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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 07.11.2013 SK1 2013 39

7 novembre 2013·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera penale I·PDF·2,144 mots·~11 min·10

Résumé

infrazione di norme della legge sulla protezione degli animali, dell'ordinanza sulla caccia in unione alle legge sulla caccia | Tierquälerei TSchG

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 07 novembre 2013 Comunicato per iscritto il: SK1 13 39 [non comunicato oralmente] 11 novembre 2013 Decreto Prima Camera penale Presidenza Pritzi Attuario Rogantini Nell'appello penale di X._____, appellante, patrocinato dall’avv. Dr. iur. Plinio Pianta, 7743 Brusio, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Bernina del 27 agosto 2013, comunicata oralmente il 27 agosto 2013, in dispositivo il 30 agosto 2013 e con motivazione scritta il 10 ottobre 2013, in re della Procura pubblica d e i Grigioni , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, appellata, contro l’appellante, concernente infrazione di norme della legge sulla protezione degli animali, dell'ordinanza sulla caccia in unione alle legge sulla caccia,

pagina 2 — 8 presa visione degli atti di procedura, in constatazione e in considerazione, – che con decreto d’accusa del 5 febbraio 2013, comunicato il 12 febbraio 2013 (act. PP.1.01), la Procura pubblica dichiarò X._____ colpevole di tentato maltrattamento di animali ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 della legge federale sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 (LPAn; RS 455) in unione all’art. 22 cpv. 1 CP come pure di infrazione dell’art. 2 cpv. 1 lett. f dell’ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01) in unione all’art. 17 cpv. 1 lett. i della legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0), addebitandogli le spese procedurali di complessivi CHF 638.–, – che essa lo punì con una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere di CHF 120.– cadauna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni e con una multa di CHF 800.–, sostituibile in caso di mancato pagamento per colpa con una pena detentiva di 6 giorni, – che, quale pena accessoria, a X._____ fu revocato il diritto di caccia per un periodo di 4 anni, la Procura pubblica sospendendo però l’esecuzione della revoca per un periodo di prova di 2 anni, – che quale fattispecie alla base di detto decreto d’accusa la Procura pubblica ritenne che il 6 novembre 2012 X._____ avrebbe preparato due esche, consistenti in polmoni e trachee di vitelloni, le avrebbe riempite con veleno per topi, chiodi e cambrette e le avrebbe gettate nel bosco in zona Pali, a sud del maggese Cansumé a Poschiavo, allo scopo e nella speranza che l’orso M13 le mangiasse e perisse, ma che le esche furono scoperte da un cacciatore prima che detto orso o altri animali ne venissero in contatto, – che X._____ fece interporre tempestivamente opposizione contro tale decreto d’accusa il 22 febbraio 2013 (act. PP.1.02), – che il 2 maggio 2013 la Procura pubblica trasmise gli atti al Tribunale distrettuale Bernina, competente per decidere sull’opposizione di X._____, e confermò il decreto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), – che il Tribunale distrettuale Bernina pronunciò oralmente la sua decisione il 27 agosto 2013 in seguito al dibattimento tenuto pubblicamente, in presenza anche di giornalisti, – che in data 30 agosto 2013 esso comunicò il dispositivo della sua sentenza (act. TD.11),

pagina 3 — 8 – che giusta l’art. 399 CPP colui che intende interporre appello deve innanzitutto annunciarlo entro 10 giorni dalla comunicazione al tribunale di primo grado – nel caso in giudizio al Tribunale distrettuale Bernina – (cpv. 1), – che il tribunale di primo grado, dopo aver redatto la sentenza motivata, trasmette subito l’annuncio d’appello, unitamente agli atti, al tribunale d’appello – nell’occorrenza al Tribunale cantonale – (cpv. 2), – che l’appellante deve poi inoltrare entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata una dichiarazione scritta d’appello direttamente al tribunale d’appello (cpv. 3), – che nella dichiarazione deve precisare: se intende impugnare l’intera sentenza o soltanto sue parti (lett. a), in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado (lett. b) e le sue istanze probatorie (lett. c), – che non è invece necessario motivare l’appello, fermo stante che il tribunale d’appello, una volta deciso se entrare nel merito (cfr. l’art. 403 CPP), ordina di principio la procedura orale convocando al dibattimento (art. 405 CPP) o eccezionalmente la procedura scritta (art. 406 CPP), e che l’appellante dovrà quindi motivare il suo appello o in sede dibattimentale o con memoria di motivazione scritta, – che nella fattispecie X._____, dopo aver chiesto al Tribunale distrettuale Bernina la motivazione scritta della sentenza il 4 settembre 2013 (act. TD.12), annunciò appello il 9 settembre 2013 (act. TD.13), intitolando tuttavia il suo scritto “dichiarazione d’appello” e facendo già valere in sintesi la motivazione d’appello, – che X._____ affermò difatti che, mentre sarebbe chiaro che egli sarebbe stato condannato ad una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di CHF 120.– cadauna, il che potrebbe essere testimoniato dai presenti in sala al momento della comunicazione della decisione in sede di dibattimento, nel dispositivo scritto figurerebbe una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere, – che egli sostenne inoltre che il totale da pagare tenor il dispositivo scritto sarebbe di CHF 2'265.–, ma che nella fattura del tribunale verrebbero chiesti CHF 2'363.–, – che aggiunse ancora che se il Tribunale distrettuale Bernina correggerebbe perlomeno questi due errori, egli si riserverebbe il diritto di ritirare eventualmente l’appello,

pagina 4 — 8 – che detto scritto è chiaramente da qualificare quale annuncio d’appello giusta l’art. 399 cpv. 1 CPP, anziché – come erroneamente intitolato – dichiarazione d’appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 3 CPP, – che con lettera del 12 settembre 2013 (act. TD.14) il Tribunale distrettuale Bernina riconobbe espressamente gli errori e fece pervenire il dispositivo della sentenza interessato dalle correzioni, pregando le parti di voler sostituire la pagina a quella già in loro possesso, – che il dispositivo corretto del 12 settembre 2013 recita: “1. X._____ è colpevole di tentato maltrattamento di animali ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 LPAn in unione all’art. 22 cpv. 1 CP come pure di infrazione dell’art. 2 cpv. 1 lit.f dell’Ordinanza sulla caccia (OCP) in unione all’art. 17 cpv. 1 lit.i della legge sulla caccia (LPC). 2. Per questo egli è punito con una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di CHF 120.00, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni. 3. Egli è inoltre punito con una multa di CHF 800.00. In caso di mancato pagamento per colpa, la multa sarà sostituita con una pena detentiva di 6 giorni. 4. Ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 lit.b LF sulla caccia a X._____ è revocato quale pena accessoria il diritto di caccia per un periodo di 4 anni. L’esecuzione della revoca del diritto di caccia è sospesa per un periodo di prova di 2 anni. 5. Le spese del procedimento sono a carico di X._____. Di conseguenza, egli deve pagare al Tribunale del Distretto Bernina i seguenti importi: multa CHF 800.00 disborsi della Procura pubblica CHF 188.00 spese procedurali della Procura pubblica CHF 575.00 spese procedurali Tribunale del Distretto Bernina CHF 800.00 Importo fatturato CHF 2'363.00 L’importo fatturato va versato al Tribunale del Distretto Bernina con il bollettino di versamento allegato entro 30 giorno dalla presa in consegna di questa decisione. 6. Se è richiesta una motivazione scritta, sono ipotizzate spese ulteriori presso il Tribunale del Distretto Bernina di CHF 1'000.00, oltre a quelle già fatturate di CHF 800.00, maggiorate delle spese vive supplementari ancora da definire. 7. Il tribunale di primo grado notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni o una parte interpone ricorso (art. 82 cpv. 2 lett. 2 CPP [recte: art. 82 cpv. 2 CPP]).

pagina 5 — 8 Altrimenti, la sentenza senza motivazione acquisisce forza di cosa giudicata. a) Contro questa sentenza può essere proposto appello (art. 398 segg. CPP). L’appello va annunciato al Tribunale del Distretto Bernina entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale (art. 399 cpv. 1 CPP). L’annuncio non deve essere motivato. b) La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d’appello al Tribunale cantonale dei Grigioni, Engadinstrasse 24, 7000 Coira [recte: Poststrasse 14, 7002 Coira], entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l’intera sentenza o soltanto sue parti, e le sue istanze probatorie (art. 399 cpv. 3 CPP). 6. (Comunicazioni)” – che X._____ fece presente con lettera del 1° ottobre 2013 (act. TD.15) che intendeva mantenere la richiesta di motivazione scritta, senza riferirsi allo scritto del 12 settembre 2013, – che il Tribunale distrettuale Bernina comunicò la sentenza con motivazione integrale scritta il 10 ottobre 2013, il cui dispositivo è corretto nella misura in cui riprende – come già il dispositivo del 12 settembre 2013 – le 40 aliquote giornaliere, anziché le 45 erroneamente indicate nel dispositivo del 30 agosto 2013, e tiene conto dei CHF 1'000.– di spese procedurali supplementari per la redazione della sentenza motivata come era stato annunciato nelle comunicazioni in dispositivo del 30 agosto 2013 e del 12 settembre 2013, – che lo stesso giorno il tribunale di primo grado trasmise la dichiarazione d’appello (recte: l’annuncio d’appello) del 9 settembre 2013 unitamente agli atti al Tribunale cantonale dei Grigioni, in perfetta conformità con quanto prescritto dall’art. 399 cpv. 2 CPP, – che l’appellante ha inoltrato uno scritto al Tribunale cantonale il 24 ottobre 2013 (timbro postale del 25 ottobre 2013), – che tale atto può essere qualificato quale dichiarazione d’appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 3 CPP, – che in detto scritto l’appellante precisa di aver dichiarato appello “a titolo precauzionale”, considerando gli errori nel dispositivo della sentenza impugnata, sostiene che pur non essendo d’accordo con la sentenza, al punto 3 della dichiarazione d’appello (recte: dell’annuncio d’appello) si sarebbe riservato il diritto di ritirare l’appello e che con comunicazione del 12 settembre 2013 il Tribunale distrettuale Bernina avrebbe riconosciuto i suoi errori e li

pagina 6 — 8 avrebbe corretti nel dispositivo della sentenza, e si lamenta che il Tribunale distrettuale Bernina avrebbe trasmesso gli atti prima ancora che l’appellante sia stato messo a conoscenza della motivazione scritta della sentenza e che esso avrebbe aumentato le spese procedurali in ammissibilmente di ben CHF 1'000.– per mere 4 pagine di motivazione, – che quali petiti dichiara prima che si riserverebbe di ritirare l’appello sottoposto soltanto a titolo precauzionale, poi però di ritirarlo nel merito (cifra I.), – che chiede che il Tribunale cantonale giudichi quale autorità di vigilanza sui tribunali se sia corretta e adeguata la tariffa richiesta dal Tribunale distrettuale Bernina di CHF 1'000.– per effettive 4 pagine di motivazione (cifra II.), – che, considerando nel senso che la procedura d’appello sarebbe stata causata dagli errori commessi dal tribunale di primo grado, eventuali spese nonché un congruo importo di ripetibili andrebbero a carico del Tribunale distrettuale Bernina (cifra III.), – che con decreto del 1° novembre 2013 (act. D.2) il presidente della prima Camera penale ha trasmesso la dichiarazione alle parti (art. 400 cpv. 2 CPP), dando la possibilità di inoltrare delle osservazioni (art. 400 cpv. 3 CPP), – che sia la Procura pubblica (act. A.3 del 5 novembre 2013) sia il Tribunale distrettuale Bernina (act. A.4 del 7 novembre 2013) hanno rinunciato a presentare osservazioni, – che X._____ ha confermato con scritto del 6 novembre 2013 (act. A.5) nel senso di ritirare integralmente e incondizionatamente il suo appello, chiedendo al Tribunale cantonale di stralciare la procedura dai ruoli senza prelevare spese e riservandosi comunque l’inoltro di un “gravame alla Sorveglianza del Tribunale cantonale sui tribunali”, – che in tal senso la procedura d’appello può essere stralciata dai ruoli per intervenuto ritiro, – che di conseguenza la sentenza del 27 agosto 2013 del Tribunale distrettuale Bernina può crescere in giudicato nella sua versione con motivazione scritta del 10 ottobre 2013 (act. TD.17), cioè come riportato sopra (dispositivo del 12 settembre 2013) corrigendo le spese procedurali da complessivi CHF 2'263.– a CHF 3'363.–, tenendo conto del disborso per la redazione della motivazione, – che la procedura può essere evasa dal presidente della prima Camera penale in qualità di giudice unico in applicazione dell’art. 9 cpv. 2 della legge

pagina 7 — 8 sull’organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000) e dell’art. 11 cpv. 2 dell’ordinanza sull’organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 (OOTC; CSC 173.100), – che non sono prelevate spese per il presente decreto di stralcio,

pagina 8 — 8 decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro. 2. Non sono prelevate spese. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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