costituisce un'attività cognitiva significativamente più complessa della ricostruzione di eventi realmente vissuti, ragion per cui le caratteristiche delle due attività sono qualitativamente distinguibili. Una dichiarazione veritiera è in genere logicamente coerente e costante nel tempo, mentre una dichiarazione falsa presenta contraddizioni e difetti logici (cfr. Revital Ludewig/Sonja Baumer/Daphna Tavor, in: Ludewig/Baumer/Tavor [edit.], Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, Zurigo/San Gallo 2017, pagg. 46 seg.). Anche la descrizione degli eventi con dettagli insoliti e originali (in altre parole "fuori dallo schema") indizia la veridicità di una deposizione. Viceversa dichiarazioni false descrivono tipicamente gli eventi in modo generico, semplice e facile da ricordare (cfr. Revital Ludewig/Sonja Baumer/Daphna Tavor, op. cit., pagg. 44 seg. e 50; sentenza dell'Obergericht del Cantone di Zurigo SB120127 del 14 settembre 2012 consid. 1.3.1). Mentre chi dichiara il falso esaspera di norma la propria ricostruzione degli eventi, chi descrive situazioni realmente vissute le presenta in modo più sfumato e meno parziale, riportando ad esempio anche elementi in difesa della controparte (cfr. Revital Ludewig/Sonja Baumer/Daphna Tavor, op. cit., pag. 51; sentenza della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino 17.2012.193 del 27 marzo 2013 consid. 29.e). Chi dichiara il vero pone infine anche sovente l'accento su ciò che lui stesso ha provato nella situazione descritta (cfr. Revital Ludewig/Sonja Baumer/Daphna Tavor, op. cit., pag. 50). 8.1.4. Il principio "in dubio pro reo" statuito all'art. 10 cpv. 3 CPP, per cui il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all’imputato se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempimento degli elementi di fatto, trova applicazione soltanto laddove il risultato dell'esame degli elementi probatori (in casu: delle dichiarazioni delle parti coinvolte) non permette al tribunale di stabilire oltre ogni ragionevole dubbio la correttezza di una delle due opposte versioni (cfr. Wolfgang Wohlers, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2.a ed., Zurigo 2014, n. 12 ad art. 10 CPP; Brigitte Tag, in: Niggli/Heer/Wi-

17 / 39 prächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2.a ed., Basilea 2014, n. 83 ad art. 10 CPP). 8.2. Occorre in primo luogo accertare se l'imputato ha effettivamente proferito le frasi incriminate. Secondo l'atto d'accusa, durante il tragitto dalla propria abitazione a F._____ al posto di polizia di M._____ e durante la sua permanenza al predetto posto di polizia, l'imputato avrebbe proferito nei confronti dell'appellante e degli altri tre accusatori privati le seguenti frasi (act. PP 9.1 n. 1.1 pag. 2): - "ma non pensate che questa cosa finisce qui", - "io non ho niente da perdere", - "fate bene attenzione che ve la faccio pagare", - "se pensate di passarla liscia ve la farò pagare, tanto non ho più niente da perdere", - "ci sarà qualcuno che la pagherà", - "che lui quando entra in un bosco e c'è un selvatico non esce senza". 8.2.1. La prima istanza ha omesso di pronunciarsi espressamente al riguardo. 8.2.2. Nel dibattimento d'appello l'appellante ha sostanzialmente fatto valere che non vi sarebbero indizi concreti per concludere che le deposizioni dei funzionari siano false o contraddittorie (act. G.2 pag. 9). Viceversa l'imputato sarebbe incorso in numerose contraddizioni nel corso della procedura istruttoria (act. G.2 pag. 12). L'appellante ricorda anche che l'imputato è già stato in passato coinvolto in analoghe vicende, in particolare quelle che hanno portato alla sua precedente condanna per lesioni semplici e vie di fatto nei confronti dell'allora convivente (act. G.2 pag. 10 segg.), circostanza a suo dire nota ai funzionari all'epoca dei fatti (act. H.1 pag. 8). La difesa ha per contro ricordato che i funzionari hanno sporto comunemente denuncia soltanto alcuni giorni dopo i fatti, utilizzando formulari prestampati. Nessuno avrebbe quindi più scritto alcunché per un altro mese. Soltanto nel corso della successiva inchiesta – tenuta dall'accusatore privato C._____ – sarebbero infine "saltate fuori" le "famose frasi". Queste sarebbero peraltro generiche e non indirizzate specificamente ad alcuno dei quattro funzionari (sul tutto act. H.1 pag. 5). La difesa ritiene inoltre dimostrato che gli accusatori privati si siano "messi un po' d'accordo" sulle rispettive deposizioni (act. H.1 pag. 5). 8.2.3. Nel suo interrogatorio del 17 novembre 2011 davanti alla Procura pubblica l'imputato ha negato di aver proferito le frasi incriminate, sostenendo che, se così fosse stato, gli agenti avrebbero dovuto metterle a verbale durante il secondo inter-

18 / 39 rogatorio del 27 settembre 2010 sui reati di caccia (act. PP 8.1 pag. 3 in fine). Rinviando a tale verbale (cfr. act. PP 10.5 pag. 2) l'imputato ha sostenuto di aver solamente detto agli agenti di avere il diritto di avvisare i suoi familiari e che avrebbe preso provvedimenti nei loro confronti "per far valere i [suoi] diritti di cittadino svizzero", qualora costoro non avessero fatto correttamente il proprio mestiere (act. PP 8.1 pag. 3). L'appellante ha invece deposto in occasione del suo interrogatorio di confronto con l'imputato che, già nel corso del tragitto in automobile dall'abitazione di F._____ al posto di polizia di M._____, l'imputato avrebbe minacciato lui e il collega C._____ proferendo diverse frasi fra cui "se pensate di passarla liscia ve la farò pagare, tanto non ho più niente da perdere" (act. PP 8.3 pag. 4; cfr. anche PP 8.2 pag. 4). L'appellante ha poi dichiarato che, dopo l'inizio dell'interrogatorio, egli entrava e usciva dall'ufficio per informarsi sullo svolgimento dello stesso. A detta dell'appellante anche durante l'interrogatorio l'imputato avrebbe proferito minacce nei confronti suoi e delle altre persone presenti (act. PP 8.3 pag. 4). L'appellante ha inoltre dichiarato di essere saltuariamente entrato nell'ufficio anche durante il secondo interrogatorio e che in tale occasione l'imputato avrebbe nuovamente proferito minacce. L'imputato avrebbe mostrato un comportamento instabile, a tratti tranquillo, altre volte "su alle stelle" (act. PP 8.3 pagg. 4 in fine e 5). Su richiesta dell'imputato avrebbero quindi parlato separatamente nel suo ufficio, dove lo stesso gli avrebbe detto che "quando entra in un bosco e c'è un selvatico non esce senza". L'imputato gli avrebbe inoltre detto di non avere niente contro la sua famiglia, ma che comunque avrebbe dovuto "smettere di fargli carognate" (act. PP 8.3 pag. 5). A domanda a sapere perché nel verbale del primo interrogatorio relativo ai reati di caccia non vi sia alcuna traccia delle frasi incriminate, l'appellante ha risposto che "[e]ravamo intenti a fare una inchiesta di caccia, su fatti di caccia, la situazione era tesa, e per questo motivo si è evitato di agitare ulteriormente la situazione" (act. PP 8.3 pag. 8). Interrogato sul perché le frasi proferite siano state messe per iscritto solo due mesi dopo, nel rapporto di polizia del 25 novembre 2010, l'appellante ha risposto che presumibilmente prima non vi è stato il tempo di farlo (act. PP 8.3 pag. 9). L'appellante ha infine dichiarato di essere sicuro di aver personalmente sentito l'imputato pronunciare ripetutamente la frase "state bene attenti" la mattina, il pomeriggio e anche alla sera, nel tragitto dal posto di polizia di M._____ a F._____ per il sequestro delle armi (act. PP 8.3 pag. 9). 8.2.4. Per quanto concerne l'attendibilità delle dichiarazioni dell'appellante e degli altri accusatori privati, si rileva che né le singole deposizioni né la comune ricostruzione degli eventi contengono contraddizioni o illogicità. Se così non fosse la difesa

19 / 39 non argomenterebbe peraltro che gli agenti abbiano agito di concerto. Si rileva inoltre che nessuno dei funzionari ha deposto in modo schematico. Ciascuno di essi ha invece ricostruito gli avvenimenti dal proprio punto di vista, descrivendoli in parole proprie e ponendo l'accento su quanto personalmente provato. Inoltre la descrizione degli eventi dei funzionari non è in alcun momento parziale o esasperata. Proprio l'appellante ha in varie occasioni presentato elementi favorevoli all'imputato. Egli ha segnatamente riconosciuto di non aver preso misure precauzionali particolari in seguito ai fatti (act. PP 8.3 pag. 9) e accettato la spiegazione dell'imputato in merito alla frase sulla famiglia, dichiarando che "l'intenzione e lo scopo di B._____ era quella di sminuire la situazione" (act. PP 8.3 pag. 6). Allo stesso modo l'agente C._____ ha dichiarato in favore dell'appellante che le frasi da costui proferite al momento del fermo a F._____ fossero forse "una reazione a caldo", per la quale non si era (ancora) spaventato (act. PP 8.2 pagg. 4 seg.). Dalle carte processuali risulta chiaramente che gli accusatori privati – i quali, tutti nell'espletamento della loro funzione di agenti di polizia rispettivamente di guardiani della selvaggina, hanno vissuto insieme i fatti che qui ci occupano – hanno agito, almeno in parte, di concerto. Non stupisce quindi che gli stessi abbiano presentato querela contro l'imputato a distanza di un solo giorno. Non stupisce nemmeno il fatto che D._____ e H._____, insieme, abbiano presentato osservazioni al Tribunale cantonale dei Grigioni lo stesso giorno in cui C._____ ha presentato il suo "appello incidentale". Non stupisce nemmeno troppo che l'appellante e D._____ avessero con sé degli appunti contenenti le stesse frasi minacciose riportate nel rapporto di polizia 25 novembre 2010. Succede infatti spesso che agenti di polizia o guardiani della selvaggina chiamati a deporre dopo un certo lasso di tempo si rifanno – con o senza appunti scritti – al rapporto precedentemente redatto. Già solo il tempo trascorso dai fatti giustificherebbe l'allestimento degli appunti in vista dell'interrogatorio, soprattutto se il procedimento verte su fatti dettagliati, come possono essere specifiche parole in caso di frasi minacciose. Non va nemmeno dimenticato che, secondo la ricostruzione degli eventi degli accusatori privati, l'imputato avrebbe proferito al loro indirizzo, nel corso di un intero giorno, diverse frasi più o meno simili tra loro. In merito agli appunti scritti si rileva inoltre che l'appellante ha spontaneamente informato i presenti all'interrogatorio del 17 novembre 2011 di aver preparato degli appunti scritti e di averli con sé. Ha poi subito accettato di versare gli appunti agli atti (sul tutto act. PP 8.3 pag. 7). Anche l'accusatore privato D._____ ha subito accettato di versare agli atti il suo breve promemoria e ha successivamente proseguito a deporre senza più ricorrere allo stesso (act. PP 8.4 pag. 4). L'agire degli accusatori privati, in parte di concerto, non permette quindi di concludere che gli stessi abbiano dichiarato il falso o che abbiano cospirato a danno dell'imputato. Tale

20 / 39 ipotesi non viene difatti nemmeno sostenuta dall'imputato stesso, il quale ha invece ammesso in sede dibattimentale d'appello che il fatto di mettersi "un po' d'accordo" costituirebbe una reazione umana (act. H.1 pagg. 5 in fine e 6). In stessa sede l'imputato ha fatto valere che la questione della caccia – la quale non è in ogni caso oggetto della presente procedura d'appello – sarebbe stata usata a fini politici, il che avrebbe portato alle procedure nei suoi confronti (cfr. act. H.1 pag. 9). Al riguardo si rileva che i reati legati alla caccia contestati all'imputato sono poi stati da lui ammessi. Non risulta pertanto in alcun modo che i funzionari abbiano agito senza motivo o complottato a danno dell'imputato. La veridicità della ricostruzione degli accusatori privati è altresì corroborata dalle circostanze della precedente condanna dell'imputato del 20 settembre 2010 per lesioni semplici e vie di fatto nei confronti dell'allora convivente (act. D.20). Secondo quanto dichiarato dall'imputato stesso nella relativa procedura, egli ha impugnato un fucile a pompa carico (secondo l'imputato però privo di percussore) in presenza prima della convivente stessa e poi di uno degli agenti in seguito accorsi sul luogo, camminando avanti e indietro per il pianerottolo di casa in stato di evidente agitazione e ira (act. PP, inc. 2009.2505/4, relazione di polizia, pag. 2). Tali atti, compiuti poco prima degli avvenimenti della fattispecie in esame, confermano che – perlomeno all'epoca dei fatti e in situazioni di grave tensione – l'imputato era propenso a comportamenti minacciosi, anche nei confronti delle forze dell'ordine. La circostanza che il giorno stesso sia stato disposto il sequestro delle armi ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. a della Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol; CSC 613.000) conferma la versione dei fatti descritta dagli accusatori privati. Tale misura preventiva è infatti volta a evitare un pericolo per la sicurezza pubblica ed è disposta ove i comportamenti della persona interessata indiziano una pericolosità pronunciata. Non è ravvisabile perché la misura avrebbe dovuto essere disposta, se l'imputato avesse solamente reso attenti i funzionari sui suoi diritti procedurali, come da lui asserito. Ininfluente sull'attendibilità delle dichiarazioni degli accusatori privati è la circostanza che i protocolli degli interrogatori non contengano le frasi incriminate, essendo senz'altro plausibile la spiegazione dell'appellante per cui la verbalizzazione sarebbe stata omessa allo scopo di evitare un ulteriore inasprimento della situazione (act. PP 8.3 pag. 8). Tale modus operandi appare adeguato – se non addirittura necessario – alfine di gestire una situazione tesa, in particolare ove il comportamento della persona interessata e i suoi precedenti penali possono destare apprensione in relazione all'imprevedibilità delle sue reazioni o addirittura indiziare una propensione alla violenza. La veridicità della spiegazione è peraltro corroborata

21 / 39 dalla seguente dichiarazione di C._____, relativa all'impedimento causato al proseguimento delle indagini dalle frasi incriminate: "io ho cercato di ignorarle e avevo cercato di continuare l'interrogatorio e di portarlo a termine. Ho anche cercato di evitare le provocazioni" (act. PP 8.2 pag. 5). Non può nemmeno inficiare la ricostruzione degli eventi degli accusatori privati la circostanza che gli stessi non hanno immediatamente sporto querela e che i fatti sono stati messi per iscritto per la prima volta nel rapporto di polizia del 25 novembre 2010. I funzionari hanno infatti immediatamente preso la misura necessaria per garantire la propria così come la pubblica sicurezza, ossia il sequestro preventivo delle armi dell'imputato ex art. 21 cpv. 1 lett. a LPol. Il tempo intercorso tra i fatti di cui all'atto d'accusa e la querela come pure il rapporto di polizia non è peraltro eccessivo. Al contrario, tenendo conto di un adeguato periodo di riflessione prima di sporgere querela e dell'inchiesta in corso in merito ai reati di caccia, la spiegazione fornita dall'appellante – secondo cui prima non vi sarebbe stato il tempo per procedervi (cfr. act. PP 8.3 pag. 9) – appare del tutto ragionevole. Le dichiarazioni dell'appellante e degli accusatori privati sono pertanto attendibili. 8.2.5. Si accerta pertanto che tutte le frasi di cui all'atto d'accusa sono state effettivamente proferite dall'imputato. 8.3. L'istanza d'appello è tenuta ad accertare quali delle minacce di cui all'atto d'accusa siano state specificamente proferite nei confronti dell'appellante, essendo l'imputato prosciolto in via definitiva per le minacce proferite nei confronti degli altri tre accusatori privati (cfr. consid. 7 supra). Chi come l'appellante fa valere la lesione di beni giuridici individuali può infatti impugnare la sentenza di primo grado solamente in relazione alla lesione dei beni giuridici di cui è lui stesso titolare, in casu la sua libertà decisionale e il suo senso di sicurezza (cfr. DTF 140 IV 92 consid. 2.3; confermata in DTF 142 IV 234 consid. 1.2; Felix Bommer, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2016, in: ZBJV 154/2018, pagg. 123 segg., pag. 154 seg.; in merito alla limitazione dello status di danneggiato al titolare del bene giuridico leso cfr. Maria Galliani Godenzi/Luca Marcellini, in: Bernasconi et al. [edit.], Codice svizzero di procedura penale [CPP], Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 7 ad art. 115 CPP). Non è pertanto lecito riesaminare in questa sede se le frasi indirizzate agli altri accusatori privati adempiano una fattispecie di reato. 8.3.1. Durante il tragitto dalla sua abitazione di F._____ al posto di polizia di M._____ l'imputato ha ripetuto la frase "se pensate di passarla liscia ve la farò pagare, tanto non ho più niente da perdere" all'indirizzo dell'appellante e dell'agente

22 / 39 C._____ (act. PP 8.3 pag. 4 in mezzo). Nel corso della conversazione con l'appellante nell'ufficio di quest'ultimo, l'imputato gli ha inoltre detto che "[…] quando entra in un bosco e c'è un selvatico non esce senza" (act. PP 8.3 pag. 5). Nel corso della giornata l'imputato ha inoltre più volte detto, anche in presenza dell'appellante, "state bene attenti" (act. PP 8.3 pag. 9). Per il resto l'appellante ha presenziato solo saltuariamente agli interrogatori, ragion per cui non è possibile stabilire oltre ogni ragionevole dubbio quali altri frasi siano state ivi proferite (anche) nei confronti dell'appellante e quali fossero invece esclusivamente indirizzate agli altri accusatori privati. 8.3.2. L'imputato ha pertanto proferito nei confronti dell'appellante le frasi "se pensate di passarla liscia ve la farò pagare, tanto non ho più niente da perdere", "quando entra in un bosco e c'è un selvatico non esce senza" e "state bene attenti". 8.4. Il Tribunale cantonale deve quindi accertare se, come sostenuto dalla Procura pubblica nell'atto d'accusa, l'imputato ha intenzionalmente intralciato il lavoro dell'appellante per mezzo delle frasi da lui proferite, pregiudicando la regolare continuazione degli interrogatori e rallentandoli (act. PP 9.1 n. 1.1 pag. 2). 8.4.1. Poiché l'appellante non si è occupato degli interrogatori, limitandosi a verificarne saltuariamente l'andamento, il comportamento dell'imputato non può evidentemente aver intralciato il suo lavoro, tantomeno averlo impedito. Dagli atti non emerge nemmeno con sufficiente chiarezza che le frasi siano state causali per un eventuale rallentamento degli interrogatori, potendo tale circostanza essere dovuta ad altre cause, come la scarsa cooperazione dell'imputato, o ad altri comportamenti ostruzionistici dello stesso. È peraltro inverosimile che – come implicitamente stabilito all'atto d'accusa (cfr. act. PP. 1.9 pag. 2 in fine) – le esternazioni dell'imputato abbiano influenzato la libertà decisionale dell'appellante. Si rileva infatti che all'epoca dei fatti quest'ultimo aveva già 42 anni di esperienza come esponente delle forze dell'ordine. Durante la sua lunga carriera, l'appellante ha senz'altro dovuto confrontarsi in molteplici occasioni con reazioni aggressive o anche violente degli indagati. Anche laddove l'avessero intimorito, frasi come quelle proferite dall'imputato possono difficilmente influire sul processo decisionale di un agente di polizia navigato e coscienzioso come l'appellante. Con ogni probabilità esse ne rafforzano invece la determinazione di ristabilire il dovuto rispetto per la legge e per l'autorità da lui rappresentata. Per le predette ragioni è altresì inverosimile che l'imputato abbia creduto di poter intralciare il lavoro dell'appellante per mezzo delle frasi da lui proferite. L'intenzione

23 / 39 dell'imputato d'intralciare il lavoro dell'appellante deve pertanto essere a sua volta esclusa. 8.4.2. Si conclude pertanto che l'imputato non ha intralciato il lavoro dell'appellante per mezzo delle frasi proferite all'indirizzo dello stesso e non ha neppure agito nell'intento o nella consapevolezza di raggiungere tale scopo. 8.5. Occorre nondimeno accertare se, come a sua volta sostenuto dalla Procura pubblica, le frasi proferite all'indirizzo dell'appellante abbiano invece causato allo stesso spavento e timore (act. PP 9.1 n. 1.1 pagg. 2 in fine e 3). 8.5.1. La prima istanza sostiene che le minacce non possano aver impaurito o intimorito l'appellante, avendo lo stesso dichiarato di non aver preso misure precauzionali particolari (SK1 12 52 act. E.3 pag. 10; con rinvio a act. PP 8.3 pag. 9, domanda supplementare 7). 8.5.2. In sede dibattimentale l'appellante ha sostanzialmente argomentato che gli accusatori privati avrebbero tutti dichiarato di esser stati turbati, preoccupati, intimiditi e impauriti dalle minacce e di aver in seguito prestato attenzione quando vedevano in giro l'imputato. Tali dichiarazioni sarebbero corroborate dalla confisca delle armi e dalla segnalazione alle autorità preposte (act. G.2 pag. 9). Per la difesa non sarebbe invece dimostrato che l'imputato abbia incusso paura o spavento all'appellante. Nel corso della sua lunga carriera nelle forze dell'ordine, l'appellante avrebbe infatti avuto occasione di provare paure o timori ben più gravi (act. H.1 pag. 7 in mezzo). 8.5.3. Nell'interrogatorio di confronto con l'imputato del 17 novembre 2011 l'appellante ha dichiarato di aver concepito le frasi proferite dall'imputato al suo indirizzo come minacce (act. PP 8.3 pag. 5, risposta 3). A domanda se le stesse gli avessero causato paura o timore ha risposto: "sono cose [che] non si possono prendere sottogamba e visto il suo stato nervoso e agitato il timore c'era. Non si può valutare una reazione di una persona in tale stato" (act. PP 8.3 pag. 5, risposta 4). L'appellante ha inoltre deposto che in seguito ai fatti stava attento se vedeva in giro l'imputato (act. PP 8.3 pag. 9 in fine). Si rileva che anche i fatti relativi al timore causatogli dalle esternazioni dell'imputato sono stati esposti dall'appellante in maniera equilibrata, riportando l'avvenuto con imparzialità e senza esagerazioni. In particolare l'appellante ha prontamente riconosciuto di non aver preso misure precauzionali particolari in seguito ai fatti (act. PP 8.3 pag. 9 in fine).

24 / 39 Il timore provato dall'appellante è comprensibile. Le frasi "se pensate di passarla liscia ve la farò pagare, tanto non ho più niente da perdere" e "state bene attenti", quest'ultima ripetuta più volte il giorno dei fatti, come pure la frase "quando entr[o] in un bosco e c'è un selvatico non esc[o] senza" – rimarcando la dimestichezza e disinvoltura dell'imputato nell'uso di armi da fuoco – non potevano che apparire all'appellante come un avvertimento dalle implicazioni oltremodo inquietanti. La circostanza che il giorno dei fatti l'imputato fosse da solo in custodia di quattro funzionari non costituisce evidentemente motivo sufficiente per escludere che le sue frasi abbiano destato timore all'appellante in relazione a quanto sarebbe successo in seguito. 8.6. Occorre infine accertare se, come ritenuto nell'atto d'accusa (act. PP 9.1 n. 1.1 pag. 3), l'imputato abbia inteso o perlomeno preso in considerazione d'intimorire l'appellante pronunciando le predette frasi al suo indirizzo. In relazione alle frasi "se pensate di passarla liscia ve la farò pagare, tanto non ho più niente da perdere" e "state bene attenti" appare evidente che l'imputato abbia almeno preso in considerazione d'intimorire l'appellante. In merito a quanto detto nel corso della discussione nel suo ufficio, l'appellante ha dichiarato che "l'intenzione e lo scopo di B._____ era quella di sminuire la situazione. Non era un "ricatto" ma piuttosto di sminuire la situazione" (act. PP 8.3 pag. 6, risposta 7). Tale dichiarazione dell'appellante si limitava tuttavia alla seguente spiegazione dell'imputato: "il mio scopo [per il proferimento delle frasi nell'ufficio dell'appellante] era quello di spiegare i rapporti che avevo con suo fratello, un mio grande amico. Conosco anche le figlie di A._____. Volevo dire che non c'era nessuna ragione per cui fra di noi vi fosse dell'astio" (cfr. act. PP.8.3 pag. 6, risposte 6 e 7). La delucidazione dell'imputato ha evidentemente convinto l'appellante che la relativa frase non fosse intesa come minaccia. Non è viceversa ravvisabile alcun nesso tra la predetta spiegazione e la frase "che quando entra in un bosco e c'è un selvatico non esce senza". L'unica spiegazione plausibile per il proferimento della frase in esame è invece che l'imputato abbia voluto rimarcare la propria dimestichezza e disinvoltura nell'uso di armi da fuoco alfine d'incutere timore all'appellante. Non si comprende quale altro senso avrebbe potuto avere tale frase. Certamente non era intesa in senso letterale, posto come la stessa, se così fosse stato, avrebbe solamente potuto incriminare l'imputato in relazione ai reati di caccia per i quali era indagato e che negava categoricamente di aver commesso. 9.1. L'appellante chiede in via principale che l'imputato sia condannato per il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari giusta l'art. 285 n. 1 CP (SK1

25 / 39 12 52 act. A.3 petito n. 2; act. G.2 petito n. 2). In via eventuale chiede la condanna dell'imputato per il reato di tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285 n. 1 CP in combinato disposto all'art. 22 cpv. 1 CP (act. SK1 12 52 act. A.3 petito n. 3; act. G.2 petito n. 3). 9.2.1. In virtù dell'art. 285 n. 1 CP chiunque con violenza o minaccia impedisce a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Rilevante è qui la variante dell'impedimento di un atto d'ufficio tramite minaccia. Affinché l'art. 285 n. 1 CP trovi applicazione occorre segnatamente che l'autore abbia espresso nei confronti del funzionario una minaccia ai sensi dell'art. 181 CP (coazione). L'autore deve in altre parole far temere al destinatario il sopraggiungere di un pregiudizio che possa essere concepito come serio dal destinatario medio e intralciare la libertà decisionale di un funzionario ragionevole nella condizione del concreto destinatario (cosiddetto "standard oggettivo-individuale"; DTF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2 a/aa; 106 IV 125 consid. 2; 101 IV 47 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_154/2014 del 17 novembre 2014 consid. 4.3; 6B_281/2013 del 16 luglio 2013 consid. 1.1.1; 6B_54/2011 del 26 aprile 2011 consid. 2.2.1; 6B_257/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 5.1.1; Stefan Heimgartner, in: Niggli/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4.a ed., Basilea 2019, n. 10 ad art. 285 CP). Poiché funzionari particolarmente esposti – quali segnatamente gli agenti di polizia – sono addestrati a trattare con persone ostili, la minaccia dev'essere di natura particolarmente seria per poterne intralciare la libertà decisionale (cfr. sul tutto sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK1 17 14 del 14 novembre 2018 consid. 9.4; Stefan Heimgartner, op. cit., n. 10 seg. ad art. 285 CP). La consumazione del reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari giusta l'art. 285 CP richiede inoltre che l'atto ufficiale sia impedito per mezzo della minaccia (Stefan Heimgartner, op. cit., n. 5 in fine ad art. 285 CP). Dal punto di vista soggettivo la condanna per la variante in esame del reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari presuppone infine un dolo, anche solo eventuale. Oltre a dover essere consapevole del carattere minaccioso del suo comportamento, l'autore deve agire nella consapevolezza e con la volontà di impedire l'atto ufficiale (Stefan Heimgartner, op. cit., n. 23 ad art. 285 CP). 9.2.2. Nella fattispecie l'imputato non ha intralciato – né avrebbe peraltro potuto farlo – atti ufficiali dell'appellante per mezzo delle frasi proferite all'indirizzo dello

26 / 39 stesso (cfr. consid. 8.4 supra). Gli elementi oggettivi del reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari non sono pertanto adempiuti. Non potendo infine aver creduto che il suo comportamento potesse sortire l'effetto d'influenzare la libertà decisionale dell'appellante, l'imputato non ha neppure agito intenzionalmente (cfr. consid. 8.4 supra). Pertanto, essendo escluso un dolo – anche solo eventuale – dell'imputato, l'elemento soggettivo del reato in esame è a sua volta inadempiuto. 9.3. La prima istanza ha pertanto correttamente prosciolto l'imputato dal reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285 n. 1 CP, non essendo adempiuti gli elementi oggettivi del reato in esame. Non potendo nemmeno essere dimostrato un dolo – anche solo eventuale – dell'imputato, egli non può nemmeno essere condannato per il reato di tentata minaccia contro le autorità e i funzionari giusta l'art. 285 n. 1 CP in combinato disposto all'art. 22 cpv. 1 CP. I petiti n. 2 e 3 dell'appello devono pertanto essere respinti. 10. Essendo stata respinta l'eccezione d'inammissibilità relativa al petito n. 4 dell'appello (cfr. consid. 6 supra), il Tribunale cantonale deve tuttavia anche valutare se le fattispecie di cui all'atto d'accusa costituisca reiterata minaccia ai sensi dell'art. 180 cpv. 1 CP. La disposizione in oggetto commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. Affinché gli elementi oggettivi del reato in esame siano adempiuti devono pertanto verificarsi due condizioni cumulative: l’autore deve aver usato grave minaccia (cfr. consid. 10.1 infra) e il destinatario dev’esserne stato spaventato o intimorito (cfr. consid. 10.2 infra; sul tutto DTF 99 IV 212 consid. 1a). Dal punto di vista soggettivo la condanna per minaccia presuppone dolo, anche solo eventuale (Vera Delnon/Bernhard Rüdy, in: in Niggli/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4.a ed., Basilea 2019, n. 33 ad art. 180 CP; cfr. consid. 10.3 infra). 10.1.1. I primi giudici hanno innanzitutto concluso che le frasi proferite non possono essere considerate minacce gravi, già solo tenendo conto della dichiarazione dell'appellante, per cui lo stesso non avrebbe preso misure precauzionali particolari in seguito ai fatti (SK1 12 52 act. E.1 pag. 10). Tale conclusione confonde gli effetti della minaccia sulla persona interessata (vedasi al proposito consid. 8.5 supra e 10.2 infra) e la gravità della minaccia, che viene qui di seguito trattata. Evidenziando che secondo prassi e giurisprudenza "l'asticella debba essere posta più in alto in casi simili a quello che ci occupano [recte: occupa]", la prima istanza

27 / 39 ha inoltre ritenuto inverosimile "[…] che il reato di minaccia sia stato portato a termine, i fatti essendosi svolti all'interno di un posto di polizia, davanti a quattro esperti funzionari abituati con "delinquenti", rispettivamente durante il tragitto in una vettura della polizia (la prima volta) senza mandato d'arresto, mentre l'imputato si trovava in uno stato d'inferiorità" (SK1 12 52 act. E.1 pag. 10 in mezzo). 10.1.2. Si considera minaccia una pressione psicologica consistente nel prospettare al destinatario un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine, lasciando intendere che la realizzazione del medesimo dipenda dalla volontà dell'autore. È grave la minaccia oggettivamente idonea a suscitare tale timore. La gravità dell'intimidazione deve essere valutata sulla scorta di criteri oggettivi (sul tutto sentenza del Tribunale federale 6S.251/2004 del 3 giugno 2005 consid. 3.1; DTF 99 IV 212 consid. 1a). Deve in altre parole essere considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità (Vera Delnon/Bernhard Rüdy, op. cit., n. 19 seg. ad art. 180 CP). La messa in atto della minaccia deve inoltre dipendere dalla volontà dell'autore; non è tuttavia necessario che lo stesso abbia intenzione o sia effettivamente in grado di realizzarla (DTF 106 IV 128 consid. 2a; cfr. in tal senso anche DTF 137 IV 258 consid. 2.5 e 2.6; Andreas Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11.a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, pag. 442 seg.). Il pregiudizio annunciato deve infine essere illecito, condizione senz'altro adempiuta nel caso di attacchi all'incolumità fisica della persona interessata (Vera Delnon/Bernhard Rüdy, op. cit., n. 26 ad art. 180 CP). In due recenti sentenze del Tribunale cantonale dei Grigioni la frase in tedesco "ich mache dich fertig" è stata considerata annunciare un pregiudizio grave per la vita e l'incolumità fisica (sentenze del Tribunale cantonale dei Grigioni SK1 15 36 del 13 giugno 2017 consid. 7.2, relativa all'art. 180 CP; SK1 17 14 del 14 novembre 2018 consid. 9.5, relativa all'art. 285 CP). Nei succitati precedenti è stato giudicato che tale espressione abbia annunciato nel relativo contesto un pregiudizio grave, nonostante sia stata pronunciata solo qualche volta nel corso di un singolo alterco nel primo caso e addirittura una volta sola nell'altro. 10.1.3. A parità di contesto nella lingua parlata, l'espressione italiana "te la farò pagare" equivale alla locuzione tedesca "ich mache dich fertig" e deve pertanto essere considerata minaccia grave. Mediante la frase "se pensate di passarla liscia ve la farò pagare, tanto non ho più niente da perdere" l'imputato, oltre a minacciare gravemente l'appellante, segnalava di volersi rivalere a qualsiasi costo ("… tanto non ho più niente da perdere". La minaccia e il conseguente timore cagionato all'appellante sono stati confermati e rafforzati dall'espressione "state bene attenti" – ripetuta

28 / 39 più volte il giorno dei fatti – la quale annuncia anch'essa un pregiudizio di carattere grave ed era di per sé atta a intimorire una persona ragionevole e di media sensibilità nella medesima condizione. Rimarcando la dimestichezza e disinvoltura dell'imputato nell'uso di armi da fuoco, la frase per cui "quando entra in un bosco e c'è un selvatico non esce senza" era a sua volta atta a intimorire l'appellante. Proprio tenendo conto delle frasi precedentemente espresse, il predetto avvertimento alludeva in modo particolarmente inquietante al tipo di pregiudizio prospettatogli. Il pregiudizio annunciato non era mai specificato, ma sempre sottinteso. La sua natura oscura e indistinta rendeva le frasi ancor più idonee a destare ansia e preoccupazione in relazione ai modi e ai tempi in cui l'imputato avrebbe potuto far subire all'appellante quanto annunciato. Le minacce così espresse erano tanto gravi da poter cagionare timore anche in un esperto agente di polizia quale l'appellante. La messa in atto della minaccia sarebbe infine stata illecita e dipendeva senz'altro dalla volontà dell'imputato. 10.1.4. Essendo atte a intimorire una persona ragionevole e di media sensibilità nella condizione dell'appellante e dipendendo dalla volontà dell'imputato, le frasi da lui proferite devono essere considerate minacce gravi. 10.2.1. Perché sia realizzato il reato di minaccia è inoltre necessario che la persona minacciata sia stata effettivamente turbata dal comportamento dell'autore. Secondo la prassi del Tribunale cantonale dei Grigioni e la dottrina maggioritaria è sufficiente che il turbamento comprometta il senso di sicurezza della persona interessata, senza che sia necessaria una coartazione della volontà della stessa (sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni del 26 agosto 1965, in: SJZ 1967, pag. 328; Vera Delnon/Bernhard Rüdy, op. cit., n. 5, 10 e 11 ad art. 180 CP). 10.2.2. Nella fattispecie è accertato che le frasi proferite dall'imputato all'indirizzo dell'appellante ne hanno gravemente compromesso il senso di sicurezza (cfr. consid. 8.5 supra), ragion per cui anche il secondo elemento oggettivo del reato di minaccia è adempiuto. 10.3.1. Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato in esame, l'autore deve aver voluto incutere spavento o timore alla persona interessata ed esser stato consapevole che la sua minaccia avrebbe comportato tale effetto, o aver perlomeno accettato che lo stesso si verificasse (Vera Delnon/Bernhard Rüdy, op. cit., n. 33 ad art. 180 CP).

29 / 39 10.3.2. Nella fattispecie è accertato che l'imputato ha agito con l'intento d'incutere timore all'appellante (cfr. consid. 8.6 supra). L'elemento soggettivo del reato di minaccia è pertanto a sua volta adempiuto. 10.4. Non essendo infine ravvisabile alcun motivo giustificativo o di esclusione della responsabilità, l'imputato si è reso colpevole di reiterata minaccia ai sensi dell'art. 180 cpv. 1 CP. 11.1. La durata del procedimento a carico dell'imputato potrebbe aver tuttavia violato il principio di celerità sancito all'art. 5 cpv. 1 CPP, costituendo pertanto diniego di giustizia ai sensi degli artt. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II. In determinate condizioni, il Tribunale cantonale può pertanto essere tenuto a esimere l'imputato dalla pena. 11.2.1. Commette diniego di giustizia ai sensi delle predette disposizioni l'autorità che, chiamata a evadere una procedura di sua competenza, non si pronuncia in un tempo adeguato alla natura e alla complessità della causa concreta su temi a lei sottoposti nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (sentenze del Tribunale federale 6B_688/2014 del 22 dicembre 2017 consid. 6.2.1; 6B_667/2017 del 15 dicembre 2017 consid. 2.1; 6B_189/2017 del 7 dicembre 2017 consid. 5.3.1). Il principio di celerità così statuito impone alle autorità di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti nei suoi confronti, allo scopo di non lasciarlo inutilmente nello stato d'angoscia che una simile procedura è atta a suscitare (sentenze del Tribunale federale 6B_958/2016 del 19 luglio 2017 consid. 5.3.2; 6B_934/2016 del 13 luglio 2017 consid. 1.3.1; Sarah Summers, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2. ed., Basilea 2014, n. 1 ad art. 5 CPP). L'art. 5 cpv. 1 CPP concretizza le predette garanzie, richiedendo che le autorità penali avviino i procedimenti penali senza indugio e li portino a termine senza ritardi ingiustificati. Poiché il principio vincola sia le autorità di perseguimento che quelle giudiziarie (cfr. sentenze del Tribunale federale 6B_499/2017 del 6 novembre 2017 consid. 1.2.1; 6B_647/2017 del 10 agosto 2017 consid. 3.2), il periodo rilevante si protrae di principio dal momento in cui l'imputato viene a conoscenza del procedimento penale promosso a suo carico fino al momento in cui la sentenza di ultima istanza passa in giudicato (Sarah Summers, op. cit., n. 2 ad art. 5 CPP). Qualora ne siano dati i presupposti, una violazione dell'imperativo di celerità può comunque essere accertata anche prima della sentenza di ultima istanza (sentenza del Tribunale federale 6B_660/2016 del 23 novembre 2016 consid. 1.2.1). Anche il tempo

30 / 39 trascorso tra il rinvio a giudizio dell'imputato ed il dibattimento deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso (sentenza del Tribunale federale 1B_313/2012 del 15 giugno 2012 consid. 3.1). La questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato dev'essere decisa in base a un apprezzamento globale del lavoro di tutte le autorità che vi hanno partecipato; tempi morti sono inevitabili e, nella misura in cui nessuno di essi ha avuto di per sé una durata smisurata, è l'apprezzamento globale a essere decisivo (sentenza del Tribunale federale 6B_891/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 1.2). Il principio di celerità è leso anche qualora alle autorità penali non fosse imputabile alcuna colpa. Un cronico sovraccarico o carenze strutturali non giustificano infatti una violazione del postulato: compete allo Stato dotare le autorità del personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi ragionevoli e ai tribunali organizzare la loro attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine adeguato (sentenze del Tribunale federale 6B_545/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 4.1; 6B_1059/2014 dell'8 ottobre 2015 consid. 3.1; Sarah Summers, op. cit., n. 14 ad art. 5 CPP). 11.2.2. Nella fattispecie l'imputato è venuto a conoscenza del procedimento penale nell'ottobre 2010. Fino alla presente decisione sono pertanto intercorsi quasi dieci anni. Anche prendendo in considerazione la procedura di ricusa davanti al Tribunale penale federale e il ricorso al Tribunale federale, procedura quest'ultima in cui l'imputato ha peraltro prevalso, tale durata appare senz'altro eccessiva. La sola procedura d'appello, che si rammenta essere iniziata con la dichiarazione d'appello del 12 novembre 2012, è durata più di sei anni, con lunghi tempi morti tra le singole azioni processuali. 11.2.3. Si accerta pertanto una violazione del principio di celerità. 11.3.1. L'art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di violazione dell'imperativo di celerità. La sua lesione può però portare all'accertamento della violazione nella sentenza, in casi gravi all'attenuazione della pena o all'esenzione dalla stessa. Come ultima ratio è infine ipotizzabile l'archiviazione del procedimento penale (sentenze del Tribunale federale 6B_790/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 2.3.2; 6B_189/2017 del 7 dicembre 2017 consid. 5.3.1; 6B_195/2017 del 9 novembre 2017 consid. 3.7). Il Tribunale federale considera dati i presupposti per un'archiviazione del procedimento penale solo in casi estremi, in cui il ritardo processuale infligge alla persona interessata un pregiudizio di eccezionale gravità (DTF 143 IV 373 consid. 1.4.2 primo capoverso; 133 IV 158 consid. 8; 130 IV 54 consid. 3.3.1).

31 / 39 Il tribunale è inoltre tenuto ad accertare la violazione del principio di celerità nel dispositivo della sentenza (Franz Riklin, Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2.a ed., Zurigo 2014, n. 5 in fine ad art. 5 CPP). 11.3.2. In casu, a causa della durata particolarmente lunga del procedimento, la pena, se solamente attenuata, andrebbe ridotta a tal punto da risultare simbolica, con effetto sostanzialmente identico all'esenzione. L'archiviazione del procedimento penale è invece esclusa, poiché l'imputato non indica – e invero non è ravvisabile – quale pregiudizio di eccezionale gravità egli dovrebbe aver subìto e perché tale danno non sia sufficientemente sanato dall'esenzione dalla pena (cfr. DTF 133 IV 158 consid. 8, secondo capoverso). 11.3.3. Le circostanze del caso in esame impongono pertanto di esimere l'imputato dalla pena. 12.1. Nel punto civile l'appellante ha chiesto l'annullamento del punto 5 del dispositivo della sentenza impugnata e preteso il pagamento da parte dell'imputato di un indennizzo di CHF 500.00 per il torto morale subìto (petiti n. 1 e 5 della dichiarazione d'appello). 12.2. In sede di arringa l'appellante ha postulato, come prima richiesta, l'annullamento dei punti 2 e 9 del dispositivo della sentenza impugnata, anziché dei punti 2 e 5 dello stesso come da lui postulato nella dichiarazione d'appello (act. G.2 pag. 2). A tal proposito il Presidente della Prima Camera penale ha chiesto alla patrocinatrice dell'appellante, se il predetto petito fosse formulato correttamente e se l'appellante intendesse pertanto ritirare l'azione civile di cui al petito n. 5 della dichiarazione d'appello. La patrocinatrice dell'appellante ha confermato tale volontà (cfr. act. H.1 pag. 4). 12.3. Avendo l'appellante pertanto ritirato l'azione civile in sede dibattimentale, il petito n. 5 della dichiarazione d'appello va stralciato dai ruoli. 13. In sintesi l'imputato è condannato per reiterate minacce ai sensi dell'art. 180 cpv. 1 CP. Essendo stato dichiarato colpevole in seguito all'apprezzamento giuridico divergente della fattispecie di cui all'atto d'accusa (art. 344 CPP), l'imputato non deve essere prosciolto dall'originaria accusa relativa all'art. 285 n. 1 CP (Beat Gut/Thomas Fingerhut, op. cit., n. 8 ad art. 351 CPP). L'imputato è esento dalla pena in seguito all'accertata violazione del principio di celerità. L'azione civile dell'appellante è infine stralciata dai ruoli per avvenuto ritiro.

32 / 39 14.1. In virtù dell'art. 428 cpv. 3 CPP, laddove l'istanza d'appello emana una nuova sentenza ai sensi dell'art. 408 CPP, essa deve altresì statuire sulla liquidazione delle spese previste dall'istanza inferiore. L'attribuzione di tali spese è infatti determinata dall'esito finale del procedimento. L'imputato sostiene le spese procedurali della giurisdizione inferiore ai sensi dell'art. 426 cpv. 1 CPP nella misura in cui è stato condannato in appello, a prescindere dall'esito della procedura di prima istanza (cfr. sul tutto Mauro Mini, in: Bernasconi et al. [edit.], Codice svizzero di procedura penale [CPP], Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 3 ad art. 428 CPP). 14.2. Le spese e le tasse processuali dell'istruzione e del procedimento di prima istanza sono state complessivamente fissate a CHF 9'885.50, di cui CHF 6'385.50 a copertura delle spese e tasse processuali della Procura pubblica e CHF 3'500.00 a copertura di quelle del Tribunale distrettuale Moesa. Tali importi sono rimasti incontestati e appaiono in ogni caso adeguati. 14.3. L'imputato è stato prosciolto dal reato di minaccia o violenza contro le autorità e i funzionari nei confronti di C._____, D._____ e H._____. Nei confronti dell'appellante, seppur mediante diversa qualifica giuridica rispetto all'atto d'accusa, l'imputato si è reso colpevole del reato di reiterata minaccia ai sensi dell'art. 180 cpv. 1 CP. L'atto d'accusa comprendeva anche i reati venatori per i quali la condanna è già passata in giudicato. S'impone pertanto di porre le spese e le tasse processuali dell'istruzione e del procedimento di prima istanza a carico dell'imputato in ragione di 2/3 e di lasciare l'importo restante a carico dello Stato. 14.4. In conclusione le spese e le tasse processuali dell'istruzione e del procedimento di prima istanza, di CHF 9'885.50, sono poste a carico dell'imputato in ragione di 2/3, ossia CHF 6'590.35. L'importo restante, di CHF 3'295.15, rimane a carico del Cantone dei Grigioni, rispettivamente della cassa del Tribunale regionale Moesa. 15.1. Le pretese d'indennizzo devono essere esaminate separatamente per ogni singola istanza (Yvona Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2.a ed., Zurigo 2014, n. 2 ad art. 436 CPP). L'imputato ha chiesto "un indennizzo di CHF 47'019.40 per spese di patrocinio" (act. G.1 petito n. 2; H.1 pag. 4). Come si evince dalla nota d'onorario 7 agosto 2013 (act. G.3), tale importo è parzialmente riferito all'istruzione e alla procedura di prima istanza (cfr. act. G.1 pag. 16).

33 / 39 Si rileva invece che l'appellante, che ha fra l'altro protestato le "ripetibili" di prima istanza (act. G.2 petito n. 5), non era patrocinato in detta procedura. Non vi può quindi essere indennizzo per spese legali assunte. 15.2. In virtù dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l'imputato parzialmente assolto in prima istanza ha diritto a un’indennità per le spese ivi sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Prevalendo per 1/3 in prima istanza (cfr. consid. 14.3 supra), l'imputato ha diritto a essere risarcito dallo Stato in tale misura. 15.3.1. Mediante nota d'onorario del 7 agosto 2013 l'imputato fa valere spese di patrocinio di CHF 16'518.15 per la fase dell'istruzione e per la procedura di prima istanza, a fronte di un dispendio di 33 ore e 57 minuti e di esborsi di CHF 3'062.00 (act. G.3 pag. 2). Dalla nota d'onorario si può altresì dedurre una tariffa oraria del difensore di CHF 350.00. Agli atti non vi è un accordo sull'onorario. 15.3.2. Per stabilire l'entità delle spese di patrocinio da indennizzare si applica l'Ordinanza cantonale sulla determinazione dell'onorario degli avvocati (Ordinanza sull'onorario degli avvocati, OOA; CSC 310.250). Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 n. 2 OOA, la spesa fatta valere dev'essere adeguata e necessaria all'assistenza giuridica. Giusta l'art. 3 cpv. 1 OOA si considera corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario, come nella fattispecie in esame, il Tribunale applica per prassi la tariffa oraria media di CHF 240.00 (cfr. decisione del Tribunale cantonale ZK1 16 133 del 24 novembre 2016 consid. 2.c con rinvii). Per consolidata prassi, laddove gli esborsi non sono allegati in dettaglio, il Tribunale cantonale riconosce un supplemento spese forfettario pari al 3% dell'onorario ammesso (cfr. fra tante sentenze del Tribunale cantonale dei Grigioni SK1 17 44 del 16 gennaio 2018 consid. 14.2; SK1 17 10 del 20 novembre 2019 consid. 6.5.8). 15.3.3. Per quanto concerne le ore d'onorario fatturate dalla difesa, si rileva che sette posizioni della nota 7 agosto 2013 intitolate "analisi corrispondenza in entrata" indicano soltanto l'importo fatturato – di CHF 50.00 per posizione –, senza specificare il tempo investito. Alla tariffa oraria di CHF 350.00 le predette posizioni – per le quali è stato messo in conto l'importo complessivo di CHF 350.00 (7 x CHF 50.00) – corrispondono a un'ora di onorario. Sommando tale dispendio alle ore d'onorario allegate, si riconosce un totale di 34 ore e 57 minuti d'onorario. Tale dispendio di tempo appare adeguato a garantire la difesa efficace dell'imputato nella fase dell'istruzione e nella procedura di prima istanza.

34 / 39 Non sono per contro verificabili gli esborsi, gli stessi non essendo fatturati in dettaglio. Sono quindi riconosciute spese pari al 3% dell'onorario. 15.3.4. Per la fase dell'istruzione e per il procedimento di prima istanza si riconoscono pertanto 34 ore e 57 minuti d'onorario alla tariffa oraria di CHF 240.00, per un totale di CHF 8'388.00. Sommato il supplemento spese forfettario del 3% (= CHF 251.65) e l'IVA al tasso allora vigente dell'8% (= CHF 691.15), i costi di patrocinio indennizzabili per la fase dell'istruzione e per la procedura di prima istanza ammontano a CHF 9'330.80. 15.3.5. In prima istanza l'imputato prevale tuttavia solamente in ragione di 1/3 (cfr. consid. 14.3 supra). Lo Stato è pertanto tenuto a risarcire 1/3 dei costi di patrocinio, ovverosia CHF 3'110.25. 15.4. Per l'istruzione e il procedimento di prima istanza si riconosce pertanto all'imputato un indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di CHF 3'110.25. Tale indennizzo va a carico del Cantone dei Grigioni e sarà versato dalla cassa del Tribunale regionale Moesa. 16.1. In applicazione dell'art. 7 cpv. 1 dell'Ordinanza cantonale sugli emolumenti in cause penali (OECP; CSC 350.210) i costi della procedura d'appello sono fissati a CHF 4'000.00. 16.2. Ai sensi dell'art. 428 cpv. 1 CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Poiché è ritenuta soccombente anche la parte che ritira il ricorso (art. 428 cpv. 1 CPP, seconda frase), l'accusatore privato civile e penale che – pur continuando a postulare la condanna dell'imputato – ritira la propria causa civile in appello dev'essere considerato soccombente nella misura in cui il suo appello concerneva tale aspetto. 16.3. Nella fattispecie l'appellante prevale nel richiedere la condanna dell'imputato e soccombe per quanto concerne la causa civile, ritirata in sede dibattimentale. Il rapporto tra la soccombenza dell'imputato e quella dell'appellante è stabilito discrezionalmente a 4/5 (a carico dell'imputato) e 1/5 (a carico dell'appellante). 16.4. Le spese processuali per la procedura d'appello sono pertanto poste a carico dell'imputato in ragione di 4/5, pari a CHF 3'200.00. Il restante importo, di CHF 800.00, è posto a carico dell'appellante. 17.1. L'appellante ha protestato le "ripetibili" di prima e seconda istanza, inclusa la procedura SK1 12 52, a carico dell'imputato (act. G.2 petito n. 5). Le note d'ono-

35 / 39 rario da lui inoltrate riguardano entrambe la procedura d'appello (incarti SK1 12 52 e SK1 15 8). L'appellante non era invece patrocinato in prima istanza. 17.2.1. Giusta l'art. 436 cpv. 1 CPP in combinato disposto all'art. 433 cpv.1 lett. a CPP e all'art. 433 cpv. 2 CPP l'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato per le spese necessarie da lui sostenute in sede d'appello, se quest'ultimo prevale nella causa e ha inoltrato istanza d'indennizzo, quantificando e comprovando le proprie pretese. Poiché l'appellante prevale in ragione di 4/5 in sede d'appello e lo stesso avendo chiesto l'indennizzo delle spese di patrocinio da lui sostenute, l'imputato è tenuto a indennizzarlo in tale misura. 17.2.2. In assenza di un accordo sull'onorario si applica la tariffa media di CHF 240.00. Laddove gli esborsi non sono allegati in dettaglio, si riconosce un importo forfettario pari al 3% dell'onorario (cfr. sul tutto consid. 15.3.2 supra). 17.3. Nella nota d'onorario del 18 giugno 2013 – relativa all'incarto SK1 12 52 – la patrocinatrice dell'appellante fa valere 33 ore e 15 minuti di onorario. Per la redazione della dichiarazione d'appello e la relativa corrispondenza si riconoscono tuttavia solo 4 delle 6 ore e 50 minuti fatturate, mentre per la redazione della motivazione d'appello e la relativa corrispondenza si riconoscono 16 ore, anziché 17 ore e 30 minuti. Nella procedura SK1 12 52 si riconoscono pertanto complessivamente 28 ore e 55 minuti di onorario. Le 17 ore e 30 minuti di onorario fatturate nella nota del 30 novembre 2019 – relativa al presente incarto (SK1 15 8) – sono invece adeguate e vanno conseguentemente riconosciute in toto. 17.4. Per il patrocinio dell'appellante in sede d'appello si riconoscono pertanto complessivamente 46 ore e 25 minuti di onorario alla tariffa oraria di CHF 240.00 (cfr. consid. 15.3.2 supra). All'importo di CHF 11'140.00 così risultante occorre quindi sommare il supplemento spese forfettario del 3% (= CHF 334.20), così come l'IVA al tasso dell'8% per le prestazioni antecedenti il 1° gennaio 2018 (= CHF 613.05) rispettivamente al tasso del 7.7% per le prestazioni successive (= CHF 293.45). Se avesse prevalso integralmente, l'appellante avrebbe pertanto avuto diritto a un indennizzo complessivo di CHF 12'380.70. Prevalendo tuttavia solo in ragione di 4/5 in sede d'appello (cfr. consid. 16.3 supra), l'appellante dev'essere indennizzato dall'imputato solo in tale misura, ovverosia per l'importo di CHF 9'904.55. 17.5. L'imputato è pertanto condannato a versare all'appellante CHF 9'904.55 a titolo di risarcimento per la procedura d'appello ai sensi dell'art. 433 in combinato disposto all'art. 436 cpv. 1 CPP.

36 / 39 18.1. Come già indicato nell'ambito dell'esame delle pretese d'indennizzo per la fase dell'istruzione e per la procedura di prima istanza (cfr. consid. 15.1 supra), l'imputato ha chiesto "un indennizzo di CHF 47'019.40 per spese di patrocinio" (act. G.1 petito n. 2; H.1 pag. 4). Dalla nota d'onorario 2 dicembre 2019 e dalla sintesi dell'arringa inoltrate dal difensore nella presente procedura emerge chiaramente che tale importo comprende anche le spese di patrocinio sostenute dall'imputato per la procedura d'appello (act. G.4; cfr. act. G.1 pag. 16). L'imputato ha chiesto inoltre che l'appellante sia condannato a rifondergli una parte dell'indennizzo (act. G.1 petito n. 3; act. H.1 pag. 4), chiedendo alla Corte di determinare in quale misura (act. G.1 n. 46). 18.2. Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (in combinato disposto all'art. 436 cpv. 1 CPP), l'imputato pienamente o parzialmente assolto ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Nella fattispecie l'imputato si è tuttavia reso colpevole della fattispecie di cui all'atto d'accusa. Non essendo pertanto neppure parzialmente prosciolto, l'imputato non ha diritto ad alcuna indennità per le spese sostenute in sede d'appello. 18.3.1. In virtù dell'art. 432 cpv.1 CPP, l'imputato che prevale nella causa civile può chiedere all'accusatore privato adeguato indennizzo per le spese da lui sostenute per far fronte alle relative istanze (Mauro Mini, in: Bernasconi et al. [edit.], Codice di procedura penale [CPP], Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 1 ad art. 432 CPP). In modo analogo a quanto detto in merito all'art. 428 cpv. 1 CPP, il ritiro della causa civile dev'essere equiparato alla soccombenza (cfr. consid. 16.2 supra). Nella fattispecie in esame l'appellante è pertanto tenuto a rifondere le spese sostenute dall'imputato per far fronte all'azione civile. 18.3.2. Poiché i costi di patrocinio sostenuti dall'imputato per difendersi dalla causa civile in sede d'appello non sono deducibili dalla nota d'onorario da lui inoltrata, tale importo dev'essere stabilito discrezionalmente. 18.3.3. L'azione civile dell'appellante risulta aver cagionato all'imputato nella procedura di appello spese di patrocinio minime rispetto all'azione penale, come emerge segnatamente dalla sintesi dell'arringa difensiva d'appello (act. G.1), in cui l'azione civile è tematizzata in meno di una delle 17 pagine complessive. Un importo forfettario di CHF 200.00 appare pertanto adeguato. In ogni caso l'indennizzo riguarda esclusivamente la procedura d'appello, non avendo l'imputato preteso in prima istanza l'indennizzo delle spese di patrocinio ai sensi dell'art. 432 cpv. 1 CPP.

37 / 39 18.4. L'appellante è pertanto tenuto a versare all'imputato un indennizzo forfettario ex art. 432 cpv. 1 CPP in combinato disposto all'art. 436 cpv. 1 CPP di CHF 200.00. 19.1. In sede dibattimentale d'appello l'imputato ha infine chiesto un indennizzo di CHF 6'000.00 per torto morale (act. G.1 petito n. 2), motivato con la sofferenza da lui patita nei 10 anni di procedura giudiziaria (act. G.1 n. 45 ultimo lemma). 19.2.1. Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP l'imputato pienamente o parzialmente assolto ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali. 19.2.2. Come già indicato nel contesto della sua pretesa d'indennizzo per le spese di patrocinio incorse in appello (cfr. consid. 18.2 supra), l'imputato – non essendo neppure parzialmente prosciolto – non ha di principio diritto ad alcuna indennità ex art. 429 CPP. Nei confronti di una persona dichiarata colpevole, violazioni del principio di celerità possono comunque giustificare una riparazione del torto morale ai sensi della predetta norma, qualora il procedimento penale debba essere archiviato in seguito alla gravità della violazione del principio di celerità ("principio dell'accessorietà dei costi"; DTF 143 IV 373 consid. 1.4.2 secondo capoverso). Tale presupposto non ricorre però nella fattispecie, non essendo la violazione del principio di celerità sufficientemente grave da giustificare l'archiviazione del procedimento (cfr. consid. 11.3.2 supra). 19.3. Non si riconosce pertanto all'imputato alcun indennizzo per torto morale.

38 / 39 La Prima Camera penale giudica: 1. È accertato che i punti 1, 2 limitatamente per quanto concerne C._____, D._____ e H._____, 4, 5 limitatamente per quanto concerne C._____, D._____ e H._____, 6, 7 e 8 del dispositivo della sentenza 23.08.2012 del Tribunale distrettuale Moesa sono cresciuti in giudicato. 2.1. Il petito n. 5 della dich

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