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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 30.07.2008 SB 2008 15

30 juillet 2008·Italiano·Grisons·Tribunale cantonale Camera penale I·PDF·4,146 mots·~21 min·7

Résumé

grave violazione di norme sulla circolazione stradale | Strassenverkehrsgesetz

Texte intégral

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 30 luglio 2008 Comunicata per iscritto il: SB 08 15 (non comunicata oralmente) Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidenza Vicepresidente Schlenker Giudici Möhr e Michael Dürst Attuario ad hoc Pers —————— Visto l'appello penale della Procura pubblica d e i Grigioni , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, appellante, contro il decreto d'abbandono del Presidente del Circolo di Mesocco del 22 aprile 2008, comunicato il 20 maggio 2008, in re Z., appellato, concernente grave violazione di norme sulla circolazione stradale, è risultato:

2 A. In data 5 novembre 2007, verso le ore 10.15, Z. circolava a bordo della sua motocicletta sulla semiautostrada 13 da Roveredo verso San Bernardino. Tra Mesocco e Pian San Giacomo, sul rettilineo all'altezza del ponte Cascella, ha sorpassato tutto d'un fiato due autovetture e due autoarticolati pesanti, terminando la manovra nella prossima curva a destra, quando sopraggiungevano veicoli sulla corsia di contromano. Stando al rapporto del 20 novembre 2007 del sgt di polizia Y., che stava al volante della seconda vettura sorpassata da Z., durante la manovra di sorpasso gli autoarticolati toglievano a quest'ultimo la vista della strada oltre gli stessi. Sempre secondo l'agente di polizia, il motociclista ha con certezza ostacolato la vettura in contromano. Z. non figura né nel casellario giudiziale centrale né nel registro del provvedimenti amministrativi LCS. B. Con decreto del 28 novembre 2007 la Procura pubblica dei Grigioni ha aperto un procedimento penale per grave infrazione alle norme della circolazione contro Z., incaricando dell'inchiesta l'Ufficio dei giudici istruttori di Coira. Il giudice istruttore, il 5 dicembre 2007, ha proposto al Presidente del Circolo di Mesocco di dichiarare l'indiziato colpevole di grave violazione di norme sulla circolazione ai sensi dell'art. 35 cpv. 2 LCS in unione all'art. 90 cifra 2 LCS e di condannarlo ad una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 100.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché ad una multa di fr. 600.-- , sostituibile - in caso di mancato pagamento - con una pena detentiva di 10 giorni. Reputati non adempiti i presupposti per l'emanazione di un mandato penale, il presidente di circolo, con decreto d'abbandono del 22 aprile 2008, comunicato il 20 maggio 2008, ha abbandonato la procedura. A motivo ha in sostanza addotto che secondo il principio "in dubio pro reo" e la presunzione d'innocenza era d'ammettere la versione più favorevole all'imputato; in assenza di deposizioni dei conducenti dei veicoli sorpassati e di quello in direzione opposta non gli poteva essere rimproverata una trasgressione al codice della strada. Era perciò da ritenere che sorpassando Z. disponeva della necessaria visibilità e non aveva impedito gli altri utenti. C. Contro questo decreto d'abbandono la Procura pubblica dei Grigioni é insorta con appello del 6 giugno 2008 alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto: "1. Il decreto d'abbandono sia annullato e il caso sia rinviato all'istanza precedente per giudizio nella procedura di mandato penale. 2. Spese a norma di legge."

3 Nel suo appello essa afferma che l'impugnato decreto d'abbandono non regge ad un esame del libero apprezzamento delle prove ai sensi dell'art. 125 cpv. 2 LGP, dato che il presidente di circolo ha completamente tralasciato di considerare le constatazioni del sgt Pizzetti, che in grandi linee corrispondono alle deposizioni dell'indiziato. Il giudice precedente non poteva quindi abbandonare il procedimento per carenza di dichiarazioni dei conducenti superati e sopraggiungenti, basandosi unicamente sul principio "in dubio pro reo", ma doveva occuparsi in modo approfondito delle deposizioni dell'agente di polizia. D. Con scritto del 24 giugno 2008 il giudice precedente ha rinunciato a fare delle osservazioni. Z. ha proposto la reiezione dell'appello con risposta del 25 giugno 2008. Degli ulteriori motivi posti a fondamento dell'impugnato decreto e degli scritti processuali si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1.a) Quale rimedio giuridico contro il suo decreto d'abbandono, il Presidente del Circolo di Mesocco ha indicato il ricorso, che va presentato entro 20 giorni alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni. La Procura pubblica dei Grigioni é invece insorta con appello contro il suddetto decreto. Si pone quindi anzitutto il quesito di sapere se il decreto d'abbandono del presidente di circolo, rilasciato nell'ambito della procedura di mandato penale per delitti e crimini va impugnato con appello oppure con ricorso. b) Criterio generale di determinazione dei due rimedi legali é lo stadio in cui é emanato l'oggetto d'impugnazione. In tal senso per costante giurisprudenza (PTC 2000 no. 20, 1994 no. 46 con riferimenti) durante il procedimento d'istruzione e d'accusa é dato il ricorso, mentre che le decisioni emanate dopo il promovimento dell'accusa devono esser impugnate con appello. Nell'ambito della procedura di mandato penale per delitti e crimini non é emanato un atto d'accusa ai sensi dell'art. 98 LGP. Tuttavia anche in questo procedimento è da distinguere tra la procedura d'istruzione e quella di cognizione. La funzione dell'accusa e quindi la delimitazione tra l'autorità d'inchiesta e quella di cognizione é assunta dalla proposta di mandato della Procura pubblica conformemente all'art. 172 LGP (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl. Chur 1996, pagg. 362, 439 segg. come pure PTC 2000 no. 20 e PGC 1973/74, pagg. 56 segg. e 280). Con questa l'autorità inquirente, ad istruttoria ultimata, deferisce la causa al presidente

4 di circolo, che in seguito deve decidere nel merito (artt. 172 seg. LGP). Per dottrina ed invalsa prassi del Tribunale cantonale nell'ambito della procedura di mandato penale per delitti e crimini giusta l'art. 49 cpv. 1 lett. a LGP al presidente di circolo spetta quindi la funzione di giudice di merito e non quella di giudice istruttore (PTC 2000 no. 20, 1985 no. 54, 1980 no. 40; Padrutt, op. cit., pagg. 362, 439 segg.). La funzione del presidente di circolo quale giudice di merito nell'ambito della procedura di mandato penale per delitti e crimini si desume anche dalle disposizioni della LGP, non contenendo segnatamente gli artt. 172 seg. LGP a differenza dell'art. 170 LGP, che regolarizza il procedimento di mandato penale per contravvenzioni, l'incarico al presidente di circolo d'accertare la fattispecie. Colla proposta di mandato penale per delitti e crimini il presidente di circolo è quindi chiamato solo nella sua funzione di giudice di merito, per cui nella stessa ha indubbiamente anche la competenza di abbandonare la procedura (Padrutt, op. cit., pagg. 439 segg.; PTC 2000 no. 20). L'abbandono decretato dal presidente di circolo dopo aver ricevuto la proposta di mandato penale ai sensi dell'art. 172 cpv. 1 LGP é un atto del procedimento giudiziario, sicché conformemente all'art. 141 cpv. 1 LGP contro lo stesso è da proporre appello alla Commissione del Tribunale cantonale, non ricorso giusta l'art. 176a LGP (Padrutt, op. cit., pag. 443; PTC 2000 no. 20, 1985 no. 54, 1980 no. 40). c) Legittimato ad inoltrare appello ai sensi dell'art. 141 cpv. 1 LGP è fra altri anche il Procuratore pubblico. L'appello va presentato per iscritto entro 20 giorni dalla notificazione scritta dell'impugnata decisione. Esso deve essere motivato con indicazione dei censurati vizi della decisione di prima istanza e se la sentenza é impugnata totalmente o parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). L'appello della Procura pubblica del 6 giugno 2008 é tempestivo e motivato, sicché é ricevibile in ordine. 2. Valutando le prove l'istanza precedente ha ritenuto che a Z. non poteva esser messa a carico una violazione dell'art. 35 cpv. 2 LCS. Secondo il parere del presidente di circolo un comportamento sbagliato dell'imputato non era sufficientemente dimostrato, per cui conformemente alla massima "in dubio pro reo" ed alla presunzione d'innocenza doveva essere ammessa la versione a lui più favorevole. Infatti i conducenti dei veicoli sorpassati e sopraggiungenti non erano stati interrogati. Doveva perciò essere ammesso che sorpassando il motociclista aveva la necessaria visibilità e non aveva quindi impedito gli altri utenti della strada. Per questi motivi la procedura nei confronti dell'indiziato per grave violazione di norme sulla circolazione doveva essere abbandonata. La Procura pubblica fa invece valere che l'impugnato decreto non regge ad un esame del libero apprezzamento delle prove ai sensi dell'art. 125 cpv. 2 LGP,

5 poiché il primo giudice ha completamente tralasciato di considerare le constatazioni del sgt Pizzetti, che in grandi linee corrispondono alle deposizioni dell'indiziato. Stando agli atti - prosegue l'appellante - non v'é ragione di dubitare dell'esposizione dei fatti da parte dell'agente di polizia. Questa appare degna di fede e comprensibile. Del resto non si può affatto ammettere che l'agente avrebbe denunciato il motociclista, se questi nella concreta situazione evidentemente non avesse violato norme della circolazione. Il presidente di circolo non poteva abbandonare la procedura invocando la circostanza che i conducenti sorpassati e sopraggiungenti non s'erano espressi nonché il principio "in dubio pro reo" e la presunzione d'innocenza. Sempre secondo l'autorità inquirente il giudice di primo grado avrebbe dovuto occuparsi in modo approfondito della deposizione dell'agente. È perciò da vagliare se nell'ambito della valutazione delle prove l'istanza precedente avrebbe dovuto considerare l'esposizione dei fatti da parte dell'agente, ossia il rapporto di polizia. 3.a) Giusta l'art. 125 cpv. 2 LGP nell'ambito della valutazione delle prove il tribunale decide con libero apprezzamento basandosi sulla convinzione acquisita durante il dibattimento (Padrutt, op. cit., pag. 306; Schmid, Strafprozessrecht, 4. Aufl. Basel 2004, n. 286). Questo principio della libera valutazione delle prove si desume già dall'art. 249 della Legge federale sulla procedura penale (RS 312.0). Il diritto federale stabilisce che il giudice decide libero da regole di prova ed unicamente secondo la sua convinzione personale fondata su un esame coscienzioso delle prove, se ritiene o non ritiene provata una contingenza di fatto (DTF 115 IV 267 cons. 1). È la verità materiale direttiva per la pronuncia della sentenza, per questo esame può essere determinante unicamente la libera opinione del giudice (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl. Basel 2005, § 52 n. 2). Solo in questo modo il tribunale può pronunciare una giusta sentenza in ogni singolo caso. Unitamente alla valutazione delle prove al tribunale é posta la questione di sapere quando può o non può reputare provato un determinato fatto. Per dottrina e giurisprudenza la sola probabilità non può bastare per una condanna, ma per la stessa anche una sicurezza assoluta non é necessaria ed una teorica lontana possibilità che la fattispecie potrebbe essere diversa non giustifica il proscioglimento (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 54 n.11). Senza essere legato a regole di prova, il tribunale deve superare possibili dubbi e con convinzione decidersi per una determinata fattispecie, dovendo essere la formazione della convinzione obiettiva e comprensibile. La colpa dell'accusato deve fondarsi su prove ed indizi addotti, atti ad eliminare ragionevoli dubbi (PTC 1987 no. 12; Schmid, op. cit., n. 289). Conformemente alla massima "in dubio pro reo", tratta dall'art. 32 cpv. 1

6 Cost. (RS 101) e dall'art. 6 cifra 2 CEDU (RS 0.101) il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie sfavorevole all'accusato, se in oggettiva considerazione dubita delle concrete premesse per un verdetto di condanna (DTF 124 IV 86 cons. 2a). Semplici dubbi teorici e astratti non sono determinanti, poiché sono sempre possibili ed un'assoluta certezza non può essere richiesta. Deve trattarsi piuttosto di rilevanti e insopprimibili dubbi, vale a dire che s'impongono secondo l'oggettiva situazione di fatto (DTF 120 Ia 31 cons. 2c). La suddetta regola generale non trova già applicazione nel caso di contrastanti deposizioni. Deve perciò essere vagliato in base a tutte le circostanze risultanti dagli atti, se l'esposizione dell'accusa o quella dell'accusato é atta a convincere il tribunale. Solo quando una tale convinzione non può essere acquisita né nell'una né nell'altra direzione dev'essere ammessa, secondo il principio "in dubio pro reo", la fattispecie più favorevole all'accusato (Padrutt, op.cit., pag. 307). b) Quanto ai differenti mezzi di prova è da rilevare che la massima della libera valutazione delle prove vieta una gerarchia. Ciò significa che di principio tutti i mezzi probatori sono equivalenti. Segnatamente le deposizioni di testi, d'informatori ed addirittura d'indiziati sono mezzi di prova pienamente validi colla stessa idoneità probatoria. Determinante nell'ambito della valutazione di queste prove é meno la forma, ma piuttosto l'impressione globale, cioè il modo d'esposizione e la forza di persuasione (Schmid, op. cit., n. 290). Se trattasi di testimonianze non è la credibilità del teste bensì la credibilità della testimonianza, che sta in primo piano. 4.a) Dal rapporto dell'agente di polizia Pizzetti del 20 novembre 2007 (atto 2) si evince che l'appellato ha sorpassato colla sua motocicletta tutto d'un fiato due autovetture e due autoarticolati pesanti. Durante il sorpasso gli autoarticolati gli toglievano completamente la vista sulla strada oltre gli stessi, ma egli ha terminato la manovra solo nella prossima curva a destra, impedendo il traffico in senso inverso. Adducendo a motivo che i conducenti sorpassati e sopraggiungenti non s'erano espressi e che quindi doveva esser ammessa l'innocenza del motociclista, l'istanza precedente non ha verificato questa fattispecie e abbandonato il procedimento. Le dichiarazioni dell'agente di polizia, che all'epoca si trovava nella seconda vettura superata dall'appellato, non sono state affatto considerate per l'addivenimento alla decisione. Deve perciò essere vagliato, se il primo giudice nell'ambito della valutazione delle prove a ragione non ha tenuto conto di quanto esposto nel rapporto di polizia ed abbandonato la procedura. b) Ad un rapporto di polizia va senz'altro ascritto un certo valore probatorio. Nell'ambito della valutazione delle prove un rapporto può esser

7 considerato nella misura in cui corrisponde alle dichiarazioni dell'accusato nonché agli atti e contiene risultati d'indagini, che basano su accertamenti propri e caso mai sono verificabili. Lo stesso vale, se sono stati fatti ulteriori accertamenti, grazie a cui il tribunale può verificare la credibilità delle indicazioni (PTC 2002 no. 11 con riferimenti alla DTF 98 Ia 253, ZR 86 no. 87 cons. 1 e PTC 2004 no 14). Agenti di polizia denuncianti vanno quindi interrogati come testi, se le loro constatazioni sono contestate (Padrutt, op. cit., pag 211). Se mancano questi presupposti, non possiono esser prese in considerazione le sole dichiarazioni contenute nel rapporto di polizia (la sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni del 4 marzo 2001, SF 02 1 pag. 16 con riferimenti). Di conseguenza nell'ambito della valutazione delle prove un rapporto di polizia non può esser considerato, se le dichiarazioni contenute nello stesso differiscono da quelle dell'accusato e non sono confermate da altri mezzi probatori. Ciò significa però anche che quale ulteriore mezzo di prova può esser tenuto conto della testimonianza dell'agente di polizia, che ha redatto il rapporto. Secondo la giurisprudenza di massima all'indiziato é inoltre da concedere una congrua e sufficiente occasione di dubitare di una deposizione a suo scapito e d'interrogare il teste (Pra 6/2001 no. 93, pag. 547; DTF 125 I 127 cons. 6a, 124 I 274 cons. 5b). Questo diritto fa parte dei principi del fair trial e delle garanzie della procedura dello stato di diritto giusta l'art. 6 cifra 1 CEDU (DTF 125 I 135 cons. 6). c) Non è chiaro per che motivo l'istanza precedente abbia abbandonato questa procedura facendo valere che i conducenti sorpassati e sopraggiungenti non s'erano espressi. Ciò tanto meno, essendo stato sorpassato l'agente di polizia Pizzetti stesso, che si trovava dietro ai due autoarticolati pesanti. Le sue constatazioni avrebbero dovuto essere considerate nell'ambito della valutazione delle prove, poiché in sostanza collimano con quelle dell'appellato (atto 4). Tanto Z. quanto Pizzetti hanno deposto che la manovra di sorpasso é stata fatta dal ponte Cascella fino alla prossima curva a destra. Inoltre le indicazioni concordano quanto al numero degli autoveicoli sorpassati dall'appellato, due autovetture e due autoarticolati. Pizzetti ha altresì esposto che per il sorpasso il rettilineo non era sufficiente; il veicolo sopraggiungente in contromano aveva dovuto frenare per permettere al motociclista di terminare la manovra ed immettersi sulla sua corsia. Ciò in questo modo non è confermato da Z., però pure lui ha deposto che alla fine della sua manovra di sorpasso v'era traffico in senso inverso, ma che ciononostante era riuscito a portarla a termine. Dirimpetto alla circostanza che le deposizioni in punti sostanziali concordano, ambedue avrebbero dovuto essere considerate per la pronuncia del giudizio. Infatti dev'essere esaminato, fondandosi su tutte le circostanze risultanti dagli atti, se l'esposizione dell'accusa o quella dell'accusato é

8 atta a convincere il tribunale. Solo nel caso che la convinzione non può essere acquisita né dall'una né dall'altra deposizione il giudice deve ammettere, conformemente al principio "in dubio pro reo", la fattispecie a favore dell'accusato (cons. 3.a). Ne viene che l'istanza precedente di massima, valutando le due esposizioni, avrebbe dovuto emanare un mandato penale. L'appellato avrebbe potuto presentare opposizione senza nemmeno motivarla. Se per contro il giudice di primo grado avesse concluso che gli atti non erano sufficienti per pronunciare un giudizio, avrebbe avuto la possibilità di rinviare gli atti alla Procura pubblica per il completamento dell'istruttoria ai sensi dell'art. 172 cpv. 2 LGP. In quest'occasione Pizzetti avrebbe potuto essere interrogato come teste con la comminatoria delle conseguenze di una falsa testimonianza giusta l'art. 307 CP. In tal caso la sua deposizione avrebbe dovuto esser ammessa come prova e considerata per il giudizio. L'esame quale delle due deposizioni aveva più forza di persuasione sarebbe poi stato compito del giudice secondo il principio della libera valutazione delle prove. Per l'abbandono della procedura non v'era ragione, per cui l'appello dell'autorità inquirente va accolto. 5.a) Calcolando l'ammontare dell'aliquota giornaliera la Procura pubblica giunge ad un importo di fr. 100.-- (atto 9). Per stabilire il reddito determinante per l'ammontare dell'aliquota giornaliera essa si fonda su un modello dottrinale di calcolo (cfr. Sollberger, Die neuen Strafen des Strafgesetzbuches in der Übersicht, in: Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, 2. Aufl. Bern 2006, pag. 43). Il calcolo dell'aliquota giornaliera fatto non corrisponde però alla recente giurisprudenza, per cui nel caso che sarà emanato un mandato dovrà esser fatto un nuovo calcolo, considerando i criteri stabiliti dal Tribunale federale. Giusta l'art. 34 cpv. 2 CP un'aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.--. Il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. La regolarizzazione legale parte dal principio del reddito netto (sentenza del Tribunale federale 6B. 366/2007 del 17 marzo 2008 cons. 5.4 con riferimenti, 6B. 476/2007 del 29 marzo 2008 cons. 3.4). b) Punto di partenza per il calcolo é il reddito, che il reo ha in media giornalmente, completamente indifferente da che fonte gli introiti provengono. Infatti determinante é l'efficienza economica. Reddito é reputato, all'infuori delle entrate da attività indipendente e dipendente, in particolare gli introiti da un'azienda, da agricoltura ed economia forestale nonché sostanza, da obblighi di mantenimento e

9 d'assistenza di diritto privato e pubblico, rendite, prestazioni d'assicurazione sociale e d'assistenza sociale come pure da prestazioni in natura. Ciò che é dovuto per legge o che economicamente non va al reo é da dedurre, così le imposte correnti, i contributi all'assicurazione obbligatoria contro le malattie e gli infortuni come pure le necessarie spese professionali rispettivamente, se trattasi d'indipendenti, le spese d'esercizio secondo gli usi del ramo. Il principio del reddito netto esige che nell'ambito degli introiti accertati - nei limiti dell'abuso di diritto - é da considerare unicamente l'eccedenza delle entrate rispetto alle spese con esse connesse. Di regola l'accertamento del reddito netto può essere basato sui dati della tassazione fiscale (sentenza del Tribunale federale 6B. 366/2007 del 17 marzo 2008 cons. 6.1, 6B. 476/2007 del 29 marzo 2008 cons. 3.4.1). La Procura pubblica s'é invece fondata sul modello Sollberger, secondo cui per le imposte e la cassa malattia va dedotto un importo forfettario, che secondo l'ammontare del reddito di regola dovrebbe essere tra il 15 - 30 % (Sollberger, op. cit., pag. 43) senza tener conto in questo concreto caso delle rilevanti deduzioni conformemente alla recente giurisprudenza del Tribunale federale. c) Dal reddito netto sono poi da dedurre eventuali obblighi familiari e assistenziali, se il condannato effettivamente li presta, potendosi il giudice orientare in ampia misura alle massime del diritto di famiglia (sentenza del Tribunale federale 6B. 366/2007 del 17 marzo 2008 cons. 6.4, 6B. 476/2007 del 29 marzo 2008 cons. 3.4.1). Il mantenimento di un bambino si situa nell'ordine del 15 - 17 % del reddito dei genitori, di due bambini del 25 - 27 % e di tre bambini del 33 - 35 %, considerando il guadagno della moglie dell'appellato dell'importo di fr. 1'500.-- quale parte del reddito dei genitori (Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetz-buch I, 3. Aufl. Basel 2006, Art. 285 n.10; Cimichella, Die Geldstrafe im Schweizer Strafrecht unter Berücksichtigung der Problematik zum bedingten Vollzug, Bern 2006, pag. 179 seg., secondo cui il mantenimento di un bambino é nell'ordine del 15 % del reddito dei genitori, di due bambini del 25 % e di tre bambini del 30 - 35 %). A buon diritto l'autorità d'inchiesta non ha dedotto dal reddito dell'appellato un importo per l'assistenza della sua moglie, poiché lei stessa consegue un reddito (Sollberger, op. cit., pag. 43). d) La legge menziona inoltre il patrimonio quale criterio di calcolo, in considerazione é però presa unicamente la sostanza del patrimonio, dato che il suo ricavo è reddito. Del patrimonio deve però esser tenuto conto solo sussidiariamente, se particolari situazioni patrimoniali stanno dirimpetto ad un esiguo reddito. In altri termini esso ha solo importanza, se il reo vive dalla sua sostanza ed é base di calcolo nella misura che lo consuma tutti i giorni (sentenza del Tribunale federale 6B.

10 366/2007 del 17 marzo 2008 cons. 6.2 con riferimenti, 6B. 476/2007 del 29 marzo 2008 cons. 3.4.2). Nell'evenienza concreta non vi sono delle indicazioni che questo criterio dovrebbe esser applicato. e) Il criterio del dispendio vitale serve solamente quale argomento ausiliario, se il reddito dev'essere stimato, poiché il suo esatto accertamento non é possibile o il reo fa insufficienti o inesatte indicazioni. Ammettere un'aumentata aliquota giornaliera si giustifica nel caso ove un visibile alto dispendio vitale contrasta con un evidente basso reddito (sentenza del Tribunale federale 6B. 366/2007 del 17 marzo 2008 cons. 6.3). f) Infine per il calcolo dell'aliquota giornaliera é da considerare il minimo vitale. Di regola anche per persone a basso reddito la base per questo calcolo é il reddito netto penale. L'accenno al minimo vitale da tuttavia al giudice un criterio, che gli consente di scostarsi dal principio del reddito netto e di stabilire l'aliquota giornaliera notevolmente più bassa. Come il criterio del dispendio vitale quello del minimo vitale ha funzione correttiva. L'aliquota giornaliera per condannati, che vivono al limite o al di sotto del minimo vitale é quindi da ridurre nella misura, che da una parte lasci riconoscere la serietà della sanzione e dall'altra, considerate le situazioni personali ed economiche, lasci apparire ancora accettabile l'intervento. Quale valore indicativo dev'essere considerata una riduzione del reddito netto del 50 % al minimo. Nel caso di un numero alto d'aliquote giornaliere - segnatamente se la pena pecuniaria ammonta a più di 90 aliquote giornaliere - é indicata una riduzione di ulteriori 10 - 30 %, dato che coll'aumento della durata cresce progressivamente la difficoltà economica e quindi la sofferenza (sentenza del Tribunale federale 6B. 366/2007 del 17 marzo 2008 cons. 6.5 con riferimenti, 6B. 476/2007 del 29 marzo 2008 cons. 3.4.3). In concreto non vi sono delle indicazioni che l'appellato viva al limite o al di sotto del minimo vitale, per cui questo criterio per il calcolo dell'ammontare dell'aliquota giornaliera non é d'importanza. g) In simili circostanze, dovendo essere emanato un mandato penale, il calcolo dell'ammontare dell'aliquota giornaliera dovrà esser fatto secondo i criteri del Tribunale federale per l'accertamento del reddito (cons. 5.b - c). In casu per questo calcolo i criteri del patrimonio, del dispendio vitale come pure del minimo vitale (cons. 5.d - f) evidentemente non sono d'importanza. 6.a) Ne viene che l'istanza precedente di massima avrebbe potuto emanare un mandato penale, valutando le deposizioni di Z. e del sgt Pizzetti. Se avesse concluso che allo stato degli atti non era possibile addivenire ad una

11 decisione, avrebbe dovuto rinviare gli atti alla Procura pubblica per l'interrogatorio dell'agente di polizia come teste (art. 307 CP). Per l'abbandono della procedura invece non v'era ragione. b) Dato che alla luce di quanto esposto l'appello dev'essere accolto e l'appellato non è responsabile dell'impugnazione del decreto d'abbandono, i costi della procedura d'appello vanno a carico del Cantone dei Grigioni. L'appellato non ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili, poiché s'é opposto all'appello e quindi va reputato parte soccombente.

12 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. L'appello è accolto, l'impugnato decreto d'abbandono annullato e la causa rinviata all'istanza precedente nel senso dei considerandi. 2. I costi della procedura d'appello vanno a carico del Cantone dei Grigioni. 3. Contro questa decisione é dato un rimedio legale al Tribunale federale. Presupposti e procedura come pure modalità per l'inoltro sono regolati dalla Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110). 4. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario ad hoc

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